CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
HENRI MAYRAS
DEL 22 MAGGIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Il ricorrente, cittadino lussemburghese, veniva assunto il 1° ottobre 1954 dall'Alta Autorità della CECA. Una «nota per il fascicolo», che è stata stesa il 13 ottobre 1978 alla presenza dell'interessato, ma non gli è stata consegnata, indica che il suo luogo di origine era Lussemburgo; in realtà, al momento dell'assunzione egli abitava a Dudelange, località sita a meno di 25 km dalla capitale. Egli veniva nominato in ruolo come dipendente della CECA il 10 settembre 1962. Con lettera 1° luglio 1968 del direttore generale della Direzione «personale e amministrazione», veniva assegnato a detta direzione a Bruxelles. Questa «nomina» implicava la modifica della sede di servizio a partire dal 5 novembre 1968 al più tardi e, di conseguenza, l'attribuzione, a far data dal trasloco dell'interessato a Bruxelles, dell'indennità di dislocazione di cui all'art. 4 dell'allegato VII dello Statuto del personale della CECA 1° gennaio 1962.
Circa dieci anni dopo, il 14 aprile 1978, l'interessato comunicava al capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» di Bruxelles il proprio desiderio di essere trasferito a Lussemburgo, pur continuando a fruire del «premio» di dislocazione. Il 20 aprile seguente gli veniva risposto che, in tale ipotesi, l'indennità gli sarebbe stata tolta, a meno che, conformemente al combinato disposto dell'art. 9, lett. b), del regolamento generale della CECA e dell'art. 97, 4° comma, dello Statuto del personale della CECA, che continuava ad applicarsi all'interessato in forza dell'art. 2, ultimo comma, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 259, non fissasse la propria residenza in una località situata più di 25 km dal luogo in cui abitava prima dell'assunzione, cioè Dudelange.
In base a questa informazione, il ricorrente presentava, il 14 giugno 1978, la propria candidatura ad un posto vacante a Lussemburgo, chiedendo il trasferimento ai sensi dell'art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto del personale delle Comunità europee. Esso motivava la propria decisione con una nota 5 luglio 1978 che non figura nel fascicolo. L'8 agosto 1978 il capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» si dichiarava d'accordo che l'interessato prendesse servizio a Lussemburgo il 1° ottobre 1978. Il 21 agosto 1978, la direzione generale XX «Controllo finanziario» raccomandava al capo della Divisione del personale di Lussemburgo il trasferimento dell'interessato con effetto dal 1° ottobre 1978, dato che la direzione del personale della direzione generale «personale e amministrazione» di Bruxelles aveva dato il proprio assenso. Il ricorrente veniva effettivamente trasferito a Lussemburgo a partire da tale data e assegnato al servizio specializzato «Gestione dei crediti, immobili, acquisti».
La «nota per il fascicolo» del 13 ottobre 1978 menzionata sopra indica che egli non aveva diritto né all'indennità di dislocazione né all'indennità di separazione. Lo stesso giorno, il ricorrente di rivolgeva al capo della Divisione del personale di Lussemburgo chiedendogli di fare quanto occorreva affinché l'indennità di dislocazione gli fosse attribuita: in seguito alla destinazione a Lussemburgo, egli aveva infatti stabilito il proprio «luogo d'abitazione» in Ehnen, località sita a meno di 25 km in linea d'aria da Lussemburgo, ma a più di 25 km da Dudelange, e riteneva quindi di possedere i «requisiti indicati» nella nota del capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» di Bruxelles in data 20 aprile 1978.
Il 12 febbraio 1979, la domanda veniva respinta dal capo della Divisione del personale di Lussemburgo: la posizione dell'interessato non corrispondeva infatti né all'art. 4, n. 1, lett. b), dell'allegato VII dello Statuto, il quale stabilisce i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di dislocazione, né al combinato disposto degli artt. 97, 4° comma, 47, n. 3, del vecchio Statuto CECA e 9, lett. b), del regolamento generale CECA in materia d'indennità di separazione. Mentre vigeva lo Statuto CECA del 1956, detta indennità spettava unicamente ai dipendenti i quali, prima dell'assunzione, avessero abitato stabilmente da più di sei mesi in una località situata a più di 25 km dalla sede di servizio. Orbene, prima dell'assunzione, il ricorrente abitava a Dudelange, località situata a meno di 25 km dalla sede della ex Alta Autorità della CECA. A parte ciò, Ehnen costituiva la «residenza privata» del ricorrente non già il suo «luogo d'abitazione».
Il 19 febbraio 1979 l'interessato proponeva reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto contro il rigetto della sua domanda e contro quella che esso qualificava «decisione di soppressione dell'indennità di dislocazione». Esso sosteneva in particolare che, se il trasferimento a Lussemburgo doveva implicare la perdita dell'indennità di dislocazione, non avrebbe mai chiesto il trasferimento stesso. Esso aggiungeva di aver dovuto, a causa del trasferimento, vendere la propria abitazione nel Belgio con una perdita di 1500000 BFR sul valore attuale e di aver già investito la somma di 4000000 BFR in un progetto di costruzione in Ehnen, il cui costo ammontava a 9200000 BFR.
Il 5 luglio 1979 l'interessato inviava al direttore del personale di Bruxelles una nota in cui affermava tra l'altro che tutti i passi da lui compiuti onde ottenere un prestito del BHW di Hameln, per acquistare in Ehnen la casa che abitava da quando era tornato a Lussemburgo nonché un terreno da costruzione nella stessa località, erano stati avviati già prima di lasciare Bruxelles, nella certezza di poter conservare l'indennità di dislocazione. La soppressione di detta indennità rendeva più oneroso il prestito che egli aveva contratto — in moneta tedesca — con detta organizzazione (si tratta di un ente che conclude dei contratti di risparmio per la costruzione con un gran numero di dipendenti delle istituzioni europee, senza distinzione di cittadinanza).
Quella che l'interessato vi chiede di annullare col presente ricorso è la decisione espressa di rigetto, opposta il 29 giugno 1979 al suo reclamo dal membro della Commissione incaricato delle questioni di personale. In subordine, esso chiede 5250000 BFR più gli interessi, quale risarcimento del danno che gli sarebbe stato arrecato dall'illecito amministrativo della Commissione.
II —
A norma dell'art. 97, 4° comma, dello Statuto CECA del 1962, «Ove, in seguito a modificazione della sede di servizio, il funzionario integrato in applicazione dell'art. 93 cessi di soddisfare alle condizioni, previste per l'ammissione al beneficio dell'indennità di dislocazione nell'art. 4 dell'allegato VII, ne conserva nondimeno il godimento se l'applicazione dello Statuto del personale della CECA faceva sorgere a suo favore il diritto all'indennità di separazione».
1.
Come aveva già chiaramente detto l'avvocato generale Gand il 25 giugno 1970 nelle conclusioni per la causa Chuffart (Racc. pag. 658), l'art. 97, 4° comma, è una disposizione transitoria; ora, una disposizione del genere, «adottata in occasione del passaggio a un regime meno liberale, non ha normalmente lo scopo di conferire ai dipendenti dei diritti più ampi di quelli loro attribuiti dal regime abrogato».
Non è possibile far rivivere per un istante teorico l'art. 9, lett. b), del regolamento generale del 1956, né trarne al contrario la norma secondo cui il diritto all'indennità di separazione contemplato da detta disposizione continuerebbe a risorgere, anche dopo il 29 febbraio 1968, qualora, in seguito ad una nuova destinazione, il dipendente fosse indotto a fissare la propria abitazione in una località situata a più di 25 km dal luogo in cui abitava prima dell'entrata in servizio. L'art. 2, ultimo comma, del regolamento 29 febbraio 1968, n. 259 non può essere interpretato nel senso che esso consenta la combinazione di disposizioni appartenenti a due successivi regimi statutari.
2.
La Commissione deduce inoltre che la destinazione del ricorrente a Lussemburgo non lo «obbligava» a stabilire la propria nuova residenza a più di 25 km dal luogo in cui abitava prima di essere assunto. Non sarei così categorico su questo punto: la libertà di stabilimento deve valere anche per i dipendenti delle Comunità, purché il luogo in cui si stabiliscono sia compatibile con l'esercizio normale della loro attività professionale; orbene, questa libertà è spesso condizionata dall'andamento del mercato immobiliare. Tuttavia, questo stabilimento va effettuato senza speculare sull'incidenza che esso potrà avere sulla conservazione dell'indennità di separazione. Sarei pronto ad ammettere che il ricorrente era stato obbligato a stabilire la propria residenza in Ehnen qualora il cambiamento fosse intervenuto «in tempore non suspecte», cioè qualora, prima di essere trasferito a Lussemburgo, si fosse già stabilito a 25 km da Dudelange. Un inizio di prova dell'obiettività di tale scelta sarebbe stato che il ricorrente avesse ottenuto il cambiamento del proprio luogo d'origine prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 259/68. Orbene, la costruzione della nuova residenza del ricorrente non era terminata nemmeno alla data del reclamo.
Comunque, il ricorrente s'inganna circa la possibilità che avrebbe avuto di conservare l'indennità unicamente stabilendosi a più di 25 km dal luogo in cui abitava prima di essere assunto dalla CECA: esso non ha mai fruito dell'indennità di separazione e il diritto alla stessa è difinitivamente estinto. La decisione di sopprimere l'indennità di dislocazione a partire dalla sua ridestinazione a Lussemburgo mi pare quindi conforme allo Statuto.
3.
Resta il fatto che l'informazione data al ricorrente il 20 aprile 1978 era quantomeno ambigua e che tale ambiguità è stata protratta dal dualismo della direzione generale «personale e amministrazione», divisa fra Bruxelles e Lussemburgo, nonché dalla confusione di competenze tra il capo della divisione «Diritti individuali e privilegi» di Bruxelles e il capo della Divisione del personale di Lussemburgo.
Voi avete affermato che «il fatto di adottare un'interpretazione inesatta (dei testi statutari) non costituisce, di per sé stesso, un illecito» (Richez-Parise, Race. 1970, pag. 339; Fiehn, Race. 1970, pag. 561); a seconda delle circostanze, la Commissione può quindi dover rispondere del fatto di aver fornito informazioni errate.
Che la Commissione stessa abbia ammesso che tali informazioni errate implicavano una certa responsabilità dei suoi uffici mi sembra lo si desuma — benché essa lo contesti — dal fatto ch'essa ha in ultima analisi rinunziato alla ripetizione dell'indennità di dislocazione che aveva continuato ad essere corrisposta nel mese d'ottobre 1978. L'attestato, steso il 7 dicembre 1979 (il ricorso è stato registrato il 29 ottobre 1979) da un membro della divisione del personale, il quale avrebbe certificato all'interessato, anteriormente al 13 ottobre 1978, che la sua «situazione personale non consentiva di attribuirgli l'indennità di dislocazione malgrado le informazioni scritte di Bruxelles», non mi sembra invalidare questa constatazione.
Anche se non costituiscono affatto una «decisione», tali informazioni provengono senza dubbio dall'autorità competente a statuire in materia di conservazione dell'indennità di separazione per i dipendenti integrati a norma dell'art. 93 del vecchio Statuto CECA, come si desume dal «Corriere del personale» del 17 novembre 1977.
D'altro canto, il ricorrente ha dato prova di una fiducia perlomeno eccessiva e sarebbe stato opportuno che s'informasse presso l'amministrazione di Lussemburgo da cui doveva dipendere a partire dalla sua destinazione a tale città. Non sono del resto del tutto persuaso che non abbia dimostrato una certa precipitazione nei propri investimenti immobiliari, che ammontavano a circa 10000000 BFR. In proposito, non si può fare a meno di rilevare che il mutuo stipulato dal ricorrente, mutuo prodotto dalla convenuta, reca le date del 9 aprile e del 22 maggio 1979, mentre, sin dal 12 febbraio 1969, il capo della Divisione del personale di Lussemburgo l'aveva informato del fatto che l'indennità gli sarebbe stata tolta. La responsabilità non si trova quindi da una parte sola.
Tenuto conto del mese di grazia concesso al ricorrente nonché dell'incertezza che grava sulla realtà tanto del danno quanto del nesso causale tra l'illecito e il danno stesso, ritengo che sarebbe equo porre a carico della Commissione tutte le spese.
Concludo per il rigetto del ricorso e, per le ragioni sopra esposte, per la condanna della Commissione a tutte le spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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