CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL'11 DICEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I due procedimenti nei quali presento oggi le mie conclusioni concernono talune decisioni di promozione adottate il 30 novembre 1978 dal segretario generale del Consiglio e il rapporto informativo redatto sul conto della ricorrente, a norma dell'art. 43 dello Statuto del personale, per il periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977.
La signora Schiavo, che ha promosso i presenti procedimenti, entrava in servizio presso il Consiglio, con effetto dal 16 dicembre 1972, come dipendente in prova (traduttrice aggiunta di grado LA 7) ed era nominata in ruolo con effetto dal 16 luglio 1973. Dal 1o settembre 1978 al 31 agosto 1979, ella veniva collocata in aspettativa per motivi personali; l'aspettativa veniva prolungata fino al 31 luglio 1980. Come abbiamo appreso, ella ha nuovamente lasciato le Comunità in pendenza dei presenti procedimenti, percependo le indennità contemplate dallo Statuto.
Il primo rapporto sulla «competenza, sul rendimento, e sul comportamento in servizio» della ricorrente veniva redatto il 31 ottobre 1973 e il secondo veniva compilato il 31 ottobre 1975. Né l'uno né l'altro davano luogo ad obiezioni da parte sua. Ella contestava invece il rapporto relativo al periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977 perché il primo compilatore, cioè il suo capo divisione, aveva espresso una valutazione meno favorevole di quella figurante nei due primi rapporti, sebbene in una nota del 14 giugno 1976 la conoscenza delle lingue italiana, inglese e francese della ricorrente fosse data definita eccellente dallo stesso capo divisione, sebbene la ricorrente fosse stata designata, il 23 giugno 1976, a partecipare ad un corso di lingua greca, ch'essa frequentava, nell'agosto 1976, con esito favorevole, e sebbene il capo divisione l'avesse proposta, il 16 dicembre 1976, per la promozione. A seguito delle rimostranze verbali dell'interessata, il rapporto veniva modificato dal capo divisione, il 16 febbraio 1978, in senso a lei favorevole. Ciononostante, il 6 marzo 1978 ella chiedeva per iscritto una più ampia modifica del rapporto, che veniva però negata dal primo compilatore con nota 9 marzo 1978. La ricorrente presentava allora una domanda di revisione, in data 17 marzo 1978, al secondo compilatore il quale, il 25 marzo 1978, integrava il rapporto informativo con un giudizio che può considerarsi positivo. Malgrado ciò, l'interessata manifestava il 15 giugno 1978 l'intenzione di presentare reclamo contro il rapporto (cosa che effettivamente faceva, in debita forma, l'11 settembre 1978). Di conseguenza, il rapporto informativo di cui trattasi veniva trasmesso, il 17 luglio 1978, al comitato dei rapporti istituito presso il Consiglio. Tale comitato, dopo aver sentito, il 6 novembre 1978, la ricorrente, emetteva il 28 novembre successivo parere negativo sulla domanda di questa. In seguito a ciò, il segretario generale del Consiglio ratificava, con nota 8 dicembre 1978, il rapporto e lo inviava, unitamente al parere del comitato dei rapporti, alla ricorrente, che riceveva tali documenti il 18 dicembre 1978. Il 28 dicembre successivo l'interessata rispediva il rapporto dopo averlo sottoscritto, riservandosi però il diritto di contestarne ancora l'esattezza.
Nel frattempo, venivano preparate le decisioni di promozione relative al 1977. La commissione consultiva per le promozioni si riuniva tra il 13 ottobre e il 9 novembre 1978, e il 22 novembre 1978 emetteva il suo parere. Le promozioni venivano decise il 20 novembre 1978 e l'elenco dei dipendenti promossi era affisso il 6 dicembre successivo nei locali del Consiglio.
Il 25 marzo 1979 la ricorrente, che non figurava tra. i promossi, presentava un reclamo — pervenuto al Consiglio il 4 aprile 1979 — inteso all'annullamento delle decisioni di promozione per motivi di cui parlerò più oltre.
Nella stessa data 25 marzo 1979 ella indirizzava al segretario generale del Consiglio, richiamandosi all'art. 175 del Trattato CEE, una seconda lettera in cui chiedeva l'adozione di una dicisione formale e motivata sulla sua domanda di revisione del rapporto informativo criticato, nonché l'annullamento di quest'ultimo.
Il segretario generale rispondeva a quest'ultima lettera il 18 giugno 1979. Egli osservava che l'art. 175 del Trattato CEE non era applicabile nel caso di specie e, per il resto, rinviava alla sua nota 8 dicembre 1978, dalla quale — egli sottolineava — risultava che l'autorità che ha il potere di nomina aveva emesso una decisione sulla domanda di revisione della ricorrente. Con un'altra lettera in data 18 giugno 1979, il segretario generale comunicava alla ricorrente che il reclamo da lei proposto contro le decisioni di promozione andava considerato irricevibile perché non era stato presentato entro il termine stabilito dall'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, cioè entro tre mesi dall'affissione delle suddette decisioni nei locali del Consiglio.
In seguito a ciò, l'interessata proponeva il 3 agosto 1979 due ricorsi.
Nella causa 122/79 ella chiede l'annullamento delle decisioni 30 novembre 1978 relative alla promozione di taluni dipendenti del servizio linguistico, nonché di tutti gli atti preparatori, compreso il parere della commissione per le promozioni.
Nella causa 123/79, la ricorrente chiede l'annullamento della comunicazione 8 dicembre 1978, del silenzio-rifiuto opposto alla sua domanda del 25 marzo 1979 e di tutti gli atti propedeutici, compreso il parere del comitato dei rapporti.
A proposito di queste domande osserverò quanto segue:
I — Sulla ricevibilità
II Consiglio, convenuto, ha sollevato in entrambi i procedimenti eccezioni d'irri-cevibilità, e nella causa 123/79 ha addirittura presentato, a tale scopo, un atto separato conformemente all'art. 91 del regolamento di procedura.
1. Causa 122/79
a)
In primo luogo, il Consiglio ha sollevato il problema delle eventuali conseguenze dell'assenza della data nell'atto introduttivo in contrasto con l'art. 37, § 3, del Regolamento di procedura.
Si deve ritenere, d'accordo con la ricorrente, che tale assenza non comporti conseguenze negative, non solo perché il Regolamento di procedura non stabilisce espressamente che, in caso d'inosservanza della suddetta disposizione, il ricorso è irricevibile, ma anche perché l'art. 37, § 3, dispone che «ai fini dei termini processuali si terrà conto soltanto della data del deposito in cancelleria». Tale data — nel caso presente il 3 agosto 1979 — può essere determinata con certezza. Oltre a ciò, non è dato riscontrare alcun principio generale di diritto processuale che obblighi ad attribuire alla datazione dell'atto introduttivo un'importanza tale che la sua mancanza comporti I'irricevibilità del ricorso.
b)
Secondo il Consiglio, il ricorso è comunque irricevibile perché, contrariamente a quanto disposto dall'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale, non è stato preceduto da un reclamo proposto entro il termine stabilito dall'art. 90, n. 2. L'art. 90, n. 2, dispone che il termine per la proposizione del reclamo da parte di una terza persona lesa da un atto di carattere individuale decorre «dal giorno in cui essa ne prende conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione». Orbene, le decisioni di promozione 30 novembre 1978, die cui trattasi nel presente procedimento, sarebbero state pubblicate mediante affissione il 6 dicembre 1978; di conseguenza, il reclamo, presentato il 4 aprile 1979, dovrebbe effettivamente considerarsi tardivo.
La ricorrente sostiene invece che il termine per la presentazione del reclamo ha cominciato a correre dalla pubblicazione delle decisioni di promozione nel «bollettino mensile del personale», che ha avuto luogo solo nel gennaio 1979. A suo avviso, nell'art. 25 dello Statuto si fa una chiara distinzione — per quanto concerne, appunto, anche le decisioni di promozione — tra l'affissione e la pubblicazione nel bollettino mensile: pertanto — e anche perché trattasi di condizioni comulative — si deve concludere che tali atti acquistano efficacia solo con la pubblicazione. Orbene, ciò starebbe a dimostrare che per «pubblicazione» ai sensi dell'art. 90 dello Statuto deve intendersi solo la pubblicazione nel bollettino mensile; né si dovrebbe dimenticare, a tale proposito, che a quell'epoca la ricorrente si trovava in aspettativa per motivi personali e quindi non poté venire a conoscenza delle decisioni di promozione attraverso la loro affissione nei locali del Consiglio.
Circa tale questione condivido il punto di vista del Consiglio.
Innanzitutto appare errato sostenere che anche gli atti di carattere individuale diventano efficaci solo con la loro pubblicazione, ciò che risulterebbe dall'art. 25 dello Statuto. In realtà, essi acquistano efficacia con la loro notifica agli interessati, e la pubblicazione contemplata dall'art. 25 dello Statuto ha manifestamente la sola funzione di garantire un'informazione di carattere generale.
Né è lecito basarsi sulla sola versione francese dello Statuto e concludere, richiamandosi all'uso del termine «publication» o «publié» nell'art. 90 e nell'art. 25, che si tratta di un procedimento unico. È infatti significativo che nel testo tedesco dello Statuto del personale figuri il termine «Bekanntmachung» e che esso venga usato, all'art. 25, unitamente a «Aushang» (affissione).
Infine, non si può trascurare la struttura generale dell'art. 90, n. 2, secondo trattino, in base al quale il termine per la presentazione del reclamo decorre in via di principio, per quanto concerne i terzi interessati, dal giorno in cui essi prendono conscenza dei provvedimenti di cui trattasi e, al più tardi, dal giorno della pubblicazione di questi. Ciò significa che, qualora non si debba provare la presa di conoscenza effettiva, si tiene conto del momento in cui questa era possibile. Orbene, nel caso delle decisioni di promozione, che concernono solo i dipendenti di un'istituzione, è sufficiente a tale scopo l'affissione di tali decisioni in quanto mezzo d'informazione abituale. Inoltre, il Consiglio si è giustamente richiamato alle esigenze della certezza del diritto, le quali rivestono particolare importanza quanto ai problemi relativi all'osservanza dei termini e verrebbero effettivamente disattese qualora ci si basasse sulla pubblicazione nel bollettino mensile del personale, che talvolta ha luogo molto tempo dopo l'adozione e l'affissione dei provvedimenti considerati. Una siffatta elasticità del termine di reclamo non può certo essere accettata, nell'interesse dei beneficiari della decisione, nemmeno nel caso dei dipendenti che sono assenti, per un motivo qualsiasi, dalla sede di servizio, ma possono, nel loro proprio interesse e senza difficoltà, farsi informare tempestivamente circa importanti provvedimenti di gestione del personale resi noti mediante affissione.
Poiché quindi il reclamo della ricorrente è stato senza dubbio presentato oltre il termine, calcolato dal giorno dell'affissione delle decisioni di promozione nei locali dell'istituzione convenuta, il ricorso non può effettivamente che essere dichiarato irricevibile in base all'art. 91, n. 2, dello Statuto del personale.
e)
Di conseguenza, è sostanzialmente superfluo esaminare anche due ulteriori obiezioni sollevate dal Consiglio. Questo fa rilevare che il reclamo non è stato inoltrato per via gerarchica, come prescritto dall'art 90, n. 3. Inoltre, esso ritiene che sussista un errore manifesto nella causa petendi in quanto nel ricorso, in ragione dell'asserita mancanza di una decisione esplicita sul reclamo, si censura il silenzio-rifiuto a questo opposto, mentre in realtà detto reclamo sarebbe stato respinto con una decisione esplicita in data 18 giugno 1979.
A questo proposito va osservato brevemente quanto segue.
D'accordo con la ricorrente, si può ritenere che il primo fatto sopra menzionato non comporti conseguenze sfavorevoli, perché il reclamo è pervenuto al destinatario e perché nella decisione in proposito emessa dal segretario generale il 18 giugno 1979 l'irregolarità dell'inoltro non viene censurata.
Quanto al secondo punto, non è necessario esaminare la questione se sussista rigetto implicito di un reclamo anche nel caso in cui sia stata emessa una decisione formale che però, siccome il reclamo è stato considerato tardivo, non si pronunzia sulla domanda in esso formulata. Dalle conclusioni esposte nell'atto introduttivo e dall'indicazione della materia del contendere risulta con chiarezza che la ricorrente contesta la legittimità delle decisioni di promozione adottate il 30 novembre 1978. Di conseguenza, non deve, a mio avviso, attribuirsi alcuna importanza alla questione se, nell'atto introduttivo, il procedimento di reclamo che ha preceduto il ricorso ed il suo risultato siano stati descritti e valutati correttamente.
2. Causa 123179
Anche nell'ambito di questa causa sono state sollevate diverse obiezioni contro la ricevibilità del ricorso.
a)
Per quanto concerne il rilievo relativo all'assenza — anche in questo caso — della data nell'atto introduttivo, rinvio a quanto osservato in proposito nella causa 122/79.
b)
Quanto alla censura di tardività del ricorso, si deve tener presente che alla ricorrente interessa in pratica che il rapporto redatto il 16 febbraio 1978, a norma dell'art. 43 dello Statuto, sulla sua competenza, sul suo rendimento e sul suo comportamento in servizio relativamente al periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, venga sottoposto al controllo giurisdizionale. La ricorrente, essendo rimasta infruttuosa la richiesta di modifica del rapporto da lei rivolta al primo compilatore, presentò il 17 marzo 1978 al secondo compilatore una domanda di revisione in esito alla quale il rapporto venne modificato e completato, in taluni punti, il 25 maggio 1978. Non ancora soddisfatta, ella dichiarò, il 15 giugno 1978, di avere l'intenzione di proporre reclamo e lo presentò formalmente l'11 settembre 1978, richiamandosi alla sua nota 15 giugno 1978. A norma della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che stabilisce le disposizioni di attuazione dell'art. 43 dello Statuto del personale, la semplice manifestazione dell'intenzione di proporre reclamo ha — come risulta dal combinato disposto degli artt. 9 e 6 — la conseguenza che il caso viene sottoposto al comitato dei rapporti. Nel caso di specie ciò avvenne il 17 luglio 1978. Il 28 novembre 1978 il comitato emise il suo parere nel quale, dopo l'esame delle deduzioni della ricorrente, concludeva che non era emerso alcun elemento «plaidant en faveur d'une remise en cause des appréciations portées dans le rapport ...». Successivamente, il segretario generale del Consiglio — in qualità di autorità che il potere di nomina — constatò, nella già citata nota 8 dicembre 1978, che il parere del comitato dei rapporti era stato trasmesso al secondo compilatore, il quale, in base ad esso, non aveva ritenuto necessario modificare il rapporto. Pertanto — si dichiarava ancora nella nota — il rapporto criticato, ratificato anche dal segretario generale, diveniva definitivo ed aveva così termine il procedimento di reclamo. La nota veniva spedita alla ricorrente il 18 dicembre 1978 unitamente al rapporto definitivo.
D'altra parte, a norma dell'art. 3 della summenzionata decisione del Consiglio 18 ottobre 1977 concernente l'attuazione dell'art. 43 dello Statuto, il dipendente che non accetti il rapporto che lo riguarda può, dopo aver manifestato l'intenzione di farlo, presentare un reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto entro tre mesi. In base all'art. 6, questo termine decorre dalla data in cui egli riceve il rapporto dal secondo compilatore. Il comitato dei rapporti, seccessivamente adito, comunica il suo parere — come prescritto dall'art. 10 — al secondo compilatore, il quale stende il rapporto definitivo. A norma dello stesso art. 10, anche l'autorità che ha il potere di nomina ratifica il rapporto e lo trasmette al dipendente interessato; si conclude così — come è precisato espressamente al n. 5 della suddetta disposizione — il procedimento di reclamo. L'art. 12 della decisione del Consiglio dispone, infine, che il rapporto informativo definitivo può essere impugnato dinanzi alla Corte di giustizia in forza dell'art. 91 dello Statuto.
È pertanto chiaro che, nella fattispecie, il passo decisivo compiuto dalla ricorrente per ottenere la modifica del rapporto informativo va ravvisato nel reclamo formale presentato l'11 settembre 1978. Il procedimento speciale aperto con tale reclamo si concluse con un atto esplicito dell'autorità che ha il potere di nomina, cioè con la nota 8 dicembre 1978 del segretario generale. Dopo di ciò, la ricorrente avrebbe dovuto adire la Corte di giustizia entro il termine stabilito dall'art. 91 dello Statuto, che aveva cominciato a correre il giorno in cui le era pervenuta la nota (18 dicembre 1978). Non era più possibile rivolgersi nuovamente all'autorità che ha il potere di nomina, come ella fece nel marzo 1979. Ciò risulta dall'art. 10, n. 5, della citata decisione del Consiglio; a questo proposito è inoltre utile richiamarsi alla sentenza 3 luglio 1980 (cause riunite 6 e 97/79, Daniele Grassi e/Consiglio), secondo cui è possibile proporre ricorso avverso un rapporto informativo definitivo senza prima presentare un reclamo. Il ricorso, diretto soltanto contro la reazione dell'autorità che ha il potere di nomina all'ulteriore domanda presentatale nel marzo 1979, va considerato tardivo e quindi irricevibile, giacché detta reazione non costituisce altro che un atto di conferma, il quale non può far rivivere i termini d'impugnazione.
Né tale conclusione può essere infirmata dall'argomento della ricorrente secondo cui la nota 8 dicembre 1978 del segretario generale non ha prodotto effetti giuridici e non può essere considerata come una decisione perché — contrariamente a quanto prescritto dall'art. 25 dello Statuto — era priva di motivazione. Prescindendo dal fatto che, secondo la giurisprudenza, per quanto concerne i rapporti informativi contemplati dall'art. 43 dello Statuto esiste solo un limitato obbligo di motivare, e che una motivazione potrebbe essere ravvisata nel rinvio al parere del comitato dei rapporti, l'argomento dell'attrice è inaccettabile in quanto un atto privo di motivazione non è privo di effetti giuridici, ma tutt'al più presenta un vizio che può essere censurato in sede giurisdizionale. Comunque, anche ammettendo che la suddetta nota del segretario generale fosse priva di rilevanza per il motivo addotto, il reclamo avrebbe dovuto essere considerato, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, implicitamente respinto allo scadere del termine di quattro mesi a decorrere dalla sua proposizione e tale silenzio-rifiuto avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato con ricorso giurisdizionale.
Si può pertanto constatare, senza affrontare l'esame di altre obiezioni quanto alla ricevibilità, che anche il ricorso 123/79 è irricevibile.
II — Sebbene, date le conclusioni cui si è pervenuti, sia dubbio che sussista ancora un valido motivo per esaminare anche la fondatezza dei ricorsi, vorrei a questo proposito osservare brevemente quanto segue:
1. Causa 122179
Le decisioni di promozione adottate il 30 novembre 1978 sono state impugnate in quanto la ricorrente sarebbe stata esclusa senza alcuna motivazione dalla promozione e anzi sarebbe stata addirittura ignorata sia, in sede di parere, dalla Commissione per le promozioni sia in sede decisionale, dall'autorità che ha il potere di nomina. Nella replica la ricorrente ha inoltre parlato — e non è il caso di soffermarsi sulla questione se si tratti di un mezzo di ricorso nuovo e quindi irricevibile — delsuo diritto alla promozione di cui, sebbene ella possedesse tutti i requisiti necessari, non si sarebbe tenuto conto, ed ha sostenuto che là sua deliberata esclusione dalla promozione è dimostrata dal fatto che il secondo compilatore, sebbene avesse ricevuto la domanda di revisione del rapporto già nel marzo 1978, espresse il suo giudizio solo il 25 maggio 1978, in spregio della disposizione contenuta nella guida relativa al rapporto informativo che prescrive che il secondo compilatore si pronunzi entro quattordici giorni.
Tutte queste considerazioni non possono far sì che la ricorrente riesca vittoriosa.
a)
A buon diritto il Consiglio ha osservato che le decisioni di promozione non necessitano di alcuna motivazione riguardo ai dipendenti non promossi. Ciò risulta chiaramente dalla copiosa giurisprudenza della Corte, menzionata a pag. 10 del controricorso. Pertanto, la censura relativa al difetto di motivazione è certamente non pertinente.
b)
Del pari, la Corte ha già più volte sottolineato che non vi è alcun diritto alla promozione. Qualora sussistano i requisiti per la promozione, l'autorità che ha il potere di nomina, eventualmente previo parere di una commissione per le promozioni, deve procedere allo scrutinio per merito comparativo e quindi emettere la sua decisione, che può essere oggetto di sindacato giurisdizionale solo in misura molto limitata. Nella fattispecie il risultato, negativo per la ricorrente, di tale scrutinio comparativo non può certo essere considerato manifestamente erroneo per il fatto che sul conto dell'interessata erano stati espressi giudizi positivi in due documenti, di cui peraltro si può ritenere che l'autorità che ha il potere di nomina fosse a conoscenza, in quanto figuravano nel fascicolo personale della stessa. Mi riferisco alla già menzionata proposta di promozione, in data 16 dicembre 1976, del suo capo divisione ed alla nota 14 giugno 1976, del pari sopra citata, in cui quest'ultimo attestava l'eccellente conoscenza delle lingue italiana, inglese e francese e la solida preparazione universitaria della ricorrente. A questo proposito basta ricordare che lo scrutinio per le promozioni ebbe luogo nel novembre 1978 e che esso concerneva l'insieme di tutti i fatti e di tutte le circostanze allora esistenti, in base ai quali la ricorrente era senz'altro meno meritevole di promozione di altri dipendenti.
e)
Come si è visto, la ricorrente ritiene inoltre di poter ravvisare nel fatto che il secondo compilatore non si sia pronunziato entro il termine prescritto sulla sua domanda di revisione un indizio dell'atteggiamento negativo assertivamente tenuto nei suoi confronti, sin dall'inizio, nell'ambito del procedimento di promozione. Orbene, detto ritardo si spiega semplicemente col fatto che in quell' epoca si doveva applicare ad un gran numero di dipendenti un nuovo metodo di valutazione, a seguito della sostituzione della decisione del Consiglio 25 maggio 1964 — fino ad allora vigente in materia — con la decisione del Consiglio 18 ottobre 1977. Esso, pertanto, non costituisce certo una prova dell'intenzione di ignorare la ricorrente nell'ambito del procedimento di promozione perché ella faceva parte del comitato esecutivo dell'Union syndicale.
d)
Per quanto concerne, infine, i dubbi espressi dalla ricorrente sull'effettiva presa di conoscenza, da parte della Commissione per le promozioni, di importanti documenti del suo fascicolo personale — dubbi originati, com'è noto, dal fatto che il rapporto informativo sul suo conto per il periodo 1o novembre 1975 - 31 ottobre 1977 si trovava in quell'epoca all'esame del comitato dei rapporti e che la Commissione per le promozioni emise il suo parere otto giorni prima del suddetto comitato — va rilevato — e ciò ha importanza determinante — che il Consiglio ha dichiarato, senza essere contraddetto, che la commissione per le promozioni disponeva dei documenti dei fascicoli personali dei dipendenti promuovibili necessari per lo scrutinio comparativo, compresi i rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello Statuto. Nel caso della ricorrente — ha detto il Consiglio — la disponibilità, da parte di detta Commissione, del rapporto informativo relativo al periodo 1o novembre 1975 - 31 ottobre 1977 era senz'altro garantita mediante copie fotostatiche.
Per contro, è irrilevante la questione se tale riproduzione fotografica sia compatibile con l'art. 26 dello Statuto e con la già citata dicisione del Consiglio 184/78, in cui è sottolineato il carattere riservato di siffatti documenti. A questo proposito, comunque, il Consiglio ha fatto notare che nei suoi uffici l'uso dei mezzi tecnici di riproduzione è affidato alla responsabilità di dipendenti tenuti ad osservare la massima discrezione.
Inoltre, il Consiglio ha giustamente sostenuto, in questo contesto, che il fatto che il comitato dei rapporti si sia pronunziato dopo la commissione per le promozioni non ha alcuna importanza, giacché il suo parere circa la necessità della revisione del rapporto informativo concernente la ricorrente à stato negativo. Per di più, le decisioni di promozione sono successive al suddetto parere. L'autorità che ha il potere di nomina — che ha emanato tali decisioni — aveva comunque a sua disposizione tutti i documenti necessari, compreso il rapporto definitivo sulla ricorrente il quale, proprio in ragione del parere emesso dal comitato dei rapporti, non aveva subito alcuna modifica.
e)
Di conseguenza, il ricorso 122/79, quand'anche — contrariamente al mio punto di vista — fosse considerato ricevibile, andrebbe certamente respinto.
2. Causa 123/79
A sostegno del suo secondo ricorso, la ricorrente deduce in primo luogo che la più volte citata nota 8 dicembre 1978 costituisce solo una conferma del parere del comitato dei rapporti, non già una decisione motivata, e non è stata notificata ritualmente, ma semplicemente trasmessa per posta alla destinataria. Inoltre, per dimostrare l'inesattezza dei giudizi espressi sul suo conto relativamente al periodo 1o novembre 1975-31 ottobre 1977, ella si richiama ai due rapporti informativi precedenti, a suo dire notevolmente più favorevoli, nonché alla nota 16 dicembre 1976 del suo ex capo divisione — anch'essa già citata — in cui ella era stata proposta per la promozione. Il rapporto informativo controverso apparirebbe come un salto di logica rispetto a tali precedenti e ciò sarebbe confermato anche dal fatto che, durante il biennio cui si riferisce detto rapporto, non sarebbe stato segnalato alla ricorrente alcun calo nelle sue prestazioni.
a)
A tale proposito, il Consiglio ha giustamente sottolineato che la nota 8 dicembre 1978 del suo segretario generale costituisce non già conferma del parere del comitato dei rapporti, ma ratifica del rapporto definitivo ai sensi dell'art. 10, n. 5, della decisione del Consiglio 18 ottobre 1977, che stabilisce le disposizioni di attuazione dell'art. 43 dello Statuto del personale. Inoltre, come risulta dalla sentenza 25 novembre 1976 (causa 122/75, Berthold Küster e/Parlamento europeo, Race. 1976, pag. 1685), nella materia di cui trattasi non vige l'obbligo generale di motivare stabilito dall'art. 25 dello Statuto, ma si applicano disposizioni speciali. Orbene — prosegue il Consiglio — poiché la suddetta decisione 18 ottobre 1977, che va considerata come una siffatta normativa speciale, non prescrive alcuna motivazione per quanto concerne la stesura definitiva del rapporto informativo ai sensi del suo art. 10 e poiché inoltre il segretario generale ha, nella sua nota, fatto suo il parere del comitato dei rapporti, è del tutto evidente che contro la nota 8 dicembre 1978 non può essere mossa la censura di insufficienza di motivazione.
Quanto alle modalità della notifica di tale nota, è sufficiente richiamarsi alla sentenza 12 ottobre 1978 (causa 86/77, Kuno Ditterich e/Commissione, Race.1978, pag. 1855) in cui è sottolineato che l'art. 25 dello Statuto non precisa come debba essere comunicato un provvedimento; la comunicazione si considera avvenuta una volta che il provvedimento sia effettivamente pervenuto al dipendente interessato, «quale che sia il mezzo usato per la trasmissione».
b)
Per quel che riguarda i vizi di un rapporto informativo ai sensi dell'art. 43 dello Statuto che hanno rilevanza nell'ambito del sindacato giurisdizionale, occorre rifarsi ancora alla già citata sentenza in causa 122/75. In tale sentenza la Corte ha, a mio avviso, giustamente sottolineato che in sede giurisdizionale si può accertare soltanto se un rapporto informativo sia eventualmente inficiato da vizi di forma o di procedura, da errori palesi o da sviamento dei poteri di valutazione. Lo stesso orientamento si riscontra nella succitata sentenza emessa nelle cause riunite 6 e 97/69. Anche qui la Corte ha dichiarato che, per quanto concerne i rapporti informativi ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il sindacato di legittimità non è completo, ma concerne solo i vizi di forma, gli errori di fatto manifesti e l'eventuale sviamento del potere di valutazione.
Sotto questo riguardo è manifestamente insufficiente l'argomento della ricorrente secondo cui i precedenti rapporti informativi redatti sul suo conto erano più favorevoli ed ella era stata proposta nel dicembre 1977 per la promozione. Infatti, non solo è importante ricordare che il Consiglio aveva modificato, nel 1977, il metodo di valutazione, ciò che senz'altro può anche spiegare talune differenze tra i precedenti rapporti e quello di cui trattasi, ma si deve inoltre ritenere — d'accordo con quanto dichiarato dal secondo compilatore — che i rapporti in precedenza redatti sul conto della ricorrente, e sui quali era certamente fondata la citata proposta di promozione, non fossero affatto molto più favorevoli, ma contenessero in complesso giudizi analoghi a quelli di cui al rapporto controverso. Comunque, quest'ultimo non contiene alcuna menzone inferiore a «buono» e anzi, in cinque delle diciotto rubriche, reca la menzione «molto buono». Le conoscenze linguistiche dell'interessata sono poi giudicate molto buone per quanto concerne l'italiano e l'inglese e buone per quanto riguarda il francese; tale giudizio coincide appieno con quello espresso nei rapporti precedenti. Inoltre, si dà atto alla ricorrente non solo di una «certa buona volontà» ma — a seguito di una correzione — di una «notevole buona volontà». Così stando le cose, non riesco a capire come si possa parlare di un «salto di logica», rispetto alle valutazioni precedenti, che giustifichi l'annullamento del rapporto informativo redatto da ultimo.
e)
Pertanto, nemmeno il secondo ricorso, ammesso che sia ricevibile, può in alcun modo essere considerato fondato.
III — Per quel che riguarda le spese processuali, ci si potrebbe chiedere, dopo quanto abbiamo sentito in udienza circa la cessazione della ricorrente dal servizio presso la Comunità, se non vi fosse motivo — per difetto d'interesse alla prosecuzione del procedimento — di rinunciare agli atti e se, di conseguenza, non si debbano porre a carico della ricorrente, in quanto da lei abusivamente causate, tutte le spese posteriori a tale data. Tuttavia, esito a concludere in tal senso. Si può infatti ammettere che la ricorrente avesse interesse alla prosecuzione del procedimento sia perché il rapporto informativo impugnato resta nel suo fascicolo personale e potrebbe avere importanza nel caso in cui ella rientrasse al servizio della Comunità, sia perché le condizioni della cessazione dal servizio possono essere influenzate dalla questione se la ricorrente sia stata esclusa ingiustamente dalla promozione nel 1977, questione per la quale il rapporto impugnato ha del pari importanza.
D'altra parte si pone la questione se — come sostiene il rappresentante del Consiglio — anche nel caso presente, e comunque per quanto concerne il ricorso 123/79, l'esperimento dell'azione giudiziaria si debba considerare temerario e pertanto — così com'è stato deciso nelle cause riunite 6 e 97/79 — tutte le spese relative al presente procedimento vadano poste a carico della ricorrente. Ritengo che, se si condivide la mia opinione circa la ricevibilità dei ricorsi, tale soluzione non possa considerarsi adeguata giacché la Corte si è pronunziata con assoluta chiarezza su questo punto solo nella suddetta sentenza, che però è stata emessa dopo la proposizione dei presenti ricorsi. Inoltre, è vero che nel caso presente deve ammettersi che la ricorrente è riuscita ad ottenere, attraverso il procedimento precontenzioso, la modifica in senso più favorevole del rapporto informativo criticato e che quindi i giudizi in quest'ultimo espressi non si possono considerare notevolmente diversi da quelli formulati nei rapporti precedenti: tuttavia, si deve anche tener presente che, soprattutto se si pensa alle due note del 1976, la ricorrente poteva ritenersi ancora lesa in certa misura e che per lei poteva costituire motivo di insoddisfazione il fatto che, in seguito al suo reclamo del settembre 1978, l'autorità che ha il potere di nomina non abbia adottato alcuna decisione autonoma e motivata circa il rapporto criticato.
Così stando le cose, non mi sembra affatto manifesto che la proposizione dei ricorsi sia stata temeraria e pertanto sono dell'avviso che in merito alle spese vada applicato l'art. 70 del Regolamento di procedura.
IV — In conclusione, vi suggerisco di dichiarare irricevibili entrambi i ricorsi proposti dalla sig.ra. Schiavo e di statuire sulle spese in conformità all'art. 70 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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