CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 26 FEBBRAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
il ricorrente nella presente causa, sig. Adriano Pizziolo, è un dipendente della Commissione, del ruolo scientifico, il quale, avendo chiesto un anno di aspettativa per motivi personali che scadeva il 28 febbraio 1971, non è ancora stato reintegrato.
L'art. 40 dello Statuto del personale stabilisce, per quanto qui ci interessa:
«1. Il funzionario può, a titolo eccezionale e a sua domanda, essere collocato in aspettativa senza assegni per motivi personali.
2. ... La durata dell'aspettativa è limitata a un anno. L'aspettativa può essere rinnovata a due riprese per un anno.
3. ...
4. L'aspettativa per motivi personali è disciplinata dalle norme seguenti:
(a)
è concessa a domanda dell'interessato dall'autorità che ha il potere di nomina;
(b)
la proroga dell'aspettativa deve essere richiesta due mesi prima della scadenza;
(c)
il funzionario può essere sostituito nel suo impiego;
(d)
allo scadere dell'aspettativa per motivi personali, il funzionario deve essere reintegrato, non appena un posto si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti. Qualora rifiuti l'impiego offertogli, il funzionario conserva, sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti, i propri diritti alla reintegrazione per il secondo posto che si renda vacante, in un impiego corrispondente al suo grado nella sua categoria o quadro; in caso di secondo rifiuto, può essere dimesso d'ufficio, previa consultazione della commissione paritetica. Fino alla data della reintegrazione effettiva, il funzionario rimane in aspettativa per motivi personali senza assegni».
Le parole «sempre che sia in possesso dei requisiti prescritti» sono state aggiunte dall'art. 12 del regolamento del Consiglio n. 1473/72, entrato in vigore il 1o luglio 1972. Tuttavia, come la Corte ha affermato nella sentenza 58/75, Sergy zi Commissione (Race. 1976, pag. 1139), queste parole non fanno che confermare la situazione preesistente.
Il Pizziolo è nato il 4 agosto 1929. Si è laureato in chimica presso l'Università di Pisa e dal 1956 al 1957 ha lavorato come tecnico di laboratorio presso la Montecatini, occupandosi di ricerche sui polimeri sintetici. Dal 1957 al 1959 si è occupato presso l'Agip nucleare di decontaminazione dell'acqua radioattiva. Nel 1959 veniva assunto dalla Commissione Euratom e assegnato al Centro comune di ricerca (il «CCR»). La sua prima destinazione era Geel, dove lavorava nella divisione del plutonio. Nel 1963 veniva nominato in ruolo come dipendente scientifico al grado A 7. Nel 1964 era promosso al grado A 6. Lo stesso anno, veniva trasferito a Karlsruhe dove lavorava presso l'Istituto europeo per gli elementi transuranici.
L'11 dicembre 1969 chiedeva un anno di aspettativa per motivi personali, dal 1o marzo 1970 al 28 febbraio 1971, onde poter ampliare la propria esperienza in campo nucleare partecipando ad un programma di ricerche presso l'Agip nucleare di Milano. Nella domanda dichiarava di non aver intenzione di chiedere la proroga dell'aspettativa, e di desiderare invece di essere reintegrato a norma dell'art. 40, n. 4, alla fine della stessa. Con decisione della Commissione adottata con «procedimento scritto» il 20 febbraio 1970, e messa per iscritto il 27 febbraio 1970, la domanda veniva accolta.
Il Pizziolo non chiedeva la proroga dell'aspettativa, cosicché, dal 1o marzo 1971, acquistava il diritto alla reintegrazione nel primo posto adatto che si fosse reso vacante. Tenuto conto dell'art. 40, n. 4, lett. b), si deve ritenere che la Commissione, a partire dal 1o gennaio 1971, fosse al corrente di ciò.
Il 24 marzo 1971 il Pizziolo scriveva alla Commissione chiedendo espressamente di essere reintegrato. Non sappiamo se questa lettera abbia avuto un esito qualsiasi.
In seguito il Pizziolo veniva a sapere che la Commissione aveva deciso di autorizzare il passaggio di dipendenti dal ruolo scientifico a quello amministrativo senza concorso. Con nota in data 15 dicembre 1972 egli informava quindi la Commissione di essere disposto a farsi nominare ad un posto retribuito sul bilancio di funzionamento. In risposta la Commissione gli inviava, il 23 febbraio 1973, un modulo da riempire. Egli provvedeva il 20 marzo 1973.
Con lettera 20 settembre 1973 il Pizziolo chiedeva di fruire delle «misure particolari applicabili temporaneamente ai funzionari delle Comunità europee» che intendessero lasciare il servizio, misure autorizzate dal regolamento del Consiglio 4 giugno 1973, n. 1543. Egli veniva informato che la Commissione aveva deciso che dette misure non si applicavano ai dipendenti che si trovassero in aspettativa. (Nella sentenza 38/74, Geerlings e/ Commissione, Racc. 1975, pag. 247, la Corte ha affermato che, decidendo in questo senso, la Commissione aveva correttamente interpretato il regolamento).
Il 10 agosto 1976 il Pizziolo scriveva all'Istituto per gli elementi transuranici chiedendo di essere reintegrato ivi. Gli veniva risposto che presso l'Istituto non vi erano posti vacanti per i quali egli possedesse le necessarie qualifiche, ma gli veniva offerto di trasmettere la domanda alle altre sedi del CCR. Egli accettava l'offerta.
Il 15 ottobre 1977 egli compilava un altro modulo di domanda. Non sappiamo a quale proposito.
Nell'aprile 1978 la divisione diritti individuali e privilegi della Direzione generale del personale e dell'amministrazione incominciava a spedire al Pizziolo copie di avvisi di vacanza relativi a posti che avrebbero potuto interessarlo. Questo può essere dovuto al fatto che, come la Commissione ha dichiarato all'udienza, in seguito alla sentenza Sergy la Commissione aveva deciso, per consiglio del suo ufficio legale, di affidare a detta divisione l'incarico di garantire che le qualifiche dei dipendenti che avevano diritto alla reintegrazione fossero sistematicamente esaminate in relazione ai posti che si rendevano vacanti. Comunque, fra gli avvisi di posto vacante inviati al Pizziolo v'era quello COM/364/78-371/78, relativo a otto posti presso la Direzione «Controllo di sicurezza dell'Euratom» (Direzione E) della Direzione generale energia (DG XVII). Questa Direzione, come sapete, si trova a Lussemburgo e, per ragioni di comodità, chiamerò questi posti i «posti di Lussemburgo». Le qualifiche per gli otto posti erano le stesse e il Pizziolo chiedeva di essere tenuto presente per uno di essi. In seguito a ciò il 4 agosto egli veniva convocato a Lussemburgo per un colloquio, ma non veniva nominato ad alcuno dei posti. L'amministrazione riteneva che la sua preparazione e la sua esperienza non fossero quelle prescritte.
Il 23 ottobre 1978 il Pizziolo presentava alla Segreteria generale della Commissione una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale, chiedendo che si provvedesse al più presto possibile alla sua reintegrazione, cui aveva diritto a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d), e che fosse risarcito il danno che aveva subito per il fatto di non essere stato ancora reintegrato. Chiamerò questa la «domanda generale». A sostegno di essa il Pizziolo menzionava numerosi posti che si erano resi vacanti dal 28 febbraio 1971 e per i quali egli sarebbe stato idoneo. Fra questi vi erano i posti di Lussemburgo.
Lo stesso giorno egli presentava un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, specificamente contro la mancata nomina ad uno dei posti di Lussemburgo. Chiamerò questo il «reclamo specifico». Egli precisava che il reclamo lasciava intatta la domanda generale.
I periodi di quattro mesi contemplati dagli artt. 90, n. 1, e 90, n. 2, scadevano il 23 febbraio 1979, o giù di lì, data alla quale la Commissione non aveva risposto né alla domanda generale né al reclamo specifico. Si aveva quindi un duplice silenzio-rifiuto.
Contro il silenzio-rifiuto opposto alla domanda generale il Pizziolo presentava un reclamo in data 29 marzo 1979, che veniva registrato presso la Segreteria generale della Commissione il 3 aprile 1979, cioè entro il termine di tre mesi contemplato dall'art. 90, n. 2. Chiamerò questo il «reclamo generale».
Circa il silenzio-rifiuto opposto al reclamo specifico il Pizziolo non compiva altri passi. Avrebbe potuto ricorrere a questa Corte entro tre mesi, a norma dell'art. 91, ma non lo fece.
Il 15 giugno 1979 il membro della Commissione responsabile del personale e dell'amministrazione, sig. Tugendhat, scriveva al Pizziolo respingendo espressamente il reclamo specifico. La lettera era naturalmente fuori termine a tale scopo. Essa giungeva del pari troppo tardi per far nuovamente decorrere, a norma dell'art. 91, n. 3, il termine di tre mesi per ricorrere dinanzi a questa Corte contro il rigetto del reclamo specifico. Sarebbe stata in tempo per trattare del reclamo generale, ma si astenne chiaramente dal farlo.
La Commissione non ha in realtà mai risposto al reclamo generale. Il periodo di quattro mesi per farlo scadeva il 3 agosto 1979, o giù di lì. Il presente ricorso, che è fondato sul silenzio-rifiuto opposto al reclamo generale, è stato proposto il 24 ottobre 1979, cioè entro il prescritto termine di tre mesi.
Ho esposto i fatti in modo alquanto particolareggiato perché la Commissione li ha riferiti in modo piuttosto impreciso e incompleto ed ha quindi sollevato (nella controreplica) la questione della ricevibilità del ricorso. Mi sembra che il ricorso sia chiaramente ricevibile. La sola questione mi pare sia se, avendo omesso d'impugnare il rigetto del reclamo specifico, il Pizziolo possa ora far valere, in qualsivoglia contesto, il fatto di non esser stato nominato ad uno dei posti di Lussemburgo.
La Commissione non ha sollevato la questione come tale, e si è rimessa alla Corte circa il problema della ricevibilità in generale. Vi sono però numerose pronunzie nel senso che i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 sono perentori («d'ordre public») cosicché la Corte deve accertare, se necessario d'ufficio, se essi siano stati osservati: vedi sentenza 4/67, Muller c/Commissione (Race. 1967, pag. 430), sentenza 24/69, Nebe c/Commissione (Race. 1970, pag. 145), sentenza 33/72, Gunnelia c/Commissione (Race. 1973, pag. 475) e sentenza 108/79, Belfiore ci Commissione (Race. 1980, pag. 1769). Nella causa 34/80, Authié c/Commissione (nella quale avete appena pronunciato la sentenza) ho avuto occasione di richiamarmi alle cause vertenti su ricorsi contro decisioni di commissioni giudicatrici. Esse mostrano il modo in cui il principio è stato applicato, in quanto vi sono fra esse casi in cui la Corte ha espressamente trattato della questione della ricevibilità benché la Commissione non l'avesse affatto sollevata o, pur avendolo fatto, non aveva formulato precise conclusioni in proposito e le aveva formulate solo all'udienza: vedi sentenza 44/71, la seconda sentenza Marcato (Race. 1972, pag. 427), la sentenza 37/72, la terza sentenza Marcato (Race. 1973, pag. 361), la sentenza 31/75, Costacurta c/Commissione (Race. 1975, pag. 1563), la sentenza 7/77, Von Wüllerstorff und Urbair c/Commissione (Race. 1978, pag. 769), la sentenza 4, 19 e 28/78, Salerno e altri c/Commissione (Race. 1978, pag. 2403) e la sentenza 117/78, Orlandi c/Commissione (Race. 1979, pag. 1613). Nella sentenza 255/78, Anselme c/Commissione (Race. 1979, pag. 2323), invero, la Corte ha affermato di non dover prendere in considerazione la questione della ricevibilità, in quanto la Commissione, pur sollevandola, non aveva formulato precise conclusioni. Questa mi sembra una pronunzia isolata, difforme dagli altri precedenti, ivi compresa la più recente sentenza Belfiore, e non credo che sia il caso di attenervisi.
Il consentire al Pizziolo di impugnare nella presente causa la decisione della Commissione di non nominarlo ad uno dei posti di Lussemburgo significherebbe consentirgli di sollevare nuovamente proprio il problema che aveva posto con il reclamo specifico, il cui rigetto egli ha deciso di non impugnare. Stando così le cose, il consentirgli di far ciò sarebbe a mio parere in contrasto con l'art. 91, n. 3. Il mio rincrescimento nel giungere a questa conclusione è diminuito dal fatto che, in seguito ai quesiti che sono stati posti dalla Corte alla Commissione alla fine della fase scritta, è stato provato che l'idoneità del Pizziolo per detti posti è stata attentamente esaminata dopo il colloquio, e dal fatto che, per ragioni che esporrò, non ritengo che il Pizziolo per vincere la causa abbia bisogno di invocare la sua mancata nomina ad uno dei posti di Lussemburgo.
Passo al merito della causa.
È naturalmente sorprendente a prima vista che il Pizziolo non sia stato ancora reintegrato, dieci anni dopo la scadenza del periodo di aspettativa. La Commissione ammette di aver avuto l'obbligo di reintegrarlo non appena si fosse reso vacante un posto per il quale egli fosse idoneo. Essa sostiene in sostanza che nessun posto del genere si è reso vacante, in ampia misura a causa delle reiterate riduzioni di anno in anno, dovute alla politica del Consiglio, dell'effettivo del ruolo scientifico della Comunità ed a causa della natura molto specifica dei compiti affidati ai dipendenti scientifici.
Il Pizziolo contesta questa tesi in due modi. In primo luogo egli sostiene che avrebbe potuto e dovuto essere reintegrato nel suo vecchio posto alla scadenza dell'aspettativa. In subordine egli sostiene che in seguito si sono resi vacanti numerosi altri posti per i quali egli era idoneo.
Disgraziatamente tutti i particolari circa il vecchio posto del Pizziolo sono emersi solo in seguito ai quesiti posti dalla Corte alla Commissione alla fine della fase scritta ed alle ulteriori domande fatte da membri della Corte all'udienza. Per comprendere la situazione è necessario sapere due cose.
La prima è che, presso l'amministrazione del CCR, viene fatta la distinzione fra «posti di bilancio» e posti effettivi. I «posti di bilancio» sono quelli indicati nell'afferente sezione del bilancio a norma dell'art. 6 dello Statuto del personale. Essi costituiscono una specie di fondo comune a disposizione dell'intero CCR. L'autorità che ha il potere di nomina, quando decide che un determinato lavoro deve essere svolto in una determinata sede, destina a tale lavoro un posto di bilancio, traendolo dal fondo comune. Se e quando la stessa autorità decide che detto lavoro non è più necessario, o che un altro lavoro per il quale non sarebbe altrimenti disponibile un posto di bilancio deve avere la precedenza, il posto di bilancio viene recuperato e rimesso a disposizione del fondo comune.
La seconda cosa è il significato della formula «Questo posto sarà coperto secondo le disponibilità di bilancio» la quale, come ci è stato detto, compare in tutti gli avvisi di posto vacante comunicati dalla Commissione e si trova certamente in tutti gli avvisi di posto vacante di cui dobbiamo occuparci nella presente causa. Il significato di questa formula è, a quanto pare, che la pubblicazione dell'avviso di posto vacante da parte della Commissione non implica che l'autorità che ha il potere di nomina abbia deciso definitivamente di coprire il posto dichiarato vacante. La copertura del posto è solo presa in considerazione. Ci è stato detto che gli avvisi di posto vacante pubblicati sono molto più numerosi dei posti di bilancio disponibili. Fatti sopravvenuti fra la data della pubblicazione dell'avviso di posto vacante e il momento in cui l'autorità che ha il potere di nomina deve decidere definitivamente se coprire il posto dichiarato vacante, o la presa in considerazione dell'ordine delle precedenze, possono far sì che l'autorità che ha il potere di nomina decida alla fine di non coprire il posto e, di conseguenza, di non destinarvi un posto di bilancio.
Benché questo modo di procedere non sia a prima vista conforme alla lettera dell'art. 4 dello Statuto del personale, sono giunto alla conclusione che esso è legittimo. Sostenere che la pubblicazione di un avviso di posto vacante condizionato è vietata dallo Statuto del personale significherebbe sostenere che, una volta che l'avviso è stato pubblicato, l'autorità che ha il potere di nomina è assolutamente obbligata a coprire il posto anche qualora esso sia nel frattempo divenuto, per una ragione qualsiasi, superfluo o inopportuno. La pubblicazione dell'avviso in forma condizionata ha almeno il vantaggio di avvertire i candidati della possibilità che alla fine non venga effettuata alcuna nomina.
I fatti relativi al vecchio posto del Pizziolo sono i seguenti.
Un avviso di posto vacante (COM/512/70) ad esso relativo veniva pubblicato quando egli stava per andare in aspettativa. In tale avviso il termine per la presentazione delle candidature era fissato al 12 febbraio 1970. Chi ha fatto pubblicare l'avviso ha agito con eccessiva precipitazione. Come ricorderete, la decisione con cui la Commissione ha concesso l'aspettativa al Pizziolo veniva adottata solo il 20 febbraio 1970 e i documenti sottoposti in proposito ai membri della Commissione comprendevano una nota secondo la quale, a parere della Direzione generale del personale e dell'amministrazione, «la publication du poste ne s'imposait pas». In ogni caso, ci è stato detto che nessun candidato idoneo rispose all'avviso e che, in seguito, dopo la partenza del Pizziolo e la redistribuzione del lavoro nell'ufficio di cui aveva fatto parte, l'Ufficio ceramica e metallurgia, il posto di bilancio che aveva occupato tornava al fondo comune.
Sempre nel 1970 il CCR riceveva dalla tedesca Gesellschaft für Kernforschung un ordine per la produzione di una certa quantità di un combustibile nucleare speciale. Il lavoro necessario per eseguire l'ordine veniva affidato all'Ufficio ceramica e metallurgia. Si trattava però di un lavoro di durata limitata. Veniva quindi assunto per effettuarlo un dipendente temporaneo, il sig. Richard. Il suo contratto, previa proroga, durava tre anni, dal 15 gennaio 1971 al 15 gennaio 1974. Un posto di bilancio veniva messo a disposizione dal fondo comune per tale periodo, onde rendere possibile l'assunzione, dopo di che esso tornava al fondo comune.
La Commissione ammette che il Pizziolo avrebbe potuto svolgere le mansioni del Richard. Essa sostiene però, in primo luogo, che questa attività avrebbe implicato per il Pizziolo un peggioramento della sua situazione («un amoindrissement dans sa position») nell'Ufficio, giacché riguardava solo la produzione di combustibile, senza ricerche né applicazioni, e in secondo luogo che sarebbe stato amministrativamente assurdo reintegrare un dipendente permanente in un posto essenzialmente temporaneo.
Mi sembra una questione complessa quella se la Commissione potesse non offrire il posto al Pizziolo in quanto esso avrebbe implicato un peggioramento della sua posizione. Si può sostenere che spettava a lui di decidere. D'altro canto si deve tener presente che, a norma dell'art. 40, n. 4, lett. d), la reintegrazione va offerta al dipendente solo due volte, cosicché in determinati casi potrebbe essere agevole per l'istituzione lo sbarazzarsi di un dipendente non desiderato che si trovi in aspettativa senza assegni offrendogli per due volte dei posti per i quali egli sia formalmente idoneo, ma che implicherebbero per lui un peggioramento della situazione.
Ritengo tuttavia che non sia necessario risolvere la questione nella presente causa, giacché la Commissione, secondo me, aveva perfettamente ragione sul secondo punto. Esistono presso tutte le istituzioni comunitarie posti adatti per dipendenti permanenti e posti adatti per personale temporaneo. Il posto occupato dal Richard era del secondo tipo. Se l'art. 40, n. 4, lett. d), andasse interpretato nel senso che l'istituzione è tenuta a reintegrare il dipendente in un posto del genere, ciò significherebbe che, alla fine del periodo per il quale il lavoro temporaneo andava svolto, l'istituzione potrebbe trovarsi con un dipendente «erratico» per il quale non è disponibile alcun posto. Non penso che ciò sia stato voluto dagli autori dello Statuto del personale.
Concludo che il Pizziolo non aveva diritto ad essere reintegrato nel suo vecchio posto, che in realtà — e del tutto legalmente — aveva cessato di esistere.
Passo alla tesi subordinata del Pizziolo, secondo cui dopo la fine dell'aspettativa si erano resi vacanti numerosi posti che egli era idoneo a coprire.
Mi sembra corretto prendere in considerazione gli avvisi di posto vacante relativi a detti posti in ordine cronologico, dato che, non solo dallo stesso art. 40, n. 4, lett. d), ma anche dalle pronunzie di questa Corte vertenti sulla sua interpretazione — la sentenza Sergy, che ho già ricordato, e la sentenza 126/75, 34 e 92/76, Giry c/Commissione (Race. 1977, pag. 1937) — si desume che quello che la Corte deve fare in un caso come questo è l'accertare la data meno recente in cui l'istituzione convenuta avrebbe dovuto reintegrare il dipendente, sempre che naturalmente fosse tenuta a farlo.
I primi avvisi di posto vacante invocati dal Pizziolo recano i numeri COM/503/71 e COM/510/71. Essi si riferivano allo stesso posto presso un ufficio di Karlsruhe che si occupava di tecnica e di metallografia ad alta temperatura. Il secondo avviso era una versione emendata del primo. Il termine per la presentazione delle condidature era il 18 febbraio 1971. La Commissione dichiara che, data la scarsità di posti di bilancio per il CCR, alla fine si decise di non coprire il posto. Furono presi accordi perché il lavoro di cui trattasi venisse svolto dal personale già in servizio. Il Pizziolo sostiene che considerazioni di bilancio non avrebbero dovuto prevalere sull'obbligo della Commissione di reintegrarlo. Non penso che abbia ragione. L'autorità che ha il potere di nomina non può secondo me essere obbligata a reintegrare il dipendente in un posto che abbia costituito oggetto di un avviso di posto vacante condizionato e che essa abbia deciso di non coprire per ragioni di bilancio. La Commissione dichiara pure che, in ogni caso, le qualifiche del Pizziolo non erano quelle prescritte. I motivi addotti sono di natura squisitamente tecnica e non credo che la Corte possa pronunziarsi in proposito senza l'aiuto di una perizia. Secondo me, però, questa non è necessaria.
Il seguente avviso di posto vacante invocato dal Pizziolo reca il n. COM/513/73. Questo si riferiva ad un posto a Winfrith, nel Regno Unito, dipendente dalla Direzione generale degli affari industriali, tecnici e scientifici. Il termine per la presentazione delle candidature era il 24 aprile 1973. Nella replica (a pag. 18) il Pizziolo ha posto a raffronto le qualifiche richieste per il posto, quali si desumono dall'avviso di posto vacante, e le sue qualifiche personali, onde dimostrare che le seconde corrispondevano alle prime. Egli ha indicato come prova due relazioni dell'Istituto per gli elementi transuranici in cui è descritto il lavoro cui egli aveva preso parte presso tale Istituto. In corso di causa, la Commissione non ha contrastato questa pretesa né ha indicato alcun motivo per cui il Pizziolo non avrebbe dovuto essere nominato a tale posto. Ciò è in pieno contrasto col fatto che, per altri avvisi di posto vacante invocati dal Pizziolo, la Commissione è stata in grado di spiegare perché avesse ritenuto che egli non possedeva le qualifiche prescritte. Anche all'udienza, dove il patrono del Pizziolo ha insistito sul fatto che la Commissione non aveva affatto reagito alla pretesa del Pizziolo relativa a questo avviso di posto vacante, i rappresentanti della Commissione non hanno ribattuto. In una situazione del genere, è secondo me chiaro che la pretesa del Pizziolo va accolta. Non occorre alcuna perizia sul punto se le qualifiche del ricorrente corrispondessero a quelle descritte per il posto, dato che la Commissione non ha addotto alcun argomento in senso negativo. Nel dir questo non perdo naturalmente di vista l'assunto generale della Commissione, che ho già ricordato, secondo cui dopo la fine dell'aspettativa non si era reso vacante alcun posto per il quale il Pizziolo fosse idoneo. L'essenziale qui è che la Commissione non ha affatto cercato di suffragare questo assunto a proposito di questo posto.
Essendo giunto a questa conclusione, posso trattare in breve degli altri avvisi di posto vacante invocati dal Pizziolo. Quelli nn. COM/531/74 e COM/507/75 hanno in comune col n. COM/515/73 la caratteristica che la Commissione non ha affatto contestato l'assunto del Pizziolo di possedere i prescritti requisiti. Per quanto riguarda i nn. COM/1530/75 e COM/1513/76 la Commissione nega che il Pizziolo fosse idoneo. Anche qui i motivi addotti sono tecnici e non possono essere valutati senza l'aiuto di un perito. Lo stesso vale per l'avviso n. COM/1531/76, il quale è stato però annullato in seguito all'entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 2615/76. Gli avvisi n. COM/364/78-371/78 si riferivano, come ricorderete, ai posti di Lussemburgo. Infine i nn. COM/R/514/78 e COM/1237/78 si riferivano a posti per i quali il Pizziolo è stato effettivamente preso in considerazione, ma ritenuto non idoneo.
Passo alla questione dei provvedimenti da adottarsi a favore del Pizziolo.
Egli chiede anzitutto che si dichiari che la reintegrazione avrebbe dovuto aver luogo il 1o marzo 1971. Per i motivi che ho esposto, questa data mi sembra prematura. Il primo posto che avrebbe dovuto essergli offerto era quello di cui all'avviso di vacanza COM/515/73, per il quale il termine per la presentazione delle candidature era, come ho detto, il 24 aprile 1973. Dato che l'obbligo della Commissione di reintegrarlo prevaleva sulla facoltà di coprire il posto mediante promozione o trasferimento, e dato che non v'è alcuna altra data che possa manifestamente essere scelta, ritengo che si debba dichiarare che egli avrebbe dovuto essere reintegrato in tale data.
In secondo luogo egli chiede che si dichiari che la Commissione è tenuta a reintegrarlo nel primo posto corrispondente al suo grado che si renda vacante nella sua categoria, con effetto, per quanto riguarda l'anzianità di grado e di scatto nonché le spettanze di pensione, dal 1o marzo 1971. Se si cambia la data in 24 aprile 1973 e purché egli possieda i requisiti per il posto, ciò mi pare corrisponda esattamente a quanto gli spetta — si vedano le sentenze Sergy e Giry. Non ritengo però necessaria una dichiarazione del genere. Nella sentenza Sergy la Corte ha lasciato espressamente alla Commissione il compito di appurare le spettanze del ricorrente (vedi i punti 23 e 24 della motivazione nonché il dispositivo).
In terzo luogo il Pizziolo chiede il risarcimento della perdita di retribuzione da lui subita dal 1o marzo 1971 fino all'effettiva reintegrazione o, quanto meno, fino alla sentenza, risarcimento che deve essere pari alla retribuzione netta che gli sarebbe spettata nel periodo di cui sopra, meno il reddito netto percepito nello stesso periodo da altra fonte. Sostituirei naturalmente il 24 aprile 1973 come data iniziale. Per il resto il risarcimento domandato corrisponde a quello liquidato dalla Corte nella causa Sergy, con due differenze: in primo luogo che in quel caso la data finale era nota giacché il ricorrente era stato reintegrato e, in secondo luogo, che in quel caso i dati relativi erano stati forniti alla Corte, mentre ora ciò non è avvenuto. Sorge quindi la questione se dobbiate risarcire il Pizziolo fino alla data della reintegrazione o solo fino alla data della sentenza. La seconda mi sembra la soluzione corretta dato che, in mancanza di accordo fra le parti, la Corte dovrà calcolare il risarcimento ed essa non può fare previsioni circa l'entità della futura retribuzione dei dipendenti delle Comunità né circa l'entità dei redditi futuri del Pizziolo.
In quarto luogo, il Pizziolo chiede gli interessi dell'8 % all'anno sul risarcimento, a partire dalle date rispettive di scadenza degli stipendi che gli sarebbero spettati. L'8 % era il tasso liquidato nella sentenza Sergy e sembra esser divenuto il tasso normalmente stabilito dalla Corte in casi analoghi — vedi ad esempio la sentenza 115/76, Leonardini c/ Commissione (Racc. 1978, pag. 735) e 40/79, Sig.ra P. c/ Commissione (5 febbraio 1981, non ancora pubblicata). Non è però usuale per la Corte di liquidare gli interessi da una data anteriore a quella del reclamo a norma dell'art. 90, n. 2; si vedano i precedenti da me discussi nella causa 114/77, Jacquemart c/ Commissione (Racc. 1978, pagg. 1718-1719). Nel presente caso, però, il reclamo è stato preceduto da una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, e mi sembra logico far decorrere gli interessi dalla data di tale domanda, cioè dal 23 ottobre 1978, o naturalmente dalla data di scadenza delle mensilità di stipendio, se successiva.
In quinto luogo il Pizziolo chiede che venga ingiunto alla Commissione di «ricostruire» la sua carriera dal 1o marzo 1971 o, in subordine, di risarcire il danno da lui subito nello svolgimento della carriera, danno che egli valuta in 150000 franchi belgi. Egli chiede gli interessi pure su questa somma. Interpreto questa pretesa come relativa alla perdita delle possibilità di promozione. Se ciò è vero, si tratta di una pretesa che la Corte nella sentenza Giry ha ritenuto infondata (vedi punti 25-28 della motivazione).
In sesto luogo il Pizziolo chiede l'annullamento dei silenzi-rifiuti opposti alla domanda del 23 ottobre 1978 ed al reclamo del 29 marzo 1979. Ciò mi sembra fuori luogo — vedi sentenze 33 e 75/79, Kuhner c/ Commissione (Race. 1980, pag. 1677).
Infine il Pizziolo chiede la condanna alle spese. Ritengo che egli vi abbia diritto.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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