CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 27 MARZO 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nella presente causa pregiudiziale vi si chiede d'interpretare non solo due disposizioni del regolamento del Consiglio n. 1408/71, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ma anche, e sotto diversi profili, l'articolo 8 del regolamento del Consiglio n. 574/72, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento precedente. Relativamente a questo articolo è stata inoltre prospettata una questione di validità, mettendosi in dubbio la sua conformità all'articolo 51 del Trattato CEE.
I fatti possono essere riassunti come segue.
La signora Margaret Walsh, attrice nel processo principale, avendo cominciato a lavorare in Gran Bretagna, risulta iscritta fin dal 21 luglio 1967 al regime previdenziale britannico. Nel periodo agosto 1973 — gennaio 1974 ella lavorò in Irlanda e versò all'ente previdenziale irlandese i contributi assicurativi previsti. Successivamente rientrò nel Regno Unito, ove prestò attività lavorativa subordinata dal gennaio all'ottobre del 1974; epoca in cui si trasferì nuovamente in Irlanda. Fu ancora in Irlanda che ella partorì, il 31 luglio 1975; ma il 21 agosto successivo fece ritorno in Inghilterra, e il 3 ottobre 1975 chiese all'ente previdenziale britannico (l'Insurance Officer) di corrisponderle l'assegno di maternità in base ai contributi da lei pagati.
L'ente britannico respinse questa domanda in quanto presentata con ingiustificato ritardo. Contro tale rifiuto, l'interessata introdusse un reclamo innanzi al Locai Tribunal di Liverpool, il quale però, con provvedimento del 3 marzo 1976, confermò la decisione negativa del-l'Insurance Officer. La signora Walsh ha proposto allora ricorso (in data 26 maggio 1976) innanzi al National Insurance Commissioner. Quest'organo giurisdizionale, con ordinanza dell' 11 settembre 1979, ha sospeso il procedimento e ha chiesto a questa Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale su una serie di quesiti interpretativi. Essi hanno per oggetto in primo luogo il significato del termine «lavoratore» che figura nei regolamenti del Consiglio 1408/71 e 574 /72, poi l'articolo 8 del regolamento 574/72 sotto l'aspetto delle sue condizioni d'applicazione e, infine, l'articolo 86 del regolamento 1408/71, relativo alla trasmissione delle domande di prestazioni assicurative dalle autorità di uno Stato membro a quelle di un altro Stato membro.
2.
Con il primo quesito il giudice britannico domanda alla nostra Corte «se una persona, che soddisfi le condizioni di contribuzione di uno Stato membro (nella fattispecie il Regno Unito) per aver diritto ad un assegno di maternità (nella fattispecie in misura ridotta) durante l'intero periodo per il quale l'assegno di maternità è richiesto in quello Stato, sia lavoratore ai sensi a) del regolamento 1408/71/CEE e b) del regolamento 574/72/CEE, sebbene durante detto periodo non abbia versato contributi né sia tenuto a versarli».
Conviene precisare, a tal proposito, che la signora Walsh ha richiesto in Gran Bretagna le prestazioni di maternità per il parto verificatosi in Irlanda, basandosi sul fatto di avere precedentemente lavorato in Gran Bretagna e di avere così totalizzato un numero di contributi settimanali sufficiente a darle diritto agli assegni di maternità, sia pure in misura ridotta (come risulta fra l'altro dalla decisione del Segretario di Stato per i servizi sociali, in data 24 agosto 1978, allegata all'ordinanza di rimessione). È rimasto però aperto il problema di stabilire se spetti, ad una persona che si trovi in tale condizione, la qualifica di lavoratore, ai sensi dei citati regolamenti comunitari, relativamente ad un periodo durante il quale essa non ha versato né aveva l'obbligo di versare contributi assicurativi.
Il termine «lavoratore» è definito nell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento 1408/71, nel senso che esso comprende, fra l'altro, qualsiasi persona «coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva, quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato ...». Il medesimo significato vale anche ai fini del regolamento 574/72, il cui articolo 1, lettera e) chiarisce che «i termini definiti all'articolo 1 del regolamento (1408/71) hanno il significato che viene loro attribuito nel suddetto articolo». La difesa della Commissione e quella dell'ente previdenziale britannico hanno giustamente messo in rilievo che, con la formula sopra riferita, non si esige che la persona sia assicurata a titolo obbligatorio all'epoca in cui si verifica l'evento coperto dall'assicurazione. Ciò fa ritenere che la qualifica di lavoratore spetti anche a chi ha versato contributi assicurativi obbligatori precedentemente alla data di tale evento, come è accaduto nel caso di specie.
A conforto di tale interpretazione si può richiamare l'articolo 2 dello stesso regolamento 1408/71, concernente il suo «campo di applicazione quanto alle persone». Quest'articolo, al paragrafo 1, stabilisce che il regolamento «si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o. più Stati membri ...»; l'uso del tempo passato («sono stati») lascia intendere che possono considerarsi lavoratori anche coloro i quali non versino dei contributi obbligatori al momento del prodursi dell'evento coperto dall'assicurazione, purché beninteso li abbiano versati in epoca anteriore. Aggiungo che se si accogliesse una interpretazione più restrittiva del termine «lavoratore», facendo dipendere tale qualifica dalla condizione che sia ancora in corso il versamento di contributi obbligatori, il regolamento 1408/71 non potrebbe applicarsi né ai pensionati né ai disoccupati: deduzione questa palesemente inammissibile, giacché entrambe le categorie sono prese in considerazione espressamente dal detto regolamento (articolo 25 e seguenti).
I termini della questione non appaiono modificati se si prende in considerazione anche l'allegato V al regolamento 1408/71 (Modalità particolari di applicazione delle legislazioni di certi Stati membri), nel testo modificato e completato dall'Atto di adesione, e precisamente la Sezione I (Regno Unito), punto 1. Ivi si prevede che «il termine lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designa qualsiasi persona che sia tenuta a versare contributi in qualità di lavoratore subordinato». Nella sentenza 29 settembre 1976 in causa 17/76, Brack (Raccolta 1976, p. 1429) questa Corte ha già avuto occasione di affermare che tale disposizione «mira ... a garantire all'articolo 1, lettera a), punto ii), un'applicazione ampia, precisando che, ai sensi del primo trattino di detto punto, le modalità di gestione o di finanziamento del regime britannico consentono di considerare lavoratori subordinati tutti coloro che sono tenuti a versare contributi in tale qualità» (punto 11 della motivazione). A me sembra che questo precedente giurisprudenziale non sia affatto in contrasto con l'interpretazione che ho prima sostenuto; la Corte, infatti, lungi dall'attribuire alla citata regola dell'allegato V un significato restrittivo o il valore di una eccezione rispetto all'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, ha ritenuto che essa rappresenta soltanto una precisazione del contenuto di quest'ultimo punto.
La circostanza che la nozione di lavoratore, così come definita dal regolamento 1408/71, non richiede che il versamento delle contribuzioni obbligatorie sia ancora in corso al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione, trova una conferma indiretta nella sentenza della Corte del 12 ottobre 1978 nella causa 10/78, Belbouab (Raccolta 1978, p. 1915). In tale sentenza si afferma che la qualità di cittadino di uno Stato membro deve sussistere nei periodi durante i quali l'interessato ha svolto la propria attività lavorativa e ha versato i relativi contributi acquistando i diritti corrispondenti e non al momento in cui viene richiesta la prestazione assicurativa. A me sembra che questa affermazione risponde alla stessa logica dell'interpretazione da me accolta della nozione di lavoratore: in entrambi i casi, infatti, si tratta di valutare l'esistenza dei requisiti da cui dipende il diritto alla prestazione assicurativa, e a tal fine deve esser fatto riferimento al periodo di svolgimento del lavoro, non al momento in cui l'interessato fa valere il suo diritto.
3.
I quesiti dal secondo al quinto concernono tutti l'articolo 8 del regolamento 574/72, intitolato «regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di più Stati membri». Secondo tale articolo «Se un lavoratore ... può pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri, tali prestazioni sono concesse esclusivamente ai sensi della legislazione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto ...». Con il secondo quesito il National Insurance Commissioner chiede alla nostra Corte «Se un lavoratore, che soddisfi le condizioni di contribuzione per le prestazioni di maternità (in misura piena o ridotta) in base alla legislazione di due o più Stati membri (nella fattispecie il Regno Unito e la Repubblica d'Irlanda) debba essere considerato, ai fini dell'articolo 8 del regolamento CEE 574/72, ”un lavoratore (che possa) pretendere al beneficio delle prestazioni di maternità” in base a tali legislazioni (a) anche se abbia perso il diritto alle prestazioni in base alla legislazione di uno o più Stati membri per tardiva presentazione della domanda o per altri motivi, oppure (b) solo se la sua domanda avrebbe effettivamente esito positivo in forza della legislazione di tutti gli Stati membri interessati».
L'alternativa corretta è a mio avviso quella indicata sub (b): essa ha la sua giustificazione nella ratio del principio comunitario anticumulo, che trova nel citato articolo 8 una delle sue espressioni. È noto che, in forza di tale principio, la stessa persona non deve ricevere due o più prestazioni assicurative da Stati membri diversi per lo stesso evento e nello stesso periodo. Affinché il principio possa operare bisogna naturalmente essere di fronte a un cumulo di prestazioni da eliminare, e cioè ad un lavoratore che sia effettivamente in grado di far valere un doppio diritto. Se, viceversa, un lavoratore si trovava in astratto nella condizione di ottenere allo stesso tempo due prestazioni alla stregua di due diversi ordinamenti, ma poi, in concreto, ha perduto uno dei due diritti (ad esempio, per non avere presentato tempestivamente la sua domanda all'ente competente, come l'ordinamento che gli attribuiva quel diritto stabiliva a pena di decadenza), il lavoratore non avrà diritto se non alla prestazione assicurativa contemplata dall'altro ordinamento. In tale ipotesi, la funzione della norma anticumulo viene meno: il risultato si determina all'infuori della citata regola dell'articolo 8. Perciò, ragionando a contrario, l'articolo 8 è applicabile solo quando un'eventuale domanda del lavoratore che soddisfi le condizioni di contribuzione per fruire delle prestazioni di maternità, ai sensi delle leggi di due Stati membri, avrebbe effettivamente esito positivo in forza dell'una e dell'altra legislazione.
Tale interpretazione dell'articolo 8 mi sembra pienamente giustificata anche sul piano della ragionevolezza. Qualora infatti si seguisse la tesi, secondo cui l'articolo 8 dovrebbe operare anche se non si è in presenza di un doppio diritto effettivo, l'assicurato che per un motivo procedurale perdesse il diritto alle prestazioni di maternità nello Stato ove ha avuto luogo il parto non potrebbe poi reclamarle nell'ambito della legislazione dell'altro Stato, che pure gli attribuiva analogo diritto. È evidente che ipotizzare una tale conseguenza, gravemente pregiudizievole per gli interessi del lavoratore, significherebbe ammettere la possibilità che le norme comunitarie in materia di sicurezza sociale determinino un peggioramento della situazione in cui il lavoratore si troverebbe in base alle sole leggi di uno Stato membro: ciò basta a dimostrare che la tesi sopra accennata è aberrante e deve essere respinta.
Un argomento ulteriore a sostegno del punto di vista da me difeso si ricava dall'orientamento che questa Corte ha seguito nell'interpretare l'articolo 76 del regolamento 1408/71, vale a dire la norma anticumulo in materia di assegni familiari. Tale articolo stabilisce che «il diritto agli ... assegni familiari ... è sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, degli ... assegni familiari sono egualmente dovuti in base alla legislazione dello Stato membro sul territorio del quale i membri della famiglia risiedono». Anche a tale proposito si è posto il problema se la regola anticumulo funzioni solo in presenza di una duplicazione effettiva di diritti; e la Corte, nella sentenza 20 aprile 1978 nella causa 134/77, Ragazzoni (Raccolta 1978, p. 963), ha sottolineato che la regola può operare solo in quanto le prestazioni siano effettivamente dovute in entrambi gli Stati. Nello stesso senso si può citare anche la sentenza 6 marzo 1979 nella causa 100/78, Rossi (Raccolta 1979, p. 831).
4.
Il terzo quesito concerne il significato da attribuire alla espressione «legislazioni di due o più Stati membri» che figura nel citato articolo 8 del regolamento 574/72. Il giudice di merito vuol sapere se tale espressione «debba considerarsi (a) comprendente, o (b) escludente i regolamenti della Comunità economica europea».
A mio avviso, la difesa della Commissione e quella dell'Insurance Officer hanno ragione di sostenere che, nel contesto del regolamento comunitario sulla sicurezza sociale, l'espressione «legislazioni degli Stati membri» include anche i regolamenti comunitari.
Questa tesi, a prima vista, è smentita dalla nota distinzione che va fatta tra diritto comunitario e diritti degli Stati membri. Tuttavia bisogna considerare che i regolamenti comunitari producono i loro effetti obbligatori, generali e immediati, negli stessi ambiti in cui operano le legislazioni degli Stati membri, e che i diritti soggettivi conferiti ai singoli da queste legislazioni si sommano a quelli che derivano, a favore dei medesimi soggetti, dalla regolamentazione comunitaria. Perciò i benefici delle prestazioni assicurative sono spesso il risultato di quanto dispongono sia le leggi nazionali sia le disposizioni comunitarie, operando congiuntamente.
D'altro canto, se in nome della distinzione formale tra i due sistemi giuridici si rifiutasse l'interpretazione prospettata, ci si troverebbe, in materia di cumulo di prestazioni previdenziali, di fronte a situazioni irragionevoli. Non si vede infatti per quale motivo il cumulo dovrebbe essere considerato ammissibile quando fosse determinato da norme comunitarie e dovrebbe invece essere escluso qualora traesse origine soltanto da disposizioni nazionali. A me sembra che i principi comunitari in materia di sicurezza sociale conducano in direzione opposta: è infatti soprattutto quando il diritto alle prestazioni nei confronti di Stati diversi sussiste in virtù della regolamentazione comunitaria, e in particolare del meccanismo di totalizzazione dei contributi, che si ravvisa la necessità di correggere tale risultato ampiamente favorevole al lavoratore, evitando che egli possa ottenere due volte la medesima prestazione e trarre così dalle norme comunitarie un vantaggio eccessivo.
La soluzione accolta è conforme alla giurisprudenza di questa Corte. La sentenza 7 novembre 1973 in causa 51/73, Bestuur der Sociale Verzekeringsbank (Raccolta 1973, p. 1213) ebbe infatti già occasione di chiarire, con riferimento ai regolamenti del Consiglio n. 3 e n. 1408 del 1971, che l'espressione «legislazione di uno o più Stati membri» che figura nell'articolo 10, paragrafo 1, di entrambi tali regolamenti si riferisce «alle disposizioni legislative nazionali integrate mediante l'applicazione delle norme di diritto comunitario ...».
5.
Con il quarto quesito l'autorità giudiziaria britannica domanda alla nostra Corte «se, nel caso di un lavoratore che può pretendere prestazioni di maternità in forza della legislazione di due o più Stati membri, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 574/72, il disposto di detto articolo — secondo il quale le prestazioni sono concesse esclusivamente a norma della legislalzione dello Stato membro nel cui territorio è avvenuto il parto (nella specie la Repubblica d'Irlanda) — abbia l'effetto di escludere la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto (nella specie il Regno Unito) a) soltanto per il periodo per il quale l'istante può pretendere prestazioni di maternità a norma della legislazione dello Stato membro dove ha avuto luogo il parto, oppure b) per quanto riguarda qualsiasi prestazione di maternità relativa al parto di cui trattasi negli Stati membri in cui questo non ha avuto luogo».
Per intendere la portata concreta di tale quesito è opportuno precisare alcuni elementi della controversia principale. Le legislazioni che in quella sede vengono in considerazione sono quella irlandese e quella britannica; ed esse riconoscono entrambe alla lavoratrice in occasione del parto una indennità settimanale di maternità, ma l'accordano per periodi di tempo differenti: la legge britannica per un periodo massimo di undici settimane prima del parto e sette dopo di esso (v. il Social Security Act del 1975, art. 22 (2)), la legge irlandese per sei settimane prima del parto e sei dopo di esso (v. il Social Welfare Act del 1952). Nell'uno e nell'al-tro sistema giuridico il conseguimento dell'indennità è condizionato al versamento di contributi assicurativi per un ammontare minimo determinato; inoltre, l'interessato deve presentare, una domanda all'autorità competente. Nella specie, la domanda è stata presentata all'autorità inglese il 3 ottobre 1975, mentre il parto era avvenuto il 31 agosto dello stesso anno. Non risulta che sia stata presentata alcuna domanda all'autorità irlandese.
Il problema di carattere generale che tale situazione solleva riguarda i limiti entro i quali la norma anticumulo dell'articolo 8 è destinata a funzionare. Abbiamo visto che secondo questo articolo il lavoratore ha diritto «esclusivamente» alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro dove avviene il parto. Evidentemente, ogni volta che due legislazioni previdenziali conferiscono, in relazione all'evento del parto, il diritto a prestazioni di contenuto diverso, e supponendo che un lavoratore sia in grado di vantare diritti alla stregua di entrambe tali legislazioni, il meccanismo dell'articolo 8 conduce ad ampliare o ridurre i vantaggi che egli potrebbe conseguire; in particolare, l'indennità attribuita dalla legge del luogo del parto, confrontata a quella prevista da un'altra legislazione, può risultare più o meno elevata, oppure essere corrisposta per un periodo più o meno lungo. Nel caso di specie abbiamo visto come la differenza principale tra la legislazione britannica e quella irlandese riguardi appunto la durata del godimento dell'indennità: 18 settimane per la legge britannica e solo 12 per quella irlandese. Ora, se si interpreta l'articolo 8 in modo letterale, si deve ritenere che le prestazioni di maternità siano sempre rette dalla sola legislazione del paese ove avviene il parto, prescindendosi del tutto dalla circostanza che tale legislazione sia eventualmente meno favorevole per il lavoratore rispetto ad un'altra anch'essa applicabile. La signora Walsh sarebbe dunque automaticamente svantaggiata dal fatto che ella ha partorito in Irlanda.
A mio avviso, la logica della regola comunitaria in materia di sicurezza sociale conduce a ritenere ammissibili eventuali effetti pregiudizievoli al lavoratore soltanto se vengano compensati da vantaggi e non compromettano le finalità del Trattato. Applicando questo criterio, credo si possa affermare che quando il diritto a determinate prestazioni deriva da norme comunitarie (nel senso che non sussisterebbe in base al solo ordinamento di uno Stato membro), lo stesso ordinamento comunitario può rendere applica-bile, in base a criteri obbiettivi, una legislazione nazionale ad esclusione di altre, indipendentemente dal fatto che ciò comporti in singoli casi uno svantaggio per i lavoratori, per quanto concerne la misura o la durata delle prestazioni. Trattandosi di ipotesi in cui il lavoratore non avrebbe il diritto di percepire alcuna indennità se non fosse intervenuta Ia normativa comunitaria, sembra ragionevole e rispondente ai criteri dell'articolo 51 del Trattato, che sia la stessa normativa comunitaria a limitare eventualmente i diritti del lavoratore con rigide norme anticumulo. Nessuno svantaggio dovrebbe invece essere ammesso là dove il diritto del lavoratore alle prestazioni più favorevoli, previste dalla legge di uno Stato membro diverso da quello dove si verifica l'evento coperto dall'assicurazione, sia acquisito in virtù di quella legge senza far ricorso alle regole comunitarie.
Questa soluzione mi sembra coerente all'orientamento della vostra giurisprudenza, che ha ripetutamente affermato la intangibilità dei diritti acquisiti dai singoli in materia di sicurezza sociale sulla base di una legislazione nazionale, ammettendo, per converso, la possibilità che abbiano una regolamentazione appropriata i diritti fondati su di una legislazione nazionale integrata dalle norme comunitarie sulla totalizzazione dei contributi assicurativi. Ricordo come particolarmente significative, in questo senso, le sentenza 21 ottobre 1975 nella causa 24/75, Petroni (Raccolta 1975, p. 1149), 3 febbraio 1977 nella causa 62/76, Strelil (Raccolta 1977, p. 211), 13 ottobre 1977 nella causa 112/76, Manzoni (Raccolta 1977, p. 1647), 13 ottobre 1977 nella causa 22/77, Mura (Raccolta 1977, p. 1699), 13 ottobre 1977 nella causa 37/77, Greco (Raccolta 1977, p.1711). E vale la pena di ricordare che, nelle sentenze Pctroni, Strelil e Manzoni la Corte ha tenuto a ripetere che «lo scopo degli articoli 48-51 (del Trattato CEE) non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro». Invece «il Consiglio, nell'esercizio dei poteri che gli derivano dall'articolo 51 ..., ha facoltà di disciplinare, nell'osservanza delle disposizioni del Trattato, le modalità di esercizio dei diritti alle prestazioni previdenziali che gli interessati attingono dal Trattato» (punto 20 della motivazione della sentenza Petroni).
Nel presente caso l'ordinanza di rinvio non indica con chiarezza se i diritti vantati dalla signora Walsh nei confronti dell'Insurance Officer esistano anche in base alla sola legislazione britannica; e non compete alla nostra Corte accertare questo punto. Per quanto concerne invece i diritti spettanti alla stessa lavoratrice in base alla legislazione irlandese, risulta che i contributi assicurativi da lei versati in Irlanda non bastavano ad acquistare, in virtù della sola legislazione irlandese, il diritto alle prestazioni di maternità; in conseguenza la signora Walsh potrebbe reclamare le prestazioni di maternità dall'autorità irlandese solo in virtù della totalizzazione dei contributi assicurativi, stabilita dall'articolo 18 del regolamento 1408/71.
Stando così le cose, mi sembra utile per il giudice richiedente che questa Corte consideri sia l'ipotesi che i diritti spettanti alla lavoratrice in base alla legge di uno Stato membro diverso da quello del parto traggano origine dalla normativa nazionale integrata da quella comunitaria, sia l'altra, che gli stessi diritti si fondino sulla sola legislazione nazionale. Ritengo che nella prima ipotesi l'articolo 8 debba essere interpretato nel senso che la legislazione del luogo del parto sia l'unica applicabile; indipendentemente dal fatto che le due legislazioni in questione attribuiscano prestazioni di valore diverso e che la lavoratrice venga ad ottenere la prestazione di minore entità. Ripeto che l'eventuale svantaggio inflitto da questa soluzione al lavoratore è solo apparente, giacché colpisce posizioni individuali che senza la regolamentazione comunitaria non sarebbero proprio sorte.
Rimane l'altra ipotesi, e cioè che il lavoratore abbia diritto, in base ad una legislazione diversa da quella del luogo del parto e per effetto della sola disposizione di quest'ultima, a prestazioni superiori rispetto a quelle stabilite dalla legislazione applicabile secondo l'articolo 8. Allorché tale è la situazione, penso debba darsi la precedenza alla conservazione dei diritti acquisiti in base alla legge dell'altro Stato membro. Nell'applicare questo principio, è indispensabile confrontare le prestazioni attribuite dalla legislazione del luogo del parto con quelle attribuite da una legislazione diversa nel cui ambito la lavoratrice abbia maturato il diritto a prestazioni di maternità, per stabilire se le seconde siano di maggiore entità; in caso affermativo si deve riconoscere alla lavoratrice il diritto di ottenere, nello Stato diverso da quello del parto, la differenza fra le prestazioni più elevate e quelle di minor valore. Ciò significa che l'articolo 8 va interpretato nel senso che l'avverbio «esclusivamente» non pregiudica i diritti già acquisiti in base alla sola legislazione nazionale di uno Stato membro diverso da quello del parto.
Le considerazioni svolte fin qui vanno completate tenendo conto dell'interpretazione dell'articolo 8 che ho creduto di dover sostenere in risposta al secondo quesito. Rammento quel che l'oggetto di tale quesito mi ha dato occasione di precisare: cioè che la norma anticumulo dell'articolo 8 si applica soltanto quando il lavoratore ha un diritto effettivo alle prestazioni di maternità, secondo le legislazioni dei due o più Stati membri interessati, o,. in altri termini, quando egli si trova nelle condizioni concrete per fruire di tali prestazioni nel quadro di entrambi gli ordinamenti. Coerentemente a questa presa di posizione, credo che, nei casi in cui il diritto alle prestazioni è determinato dalla incidenza di norme comunitarie sull'ordinamento dello Stato menbro diverso da quello dove si verifica il parto (casi che determinano, come si è visto, in linea di principio, il funzionamento del limite dell'articolo 8), l'esclusività della legislazione dello Stato dove il parto ha luogo non può essere affermata, se non riguardo al periodo per il quale ¡'interessato può effettivamente ottenere le prestazioni di maternità dalle autorità di quello Stato. Qualora non ricorressero invece le condizioni concrete per il nascere del diritto alle prestazioni assicurative, non vi sarebbe luogo a temere l'ipotesi del cumulo, e quindi ad opporvi il limite fissato nell'articolo 8.
6.
Il quinto quesito concerne la validità dell'articolo 8 del regolamento 574/72. Il giudice a quo prospetta il dubbio che tale norma, «in quanto esclude la possibilità per l'istante di ottenere prestazioni di maternità in Stati membri dove non ha avuto luogo il parto» possa ritenersi viziata per essere stata emanata «ultra vires». In sostanza, si adombra così la tesi di una incompatibilità della norma in questione con l'articolo 51 del Trattato CEE.
Se si accoglie l'interpretazione del citato articolo 8 che ho sostenuto nel paragrafo precedente, il dubbio manifestato dal giudice britannico si rivela senza fondamento. Infatti, mi sembra essenziale che l'applicazione «esclusiva» della legislazione del luogo del parto non pregiudichi i diritti quesiti nell'ambito della legislazione di un altro Stato membro in virtù delle sue sole disposizioni e in base ai soli contributi ivi versati. A mio avviso, l'articolo 8 consente una tale interpretazione; pertanto cade l'ipotesi di una violazione dell'articolo 51 del Trattato.
7.
Il sesto ed ultimo quesito concerne l'interpretazione dell'articolo 86 del regolamento 1408/71. Ai sensi di tale norma, «le domande, dichiarazioni o ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso una autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato ... ». Il giudice a quo domanda alla nostra Corte se tali disposizioni si applichino «nel caso di una domanda che, ai sensi della legislazione di uno Stato membro (nella specie la Repubblica d'Irlanda), avrebbe dovuto essere presentata (ma non lo è stata) ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato entro un determinato termine, ma è stata presentata, scaduto quel termine, ad un'autorità, un'istituzione od un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro (nella specie il ”Department of Health and Social Security” di Londra, Regno Unito)».
Tale quesito in realtà concerne, come giustamente osservano sia la difesa della Commissione che quella dell'Insurance Officer, non soltanto le modalità di presentazione della domanda, ma anche la competenza a decidere circa la sua ricevibilità dopo la scadenza di un termine fissato dalla legislazione di un altro Stato membro. In altre parole, sembra che il giudice richiedente voglia sapere se una domanda, presentata all'autorità di uno Stato diverso da quello secondo la cui legislazione la prestazione deve essere erogata, vada esaminata sotto il profilo della ricevibilità (per esempio, quanto alla tempestività) dalla stessa autorità cui è stata presentata — con la conseguenza che, se sarà ritenuta irricevibile, essa non sarà neanche inoltrata all'autorità tenuta a concedere la prestazione —; ovvero se il sindacato sulla ricevibilità spetti soltanto a questa seconda autorità, con la conseguenza che la trasmissione ad opera della prima dovrà avvenire in ogni caso.
Sono del parere che la seconda alternativa sia quella esatta. Dal punto di vista testuale, l'articolo 86 si limita a prevedere la facoltà di presentare le domande ad un'autorità diversa da quella dello Stato membro secondo la cui legislazione la prestazione deve essere erogata, e pone come condizioni per la loro ricevibilità che la presentazione avvenga entro lo stesso termine fissato da quest'ultima legislazione e sia effettuata ad un'autorità «corrispondente» a quella competente secondo la legislazione medesima. Ciò tuttavia non implica alcuna competenza dell'autorità cui la domanda viene presentata, a giudicare dalla sua ricevibilità. Né sarebbe ragionevole riconoscere a questa autorità un compito che vada al di là della semplice trasmissione del documento: qualora infatti si accogliesse una diversa interpretazione, si dovrebbe ammettere che l'autorità la quale riceve l'atto abbia l'eccezionale potere di controllarne la ricevibilità in base all'ordinamento di un altro Stato. Ma, proprio per il fatto di avere carattere eccezionale, un simile potere dovrebbe essere esplicitamente conferito, mentre nulla dice a questo proposito l'articolo 86.
8.
Concludo quindi suggerendo alla Corte di rispondere nel modo seguente ai quesiti formulati dal National Insurance Commissioner con l'ordinanza dell' 11 settembre 1979:
1)
Deve essere considerato «lavoratore», ai sensi dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72, una persona la quale abbia diritto a prestazioni assicurative in base a contributi precedentemente versati a titolo obbligatorio, anche se, al momento in cui si verifica l'evento coperto dall'assicurazione e vengono richieste le prestazioni, tale persona non stia più versando tali contributi.
2)
L'articolo 8 del regolamento n. 574/72 deve essere interpretato nel senso che esso trova applicazione soltanto quando il lavoratore ha effettivamente diritto alle prestazioni di maternità, ai sensi delle legislazioni dei due (o più) Stati membri interessati.
3)
L'espressione «legislazioni di due o più Stati membri», che figura nell'articolo 8 del regolamento n. 574/72, deve essere intesa nel senso che essa include anche le disposizioni dei regolamenti comunitari.
4)
L'articolo 8 del regolamento n. 574/72 deve essere interpretato nel senso che esso esclude il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni di maternità in base alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello in cui è avvenuto il parto solo se il diritto a tali prestazioni, riconosciuto al lavoratore dalle legislazioni di entrambi gli Stati membri, sia fondato nell'ambito dello Stato anzidetto sul principio comunitario della totalizzazione dei contributi assicurativi. Anche in tal caso, la legge dello Stato dove il parto ha luogo riceve applicazione esclusiva solo riguardo al periodo per il quale l'interessato può effettivamente ottenere prestazioni di maternità dalle autorità di quello Stato. D'altra parte, nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia acquisito, nel quadro della legislazione di uno Stato membro diverso da quello del parto, il diritto alle prestazioni di maternità sulla base di quella sola legislazione e pertanto fuori del meccanismo della totalizzazione, egli avrà diritto, in aggiunta alle prestazioni previste dalla legislazione del luogo del parto, all'eventuale differenza fra le prestazioni attribuitegli dalla legislazione dell'altro Stato membro e quelle che gli spettano secondo la legislazione del luogo del parto.
5)
L'articolo 8 del regolamento n. 574/72, interpretato nei termini sopra indicati, non può ritenersi contrario all'articolo 51 Trattato CEE.
6)
L'articolo 86 del regolamento n. 1408/71 deve essere interpretato nel senso che qualora una domanda, dichiarazione o ricorso siano presentati ad un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di uno Stato membro diverso da quello secondo la cui legge la prestazione deve essere erogata, tale autorità, istituzione od organo giudiziario non sono competenti a giudicare della ricevibilità della domanda, dichiarazione o ricorso di cui trattasi. Tale competenza spetta esclusivamente all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale dello Stato membro secondo la cui legge la prestazione deve essere erogata, e al quale la domanda, dichiarazione o ricorso deve comunque essere trasmessa.
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