CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 20 MARZO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Non ritengo necessario, nella presente causa, chiedervi tempo per elaborare le mie conclusioni.
Lorsignpri hanno ben presenti gli antefatti e quindi non occorre che li ricordi.
Propongo di tralasciare per il momento i problemi sollevati per quanto concerne la congruità della motivazione della decisione 14 agosto 1978 del direttore del personale della Commissione, la ricevibilità del ricorso nella parte in cui si riferisce alla decisione 3 aprile 1979 e l'adeguatezza della motivazione di quest'ultima decisione.
La questione essenziale sulla quale la Schuerer e la Commissione controvertono è se l'invalidità della Schuerer sia stata causata, come questa sostiene, dall'infortunio occorsole il 26 ottobre 1976, o dal pulviscolo ch'essa inspirava a causa del cattivo funzionamento del condizionatore d'aria nel suo ufficio, o dalla combinazione di questi due fattori, oppure, come assume la Commissione, ad «altra causa», ai sensi dell'art. 78 del Regolamento del personale.
A mio avviso, non spetta a questa Corte risolvere tale questione, giacché ritengo che, in base alle disposizioni dello Statuto in materia (in particolare l'art. 78 e l'art. 13 dell'allegato VIII), competente a pronunziarsi sulla causa o sulle cause dell'invalidità di un dipendente, dal punto di vista medico, sia la commissione d'invalidità. Ciò, secondo me, trova implicita conferma nel modo in cui i suddetti articoli sono formulati e risulta inoltre da quanto la Corte ha affermato nella causa 29/71, Vellozzi ci Commissione (Race. 1972, vol. II, pag. 513), in particolare nei punti 8 e 15 della motivazione della sentenza. Per di più, dalla sentenza della Corte nelle cause riunite 42 e 62/74 (la seconda sentenza Vellozzi, Race. 1975, vol. I, pag. 871) si evince che, nel caso in cui una commissione d'invalidità si sia validamente pronunziata su una questione sottopostale, la sua decisione è definitiva, a meno che non emergano nuovi elementi. Non credo che si possano considerare tali dei pareri espressi da altri medici, per quanto eminenti, secondo cui la commissione d'invalidità si è o può essersi sbagliata, com'è il caso dei pareri del dott. Stein, del dott. Lequime e del dott. Schußler, prodotti dalla Schuerer.
A mio avviso, pertanto, questa Corte potrebbe intervenire nel caso presente solo qualora fosse dimostrato che la decisione con cui il direttore del personale, quale autorità che ha il potere di nomina, ha concesso alla Schuerer la pensione di invalidità al tasso inferiore era incompatibile con le conclusioni cui è giunta la commissione d'invalidità, oppure che tali conclusioni erano, per una ragione qualsiasi, inattendibili. In quest'ultima ipotesi, la Corte dovrebbe, secondo me, tenere in non cale dette conclusioni ed ordinare la costituzione di una nuova commissione d'invalidità. Non si tratterebbe di nominare un collegio di «superperiti» medici o un collegio medico «d'appello» del genere suggerito dalla Schuerer, giacché nessuna disposizione dello Statuto o di altri testi normativi autorizza a farlo. Né, a mio parere, la Corte potrebbe provvedere in tal senso avvalendosi del suo potere di disporre mezzi istruttori, poiché lo scopo dei mezzi istruttori è di mettere la Corte in grado di pronunziarsi su questioni di fatto controverse e, come ho già detto, non credo spetti alla Corte statuire sulla questione di fatto qui controversa. Diversamente, essa assumerebbe la funzione di giudice d'appello rispetto alla commissione d'invalidità, funzione che certamente non ha.
Esaminiamo dunque la questione se la decisione del direttore del personale fosse incompatibile con le conclusioni della commissione d'invalidità. Secondo la Schuerer lo era, poiché la commissione d'invalidità aveva dichiarato che l'invalidità poteva essere stata causata dall'infortunio occorso alla ricorrente e pertanto a questa avrebbe dovuto essere concesso il beneficio del dubbio. Non credo che ciò sia esatto dal punto di vista giuridico. A mio avviso, affinché ad un dipendente venga attribuita la pensione d'invalidità al tasso più elevato è necessario, per quanto concerne i fattori di carattere medico, che la commissione d'invalidità accerti che l'invalidità è dovuta ad una delle cause menzionate all'art. 78, 2° comma. Secondo me, non occorre che la commissione d'invalidità sia convinta, al di là di ogni possibile dubbio, dei fatti accertati, ma è sufficiente che essa pervenga ad una conclusione soddisfacente almeno in base al calcolo delle probabilità. Anche su questo punto il richiamo alla prima sentenza Vellozzi è pertinente.
Per quanto concerne l'attendibilità delle conclusioni della commissione d'invalidità, la Schuerer, ammette che questa ha svolto il suo compito scrupolosamente, ma contesta il modo in cui dette conclusioni sono state formulate. E questa la questione che mi ha cagionato le più gravi perplessità. Non dubito che, nella stesura originaria, tali conclusioni erano troppo succinte e pertanto oscure. Sarebbe stato meglio che il direttore del personale avesse chiesto immediatamente precisazioni circa il loro significato, prima di adottare la sua decisione, anziché creare la situazione che ha reso necessario chiedere tali chiarimenti più tardi, al fine di consentire l'esame del reclamo della Schuerer. Mi sembra però evidente che, se il direttore del personale avesse avuto subito a sua disposizione i chiarimenti forniti più tardi dalla commissione d'invalidità, la sua decisione non sarebbe stata diversa.
Mi ha lasciato perplesso anche il fatto che la commissione d'invalidità, in ragione del modo in cui ha formulato le sue conclusioni, si sia trovata ad esprimere un parere circa la nozione di «malattia professionale» figurante all'art. 78. Questa non è una questione d'indole medica, ma è una questione di diritto. Sarebbe stato meglio che la commissione d'invalidità si fosse limitata a dichiarare che l'invalidità della Schuerer non era imputabile al fatto che questa aveva inspirato del puviseolo. Stando alla formulazione delle conclusioni della commissione d'invalidità, si potrebbe pensare che questo collegio ritenesse che l'invalidità della ricorrente fosse dovuta ad una malattia cagionata dall'inspirazione di pulviscolo, ma che questa malattia non fosse «professionale». Mi sembra chiaro, però, alla luce della spiegazioni successivamente fornite dalla stessa commissione, che questa non era la sua opinione.
Penso pertanto che le conclusioni della commissione d'invalidità non presentassero vizi tali da comportare l'invalidità delle decisioni su di esse basate. Nel dir questo non dimentico la disputa tra le parti quanto al se la Schuerer, cadendo per le scale il 26 ottobre 1976, avesse o no urtato con il petto contro l'orlo di un gradino. Si tratta naturalmente di una questione di fatto che la Corte potrebbe risolvere dopo aver sentito le deposizioni dei testimoni, comprese quella della stessa Schuerer, quella di coloro che eventualmente assistettero alla sua caduta e quella delle persone con cui essa parlò subito dopo l'infortunio. Non ritengo, tuttavia, che la soluzione di tale questione da parte della Corte potrebbe indurre a porre in non cale le conclusioni della commissione d'invalidità, se non altro perché la ricorrente ebbe ampia opportunità di descrivere l'infortunio ai membri del suddetto collegio e, per di più, in un momento in cui il ricordo dell'accaduto era molto più vivo nella sua mente.
Passo ora ad occuparmi delle questioni secondarie.
La ragione per cui la Schuerer sostiene che la decisione del direttore del personale non è sufficientemente motivata risiede, in sostanza, nel fatto che egli non ha spiegato perché ha considerato il secondo comma dell'art. 78 inapplicabile nella fattispecie. Questa critica mi sembra infondata. L'autorità che emette una decisione non è, in genere, tenuta a spiegare i motivi per i quali non ha adottato una decisione diversa. Per di più, le conclusioni della commissione d'invalidità non consentivano di ritenere che il secondo comma dell'art 78 dovesse applicarsi, ed una copia di dette conclusioni venne inviata alla Schuerer contemporaneamente alla decisione.
Non abuserò del vostro tempo con l'esame dell'eccezione sollevata dalla Commissione quanto alla ricevibilità del ricorso nella parte in cui questo concerne la decisione 3 aprile 1979. Mi limito ad osservare che è difficile ritenere che questa decisione abbia semplicemente valore confermativo, giacché in realtà essa è basata sui chiarimenti forniti dalla commissione d'invalidità circa le sue conclusioni originarie.
La Schuerer ha criticato la motivazione della stessa decisione per varie ragioni aventi un denominatore comune, e cioè l'idea che la Commissione era tenuta a dichiarare quale fosse, a suo parere, la causa dell'invalidità della ricorrente. Non credo che la Commissione avesse siffatto obbligo; al contrario, essa poteva — ed anzi doveva — accettare il parere della commissione d'invalidità. La Schuerer disponeva già di una copia delle conclusioni originali di questo collegio ed una copia dei chiarimenti da questo forniti circa dette conclusioni era allegata alla decisione.
In conclusione, sono dell'avviso che il ricorso vada respinto con le conseguenze d'uso per quanto concerne le spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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