CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 27 MARZO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
questa causa ci è stata sottoposta in via pregiudiziale dal Tribunal du travail di Charleroi. Attrice nel procedimento pendente dinanzi al Tribunal è la Caisse de compensation des allocations familiales des régions de Charleroi et Namur (che in prosieguo chiamerò CCAF). Convenuto è il sig. Cosimo Laterza. La controversia verte sul diritto del Laterza agli assegni familiari belgi.
Dal fascicolo risulta che, oltre alla CCAF, almeno tre altri enti previdenziali belgi si sono occupati della pratica Laterza, e cioè il Fonds national de retraite des ouvriers mineurs, la Caisse de prévoyance du centre e la Caisse de compensation des allocations familiales de l'industrie charbonnière des bassins de Charleroi et de la Basse Sambre. Per la soluzione della questione a voi sottoposta, il ruolo avuto dagli enti di cui sopra non riveste però alcuna importanza e quindi, per semplificare le cose, vi propongo di accomunarli tutti nell'espressione «gli enti belgi».
Ecco gli antefatti.
Il Laterza, nato in Italia nel 1936, vi lavorava dal 1950 fino al 1955. In seguito, lavorava in Belgio per circa 14 anni come minatore. Il 14 dicembre 1969 egli veniva collocato a riposo per invalidità e il 16 febbraio 1970 chiedeva agli enti belgi la pensione d'invalidità. Il 12 marzo 1970 gli veniva concessa una pensione d'invalidità a decorrere dal 1° giugno 1970. Questa pensione, come ci risulta, spettava al Laterza in base ai soli periodi assicurativi maturati in Belgio, ed ammontava a 4826 BFR il mese. Pochi giorni dopo, l'11 giugno 1970, la pratica relativa al Laterza veniva trasmessa all'ente italiano competente, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per la determinazione della quota della pensione d'invalidità spettante al Laterza per il periodo lavorativo maturato in Italia. Questa comunicazione era conforme agli artt. 30 e segg. del regolamento n. 4, a norma dei quali la domanda di pensione d'invalidità andava di regola presentata anzitutto agli enti competenti dello Stato membro in cui l'interessato risiedeva e detto ente doveva trasmettere la pratica agli enti competenti di qualsiasi altro Stato membro nel quale l'interessato avesse maturato periodi assicurativi.
Nel febbraio dell'anno successivo, il Laterza ritornava in Italia e otto mesi dopo, il 18 ottobre 1971, si sposava. Di conseguenza, gli enti belgi decidevano, il 13 dicembre 1971, che egli aveva diritto ad un aumento di pensione con decorrenza dal 1° novembre 1971. La pensione veniva portata quindi a 6921 BFR mensili. Il 12 giugno 1972 nasceva il primo figlio del Laterza, Antonio. A quel momento l'INPS non si era ancora pronunciato circa il diritto del Laterza alla pensione italiana d'invalidità. Gli enti belgi gli concedevano gli assegni familiari belgi per il figlio Antonio.
Vi sono due motivi per cui gli enti belgi possono aver fatto questa concessione: uno è che l'interessato aveva diritto a questi assegni in forza della sola legge belga; l'altro è che gli assegni gli spettavano, date le circostanze, a norma della legge comunitaria.
La disciplina belga in materia non è eccessivamente chiara. Il Tribunal du travail, nel provvedimento di rinvio, tace su questo punto. La Commissione ha attirato la nostra attenzione sull'art. 51, n. 3, del testo unico belga sugli assegni familiari, che recita: «les allocations familiales ne sont pas dues en faveur des enfants élevés hors du Royaume». Rispondendo ad una domanda rivoltagli dalla Corte al termine della fase scritta, il patrono del Laterza ha fatto riferimento alla stessa norma. Tuttavia, egli ha ricordato anche alcune deroghe espresse al principio di cui sopra. La risultante di dette deroghe, per quel che riguarda la presente causa, mi pare sia che l'efficacia dell'art. 51, n. 3, è subordinata alle prescrizioni del diritto comunitario. È evidente che debba essere così. Sorprendentemente, la CCAF, a cui la stessa domanda era stata rivolta dalla Corte, non è riuscita a fornire una risposta. È quindi probabile che il Laterza non avesse diritto agli assegni familiari belgi solo in virtù della legge belga. Questo, però, è un problema che potrà venir risolto definitivamente solo dal giudice belga.
D'altra parte, è fuori dubbio che, nella situazione in cui si trovava, al Laterza spettassero gli assegni familiari belgi in forza del diritto comunitario. La norma che allora disciplinava la materia era l'art. 42 del regolamento n. 3, modificato dal regolamento del Consiglio n. 1/64/CEE, 19/76 Triches c/ Caisse liégeoise pour allocations familiales (Racc. 1976, pag. 1243). Ricorderete da questa causa che, con le disposizioni originarie del regolamento n. 3 in materia di assegni di famiglia per i pensionati, il Consiglio aveva cercato di istituire, per il calcolo di detti assegni, un sistema che tenesse conto dei diritti nei vari Stati membri, ma che detto sistema era risultato in pratica così complesso da non poter venir applicato. Infatti, in conseguenza di tale sistema, il Triches era stato privato di tutti gli assegni familiari per un periodo piuttosto lungo. Il regolamento n. 1/64 mirava ad abolire questo sistema complesso per sostituirlo con uno più semplice, fondato sul principio che un solo Stato membro avrebbe dovuto essere responsabile per il versamento degli assegni familiari ai pensionati. Era questo il sistema da applicare nel caso del Laterza.
Il n. 1 dell'art. 42 modificato stabiliva che ( 2 ):
«I beneficiari di una pensione o di una rendita dovuta in in virtù della legislazione di un solo Stato membro e che risiedono nel territorio di un altro Stato membro hanno diritto agli assegni familiari in conformità alle disposizioni della legislazione del paese debitore della pensione o della rendita come se risiedessero in questo paese».
Il n. 2 contemplava l'ipotesi dei
«... I beneficiari di pensioni o di rendite dovute in virtù della legislazione di più Stati membri».
e il n. 3 disponeva:
«Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono applicabili qualunque sia lo Stato membro nel territorio del quale risiedono i figli».
Così, poiché al momento della nascita di Antonio l'INPS non aveva ancora adottato alcuna decisione e quindi al Laterza veniva versata solo la pensione belga, l'art. 42, n. 1, era la norma da applicarsi e all'interessato spettavano gli assegni di famiglia belgi anche se egli e la sua famiglia vivevano in Italia.
Il 1o ottobre 1972 entravano in vigore i regolamenti del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72, che sostituivano i regolamenti nn. 3 e 4. Le disposizioni dell'art. 42 del regolamento n. 3 (modificato) relativo agli assegni familiari per i pensionati erano riprodotte senza sostanziali modifiche dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71. Per quanto ci interessa, detto articolo stabilisce che:
«1.
Il termine “prestazioni” ai sensi del presente articolo designa gli assegni familiari previsti per il titolare di una pensione o di una rendita di vecchiaia, di invalidità, di infortunio sul lavoro, o di malattia professionale ...
2.
Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o di rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:
a)
al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita;
b)
al titolare di pensione o rendite dovute in base alle legislazioni di più Stati membri;
i)
conformemente alla legislazione dello Stato sul cui territorio risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto all'art. 79, paragrafo 1, lettera a), oppure
ii)
negli altri casi ...»
(L'art. 79, n. 1, lett. a), prescrive soltanto la somma dei periodi assicurativi, lavorativi o di residenza, se necessaria, per determinare il diritto a prestazioni di un lavoratore a norma della legislazione di uno Stato membro).
Il 23 gennaio 1974, l'INPS informava gli enti belgi che esso non accoglieva la domanda di pensione d'invalidità italiana, in quanto il Laterza non era considerato clinicamente invalido secondo la legge italiana. Con lettera 7 febbraio 1974 gli enti belgi chiedevano all'INPS di riesaminare la sua decisione alla luce dell'art. 40, n. 3, del regolamento n. 1408/71. Questa norma recita:
«La decisione dell'istituzione di uno Stato membro circa lo stato d'invalidità del richiedente si impone all'istituzione di ogni altro Stato membro in causa, a condizione che la concordanza delle condizioni relative allo stato d'invalidità fra le legislazioni di questi Stati sia riconosciuta nell'allegato IV».
La concordanza fra le discipline belga e italiana della materia è stata riconosciuta.
L'art. 40, n. 3, del regolamento n. 1408/71 era nuovo nel senso che nessuna disposizione di questo genere era contenuta nel regolamento n. 3 o nel regolamento n. 4. Ciò ha chiamato in causa l'art. 118, n. 1, del regolamento n. 574/72 che, nella versione modificata con effetto dal 1o ottobre 1972 dal regolamento del Consiglio n. 878/73 (vedi artt. 1, n. 25, e 2 di questo regolamento), così recita:
«Se la data di realizzazione del rischio è anteriore alla data di applicazione del regolamento [cioè il regolamento n. 1408/71] e se la domanda di pensione o di rendita non ha ancora dato luogo a liquidazione prima di tale data, detta domanda comporta, sempreché le prestazioni debbano essere concesse per detto rischio, per un periodo anteriore a quest'ultima data, una doppia liquidazione:
a)
per il periodo anteriore alla data di applicazione del regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 3 o di convenzioni vigenti negli Stati membri in causa;
b)
per il periodo che decorre dalla data di applicazione del regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento.
Tuttavia, se l'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a) è più elevato di quello calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b), l'interessato continua a beneficiare dell'importo calcolato in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a)».
In altre parole, le spettanze del Laterza quanto alla pensione d'invalidità in Italia dovevano determinarsi, per il periodo antecedente il 1o ottobre 1972, secondo i regolamenti nn. 3 e 4 e, per il periodo successivo, secondo il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72, a meno - che non dovesse venir applicato quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 118, n. 1.
E torniamo ora ai fatti: il secondo figlio del Laterza, Pietro, nasceva il 21 marzo 1974. La pratica era a quel momento ancora allo studio dell'INPS. Gli enti belgi, a quanto penso, concedevano al Laterza gli assegni familiari anche per il figlio Pietro. Comunque, il 31 ottobre 1975, essi sospendevano il pagamento degli assegni familiari al Laterza in attesa della decisione dell'INPS.
Il 27 dicembre 1976 l'INPS decideva che l'art. 40, n. 3, lo obbligava ad accettare l'accertamento degli enti belgi circa lo stato di salute del Laterza e che, quindi, questi aveva diritto ad una pensione d'invalidità in Italia pari a 130650 lire annue a decorrere dal 1° ottobre 1972. Questa decisione veniva comunicata agli enti belgi.
Quanto al periodo antecedente il 1o ottobre 1972, l'INPS dichiarava che il Laterza non aveva diritto alle prestazioni d'invalidità in Italia, in quanto, a suo parere, lo stato di salute dell'interessato non consentiva di concedergli questo tipo di prestazioni. Quindi è fuori dubbio che l'interessato, in forza dell'art. 42, n. 1, del regolamento n. 3 (nel testo modificato) aveva diritto per detto periodo agli assegni familiari belgi e non a quelli italiani.
Sappiamo che gli enti belgi, allorché appresero che l'INPS aveva concesso al Laterza una pensione in Italia, si sono immediatamente preoccupati di ridurre l'importo della sua pensione in Belgio di una somma pari alla prestazione pensionistica di cui egli fruiva in Italia. Ma questo loro provvedimento esula dall'oggetto del contendere odierno. Ai fini del processo è rilevante il fatto che gli enti belgi abbiano ritenuto che, dal momento che l'interessato fruiva di una pensione in Italia, il suo caso ricadesse nella disciplina dell'art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71, cosicché dal 1o ottobre 1972 egli avesse diritto alle prestazioni familiari in Italia e non agli assegni familiara in Belgio. Fra il 1o ottobre 1972 e il 31 ottobre 1975 gli enti belgi avevano versato al Laterza, a titolo di assegni familiari, la somma di 104189 BFR. A quanto risulta, essi tentavano dapprima di farsi rimborsare questa cifra dall'INPS a norma dell'art. 111 del regolamento n. 574/72, però questo tentativo non riusciva. Il 29 agosto 1977, la CCAF adiva il Tribunal du travail di Charleroi, chiedendo che il Laterza venisse condannato a rimborsarle 104189 BFR. A sua volta, il Laterza reclamava con domanda riconvenzionale la differenza tra gli assegni familiari belgi e quelli italiani a decorrere dal 1° ottobre 1972, in quanto gli assegni familiari belgi sono superiori a quelli italiani.
Dinanzi al Tribunal du travail, il Laterza sosteneva, invocando la sentenza della Corte di giustizia nella causa 32/76, Saieva (Race. 1976, pag. 1523) che le sue spettanze quanto alla pensione ed alle prestazioni familiari italiane erano state calcolate in modo incompatibile con l'art. 94, n. 5, del regolamento n. 1408/71, in quanto, a norma di detta disposizione, solo lo stesso beneficiario può chiedere la revisione dei propri diritti. Il tribunale respingeva l'argomento in quanto, pur se la decisione con cui si concedeva al Laterza una pensione italiana (e che quindi lo autorizzava a fruire pure delle prestazioni familiari in Italia) era stata adottata dall'INPS su richiesta degli enti belgi, essa non costituiva una modifica dei diritti acquisiti dal Laterza, bensì gli concedeva diritti che egli in precedenza non aveva. Poiché alla Corte non è stata sottoposta nessuna questione su questo punto, non esaminerò oltre l'argomento.
L'altro argomento esposto dal Laterza, sul quale pare si fondi la sua domanda riconvenzionale, è che l'applicazione dell'art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 non deve risolversi in una diminuzione delle sue spettanze quanto agli assegni familiari.
La questione sottoposta alla Corte dal Tribunal du travail, relativa all'interpretazione dell'art. 77, n. 2, lett. b), sub i), è la seguente:
«Se tale disposizione vada intesa nel senso che il dirtitto a prestazioni familiari a carico dello Stato nel cui territorio risiede il titolare di una pensione d'invalidità (nella fattispecie, dell'Italia) faccia venir meno il diritto a prestazioni familiari più elevate esistente in precedenza nei confronti di un altro Stato membro (nella fattispecie, del Belgio)».
Se il diritto del Laterza agli assegni familiari in Belgio derivasse dalla legge belga, naturiamente non vi sarebbero problemi. È ormai giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia che l'art. 51 del Trattato non autorizza il Consiglio a emanare norme che abbiano l'effetto di privare un soggetto di diritti che gli spettano in base alla legislazione di uno Stato membro, indipendentemente dal diritto comunitario. Questo principio lo chiamerò il «principio Petroni», giacché la causa Petroni è il più saliente tra i precedenti giurisprudenziali in materia (causa 24/75, Petroni c/ONPTS, Racc. 1975, pag. 1149). Quindi l'art. 77, n. 2, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 non si può interpretare nel senso che esso priva il Laterza di diritti a lui spettanti in base alla legislazione belga, indipendentemente dalla normativa comunitaria.
Poiché il Laterza avrebbe diritto agli assegni familiari per i figli in forza della sola legge belga, se non fosse che i suoi figli risiedono fuori dal Belgio, il suo patrono ha fatto richiamo alla causa 32/77, Giuliani (Race. 1977, pag. 1857). L'iter logico seguito dalla Corte in quell'occasione non è facile da seguire e mi pare difficilmente conciliabile con i precedenti secondo cui, allorché un soggetto deve ricorrere alla normativa comunitaria al fine di poter acquistare un diritto a prestazione, egli deve anche accettare le limitazioni imposte da detta normativa (vedi ad esempio le cause 34/69, Duffy, Race. 1969, pag. 567, punto 8 della motivazione; 184/73, Kaufmann, Racc. 1974, pag. 517, punti 9 e segg.; 50/75, Massonet, Racc. 1975, pag. 1473, punto 11, e 83/77, Naselli, Race. 1978, pag. 683, punti 12 e 13). Nella sentenza Giuliani la Corte sembra aver ritenuto che, pur se il Giuliani doveva ricorrere all'art. 10 del regolamento n. 1408/71 per ottenere il versamento della sua pensione, il principio Petroni impedisse l'applicazione nei suoi confronti della limitazione di cui all'art. 46, n. 3, dello stesso regolamento, in quanto l'importo della sua pensione dipendeva dalla sola legge tedesca, senza dover far ricorso al cumulo ed alla ripartizione proporzionale. Tale sentenza venne emanata una settimana dopo le sentenze nelle cause 22/77 (Mura, Race. 1977, pag. 1699) e 37/77 {Greco ibidem, pag. 1711), nelle quali si è fatto pure riferimento alle norme in materia di cumulo e ripartizione proporzionale in un contesto nel quale, come poi è risultato dalle sentenze nella cause 98/77 (Schaap, Race. 1978, pag. 707) e 105/77 (Boerboom-Kersjes, ibidem, pag. 717) l'applicazione o la non applicazione di dette norme non era effettivamente un fattore determinante. Può darsi che un malinteso analogo stia alla base della sentenza Giuliani. Comunque sia, mi pare errato seguire la stessa falsariga della sentenza Giuliani nel caso presente, al quale sono estranei sia l'art. 10, sia l'art. 46, del regolamento n. 1408/71.
Tanto il Laterza quanto la Commissione hanno fatto richiamo alla causa 100/78, Rossi (Race. 1979, pag. 831). La Commissione è giunta a dire che la scelta che la Corte doveva operare nella fattispecie era tra la linea seguita nella causa Triches e quella seguita nella causa Rossi. Non penso che ciò sia esatto. Il Rossi aveva diritto soltanto alla pensione d'invalidità belga. Egli perciò rientrava senza ombra di dubbio nella sfera d'applicazione dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e quindi, in virtù del diritto comunitario, gli spettavano gli assegni di famiglia belgi. Il problema del se gli assegni gli spettassero in forza della sola legislazione belga non è stato discusso. La questione su cui doveva pronunciarsi la Corte era quella del se, qualora la moglie del Rossi, essendo occupata in Italia, avesse avuto diritto alle prestazioni familiari italiane per i figli, il versamento al marito degli assegni familiari spettantegli in Belgio dovesse in forza dell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, venir sospeso totalmente oppure solo fino a concorrenza dell'importo (inferiore) delle prestazioni familiari italiane riscosse dalla moglie. L'avvocato generale Capotorti ritenne, per due motivi, che la seconda fosse la soluzione esatta. Il primo motivo era che l'art. 60 del regio decreto belga in materia stabilisce all'ultimo comma che, qualora degli assegni familiari spettanti per altra causa siano inferiori a quelli spettanti in forza del regio decreto stesso, l'interessato può rivendicare la differenza. Ciò, sostenne l'avvocato generale Capotorti, metteva in azione il principio Petroni, in quanto il Rossi non poteva venir privato, in base all'art. 79, n. 3, di quanto gli spettava in forza della legge belga. Alternativamente, sostenne l'avvocato generale Capotorti, l'art. 79, n. 3, si dovrebbe interpretare nel senso che la sospensione dei diritti di un soggetto, in forza di questo articolo, può essere totale o parziale, a seconda degli importi relativi degli assegni familiari connessi alla sua pensione e delle prestazioni familiari spettantigli nell'altro Stato membro. A questo proposito l'avvocato generale Capotorti fece una chiara distinzione tra «norme anticumulo», come l'art. 79, n. 3, e norme per la determinazione della normativa da applicare, come l'art. 77 (vedi Race. 1979, pagg. 849-852). Nella sua sentenza la Corte, pur seguendo le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti, non ha fatto una scelta manifesta tra le motivazioni che egli ha fornito.
Il problema, nella fattispecie attuale, è diverso. Partendo dal presupposto che al Laterza non spettassero gli assegni familiari belgi in forza della sola legge belga, si tratta di stabilire se, in forza delle norme comunitarie che disciplinano la materia, gli spettassero dal 1° ottobre 1972 gli assegni familiari belgi oppure le prestazioni familiari italiane.
È chiaro, come ho già detto, che per il periodo precedente il 1° ottobre 1972 il Laterza aveva diritto soltanto alla pensione belga e quindi gli spettavano solo gli assegni familiari belgi. È altrettanto pacifico che se, prima del 1° ottobre 1972, l'INPS avesse deciso che all'interessato non spettava una pensione italiana, quest'ultimo, salvoché egli stesso lo avesse richiesto, non avrebbe potuto venir privato, in seguito, del diritto a detti assegni. Ciò è dovuto al fatto che solo lui, a norma dell'art. 94, n. 5, del regolamento n. 1408/71, come interpretato dalla Corte nella causa Saieva, avrebbe potuto chiedere che, a decorrere dal 1o ottobre 1972, gli fosse concessa una pensione italiana.
Sarebbe strano se il ritardo dell'INPS avesse fatto sì che i diritti dell'interessato venissero modificati.
Gli autori dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 hanno preso svariate precauzioni per evitare che i diritti degli affiliati alla previdenza sociale venissero ridotti in conseguenza dell'entrata in vigore di detti regolamenti. Ricorderò l'art. 94, n. 5, del regolamento n. 1408/71 e l'art. 118, n. 1, nella versione modificata del regolamento n. 574/72, entrambi già menzionati. Ricorderò ancora l'art. 94, n. 9, del primo regolamento e l'art. 119 del secondo, che tutelano determinate prestazioni familiari. Quéste disposizioni comunque non si estendono alle prestazioni familiari per le persone nella situazione del Laterza.
Si tratta quindi di stabilire se la mancanza di qualsiasi disposizione espressa che tuteli dette prestazioni vada intesa nel senso che gli autori dei regolamenti intendevano privare di queste i beneficiari che si trovano in una situazione come quella di cui alla fattispecie, oppure significhi che ad essi è sfuggito questo problema, cosicché i regolamenti contengono una lacuna che dovrebbe venir colmata con una sentenza, onde evitare conseguenze inique (come ad esempio nella causa 64/74, Reich zi HZA Landau, Race. 1975, pag. 261). A mio parere la soluzione esatta è la seconda. Questo punto di vista è corroborato dal fatto che il Consiglio, allorché ha adottato il regolamento n. 1408/71, ha dichiarato nel suo verbale che «resta inteso che le prestazioni concesse ai sensi del regolamento n. 3 che risultassero più elevate di quelle determinate ai sensi del regolamento n. 1408/71 non saranno ridotte in applicazione del principio della conservazione dei diritti acquisiti». Questa dichiarazione, naturalmente, non ha alcuna efficacia giuridica, ma è pubblicata (nel «Repertorio pratico della sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», edito dalla Commissione, pag. 20 bis) e non possiamo ignorarla. Mi baso inoltre sul fatto che nella causa Saieva la Corte sembra avere riconosciuto l'esistenza di un principio secondo cui «le prestazioni spettanti in virtù del regolamento n. 3, se sono più favorevoli delle prestazioni contemplate dalla legge posteriore, non verranno ridotte». Credo quindi sia possibile che, per quel che riguarda le prestazioni familiari connesse alle pensioni, gli autori dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 abbiano ritenuto che le disposizioni transitorie relative alle pensioni (artt. 94, n. 5, e 118, n. 1) sarebbero state sufficienti per disciplinare anche le prestazioni familiari connesse alle pensioni.
A mio avviso, pertanto, si deve ritenere che l'entrata in vigore del regolamento n. 1408/71 non potesse far sì (mediante il combinato disposto degli artt. 40, n. 3, e 77 dello stesso regolamento) che il Laterza fosse privata del diritto agli assegni familiari in Belgio.
La questione del se il Laterza debba in qualche modo giustificare o rimborsare alla CCAF l'importo di eventuali prestazioni familiari italiane che egli percepisce effettivamente non è direttamente sollevata dal provvedimento di rinvio e quindi ritengo di dovermi astenere dall'esaminarla.
In conclusione ritengo che, nel risolvere le questioni sottopostevi dal Tribunal du travail, dovreste pronunciarvi in questo senso:
1)
nessuna disposizione del regolamento n. 1408/71 può privare una persona di un diritto attribuitogli dalla legge di uno Stato membro indipendentemente dal diritto comunitario:
2)
nessuna disposizione di detto regolamento può privare una persona, dal 1° ottobre 1972, del diritto a prestazioni familiari di cui essa fruiva anteriormente a tale data in qualsiasi Stato membro in forza del regolamento n. 3.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
( 2 ) N.d.t.: L 'avvocato generale cita il testo francese, ma di tali disposizioni esiste ovviamente anche la versione ufficiale italiana che viene qui riprodotta.
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