CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 30 SETTEMBRE 1982
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Le cause alle quali si riferiscono le presenti conclusioni concernono in primo luogo le conseguenze prodotte dal regolamento del Consiglio 3087 del 21 dicembre 1978 sugli stipendi dei funzionari aventi come sede di servizio la piccola città di Ispra, situata nell'Italia del Nord, in provincia di Varese. I punti in discussione sono sostanzialmente due: la congruità, in relazione al costo della vita, del nuovo coefficiente correttore fissato dall'anzidetto regolamento e la data di decorrenza di tale coefficiente. Alcune delle cause di cui trattasi sollevano inoltre il problema delle conseguenze negative prodotte dai regolamenti del Consiglio 3085 e 3086 del 1978 sul costo del trasferimento all'estero di parte della retribuzione. A questo riguardo, peraltro, la nostra Corte si è già pronunciata, in senso contrario alle richieste dei funzionari, con le tre sentenze del 4 febbraio 1982 (non ancora pubblicate), relative alle cause 817/79, 828/79 e 1253/79.
Riassumo brevemente lo svolgimento dei diversi processi che siete ora chiamati a decidere.
Causa 158/79
A —
Con reclamo indirizzato alla Commissione l'11 aprile 1979, la signora Monique Roumengous Carpentier, funzionarla alle dipendenze della detta istituzione e in servizio presso il Centro di ricerca di Ispra, impugnò il pagamento della sua retribuzione, eseguito in conformità al citato regolamento del Consiglio 3087/78, poiché l'adeguamento del coefficiente correttore era stato disposto solo a decorrere dal 1° gennaio 1978, e non comprendeva quindi gli anni 1976 e 1977. La Commissione respinse tale reclamo con nota circolare del 12 luglio 1979. A seguito di ciò la signora Roumengous propose, in data 11 ottobre 1979, ricorso giurisdizionale, deducendo l'illegittimità del regolamento 3087/78, nonché del provvedimento con cui la Commissione vi aveva dato esecuzione. Ella chiese pertanto che fosse dichiarata la non applicabilità nei suoi confronti del regolamento in questione, che fosse annullato il provvedimento di liquidazione delle sue competenze arretrata e che venisse riconosciuto il suo diritto a percepire una somma corrispondente all'aumento del 6,4 % del coefficiente correttore a partire dal 1° gennaio 1976, somma che avrebbe dovuto essere integrata «per tener conto dei maggiori livelli dei prezzi a Varese rispetto a Roma» e maggiorata degli interessi.
La Commissione, nel costituirsi in giudizio, sollevò una eccezione formale di irricevibilità. Venne perciò trattato, in un primo tempo, solo questo profilo della lite, e dopo la procedura orale (svoltasi il 19 e il 20 febbraio 1981) l'avvocato generale pronunciò, in data 14 maggio 1981, le proprie conclusioni (Raccolta 1981, p. 1512). La Corte, con ordinanza 30 giugno 1981, decise che l'esame dell'eccezione fosse riunito a quello del merito. La procedura riprendeva così il suo corso, fino all'udienza del 14 luglio di quest'anno.
Causa 737/79
Β —
Il 26 marzo e il 6 aprile 1979 il signor Dino Battaglia, in servizio al Centro di Ispra, presentò due reclami alla Commissione, dolendosi del fatto che gli fossero stati corrisposti, con gli emolumenti del gennaio 1979, gli arretrati inerenti alla rivalutazione del coefficiente correttore per l'Italia, disposta con il citato regolamento 3087/78, a decorrere dal 1° gennaio 1978 anziché dal 1° gennaio 1976. Il reclamante sollecitava la Commissione a prendere «le misure appropriate per compensare la perdita del suo potere di acquisto» verificatasi negli anni 1976 e 1977. La Commissione rispose negativamente, con la lettera circolare del 12 luglio 1979, già menzionata. A seguito di ciò, il signor Battaglia, con atto depositato il 17 ottobre 1979, introdusse ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa Commissione, deducendo che la decisione di rigetto del reclamo e l'applicazione del regolamento 3087/78 nei suoi confronti erano illegittime. Su questa premessa, egli chiese:
a)
che fosse annullata la decisione dell'istituzione convenuta, la quale non soltanto gli aveva attribuito gli arretrati derivanti dall'incremento del coefficiente correttore solo a partire dal 1° gennaio 1978, ma li aveva inoltre calcolati senza tener conto del costo della vita nella provincia di Varese;
b)
che fosse dichiarato non applicabile nei suoi confronti il regolamento 3087/78, in quanto limitava la sua decorrenza al 1° gennaio 1978;
e)
che inoltre la Corte dichiarasse che al ricorrente era dovuta, per il biennio 1976-1977, una integrazione del trattamento, da determinare in base al costo della vita nella provincia di Varese e da maggiorare degli interessi;
d)
in via subordinata, che si condannasse la parte avversa al risarcimento dei danni in suo favore;
e)
in via ulteriormente subordinata, che venisse constatato che le condizioni per l'adeguamento della retribuzione sussistevano già nel 1976 e che pertanto il Consiglio avrebbe dovuto adottare le misure opportune per assicurare ai funzionari, senza discriminazioni, la liquidazione delle loro competenze in conformità agli articoli 64 e 65 dello Statuto.
La Commissione dedusse l'irricevibilità del ricorso; e conseguentemente la Corte fissò la procedura orale soltanto per esaminare questa eccezione. In data 14 maggio 1981 l'avvocato generale presentò le proprie conclusioni, sempre limitatamente all'eccezione d'irricevibilità. La Corte, con ordinanza del 30 giugno 1981, decise, come nel caso Roumengous, di riunire l'eccezione al merito. Infine, nell'udienza del 14 luglio 1982, si è svolta la seconda fase della trattazione orale.
Causa 543/79
C —
Il signor Anton Birke, funzionario comunitario anch'egli in servizio al Centro di Ispra, presentò alla Commissione, rispettivamente il 27 marzo e I'll aprile 1979, due reclami, lamentando in primo luogo che, in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti 3085 e 3086, la sua retribuzione effettiva fosse stata sensibilmente ridotta e, in secondo luogo, che il regolamento 3087 non avesse esteso l'aumento del coefficiente correttore anche al biennio 1976-1977. Con un nuovo reclamo del 21 giugno 1979 (presentato, secondo uno schema uniforme, assieme a numerosi altri funzionari aventi la medesima sede di servizio), il signor Birke si oppose a che i regolamenti 3085 e 3086 fossero applicati al proprio salario, e ciò avuto riguardo in particolare agli effetti che tali regolamenti producevano sulle modalità di trasferimento all'estero di parte della retribuzione.
La Commissione precisò il suo atteggiamento con due lettere circolari, del 12 luglio e del 28 settembre, respingendo le richieste anzidette. Il signor Birke adì allora la nostra Corte, mediante atto rivolto contro la Commissione e contro il Consiglio, e depositato in data 11 ottobre 1979, col quale chiedeva:
a)
che fossero annullati i bollettini di stipendio relativi ai mesi da gennaio ad aprile 1979, nonché le decisioni emesse dalla Commissione il 12 luglio e il 28 settembre 1979 in risposta ai reclami;
b)
che si dichiarasse il suo diritto ad una retribuzione commisurata al costo della vita nella provincia di Varese o, in subordine, in quella di Roma, calcolata a decorrere dal 1976;
e)
che si dichiarasse altresì il suo diritto, per il periodo successivo al 1° aprile 1979, ad una retribuzione in lire italiane quanto meno non inferiore a quella percepita in tale valuta nel marzo dello stesso anno, tenuto conto dell'incidenza sul trattaménto economico globale dei pagamenti effettuati all'estero con le modalità di cui all'articolo 17, allegato VII, dello Statuto e dell'adeguamento del livello retributivo a partire dal 1° aprile 1979;
d)
in via subordinata, che si dichiarasse che l'adattamento della retribuzione ai nuovi criteri di calcolo dettati dai regolamenti 3085 e 3086 doveva avvenire mediante opportune misure di transizione, in relazione a futuri aumenti (effettivi) di stipendio;
e)
in via ulteriormente subordinata, che si dichiarasse il suo diritto a vedere applicato il nuovo regime al proprio trattamento economico con le stesse modalità previste per le pensioni dall'articolo 4 del regolamento 3085 (e cioè a decorrere dal 1° ottobre anziché dal 1° aprile 1979 e con la riduzione applicata a scaglioni e ripartita in un periodo di dieci mesi);
f)
che, in ogni caso, la Commissione rettificasse l'importo della retribuzione spettante in conformità alle richieste di cui ai punti precedenti e fosse condannata, insieme al Consiglio, a pagare al ricorrente la differenza fra il versato e il dovuto, oltre agli interessi.
Sia il Consiglio che la Commissione eccepirono l'irricevibilità del ricorso. La Corte seguì la stessa linea adottata nei casi Roumengous e Battaglia: vale a dire, fissò la trattazione orale limitatamente al profilo della ricevibilità. Il 14 maggio 1981 l'avvocato generale presentò le proprie conclusioni al riguardo. La Corte, con sentenza del 12 novembre 1981, dichiarò irricevibile il ricorso proposto contro il Consiglio; quanto all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, essa ritenne «di doversi astenere dal decidere sulle questioni (ad essa) relative ... finché le parti non (avessero) esposto i loro argomenti sul merito ed (avessero) prodotto la relativa documentazione» (v. Raccolta 1981, p. 2669, punto 30 della motivazione). Infine, nell'udienza del 10 dicembre 1981, si è svolta la seconda fase della procedura orale, beninteso con la partecipazione, in veste di convenuta, della sola Commissione.
Causa 799/79
D —
Il signor Günter Bruckner, funzionario comunitario in servizio al Centro di Ispra, introdusse il 21 giugno 1979, insieme a numerosi altri funzionari, un reclamo nei confronti della Commissione per opporsi a che fossero applicati alla propria retribuzione i regolamenti del Consiglio 3085 e 3086 del 1978, avuto riguardo in particolare agli effetti di tali regolamenti sulle modalità di trasferimento all'estero di parte della retribuzione. Tale reclamo era analogo a quello presentato, sempre il 21 giugno 1979, dal signor Birke, cui ho prima fatto cenno.
La Commissione precisò il suo atteggiamento con le lettere circolari del 12 luglio e del 28 settembre 1979, che ho già avuto occasione di menzionare, respingendo le richieste del signor Bruckner. Questi allora propose ricorso giurisdizionale contro la Commissione e contro il Consiglio con atto depositato il 12 novembre 1979, formulando domande in larga parte coincidenti con quelle presentate dal signor Birke; ma non impugnò il bollettino dello stipendio relativo al gennaio 1979, e conseguentemente non chiese che fosse riconosciuto il suo diritto ad una retribuzione commisurata al costo della vita nella provincia di Varese o, in subordine, in quella di Roma, calcolato a decorrere dal 1o gennaio 1976.
Il Consiglio eccepì l'irricevibilità del ricorso. Il 27 dicembre 1979 il ricorrente ampliò la propria domanda attaccando anche il bollettino dello stipendio relativo. al gennaio 1979, il quale costituiva la prima applicazione del regolamento 3087. La Commissione, con nota dell'11 febbraio 1980, eccepì l'irricevibilità di questa domanda aggiuntiva. La Corte decise di limitare la procedura orale alla trattazione della ricevibilità e successivamente l'avvocato generale presentò le sue conclusioni all'udienza del 14 maggio 1981. La Corte, con sentenza del 12 novembre 1981 (v. Raccolta 1981, p. 2697), dichiarò irricevibile il ricorso promosso nei confronti del Consiglio. Il 10 dicembre 1981 si è svolta infine la seconda fase della procedura orale, con la presenza, in qualità di convenuta, della sola Commissione.
Cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79
E —
Con una serie di reclami di egual contenuto, presentati il 27 marzo e l'11 aprile 1979, i signori Jan Amesz, Rolf Bauch, Jakob Flamm, Hans Hoffmann, Helmut Knoeppel e Henricus Nijman, tutti funzionari comunitari in servizio presso il Centro di ricerche di Ispra, lamentarono che, in conseguenza dell'applicazione dei regolamenti 3085 e 3086 del 1978, la loro retribuzione effettiva fosse stata sensibilmente ridotta e inoltre che il regolamento 3087/78 non avesse esteso l'aumento del coefficiente correttore anche al biennio 1976-1977. Con nuovi reclami introdotti il 21 giugno 1979, i medesimi funzionari si opposero all'applicazione alla propria retribuzione dei regolamenti 3085 e 3086, riferendosi in particolare agli effetti che tali regolamenti producevano sulle modalità di trasferimento all'estero di parte della retribuzione. Si tratta, come si vede, delle medesime doglianze contenute nei reclami presentati dal signor Birke, di cui sopra ho parlato.
La Commissione prese posizione con le sue circolari del 12 luglio e del 28 settembre 1979, respingendo le richieste dei funzionari. Questi allora introdussero ricorsi giurisdizionali nei confronti del Consiglio e della Commissione con atti depositati l'11 ottobre 1979, formulando domande assai simili a quelle contenute nel ricorso del signor Birke. Il Consiglio eccepì la irricevibilità del ricorso nei suoi confronti. Con ordinanza del 10 novembre 1981 la Corte dispose la riunione delle sei cause ai fini della procedura orale e della sentenza, tenuto conto della connessione oggettiva. Con distinta ordinanza in pari data, la Corte dichiarò poi i sei ricorsi irricevibili nella misura in cui essi erano rivolti contro il Consiglio. Il 10 dicembre 1981 si è svolta infine la procedura orale, con la partecipazione dei ricorrenti e della Commissione.
2.
La prima questione che bisogna prendere ancora una volta in esame è quella della ricevibilità.
Relativamente ai ricorsi presentati dai signori Roumengous e Battaglia (cause 158/79 e 737/79), confermo la proposta già avanzata nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981: di ritenerli ricevibili limitatamente alla richiesta di revisione del coefficiente correttore per l'anno 1978 e alle domande conseguenti. Quanto alla domanda concernente la revisione del coefficiente per gli anni 1976 e 1977, resto del parere che essa sia irricevibile per mancanza di tempestivi reclami contro i bollettini di liquidazione degli stipendi di quel periodo (v. i paragrafi 16 e 18 delle citate conclusioni).
Nella stessa occasione, esaminando il problema della ricevibilità del ricorso Birke (543/79), giunsi alla conclusione che la domanda relativa alla decorrenza del coefficiente correttore fissato dal regolamento 3087/78 fosse irricevibile, così come nei casi Roumengous e Battaglia, per difetto di tempestivo reclamo contro le liquidazioni degli stipendi relativi al periodo 1976-1977, e che la domanda di revisione dell'anzidetto coefficiente fosse anch'essa irricevibile a causa della non corrispondenza fra il contenuto del reclamo — limitato al tema della decorrenza — e il contenuto del ricorso. Rinvio in proposito alle considerazioni svolte nel paragrafo 17 delle conclusioni del 14 maggio 1981. In definitiva, la ricevibilità del ricorso Birke può essere riconosciuta solo per il capo inerente al problema del trasferimento all'estero di parte della retribuzione. Confermo tale opinione, rettificando soltanto la proposta finale delle citate conclusioni del 14 maggio 1981, nel senso che il ricorso Birke sia dichiarato ricevibile limitatamente alla richiesta di dichiarare nullo il bollettino delle retribuzioni dell'aprile 1979.
Abbiamo visto che i ricorsi proposti dai signori Amesz, Bauch, Flamm, Hoffmann, Knoeppel e Nijman (cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79) hanno contenuto strettamente analogo a quello del ricorso Birke e hanno seguito un eguale iter processuale; aggiungo che la Commissione ha sostenuto nelle sue difese la tesi della irricevibilità richiamando le ragioni fatte valere nella causa Birke. Anche a questo proposito quindi mi limito a rinviare agli argomenti svolti il 14 maggio 1981 in tema di ricevibilità del ricorso Birke. In base ad essi, penso che i ricorsi dei signori Amesz e altri possano considerarsi ricevibili soltanto per ciò che attiene alle richieste inerenti al problema del trasferimento all'estero di parte della retribuzione.
Rimane da considerare il ricorso del signor Bruckner (799/79). Nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981 non mi pronunciai esplicitamente su questo punto. Osservo che la procedura relativa alla causa Bruckner differisce, per alcuni aspetti, da quelle riguardanti le cause Birke ed Amesz e altri; infatti:
a)
il signor Bruckner presentò un solo reclamo amministrativo (nel giugno 1979) riguardante l'applicazione alla sua retribuzione dei regolamenti 3085 e 3086, per gli effetti di questi sul trasferimento all'estero di parte dei salari;
b)
il suo ricorso, parallelamente, concerne unicamente la liquidazione delle competenze dell'aprile 1979, mentre fra le richieste non figurano (perché vennero cancellati con un tratto di penna) i capi relativi alla revisione e retrodatazione del coefficiente correttore.
Devo tuttavia ricordare che, integrando la sua domanda giudiziale con lettera del 17 dicembre 1979, il signor Bruckner impugnò anche la liquidazione delle competenze di gennaio 1979 (fatta in base al regolamento 3087) e che la Commissione, con lettera dell'11 febbraio 1980, ha eccepito l'irricevibilità di questa domanda integrativa.
Così stando le cose, mi sembra che il ricorso Bruckner sia irricevibile quanto ai capi relativi al coefficiente correttore applicato nel gennaio 1979, innanzi tutto perché il suo reclamo non conteneva tale doglianza. D'altronde, anche se il reclamo fosse stato esteso alla liquidazione delle competenze del gennaio 1979, esso sarebbe stato comunque tardivo, perché nel giugno 1979 erano già decorsi più di tre mesi dalla data del provvedimento pregiudizievole (v. articolo 90, paragrafo 2, comma 1o dello Statuto), e precisamente dalla liquidazione delle spettanze del gennaio precedente.
Ugualmente fondata è l'eccezione di irricevibilità opposta dalla Commissione alla domanda nuova del 27 dicembre 1979; essa è tardiva anche rispetto alla data della decisione sul previo reclamo. In effetti, per l'articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto, il ricorso deve essere introdotto nel termine di tre mesi da tale data; mentre, nella specie, tra la decisione sul reclamo del 12 luglio 1979 e la domanda aggiuntiva del 27 dicembre è intercorso un periodo di oltre cinque mesi.
3.
Venendo ora al merito, mi propongo di esaminare in primo luogo la questione del coefficiente correttore applicato ai funzionari in servizio presso il Centro di ricerca di Ispra; questione che tratterò in termini generali, indipendentemente dalle tesi che ho sostenuto circa la ricevibilità dei vari ricorsi su questo punto.
Le doglianze dei ricorrenti perseguono due obbiettivi distinti. In primo luogo, esse mirano ad ottenere che il regolamento del Consiglio 3087/78, il quale fissava il nuovo coefficiente correttore per l'Italia nella misura di 146,4 e ne faceva decorrere l'applicazione dal 1° gennaio 1978, cioè con una retroattività di un anno, sia applicato a partire dal 1° gennaio 1976. In secondo luogo, si sollecita una revisione dell'importo del coefficiente, sostenendosi che esso dovrebbe essere determinato sulla base del costo della vita della regione in cui i funzionari prestano servizio — e quindi, nella specie, della provincia di Varese — anziché della capitale. A tal proposito si afferma che il livello dei prezzi registrato nella zona di Varese sia stato, negli anni dal 1976 al 1978, sensibilmente superiore rispetto a quello di Roma.
I ricorrenti attaccano il provvedimento con cui la Commissione ha liquidato, sulla base del regolamento del Consiglio 3087/78, le competenze ad essi spettanti, affermando che il regolamento in questione sarebbe inficiato da una serie di vizi. Essi lamentano precisamente la violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari, relativi al coefficiente correttore geografico; dell'articolo 24, sempre dello Statuto, relativo al dovere di assistenza; del principio di non discriminazione e delle regole che impongono il rispetto delle forme sostanziali.
4.
In base all'articolo 64, primo comma, dello Statuto del personale «Alla retribuzione del funzionario espressa in franchi belgi viene attribuito ... un coefficiente correttore superiore, inferiore o pari al 100 % in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio». L'articolo 65 del medesimo Statuto dispone poi, al suo paragrafo 2, che «In caso di variazione sensibile del costo della vita, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività».
Secondo i ricorrenti, il regolamento 3087/78 sarebbe in contrasto con l'articolo 64 perché le rilevazioni statistiche volte ad accertare i mutamenti dplle condizioni di vita ai fini della determinazione del coefficiente correttore sarebbero state condotte con riferimento alle condizioni di vita della capitale (cioè Roma) anziché con riferimento a quelle della provincia di Varese, loro effettiva sede di servizio. Inoltre, in violazione dell'articolo 65, l'importo del coefficiente correttore non sarebbe stato tempestivamente accresciuto in corrispondenza al verificarsi di sensibili incrementi del costo della vita; in particolare, facendo decorrere l'applicazione del nuovo coefficiente per l'Italia dal 1° gennaio 1978, il regolamento 3087/78 non avrebbe tenuto conto del fatto che, prima di quella data, il costo della vita era notevolmente salito in Italia e specialmente nella provincia di Varese.
La censura che si fonda sull'articolo 64 dello Statuto mette in discussione la portata dell'espressione «sedi di servizio» contenuta nel primo comma di quella norma: si tratta di vedere se essa indichi
lo Stato dove è ubicato l'ufficio presso cui il funzionario comunitario presta servizio ovvero la località specifica in cui l'ufficio si trova. La prima ipotesi lascia ancora aperta la possibilità di far riferimento al costo della vita nella capitale dello Stato in questione, in quanto centro capace di esprimere in modo significativo il livello di vita nazionale, ovvero al costo della vita medio di tutto il paese. Il Consiglio in passato aveva interpretato la norma che ci interessa nel senso che essa indicherebbe la località dove si trova la sede di servizio. Ricordo a questo proposito che il regolamento del Consiglio 1/67/CECA, 988/67/CEE e 9/67 Euratom del 12 dicembre 1967 prevedeva due coefficienti sia per la Francia (130,5 % per Parigi e per alcuni dipartimenti e 122,5 per il resto del paese); sia per l'Italia (114 % per Ispra e 114,5 % per il resto del paese). Il successivo regolamento del Consiglio 1748/68 del 29 ottobre 1968 mantenne la distinzione per la Francia, elevando il coefficiente a 137,5 % per Parigi e alcuni dipartimenti e a 128,5 % per il resto del paese. Fu solo a partire dall'ottobre del 1968 per l'Italia e dall'ottobre del 1969 per la Francia (v. regolamento del Consiglio 95/70 del 19 gennaio 1970) che questo sistema venne abbandonato e si decise di utilizzare un coefficiente unico per ciascuno Stato membro, senza tener conto della differenza (a volte anche marcata) del costo della vita nelle varie regioni di un medesimo paese.
Con questo mutamento di politica, afferma la Commissione, si sono volute evitare disparità retributive all'interno dello stesso paese. Ora, è vero che il nuovo sistema si risolve spesso in un vantaggio per il funzionario dato che, in generale, il costo della vita è più elevato nelle capitali che nel resto del paese; ciò può spiegare per qual motivo il sistema abbia funzionato per anni senza suscitare lamentele generalizzate dei dipendenti. Tuttavia la situazione italiana è particolare, nel senso che il costo della vita è più elevato, rispetto alle altre regioni del paese, non solo nella capitale e nelle grandi città, ma anche in alcune città medie o piccole, specialmente del Nord, ove si è verificato, soprattutto a partire dalla fine degli anni sessanta, un rapido ed intenso sviluppo industriale. Questo stato di cose si è mantenuto, in concomitanza con la crisi economica, con una forte inflazione e con una sensibile perdita di valore della lira rispetto alle altre monete; pertanto il costo della vita è rimasto in certe zone del Nord maggiore che a Roma.
Ritornando al problema dell'interpretazione dell'articolo 64 dello Statuto dei funzionari, sono d'avviso che l'espressione «sedi di servizio», adoperata da questa norma, indichi le località ove sono situati gli uffici comunitari e non il paese al cui interno esse si trovino. Questa opinione poggia su un certo numero di argomenti. Sul piano testuale, non può sottovalutarsi il fatto che l'espressione «sedi di servizio» è più precisa e restrittiva di un riferimento generico allo Stato membro ove il funzionario presta servizio. Sul piano logico, va detto che la considerazione specifica delle città dove il funzionario è destinato per il suo lavoro è ben giustificata, trattandosi di stabilire il costo della vita, poiché è irragionevole non tener conto delle differenze di sviluppo economico fra regione e regione, che caratterizzano molti paesi, e soprattutto i più grandi. In tali condizioni l'eguaglianza di trattamento dei dipendenti potrebbe restare sacrificata ove si accedesse alla tesi che identifica la sede di servizio con il paese nel cui territorio si trova l'ufficio. Solo se ci si basa sulle condizioni di vita della località specifica ove l'ufficio è situato si riesce a determinare l'importo delle retribuzioni in modo da assicurare a tutti i funzionari, indipendentemente dal paese in cui prestino servizio, il medesimo potere di acquisto a parità di ogni altra condizione.
D'altra parte, mi sembra arbitrario interpretare la norma nel senso che il costo della vita debba essere determinato sulla base dei dati relativi alle capitali. Se una simile interpretazione ha prevalso, ciò è dovuto probabilmente al fatto che la maggior parte degli uffici comunitari sono ubicati nelle capitali degli Stati membri, ma è evidente che, quando si tratta di uffici aventi tale localizzazione, il riferimento al costo della vita nelle capitali presenta un carattere specifico, perché si tratta in realtà del costo della vita nel luogo preciso dove il funzionario presta servizio. Se invece si vuole in tutti i casi intendere l'espressione adoperata nell'articolo 64 («sedi di servizio») come un'indicazione delle capitali degli Stati membri, si è palesemente costretti a forzare la lettera e lo spirito della norma.
Si potrebbe obbiettare che non è possibile garantire a tutti i funzionari, in ogni luogo e in ogni momento, esattamente lo stesso potere di acquisto: bisogna tener conto dell'inevitabile approssimazione delle indagini statistiche e delle difficoltà tecniche connesse alla rilevazione e rielaborazione dei dati. Tuttavia, conviene ricordare che ai sensi del già citato articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto l'adeguamento dei coefficienti correttori è obbligatorio soltanto in caso di aumento sensibile del costo della vita. Da ciò può dedursi che l'obbiettivo del legislatore comunitario non è la perfetta identità di trattamento (identico potere di acquisto indipendentemente dalla sede di servizio), ma una sostanziale e ragionevole corrispondenza di trattamento, con tolleranza per eventuali differenze di modesta entità.
E appena il caso di precisare che il regolamento 3087/78 non poteva modificare lo Statuto dei funzionari. Esso ha natura di regolamento di esecuzione rispetto allo Statuto, ed infatti è stato adottato secondo la procedura prevista dall'articolo 64, secondo comma, e dall'articolo 65, paragrafo 3. Pertanto, per il principio del rispetto della gerarchia delle fonti, esso non poteva derogare alle norme contenute nell'atto cui dava attuazione.
5.
Il modo in cui venne calcolato il coefficiente correttore per l'Italia, che figura nel regolamento 3087/78, risulta dalle affermazioni della Commissione e dalla documentazione che essa ha esibito in giudizio. Come basi del calcolo furono assunte un'inchiesta del 1975, che si riferiva soltanto al costo della vita nelle capitali, nonché un'indagine condotta nel 1965-1967 sui bilanci familiari, i cui risultati concernenti l'Italia erano stati aggiornati mediante calcoli statistici basati sull'evoluzione del costo della vita a Roma. D'altra parte, l'Ufficio statistico della Commissione aveva condotto, nel maggio del 1976, un'inchiesta a Varese, prendendo in considerazione 230 voci (fatta eccezione per gli affitti, il riscaldamento e l'energia elettrica che furono oggetto di una indagine successiva); ed aveva così constatato che il costo della vita a Varese era a un livello più alto del coefficiente correttore per l'Italia allora in vigore: precisamente quest'ultimo era del 112,04 %, mentre il costo della vita a Varese era salito al 126,4 %. Per rendere esattamente comparabili questi dati occorreva tuttavia aggiungere al valore relativo a Roma il 6,7 %, corrispondente alla diversa evoluzione del costo della vita in Italia e in Belgio, dal dicembre 1975 al giugno 1976; la differenza fra Roma e Varese risultava in tal modo del 7,66% (112,04 + 6,7 = 118,74; 126,4 — 118,74 = 7,66). Inoltre, l'indagine compiuta a Varese sul livello degli affitti faceva scendere da 126,5 a 121,5 il costo della vita a Varese (si veda la nota dell'Ufficio statistico della Commissione in data 17 agosto 1976, allegata alle osservazioni della Commissione del 12 gennaio 1982). La differenza tra Roma e Varese si riduceva quindi ulteriormente, fissandosi al livello del 2,76 % (= 121,5 — 118,74). Si trattava pur sempre di una differenza sensibile. Ma essa non fu presa in considerazione dal regolamento 3087/78, che adottò un coefficiente calcolato con esclusivo riferimento al costo della vita nella capitale.
Le indagini degli Uffici statistici comunitari trovano conferma nei risultati delle inchieste dell'Istituto italiano di statistica (ISTAT). Questa fonte indica infatti che, negli anni dal 1976 al 1978, le differenze tra Roma e Varese erano le seguenti: posta la base 100 al 1970, nel 1976 l'indice di Roma era di 195,1 e quello di Varese di 199,4; posta la base 100 al 1976, l'indice di Roma era di 115,8 al 1977 e di 127,4 al 1978, e quello di Varese di 119,7 al 1977 e di 132,5 al 1978 (v. il telex del direttore generale dell'ISTAT allegato alle osservazioni della Commissione in data 12 gennaio 1982).
Le perplessità avvertite dalla stessa Commissione nel momento in cui si trattò di proporre la rivalutazione del coefficiente correttore per l'Italia, alla fine dell'anno 1978, risultano in maniera eloquente da un brano della motivazione che accompagnava la proposta presentata, il 10 novembre 1978, dalla Commissione al Consiglio e destinata a divenire il regolamento 3087. Nel sesto capoverso di questo documento si legge: «La Commissione ricorda ... che l'utilizzazione di un solo coefficiente correttore per paese di servizio, cioè quello della capitale, pone i funzionari che lavorano ad Ispra in una situazione un po' particolare: risulta dalle statistiche disponibili che l'evoluzione del costo della vita a Roma è stata meno rapida di quella constatata nella regione di Varese. Se ne può desumere che il livello dei prezzi a Roma è attualmente inferiore a quello di Varese. Questo fenomeno è piuttosto raro nei nove Stati membri. Poteva perciò concepirsi un'inchiesta specifica dei prezzi Ispra, vista la forte concentrazione di funzionari in questa località. È sembrato tuttavia preferibile alla Commissione di non innovare nella materia e di attenersi alla decisione del Consiglio del 1968 che si riferisce esplicitamente agli indici dei prezzi della capitale».
Il brano riferito conferma due circostanza importanti: che il coefficiente correttore per l'Italia fu determinato sulla base dei dati concernenti gli indici dei prezzi a Roma e che, secondo i dati rilevati dall'Ufficio statistico della Commissione nella provincia di Varese, il livello dei prezzi in questa località, nel periodo considerato (1976-1978), era superiore a quello di Roma. Ma mi sembra soprattutto significativo l'imbarazzo della Commissione, la quale da un lato constatava la condizione pregiudizievole in cui erano venuti a trovarsi i funzionari in servizio ad Ispra per effetto dell'applicazione di un coefficiente calcolato su dati relativi a Roma — e, sia pure velatamente, prospettava la possibilità di calcolare un distinto coefficiente per Varese — mentre d'altro lato finiva col proporre l'applicazione generalizzata del coefficiente della capitale soltanto per non discostarsi da un precedente orientamento del Consiglio.
Questo orientamento, a mio avviso, contrasta con l'articolo 64, comma primo, dello Statuto dei funzionari: credo di averne sufficientemente spiegato i motivi. Mi sia soltanto consentito di aggiungere che l'articolo 65, paragrafo 2, del medesimo Statuto, là dove prevede l'obbligo di aggiornare i coefficienti correttori in caso di sensibile aumento del costo della vita, fornisce un elemento utile anche ai fini dell'interpretazione del citato articolo 64. In effetti, l'obbligo delle istituzioni comunitarie di determinare distinti coefficienti correttori per le diverse sedi di servizio localizzate in uno Stato membro deve intendersi con maggior rigore, in armonia con l'articolo 65, quando in una di tali sedi il costo della vita subisce variazione più sensibili di quelle verificatesi nella capitale dello stesso paese, la cui situazione economica era stata presa in considerazione per il calcolo del coefficiente correttore.
6.
Una seconda doglianza dei ricorrenti concerne il momento a partire dal quale il regolamento 3087/78 ha avuto effetto. Abbiamo visto che il nuovo coefficiente correttore fissato in quel regolamento fu applicato a decorrere dal 1o gennaio 1978, mentre, secondo i ricorrenti, la data di decorrenza avrebbe dovuto essere quella del 1° gennaio 1976, poiché già nel 1976 si erano verificati aumenti sensibili del costo della vita; ed era sorto perciò l'obbligo di aggiornare il coefficiente. Omettendo di provvedere in tal senso, il Consiglio avrebbe violato il citato articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto.
Anche questa doglianza mi sembra fondata. Le indagini statistiche svolte dalla Commissione dimostrano che nel 1976 il costo della vita era già aumentato sensibilmente rispetto a Bruxelles, sia a Roma che, in misura più accentuata, a Varese. Ciò risulta dalle relazioni dell'Ufficio statistico del 17 e del 29 giugno 1976 e dalla nota dello stesso Ufficio del 17 agosto successivo. Aggiungo che si trattava di variazioni di entità superiore al 2 %, sicché non può contestarsi che il Consiglio fosse tenuto all'adeguamento del coefficiente correttore. A loro volta, le rilevazioni dell'indice dei prezzi dell' Istituto italiano di statistica mostrano che negli anni dal 1976 al 1981 il costo della vita è aumentato più a Varese che a Roma (la differenza è dello 0,9 % in più a Varese), con la conseguenza che il divario fra le due località si è accresciuto, sia pure in misura non molto significativa (si veda la nota 28 giugno 1972 dell'Ufficio statistico della Commissione, concernente «l'analisi della verifica quinquennale (1980) del coefficiente correttore per l'Italia», prodotta all'udienza del 14 luglio scorso).
L'articolo 65, paragrafo 2, dispone, come sappiamo, che in caso di variazione sensibile del costo della vita il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori «ed eventualmente sulla loro retroattività».
La Commissione sembra ritenere che l'ultima frase implichi un potere del tutto discrezionale del Consiglio di rendere o non rendere retroattive le misure di adeguamento dei coefficienti correttori; e ciò anche in presenza di variazioni sensibili del costo della vita, verificatesi nell'arco di alcuni anni e tardivamente accertate. Ma una simile interpretazione è incompatibile con il carattere obbligatorio delle misure di adeguamento dei coefficienti correttori e con l'imposizione al Consiglio di un termine di due mesi (a partire da ogni variazione sensibile del costo della vita) per decidere nel senso indicato dalla norma. In altre parole, se è vero che l'amministrazione è tenuta a rettificare i coefficienti con grande tempestività ogni volta che il costo della vita cambia sensibilmente, l'avverbio «eventualmente» riferito alla retroattività della decisione di adeguamento va inteso nel senso che il Consiglio deve attribuire all'adeguamento effetto retroattivo, quando il suo intervento è stato tardivo, vale a dire è avvenuto al di là del termine che lo stesso articolo 65, paragrafo 2, fissa. Solo se la si interpreta in questo modo, la disposizione in esame raggiunge il suo scopo di garantire a tutti i funzionari, indipendentemente dalla loro sede di servizio, il medesimo potere di acquisto. Non va dimenticato che le correzioni dei coefficienti geografici non rappresentano aumenti retributivi, ma servono soltanto a mantenere l'effettiva corrispondenza tra le retribuzioni dei funzionari in servizio a Bruxelles e quelle dei loro colleghi destinati a sedi diverse.
7.
Tutti i ricorrenti, ad eccezione della signora Roumengous, sostengono inoltre che la Commissione sarebbe venuta meno al dovere di assistenza verso i funzionari, sancito dall'articolo 24 dello Statuto, sia per il fatto di aver presentato al Consiglio una proposta di regolamento — tradotta senza modifiche nel regolamento 3087/78 — che non teneva conto della differenza tra il costo della vita di Roma e quello di Varese e che limitava al 1° gennaio 1978 l'applicazione del nuovo coefficiente; sia per essersi uniformata al regolamento in questione.
Questa censura è, sotto entrambi gli aspetti, infondata. L'articolo 24 dello Statuto, dopo aver disposto che «le Comunità assistono il funzionario», menziona, nel primo comma, a titolo esemplificativo (come risulta dai termini «in particolare» che introducono questo brano dell'articolo), l'assistenza al funzionario nei procedimenti a carico di autori di attentati alle persone o ai beni, di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto; al secondo comma prevede poi, come corollario dell'obbligo precedente, quello di risarcire il funzionario dei danni subiti in conseguenza dei suddetti attentati, qualora egli non abbia ottenuto il risarcimento dal responsabile, mentre al terzo comma si occupa del perfezionamento professionale, che le Comunità sono tenute a facilitare. Si tratta quindi di una norma di carattere molto generale contenente solo le precisazioni che ho riferito. Il dovere del Consiglio di adeguare tempestivamente i coefficienti correttori geografici ha invece un carattere speciale in quanto forma oggetto di un'apposita norma (il citato articolo 65, paragrafo 2, dello Statuto). Pertanto non appare giustificato invocare l'articolo 24 dello Statuto, facendo discendere da esso l'obbligo di adeguare i coefficienti in modo tempestivo (o, quanto meno, con una giusta retroattività) e tenendo conto del costo della vita nella località di servizio.
Aggiungo che la Corte, nella sentenza del 17 dicembre 1981 relativa alla causa 178/80, Bellardi-Ricci e altri contro Commissione (v. Raccolta 1981, p. 3187), ha interpretato l'articolo 24 nel senso che l'obbligo di assistenza «contempla la tutela dei dipendenti, da parte dell'istituzione, contro comportamenti di terzi e non contro gli atti emanati dall' istituzione stessa, il cui controllo rientra in altre disposizioni dello Statuto» (punto 23 della motivazione). Ciò avvalora l'opinione da me accolta nel caso di specie.
8.
Tutti i riccorenti lamentano infine che il regolamento 3087/78, fissando un coefficiente correttore unico per l'Italia e facendone decorrere l'applicazione solo dal 1° gennaio 1978, avrebbe violato il principio di eguaglianza, poiché la retribuzione corrisposta ai funzionari del Centro di Ispra sarebbe stata inferiore, quanto a potere di acquisto, a quella dei funzionari assegnati ad altre sedi. A mio avviso, questa doglianza è fondata, ma mi sono già occupato del problema dell'eguaglianza di trattamento quando ho esaminato il vizio di violazione dell'articolo 64 dello Statuto dei funzionari, precisando che quest'ultima norma va interpretata alla luce del principio di eguaglianza. Ne consegue che la violazione dell'articolo 64, che ho ravvisato nel caso di specie, costituisce al tempo stesso violazione anche di quel principio.
9.
Secondo la ricorrente Roumengous, il regolamento 3087/78 sarebbe insufficientemente motivato e quindi affetto dal vizio di violazione di forme sostanziali. Ma questo motivo di impugnazione mi sembra privo di fondamento. Non vi è dubbio che, in base all'articolo 190 del Trattato CEE, i regolamenti devono essere motivati; tuttavia il regolamento di cui trattasi è preceduto da una motivazione sufficiente, pur se breve. Nel suo unico considerando si legge che la necessità di rettificare il coefficiente correttore per l'Italia derivava dai risultati degli studi statistici effettuati dalla Commissione: fu fatto quindi un riferimento, sebbene non analitico, agli elementi in base ai quali il Consiglio aveva preso la sua decisione. Aggiungo che le indagini statistiche erano verosimilmente ben note ai funzionari in servizio a Varese, i cui rappresentanti sindacali avevano negoziato, per circa tre anni, l'adeguamento del coefficiente correttore che fu poi deciso con il regolamento in questione. D'altra parte, il preambolo del regolamento menziona la proposta della Commissione (il cui testo corrisponde a quello successivamente adottato dal Consiglio) e questa proposta era accompagnata da una relazione che illustrava in dettaglio quali ragioni fossero alla base del provvedimento. Ritengo che, trattandosi di un atto normativo, una motivazione di tal genere sia adeguata, alla luce del citato articolo 190 del Trattato CEE.
La stessa ricorrente Roumengous lamenta poi che la decisione, con cui la Commissione rigettò il suo reclamo amministrativo, le sia stata notificata a mezzo di lettera circolare (la lettera del 12 luglio 1979, già citata) e non individualmente. Anche questa doglianza è riconducibile al tema della pretesa violazione di forme sostanziali; ma essa non merita di essere accolta. Basta considerare che la Commissione non è neppure obbligata a rispondere in modo esplicito ai reclami e che lo Statuto non prevede determinate forme di notifica. Non nego l'opportunità che l'amministrazione proceda di solito alla comunicazione individuale degli atti riguardanti propri funzionari perché ciò indubbiamente facilita i rapporti con i dipendenti; ma ciò non significa che sia illegittima la comunicazione della decisione su un reclamo mediante lettera circolare. In ogni caso, nessun pregiudizio è derivato alla ricorrente dalla forma scelta dalla Commissione per informarla della propria decisione: in realtà, il solo pregiudizio che la ricorrente ha lamentato, nel reclamo e poi nel ricorso giurisdizionale, deriva dall'applicazione del regolamento 3087.
10.
I ricorrenti Birke, Bruckner, Amesz, Bauch, Flamm, Hoffmann, Knoeppel e Nijman hanno impugnato altresì la liquidazione delle rispettive competenze relative al mese di aprile 1979, dolendosi che esse fossero state illegittimamente decurtate per effetto del maggior costo dei loro trasferimenti parziali in altri paesi, derivanti dalle disposizioni dei regolamenti 3085 e 3086 del 1978.
Nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981 esaminai i diversi problemi scaturiti dai citati regolamenti 3085 e 3086. Mi sia consentito di rinviare a quell'analisi per quanto riguarda il quadro normativo nel quale rientrano, fra le altre, le presenti controversie. Qui mi soffermerò soltanto sulla disciplina del trasferimento all'estero di parte della retribuzione.
Conviene ricordare che il regolamento 3085/78 ha modificato due disposizioni dello Statuto dei funzionari: l'articolo 63, sulle parità monetarie, e l'articolo 17 dell'allegato VII, concernente i trasferimenti all'estero di una parte delle retribuzioni.
L'articolo 63, nel vecchio testo, stabiliva al terzo comma che la retribuzione pagata in moneta diversa dal franco belga fosse calcolata sulla base dei tassi di cambio del Fondo monetario internazionale, vigenti alla data del 1° gennaio 1965. Il nuovo testo dell'articolo 63, introdotto con il regolamento 3085, disponeva invece, al comma secondo: «la retribuzione pagata in una moneta diversa dal franco belga è calcolata sulla base dei tassi di cambio utilizzati per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee alla data del 1° luglio 1978». Questa modifica — che in sostanza si tradu-ceva in un aggiornamento dei tassi di cambio — si accompagnò alla revisione dei coefficienti correttori prevista dal regolamento 3086/78.
Per comprendere la connessione fra parità monetarie e coefficienti correttori è necessario tener presente il già citato articolo 64 dello Statuto, secondo cui alle retribuzioni in franchi belgi si applica un coefficiente correttore in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Orbene, l'esistenza nel regime delle retribuzioni anteriore al 1978 di un elemento rigido (le parità del Fondo monetario internazionale, sensibilmente diverse da quelle correnti), aveva indotto il Consiglio ad utilizzare i coefficienti come una variabile suscettibile di essere manovrata allo scopo di assicurare ai funzionari in servizio in paesi a moneta svalutata dall'inflazione una retribuzione equivalente, in termini di potere di acquisto, a quella percepita dai funzionari in servizio in Belgio. Con il regolamento 3086, il Consiglio intese normalizzare questa situazione, determinando coefficienti più elevati per i paesi ove il costo della vita è più elevato e coefficienti più bassi per i paesi dove, invece, il costo della vità è minore, e restituendo così al coefficiente correttore la funzione che lo Statuto originariamente gli assegnava.
Quanto all'articolo 17, allegato VII, dello Statuto, nella versione abrogata, esso stabiliva, al paragrafo 2, che ogni funzionario potesse trasferire mese per mese una parte dei suoi emolumenti, convertendola nella moneta del suo Stato nazionale o in quello dello Stato membro dove si trovava il suo domicilio o la residenza di un familiare a carico. Il paragrafo 4 della medesima norma aggiungeva che tali trasferimenti erano «effettuati al tasso di cambio ufficiale in vigore alla data del trasferimento», tasso che, prima dell'entrata in vigore del regolamento 3085, coincideva con la parità del Fondo monetario internazionale. Il nuovo testo dell'articolo 17, al paragrafo 3, dispone invece — ed è questa l'innovazione che interessa ai fini delle presenti cause — che i trasferimenti «sono effettuati ai tassi di cambio previsti dall'articolo 63, secondo comma, dello Statuto» — vale a dire, ai nuovi tassi di cambio risultanti dall'articolo 63 nel suo testo modificato dal regolamento 3085 — e che ad essi «si applica il coefficiente risultante dal rapporto tra il coefficiente correttore fissato per il paese nella cui moneta si effettua il trasferimento e il coefficiente correttore fissato per la sede di servizio del funzionario». Come notai nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981, «questo rapporto conduce, per le monete dei paesi a tassi di inflazione elevato, quali l'Italia e il Regno Unito, a rapporti di cambio che si collocano all'incirca a metà strada fra le parità del Fondo monetario internazionale risalenti al 1965 e quelle correnti». Nelle medesime conclusioni, osservai anche che «la nuova disciplina dei trasferimenti (aveva) comportato un aumento sensibile del costo di tali operazioni, nel senso che il funzionario (doveva) sborsare maggiori somme della moneta del luogo ove (esercitava) le funzioni, per ottenere le stesse quantità di valute straniere che precedentemente faceva versare all'estero».
11.
Secondo i ricorrenti nelle cause 543/79, 799/79 e nelle cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79, le norme in base alle quali è stato determinato il costo dei trasferimenti all'estero di parte delle retribuzioni, a partire dall'aprile 1979, sarebbero viziate:
a)
per violazione di forme sostanziali, consistente essenzialmente nella mancata consultazione del Parlamento europeo durante la procedura di formazione del regolamento 3085;
b)
per violazione di principi generali dell'ordinamento comunitario, in particolare quelli di eguaglianza e di intangibilità dei diritti quesiti;
e)
per violazione del dovere di assistenza, di cui al citato articolo 24 dello Statuto dei funzionari.
Del primo di tali vizi mi sono diffusamente occupato sia nelle conclusioni del 14 maggio 1981 (già citate), sia in quelle pronunciate il 14 gennaio 1982 nelle cause 127/80 (Race. 1982, pag. 886), 164/80 (Race. 1982, pag. 930), e 167/80 (Race. 1982, pag. 949). Gli argomenti sviluppati dagli odierni ricorrenti sostanzialmente coincidono con quelli presi in considerazione nelle conclusioni suddette. Ritengo perciò di poter rinviare a quanto affermai in quelle occasioni, e specialmente nelle conclusioni del 14 maggio 1981, riguardo al regime dei trasferimenti all'estero di parte della retri- buzione.
D'altra parte la Corte si è recentemente pronunciata su questo problema con tre sentenze, di identico contenuto, emesse in data 4 febbraio 1982 nelle cause 817/79, Buyl e/Commissione, 828/79, Adam e/Commissione e 1253/79, Battaglia e/Commissione (sentenze non ancora pubblicate). Tali cause concernevano esclusivamente il problema del trasferimento all'estero di parte della retribuzione e dell'incidenza sul livello retributivo del nuovo regime di tali trasferimenti. La Corte ha dichiarato che il regolamento 3085 era stato preceduto da una regolare consultazione del Parlamento, che la preventiva consultazione del Comitato economico e sociale e della Corte dei conti non era viceversa obbligatoria e che quindi non sussisteva il preteso vizio di violazione delle forme sostanziali. Nel corso delle procedure di cui oggi ci stiamo occupando, non sono emersi elementi nuovi, capaci di indurmi a modificare la posizione precedente-mente assunta e a discostarmi dall'indirizzo accolto dalla nostra Corte.
12.
Invocando il principio di eguaglianza, i ricorrenti sostengono che le istituzioni, nel regolare i livelli delle retribuzioni e, in particolare, le modalità dei trasferimenti all'estero di parte di esse, dovrebbero tener conto del fatto che i funzionari non spendono interamente i loro redditi nel paese ove si trova la loro sede di servizio, ma anche in altri Stati. Ciò vale soprattutto per i funzionari destinati in un paese diverso da quello d'origine, che le istituzioni dovrebbero mettere in grado di scegliere liberamente se portare con sé la famiglia o farla risiedere altrove, se far studiare i figli in patria o nel paese di servizio o eventualmente in un terzo paese, e via discorrendo. Garantendo tutto ciò, le Comunità si conformerebbero all'obbligo di assicurare la parità di trattamento ai dipendenti destinati in un paese diverso dallo Stato nazionale, rispetto a quelli originari del paese dove prestano servizio.
Sempre secondo i ricorrenti, i vantaggi connessi al regime dei trasferimenti all' estero di parte della retribuzione che era in vigore prima dell'aprile 1979 consentivano ai funzionari di soddisfare, anche se in misura non completa, le esigenze alle quali ho fatto cenno. Viceversa, il nuovo regime dei trasferimenti introdotto con i regolamenti 3085 e 3086, es-sendo più onoeroso per i funzionari, avrebbe peggiorato sotto questo aspetto la loro posizione e reso più grave la discriminazione fra i funzionari originari del paese ove prestano servizio e quelli originari di un paese diverso. Essendo così in contrasto con il principio di eguaglianza, i due regolamenti dovrebbero ritenersi illegittimi.
A mio avviso, il vizio prospettato non sussiste. Nel regime giuridico del personale comunitario non si trova alcuna disposizione o alcun principio che attribuisca ai funzionari il diritto di far risiedere la famiglia, far studiare i figli, acquistare una casa, sostenere le relative spese di gestione e così via, al di fuori del paese della rispettiva sede di servizio, senza sopportare oneri maggiori di quelli gravanti su funzionari che soddisfano gli stessi bisogni nel paese ove prestano servizio. È vero che una serie di disposizioni statutarie agevolano il funzionario ai fini della soddisfazione delle esigenze che ho menzionato: basti ricordare, a titolo di esempio, oltre al regime dei trasferimenti all'estero di parte della retribuzione a tassi più vantaggiosi di quelli correnti (articolo 17, paragrafi 2 e 3, allegato VII allo Statuto), l'indennità di dislocazione (articolo 4, allegato VII allo Statuto) e l'indennità di nuova sistemazione al momento della cessazione dal servizio (articolo 6, allegato VII, allo Statuto). Tuttavia non è possibile desumere da queste regole particolari un preteso diritto del funzionario ad essere retribuito in misura tale da poter soddisfare tutte le esigenze di cui stiamo parlando. E se un diritto del genere non esiste, non è sostenibile che i regolamenti 3085 e 3086 abbiano dato luogo, sotto questo profilo, a discriminazioni di trattamento solo perché, hanno modificato il regime dei trasferimenti. D'altra parte, non si può trascurare il fatto che il sistema attuale dei trasferimenti è pur sem- pre caratterizzato da cambi più vantaggiosi di quelli di mercato (anche se meno vantaggiosi di quelli previsti nel regime precedente), come ebbi modo di illustrare nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981.
13.
Non mi soffermerò sulla pretesa violazione dei diritti quesiti e del principio dell'affidamento legittimo: due temi di cui parlai a lungo nelle medesime conclusioni del 14 maggio 1981, arrivando a negare che sia l'uno sia l'altro motivo abbiano fondamento.
Ho già ricordato che secondo alcuni ricorrenti sarebbe stato violato anche l'articolo 24 dello Statuto che, come sappiamo, sancisce il dovere di assistenza dell'amministrazione verso i funzionari. Il Consiglio, modificando il regime dei trasferimenti e rendendolo più oneroso per i funzionari, sarebbe venuto meno a questo dovere, e tale violazione inficierebbe i regolamenti 3085 e 3086 del 1978. Ma le osservazioni che ho svolto innanzi, esaminando l'analoga doglianza contro il regolamento 3087/78, dimostrano l'inutilità di fare appello all'articolo 24 per dedurne pretesi vizi dei regolamenti di cui trattasi. Mi limiterò ad aggiungere che dal dovere di assistenza non si potrebbe in nessun caso ricavare l'obbligo dell'amministrazione di conservare in vita una situazione anomala e distorta come quella cui dava luogo il precedente regime dei trasferimenti: e che il vecchio regime provocasse distorsioni gravi, lo ho già messo in luce nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981, cui faccio rinvio.
14.
Alcuni ricorrenti lamentano ancora, in via subordinata, che il regolamento 3085/78 non abbia previsto, per l'entrata in vigore della nuova disciplina dei trasferimenti, un regime transitorio il quale attenuasse gli effetti svantaggiosi di quella disciplina, operando una certa compensazione con i futuri, effettivi, aumenti di stipendio. In via ulteriormente subordinata, essi chiedono che vengano estese al regime giuridico dei trasferimenti le disposizioni transitorie previste, per il nuovo trattamento pensionistico, dall'articolo 4 del regolamento 3085. Ricordo che, secondo questa disposizione, il nuovo trattamento si applicava solo a partire dal 1° ottobre 1979 alle pensioni e indennità i cui importi subissero una diminuzione rispetto al sistema precedente, e inoltre che, dopo il 1° ottobre 1979, la differenza fra gli importi risultanti dall'applicazione del nuovo regolamento e quelli percepiti per il mese di settembre 1979 veniva ridotta in ragione di 1/10 al mese.
Entrambe queste richieste mi sembrano infondate. A sostegno della prima, i ricorrenti invocano il principio della intangibilità dei diritti quesiti; ma la reale portata di tale principio non consente di farvi appello nei casi di specie, come ho chiarito nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981. Conviene ricordare che la Corte, nelle citate sentenze del 4 febbraio scorso, in materia di trasferimenti all'estero di parte delle retribuzioni, ha respinto i ricorsi senza attribuire alcuna rilevanza a questo argomento, che pure le parti avevano sostenuto nelle loro difese.
Anche per quanto riguarda la richiesta di estendere al regime dei trasferimenti la norma transitoria relativa alle pensioni, contenuta nello stesso regolamento 3085/78, rinvio alle mie conclusioni del 14 maggio 1981, avendo già allora spiegato perché tale richiesta non può, a mio avviso, essere accolta. Aggiungo che la Corte, nelle menzionate sentenze del 4 febbraio scorso, ha affermato al riguardo che «La situazione di un dipendente in servizio è ben diversa da quella di un pensionato, sicché non vi è discriminazione se il legislatore riserva ai pensionati un trattamento che non è identico a quello riservato ai dipendenti in servizio» (punto 29 della motivazione).
15.
Se si riconosce che il regolamento 3085/78 non è inficiato dai vizi addotti dai ricorrenti, risultano prive di fondamento tutte le domande di pagamento, e le subordinate richieste di danni, che sono state avanzate affermando l'illegittimità del regolamento in questione.
Ciò premesso, sottopongo alla Corte le mie proposte conclusive. E ricordo in primo luogo che nelle conclusioni del 14maggio 1981 mi ero già pronunciato sulla ricevibilità dei ricorsi presentati contro la Commissione dalla signora Monique Roumengous Carpentier, con atto depositato l'11 ottobre 1979 (causa 158/79); dal signor Dino Battaglia, con atto depositato il 17 ottobre 1979 (causa 737/79) e dal signor Anton Birke, con atto depositato l'11 ottobre 1979 (causa 543/79).
Confermo perciò a tal riguardo il punto di vista espresso nei paragrafi da 16 a 18 di quelle conclusioni, e preciso che propongo alla Corte:
a)
di dichiarare ricevibili i ricorsi presentati contro la Commissione dalla signora Roumengous (causa 158/79), limitatamente alla richiesta di revisione del coefficiente correttore per l'anno 1978; dal signor Dino Battaglia (causa 737/79), per quanto concerne la richiesta di revisione del coefficiente correttore per l'anno 1978, nonché la connessa domanda di pagamento delle differenze retributive e la domanda (subordinata rispetto a quest'ultima) di risarcimento dei danni che sarebbero stati provocati dalla errata determinazione del coefficiente per l'anno 1978; dal signor Anton Birke (causa 543/79), quanto alla domanda che sia dichiarato nullo il bollettino della retribuzione dell'aprile 1979, basato sui regolamenti 3085 e 3086/78, e alle richieste conseguenti;
b)
di dichiarare irricevibili i ricorsi presentati contro la Commissione dalla signora Roumengous (causa 158/79), dal signor Dino Battaglia (causa 737/79) e dal signor Anton Birke (causa 543/79), per tutte le richieste diverse da quelle che ho ritenuto ricevibili sub a), e in particolare, quanto ai primi due, per la domanda di estendere gli effetti del regolamento 3087/78 al biennio 1976-1977, e quanto al terzo, per le domande di revisione del coefficiente correttore fissato dal regolamento 3087/78 e di anticipazione della sua decorrenza;
e)
riguardo alla causa Bruckner (799/79) — sulla cui ricevibilità nei confronti della Commissione non mi ero esplicitamente pronunciato nelle mie conclusioni del 14 maggio 1981 — di dichiarare il ricorso ricevibile limitatamente alla domanda che sia dichiarato nullo (per illegittimità dei regolamenti 3085 e 3086/78 su cui era basato) il bollettino della retribuzione dell'aprile 1979, e alle richieste conseguenti;
d)
infine, per quanto riguarda le cause riunite Amesz e altri (532, 534, 567, 600, 618 e 660/79), di dichiarare i relativi ricorsi ricevibili solo quanto alla domanda che sia dichiarato nullo il bollettino della retribuzione dell'aprile 1979, basato sui regolamenti 3085 e 3086/78, e alle richieste conseguenti.
Nel merito poi propongo:
a)
che il regolamento del Consiglio 3087/78, nella parte in cui determina il coefficiente correttore per l'Italia, sia dichiarato non applicabile nei confronti della signora Roumengous (causa 158/79), e del signor Dino Battaglia (causa 737/79); che sia inoltre dichiarata, sempre con riferimento ai suddetti ricorrenti, la nullità dei bollettini di pagamento relativi alle retribuzioni versate loro nel mese di gennaio 1979; che sia infine riconosciuto il diritto dei suddetti ricorrenti di ricevere, da parte della Commissione, la differenza fra quanto risulterà loro spettante in base al nuovo calcolo del coefficiente correttore — che dovrà essere riferito al costo della vita nella provincia di Varese e applicato a decorrere dal 1° gennaio 1978 — e quanto essi hanno già ricevuto per lo stesso titolo; il tutto maggiorato degli interessi legali del 6 %;
b)
che siano rigettate le domande proposte dai signori Birke (causa 543/79), Bruckner (causa 799/79), Amesz, Bauch, Flamm, Hoffmann, Knoeppel e Nijman (cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79) quanto al solo capo per il quale ho ritenuto ammissibili le domande stesse, e che concerne l'incidenza negativa sulla retribuzione del nuovo regime dei trasferimenti di parte degli emolumenti all'estero, introdotto dal regolamento 3085/78 in connessione con il regolamento 3086/78.
Relativamente alle spese, propongo infine:
a)
che nelle cause Roumengous (158/79) e Battaglia (737/79), i due terzi delle spese siano posti a carico della Commissione, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande;
b)
che nelle cause Bruckner (799/79), Birke (543/79) e Amesz e altri (532, 534, 567, 600, 618 e 660/79), ciascuna delle parti sopporti le proprie spese, tenuto conto della natura della controversia (articolo 70 del regolamento di procedura).
In subordine — e precisamente per l'ipotesi che le eccezioni di irricevibilità vengano interamente respinte — la Corte dovrebbe nel merito:
a)
dichiarare non applicabile, nei confronti di tutti i ricorrenti, il regolamento del Consiglio 3087/78, nella parte in cui determina il coefficiente correttore per l'Italia, e ne fa decorrere gli effetti dal Γ gennaio 1978; dichiarare poi, sempre nei confronti di tutti i ricorrenti, la nullità del bollettino di pagamento del gennaio 1979; dichiarare infine che tutti i ricorrenti hanno diritto di ricevere, da parte della Commissione, la differenza fra quanto risulterà loro spettante in base al nuovo calcolo del coefficiente correttore — riferito al costo della vita nella provincia di Varese e applicato a decorrere dal 1° gennaio 1976 — e quanto essi hanno già ricevuto per lo stesso titolo, il tutto maggiorato degli interessi legali del 6 %;
b)
respingere le domande proposte dai signori Birke (causa 543/79), Bruckner (causa 799/79), Amesz e altri (cause riunite 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79) sul capo relativo all'incidenza negativa sulla retribuzione del nuovo regime di trasferimento all'estero di parte dei salari.
Sempre nell'ipotesi subordinata di rigetto di tutte le eccezioni di irricevibilità, la Corte dovrebbe, nelle cause Roumengous (158/79) e Battaglia (737/79) porre le spese per intero a carico dell'istituzione convenuta, in base al criterio della soccombenza, mentre le spese dei ricorsi Birke (543/79), Bruckner (799/79) e Amesz e altri (532, 534, 567, 600, 618 e 660/79) dovrebbero essere poste per due terzi a carico della convenuta, parzialmente soccombente.
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