CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 20 NOVEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Dopo essere stato alle dipendenze del Parlamento europeo, dal 1o maggio 1975, con la qualifica di consigliere speciale (art. 5 del «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee»), il dr. B. veniva inquadrato in ruolo, il 1o febbraio 1977, come medico di fiducia della stessa istituzione.
Scrivendo, il 22 febbraio 1978, al sig. H. Nord, segretario generale del Parlamento europeo, il dr. B. si lamentava del peggioramento del proprio stato di salute, dovuto, a suo dire, alla deplorevole situazione igienica del suo ambulatorio. Egli ricordava che, varie volte, si era già lamentato per questo presso l'amministrazione e che, dal 31 gennaio 1978, era stato costretto, per ragioni di salute, ad esercitare la sua attività ad orario ridotto. Egli chiedeva, perciò che venisse disposta una imparziale inchiesta onde accertare le cause e l'entità della sua «malattia professionale».
Egli faceva così un implicito, ma sicuro, riferimento all'art. 73 dello Statuto del personale, nonché alla normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei dipendenti delle Comunità europee, adottata a norma del suddetto articolo, per quanto riguarda il Parlamento europeo, il 27 gennaio 1977. Gli artt. 17-23 di tale normativa stabiliscono la procedura per l'accertamento della causa «professionale» di una invalidità e le norme per il funzionamento della «commissione medica».
Il 6 marzo 1978, il segretario generale assicurava al dr. B. ch'egli avrebbe fatto tutto il possibile per contribuire alla sua guarigione; gli prometteva che degli esperti avrebbero esaminato al più presto quali miglioramenti potessero essere apportati al suo ambulatorio; gli esprimeva il parere «personale» secondo cui la sua domanda relativa all'organizzazione di una inchiesta volta a determinare l'entità e l'origine dei malesseri di cui si lamentava doveva essere accolta, e gli preannunciava che il dott. Vinci, direttore generale dell'amministrazione, del personale e delle finanze del Parlamento europeo, avrebbe preso contatto con lui a tale riguardo.
Il 21 o il 22 marzo 1978, il medico di fiducia del Consiglio d'Europa procedeva, con altri membri di una «commissione di studio» con un perito architetto e con il dr. B., all'ispezione dei locali di cui questi disponeva nell'edificio «Schuman». Egli concludeva che le condizioni di lavoro del dr. B. sembravano mediocri, che l'ambulatorio non era adeguato allo scopo, e faceva un certo numero di suggerimenti per migliorare la situazione.
Il 16 aprile 1978, il dr. B. si rivolgeva al segretario generale per esprimergli la sua soddisfazione quanto allo svolgimento della perizia sul suo ambulatorio, per comunicargli talune osservazioni relative ai funzionari dell'amministrazione della segreteria del Parlamento e per chiedergli nuovamente di avviare il procedimento previsto dallo Statuto per il caso di malattia professionale, «dato che dalla relazione di perizia risultavano con certezza le condizioni patogene del suo ambulatorio», il che sembra un riferimento all'art. 17 della normativa.
Il 13 giugno 1978, il dr. B. presentava un certificato del dr. Stein, suo medico curante, il quala attestava che il suo stato di salute richiedeva un congedo di malattia di tre mesi. Da quella data, egli cessava ogni attività, anche parziale, presso il Parlamento europeo.
Il 16 giugno 1978, il direttore generale dell'amministrazione rispondeva al ricorrente che «intendeva procedere alla costituzione di un “collegio medico” incaricato di pronunziarsi:
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sul suo attuale stato di salute,
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sull'eventuale rapporto fra tale stato di salute e le sue condizioni di lavoro presso il Parlamento,
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sull'eventuale opportunità di avviare la procedura di dichiarazione d'invalidità contemplata dallo Statuto del personale»
Egli lo pregava di comunicargli appena possibile il nome del medico di fiducia da lui designato come membro di questo «collegio medico», del quale avrebbero fatto parte anche un medico designato dall'istituzione e un medico scelto di comune accordo dai primi due.
L'espressione «collegio medico» è ambigua, in quanto potrebbe riferirsi tanto alla commissione d'invalidità di cui all'art. 53 dello Statuto e all'art. 7 dell'allegato II dello stesso, quanto alla commissione medica di cui all'art. 23 della normativa già menzionata in precedenza. In realtà, si tratta di un «tertium genus», poiché nessuno dei suddetti testi parla di «collegio»; non è dubbio, tuttavia, che sia per l'amministrazione sia per il ricorrente si trattava in primo luogo della «commissione medica», in quanto il procedimento di dichiarazione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 può aver inizio solo dopo che siano state rese note le conclusioni di questa commissione.
Il 13 luglio 1978, il dr. B. comunicava al sig. Van Nuffel, direttore del personale e delle questioni sociali del Parlamento europeo, che egli designava il dr. P. Stein per difendere i suoi interessi nella «commissione d'inchiesta». Il 1o dicembre 1978, al dr. B. veniva comunicato che l'istituzione sarebbe stata rappresentata, in seno al «collegio medico» dal dr. H. Maddens.
La costituzione di questo «collegio» incontrava molteplici difficoltà e i lavori dello stesso non erano ancora terminati il 12 ottobre 1979, data in cui veniva proposto il ricorso ora in esame; di questo ritardo le parti si attribuiscono reciprocamente la responsabilità.
Il 21 giugno 1979 il sig. Opitz, segretario generale ad interim del Parlamento europeo, comunicava al dr. B. che, avendo i suoi congedi per malattia superato complessivamente 12 mesi su un periodo di 3 anni (art. 59, n. 1, ultimo comma, dello Statuto), aveva deciso di sottoporre il suo caso alla commissione d'invalidità, e lo pregava di comunicargli il nome del medico di sua scelta, incaricato di difendere i suoi interessi.
Il 2 luglio 1979, il dr. B. comunicava al segretario generale ad interim che egli designava, per rappresentarlo in seno alla commissione d'invalidità, il dr. Stein, medico ch'egli aveva già incaricato, circa un anno prima, di direndere i suoi interessi nella «commissione d'inchiesta»; egli sottolineava tuttavia che, a suo modo di vedere, la procedura già in corso per l'accertamento della malattia professionale aveva carattere prioritario, e conveniva portarla a termine prima che la commissione d'invalidità desse inizio ai suoi lavori.
Da parte sua, l'amministrazione designava il dr. Maddens, ch'essa aveva già incaricato di difendere i suoi interessi nel «collegio medico».
I rapporti fra questi due medici si deterioravano a tal punto che il primo presentava un reclamo contro il secondo presso l'Ordine dei medici belga, e il dr. B. faceva addirittura carico all'amministrazione di avergli impedito di stipulare un'assicurazione contro l'invalidità con la compagnia Van Breda, o di non essere intervenuta in suo favore per consentirgli di concludere detta assicurazione. Queste pretese sono state tuttavia respinte con ordinanza 5 dicembre 1979, n. 117.129, del giudice facente funzione di presidente della Corte di giustizia.
II 10 agosto 1979 il dr. B. annunciava al direttore del personale la sua intenzione di proporre un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto contro il fatto che la commissione d'invalidità era stata costituita prima che il «collegio medico» avesse depositato le sue conclusioni.
Poiché i medici che rappresentavano il dr. B. e, rispettivamente, l'amministrazione nella commissione d'invalidità non riuscivano a mettersi d'accordo sul nome di un terzo medico, il presidente della Corte di giustizia, su richiesta formulata dal segretario generale del Parlamento europeo in data 10 settembre e 21 dicembre 1979, nominava d'ufficio il dr. Gerard de Ren, l'8 gennaio 1980, in conformità dell'art. 7 della sezione 4 dell'allegato II dello Statuto.
Nel frattempo, il 16 settembre 1979 il dr. B. aveva presentato al direttore del personale e delle questioni sociali del Parlamento europeo il preannunciato reclamo amministrativo.
Il 12 ottobre 1979, il dr. B. proponeva alla Corte il ricorso ora in esame e, contemporaneamente, in forza dell'art. 91, n. 4, dello Statuto, chiedeva provvedimenti provvisori intesi alla sospensione delle attività della commissione d'invalidità fino all'adozione di una decisione definitiva circa la natura professionale della sua malattia.
Questa domanda veniva respinta con ordinanza 5 dicembre 1979, n. 117.128, del giudice facente funzione di presidente della Corte. Il 15 gennaio 1980, il presidente del Parlamento europeo respingeva espressamente il reclamo 16 settembre 1979 del ricorrente.
II —
Al momento dell'apertura della fase orale, il 18 settembre 1980, il ricorrente chiedeva alla Corte di dichiarare che la nomina o le attività di una commissione d'invalidità ai sensi dell'art. 59, n. 1, dello Statuto erano illegittime e dovevano pertanto essere sospese; in subordine, ordinare al Parlamento europeo di sospendere la nomina o le attività di detta commissione fino a che non fosse intervenuta una decisione definitiva circa la natura professionale della malattia da cui egli diceva di essere affetto; ordinare al Parlamento europeo di sospendere qualsiasi passo che potesse ostacolare, ritardare o impedire le attività del «collegio medico» incaricato dell'accertamento della malattia professionale del ricorrente; infine, statuire che le attività di detto «collegio medico» dovevano essere proseguite con tutta la necessaria diligenza, in conformità alla normativa sulla copertura dei rischi di malattia professionale.
Il Parlamento, convenuto, concludeva dal canto suo che il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile e, comunque, respinto.
III —
Se si considera unicamente l'aspetto finanziario della situazione, l'interesse del ricorrente si spiega col fatto che le conseguenze del pensionamento per invalidità e quelle derivanti dall'accertamento di una malattia professionale sono notevolmente diverse.
In caso d'invalidità permanente totale, l'art. 73, n. 2, lett. b), dello Statuto (disposizione che figura nel capitolo della «sicurezza sociale») prevede il versamento di un capitale pari a otto volte lo stipendio base annuo.
In caso d'invalidità permanente parziale (art. 73, n. 2, lett. c), il capitale è calcolato in base alla tabella relativa alle percentuali d'invalidità, e può essere sostituito da una rendita vitalizia (art. 13 della normativa comune). Inoltre, l'art. 10, n. 1, della normativa contempla il rimborso di tutte le spese necessarie per il ripristino più completo possibile dell'integrità fisica o psichica dell'interessato e per tutte le cure eventualmente necessarie per il riadattamento funzionale e professionale. Lo scopo perseguito è quindi la guarigione e la ripresa delle funzioni dell'interessato.
Per contro, la dichiarazione d'invalidità ai sensi dell'art. 78 dello Statuto (disposizione che figura nel capitolo delle «pensioni») è una forma di pensionamento anticipato; il tasso della pensione d'invalidità è soltanto pari al tasso della pensione d'anzianità cui il dipendente avrebbe avuto diritto a 65 anni se fosse rimasto in servizio fino a tale età. Solo qualora l'invalidità sia determinata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il tasso della pensione d'invalidità è fissato al 70 % dello stipendio base (art. 78, 2o comma).
È vero che, secondo l'art. 73, n. 2, in fine, le prestazioni previdenziali per il caso di malattia professionale possono essere cumulate con quelle pensionistiche di cui al capitolo 3, ma ciò presuppone, com'è detto al punto 5 della ordinanza n. 117.128, che le due procedure vengano «se non coordinate, quantomeno condotte parallelamente e che si concludano nello stesso momento o comunque senza sfasamento eccessivo».
Il ricorrente temeva che, svolgendosi la procedura di cui all'art. 78 prima della conclusione della procedura di cui all'art. 73, mentre questa era stata avviata per prima, ed avendo la commissione medica la stessa composizione della commissione d'invalidità, egli avrebbe potuto subire un danno irreparabile (ad esempio, rischiava di vedersi costretto a vendere la propria casa). Egli osservava, d'altronde, che i compiti delle due commissioni sono diversi: l'esame effettuato dalla commissione medica è principalmente di natura eziologica; quello della commissione d'invalidità serve soprattutto a fini di accertamento e prognosi.
Il Parlamento, convenuto, ha osservato che la regolarità della sua decisione di procedere alla dichiarazione d'invalidità è incontestabile, poiché alla data in cui essa veniva adottata, 21 giugno 1979, il ricorrente era in congedo per malattia dal 1o giugno 1978, cioè da più di 12 mesi. Finché fosse durata l'incertezza quanto all'invalidità del dr. B., questi avrebbe continuato a percepire, nonostante l'assenza, l'intero stipendio spettantegli per il servizio ad orario ridotto; dal punto di vista della buona gestione del pubblico danaro, l'Amministrazione è tenuta a vegliare affinché la Comunità non sostenga spese ingiustificate. Il Parlamento ha aggiunto che il posto del ricorrente rischiava di restare a lungo vacante, mentre è regola di buona amministrazione provvedere rapidamente all'assegnazione dei posti vacanti.
Stando così le cose, sul piano giuridico il vero problema è quello di stabilire se l'Amministrazione, quando abbia deciso di avviare la procedura relativa ad una malattia professionale, possa successivamente decidere di dare inizio alla procedura di pensionamento per invalidità e portarla a termine prima che sia stata conclusa l'altra, anche se questa tutela maggiormente i diritti dell'interessato.
L'Amministrazione sostiene che l'accertamento della causa professionale della malattia di un funzionario è indipendente dall'accertamento della sua abilità o inabilità al lavoro. Tuttavia, mentre — come dice l'art. 25 della normativa sulla copertura dei rischi di malattia professionale — «l'accertamento di una invalidità permanente, totale o parziale, ai sensi dell'art. 73 dello Statuto e della presente regolamentazione, non pregiudica in alcun modo l'applicazione dell'art. 78 dello Statuto e viceversa», può avvenire — ed è quanto, come vedremo, effettivamente è avvenuto nella fattispecie — che il mancato accertamento di una invalidità permanente totale o parziale ai sensi dell'art. 73 possa, invece, pregiudicare l'applicazione dell'art. 78.
IV —
Non dovrete tuttavia pronunziarvi su questo interessante problema, se — come ritengo — il ricorso non ha più ragion d'essere, dal momento che le decisioni impugnate sono state sostituite da atti amministrativi che ristabiliscono lo status quo ante.
Nell'ordinanza 5 dicembre 1979, n. 117.129 si riteneva (punto 4) che il ricorrente, per sua stessa richiesta, era stato sottoposto a un procedimento relativo all'accertamento di una malattia professionale ai sensi dell'art. 73 dello Statuto del personale delle Comunità europee e, inoltre, a un procedimento relativo all'eventuale cessazione delle sue funzioni presso il Parlamento europeo per invalidità permanente, ai sensi degli artt. 53 e 59 dello stesso Statuto.
Nell'ordinanza n. 117.128, emessa in pari data, si dichiarava (punto 4) che, in quella fase del procedimento, non era stato dedotto alcun argomento di fatto o di diritto inteso a dimostrare che, iniziando la procedura relativa all'invalidità, l'istituzione convenuta perseguisse scopi estranei a quelli in vista dei quali tale procedura è stata istituita. Gli ulteriori sviluppi del procedimento non inficiano questa constatazione.
Poiché, nonostante le esortazioni rivolte il 28 novembre 1979 dal giudice facente funzione di presidente della Corte alle parti e ai loro medici affinché facessero tutto il possibile per accelerare i lavori del collegio medico, questi lavori non progredivano, l'avvocato del ricorrente chiedeva ancora, il 21 gennaio 1980, al presidente della Corte di applicare l'art. 23 della normativa relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale e di «designare una commissione medica» per «sbloccare» la situazione. Ciò, però, era assolutamente impossibile ai sensi della normativa in questione, dato che la commissione d'invalidità era stata legittimamente costituita ed era ormai esistente. La domanda veniva perciò respinta, il 13 marzo 1980, con ordinanza n. 122.164.
Quanto al «collegio medico», il Parlamento ha ora adottato la decisione di cui, nella nota del 22 febbraio 1980, aveva preannunciato l'emanazione a breve scadenza.
Il 30 aprile 1980, il segretario generale faceva sapere al ricorrente che il dr. Maddens aveva dimostrato in modo convincente che il suo stato di salute, nell'ambito somatico, doveva essere considerato del tutto normale, ch'egli non era affetto da alcuna malattia professionale e che le condizioni in cui egli lavorava presso il Parlamento europeo non potevano essere considerate nocive per la salute.
Egli lo avvertiva, quindi, del fatto che l'art. 73 dello Statuto non si applicava nel suo caso e che tale comunicazione doveva considerarsi un «progetto di decisione» ai sensi dell'art. 21 della normativa sulla copertura dei rischi di malattia professionale.
Stando così le cose, sembrava difficile che la commissione d'invalidità potesse pervenire alla conclusione che il ricorrente fosse colpito da invalidità, sia pure parziale. All'udienza del 18 settembre scorso, nella quale il ricorrente non era rappresentato, l'avvocato del Parlamento europeo ha dichiarato che, l'8 luglio 1980, il segretario generale gli aveva comunicato che, in conformità all'art. 9 dell'allegato II dello Statuto, la commissione d'invalidità era a sua volta giunta a conclusioni negative quanto all'invalidità dell'interessato.
Com'è stato invitato a fare, il ricorrente ha ripreso la sua attività presso il Parlamento europeo dal 15 luglio, ed è stato autorizzato a lavorare ad orario ridotto fino al 15 ottobre, autorizzazione prorogabile fino al 31 dicembre 1980.
Tuttavia, il 25 giugno 1980, egli ha chiesto, in forza dell'art. 21 della normativa relativa alla copertura dei rischi di malattia professionale, che la commissione medica di cui all'art. 23 emetta il suo parere. Speriamo che questa commissione sia in grado di funzionare e possa condurre a termine i suoi lavori.
Resta da esaminare la questione delle spese, comprese quelle dei procedimenti incidentali che hanno portato all'emanazione delle ordinanze n. 117.128 e n. 117.129.
Il ricorrente ha chiesto che il Parlamento venga condannato alle spese, mentre l'istituzione convenuta ha chiesto che le spese vengano integralmente poste a carico del ricorrente, in conformità all'art. 69, § 3, 2o comma, del regolamento di procedura. Poiché le responsabilità sono ampiamente condivise dalle due parti e poiché il Parlamento, nell'ultima fase del procedimento, ha rinunciato a questo capo delle sue conclusioni, vi sconsiglie-rei di derogare alla norma dell'art. 70 del regolamento di procedura.
D'altra parte, tenuto conto del fatto che, nonostante l'assenza, il ricorrente ha continuato a percepire lo stipendio spettantegli — ad orario ridotto —, si deve considerare ch'egli sia stato ampiamente risarcito del danno che sostiene di aver subito.
Per concludere, a mio avviso dovreste statuire che il ricorso n. 731/79 è divenuto privo di oggetto e che ciascuna delle parti deve sopportare le spese da essa esposte, comprese quelle relative ai procedimenti n. 731/79 R e n. 794/79 R.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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