CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 30 APRILE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il presente procedimento è stato promosso, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE, da una società inglese, la National Panasonic (UK) Limited, per impugnare ia decisione della Commissione 22 giugno 1979, con la quale le veniva ingiunto di sottoporsi ad un accertamento a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17.
Per quanto è rilevante nella fattispecie, l'art. 14 del regolamento n. 17 recita:
«Poteri di accertamento della Commissione
1.
Per l'assolvimento dei compiti affidatile ... dalle norme emanate in applicazione dell'art. 87 del Trattato, la Commissione può procedere a tutti gli accertamenti necessari presso le imprese ... Gli agenti della Commissione incaricati a tal fine dispongono dei seguenti poteri:
a)
controllare i libri e gli altri documenti aziendali;
b)
prendere copie o estratti dei libri e degli altri documenti aziendali;
c)
richiedere spiegazioni orali ”in loco”;
d)
accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese.
2.
Gli agenti incaricati dalla Commissione di procedere ai suddetti accertamenti esercitano i loro poteri su presentazione di un mandato scritto che precisi l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, nonché la sanzione prevista dall'art. 15, paragrafo 1, leu. e), per l'ipotesi in cui i libri e gli altri documenti aziendali richiesti siano presentati in modo incompleto. La Commissione avvisa in tempo utile, prima dell'accertamento, l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere compiuto l'accertamento, della missione di accertamento e dell'identità dei suddetti agenti.
3.
Le imprese ... sono obbligate a sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione mediante decisione. La decisione precisa l'oggetto e lo scopo dell'accertamento, ne fissa la data di inizio ed indica le sanzioni previste dall'art. 15, paragrafo 1, leu. e) e dall'art. 16, paragrafo 1, leu. d), nonché il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione.
4.
La Commissione prende le decisioni di cui al paragrafo 3 dopo aver sentito l'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento.
5.
Gli agenti dell'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuato l'accertamento possono, su domanda di tale autorità o della Commissione, prestare assistenza agli agenti della Commissione nell'assolvimento dei loro compiti.
6.
Quando un'impresa si oppone ad un accertamento ordinato a norma del presente articolo, lo Stato membro interessato presta agli agenti incaricati dalla Commissione l'assistenza necessaria per l'esecuzione del loro mandato. A tal fine, gli Stati membri, ... dopo aver consultato la Commissione, prendono le necessarie misure».
La National Panasonic (UK) Limited, ricorrente, è un'affiliata al 100 % di una società giapponese, la Matsushita Electric Trading Company Limited, a sua volta interamente controllata da un'altra società giapponese, la Matsushita Electric Industrial Company Limited, ed ha il diritto di distribuzione esclusiva, nel Regno Unito, in Irlanda e in Islanda, di apparecchiature elettriche ed elettroniche (come apparecchi televisivi e radiofonici, sistemi di video-cassette, materiale ad alta fedeltà e dittafoni) prodotte dal gruppo Matsushita e vendute sotto vari marchi e denominazioni commerciali, in particolare «National Panasonic» e «Technics» (merci cui mi riferirò sinteticamente con l'espressione «materiale Panasonic»). Un'altra affiliata al 100 % del gruppo Matsushita è la National Panasonic Vertriebsgesellschaft GmbH, una società tedesca che distribuisce materiale Panasonic nella Repubblica federale.
L'11 gennaio 1977 la società tedesca notificava alla Commissione un accordo relativo alla distribuzione di materiale Panasonic in Germania, chiedendo un attestato negativo o una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato. La notifica non faceva pensare che l'accordo fosse in qualche modo connesso all'imposizione di divieti d'esportazione in altri Stati membri.
Taluni indizi di cui la Commissione veniva in possesso facevano però sorgere il sospetto che, per il materiale Panasonic, fossero stati imposti divieti d'esportazione nell'ambito della Comunità. In particolare, la Commissione era indotta a sospettare, a torto o a ragione, che la ricorrente mettesse in atto un divieto per le esportazioni dal Regno Unito in Germania. La Commissione ha fornito alla Corte ragguagli in merito ai suddetti indizi, ma, a mio avviso, non è necessario approfondire questo punto.
Uno dei mezzi coi quali la ricorrente contesta la validità della decisione 22 giugno 1979 è l'insufficienza di motivazione. Prenderò quindi in esame i principali punti del preambolo dell'atto impugnato. Dopo aver fatto riferimento all'art. 85 del Trattato, all'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17 ed alla circostanza che la Commissione ha sentito «l'autorità competente dello Stato membro considerato, ai sensi dell'art. 14, n. 4, del regolamento n. 17» (cioè il «Director General of Fair Trading»), il preambolo prosegue nei seguenti termini:
«considerando che la National Panasonic (UK) Limited, affiliata della società giapponese Matsushita Electric Industrial Company, è il distributore esclusivo, nel Regno Unito, per i prodotti dell'elettronica National Panasonic e Technics destinati alla vendita al consumatore;
considerando che la National Panasonic Vertriebsgesellschaft GmbH ha notificato alla Commissione, l'11 gennaio 1977, un accordo di distribuzione selettiva per la vendita di materiale National Panasonic e Technics nella Repubblica federale di Germania, chiedendo in proposito un attestato negativo o una dichiarazione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato CEE;
considerando che da documenti ed informazioni in possesso della Commissione risulta che la National Panasonic (UK) Ltd. ha imposto ai rivenditori l'obbligo di non riesportare i prodotti Panasonic e Technics in altri Stati membri della CEE;
considerando che, perciò, la Commissione ha motivo di ritenere che la National Panasonic (UK) Ltd. abbia partecipato e continui a partecipare ad accordi e pratiche concordate aventi lo scopo e l'effetto di proteggere i mercati nazionali degli Stati membri della CEE dalle incidenze che potrebbero avere, sulla concorrenza, importazioni parallele da altri Stati membri;
considerando che, se provati, tali fatti costituirebbero una grave infrazione dell'art. 85 del Trattato CEE e che la Commissione dovrebbe tenerne conto nel valutare l'accordo di distribuzione selettiva notificato dalla National Panasonic Vertriebsgesellschaft;
considerando che, per consentire alla Commissione di accertare tutti i dati e le circostanze di fatto, dev'essere adottata una decisione che obblighi la National Panasonic (UK) Ltd. a sottoporsi ad un accertamento ed a produrre i prescritti libri e documenti aziendali ...»
Infine, il preambolo richiama brevemente il contenuto degli artt. 15, n. 1, lett. c), e 16, n. 1, lett. d), del regolamento n. 17, il cui testo integrale figura in allegato alla decisione.
Il dispositivo di questa è composto da tre articoli.
Con l'art. 1 si ingiungeva alla ricorrente di sottoporsi ad un accertamento da effettuarsi presso la sua azienda in Slough, Berkshire, permettendo agli agenti incaricati dalla Commissione di accedere ai locali durante il normale orario di lavoro e producendo i documenti aziendali da essi richiesti per visione e fotocopia, compresi quelli di determinate categorie elencate nello stesso articolo. L'impresa avrebbe dovuto inoltre fornire ai suddetti agenti qualsiasi informazione dagli stessi richiesta in merito all'oggetto dell'accertamento.
L'art. 2 stabiliva che l'accertamento avrebbe avuto luogo presso l'azienda della ricorrente in Slough, e sarebbe iniziato il 25 giugno 1979 o in data successiva.
L'art. 3, dopo aver dichiarato che la decisione era destinata alla ricorrente, continuava nei seguenti termini:
«Essa sarà notificata, immediatamente prima dell'inizio dell'accertamento, mediante consegna in mani proprie di un rappresentante dell'impresa da parte degli agenti incaricati dalla Commissione di procedere all'accertamento.
La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee, Lussemburgo, in conformità all'art. 173 del Trattato CEE. Come stabilito dall'art. 185 dello stesso Trattato, un ricorso del genere non ha effetto sospensivo».
L'accertamento aveva luogo il 27 giugno 1979 e veniva effettuato da due agenti della Commissione, assistiti da un funzionario dell'«Office of Fair Trading» (ente britannico competente in materia di concorrenza). Come disposto dall'art. 3 della decisione, la ricorrente non aveva avuto alcuna previa notizia dell'ispezione.
Nelle memorie depositate dinanzi a questa Corte, le parti forniscono, in merito all'accertamento, versioni lievemente divergenti; tuttavia, ritengo che le differenze siano irrilevanti per i problemi da risolvere nella fattispecie.
Gli agenti si presentavano negli uffici della ricorrente verso le 10 del mattino. Copia della decisione veniva consegnata al sig. Aoki, direttore delle vendite, il quale firmava il verbale di notifica (allegato 2 del ricorso). Essendogli stato spiegato quali fossero la natura e lo scopo dell'accertamento, egli informava, per telefono, della situazione il direttore generale Imura. Questi invitava il sig. Maskrey, presentato come «legai and training manager» della ricorrente, a raggiungere gli ispettori ed il sig. Aoki. Si telefonava al «solicitor» della ricorrente sig. Robinson nel suo studio a Norwich e si conveniva ch'egli si sarebbe recato a Slough, facendo il viaggio in parte in aereo, in parte in macchina. La richiesta (fatta dal sig. Aoki o dal sig. Maskrey) di aspettare l'arrivo del sig. Robinson prima di iniziare le operazioni di accertamento veniva respinta dagli ispettori, che cominciavano il loro lavoro alle 10.45 circa.
Il sig. Imura, il sig. Aoki ed altri dirigenti dell'impresa ricorrente si assentavano all'ora di pranzo, avendo precedentemente stabilito di presenziare ad una esposizione commerciale a Cardiff.
Il sig. Robinson giungeva alle 13.30. Dopo le presentazioni, consegnatagli copia della decisione, lo si metteva al corrente del lavoro già svolto dagli ispettori ed egli assisteva poi al resto delle operazioni di accertamento.
Queste terminavano verso le 17.30. Gli agenti della Commissione portavano via copie di un certo numero di documenti contenuti negli archivi della ricorrente (secondo la Commissione, 26 documenti, comprendenti in totale 50 pagine; secondo la ricorrente, un numero molto maggiore). Essi non prelevavano, né sarebbero stati certo autorizzati a farlo, alcun originale, e questa è una circostanza per cui la presente fattispecie si differenzia da quella esaminata nella causa CIR c/ Rossminster Ltd. [1980] 2 WLR 1, alla quale è stato fatto- cenno nel corso del procedimento.
Secondo la primitiva formulazione del ricorso, la domanda della ricorrente appare basata su quattro specifici mezzi:
1)
il fatto che, secondo una corretta interpretazione, l'art. 14 del regolamento n. 17 non consentirebbe alla Commissione di adottare una decisione che obblighi l'impresa destinataria a sottoporsi ad un accertamento, senza aver prima seguito un «procedimento informale»;
2)
il fatto che la decisione della Commissione sarebbe insufficientemente motivata;
3)
il fatto che, ricorrendo ad una decisione invece di seguire la via della richiesta informale, la Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità;
4)
il fatto che la Commissione avrebbe violato diritti fondamentali della ricorrente.
Nel corso del procedimento si è andata delineando una fusione di questi vari mezzi; in sostanza, la ricorrente lamenta di non essere stata preavvisata dell'ispezione.
Tuttavia, la prima questione da risolvere è quella del se l'art. 14, correttamente interpretato, stabilisca — come sostenuto dalla ricorrente — l'obbligo di seguire un procedimento articolato in due fasi, per cui la Commissione dovrebbe cominciare col chiedere in modo informale, all'impresa interessata, di sottoporsi ad un accertamento effettuato unicamente in base al mandato di cui al n. 2 del suddetto articolo, e potrebbe ricorrere ad una decisione avente forza vincolante ai sensi del n. 3 solo qualora tale richiesta non sia stata soddisfatta o lo sia stata in modo incompleto; ovvero se detto articolo — come sostiene la Commissione — attribuisca a questa il potere discrezionale di procedere all'accertamento sia unicamente in base al mandato di cui al n. 2, sia in base ad una decisione ai sensi del n. 3, senza alcun obbligo di seguire il primo procedimento prima di passare al secondo.
Indubbiamente, il semplice tenore letterale dell'art. 14 non è tale da imporre alla Commissione l'obbligo di cui parla la ricorrente. Né, in realtà, il patrono di questa ha cercato di sostenere il contrario. Egli si è limitato a difendere la tesi secondo cui la Corte dovrebbe andare oltre il tenore letterale della norma, per tener conto del suo spirito e del suo scopo. In proposito la Commissione ha sottolineato — giustamente, a mio avviso — che sarebbe contrario allo spirito e allo scopo dell'art. 14 l'obbligo di seguire si-. stematicamente un procedimento che potrebbe offrire all'impresa interessata la possibilità di dissimulare o di distruggere documenti rilevanti. La Commissione ha pure richiamato la sentenza di questa Corte nella causa 31/59 (Acciaieria di Brescia c/ Alta Autorità, Race. 1960, pag. 149). Questo riferimento non è certo direttamente pertinente, in quanto la Corte doveva allora pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 47 del Trattato CECA; esiste, comunque, una certa analogia fra questa norma e l'art. 14 del regolamento n. 17, e detta sentenza dimostra quanto meno che la Corte non è disposta ad ammettere senz'altro che una siffatta norma implichi la necessità di chiedere informazioni prima di procedere a qualsiasi accertamento. Mi sembra significativo il fatto che, in quell'occasione, la Corte abbia affermato (loc. cit., pag. 168) che «né il tenore, né lo spirito, né lo scopo dell'art. 47, 1o comma, ostano al concomitante esercizio del potere d'informazione e di quello di verifica».
A sostegno della sua tesi, la ricorrente ha svolto cinque argomenti.
In primo luogo, essa ha osservato che l'art. 11 del regolamento n. 17, relativo alla richiesta d'informazioni, contempla indubbiamente un procedimento obbligatorio in due fasi, ed ha fatto rinvio a quanto da me considerato in proposito nella causa 17/74 (Transocean Marine Paint Association c/ Commissione, Race. 1974, pag. 1063, e in particolare pagg. 1089-1090). Lo stesso «deve» valere — essa ha sostenuto — per l'art. 14. Questo, a mio avviso, non è esatto, in quanto né la lettera, né la «ratio» dei due articoli coincidono. Quanto al tenore letterale, l'art. 11 stabilisce, ai nn. 2-4, il procedimento secondo cui la Commissione può chiedere informazioni alle imprese. Il n. 5 dello stesso articolo recita:
«Se un'impresa ... non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione ...»
Perciò, a termini dell'art. 11, l'adozione di una decisione è espressamente subordinata al fatto che non sia stata data una risposta adeguata alla richiesta d'informazioni. L'art. 14 non contiene alcuna formula analoga. Dato che i due articoli si collocano nello stesso contesto, la loro diversa formulazione sta ad indicare, a mio avviso, ch'essi sono destinati a produrre effetti diversi. Quanto alla «ratio», l'art. 11 attribuisce alla Commissione la facoltà di chiedere e, se necessario, di imporre la cooperazione dell'impresa interessata per ottenere informazioni che possono o meno trovarsi in documenti in possesso di questa. L'art. 14 invece, autorizza la Commissione a procedere essa stessa, tramite i propri agenti, alla raccolta di elementi di prova.
Anche il secondo argomento della ricorrente è basato sull'art. 11. Riferendosi al potere di «richiedere spiegazioni orali ”in loco”», di cui all'art. 14, n. 1, lett. c), la ricorrente ha sostenuto che, se non venisse interpretato come da lei proposto, l'art. 14 potrebbe servire alla Commissione per eludere il procedimento in due fasi prescritto dall'art. 11. Questo ragionamento non mi sembra esatto, poiché, com'è stato sostenuto dalla Commissione, le uniche spiegazioni che possono essere richieste a norma dell'art. 14, n. 1, lett. e) sono quelle riguardanti i libri e documenti aziendali da controllare o il loro contenuto.
In terzo luogo, secondo la ricorrente, la sua interpretazione dell'art. 14 trova sostegno in un passo della relazione presentata dalla commissione «mercato interno» del Parlamento europeo sulla proposta tradottasi poi nel regolamento n. 17, «relazione Deringer» (PE doc. 57/1961, allegato 2 (5) del ricorso, n. 120), nonché in un intervento dinanzi al Parlamento europeo, il 19 ottobre 1961, durante il dibattito sulla proposta, del Dr. Hans van der Groeben, membro della Commissione allora responsabile della politica della concorrenza (cfr. allegato 2 (6) del ricorso, pag. 233) e in un articolo del Dr. W. Schlieder, direttore generale della concorrenza presso la Commissione, pubblicato in Der Betriebs-Berater, 1962, pag. 311 (allegato 1 della replica). Detti passi, a mio avviso, fanno pensare che, secondo i loro autori, gli artt. 11 e 14 del regolamento (rispettivamente, artt. 9 e 11 della proposta) istituivano procedimenti analoghi. Ritengo, tuttavia, che ciò non possa fornire alcuna indicazione quanto alla volontà espressa dal Consiglio nell'adottare il regolamento n. 17. Come ho avuto occasione di osservare nella causa 28/76 (Milac c/ HZA Freiburg, Race. 1976, pag. 1664), i membri del Consiglio possono approvare un testo senza necessariamente essere della medesima opinione circa il suo significato. Questo va ricercato, all'occorrenza, mediante interpretazione del testo in sede giurisdizionale; non può, invece, essere ricercato interpellando singoli membri del Consiglio, né a fortiori mediante indagini presso determinati membri del Parlamento o della Commissione, per non parlare dei funzionari di questa istituzione, per quanto autorevoli e direttamente informati dei lavori preparatori del testo considerato. Il precedente sul quale la ricorrente fonda la sua opinione in senso contrario è la sentenza emessa da questa Corte nella causa 29/69 (Stauder c/ Città di Ulm, Racc. pag. 419). Quella causa riguardava, però, una decisione adottata dalla Commissione col procedimento «del comitato di gestione».
Ora, si constatava che le versioni francese ed italiana della decisione erano conformi al testo sul quale il comitato di gestione aveva espresso parere favorevole, mentre così non era per le versioni tedesca ed olandese. Naturalmente, la Corte riteneva che dovessero prevalere le versioni francese ed italiana. Questo precedente potrebbe avere rilevanza nella presente fattispecie soltanto qualora si fosse riscontrato che il testo del regolamento n. 17, in una o più delle lingue ufficiali della Comunità, non concordi col testo approvato dal Consiglio. Esso non offre alcun sostegno all'assunto per il quale la ricorrente vi ha fatto riferimento. Devo aggiungere che la Commissione ha richiamato la nostra attenzione su un passo contenuto in un libro del Dr. Deringer, nel quale l'autore esprime chiaramente il suo punto di vista nel senso che l'art. 14 non impone alcun procedimento obbligatorio in due fasi (cfr. Deringer, «The Competition Law of the European Economic Community», Commerce Clearing House, 1968, pag. 335). Le parti, invero, nelle loro memorie, hanno fatto un'esauriente rassegna delle opinioni espresse in dottrina su tale questione, ed è manifesto che sono preponderanti quelle favorevoli al punto di vista sostenuto dalla Commissione.
In quarto luogo, la ricorrente ha ricordato quanto essa designa come la «prassi» della Commissione, il che ha portato ad una discussione sul modo in cui la Commissione ha applicato in passato l'art. 14. Mi sembra superfluo entrare in particolari su questo punto. È emerso che la Commissione si è servita di decisioni a norma dell'art. 14, n. 3, senza preavviso, molto più spesso dall'inizio del 1979 in poi che non in precedenza. La Commissione ha spiegato che, col diffondersi della conoscenza del diritto comunitario e col precisarsi del suo contenuto, si registra una sempre maggiore tendenza delle imprese a nascondere l'esistenza di cartelli, specialmente di quelli che più chiaramente appaiono privi di giustificazione. Comunque sia, non mi sembra che la natura dei poteri attribuiti alla Commissione dall'art. 14 possa dipendere dal modo in cui questa ha ritenuto opportuno esercitarli in passato.
Infine, con riguardo a tale prima questione, la ricorrente ha fatto riferimento ai diritti fondamentali. Benché gli argomenti svolti su questo punto presentino naturalmente delle analogie con quelli da essa dedotti a sostegno del quarto mezzo d'impugnazione esperito avverso la decisione della Commissione, deve rilevarsi una differenza sostanziale. Sul punto in esame, la ricorrente sostiene che, in mancanza di chiare disposizioni che esonerino la Commissione dall'obbligo di dare preavviso di un accertamento, l'art. 14 va interpretato in modo ch'esso venga ad incidere il meno possibile sui diritti fondamentali delle imprese, e cioè nel senso ch'esso impone il preavviso. I diritti fondamentali fatti valere dalla ricorrente sono il diritto al rispetto della vita privata, il diritto di essere sentiti (col concomitante diritto di conoscere gli addebiti), il diritto di «prepararsi all'ispezione» e il diritto di adire questa Corte e di chiederle provvedimenti di sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi.
Quanto al rispetto della vita privata, la ricorrente ha richiamato l'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell' uomo, che recita:
«1.
Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2.
Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui».
In base alla formulazione di quest'articolo si potrebbe ritenere, a prima vista, ch'esso si applichi solo alle persone fisiche ed al loro domicilio. Questa Corte, tuttavia, nella sentenza Acciaieria di Brescia (loc. cit.) ha chiaramente ritenuto che l'inviolabilità del domicilio si estende anche ai locali di un'impresa, sia individuale, sia esercitata sotto forma di società (cfr. Racc. 1960, pag. 168). E non può essere altrimenti, in quanto, in una «società democratica», la pubblica autorità non può invadere la sfera della proprietà privata, a meno che la legge non le attribuisca al riguardo specifici poteri. La ricorrente non ha contestato il fatto che, ai sensi del suddetto art. 8, n. 2, un'ingerenza nella sfera privata del singolo possa essere contemplata dalla legge per motivi di «benessere economico del paese». La sua argomentazione mira in sostanza a dimostrare l'assunto che l'interessato dev'essere previamente avvisato di una siffatta prevista ingerenza. Tuttavia, nulla di simile è stabilito nell'art. 8, né la ricorrente ha citato alcun precedente giurisprudenziale per corroborare la sua tesi. Inoltre, se questa tesi fosse corretta, moltissime delle norme che attribuiscono poteri d'ispezione e di controllo ad organi nazionali, come quelli di polizia o quelli competenti in materia di tributi, di sanità pubblica, di pesi e misure, a prescindere da quelli incaricati dell'applicazione delle norme sulla concorrenza, risulterebbero invalide.
Ciò che, a mio avviso, è alquanto strano nell'art. 14 — così come io l'intendo — è il fatto che la Commissione è autorizzata a procedere senza alcuna necessità di un mandato rilasciato da un'autorità giudiziaria. In generale, anche se non sempre, gli ordinamenti degli Stati membri esigono che gli agenti della pubblica amministrazione siano in possesso di un mandato del genere per potersi introdurre in locali di proprietà privata. Nella relazione Deringer, invero, con un riferimento alla Costituzione tedesca, si proponeva che venisse espressamente imposta questa condizione in quelli che sono divenuti gli artt. 11 e 14 del regolamento n. 17; nello stesso documento si sottolineava che la possibilità di ricorrere alla Corte di giustizia per impugnare le decisioni della Commissione non sostituisce la garanzia offerta dal mandato di perquisizione emesso dal giudice (cfr. n. 121 della relazione). Sul mancato accoglimento di tale proposta si possono fare varie ipotesi, ma, a mio avviso, da detta circostanza non si può desumere che l'art. 14 vada interpretato nel senso ch'esso attribuisca alle imprese il diritto di essere preavvisate dell'accertamento.
Quanto al diritto di essere sentiti in contraddittorio, dirò subito che non sono stato convinto dall'argomento svolto dalla Commissione in base all'art. 19 del regolamento n. 17. Questo articolo elenca varie categorie di decisioni che la Commissione non può adottare senza aver dato all'impresa interessata la possibilità di manifestare il proprio punto di vista. Esso non accenna affatto a decisioni ai sensi dell'art. 14. Il diritto di far sentire le proprie ragioni può tuttavia esistere anche qualora non sia espressamente contemplato da alcuna norma (cfr., ad esempio, sentenza Transocean Marine Paint Association, loc. cit.). Va però osservato che il principio secondo il quale la persona i cui diritti possono essere pregiudicati da un provvedimento amministrativo ha il diritto di essere sentita dall'autorità competente è un principio generale, soggetto ad eccezioni. Nessuno è mai riuscito a classificare tali eccezioni o a definire le circostanze in cui queste si verificano. Vorrei, senza peccare di egotismo, rimandare alla discussione svolta su questo problema all'8° congresso della FIDE, tenuto a Copenaghen nel 1978 (cf. atti del congresso, voi: 3, pagg. I-6 e I-7; vol. 1, pagg. 40-41).
Ritengo comunque che una delle eccezioni si abbia nel caso in cui il riconoscimento del diritto in questione implichi o possa implicare il fallimento dello scopo del provvedimento amministrativo. Penso qui, naturalmente, all'argomento della Commissione secondo cui lo scopo della decisione di procedere all'accertamento senza preavviso era quello di prevenire l'eventuale distruzione o dissimulazione di documenti rilevanti. Ciò non significa che l'impresa presso la quale venga effettuato tale accertamento non disponga di alcun rimedio. L'art. 14 le riserva espressamente il diritto di adire la Corte avverso una decisione della Commissione. E vero che questo rimedio può intervenire — se è esatto quanto sostiene la Commissione — soltanto dopo che abbia avuto luogo l'accertamento, ma ciò non influisce sulla sua efficacia. La Corte — come viene ammesso dalla Commissione — può ordinare, qualora ritenga illegittima la decisione, che tutte le copie dei documenti prelevate nell'ambito dell'accertamento vengano restituite all'impresa interessata e che non venga fatto uso delle informazioni ottenute.
Quanto al terzo diritto fondamentale fatto valere dalla ricorrente, quello di «prepararsi all'ispezione» fruendo di consulenza legale, predisponendo i documenti ritenuti necessari dall'impresa e non coperti da segreto professionale, con la garanzia che possano essere presenti i «dirigenti e legali competenti», mi sembra sufficiente osservare che la ricorrente non ha addotto alcuna prova dell'esistenza di un diritto del genere.
L'ultimo «diritto fondamentale» cui si è richiamata la ricorrente non è altro, in pratica, che il diritto di chiedere a questa Corte la sospensione dell'accertamento. L'interessata ha sostenuto che tale diritto è attribuito dall'art. 185 del Trattato, il quale recita:
«I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato».
Tuttavia, il diritto di chiedere, ai sensi dell'art. 185, che venga sospesa l'esecuzione di una decisione adottata dalla Commissione in forza dell'art. 14 del regolamento n. 17 può avere soltanto carattere accessorio rispetto al diritto di agire per impugnare la validità di tale decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Si tratta quindi di un diritto che può essere esercitato soltanto dopo l'adozione della decisione, e perciò la sua esistenza non può far concludere che la Commissione sia tenuta, a norma dell'art. 14, a seguire un procedimento informale, come quello cui, secondo la ricorrente, sarebbe subordinata l'adozione della decisione.
Per questi motivi ritengo che l'interpretazione da dare all'art. 14 non sia quella sostenuta dalla ricorrente.
Quanto al secondo, terzo e quarto dei mezzi esperiti dalla ricorrente avverso la decisione della Commissione, le mie considerazioni potranno essere molto più concise. Questi mezzi sono stati dedotti, naturalmente, per il caso che dovesse ammettersi che l'art. 14 non contempla un procedimento in due fasi.
Il secondo mezzo, come ricorderete, consiste nell'insufficienza di motivazione, ed il terzo nella violazione del principio di proporzionalità. Li esamino congiuntamente perché — come ha dichiarato in udienza il patrono della ricorrente — sono connessi fra loro. Il ragionamento svolto a sostegno di questi mezzi è stato, se ho ben capito, essenzialmente il seguente: o la Commissione aveva motivo di temere che la ricorrente dissimulasse o distruggesse delle prove, nel qual caso avrebbe dovuto affermarlo nel preambolo della decisione, giustificando in tal modo il fatto di procedere immediatamente per via di decisione invece che mediante previa richiesta informale, ovvero detto timore non esisteva, nel qual caso il comportamento della Commissione risulta sproporzionato alle circostanze. Non condivido questo ragionamento, se non altro perché mi sembra ovvio che una frase in cui la Commissione dichiarasse di aver motivo di temere che un'impresa possa dissimulare o distruggere prove sarebbe inopportuna in una decisione destinata a detta impresa, ed invero a chiunque.
Per quanto riguarda il quarto mezzo dedotto dalla ricorrente, mi sembra di aver già dimostrato a sufficienza, con le considerazioni da me svolte a proposito dei diritti fondamentali, la mia convinzione del fatto che la Commissione non ha violato alcun diritto del genere spettante alla ricorrente. Questa non ha sostenuto che l'art. 14, se interpretato nel senso che non sia obbligatorio il procedimento in due fasi, violi di per sé, in astratto, diritti fondamentali, né una siffatta tesi mi sarebbe parsa sostenibile.
Per concludere, ritengo che il ricorso debba essere respinto e che le spese vadano poste a carico della ricorrente.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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