CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 24 GENNAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
La presente causa riguarda il campo di applicazione «ratione temporis» degli importi compensativi monetari, in particolare la data di riferimento per la loro applicazione. Il problema si pone poiché la contesa è sorta in un momento in cui la normativa comunitaria in proposito non aveva ancora raggiunto l'attuale grado di precisione.
Fra il 20 agosto ed il 24 settembre 1971, la società Interatalanta di Francoforte sul Meno, ricorrente nel procedimento di merito, espletava le formalità prescritte per l'ammissione di partite di carni bovine congelate provenienti dall'America del Sud al regime di deposito doganale. Al momento del ritiro delle merci dal deposito l'ufficio doganale competente riscuoteva importi compensativi monetari, a norma del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, nell'aliquota in vigore il giorno dell'uscita dal deposito.
La ricorrente, ritenendo ci si dovesse riferire invece all'aliquota in vigore al momento dell'entrata in deposito, proponeva ricorso amministrativo all'Ufficio doganale principale di Essen. In seguito al rigetto di questo ricorso essa adiva il Finanzgericht competente, che le dava ragione. L'Ufficio doganale principale impugnava allora la sentenza in «revisione» dinanzi al Bundesfinanzhof. Conformemente all'art. 177, commi 1 e 3, del Trattato, il Bundesfinanzhof vi sottopone la seguente questione d'interpretazione:
«Se fosse vietato al legislatore nazionale, nell'ambito della propria competenza a riscuotere importi compensativi all'importazione, a norma dell'art. 1 del regolamento n. 97A/7 \y stabilire, per merci ammesse a deposito doganale in magazzino di proprietà privata non munito di doppia serratura (“offenes Zollager”), come momento determinante l'aliquota degli importi compensativi il giorno dell'uscita dal deposito»
II —
All'epoca dei fatti le disposizioni d'esecuzione del regolamento n. 974/71, contenute nel regolamento della Commissione 17 maggio 1971, n. 1013, non determinavano la data da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo compensativo monetario: tale precisazione verrà poi apportata dai regolamenti della Commissione 1o marzo 1973, n. 648, e 29 maggio 1975, n. 1380, tuttora in vigore.
Ai sensi dell'art. 7, n. 1, del regolamento n. 648/73 «negli scambi con i paesi terzi sono applicabili agli importi compensativi monetari le disposizioni in materia di concessione di restituzioni all'esportazione, di riscossione di dazi doganali o di prelievi». Ora, è pacifico che in materia di dazi doganali, di restituzioni e di prelievi, l'aliquota applicabile è quella del giorno dell'importazione.
Negli scambi fra Stati membri, ai termini espressi dell'art. 8, § 1, dello stesso regolamento, «l'aliquota dell'importo compensativo da riscuotere è quella applicabile il giorno dell'importazione».
Gli artt. 6 e 8, n. 1, del regolamento n. 1380/75, che sostituiscono rispettivamente l'art. 7, n. 1 e l'art. 8, n. 1, hanno Io stesso contenuto.
Oggi quindi la soluzione della questione posta si avrebbe dalla semplice lettura dei testi.
Tuttavia, nella vostra sentenza 31 gennaio 1978 (causa 94/77, Zerbone e/Amministrazione delle finanze dello Stato, Race. pag. 119), relativa ad importazioni effettuate prima dell'entrata in vigore dei regolamenti succitati, avete dichiarato:
«volendo accertare se esistono le condizioni per l'applicazione degli importi compensativi monetari, occorre riferirsi per ciascuna singola transazione commerciale (importazione o esportazione), al giorno dell'importazione o dell'esportazione».
La questione sottoposta dal giudice tedesco va quindi risolta nel senso che per stabilire se si debba applicare un importo compensativo monetario e, in caso affermativo, quale debba esserne l'importo, ci si deve riferire al giorno dell'importazione e non per esempio al giorno della conclusione del contratto, della consegna della merce, o del pagamento del prezzo.
Tale soluzione era già implicitamente contenuta nella vostra importante sentenza 24 ottobre 1973 (causa 5/73, Balkan Import-Export c/Hauptzollamt Ber-lin-Packhof, Race. pag. 1091). In quella fattispecie era stato applicato l'importo compensativo del giorno dell'importazione, effettuata il 24 marzo 1972, e non quello della conclusione del contratto, che risaliva all'autunno 1971. Benché la nozione d'importazione non fosse espressamente in causa, dagli enunciati di detta sentenza risulta chiaramente che avete trovato corretto il calcolo dell'importo compensativo e quindi avete approvato la presa in considerazione della data dell'importazione.
Le ragioni di questa scelta sono state chiaramente esposte dall'avvocato generale Warner nelle conclusioni in causa Frecassetti (15 giugno 1976, causa 113/75, Race. 1976, pag. 999), da lui richiamate nelle conclusioni in causa Zerbone (succitata, Race. 1978, pag. 124).
«Si trattava dei seguenti principi:
1.
il giorno di cui trattasi deve essere facilmente determinabile;
2.
esso dev'essere tale in tutti i casi e in tutti gli Stati membri;
3.
esso deve rendere possibile la determinazione del prelievo da applicare prima che il prelievo stesso diventi esigibile.
Mi sembra che tali considerazioni siano rilevanti anche per il presente caso, nel quale esse giocano a favore del giorno dell'importazione.»
III —
Resta quindi da definire che cosa si debba intendere per «giorno dell'importazione» nel caso particolare in cui le merci siano ammesse al deposito doganale.
La Commissione ritiene che nella fattispecie si possa utilmente richiamare l'art. 10 della direttiva del Consiglio 4 marzo 1969, n. 74. Detto articolo dispone che:
«quando le merci introdotte nei depositi sono immesse in consumo, i dazi doganali, le tasse di effetto equivalente e i prelievi agricoli esigibili all'importazione sono riscossi in funzione delle aliquote o degli ammontari in vigore alla data della loro uscita dal deposito, in base alla specificazione doganale, al valore in dogana e alla quantità constatati o ammessi a tal fine dall'ufficio di dogana».
Questo testo non riguarda però espressamente gli importi compensativi monetari: non lo poteva fare, essendo anteriore alla loro istituzione.
Inoltre, avanziamo qualche riserva a proposito delle affermazioni della Commissione, secondo cui «sebbene, tenuto conto della loro particolare funzione, gli importi compensativi monetari non possano essere, in ogni rispetto, assimilati a “tasse di effetto equivalente”, essi debbono nondimeno essere ricollegati a detta nozione per quanto riguarda il campo di applicazione della normativa doganale ed in particolare della direttiva in questione».
Risulta in effetti chiaramente dalla vostra giurisprudenza — in particolare, per il periodo più recente, dalle sentenze 20 aprile 1978 (Commissionnaires réunis c/Esattore della dogana; les Fils de Henri Hamel c/Esattore della dogana, cause 80 e 81/77, Race. pag. 947), 25 maggio 1978 (Racke e/Hauptzollamt Mainz, causa 136/77, Race. pag. 1257) e 25 gennaio 1979 (Racke e/Hauptzollamt Mainz, causa 136/77, Race. pag. 1257) del 25 gennaio 1979 (Racke e/Hauptzollamt Mainz, causa 98/78, Race, pag. 82 e 83) — che gli importi compensativi monetari, lungi dal costituire ostacoli agli scambi di prodotti agricoli, hanno per contro lo scopo di evitare perturbazioni che potrebbero verificarsi in proposito, in seguito a variazioni dei tassi di cambio delle monete degli Stati membri. Per tale motivo avete espressamente indicato che gli importi compensativi monetari non sono oneri istituiti unilateralmente dagli Stati membri, bensì provvedimenti comunitari adottati onde ovviare alle difficoltà derivanti, per la politica agricola comune, dalla instabilità monetaria; essi «non possono quindi ricadere sotto i divieti relativi alla riscossione di tasse di effetto equivalente a dazi doganali» (causa 136/77, punto 7 della motivazione).
La Commissione ha invece senza dubbio ragione allorché sostiene che gli importi compensativi monetari sono connessi ai prelievi in modo tale che, se la data dell'importazione non fosse fissata uniformemente per gli uni e per gli altri, ne risulterebbero distorsioni. Opportunamente la Commissione ricorda che le distorsioni potrebbero essere particolarmente gravi per il fatto che, in determinati casi limite, possono trascorrere cinque anni fra l'introduzione in deposito e l'uscita dal deposito.
Ritengo pertanto che si possono applicare per analogia agli importi compensativi monetari i principi da voi stabiliti per i prelievi nella sentenza 15 dicembre 1971 (causa 35/71, Schleswig-Holsteinische Hauptgenossenschaft c/Hauptzollamt Itzhoe, Race. pag. 1083). Come rammenta il giudice proponente, avete dichiarato «che il giorno dell'importazione è quello in cui le merci destinate all'importazione definitiva e poi ammesse al regime del deposito con sola sospensione del prelievo, escono dal deposito e vengono definitivamente nazionalizzate».
Il Bundesfinanzhof esita tuttavia ad estendere l'applicazione di detti principi agli importi compensativi monetari, a motivo dell'oggetto specifico di questi. Esso rileva che «per quanto riguarda la riscossione dei prelievi, si tratta di impedire che le oscillazioni dei prezzi sul mercato mondiale per i prodotti soggetti ad organizzazione comune di mercato si ripercuotano all'interno della Comunità, mentre con la riscossione o la concessione di importi compensativi a norma del regolamento n. 974/71 si persegue lo scopo di compensare variazioni dei tassi di cambio tali da mettere in pericolo il funzionamento del mercato comune».
Per mezzo tanto degli importi compensativi all'importazione quanto dei prelievi si tratta però di proteggere il livello dei prezzi del paese importatore da importazioni a prezzi soggetti a considerevoli e durevoli variazioni.
Tale parziale identità di oggetto permette, a mio avviso, di assimilare, per quanto riguarda la determinazione del giorno dell'importazione, gli importi compensativi monetari ai prelievi.
Tanto più giustificata mi pare detta assimilazione per il fatto di essere stata attuata non appena un testo comunitario, il regolamento n. 648/73, ha risolto espressamente il problema. Come ho già indicato, l'art. 7, n. 1, di questo regolamento rinvia in modo generale, per quanto riguarda gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi con i paesi terzi, alle disposizioni relative ai diritti di dogana, alle restituzioni ed ai prelievi. Per il punto che ci concerne, la disposizione applicabile in materia di prelievi e di restituzioni è evidentemente l'art. 10 della direttiva n. 69/74. Per gli importi compensativi monetari applicabili negli scambi intracomunitari l'art. 8, n. 3, del regolamento, è ancora più preciso, giacché dispone che «per la determinazione dell'aliquota dell'importo compensativo da riscuotere, il giorno dell'importazione è identico a quello considerato in materia di dazi doganali e di prelievi». Il regolamento n. 1380/75 ha confermato tali soluzioni nei suoi artt. 6 ed 8, n. 5.
Così stando le cose, concludiamo per la seguente soluzione della questione proposta dal Bundesfinanzhof:
Per quanto riguarda importazioni nella Comunità di merci provenienti da un paese terzo, introdotte in deposito doganale nella Repubblica federale di Germania nel periodo agosto-settembre 1971, uscite dal deposito nel periodo settembre-novembre 1971 ed immesse in seguito in libera pratica, data determinante per l'applicazione dell'aliquota degli importi compensativi, a norma del regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974, è il giorno dell'uscita dal deposito.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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