CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 24 APRILE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le mie conclusioni su questa causa saranno molto brevi, giacché il ricorso promosso tardivamente dal Belfiore mi pare manifestamente irricevibile.
In effetti, la decisione della Commissione che respinge espressamente il reclamo del ricorrente è del 12 febbraio 1979, mentre il ricorso avverso lo stesso provvedimento è stato registrato in cancelleria solo il 4 luglio successivo, quindi molto dopo la scadenza del termine di tre mesi contemplato dall'art. 91 dello Statuto.
È vero che il Belfiore asserisce che la decisione del 12 febbraio gli è pervenuta solo il 5 aprile ed egli ritiene che questo ritardo sia imputabile esclusivamente alla negligenza dell'istituzione convenuta. L'istituzione ha inviato il documento al suo vecchio indirizzo mentre invece — secondo l'interessato — essa era (o avrebbe dovuto essere) al corrente del cambiamento d'indirizzo verificatosi nel frattempo.
Nella fattispecie, l'assunto risulta alquanto discutibile. Il Belfiore ha ufficialmente informato la Commissione del suo cambiamento d'indirizzo con una lettera del 5 febbraio, pervenuta all'amministrazione il 13 successivo, vale a dire il giorno seguente alla data di spedizione della decisione negativa. Questa lettera non può perciò venir presa in considerazione.
Secondo le dichiarazioni del ricorrente, in precedenza egli si era limitato ad indicare il suo nuovo indirizzo sul retro delle buste contenenti le lettere da lui inviate I'11 settembre e il 23 ottobre 1978. Poiché la lettera del 23 ottobre pare sia andata smarrita, l'unico elemento a comprova dell'assunto è rimasta l'indicazione sulla busta dell'I 1 settembre. Quest'unica menzione è sufficiente per salvare il ricorso dall'irricevibilità?
Per giungere a questa conclusione si dovrebbe ritenere la negligenza della Commissione nel non prendere nota del nuovo indirizzo del mittente sul retro di una (forse due) busta. Un simile addebito mi pare però oltremodo severo nei confronti dell'amministrazione, che tratta ogni giorno una notevole massa di corrispondenza.
Per contro, non mi pare eccessivo pretendere da un dipendente o da un ex dipendente, che intrattiene ancora rapporti epistolari con l'istituzione, che comunichi tempestivamente e in via ufficiale eventuali cambiamenti di indirizzo. Dal fascicolo non risulta nemmeno che il Belfiore abbia preso l'elementare precauzione di disporre l'inoltro della sua corrispondenza al nuovo recapito.
Già per questo motivo non esiterei a ravvisare l'irricevibilità del ricorso.
D'altronde la mia convinzione è corroborata dall'importanza che la vostra giurisprudenza attribuisce giustamente all'osservanza dei termini, specie nelle cause vertenti sul rapporto di pubblico impiego.
L'attenzione che dedicate a questo problema è, anzitutto, dimostrata dall'indole d'ordine pubblico dell'eccezione di irricevibilità fondata su questo motivo. Avete affermato (sent. 7 luglio 1971 Mullers c/Comitato economico e sociale, causa 79/70, Racc. pag. 699 e 8 maggio 1973, Gunella c/Commissione, causa 33/72, Racc. pag. 480) che è di vostra competenza «accertare, anche d'ufficio, se sia stato osservato il termine di impugnazione, posto che questo è di ordine pubblico» (n. 4 sent. Gunella).
Siete stati ancor più espliciti, mi pare, nella sentenza Collignon, causa nella quale la Commissione aveva dichiarato di non volersi «trincerare» dietro l'irricevibilità del ricorso perché tardivo, per lasciarvi piena libertà nel sollevare o meno d'ufficio questa eccezione. Con espressione inequivocabile avete specificato che «i termini d'impugnazione hanno carattere imperativo e quindi né le parti né il giudice possono disporne a loro piacimento» (sent. 12 dicembre 1967, Collignon e/Commissione, causa 4/67, Racc. pag. 438).
Questo rigore si giustifica, come avete sottolineato, in quanto «il principio della certezza del diritto implica che le decisioni delle autorità comunitarie che hanno disciplinato determinate situazioni e rapporti giuridici non possono essere indefinitamente impugnate, eccetto che per motivi nuovi e gravi», che però nella fattispecie non sussistono (sent. 15 dicembre 1966, Mosthof e/Commissione CEEA, causa 34/65, Racc. pag. 719) e in quanto i termini di impugnazione, amministrativa e giurisdizionale, «hanno lo scopo di garantire, nell'ambito delle istituzioni comunitarie, la certezza del diritto, indispensabile al loro buon andamento (sent. 14 aprile 1970, Nebe c/Commissione, causa 24/69, Racc. pag. 151).
Così stando le cose e senza dover esaminare né l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, né — a maggior ragione — il merito della controversia, posso solo proporre di dichiarare irricevibile il ricorso del Belfiore mirante all'annullamento della decisione della Commissione in data 12 giugno 1978 che dichiara dimesso d'ufficio l'interessato. A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, propongo inoltre di accollare alla Commissione le spese che questa ha sostenuto.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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