CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 23 GENNAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa ha origine da una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dal Pretore di Bra, in Piemonte. Da come è stata dibattuta la causa sembra sollevare, principalmente, problemi familiari, relativi all'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE ed alla relazione fra tale articolo e gli artt. 92 e 93 del Trattato. A mio avviso essa solleva questioni preliminari di importanza più generale, relative al campo di applicazione dell'art. 177 del Trattato.
I fatti sono i seguenti.
Il 1o febbraio 1979 la sig.ra Mariella Novello, che risiede a Magliano Alfieri, in Italia, ordinava al sig. Pasquale Foglia, commerciante di vini di Santa Vittoria d'Alba, sempre in Italia, un certo numero di casse di vini italiani da consegnare, a titolo di dono, alla sig.ra Anna Cerutti, a Mentone, in Francia. I vini erano di diverse qualità, ma rientravano tutti nella definizione di «vino liquoroso» di cui al n. 12 dell'allegato II al regolamento (CEE) del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Tale definizione riguarda, in sostanza, vini arricchiti di alcool prodotti nella Comunità. Il contratto fra la sig.ra Novello e il sig. Foglia conteneva una clausola espressa, secondo la quale alla sig.ra Novello non sarebbero state addebitate eventuali imposte pretese dalle autorità italiane o francesi e «contrarie alla libera circolazione delle merci tra i due paesi o comunque non dovute». II sig. Foglia incaricava della consegna del vino un'impresa di trasporti, la Danzas S.p.A., che chiamerò «Danzas». Il contratto fra il Foglia e la Danzas conteneva una clausola relativa ad eventuali oneri indebiti, corrispondente a quella del contratto fra la Novello ed il Foglia. La Danzas consegnava regolarmente il vino alla sig.ra Cerutti e il 31 marzo 1979 inviava al Foglia una fattura per spese di trasporto e per altri oneri. Nella fattura figurava la somma di 148300 lire per imposte che la Danzas aveva dovuto pagare al momento dell'importazione del vino in Francia. Il šig. Foglia pagava per intero la fattura e il 7 aprile 1979 citava in giudizio dinanzi al Pretore la sig.ra Novello per ottenere il pagamento della fattura. La Novello pagava prontamente al Foglia la somma richiesta, tranne le 148300 lire che, a suo dire, erano state riscosse illegittimamente dalle dogane francesi e pertanto, ai termini della clausola espressa contenuta nel contratto, non dovevano esserle addebitate. Il Foglia chiedeva quindi che il Pretore disponesse la chiamata in causa della Danzas, al fine di integrare il contraddittorio, sostenendo che, o le imposte francesi in questione erano state legittimamente riscosse, nel qual caso la Novello avrebbe dovuto pagarle, oppure erano state percepite illegittimamente, e in tale ipotesi sarebbero state a carico della Danzas, ma in nessun caso l'onere ne sarebbe ricaduto sul Foglia stesso. Il Pretore tuttavia respingeva l'istanza e, con ordinanza in data 6 giugno 1979, rinviava a questa Corte.
Come risulta dall'ordinanza di rinvio, il Pretore considera determinante per la sua decisione il punto se i tributi francesi riscossi sul vino al moménto della sua importazione in Francia fossero compatibili con il diritto comunitario. Egli ritiene, in particolare, che dalla soluzione di questo problema dipenda la soluzione da dare alla questione dell'eventuale integrazione del contraddittorio mediante chiamata in causa della Danzas.
Ad avviso del Pretore, le imposte francesi in questione non sono tasse di effetto equivalente, poiché «non sono state riscosse in ragione del fatto dell'importazione, ma nel quadro di un complesso regime impositorio interno destinato a colpire tanto i prodotti importati che quelli nazionali».
Pare che ai sensi della legislazione francese i vini liquorosi si suddividano in tre categorie.
La prima categoria è quella dei «vins doux naturels». Essi sono soggetti (o almeno lo erano all'epoca) ad un'accisa di 22,50 FF per ettolitro di vino e ad un«droit de consommation» (imposta di consumo) di 1790 FF per ettolitro di alcool aggiunto. I «vins doux naturels», secondo la definizione di cui all'art. 406 del «Code general des impôts», debbono essere prodotti con determinate qualità di uve, provenienti da vigneti il cui rendimento annuo non superi 40 ettolitri per ettaro. Il tenore alcolico del vino deve essere almeno di 14 gradi e l'alcool aggiunto, che deve essere almeno a 90 gradi, deve corrispondere a non meno del 5 % ed a non più del 10 % del volume del mosto. Infine, chi richieda per il proprio vino la qualificazione come «vin doux naturel», deve indicare l'ubicazione dei vigneti da cui provengono le uve, nonché gli elementi di identificazione degli stessi sul «plan cadastral» (catasto terreni). È pacifico che al presente soltanto vini prodotti in Francia possono ottenere la qualifica di «vins doux naturels», sebbene il Governo francese ci abbia detto di essere pronto, e di esserlo da lungo tempo, a negoziare accordi che permettano a vini provenienti da altri Stati membri, e in particolare dall'Italia, di ottenere tale qualifica. La Commissione asserisce che quasi tutti i vini liquorosi prodotti in Francia sono «vins doux naturels». I dati a noi forniti all'udienza dal Governo francese sembrano confermare che almeno la parte di gran lunga maggiore dei vini liquorosi prodotti in Francia rientra in tale categoria.
La seconda categoria è quella dei «vins de liqueur à appellation d'origine contrôlée». In forza di convenzioni bilaterali, concluse dalla Francia con il Portogallo e con la Grecia, sono assimilati a questa categoria il Porto, il Madera e i vini di Samos. Detti vini sono colpiti da un «droit de consommation» di 4270 FF per ettolitro di alcool, tanto naturale quanto aggiunto. Sembra che, a parte il Porto, il Madera e i vini di Samos, soltanto vini francesi (in particolare il Pineau des Charentes) possano ottenere di essere classificati in tale categoria, per quanto le osservazioni delle parti (comprese quelle della Commissione e del Governo francese) non siano del tutto chiare sul punto.
V'è poi una categoria residuale, che comprende tutti gli altri vini liquorosi, ed in particolare quelli importati in Francia dall'Italia. Essi soggiacciono, non solo al «droit de consommation» di 4270 FF per ettolitro di alcool, ma anche ad un «droit de fabrication» (imposta di fabbricazione) di 710 FF per ettolitro di alcool. Sono queste, presumibilmente, le imposte che le dogane francesi hanno riscosso sul dono della sig.ra Novello alla sig.ra Cerutti.
Le questioni pregiudiziali proposte alla Corte dal Pretore sono le seguenti:
«1.
Visti gli articoli del Trattato di Roma, e gli atti emanati in applicazione di questo, se debba ritenersi che la tassazione applicata in Francia ai vini liquorosi con o senza denominazione di origine di qualità o no, importati dai paesi membri della CEE, sia gravemente discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del Trattato, come quella dei vini dolci naturalmente ad alto grado alcolico, con o senza denominazione di origine, importati dagli stessi paesi, dato:
che i vini liquorosi francesi similari o in ogni caso direttamente concorrenti con detti vini sono ivi favoriti con tassazioni di gran lunga inferiori, così come i vini dolci di gradazione complessiva alcolica elevata naturalmente, importati dai paesi membri della CEE;
che persino certi vini liquorosi importati da paesi terzi fruiscono in Francia di tassazioni inferiori a quelle applicate ai vini liquorosi di origine comunitaria.
2.
Se tali riduzioni di imposta possono eventualmente essere configurate, ed in che limiti e condizioni, nel quadro dell'art. 92 del Trattato.
3.
Se si debba ritenere che una tassazione che sia contraria al diritto comunitario sia per ciò stesso illegittima e quindi la percezione della maggiore imposta sui prodotti importati rappresenti una riscossione indebita, e quindi un pagamento indebito.
4.
Se si debba ritenere che tale illegittimità possa essere fatta valere in tutta la Comunità dinanzi ai giudici nazionali di tutti i paesi membri, anche nel corso di un giudizio vertente tra privati.
5.
Qualora la risposta al quesito 2. sia affermativa, quali effetti abbia nei confronti dei contribuenti più gravati la mancanza di una autorizzazione in base all'art. 92 del Trattato.»
A mio avviso è logico cominciare dalla quarta delle questioni proposte dal Pretore.
Si comprende facilmente che il Pretore possa essere in dubbio a proposito di una situazione in cui egli è, o comunque si sente, chiamato a decidere della compatibilità con il diritto comunitario di leggi di un altro Stato membro, considerato, in particolare, il fatto che le autorità di tale Stato non sono in alcun modo rappresentate dinanzi a lui.
Non si deve tuttavia dimenticare che tutti i giudici di tutti gli Stati membri sono chiamati a dare effetto al diritto comunitario quando esso sia rilevante per le controversie di cui siano investiti. Quando la decisione di una lite fra privati pendente davanti ad un giudice di uno Stato membro dipenda dalla questione se le leggi di un altro Stato membro siano compatibili con il diritto comunitario, quel giudice è tenuto ad affrontare la questione; a ciò egli non può sottrarsi semplicemente per il motivo che è contestata la validità di leggi di un altro Stato membro. La sua sentenza, tuttavia, avrà valore di res judicata soltanto fra le parti in causa e non potrà vincolare lo Stato membro la cui legislazione è stata contestata; né potrà vincolare, in base alla dottrina dello «stare decisis» o in base a qualsiasi concezione di «giurisprudenza con valore di precedente», nessun altro giudice della Comunità.
Pertanto, se, nella presente fattispecie, il Pretore avesse accolto l'istanza del sig. Foglia ed ordinato la chiamata in causa della Danzas, e se, integrato il contraddittorio, la Danzas avesse sostenuto la legittimità delle imposte francesi, la questione della legittimità delle stesse sarebbe stata sollevata inevitabilmente ed il Pretore sarebbe stato tenuto a decidere su di essa. In una situazione del genere sarebbe stato corretto che il Pretore, ritenutane l'opportunità, sottoponesse - questioni pregiudiziali a questa Corte, sebbene la sua decisione non potesse vincolare nessun altro, al di fuori del sig. Foglia, della sig.ra Novello e della Danzas.
Ciò che mi sconcerta in questo caso è che, fra le parti del procedimento pendente dinanzi al Pretore, che sono soltanto il sig. Foglia e la sig.ra Novello, non si controverte, in realtà, su nessuna questione di diritto comunitario. Entrambi sostengono che i tributi francesi furono riscossi in violazione di tale diritto. La sig.ra Novello ha a ciò un interesse evidente. L'atteggiamento del sig. Foglia ci è stato spiegato molto chiaramente dal suo avvocato, tanto nelle osservazioni scritte, quanto all'udienza. Si tratta, in sostanza, di questo: nella causa pendente dinanzi al Pretore la sua posizione è neutra. Egli asserisce che le 148300 lire debbono essere pagate o dalla sig.ra Novello o dalla Danzas e che in nessun caso detta somma può essere posta a suo carico (sebbene in realtà per il momento sia lui ad averla pagata). Come commerciante italiano di vini, tuttavia, il sig. Foglia ha un interesse più ampio a sostenere che le imposte francesi sono illegittime ed in questo senso ha argomentato davanti a noi con molto vigore il suo avvocato.
Così stando le cose, sorge il problema, a mio parere, se questa domanda di pronunzia pregiudiziale sia ricevibile.
L'art. 177 attribuisce a questa Corte competenza a pronunziarsi in via pregiudiziale su questioni di diritto comunitario, «quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri». Questa Corte pertanto non è competente a rendere una decisione pregiudiziale in un caso in cui il procedimento pendente dinanzi alla giurisdizione nazionale non fa sorgere, in realtà, nessuna questione di diritto comunitario.
E vero che il secondo comma dell'art. 177 attribuisce poi alla giurisdizione nazionale interessata la facoltà di adire questa Corte «qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione [sul] punto». Queste parole tuttavia, essendo precedute dalla condizione enunciata nei termini: «Quando una questione del genere è sollevata...», non possono essere comprese nel senso che attribuiscano alle giurisdizioni nazionali una facoltà illimitata di adire questa, Corte in via pregiudizionale. Inoltre, il secondo comma deve essere letto alla luce del terzo, che impone alle giurisdizioni nazionali di ultima istanza l'obbligo di chiedere l'interpretazione pregiudiziale, «Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti [ad esse]». È chiaro che il secondo ed il terzo comma debbono essere visti quali disposizioni parallele, delle quali l'una attribuisce ai giudici inferiori la facoltà, l'altra impone ai giudici di ultimo grado l'obbligo, di rivolgersi a questa Corte quando, e soltanto quando, si presenti effettivamente una questione di diritto comunitario. Ritengo invero che un metodo utile per verificare se una domanda di pronunzia pregiudiziale proposta ai sensi del secondo comma sia ricevibile è quello di considerare se, qualora la causa pendesse davanti ad una giurisdizione di ultimo grado, detta giurisdizione sarebbe tenuta a rivolgersi a questa Corte.
Sicuramente non è necessario che la questione venga sollevata dalle parti stesse nel procedimento dinanzi al giudice nazionale: può essere sollevata dal giudice d'ufficio. Tuttavia, almeno in cause civili, in cui siano in gioco gli interessi delle sole parti, deve trattarsi, a mio parere, di una questione sulla quale, una volta sollevata, le parti controvertano. Altrimenti, nel contesto di cause di quel genere, non la si può affatto considerare una questione. Dico: «quando siano in gioco gli interessi delle sole parti»; perché si dovrebbero fare considerazioni diverse qualora, per esempio, l'azione tendesse ad ottenere un «order in rem» (pronunzia che fa stato erga omnes) o vi fossero implicazioni di ordine pubblico.
Questa Corte ha sempre interpretato l'art. 177 nel senso che, generalmente, spetti al giudice nazionale valutare la rilevanza delle questioni di interpretazione pregiudiziale. Questa è certamente una norma salutare e non invito Lor signori a discostarsene. Si tratta però soltanto di una regola generale, non di una regola assoluta. Di recente, in causa 22/79 Greenwich Film Production e/ SACEM (non ancora pubblicata nella Raccolta) ho menzionata alcune precisazioni cui essa è soggetta. Non è necessario che ripeta quanto ho detto là. Certamente non sono a conoscenza di alcun caso in cui la Corte abbia ritenuto che una questione potesse esserle sottoposta nonostante il fatto che le parti del procedimento dinanzi al giudice nazionale concordassero sulla soluzione da dare ad esso e fossero esse sole interessate a detta soluzione.
La Corte, a mio parere, non dovrebbe dar seguito alla questione pregiudiziale, per la buona ragione che essa non ha potuto essere convenientemente dibattuta né dinanzi al giudice nazionale, né dinanzi alla Corte stessa. Con ciò non mi sfugge che abbiamo avuto, nel presente procedimento, il vantaggio di osservazioni sia scritte, sia orali, del Governo francese. Tuttavia la procedura secondo la quale nelle cause ex art. 177 gli Stati membri hanno il diritto di presentare osservazioni alla Corte tramite i rispettivi Governi, non ha lo scopo di porre uno Stato membro nella posizione di unico o principale protagonista della causa, che si tratti dell'una o dell'altra parte, e sarebbe molto scorretto considerarla atta a tale scopo. Può naturalmente accadere che uno Stato membro si trovi fortuitamente in una posizione del genere, ma non dovrebbe esservi posto deliberatamente.
In due modi principali questa Corte può essere investita della questione della compatibilità col diritto comunitario di norme di legge o della prassi amministrativa prevalente in uno Stato membro. L'uno è quello della procedura ex art. 169 del Trattato, avviata dalla Commissione. L'altro è quello della domanda pregiudiziale ex art. 177 proposta da un giudice di quello Stato in un procedimento in cui sia parte la competente autorità dello Stato. In entrambe le procedure lo Stato interessato fruisce di garanzie che ad esso sono negate quale semplice interveniente in una causa pregiudiziale instaurata da un giudice di un altro Stato membro. In primo luogo, la lingua processuale sarà quella in cui sono abituati a lavorare i suoi funzionari ed i suoi esperti giuridici. In secondo luogo, esso avrà avuto, almeno di norma, la possibilità di preparare in modo approfondito la propria argomentazione e di esporla (compresi tutti i mezzi di prova ritenuti rilevanti) alla Commissione od al giudice nazionale, ancor prima che venga adita questa Corte.
Se è esatto il punto di vista, da me espresso in precedenza, che può accadere, occasionalmente, che il giudice di uno Stato membro, per decidere una causa dinanzi ad esso pendente, si trovi nella necessità di pronunziarsi sulla compatibilità col diritto comunitario della legge di un altro Stato membro e che, in tal caso, correttamente detto giudice sottopone a questa Corte una o più questioni pregiudiziali, si deve ammettere che, in tale situazione, il secondo Stato membro venga privato delle garanzie cui ho fatto riferimento. Se c'è, però, una controversia effettiva fra le parti del procedimento dinanzi al giudice principale, detta mancanza di garanzie deve, a mio avviso, essere tollerata; in primo luogo per evitare un più grave diniego di giustizia nei confronti di dette parti e, poi, perché in quel caso lo Stato membro interessato diverrebbe, normalmente, non l'unico o il principale protagonista per quanto riguarda una parte, ma l'alleato di una delle parti. Naturalmente la possibilità che quella parte, non compaia dinanzi alla Corte di giustizia o che, quand'anche compaia, le sue ragioni vengano dedotte male, sussiste, ma sussiste allora come una delle inevitabili imperfezioni della procedura giudiziaria, non perchè vi sia stato abuso di detta procedura.
Nelle cause cui, in proposito, ha fatto riferimento la Commissione, cioè la causa 22/76 Import Gadgets c/ LAMP (Race. 1976, pag. 1371) e la causa 52/77 Cayrol c/ Rivoira (Race. 1977, pag. 2261), non v'era ragione di ritenere che non sussistesse una controversia effettiva fra le parti.
La causa 244/78 Union Laitière Normande c/French Dairy Farmers Ltd. (12 luglio 1979, non ancora pubblicata nella Raccolta) si trova, ritengo, già sulla linea di confine, poiché parti erano una società madre e la sua affiliata, e non pare che la società figlia abbia conteso con molto vigore. Non risulta sia stata dibattuta la questione della ricevibilità della domanda pregiudiziale. Dalla sentenza appare, tuttavia, che la Corte ha affrontato il caso con molta cautela, pronunziandosi su una soltanto delle questioni sottoposte dal giudice nazionale, per il motivo che la pronunzia su tale questione sarebbe stata sufficiente a consentire al giudice nazionale di decidere la causa. Qui, invece, il problema della ricevibilità della domanda pregiudiziale è sollevato, per quanto indirettamente, dalla quarta questione sottoposta dal Pretore.
Una serie di precedenti può sembrare inconciliabile, almeno in parte, con quanto ho detto. È la serie che inizia con la causa 33/70 SACE e/ Ministero delle finanze della Repubblica italiana (Race. 1970, pag. 1213), comprende le cause 18/71 Eunomia e/ Ministero della pubblica istruzione della Repubblica italiana (Race. 1971, pag. 811), la causa 43/71 Politi e/ Ministero delle finanze della Repubblica italiana (ibidem, pag. 1039), la causa 2/73 Geddo e/ Ente nazionale risi (Race. 1973, pag. 865), e la causa 162/73 Birra Dreher c/ Amministrazione delle finanze dello Stato (Race. 1974, pag. 201) e termina con la causa 70/77 Simmenthal e/ Amministrazione delle finanze dello Stato (Race. 1978, pag. 1453).
Comune a tutte queste cause è che la Corte era adita mediante domanda di pronunzia pregiudiziale da parte di giudici italiani e che, in ciascun caso, l'ordinanza di rinvio era emessa nell'ambito di procedimenti di tipo ingiuntivo (a quanto pare in base agli artt. 633 e segg. del codice italiano di procedura civile), col risultato che l'intimato non era sentito dal giudice italiano prima dell'emissione dell'ordinanza. Cionondimeno la Corte ha in ciascun caso ritenuto, implicitamente o espressamente, che la domanda di pronunzia pregiudiziale fosse ricevibile. Nella causa Simmenthal la Corte ha tuttavia osservato che «può eventualmente risultare necessario, nell'interesse di una buona amministrazione della giustizia, che la questione pregiudiziale sia posta solo in seguito ad un dibattito in contraddittorio».
Debbo confessare che non trovo questa serie di precedenti molto soddisfacente, per quanto io stesso, nel caso Simmenthal l'abbia accolta, considerando che essa esprimesse la regola da applicare.
In nessuna delle due prime cause sembra essere stata discussa la questione della ricevibilità. Nella prima, la causa SACE, si trova un breve riferimento a detta questione nelle conclusioni dell'avvocato generale Roemer (a pag. 1227), che pare aver assimilato il procedimento di ingiunzione italiano al procedimento tedesco per ottenere un provvedimento provvisorio, procedimento questo di cui si trattava nella causa 29/69 Stauder c/ Città di Ulm (Race. 1969, pag. 419). La sentenza della Corte non contiene alcun accenno alla questione. Nella seconda causa, la causa Eunomia, non si parla affatto del problema, né nelle conclusioni dell'avvocato generale, né nella sentenza della Corte, sebbene, come rileva l'avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle conclusioni presentate nella terza causa, la causa Politi, la Corte sembri aver preso in considerazione il problema nel punto della motivazione relativo alle spese (un punto così oscuro da sfuggire all'attenzione della sezione inglese del nostro servizio di traduzione, quando la sentenza venne tradotta in inglese). Nella causa Politi, sulla base della limitata forza di quei due precedenti, l'avvocato generale Dutheillet de Lamothe considerava la questione definita (vedi Race. 1971, pag. 1054) e la Corte accoglieva la sua tesi (vedi ibidem pag. 1048). In causa Geddo l'avvocato generale Trabucchi ritornava sul punto (vedi Race. 1971, pag. 892-893), che la Corte, però, ignorava nella sentenza. Veniva poi la causa Birra Dreher, in cui l'avvocato generale Mayras sosteneva legittimamente che la questione era già stata definita dai precedenti, in particolare dalla sentenza della Corte in causa Politi e dalle conclusioni dell'avvocato generale Trabucchi in causa Geddo (vedi Race. 1974, pag. 220-221). La Corte si pronunziava conformemente. C'è infine la causa Simmenthal, nella quale, sebbene non abbastanza ardito per affermare, come probabilmente avrei dovuto, che i precedenti erano insoddisfacenti e da riconsiderare, rilevavo almeno (citando la causa 52/76 Benedetti c/ Munart, Race. 1977, pag. 163) che una procedura di tipo non contraddittorio, adottata dai giudici italiani in relazione all'art. 177, sebbene, secondo i precedenti, valida, non era necessariamente auspicabile (vedi Race. 1978, pag. 1484). A ciò faceva eco la Corte nel passo da me citato.
L'adozione di una tale procedura di carattere non contraddittorio significa non solo che all'intimato si nega la possibilità di dedurre le proprie ragioni dinanzi al giudice nazionale prima del rinvio pregiudiziale, ma anche che il rinvio viene effettuato prima che il giudice nazionale abbia avuto la possibilità di verificare se, in effetti, le parti controvertano su una questione di diritto comunitario. In ciò i precedenti citati non attengono alla tesi che sto ora avanzando. V'è però da osservare che, in ciascuna fattispecie di detta serie di precedenti, eccetto la causa Eunomia, al momento dell'instaurazione del procedimento davanti alla Corte sussisteva una vera controversia fra le parti su una questione di diritto comunitario e c'era un convenuto effettivo (generalmente indicato come il Governo italiano) per dibatterne davanti alla Corte. Nella causa Eunomia il problema, semplicemente, non venne considerato. In nessuna fattispecie, del resto, si trattava di una legislazione diversa da quella italiana.
Un'altra causa problematica è la Benedetti e/ Munari cui ho già fatto riferimento. Là pendeva davanti ad un Pretore italiano un procedimento con carattere contraddittorio, ma, a quanto pare, non sussisteva, fra le parti, un vero contenzioso. La loro effettiva controversia era con L'AIMA, un ente pubblico italiano. Il Pretore ordinava l'intervento dell' AIMA, ma disponeva il rinvio a questa Corte prima di sentire la stessa AIMA. Anche in questo caso quindi il giudice sottoponeva una domanda pregiudiziale senza aver prima individuato una questione di diritto comunitario sulla quale le parti contendessero. L'AIMA non era rappresentata dinanzi a questa Corte, ma i suoi interessi erano curati dal Governo italiano. Risulta chiaramente dalla sentenza che la Corte trovò la procedura insoddisfacente. Come avrebbe fatto più tardi nella causa Union laitière normande, essa ricusava di risolvere tutte le questioni sottoposte con l'ordinanza di rinvio. Nell'insieme non mi sembra che la causa Benedetti e/ Munari sia, per il presente problema, un precedente chiaro, né in un senso, né nell'altro.
Non credo pertanto che, secondo un'analisi rigorosa, Lor signori si discosterebbero da nessuna precedente pronunzia di questa Corte se ritenessero che la Corte non ha competenza in base all'art. 177 per pronunziarsi in una fattispecie in cui fra le parti non sussista alcuna controversia su nessuna questione di diritto comunitario ed in cui non siano in gioco altri interessi che i loro; penso pertanto che Lor signori dovrebbero decidere in questo senso.
Avendo assunto, sulla fattispecie, la posizione esposta, non ritengo di dovermi imbarcare nella discussione delle altre questioni proposte alla Corte dal Pretore e, pertanto, me ne astengo.
( 1 ) Tradizione dall'inglese.
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