CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
G. FEDERICO MANCINI
dell'11 dicembre 1984
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Nelle sentenze interlocutorie pronunciate il 15 dicembre 1982 in cause 158/79, Roumengous/Commissione, Raccolta 1982, pag. 4379; 543/79, Birke/Commissione, Raccolta 1982, pag. 4425; 737/79, Battagli/Commissione, Raccolta 1982, pag. 4497 e cause riunite 532, 534, 567, 618 e 660/79, Amesz e altri/Commissione, Raccolta 1982, pag. 4465, la Corte riconobbe fondata la tesi dei ricorrenti secondo cui il regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3087/78 (GU L 369 del 29 dicembre 1978, pag. 10) era in contrasto con gli articoli 64 e 65 dello statuto dei funzionari.
Essa statuì pertanto come segue: « a) Vengono annullati il foglio di stipendio dei ricorrenti del mese di gennaio 1979 in quanto ... si limita a dar effetto al regolamento ... n. 3087/78 — sia in ordine all'entità, sia in ordine alla decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore — nonché le decisioni con cui sono stati respinti i reclami dei ricorrenti. Il regolamento n. 3087/78 non si applica ai ricorrenti in quanto non tiene conto del costo della vita a Varese e limita la decorrenza dell'adeguamento del coefficiente correttore al 1o gennaio 1978; b) La Commissione riferirà alla Corte, prima del 15 luglio 1983, sui provvedimenti adottati per l'esecuzione della presente sentenza; e) L'esame della domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito dai ricorrenti viene rinviato a data da definire successivamente, se necessario; d) Le spese sono riservate ».
Che cosa accadde successivamente è presto detto. Ottemperando alla richiesta rivoltale dalla Corte, la Commissione depositò il 14 luglio 1983 una prima relazione provvisoria e, nel ricorso del febbraio 1984, una relazione definitiva per ciascuna delle suddette controversie. Risulta da quest'ultima che, con regolamento 19 dicembre 1983, n. 3681/83 (GU L 368), il Consiglio modificò a decorrere dal 1o gennaio 1976 i coefficienti correttori semestrali applicabili agli stipendi dei funzionari e degli altri agenti occupati, da un lato, in Italia con l'eccezione di Varese, dall'altro, a Varese. Sulla base di tale normativa, la Commissione procedette poi alla liquidazione e al pagamento degli arretrati in favore dei ricorrenti tra la fine del 1983 e l'inizio del nuovo anno.
Questi rimborsi, tuttavia, non soddisfecero i loro beneficiari. Essi affermarono infatti di aver diritto anche al risarcimento di due danni: quello subito per il ritardo nell'adeguamento del coefficiente e quello causato dalla svalutazione della lira italiana prima che il rimborso avesse luogo. Dal canto suo la Commissione sostenne che con l'emanazione del regolamento n. 3681 e i relativi provvedimenti d'attuazione ogni pendenza tra le parti doveva considerarsi definita. Di fronte a questa ferma presa di posizione, i ricorrenti domandano pertanto che, in base alla loro iniziale (e generica) richiesta di pagamento degli interessi loro dovuti, la Corte condanni la convenuta: a) a corrispondere gli interessi di mora; b) a risarcire il maggiore danno da essi sofferto per la svalutazione della lira durante il periodo di mora. Salvo che nella causa 158/79, il pagamento di questa seconda somma è richiesto a titolo di interessi compensativi.
Nelle sue osservazioni di replica, la Commissione eccepisce innanzitutto l'irricevibi-lità (rede, l'inammissibilità) della pretesa sub b), trattandosi di domanda nuova rispetto a quella formulata in sede di ricorso introduttivo. In ogni caso, dichiarandosi colpevole del ritardo con cui il pagamento fu effettuato, essa chiede il rigetto di questa e delle altre richieste risarcitone.
A sostegno delle proprie ragioni, i litiganti invocano poi numerose sentenze della Corte e di varie giurisdizioni nazionali. Si tratta di materiale imponente, ma poco utile ai nostri fini anche perché gli spunti che se ne traggono a favore dell'una e dell'altra tesi finiscono per bilanciarsi. Passo perciò ad affrontare la questione di fondo.
2.
Una premessa. Nelle conclusioni del 30 settembre 1982 (Race. 1982, pag. 4404), l'avvocato generale Capotorti propose che, sulla liquidazione delle pretese economiche, la Corte decidesse in questi termini: « Tutti i ricorrenti hanno diritto di ricevere ... la differenza tra quanto risulterà loro spettante in base al nuovo calcolo del coefficiente correttore — riferito al costo della vita nella provincia di Varese e applicato a decorrere dal 1o gennaio 1976 — e quanto essi hanno già ricevuto per lo stesso titolo; il tutto maggiorato degli interessi legali del 6 per cento». Ora, nelle cause odierne le parti non hanno portato elementi nuovi o precisazioni tali da indurmi a rivedere quel giudizio; che pertanto faccio mio e confermo in ogni suo aspetto. In particolare, tuttora validi mi sembrano i rilievi di Capotorti per quanto riguarda, da un lato, gli argomenti che i ricorrenti sviluppano sulla violazione dell'obbligo di assistenza da parte delle istituzioni e sulla decorrenza dei rimborsi, dall'altro, le tesi svolte dalla convenuta sui poteri del Consiglio in materia di atti normativi che implichino scelte di politica economica.
Vengo dunque alla pretesa di pagamento degli interessi moratori e compensativi. I due concetti sono definiti nella vostra sentenza 15 luglio 1960, cause riunite 27 e 39/59, Campolongo/Alta Autorità, Race. 1960, pag. 765. Gli interessi di mora — vi si afferma — « costituiscono in linea di principio la valutazione e la determinazione legale del danno subito a causa del ritardo nell'esecuzione di un'obbligazione, ritardo che deve risultare da una precedente messa in mora ... Gli interessi compensativi (, invece, ) sono dovuti, anche senza preventiva messa in mora, a titolo di risarcimento del danno provocato dalla mancata esecuzione di un'obbligazione; ma ... presuppongono (che il) danno ... (sia) ... dedotto ... (e) provato ».
Rispetto a questa limpida distinzione, il caso di specie presenta due peculiarità: a) le obbligazioni di cui è causa sono pecuniarie e dunque portabili. Ciò esclude che per la costituzione in mora siano necessarie iniziative del creditore; la mora è automatica e scatta nel momento in cui l'obbligazione viene a scadenza {dies interpellât pro hornine) ; b) gli interessi compensativi sono richiesti non per l'inadempimento di un'obbligazione, ma per risarcire i ricorrenti del danno causato dalla svalutazione della moneta nel periodo di mora.
La differenza concettuale fra le due pretese resta comunque nettissima. Nel caso degli interessi moratori si tratta di risarcire un danno fondato sulla pura e semplice constatazione di un ritardo imputabile al debitore. Il relativo obbligo è quindi « legale » e questo dato produce una serie di conseguenze; così la mora, se per un verso esonera il creditore da ogni prova del danno (che è appunto liquidato dalla legge), comporta per l'altro verso che sia il debitore a provare di aver fatto quanto possibile al fine di evitare il ritardo. Sul piano processuale, poi, la domanda degli interessi moratori, proprio per il loro carattere « legale », è implicita nella generica richiesta del risarcimento dei danni.
Per contro, anche quando si collega al ritardato pagamento, il danno da svalutazione non emerge ope legis, ma è solo un fatto la cui presenza può aggravare il pregiudizio che al creditore deriva dalla mora. Il creditore dovrà dunque provarlo e non si tratterà di una prova facile. Lungi dal produrre statistiche o invocare dati notori, infatti, egli è tenuto a dimostrare che, se avesse ricevuto puntualmente le somme dovutegli, le avrebbe investite in beni non soggetti alla svalutazione. Essendo « emergente », infine, questo tipo di danno non può venire richiesto con apposita domanda.
3.
Alla luce della giurisprudenza Campolongo e dai rilievi che ho appena svolto, la soluzione del problema sottopostovi appare quanto mai semplice. Per la richiesta degli interessi moratori, che è sottintesa in quella proposta genericamente col ricorso, si dovrà prescindere da intimazioni a pagare nei confronti della convenuta come da ogni prova del danno da parte dei ricorrenti. La Commissione, inoltre, è tenuta a corrispondere tali interessi per il solo fatto obiettivo del ritardo; non rilevano pertanto le circostanze esimenti che essa invoca.
Sono invece del parere che la richiesta degli interessi compensativi vada respinta. Nelle domande introduttive, infatti, nessuno dei ricorrenti formulò tale pretesa che fu proposta per la prima volta con le osservazioni presentate dopo la pronuncia delle sentenze 15 dicembre 1982. In altri termini, essa è nuova e per ciò stesso inammissibile. Sta comunque di fatto che i ricorrenti non hanno in alcun modo provato e quantificato il danno sofferto a causa della svalutazione durante il periodo di mora.
Ultima osservazione. I ricorrenti hanno tutti richiamato l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile italiano che impone al giudice di determinare il danno subito dal lavoratore per il diminuito valore del suo credito. Questa norma, tuttavia, è propria della sola Italia. Dico di più: essa trova ispirazione in una linea di politica sociale diretta a tutelare le retribuzioni « reali » che negli altri Stati membri è decisamente respinta o perseguita in forme assai meno energiche. Va escluso quindi che si possa darle ingresso nell'ambito della funzione pubblica comunitaria.
4.
Per quanto riguarda le domande proposte nelle cause riunite 543 e 532, 534, 567, 600, 618 e 660/79 (Birke e Amesz) e concernenti l'aggiornamento dei coefficienti correttori a decorrere dal 1o gennaio 1974, valgano le considerazioni che ho già svolto sull'inammissibilità di domande nuove in corso di giudizio.
5.
Sulla base dei rilievi sin qui fatti, propongo alla Corte di sciogliere la riserva contenuta nelle sentenze del 15 dicembre 1982 statuendo che le somme percepite dai ricorrenti in esecuzione delle stesse sentenze siano maggiorate dell'interesse legale del 6% a decorrere dal 1o gennaio 1976.
Per il criterio della soccombenza, nelle cause 158/79 (Roumengous) e 737/79 (Battaglia) le spese vanno poste interamente a carico della Commissione. Nelle restanti controversie, invece, la convenuta risultò solo parzialmente soccombente; propongo quindi che essa sopporti le spese per due terzi.
Full & Egal Universal Law Academy