CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 29 APRILE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Con ordinanza 6 settembre 1979, il pretore di Castell'Arquato vi ha richiesto, a norma dell'art. 177 del Trattato di Roma, di pronunciarvi in via pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 95 dello stesso per quel che riguarda la legislazione italiana in materia di tributi sull'alcool denaturato, in quanto ritiene che «diventi determinante e pregiudiziale agli effetti del decidere, l'indagine sulla legittimità dell'aumento del diritto erariale di cui è causa, stabilito con la legge 18 agosto 1978, n. 506».
Le questioni sottoposte sono molto simili a quelle già sottoposte con ordinanza pronunziata «fuori udienza» il 30 gennaio 1980 dal vicepretore onorario di Casteggio e che costituiscono oggetto del procedimento 46/80.
I —
Nella fattispecie, il pretore è stato adito dalla società Chemial farmaceutici di Torino, che chiede la condanna della società DAF di San Giorgio Piacentino a fornire la merce offerta alla contraparte il 18 luglio 1978, offerta da questa accettata il 27 luglio successivo, in base alla quale il 15 settembre 1978, avrebbe dovuto venir consegnato «un campione di 20 hl di alcool etilico denaturato di sintesi a 90o, importato da un altro Stato membro».
La DAF non ha proceduto alla fornitura in quanto la Chemial si era rifiutata di versarle un supplemento di prezzo richiesto a seguito dell'aumento del diritto erariale sull'alcool etilico denaturato, disposto dall'art. 3 della legge 18 agosto 1978 che ha portato il diritto erariale da 6000 a 12000 lire l'ettolitro. Dal canto suo, la Chemial ha eccepito l'illegittimità, sotto il profilo dell'art. 95 del Trattato, del diritto erariale ed in particolare dell'aumento dell'aliquota disposto con la legge dell'agosto 1978.
II —
È chiaro che in realtà, tramite il presente procedimento, la Chemial mira a sfruttare una «importante» sentenza della Corte di giustizia (si tratta della sentenza Hansen del 10 ottobre 1978, Racc. pag. 1788 e segg.), per farvi affermare che, continuando ad applicare la tassa speciale di 6000 lire all'ettolitro sull'alcool di sintesi denaturato, istituita con il decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1200, emendato dal decreto legge 16 settembre 1955, n. 836 — tassa poi aumentata a 12000 lire dalla legge 18 agosto 1978, n. 506 — la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 95 del Trattato.
Questa finalità «secondaria» traspare dai seguenti elementi:
1o
Risulta dal fascicolo che, per adempiere le sue obbligazioni, la DAF aveva offerto la stessa quantità di alcool etilico di origine agricola da essa prodotto, «di qualità particolarmente buona», però, «per ragioni tecniche», la Chemial aveva declinato questa offerta, esigendo perentoriamente la fornitura di alcool sintetico (etanolo di sintesi).
Orbene, per quanto ha accertato il pretore, l'alcool etilico denaturato possiede le stesse caratteristiche tanto se è ottenuto per sintesi quanto se proviene da fermentazione di un prodotto agricolo, ed è classificato nella stessa sottovoce della tariffa doganale 22.08 A.
Si tratta di un «prodotto identico assolutamente fungibile sul mercato» e la Commissione osserva che «a parità di grado di purezza ottenuto al termine del procedimento di distillazione o di sintesi, gli alcool etilici sono perfettamente sostiui-bili».
La tassativa richiesta di alcool di sintesi — escludendo radicalmente l'alcool di origine agricola, pur se entrambi i prodotti erano intercambiabili per l'impiego che essa intendeva farne — era contraria agli interessi commerciali della Chemial, in quanto l'incidenza della tassa non sarebbe stata di 6000 lire (tassa sull'alcool sintetico denaturato) ma di sole 1000 lire (tassa sull'alcool di fermentazione denaturato, prodotto e offerto dalla DAF).
2o
Il tributo assertivamente discriminatorio sull'alcool sintetico era stato istituito dal decreto legge del 1948, emendato dal decreto legge 16 settembre 1955, n. 836. Per questa sola ragione, la Chemial avrebbe dovuto avanzare riserve nei confronti della DAF ancor prima che fosse intervenuto l'aumento del 18 agosto 1978.
III —
Inoltre non siete caduti nel tranello: né gli Stati membri — specie la Repubblica italiana — né la Commissione hanno richiesto la pronuncia in seduta plenaria, tuttavia vi siete astenuti dal disporre il rinvio ad una sezione.
A sostegno delle sue osservazioni, la Commissione dichiara che, dopo aver invitato la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni, il 18 giugno 1976, il 31 luglio 1978, le ha notificato un parere motivato a norma dell'art. 169, invitandola ad adottare, entro un mese, i provvedimenti necessari per eliminare la disparità di oneri risultante dall'applicazione dell'imposta di fabbricazione e del diritto erariale sugli alcool. Poiché detto parere motivato non ha avuto alcun seguito, la Commissione, nelle osservazioni del 12 novembre 1979, dichiarava di aver intenzione di adire la Corte di giustizia a breve scadenza.
Fino ad oggi e nonostante l'aggravamento della discriminazione fiscale rappresentato — agli occhi della Commissione — dall'aumento disposto dall'art. 3 della legge del 1978, sono passati più di 6 mesi senza che la Commissione abbia messo in pratica il suo proposito.
D'altra parte, questa esitazione è comprensibile, in quanto, se la Commissione fosse riuscita a disporre di una pronunzia in questo senso emessa da un giudice nazionale almeno in una fattispecie, avrebbe potuto evitare di adirvi a norma dell'art. 169.
Però, a parte la situazione delicata in cui si verrebbe a trovare un avvocato generale di questa Corte se la Commissione decidesse di adirvi a norma di detto articolo, dopo che egli ha pronunciato le sue conclusioni, ma prima che abbiate emesso la vostra sentenza, questo modo di procedere non corrisponde alla missione che gli autori del Trattato hanno inteso affidare alla Commissione incaricandola di «vigilare sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni, in virtù del Trattato stesso» (art. 155, 2o trattino).
Se il procedimento di cui all'art. 177 rappresenta indubbiamente un mezzo giuridico autonomo grazie al quale i singoli possono ottenere direttamente la tutela dei diritti che ad essi conferiscono le disposizioni del Trattato, si verifica una confusione inammissibile tra questo mezzo giuridico ed il ricorso per inosservanza allorché il procedimento di cui all'art. 169 è stato promosso anteriormente ai fatti da cui è scaturita la domanda pregiudiziale.
È opportuno ricordare ora quanto osservava circa il procedimento di rinvio pregiudiziale l'avvocato generale Gand nelle conclusioni per la causa Albatros, che risalgono al 2 dicembre 1964 (Race. pag. 14). Riecheggiando quanto aveva detto l'avvocato generale Lagrange, esso ricordava: «È difficile individuare il limite tra interpretazione e applicazione del Trattato, distinguendo così ciò che è di competenza del giudice comunitario dà ciò che rientra invece in quella dei giudici nazionali, limiti che in caso di conflitto non si sa a quale giudice spetti determinare. Ci si chiede inoltre se sia necessario spingere fino alle estreme conseguenze il principio secondo il quale la Corte non deve valutare le considerazioni che si trovano a fondamento del rinvio disposto dal giudice nazionale per ottenere una decisione pregiudiziale anche se la questione posta non ha manifestamente alcun rapporto con la controversia principale. Se, in altre parole, anche in questo caso la Corte sia tenuta a dare un'interpretazione astratta, dottrinale, inconferente per la soluzione di una controversia, ma suscettibile di essere invocata ad altri fini e di creare dei conflitti con i giudici o con le autorità nazionali. Può darsi che un giorno voi dobbiate fissare un limite a ciò che risulterà essere un abuso di un determinato procedimento».
In una recentissima sentenza (Foglia, 11 marzo 1980, su conclusioni conformi del primo avvocato generale Warner), avete stabilito un primo limite a siffatto abuso.
Se è giusto, come rileva l'ordinanza del pretore, che «spetta alla Corte di giustizia sindacare la compatibilità del sistema italiano con la disciplina comunitaria», il procedimento di cui all'art. 177 è inadeguato ed inappropriato onde «far accertare dalla Corte di giustizia l'eventuale illegittimità del diritto erariale speciale applicato in Italia agli alcool da denaturare», per dirla con questa ordinanza.
Solo l'attrice nella causa principale e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte. La convenuta si è astenuta
dal pronunciarsi. Il Governo italiano ha presentato osservazioni orali molto approfondite il 13 marzo 1980, osservazioni di cui la relazione d'udienza però non fa cenno, ma il carattere non contradditorio del procedimento di cui all'art. 177 non vi consente di valutare correttamente il complesso della questione né di chiarire eventualmente i problemi, disponendo mezzi istruttori che potrebbero essere indispensabili in un settore così tecnico.
Nella sentenza Foglia dell'11 marzo 1980 (n. 11), avete dichiarato che «la funzione che l'art. 177 del Trattato affida alla Corte di giustizia è quella di fornire ai giudici della Comunità gli elementi di interpretazione del diritto comunitario loro necessari per la soluzione di controversie effettive loro sottoposte. Se, mediante accorgimenti del tipo di quelli sopra descritti, la Corte fosse obbligata a pronunziarsi, si arrecherebbe pregiudizio al sistema dell'insieme dei rimedi giurisdizionali di cui dispongono i singoli per tutelarsi contro l'applicazione di leggi fiscali contrarie alle norme del Trattato. Ne consegue che le questioni poste dal giudice nazionale, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, non rientrano nell'ambito dei compiti giurisdizionali assegnati alla Corte di giustizia dall'art. 177 del Trattato» (n. 12).
Concludo proponendovi di affermare che la Corte di giustizia non è competente a pronunciarsi sulle questioni sottopostele dal giudice nazionale. Qualora non condividiate questo punto di vista, vi chiederei di potermi pronunciare sul merito.
( 1 ) Traduzioni dal francese.
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