CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 24 FEBBRAIO 1983 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Al sig. Pizziolo, dipendente della Commissione delle Comunità europee, era stata concessa un'aspettativa per motivi personali dal 1o marzo 1970 al 28 febbraio 1971. Egli non chiedeva proroghe dell'aspettativa, ma finora non è stato reintegrato, poiché la Commissione ha giudicato che egli non possedeva i requisiti prescritti per alcuno dei posti corrispondenti al suo grado dichiarati vacanti nella sua categoria o servizio dal 1° marzo 1971. Con il presente procedimento, il Pizziolo chiede alla Corte di dichiarare che la Commissione doveva reintegrarlo alla scadenza della sua aspettativa o quanto meno appena si fosse reso vacante uno dei vari posti, che egli elenca, dichiarati vacanti in seguito. Egli chiede il risarcimento del danno, poiché la Commissione non lo ha reintegrato, con i relativi interessi; l'annullamento del silenzio rifiuto opposto dalla Commissione al suo reclamo e la condanna della Commissione a ricostruire la sua carriera. Salvo un particolare di cui tratterò in seguito, gli antefatti son particolareggiatamente esposti nelle conclusioni dell'avvocato generale Warner del 26 febbraio 1981 e nella sentenza della Corte 2 aprile 1981 (Racc. 1981, pag. 969), e non starò a ripeterli.
Con la sentenza del 2 aprile 1981, la Corte ha disatteso la domanda del Pizziolo di essere reintegrato dal 1o marzo 1971, motivando che non era stato dimostrato che, alla scadenza dell'aspettativa, vi fossero posti vacanti che la Commissione avrebbe potuto assegnargli. Rimaneva la domanda relativa a vari altri posti dichiarati vacanti tra il 1973 e il 1976 (cioè COM/515/73, 531/74, 507/75, 1530/75, 1513/76 e 1531/76). Il disaccordo tra le parti verteva sul se l'interessato possedeva i requisiti necessari ad occupare detti posti. Dato il carattere tecnico dei particolari dedotti dalle parti, la Corte disponeva una perizia onde stabilire se il Pizziolo possedeva l'idoneità professionale richiesta per occupare i posti dichiarati vacanti con detti avvisi. L'avviso n. 1531/76 era in realtà stato annullato in seguito ad un cambiamento di procedura, in forza del quale andavano assunti solo dipendenti temporanei, ma la Corte affermò che il diritto alla reintegrazione del Pizziolo doveva prevalere su questo cambiamento, cosicché il posto dichiarato vacante con avviso 1531/76 doveva essere preso in considerazione da periti.
In ossequio ad ulteriori disposizioni date dalla Corte in quella pronuncia, le parti sottoponevano alla Corte i nomi di due periti. Questi due periti, di comune accordo, ne designavano un terzo. Con ordinanza del 30 novembre 1981, la Corte incaricava i tre periti di stendere una relazione. Il 16 novembre 1982 i periti dichiaravano all'unanimità di ritenere il Pizziolo persona professionalmente idonea a ricoprire il posto dichiarato vacante con l'avviso n. 1531/76 «qualora fosse disponibile».
I periti giudicavano che il Pizziolo non fosse atto ad occupare i posti di cui agli avvisi 515/73, 1530/75 e 1513/76 (o indicati in tre altri avvisi non specificati nell'udienza della Corte) e non si pronunciavano quanto ai posti di cui agli avvisi 531/74 e 507/75.
Dalle parole usate dai periti non si capisce chiaramente se abbiano inteso subordinare le loro conclusioni alla condizione che il posto fosse disponibile o che il Pizziolo fosse disponibile. Direi che intendevano la prima alternativa, giacché i periti hanno concluso che l'unico posto confacente all'eccellente, ma specializzata preparazione del Pizziolo era quello descritto nell'avviso 1531/76, in seguito annullato. Per i motivi indicati nei nn. 15 e 16 della sentenza del 2 aprile 1981, comunque, la Corte decideva che l'annullamento di questo avviso non poteva inficiare il diritto del Pizziolo ad occupare detto posto. Ne consegue che il posto doveva considerarsi «disponibile» per il Pizziolo.
Se, d'altra parte, i periti hanno voluto dire che il Pizziolo doveva essere disponibile in quel determinato momento, basterà osservare che dal fascicolo personale si desume che il Pizziolo si era dichiarato disposto ad accettare un nuovo posto prima che venisse pubblicato l'avviso 1531/76 e nulla prova che egli non fosse disponibile per quel posto. Al contrario, nel chiedere l'aspettativa nel 1969 e nel periodo successivo, fino al 1976, il Pizziolo ha manifestato l'interesse di riprendere servizio presso la Commissione alla scadenza dell'aspettativa.
La Commissione ha deplorato la brevità della relazione peritale, l'insufficienza delle considerazioni svolte ed in particolare la carenza di adeguati chiarimenti circa la conclusione che il Pizziolo era idoneo a coprire un posto per il quale era necessaria una profonda preparazione nel settore della fisica, dal momento che egli è un chimico, con specializzazione nella ceramica allo stato solido ad alta temperatura. Essa ha informato la Corte che il candidato assunto per coprire in via temporanea il posto dichiarato vacante con l'avviso n. 1531/76 è ora stato trasferito altrove e che la Commissione incontra grandi difficoltà nell'ottenere posti per dipendenti scientifici che hanno chiesto l'aspettativa per motivi personali. Alla Corte è stato fatto presente che almeno altri venti dipendenti erano nella situazione del Pizziolo, fatto che non pare sia stato chiarito in precedenza.
Tuttavia, la Commissione, pur manifestando la sua insoddisfazione quanto alla relazione peritale, dichiarava che non era sua intenzione mettere in discussione né il contenuto della relazione, né la competenza dei periti.
Se non erro, la Corte non è tassativamente vincolata dalle conclusioni di una perizia stilata a norma dell'art. 49 del regolamento di procedura, ma nei casi in cui i periti sono stati nominati per risolvere problemi tecnici che esulano dal normale settore di conoscenza della Corte e qualora la relazione non sia stata validamente contestata, appare logico accogliere le conclusioni dei periti, anche se la Corte può trarre autonomamente illazioni dalla perizia.
L'avviso di posto vacante 1531/76 indicava le qualifiche necessarie per accedere al posto in questione:
1.
conoscenza di livello universitario, comprovata da laurea in chimica, fisica o scienza dei materiali;
2.
conoscenza approfondita della fisica dello stato solido, ed esperienza nel campo della cinetica dalle alte temperature;
3.
esperienza nel campo delle alte temperature, del vuoto secondario e della spettroscopia per irraggiamento.
Poiché il collegio peritale, la cui imparzialità e competenza non sono state contestate dalla Commissione, è giunto alla conclusione unanime che le qualifiche del Pizziolo lo rendevano atto ad occupare il posto descritto nell'avviso di posto vacante 1531/76 e di assolvere i compiti che esso comportava, conclusione che, a mio parere, non è stata contestata, mi pare che, nel nostro caso la relazione debba venir accettata. Escludo la possibilità che la relazione venga rifiutata o che si debba modificare la precedente pronuncia della Corte, come la intendo io, in questa fase processuale, in quanto altre venti persone si trovano in posizione analoga. Inoltre, se non erro, il ricorrente non sostiene che la mancata presa in considerazione dei due precedenti avvisi di posto vacante del 1974 e 1975 incida sulla situazione, a meno che venga disattesa la relazione dei periti sull'avviso di posto vacante n. 1531/76. Tenuto conto di ciò, io non prenderei in considerazione detta omissione.
Ne consegue dunque che il posto descritto nell'avviso di posto vacante n. 1531/76 era un posto nel quale il Pizziolo aveva diritto di essere reintegrato conformemente all'articolo 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale.
Resta da stabilire la data in cui il Pizziolo andava reintegrato in questo posto. Risulta dal tenore dell'articolo 40, n. 4, lett. d), dello Statuto del personale, che il diritto alla reintegrazione insorge allorché il posto «si renda vacante». Nell'avviso non è affatto specificato quando il posto è divenuto vacante e non vi è nulla nel fascicolo che si riferisca a questo punto.
Molte date facilmente accertabili possono entrare in linea di conto — ad esempio — la data dell'avviso o, come ha proposto l'avvocato generale Warner nelle conclusioni per questa causa, il termine ultimo per la presentazione delle domande, che nel nostro caso era il 10 dicembre 1976. A meno che venga dimostrato quando il posto si è reso vacante, mi pare più corretto rifarsi ad una data che abbia più probabilità di essere quella in cui la persona nominata avrebbe preso servizio dopo l'accoglimento della sua domanda. Un periodo ragionevole da prendere in considerazione in questo caso sarebbe, a mio giudizio, quello di un mese e quindi io assumerei il 10 gennaio 1977 come giorno in cui è insorto il diritto del Pizziolo ad essere reintegrato.
Il Pizziolo ha quindi diritto che venga dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto reintegrarlo in detto giorno. L'obbligo della Commissione di reintegrarlo non è venuto meno: la reintegrazione gli spetta tuttora.
Onde stabilire l'entità del risarcimento dovuto al Pizziolo, mi par giusto applicare il principio che la compensazione da versare è una somma pari alla retribuzione netta che sarebbe spettata al ricorrente, previa detrazione del reddito percepito nel frattempo nell'esercizio di un'altra attività professionale (causa 58/75, Sergy/Commissione, Race. 1976, pag. 1139). Alla Corte non è stato comunicato lo stipendio che avrebbe percepito il Pizziolo se fosse stato reintegrato nel posto dichiarato vacante con l'avviso 1531/76 e nemmeno quanto egli ha percepito dal 10 gennaio 1977 nello svolgere un'attività diversa. Stando così le cose, spetta alle parti e ai loro patroni determinare e concordare l'entità del danno. Nel calcolare la remunerazione che sarebbe stata versata al Pizziolo in caso di reintegrazione, le parti, a mio parere, dovrebbero tener conto di tutti gli aumenti che sarebbero stati versati al Pizziolo per anzianità e dovrebbero determinare le sue spettanze di pensione come se fosse stato reintegrato (vedere causa Sergy, pag. 1151). D'altra parte, penso che non si debba tener conto dell'indennità di espatrio che sarebbe spettata al Pizziolo, giacché questa indennità serve a compensare le maggiori spese incontrate dai dipendenti che devono trasferirsi all'estero per svolgere il loro lavoro e il Pizziolo non ha dovuto far fronte a queste spese (vedere conclusioni della causa 175/80 Tither/Commissione, Race. 1981, pag. 2345 e le fonti citate a pag. 2369). Pur se non è stato sostenuto che il Pizziolo non abbia trovato altra occupazione nel periodo successivo al 10 gennaio 1977, e tanto meno che egli sarebbe responsabile di ciò, si deve comunque aggiungere che egli è tenuto a limitare il danno procurandosi un altro lavoro. Di conseguenza, dalla somma corrispondente alla retribuzione che sarebbe spettata al Pizziolo va detratto non solo l'importo che egli ha effettivamente percepito in un'occupazione diversa dopo il 10 gennaio 1977, ma anche qualsiasi altro importo che egli avrebbe ragionevolmente potuto guadagnare nel periodo successivo a questa data, mentre era disoccupato in quanto non aveva cercato lavoro con la dovuta diligenza (vedere causa Sergy, pag. 1154).
Ritengo che i danni, calcolati secondo i criteri suesposti, dovrebbero venir risarciti fino al giorno della reintegrazione del ricorrente. Questo compenso garantirebbe al ricorrente, senza obbligarlo ad esperire una nuova azione, una somma «pari alla retribuzione netta spettantegli» (causa Sergy, pag. 1152). Sono d'accordo con l'avvocato generale Warner nel ritenere che gli interessi dovrebbero esser versati dalla data in cui il Pizziolo ha presentato la prima domanda di reintegrazione (23 ottobre 1978) o dal giorno in cui è divenuta esigibile una rata dello stipendio, dando la preferenza alla data più recente fra le due. In recenti sentenze di questa Corte con cui si condannavano le istituzioni della Comunità a versare ai dipendenti (o ai loro superstiti) il risarcimento di danni per compensare la perdita di retribuzione o di vantaggi che avrebbero dovuto venir corrisposti in data anteriore, la Corte ha talvolta disposto che le istituzioni corrispondessero interessi in ragione del 6 % e in alcuni casi dell'8 %. Nelle sentenze anteriori alle conclusioni dell'avvocato generale Warner per questa causa, 26 febbraio 1981, il tasso normalmente concesso era dell'8 % (vedere causa Sergy, loc. cit.; causa 115/76, Leonardini/Commissione, Racc. 1978, pag. 750; cause rinviate 63 e 64/79, Boizard/Commìssione, Race. 1980, pag. 2991; causa 40/79, Sig.ra R/Commissione, Race. 1981, pag. 375; nonostante il tasso sia stato fissato nel 6 % in una sentenza del 1978, cioè causa 114/77, Jacquemart/Commissione, Race. 1978, pag. 1709). Comunque, sentenze più recenti, hanno fissato il tasso d'interesse al 6 %: vedi causa 185/80, Garga-nese/Commissione, Race. 1981, pag. 1796; causa 103/81, Cbanmont-Bartbel/Parla-mento, Race. 1982, pag. 1011 e causa 9/81, Williams/Corte dei conti,6 ottobre 1982 n. 28. Da queste sentenze si rileva che ora il tasso normale è del 6 %.
D'altra parte concordo con l'Avvocato Generale Warner nel sostenere che il Pizziolo non ha diritto ad un ulteriore risarcimento per compensarlo della perdita delle aspettative di carriera, giacché tale perdita è troppo aleatoria: cause riunite 126/75, 34 e 92/76, Giry/Commis-sione, Race. 1977, pag. 1958. Analogamente, non ha diritto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto dalla Commissione alla sua domanda di reintegrazione, in quanto detta decisione «non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile»: cause riunite 33 e 75/79, Kubner/Com-missione, Racc. 1980, pag. 1694. A norma dell'articolo 69, § 2, del regolamento di procedura della Corte, il Pizziolo deve avere vittoria di spese.
Per questi motivi, penso che al ricorrente spettasse la reintegrazione nel posto dichiarato vacante con l'avviso 1531/76, alla data del 18 gennaio 1977, e che questo diritto gli spetta ancora; la Commissione dovrebbe risarcire il danno, in maniera da stabilirsi d'accordo fra le parti, detraendo dal totale della retribuzione netta che gli sarebbe spettata in caso di reintegrazione a quella data nel suo grado precedente l'importo netto che ha percepito o avrebbe dovuto ragionevolmente percepire dal 10 gennaio 1977, più gli interessi sulla differenza in ragione del 6 %. Dovrebbe pure avere la vittoria circa le spese processuali.
( *1 ) Traduzione dall'inglese.
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