CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 7 MAGGIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Dobbiamo esaminare l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione in base all'art. 91 del regolamento di procedura della Corte nei confronti di due ricorsi proposti contro la stessa Commissione in forza dell'art. 173 del Trattato CEE. Le ricorrenti in tali cause (che sono state riunite con ordinanza della Corte) sono due imprese italiane, la Calpak SpA, di Bologna, e la Società emiliana lavorazione frutta SpA, di Ravenna.
Esse lavorano entrambe (e precisamente inscatolano e imbottigliano) ortofrutticoli, comprese le pere. I ricorsi mirano all'annullamento di provvedimenti adottati, o assertivamente adottati, dalla Commissione e concernenti il metodo di distribuzione di un aiuto comunitario alla produzione per pere Williams conservate allo sciroppo. Per brevità, mi riferirò nelle presenti conclusioni (tranne che nelle citazioni) alle pere Williams conservate allo sciroppo con l'espressione «pere sciroppate».
Il regolamento di base in materia di organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli è il regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516. Questo regolamento veniva modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 maggio 1978, n. 1152, il quale istituiva un regime di aiuti alla produzione avente lo scopo di rendere determinati prodotti (specificati nell'allegato I bis) ottenuti da prugne, pesche e pomodori coltivati nella Comunità, competitivi rispetto ai prodotti importati da paesi terzi.
Il suddetto regime è basato su contratti stipulati da produttori e trasformatori, i quali devono disciplinare determinati punti indicati dal regolamento ed in base ai quali i trasformatori devono pagare un prezzo minimo. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da compensare la differenza tra i prezzi comunitari — stabiliti tenendo conto del suddetto prezzo minimo e dei costi di trasformazione — ed i prezzi dei prodotti provenienti dai paesi terzi. Il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto sono fissati ogni anno secondo il procedimento descritto all'art. 20 del regolamento n. 516/77, cioè il procedimento del comitato di gestione.
Il Consiglio, rendendosi conto che un aiuto siffatto avrebbe potuto incoraggiare la sovrapproduzione, disponeva, con l'art. 3 bis, n. 5, inserito nel regolamento n. 516/77 dal regolamento n. 1152/78, quanto segue:
«qualora il potenziale della produzione comunitaria di un prodotto contemplato nell'allegato I bis rischi di provocare un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere di limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un quantitativo determinato tenendo conto della produzione media dei tre anni precedenti la campagna per la quale è fissato l'aiuto».
Successivamente all'entrata in vigore del regolamento n. 1152/78, la Commissione emanava il regolamento (CEE) 30 giugno 1978, n 1530, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'aiuto. È sufficiente qui richiamare solo l'art. 6 di questo regolamento, in relazione al quale era dichiarato nel preambolo che «qualora venga applicato l'art. 3 bis, paragrafo 5 ... occorre adottare le disposizioni necessarie per stabilire, per ogni impresa, il quantitativo massimo per il quale può essere concesso l'aiuto».
L'art. 6 (nella versione originaria) recitava:
«1.
Qualora venga applicato l'art. 3 bis, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 516/77, la domanda di aiuto è completata dall'indicazione della media delle quantità prodotte dall'impresa nei tre anni che precedono la campagna per la quale è fissato l'aiuto.
2.
Qualora il trasformatore abbia iniziato la produzione del prodotto da meno di tre anni, la sua domanda di aiuto è completata dall'indicazione, secondo il caso, della media delle quantità prodotte nel corso degli ultimi due anni o della quantità prodotta nel corso dell'anno che precede la campagna in oggetto.
3.
Qualora taluni trasformatori abbiano cominciato la loro attività nel corso della campagna in oggetto, l'aiuto è limitato ad una quantità non eccedente una percentuale, da determinarsi in conformità della procedura prevista dall'art. 20 del regolamento (CEE) n. 516/77, della quantità globale per la quale i trasformatori di cui ai paragrafi precedenti possono beneficiare dell'aiuto.
Lo Stato membro interessato stabilisce, nei limiti della percentuale di cui sopra, la quantità globale ammessa al beneficio dell'aiuto e procede ad un'equa ripartizione di questa quantità tra i nuovi trasformatori.
4.
Qualora un'impresa rinunci a trasformare il prodotto in oggetto, la Stato membro ripartisce la quantità per la quale detta impresa poteva beneficiare dell'aiuto fra i nuovi trasformatori, conformemente al paragrafo 3. L'eventuale saldo è ripartito equamente fra gli altri trasformatori».
Un anno più tardi, con il regolamento (CEE) 24 luglio 1979, n. 1639, il Consiglio estendeva l'applicazione del sistema di aiuti, per quanto qui ci interessa, alle pere sciroppate con effetto dall'inizio della stagione 1979/80.
Lo stesso giorno il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 1640/79, che si applicava solo alle pere sciroppate. Nel preambolo di questo regolamento si faceva riferimento all'art. 3 bis del regolamento n. 516/77 ed inoltre si dichiarava:
«... ove si verifichi la situazione di cui al pragrafo 5 di detto articolo, è possibile limitare la concessione dell'aiuto alla produzione a un determinato quantitativo, tenendo conto della produzione comunitaria media nei tre anni precedenti la campagna per la quale è stato fissato l'aiuto; ...
questa situazione rischia di presentarsi per le pere Williams conservate allo sciroppo ... occorre quindi limitare la concessione dell'aiuto alla produzione di questo prodotto a un determinato quantitativo, in conformità dei criteri sopra definiti; ... è opportuno fissare tale quantità all'83 % della produzione comunitaria media predetta».
L'art. 1 del regolamento cosi disponeva:
«La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo ... è limitata a 57100 tonnellate per ciascuna campagna».
Il 6 agosto 1969 la Commissione emanava quattro regolamenti; le ricorrenti impugnano con il presente ricorso talune disposizioni del terzo e del quarto di questi regolamenti.
Il primo è il regolamento (CEE) n. 1729/79 nel quale, per quanto qui ci interessa, la Commissione stabiliva che la stagione commerciale per le pere sciroppate va dal 15 luglio al 14 luglio.
Il secondo è il regolamento (CEE) n. 1730/79 nel quale, sempre per quel che qui ci riguarda, la Commissione fissava per la stagione 1979/80 l'importo dell'aiuto da concedere per le pere sciroppate ed il prezzo minimo che i trasformatori avrebbero dovuto pagare ai produttori di pere Williams. L'aiuto era fissato in 26,41 ECU il quintale (imballaggio immediato compreso) ed il prezzo minimo in 28,13 ECU il quintale netto, partenza piantagione. Ci è stato detto che in sostanza l'aiuto copriva il costo delle pere.
Il terzo regolamento della serie è il regolamento (CEE) n. 1731/79, il quale, secondo il suo titolo, stabiliva «le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate». Nel suo preambolo, dopo il riferimento al fatto che il regolamento del Consiglio n. 1640/79 aveva stabilito in 57100 tonnellate il quantitativo di pere sciroppate per il quale l'aiuto avrebbe potuto venir versato, si dichiarava che «occorre stabilire le disposizioni atte a garantire la ripartizione di questo quantitativo globale tra le varie imprese di trasformazione» e che «occorre stabilire il quantitativo di queste conserve per le quali le nuove imprese possono beneficiare dell'aiuto». L'art. 1 recitava:
«L'aiuto alla produzione per le pere Williams sciroppate ... è limitato, per ogni impresa di trasformazione, al 105% del quantitativo prodotto nella campagna 1978/79».
L'art. 2 disponeva quanto segue:
«Per quanto concerne le pere Williams sciroppate, la percentuale di cui all'art 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1530/78 [cioè, come ricorderete, la percentuale relativa ai nuovi trasformatori] è fissata per ogni campagna al 2 % del quantitativo globale prodotto nel territorio di ciascuno Stato membro e suscettibile di beneficiare dell'aiuto a norma dell'art. 1».
L'art. 3 stabiliva che il regolamento sarebbe stato applicato «a decorrere dall'inizio della campagna 1979/1980», cioè, come si può rilevare non unicamente per quella stagione.
Il quarto regolamento è il regolamento (CEE) n. 1732/79, con il quale venivano apportate numerose modifiche al regolamento n. 1530/78. In particolare, l'art. 1, n. 3, sostituiva completamente l'art. 6 di quest'ultimo regolamento. Mi asterrò dal recitare integralmente il nuovo testo dell'art 6. In sostanza, esso si differenziava dalla versione originaria nei seguenti punti: in forza del nuovo paragrafo 1, la domanda di aiuto presentata nell'ipotesi contemplata dell'art. 3 bis, n. 5, andava completata con l'indicazione non più della media dei quantitativi prodotti dall'impresa nei tre anni precedenti la stagione per la quale era fissato l'aiuto, bensì del quantitativo prodotto dal trasformatore «nel corso della campagna precedente la campagna in oggetto»; esso non conteneva più la disposizione di cui al paragrafo 2 originario, concernente i trasformatori che avessero iniziato la produzione da meno di tre anni, ma comunque prima della stagione in oggetto.
Nel settembre 1979, aveva luogo uno scambio di lettere tra un'associazione di produttori alla quale appartengono le ricorrenti (l'Associazione italiana industriali prodotti alimentari) ed il Ministero italiano dell'agricoltura e delle foreste. Da tali lettere risultava, fra l'altro, che secondo il ministero, i trasformatori italiani di pere Williams potevano fruire del 64 % e non oltre dell'importo dell'aiuto disponibile. Per corroborare il suo punto di vista, il ministero si richiamava al «documento di lavoro della Commissione VI E.I/63/79 del 12 luglio 1979», senza però produrne copia. Gli avvocati delle ricorrenti scrivevano il 24 ottobre 1979 alla Commissione chiedendo se fosse possibile ricevere una copia del documento, ma tale richiesta veniva respinta.
Questi sono gli antefatti dei ricorsi promossi nel novembre 1979.
Nei casi in cui viene messa in discussione la ricevibilità di un ricorso, è naturalmente necessario concentrare l'attenzione sull'esatta natura della domanda o delle domande formulate. Nel caso presente le domande sono state formulate nelle istanze introduttive in modo alquanto complesso. Tuttavia, come è stato successivamente spiegato dalle ricorrenti nelle osservazioni scritte relative all'eccezione della Commissione e in udienza, esse si riducono sostanzialmente a tre:
(1)
annullamento dell'art. 1 del regolamento n. 1731/79;
(2)
annullamento dell'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1732/79 in quanto modifica l'art. 6 del regolamento n. 1530/78;
(3)
annullamento di una asserita decisione della Commissione che «attribuisce, o riserva, alle ricorrenti una quota (basata sulla percentuale rappresentata dalla sua produzione per il 1978/79 sulla produzione complessiva italiana) non superiore al 64 % dell'aiuto globale alla produzione di pere Williams conservate allo sciroppo».
Per comprendere gli argomenti svolti dalle ricorrenti a sostegno di queste domande, è necessario tener presenti taluni fatti descritti nelle istanze introduttive. Questi fatti si possono riassumere come segue.
Le imprese che trasformano pere Williams nella Comunità sono solo 38, di cui 15 in Francia e 23 in Italia. Di queste, alcune sono cooperative o imprese pubbliche, e altre, come le ricorrenti, sono imprese commerciali. La quantità di pere trasformate in ciascun anno varia da trasformatore a trasformatore e dipende innanzitutto dal raccolto. Quando il raccolto è scarso, il prezzo delle pere fresche è relativamente alto e la quantità di pere disponibile per la trasformazione è proporzionalmente piccola. Per contro, quando il raccolto è abbondante, inscatolare pere è più conveniente e viene lavorata una percentuale più elevata del raccolto complessivo. Le cooperative e le imprese pubbliche hanno di regola un ciclo di produzione regolare, mentre la produzione delle imprese come le ricorrenti è più flessibile e sensibile alle variazioni dei quantitativi di pere disponibili per la lavorazione. Può così accadere che questi trasformatori, quando il raccolto è scarso, lavorino solo piccoli quantitativi di pere o addirittura non ne lavorino affatto. Il periodo di lavorazione in ciascun anno è relativamente breve, poiché coincide con la disponibilità della frutta fresca alla fine dell'estate e in autunno. Nella stagione 1978/79 la produzione francese di pere sciroppate è stata più elevata del solito rispetto alla produzione italiana.
Comincerò con l'esaminare la ricevibilità della terza domanda delle ricorrenti.
Da quello che il Ministero italiano dell' agricoltura e delle foreste scrisse all'associazione cui esse appartengono, le ricorrenti hanno desunto che la Commissione aveva deciso, o aveva convenuto con le autorità nazionali francesi e quelle italiane, che l'importo disponibile dell'aiuto sarebbe stato ripartito fra i trasformatori francesi e quelli italiani, già esistenti e nuovi, nella proporzione del 36 % per i francesi e del 64 % per gli italiani, sebbene nessuno dei regolamenti in materia faccia menzione di una siffatta ripartizione. Le ricorrenti hanno scorto in quell'accordo il vero motivo della limitazione al 105 % della produzione del 1978/79 stabilita dalla Commissione nell'art. 1 del regolamento n. 1731/79 scostandosi dal limite dell'83 % della produzione media delle tre stagioni precedenti di cui al regolamento del Consiglio n. 1640/79. II limite del 105 % avrebbe dato alle autorità francesi uno «spazio sufficiente» a consentire loro di distribuire ai produttori francesi l'intera quota del 36 %.
Aderendo ad una richiesta della Corte, la Commissione ha prodotto non solo il documento di lavoro del 12 luglio 1979 al quale si era richiamato il Ministero italiano dell'agricoltura e delle foreste, ma anche due documenti precedenti, datati 16 maggio e, rispettivamente, 7 giugno 1979.
La Commissione ha negato di aver concluso un accordo o di essere addivenuta ad un accomodamento con le autorità nazionali nel senso di ripartire l'importo dell'aiuto tra la Francia e l'Italia nella proporzione 36 % - 64 %. Né tanto meno — essa ha dichiarato — vi è stata una «decisione» da parte sua in tal senso.
Essa ci ha spiegato che il documento di lavoro del 12 luglio 1979 era stato preparato dalla divisione competente allo scopo di consentirle di fissare (come è stato fatto con il regolamento n. 1730/79) il prezzo minimo da pagarsi ai coltivatori e l'importo dell'aiuto per la stagione 1979/80 per quanto concerne, fra gli altri prodotti, le pere sciroppate. Le percentuali del 36 % e del 64 % menzionate nel documento rappresentano le quote del quantitativo totale di pere sciroppate prodotto nella stagione 1978/79, secondo quanto dichiarato alla Commissione dalle autorità francesi e da quelle italiane. Dette percentuali erano state prese in considerazione per giungere alla media ponderata da impiegare come elemento per il calcolo del prezzo minimo e dei prezzi comunitari nel settore per il 1979/80. Ho letto il documento e mi sembra che questa spiegazione sia perfettamente logica. Tenuto conto del modo in cui, in base al regolamento del Consiglio n. 1152/78, vanno determinati il prezzo minimo e l'importo dell'aiuto per qualsiasi stagione, era esatto, per fissare questi valori per la stagione 1979/80, prendere in considerazione le cifre del 1978/79. Le percentuali del 36 % e del 64 % erano anche menzionate nel documento di lavoro del 7 giugno 1979, preparato dalla Commissione a richiesta del Consiglio allo scopo di consentire a quest'ultimo di vedere quanto sarebbe venuto a costare l'aiuto per le pere sciroppate. Alla luce dei documenti prodotti dalla Commissione e delle spiegazioni da questa fornite, le ricorrenti avrebbero potuto rinunciare al terzo capo della domanda, ma non l'hanno fatto.
A mio avviso, però, tale capo di domanda è semplicemente irricevibile, perché, come ha sostenuto la Commissione, nessuna «decisione» o «accordo» o «accomodamento» del genere di quelli di cui le ricorrenti fanno carico alla Commissione potrebbe avere efficacia giuridica. Infatti, un tale atto non potrebbe né integrare né contraddire le disposizioni dei regolamenti in materia. Pertanto esso non potrebbe affatto essere una decisione ai sensi dell'art. 173. Per di più, anche se lo fosse, concernerebbe in generale tutti i trasformatori di pere Williams, già esistenti o nuovi, in Francia ed in Italia, se non in tutta la Comunità, e quindi non si potrebbe ritenere che esso «riguardi individualmente» le ricorrenti.
La Commissione ci ha detto che il punto di vista delle autorità italiane sembrava in effetti essere che l'aiuto per le pere sciroppate di produzione italiana fosse limitato al 64 % del quantitativo complessivo di 57100 tonnellate fissato dal regolamento del Consiglio n. 1640/79. Il motivo di ciò risiederebbe in una discrepanza tra le cifre relative alla produzione italiana nel 1978/79 fornite dalle autorità italiane alla Commissione e in base alle quali il Consiglio ha fissato il limite di 57100 tonnellate, ed i dati relativi alla produzione della stessa stagione 1978/79 successivamente forniti dai trasformatori italiani alle autorità italiane allo scopo di ottenere l'aiuto per il 1979/80. La Commissione non ritiene, tuttavia, che una simile discrepanza possa autorizzare a ritenere che i regolamenti impongano una limitazione «a priori» dell'aiuto spettante ai trasformatori di un determinato Stato membro; essa ha dichiarato di essersi messa in contatto con le autorità italiane per chiarire questo punto. Naturalmente sono d'accordo con la Commissione e vorrei aggiungere che, se le autorità italiane non applicano correttamente i regolamenti, solo i giudici italiani potranno adeguatamente tutelare i diritti delle ricorrenti.
Passo così ad esaminare il primo ed il secondo capo della domanda delle ricorrenti.
Il principale argomento da queste svolto a sostegno di dette domande è che illecitamente la Commissione ha scelto, come base per il calcolo dell'aiuto spettante a ciascun trasformatore, la produzione individuale della sola stagione 1978/79, invece della produzione media delle stagioni 1976/77, 1977/78 e 1978/79. Tale scelta ha avuto in particolare l'effetto di favorire i trasformatori francesi a detrimento degli italiani. Come ricorderete, ho prodotto in udienza una tabella, figurante nel documento di lavoro della Commissione del 7 giugno 1979, basata sulle statistiche della produzione francese e di quella italiana dal 1973 al 1978. Da tale tabella si ricava che, mentre l'83 % della produzione media comunitaria nel triennio 1976-78 ed il 105 % della produzione comunitaria nel solo 1978 si equivalgono, con la sola differenza dello 0,1 % (e 57100 tonnellate costituiscono più o meno la media fra detti quantitativi), l'adozione dell'ultimo criterio invece del primo ha aumentato la quota dell'aiuto spettante ai produttori francesi del 37,3 % ed ha ridotto quella spettante agli italiani del 13,3 %.
La Commissione non discute questi dati. I suoi agenti hanno dichiarato di voler astenersi per quanto possibile, trattandosi unicamente di discutere la ricevibilità dei ricorsi, dall'entrare nel merito della controversia. Essi si sono limitati a precisare che, per quanto concerne il merito, la Commissione ritiene di non essere vincolata, dal punto di vista giuridico, ad adottare il criterio della media dei tre anni, il quale non costituisce altro che un dato di cui il Consiglio deve «tener conto». Essi hanno inoltre accennato ai motivi politici in base ai quali è stata adottata la decisione di applicare il criterio del 105 % della produzione del 1978/79. Il principale di questi motivi — secondo l'interpretazione delle intenzioni del Consiglio da parte della Commissione — è che si è voluto solo limitare la flessione della produzione comunitaria, cioè stabilizzare quest'ultima al livello del 1978. In effetti, le statistiche alle quali ho accennato prima mostrano una costante diminuzione della produzione comunitaria, e anche di quella italiana, dal 1973 al 1978, fatta eccezione per un'impennata nel 1976 (anno che, come tutti noi ricordiamo, è stato eccezionale per molte varietà di frutta). La Commissione asserisce che la decisione politica adottata dal Consiglio (nella cosiddetta «maratona» del 18-22 giugno 1979) è stata in realtà quella di applicare l'aiuto solo al 105 % del quantitativo prodotto nel 1978, e che questa percentuale è stata convertita nell'83 % della produzione media di tre anni quando la suddetta decisione è stata incorporata nel regolamento del Consiglio n. 1640/79. (A sostegno di questa asserzione, la Commissione cita il resoconto della decisione nel Bollettino delle Comunità europee n. 6, del 1979, a pag. 60. In realtà, questa è una pubblicazione edita dalla Commissione e non già dal Consiglio). La Commissione ha fatto cenno ad altre considerazioni, come al fatto che era ragionevole assumere come base un periodo che convenisse alle cooperative e che nel 1977 vi era stata, per ragioni climatiche, una flessione nella produzione francese.
Tuttavia, dato che ci stiamo occupando della ricevibilità dei ricorsi, non ritengo che sia giusto esprimere il mio punto di vista circa il merito della controversia.
La Commissione sostiene, a mio avviso giustamente, che perché un soggetto diverso da uno Stato membro o da un'istituzione comunitaria possa impugnare, in forza dell'art. 173, 2° comma, del Trattato, un atto di un'istituzione comunitaria avente la forma di una disposizione di un regolamento, devono essere soddisfatte tre condizioni. L'interessato, cioè, deve dimostrare:
(1)
che l'atto, pur avendo la forma suddetta, costituisce in realtà (almeno per quel che lo riguarda) una decisione;
(2)
che l'atto lo tocca direttamente;
(3)
che l'atto lo tocca indiviualmente.
Secondo le ricorrenti, è sufficiente che venga dimostrata l'esistenza della seconda e della terza delle suddette condizioni, poiché il requisito che l'atto concerna individualmente l'interessato è così strettamente legato al requisito che l'atto sia, per natura, una decisione, che solo eccezionalmente può accadere che un atto tocchi direttamente e individualmente una persona senza avere inoltre la natura di decisione. A mio avviso, questo punto di vista non è esatto. E senz'altro vero che, in molti casi, la questione se un atto sia per natura una decisione può essere risolta considerando se esso tocchi direttamente ed individualmente un determinato soggetto o una categoria di soggetti. Tuttavia, esiste una copiosa giurisprudenza di questa Corte nel senso che, se si esamina il problema correttamente, il requisito che l'atto di cui trattasi sia, per natura, una decisione e non abbia indole legislativa è indipendente dai requisiti che esso concerna direttamente e individualmente il ricorrente. Ho già citato la giurisprudenza in materia nelle conclusioni presentate nell'ambito delle cause dei «cuscinetti a sfera» (cause 113 e 118-121/77; Race. 1979, a pag. 1243) e mi astengo dal farlo ancora.
Nella suddetta giurisprudenza è inoltre affermato che, per stabilire se un atto abbia indole legislativa oppure costituisca una decisione, si deve considerare se esso abbia «portata generale» (nel senso in cui quest'espressione è usata nell'art. 189 del Trattato) oppure, al contrario, sia idoneo a stabilire solo ciò che deve accadere nel caso di una determinata persona oppure in un numero determinabile di casi. E questo il criterio analogo al criterio che va applicato per stabilire se un atto interessi individualmente il ricorrente.
Vi è, tuttavia, un altro principio che mi sembra pertinente al caso di specie. Qualora l'atto di cui trattasi sia compreso in un complesso di disposizioni legislative, la soluzione della questione se esso possa ciononostante essere considerato come una decisione (destinata ad un particolare soggetto o ad una determinata categoria di soggetti) dipende da se esso possa essere separato dal resto delle suddette disposizioni o, al contrario, faccia parte di un «complesso normativo» per usare l'espressione impiegata dalla Corte nell'ambito delle cause riunite 103-109/78, Société des usines de Beauport cl Consiglio (Race. 1979, pag. 17, punto 16 della sentenza). Anche su questo punto sono d'accordo con quanto mi sembra sia stato sostenuto dalla Commissione.
I suddetti principi, applicati all'art. 1 del regolamento n. 1731/79 — cui si riferisce il primo capo della domanda delle ricorrenti — portano, a mio avviso, invitabilmente a concludere che questo capo della domanda è irricevibile. Non è vero che la summenzionata disposizione concerna solo un numero determinabile di persone. Secondo le ricorrenti, essa riguardava solo i trasformatori che avevano prodotto pere sciroppate nel 1978, cioè un numero chiuso di soggetti al quale esse appartengono. In realtà, detta disposizione concerne anche i trasformatori già esistenti che non hanno prodotto pere sciroppate nel 1978, ma che ne hanno prodotto negli anni precedenti e che possono ancora produrne negli anni successivi; li concerne in quanto li esclude dal beneficio dell'aiuto, tranne quello spettante ai «nuovi» trasformatori. (Le ricorrenti stesse ci hanno indicato un esempio di siffatti trasformatori: si tratta dell'impresa La Cesenate SpA, la quale, a loro dire, ha prodotto pere sciroppate senza interruzione dal 1966 al 1976 ed ha ripreso a farlo «in quantità notevole» nel 1979). L'art. 1 riguarda inoltre le nuove imprese di trasformazione, i cui diritti sono definiti dall'art. 2 del regolamento mediante rinvio all'art. 1. Per lo stesso motivo non è lecito affermare che l'art. 1 può essere separato dal resto, poiché l'art. 2 perderebbe qualsiasi significato senza di esso.
Per tentare di sfuggire a questa conclusione, le ricorrenti hanno sostenuto che non vi è una «assoluta dicotomia» tra decisioni e regolamenti in senso stretto. A sostegno del loro punto di vista, esse si sono richiamate alle cause dei «cuscinetti a sfera», nell'ambito delle quali io dissi espressamente, e la Corte ammise implicitamente, che è possibile imbattersi eccezionalmente in atti ibridi, che costituiscono decisioni in quanto concernono determinate persone, ma regolamenti in quanto interessano altri soggetti. Tuttavia, come risulta dalle sentenze emesse dalla Corte nell'ambito di quelle cause, si trattava di fattispecie eccezionali, che presentavano aspetti del tutto peculiari, come ad esempio il fatto che il regolamento di cui trattavasi menzionava le «quattro grandi» e contemplava un procedimento inteso a garantire che esse rispettassero determinati impegni.
L'argomento svolto dalle ricorrenti su questo punto riecheggia l'opinione che ho espresso nelle conclusioni presentate nell'ambito della causa 162/78, Wagner ci Commissione, in cui ho dichiarato:
«non mi pare rilevi il fatto che il testo dell'art. 1, lett. a) del regolamento n. 1837/78 non distingue espressamente fra gli operatori commerciali che ottennero la fissazione delle restituzioni prima del 1° giugno 1978 e gli altri operatori cui si applica la disposizione. Se ciò fosse rilevante, atti che hanno natura di decisione potrebbero essere convertiti in regolamenti mettendo insieme, sotto una formula sufficientemente ampia, le varie categorie di persone che essi riguadano. Invero la sentenza della Corte nelle cause 113 e 118-121/77, NTN Toyo Bearing Co. Ltd. e altri e/ Consiglio e Commissione ... indica che un atto,- costituente, per altri riguardi, un regolamento applicabile generalmente, può, in quanto riguardi determinati persone, rappresentare una decisione che le concerne direttamente ed individualmente».
Nella sua sentenza (emessa il 20 novembre 1979 ed ancora inedita) la Corte ha decisamente respinto questa tesi. Mi guarderò bene dall'incoraggiarvi a generare confusione ed incertezza giuridica tornando su quella decisione.
Le ricorrenti hanno inoltre sostenuto che la Corte dovrebbe accertare quali scopi la Commissione intendesse perseguire nell'emanare la disposizione di cui trattasi, per stabilire se essi erano legittimi. Come ricorderete, le ricorrenti hanno addotto, a questo proposito, un vivido esempio di quello che la Commissione potrebbe perpetrare qualora adottasse come criterio, nei suoi regolamenti, l'altezza delle ciminiere delle fabbriche; esse hanno inoltre citato talune sentenze di giudici belgi e olandesi. A mio avviso, con tale argomento, le ricorrenti hanno in realtà tentato di trasformare la nozione di «sviamento di potere» di cui all' art. 173 da motivo per il quale la Corte può constatare l'illegittimità di un atto di un'istituzione comunitaria in motivo per il quale un ricorso con cui un privato impugni tale atto può essere dichiarato ricevibile. Diversamente dall'art. 33 del Trattato CECA, l'art. 173 non consente di dichiarare ricevibile, qualora sia stato dedotto lo sviamento di potere, un ricorso che altrimenti sarebbe irricevibile.
Ritengo pertanto che il primo capo della domanda delle ricorrenti vada dichiarato irricevibile.
L'irricevibilità del secondo capo della domanda è, secondo me, manifesta e non occorre mi dilunghi su questo punto. L'art. 6 del regolamento n. 1530/78 aveva chiaramente indole legislativa e lo stesso va detto delle modifiche apportatevi dall'art. 1, n. 3, del regolamento n. 1732/79. Invero, tali modifiche costituiscono semplicemente conseguenza delle disposizioni del regolamento n. 1731/79.
In conclusione, sono del parere che i ricorsi vadano dichiarati irricevibili e che le ricorrenti vadano condannate alle spese, come è stato chiesto dalla Commissione. Non credo che io debba avventurarmi ad esporre un parere sulla questione se, ammesso che le ricorrenti abbiano ragione nel merito, il Trattato offra loro un diverso rimedio.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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