CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 14 FEBBRAIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
La present causa, all'esame della vostra Terza Sezione, verte su una somma di denaro esigua, però, oltre le parti coinvolte direttamente, può interessare determinate categorie di lavoratori migranti. Da essa sono scaturite questioni delicate, che richiederanno da parte mia spiegazioni piuttosto complesse e sono spiacente che il Governo della Republica irlandese, la cui legislazione è pure in gioco, non abbia presentato osservazioni. D'altra parte, nessuno è comparso per conto dell'attrice nella causa principale.
L'interessata era una di quelle che si sogliono definire «persone anziane» (an elderly Irishwoman). Nata il 30 aprile 1911 nella Repubblica d'Irlanda, dal 1963 al 1972 essa aveva versato i contributi integrali prescritti dalla legge (Social Welfare Acts) all'ente previdenziale di questo paese come lavoratrice dipendente (employed worker). Solo il 17 marzo 1973, allorché era alle soglie dei 62 anni, si trasferiva nel Regno Unito, ove continuava a prestare lavoro dipendente. A quel momento essa non aveva ancora raggiunto l'età prescritta in Irlanda per il collocamento a riposo, che è 65 anni, però aveva raggiunto l'età della pensione per il Regno Unito che, per le donne, è fissata in 60 anni.
L'ufficio locale della previdenza sociale del Regno Unito riteneva comunque che l'interessata avesse facoltà di «scelta», e potesse versare i contributi secondo l'aliquota uniforme (full flat rate contributions) del regime previdenziale nazionale (National Insurance Act 1965). Essa si affiliava perciò a questo regime, veniva regolarmente iscritta nei registri nazionali e, ogniqualvolta la sua retribuzione implicava il versamento di contributi previdenziali, dal 16 aprile 1973 al 29 settembre 1974, versava contributi della classe I (class I contributions) per complessive 51 sterline e 16 pence e, nel 1975-1976, in virtù della legge sulla previdenza sociale del 1975, versava contributi corrispondenti alle retribuzioni della classe I, per complessive 16 sterline e 74 pence. D'altro canto essa era pure assicurata contro gli infortuni sul lavoro (industrial injuries) e versava i relativi contributi.
Dal fascicolo emerge che, nel febbraio 1974, l'interessata aveva richiesto che venissero determinate le sue spettanze di pensione di vecchiaia. Però, il delegato dell'ente previdenziale (insurance officer) il 12 luglio 1974 le comunicava che ad essa non spettava nulla, in quanto non aveva versato il minimo di 104 contributi prima dei 60 anni.
Il 14 novembre 1975, onde ottenere le prestazioni pecuniarie dell'assicurazione malattia (sickness benefit), l'interessata presentava all'ufficio locale del ministero della sanità e della previdenza sociale (DHSS) un certificato medico della stessa data, comprovante che, per un'insufficienza del miocardio, essa era inabile al lavoro dal 12 novembre 1975 e non avrebbe potuto riprendere l'attività che il 21 novembre successivo. L'incapacità lavorativa si è protratta fino al 7 aprile 1976 ed oltre e l'interessata ha nuovamente chiesto di fruire di prestazioni in denaro fornite dall'ente assicurazione malattia; queste ultime richieste esulano tuttavia dalla materia della controversia principale. Comunque, la soluzione della controversia principale non sarà estranea all'esito delle domande presentate in un secondo tempo.
In effetti, il 21 novembre 1975, il delegato della previdenza sociale respingeva la domanda presentata dall'interessata il 14 novembre precedente, in quanto al momento della sua affiliazione al regime previdenziale britannico essa aveva già compiuto i 60 anni e non le spettava una pensione di categoria A (category A pension) in virtù dei contributi da lei versati (on her own insurance). Si presumeva perciò che essa avesse smesso la sua attività lavorativa dipendente e fosse andata in pensione allorché aveva lasciato l'Irlanda.
Il 13 settembre 1976, il «locai tribunal» di Bristol si pronunziò nello stesso senso sul ricorso promosso dinanzi ad esso dall'interessata.
Essa si appellò allora dinanzi al National Insurance Commissioner e questi, con sentenza del 10 luglio 1979, vi ha sottoposto sette questioni riportate nella relazione di udienza e riguardanti l'interpretazione del regolamento del Consiglio n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi previdenziali ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Il National Commissioner ritiene che sia necessario risolvere le questioni che egli ha sottoposto per consentirgli di pronunciarsi sulla controversia, pur se l'interessata è deceduta l'8 settembre 1979.
II —
Dette questioni vertono sostanzialmente sul problema del se una persona, regolarmente assicurata secondo il regime previdenziale della Repubblica d'Irlanda, e che si è trasferita nel Regno Unito per esercitarvi regolarmente un'attività subordinata dopo aver compiuto i 60 anni, e per questa attività ha versato nel Regno Unito i contributi assicurativi obbligatori contro le malattie e contro gli infortuni sul lavoro, vada considerata assicurata nel Regno Unito ai sensi dell' art. 1, lett. a), del regolamento e possa così fruire di prestazioni per malattia in denaro, prestazioni che, nel Regno Unito, rientrano nel regime previdenziale contro la vecchiaia. Il giudice a quo desidera inoltre sapere qual è l'ente competente a determinare le spettanze a prestazioni di malattia dell'interessata e quali siano le norme di diritto comunitario da applicarsi.
Per capire i motivi che hanno indotto il giudice a quo a formulare dette questioni, è necessario fornire alcune delucidazioni sul regime generale previdenziale contro la vecchiaia allora vigente nel Regno Unito, in quanto il regime delle indennità pecuniarie per malattia vi era strettamente connesso. La situazione è piuttosto complicata, date le modifiche apportate al sistema dal 5 aprile 1975.
Questa data è importante per due ragioni: da un lato essa coincide con l'inizio dell'anno fiscale; dall'altro, essa costituisce la data di entrata in vigore di alcune disposizioni del Social Security Act 1975, legge che ha coordinato e modificato in alcuni punti la legge vigente in precedenza. Pur lasciando immutata l'impostazione generale della disciplina precedente, questa norma ha introdotto un'importante innovazione nei confronti delle persone nella situazione dell'interessata: a decorrere dalla data in questione, l'obbligo di versare i contributi per l'assicurazione anti-infortunistica è stato abolito, però i lavoratori dipendenti (employed earners) hanno conservato il diritto a prestazioni in denaro per gli infortuni sul lavoro (industrial injuries benefits), distinte dalle prestazioni in denaro per malattia, qualora si verificasse l'evento rischioso dell'infortunio. Il regime (scheme) di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fino ad allora autonomo, è stato assimilato al regime generale (the national insurance scheme).
L'indole già unitaria del regime britannico di previdenza sociale ne è risultata rafforzata.
Nel Regno Unito, l'età stabilita dalla legge (pensionable age) per il pensionamento dei lavoratori dipendenti ivi residenti e per la corresponsione della pensione nazionale uniforme di vecchiaia (flat rate pension) è di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne. Nella Repubblica d'Irlanda, l'età normale per il pensionamento sono i 65 anni.
Le pensioni di vecchiaia si dividevano in due classi: la pensione uniforme (fiat rate pension) e la pensione proporzionale (graduated pension). Nella causa principale entra in linea di conto solo una pensione della prima classe (pensione di categoria A, ai sensi dell'art. 28 (1) (b) e dell'allegato 3, Parte 1, § 5 della legge del 1975).
Per poter fruire di detta pensione, oltre al compimento dell'età prescritta, era necessario che:
1)
l'interessato avesse corrisposto effettivamente all'ente previdenziale del Regno Unito almeno 156 contributi uniformi (fiat rate) e che potesse venir accreditata all'interessato, effettivamente o teoricamente, una media annuale di 50 contributi (in questo caso si parla di «staggered contributions»; se all'assicurato poteva venir accreditata soltanto una media annua inferiore ai 50 contributi, ma supcriore ai 13, l'interessato poteva fruire di una pensione ridotta;
2)
l'interessato fosse effettivamente andato in pensione, cioè avesse realmente cessato di prestare regolarmente un'attività retribuita. Se un uomo di oltre 65 anni e una donna di oltre 60 guadagnavano settimanalmente, svolgendo un'attività retribuita, meno di una certa somma, ciò non impediva loro di riscuotere la pensione di vecchiaia; ma questa condizione si presumeva comunque soddisfatta dopo i 70 anni per gli uomini e dopo i 65 per le donne.
Chi avesse continuato a lavorare e a versare contributi pur avendo raggiunto l'età della pensione e avendo diritto ad una pensione uniforme (fiat rate), era evidente che mirava a procurarsi un vantagio differito. Detto vantaggio consisteva nel fatto che, allorché l'interessato fosse realmente andato in pensione, l'importo che gli sarebbe spettato sarebbe stato aumentato per effetto dei contributi supplementari versati nell'ultimo periodo (art. 31 del National Insurance Act 1965). Il fatto di continuare a versare contributi per l'assicurazione malattia non aveva quindi lo scopo principale o l'effetto primario di conservare all'assicurato, mediante le prestazioni in denaro, la capacità di guadagno che gli sarebbe stata garantita se avesse cessato l'attività lavorativa al raggiungimento dell'età pensionabile. Queste considerazioni servono a rispondere all'interrogativo posto dalla Corte e al quale à stata fornita risposta orale in udienza.
Torniamo ora alle prestazioni malattia in denaro.
In virtù del combinato disposto dei nn. 1 e 2 dell'art. 14 del Social Security Act 1975, queste prestazioni spettano a coloro che possiedano i requisiti necessari per fruire di una pensione di vecchiaia di categoria A.
Ora, secondo il giudice di primo grado, l'interessata non soddisfaceva le condizioni prescritte per le persone che avevano già compiuto i 60 anni: ad essa non sarebbe spettata una pensione di vecchiaia di categoria A in forza dei contributi che aveva versato se non avesse cessato l'attività lavorativa regolare (retired from regular employment) e non avesse presentato domanda in questo senso. I versamenti effettuati nel Regno Unito non le erano di alcuna utilità, in quanto essa non era mai stata obbligatoriamente affiliata al sistema previdenziale nazionale. In virtù del combinato disposto degli artt. 4, 6, 14, 28, allegato 3 del Social Security Act 1975, una donna che ha superato il limite di età previsto dalla legge per il collocamento a riposo (pensionable age) non può né deve continuare a versare contributi alla cassa malattia, qualora continui la sua attività lavorativa dipendente dopo i 60 anni, salvoché essa fosse già affiliata al sistema previdenziale del Regno Unito prima di compiere i 60 anni.
D'altronde, le 16 sterline e 74 pence dall'interessata versati «per errore» nel 1975-1976 in forza del Social Security Act del 1975 le erano stati rimborsati ed erano in corso le pratiche, allorché il National Commissioner ha emanato la sua sentenza, per il rimborso delle 51 sterline 16 pence che essa aveva «indebitamente» versato come contributi per prestazioni uniformi e in udienza è stato confermato che nel frattempo anche questo importo le è stato rimborsato.
Invece i contributi, peraltro molto esigui, versati nel 1973-1974 e nel 1974-1975 per l'assicurazione antinfortunistica non le sono stati resi, poiché l'interessata era tenuta a versarli in forza del National Insurance (Industrial Injuries) Act del 1965.
III —
L'Insurance Officer, quanto meno nelle sue osservazioni scritte, e ancor più la Commissione, ritengono che la maggior parte delle questioni che vi sono state sottoposte non siano pertinenti, né indispensabili alla soluzione della controversia. Questo atteggiamento può apparir strano per quel che riguarda il delegato dell'ente previdenziale, che era stato consultato dal giudice prima della redazione delle questioni che egli contava di sottoporvi e ancor più strano appare da parte della Commissione che è l'unica a poterci fornire delucidazioni su gran parte dei punti sollevati.
1.
Come ha fatto pertinentemente notare il rappresentante dell'Insurance Officer nelle sue osservazioni orali, il nocciolo del problema è lo stabilire se una persona nella situazione dell'interessata vada considerata come «lavoratore» ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento cui si possono applicare le disposizioni in materia di prestazioni in denaro per malattia.
La Commissione sostiene che, non essendo ancora armonizzate le condizioni di affiliazione al regime previdenziale nei vari Stati membri, il problema è di competenza esclusiva delle autorità nazionali. Essa ricorda che il regolamento n. 1408/71 ha soltanto lo scopo di coordinare i regimi nazionali di previdenza sociale e di realizzare la libera circolazione delle prestazioni, ma non di armonizzare le condizioni di affiliazione.
Il fatto saliente, per il regolamento n. 1408/71, non è tanto l'esercizio di un'attività dipendente, con i rischi generali o speciali che questa comporta (malattie, infortuni, ecc.) bensì la valida affiliazione o il versamento dei contributi.
Se questa affermazione era esatta per il regolamento n. 3, primo regolamento del Consiglio sulla previdenza sociale dei lavoratori migranti, essa non lo è certamente più, o almeno in forma così categorica, per il regolamento n. 1408/71. Alcune disposizioni di detto regolamento vanno oltre un semplice coordinamento e, nelle sue osservazioni sulle cause riunite Testa e Maggio 41 e 121/79, il Governo della Repubblica federale di Germania ha ricordato, a questo proposito, l'art. 69 in materia di disoccupazione.
Comunque, questa concezione restrittiva può venir mantenuta solo se il regolamento n. 1408/71 ha operato correttamente il coordinamento auspicato e se non si risolve nel conferire agli interessati diritti meno ampi di quelli che ad essi spettavano per effetto di accordi internazionali o- di convenzioni bilaterali stipulati dagli Stati membri prima della sua entrata in vigore.
Concordo infatti con il primo avvocato generale Warner, nelle sue conclusioni per la causa Manzoni (Race. 1977, pag. 1670; sentenza 13 ottobre 1977, Race, pag. 1647) che la sentenza Duffy (sentenza 10 dicembre 1969, Race. pag. 597), secondo la quale i regolamenti comunitari non possono ridurre i diritti che i lavoratori hanno acquisito in virtù della legge nazionale, va confermata nonostante la sentenza Wälder del 7 giugno 1973 (Race. pag. 599) il cui n. 8 (pag. 604) precisa che il regolamento n. 1408/71 «si sostituisce, per quanto riguarda le persone cui si applica, alle convenzioni sulla previdenza sociale stipulate fra Stati membri, che non siano menzionate nell'art. 6 o nell'allegato D del regolamento n. 3 (le disposizioni corrispondenti del regolamento n. 1408/71 sono l'art. 7 e l'allegato II) e ciò pure nel caso in cui l'applicazione di dette convenzioni implichi, per l'avente diritto alle prestazioni, dei vantaggi superiori a quelli derivanti dal regolamento stesso».
Se il regolamento non può obbligare a tener conto dei periodi d'affiliazione al sistema previdenziale di uno Stato membro (nella fattispecie quello irlandese) per autorizzare una donna a versare contributi per l'assicurazione malattia, se continua a lavorare anche dopo il 60° anno in un altro Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito), a meno che essa non sia già stata affiliata e non abbia già versato contributi in quest'ultimo Stato prima di compiere i 60 anni, pur se detta persona ha effettivamente versato contributi — anche se «per sbaglio» — all'ente previdenziale nonché alla cassa antinfortunistica, si dovrebbe poter dire, come ha sostenuto l'avvocato generale Warner nella causa Warry (Racc. 1977, pag. 2102; sentenza 9 novembre 1977, pag. 2085) che il regolamento «ha clamorosamente fallito il proprio scopo» («it has glaringly failed in its purpose»).
Il versare contributi al sistema previdenziale onde ottenere prestazioni in denaro è, se non un obbligo, quanto meno un diritto, dal momento che il lavoratore continua a svolgere regolarmente un'attività dipendente e rinuncia — per questa ragione — a riscuotere la pensione che normalmente gli spetterebbe. Le prestazioni in denaro, in questo caso, compensano soltanto il mancato percepimento della pensione conseguente alla procrastinata cessazione dell'attività lavorativa.
La principale obiezione sollevata dinanzi al National Commissioner e ampiamente svolta dalla Commissione è quella imperniata sulla considerazione che l'accoglimento della richiesta dell'interessata implicherebbe una discriminazione a rovescio nei confronti dei cittadini britannici che, dopo aver lavorato in uno Stato membro, tornassero, nelle stesse condizioni dell'interessata, nel Regno Unito: pare che in questa ipotesi andrebbero incontro allo stesso rifiuto opposto alla Coonan.
Ci si può chiedere anzitutto se non sia eccezionale che un cittadino britannico riprenda ad esercitare un'attività dipendente, dopo aver lavorato in uno Stato membro o in un paese terzo, dopo aver compiuto i 65 anni (se uomo) e i 60 (se donna) e se questa apparente insussistenza di discriminazione non tornasse in realtà a scapito — soprattutto — dei cittadini della Repubblica d'Irlanda, giacché la maggioranza dei lavoratori dipendenti che potevano trovarsi in questa situazione trasferendosi nel Regno Unito per lavorare erano, tra i cittadini degli Stati membri, gli irlandesi.
Supponendo che detto rifiuto venga opposto ad un cittadino britannico, resta da vedere se esso sia compatibile con le norme comunitarie. Non mi risulta che il problema sia mai stato posto né esaminato in questa sede.
Infine, se per ipotesi l'applicazione del diritto comunitario si risolvesse in una discriminazione a rovescio per i cittadini britannici, questa discriminazione resterebbe un problema da risolvere tra Stati membri e non impedirebbe che i cittadini degli altri Stati siano — apparentemente — meglio trattati (cfr. sentenza pronunziata dal National Commissioner, che si è conformato alla sentenza Kenny del 28 giugno 1978 (Race. pag. 1490)).
Ma non mi pare il caso di insistere su questo punto, poiché l'affiliazione dell'interessata mi pare, fino a prova contraria, perfettamente regolare. Vorrete perdonarmi di sconfinare forse — così facendo — nell'applicazione del diritto comunitario o nell'interpretazione di convenzioni bilaterali per le quali vi siete dichiarati incompetenti, pur se dette convenzioni costituiscono parte integrante dei regolamenti di previdenza sociale (art. 95 del regolamento n. 1408/71 e art. 11 del regolamento n. 574/72). Questa iniziativa mi è parsa conforme alla vostra costante preoccupazione di far salvi i diritti fondamentali e alla massima dell'ex presidente Donner, secondo cui «è necessaria un'interpretazione fondata ancor più sull'analisi della fattispecie per perseguire la finalità prescritta dall'art. 177, cioè promuovere l'uniformità dell'applicazione del diritto comunitario. L'interpretazione va fornita tenendo conto delle circostanze della fattispecie per cui è richiesta; altrimenti essa non fornisce alcun lume e — nella migliore ipotesi — si riduce ad una specie di chiosa delle disposizioni comunitarie che fornisce al giudice nazionale solo un aiuto discutibile e nulla dice sui punti veramente controversi». «L'evoluzione della giurisprudenza — aggiunge il presidente Donner — si orienta nettamente verso l'interpretazione del caso concreto».
A questo proposito faccio osservare quanto segue:
Indubbiamente, né l'affiliazione — anche in buona fede — ad un sistema previdenziale, né il versamento di contributi possono conferire un diritto quesito che impedisca la regolarizzazione della situazione di un assicurato in conformità con le norme che reggono il suo status. Tuttavia, un ente previdenziale non può rimettere in forse retroattivamente l'appartenenza al regime dei lavoratori dipendenti di una persona la cui affiliazione a detto regime è stata ammessa mediante una decisione amministrativa individuale di affiliazione.
Con ciò non intendo ipotecare la pronunzia finale del Secretary of State, se questa è l'autorità competente a decidere in ultimo grado, autorità che il National Commissioner si riserva di adire (art. 93 (1) (b) del Social Security Act 1975). Ma, come ho ricordato nell'esposizione degli antefatti, è pacifico che, al suo ingresso nel Regno Unito, l'interessata è stata iscritta nei registri del sistema previdenziale, è stata immatricolata ed ha versato contributi. Solo in un secondo tempo, allorché essa ha richiesto le prestazioni di malattia, è stato osservato che i contributi erano stati versati «erroneamente» e si è iniziata la pratica per il loro rimborso. In questo caso, comunque, saremmo dinanzi ad un errore di diritto (mistake of law) e non ad un errore di fatto (mistake of fact).
Dal canto mio, mi pare dimostrato che l'affiliazione della ricorrente è stata consacrata da una decisione amministrativa, che dopo tutto non era illegittima, in quanto detta affiliazione è stata resa possibile dai diciotto versamenti che le sono stati accreditati, ricorrendo ad una fictio juris, per il periodo decorrente dall'inizio dell'anno contributivo (contribution year) fino all'inizio reale dell'assicurazione abbligatoria. Ciò pare risultare dal tenore dell'Accordo in materia previdenziale firmato a Londra il 29 marzo 1960 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e quello della Repubblica d'Irlanda (S I 1960, n. 707) al quale il National Commissioner fa discretamente allusione nella sua sentenza, ma del quale la Commissione non fa alcun cenno.
Questo accordo ha pure importanza nella causa Walsh, 143/79, su cui deve pronunciarsi la vostra Seconda Sezione e mi permetterò di citarlo nella versione francese, pubblicata nel Recueil des Traités, edito dalla segreteria delle Nazioni Unite (voi. 371, pag. 5 e seguenti):
«Ayant décidé de coopérer dans le domaine social, désireux de prendre des mesures pour que les personnes qui se rendent d'un pays dans l'autre bénéficient des prestations de sécurité sociale pour maladie, maternité, chômage, ainsi que des prestations de veuves et orphelins»,
les deux gouvernements sont notamment convenus, en matière de prestations de maladie, de la disposition suivante:
Article 7
«1)
... Si une personne assurée en vertu de la loi de l'un des deux pays se trouve dans l'autre pays, il est entendu que, aux fins de la prestation de maladie et de l'allocation de maternité ...
a)
les dispositions de la loi du premier pays ne lui sont pas applicables; et
b)
dans l'application à l'intéressé des dispositions de la loi de l'autre pays, en vertu desquelles il pourra obtenir le taux le plus élevé de prestations ...
ii)
les assurances, les cotisations de la catégorie appropriée payées ou créditées à son compte et les prestations de maladie ou allocations de maternité payées ou réclamées dans le premier pays seront assimilées respectivement à des assurances, à des cotisations de la catégorie appropriée payées ou créditées à son compte et à des prestations de maladie ou allocations de maternité payées ou réclamées dans cet autre pays:
Toutefois :
aa)
s'agissant d'une personne qui a été assurée en vertu de la loi de la République d'Irlande, qui se tróuve en Grande-Bretagne, le taux auquel toute prestation de maladie ou allocation de maternité (y compris toute majoration) sera payable en vertu de l'alinéa b, ii, du présent paragraphe ne dépassera pas le taux auquel elles auraient été payables (en dehors de toute disposition relative aux doubles prestations) en application des dispositions de la loi de la République d'Irlande si l'intéressé était demeuré dans ledit pays et s'était pleinement acquitté des cotisations prévues par ladite loi; il n'en sera autrement que si cette personne a versé un minimun de treize cotisations hebdomadaires en vertu de la loi de Grande-Bretagne depuis la date de sa dernière arrivée en Grande-Bretagne, si elle a versé ou crédité à son compte un minimum de vingt-six cotisations en vertu de ladite loi pour l'année de cotisation correspondante ou si, réclamant la prestation ou l'allocation pour une journée comprise dans une période d'interruption de travail au sens défini par la loi de Grande-Bretagne, elle avait droit, avant la date de sa dernière arrivée en Grande-Bretagne, à une prestation de maladie ou à une allocation de maternité en vertu de ladite loi pour une journée comprise dans ladite période ...»
L'atto di adesione (art. 29, Allegato I, IX. Politica sociale), sotto la rubrica «Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del regolamento», al punto 30, Irlanda-Regno Unito, reca la dicitura «Nulla». Ciò significa quindi che, in linea di massima, l'Accordo del 1960 non sarebbe più stato applicato. Però, le modifiche apportate dall'Atto di adesione al regolamento n. 1408/71 sono entrate in vigore solo il 1o aprile 1973. Non so se detto accordo abbia continuato a restare in vita, ma è certo che era ancora applicabile nei confronti dell'interessata allorché giunse nel Regno Unito, il 17 marzo 1973.
Per quel che riguarda il periodo posteriore al 1° aprile 1973, si deve osservare quanto segue:
«considerando che le modifiche apportate alla legislazione del Regno Unito [Social Security Act 1975] rendono necessarie modalità particolari d'applicazione delle norme relative alla totalizzazione dei periodi onde permettere che, per la determinazione del diritto alle prestazioni previste da detta legislazione, vengano presi in considerazione i periodi maturati negli altri Stati membri ...»,
il regolamento del Consiglio 30 aprile 1976, n. 1209, all'art. 1, n. 2, leu. a), punto ii), ha incluso nell'allegato II del regolamento n. 1408/71 (Disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che rimangono applicabili nonostante l'art. 6 del regolamento), punto 30, parte A, «l'art. 8 dell'Accordo Irlanda-Regno Unito, del 14 settembre 1971 relativo alla previdenza sociale», onde consentire di tener conto, per il calcolo delle pensioni di'vecchiaia o ai superstiti in uno dei due paesi, dei contributi che si considerano versati nell'altro paese per l'affiliazione alla cassa malattia. Il legislatore comunitario ha così colmato una lacuna nella disciplina per i lavoratori di questi Stati per quel che riguarda l'uso e il trasferimento dei contributi fittiziamente versati nell'ambito dell'assicurazione malattia, per il calcolo delle pensioni di vecchiaia o ai superstiti. Questa disposizione è entrata in vigore retroattivamente il 1° aprile 1973.
Si può ancora ricordare, nello stesso senso, il regolamento del Consiglio 21 novembre 1977, n. 2595, che mira a «consentire ad un lavoratore, titolate di una pensione o d'una rendita ai sensi della legislazione di uno Stato membro e svolgente la propria attività lavorativa in un altro Stato membro, di essere assicurato ai sensi della legislazione di quest'ultimo Stato membro anche se essa non prevede l'iscrizione obbligatoria dei titolari di una pensione o di una rendita» ed inoltre a «consentire, senza restrizioni, a un lavoratore di beneficiare della pensione o della rendita ottenute in base alla legislazione di uno Stato membro o di sospendere la liquidazione della pensione o della rendita in un altro Stato membro al fine di beneficiare dell'aumento dell'importo di tale pensione o rendita che deriva dalla sospensione».
Non vi è stata dunque alcuna soluzione di continuità nell'affiliazione dell'interessata al regime previdenziale ed è in quanto essa poteva e doveva esser validamente affiliata nel Regno Unito che diciotto contributi abbligatori (statutory contributions) le sono stati fittiziamente accreditati in questo paese (awarded as stagger credits). Solo dopo la presentazione della domanda da parte sua ci si è resi conto che, in definitiva, la sua affiliazione era «erronea».
Il rappresentante dell'Insurance Officer ha ammesso all'udienza, nella fase orale, che l'interessata era un «lavoratore» ai fini delle prestazioni assicurative per gli infortuni sul lavoro e — quindi — doveva considerarsi assicurata contro tutti i rischi contemplati dal regime previdenziale nazionale. La Commissione, tuttavia, ritiene che questo punto può rimanere escluso dalla materia del contendere. Al contrario, a me pare che questo elemento sia decisivo — esso ha costituito oggetto di una questione specifica del National Commissioner — e che, se l'interessata non doveva già considerarsi assicurata ai fini delle prestazioni di malattia per i motivi che ho indicato, il fatto che ad essa spettassero prestazioni per gli infortuni sul lavoro è sufficiente per ritenere che le spettassero anche prestazioni malattia in denaro. Secondo la normativa del Regno Unito, un lavoratore dipendente che versa contributi è assicurato, non già per una prestazione particolare, bensì per tutte le prestazioni contemplate dalla legge come spettanti a chi ha versato contributi, pur se la spettanza di una particolare prestazione è subordinata al fatto che siano soddisfatte le condizioni contributive stabilite per quella determinata prestazione. Se, invece di ammalarsi, l'interessata fosse rimasta vittima di un infortunio sul lavoro, le sarebbe spettata un'indennità (industriai injury benefit) superiore alle prestazioni uniformi di malattia; orbene, le prestazioni antinfortunistiche e le prestazioni per malattia, dal momento che hanno la funzione di ovviare alla perdita di remunerazione per incapacità lavorativa, hanno entrambe identica natura. Questa conclusione, aggiungeva l'Insurance Officer, è in armonia con le conclusioni che avevo presentato il 13 luglio 1976 nella causa Brack (Racc. 1976, pag, 1456, sentenza 29 settembre 1976, pag. 1430).
Noterò che, in definitiva, l'Insurance Officer ha ammesso, con una lealtà ammirevole, che non dubitava che l'interessata fosse un «lavoratore» ai fini delle prestazioni malattia in denaro e che egli stesso lo aveva riconosciuto dinanzi al National Commissioner. Partirò dunque dal presupposto che una persona che si trova nella situazione dell'interessata sia validamente affiliata al regime previdenziale del Regno Unito ed è alla luce di questo postulato che esaminerò in breve le rimanenti questioni a voi sottoposte.
2.
Dette questioni si risolvono in sostanza nel sapere se, in questo caso, l'ente competente a decidere circa la spettanza delle prestazioni malattia è quello del Regno Unito e, in caso affermativo, quali norme vadano applicate.
Risolto ormai il problema dell'affiliazione dell'interessata, mi pare evidente che l'«istituzione competente» in questo caso sia quella del Regno Unito, giacché secondo l'art. 1, lettere o), i) del regolamento n. 1408/71, questo termine designa «l'istituzione alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni». A norma dell'art. 4, n. 2 e dell'allegato II del regolamento del Consiglio n. 574/72, l'ente competente nel Regno Unito, per le prestazioni di malattia in denaro è, per la Gran Bretagna, il Ministero della sanità e della previdenza sociale (Department of Health and Social Security).
Aggiungerò che, nell'ipotesi in cui l'istituzione britannica avesse nutrito dubbi sulla sua competenza, a norma dell'art. 86 del regolamento avrebbe dovuto immediatamente trasmettere la domanda dell'interessata all'ente competente, o direttamente o tramite gli enti competenti degli Stati membri interessati.
Se accoglierete la mia proposta di risolvere affermativamente le due prime questioni, la terza, riguardante l'ipotesi del lavoratore che è assicurato solo contro gli infortuni sul lavoro, diventa priva di oggetto. Si deve, per contro, dare ancora soluzione alle ultime quattro questioni; queste infatti si svuoterebbero di contenuto solo nell'ipotesi in cui l'ente competente risultasse esser quello della Repubblica d'Irlanda.
In materia di prestazioni malattia, l'art. 18, n. 1, nella versione dell'art. 1, n. 3, del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2864, dispone che: «L'istituzione competente di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza, tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, d'occupazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
Per quel che riguarda le persone che si trovano in una situazione analoga a quella dell'interessata, la legislazione britannica non subordinava l'acquisto del diritto a prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi, lavorativi o di residenza: l'aliquota della prestazione malattia è stabilita secondo lo stesso parametro da usarsi per il calcolo delle spettanze della pensione di vecchiaia, sempreché la persona interessata avesse avuto diritto ad una pensione di vecchiaia uniforme (fiat rate), cioè avesse versato un minimo di tredici contributi settimanali, a norma della legge britannica, dopo la data del suo arrivo (per risiedervi) in questo paese oppure avesse versato un minimo (o le fosse stato accreditato un minimo) di ventisei contributi a norma di detta legge per l'anno contributivo corrispondente.
In materia di vecchiaia, l'art. 45, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (nella versione dell'art. 1, n. 13, del summenzionato regolamento n. 2864/72) recita: «L'istituzione di uno Stato membro la cui legislazione subordina l'acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica».
In base al combinato disposto del n. 17, aggiunto all'allegato V, b), punto I «Regno Unito», dell'art. 1, n. 4, lett. b), punto ii) del regolamento del Consiglio n. 1209/76, che ha efficacia retroattiva dal 6 aprile 1975, e dell'allegato 3, parte I, n. 5, del Social Security Act del 1975, l'ente competente della Gran Bretagna tiene conto dei periodi assicurativi o di residenza maturati sotto il regime degli altri Stati membri per il riconoscimento di un diritto a pensione secondo la propria legislazione.
Finché il Secretary of State non abbia revocato — ammesso che questo atto sia compatibile con il diritto communitario — la decisione in forza della quale l'interessata veniva affiliata al regime previdenziale nazionale del Regno Unito, i contributi da essa versati in Irlanda vanno tenuti in considerazione da parte dell'ente competente a norma delle disposizioni dell'art, 46, n. 2, per il calcolo delle sue spettanze di pensione.
Tuttavia, se l'importo risultante dal calcolo effettuato secondo i criteri di cui all'art. 46 coincide con quello risultante calcolando secondo i criteri di cui all'art. 18, non è il caso di distinguere le due ipotesi.
Terminata la mia analisi, ammetto il mio disagio nel suggerire quelle che potrebbero essere le soluzioni da dare alle questioni del National Commissioner, giacché né l'Insurance Officer, né la Commissione hanno avanzato proposte circostanziate.
Ad ogni buon conto suggerisco la seguente soluzione :
1)
Quanto al Regno Unito, le disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1408/71 sono entrate in vigore il 1o aprile 1973.
2)
Un lavoratore che, allorché chiede di fruire di prestazioni malattia, è iscritto al regime nazionale previdenziale di uno Stato membro e che versa i constributi a tariffa piena all'ente competente di detto Stato, è assicurato presso detto ente ai sensi dell'art. 1, lettere o), i) del regolamento n. 1408/71 nell'ambito e dell'art. 18 e dell'art. 46 di detto regolamento, finché detta affiliazione non è formalmente revocata dall'autorità competente.
3)
Un lavoratore che è assicurato presso un ente di uno Stato membro solo contro gli infortuni sul lavoro va considerato assicurato presso detto ente ai sensi dell'art. 1, lettere o), i), del regolamento ai fini dell'art. 18.
4)
Per il calcolo, nel Regno Unito, sia dell'importo della pensione di vecchiaia che di quello delle prestazioni malattia, si doveva tener conto dell'art. 1, nn. 3 e 13, del regolamento del Consiglio n. 2864/72, nonché dell'art. 1, n. 2, lett. a), ii), e n. 4, lett. b), ii), del regolamento del Consiglio n. 1209/76.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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