CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 15 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. René Démont, dipendente comunitario, ha proposto due ricorsi contro la Commissione delle Comunità europee.
Benché non sia stata disposta la riunione delle presenti cause ai fini della fase orale, mi permetto di presentare le mie conclusioni nello stesso giorno in ragione dello stretto collegamento esistente tra gli antefatti di questi due ricorsi.
Nella causa 791/79 il ricorrente chiede l'annullamento della decisione adottata il 10 novembre 1978, notificata il 4 dicembre seguente, che dispone il cambiamento di assegnazione del Démont e del suo posto all'interno della stessa direzione generale; essa dispone anche il cambiamento della sede di servizio (Bruxelles invece di Santiago del Cile).
Nella causa 115/80 egli chiede l'annullamento di una censura inflitta il 19 giugno 1979 e del rifiuto, opposto il 7 marzo 1980, al reclamo, inoltrato il 10 agosto 1979, contro questa sanzione.
Esaminerò l'una dopo l'altra queste due cause.
Causa 791/79
I — Sulla rkevibilità
Per accertare la ricevibilità del ricorso, dobbiamo innanzitutto chiederci se lo spostamento del Démont assieme al suo posto nell'ambito della stessa direzione generale costituisca un trasferimento ai sensi dello Statuto, che rende conseguentemente necessarie le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29.
In base alla sentenza 24 febbraio 1981 della Seconda Sezione (causa Carbognani e Coda Zabetta, punto 19 della motivazione), «dal sistema dello Statuto risulta che si opera un trasferimento, nel senso proprio del termine, solo in caso di tramutamento di un dipendente ad un posto vacante. Ne consegue che qualsiasi trasferimento propriamente detto deve operarsi secondo le formalità contemplate dagli artt. 4 e 29 dello Statuto. Per contro, dette formalità non vanno osservate in caso di spostamento del dipendente assieme al suo posto, in quanto tale operazione non dà luogo ad alcuna vacanza di posto».
Nella fattispecie, essendo stato il Démont spostato assieme al suo posto, la decisione presa nei suoi confronti non costituisce un trasferimento ai sensi dello Statuto.
Tuttavia (sentenza suddetta, punto 21) «le decisioni di spostamento devono rispettare, al pari dei trasferimenti, per quanto riguarda la tutela dei diritti e degli interessi legittimi dei dipendenti interessati, l'art. 7 n. 1, dello Statuto, particolarmente nel senso che lo spostamento dei dipendenti non può operarsi se non nell'interesse del servizio e nel rispetto dell'equivalenza dei posti».
Allorché è effettivamente motivato esclusivamente dall'interesse del servizio (art. 7, n. 1, dello Statuto del personale), lo spostamento non può arrecare pregiudizio: esso rientra nella sfera di competenza discrezionale dell'amministrazione che può organizzare i suoi uffici e disporre dei dipendenti per raggiungere i fini che le sono assegnati (sentenza 5 maggio 1966, cause riunite 18 e 35/65, Gutmann, Racc. pag. 141).
Tuttavia, secondo la giurisprudenza più recente (sentenza 27 giugno 1973, causa 35/72, Kley, Racc. pag. 679), una decisione di tramutamento, anche se non tocca gli interessi materiali o non menoma il prestigio del dipendente, può, in considerazione della natura delle funzioni e delle circostanze, ledere gli interessi morali e le aspettative di carriera dell'interessato e, in tale ipotesi, legittimare un ricorso per annullamento.
Per di più — e si tratta di un mezzo di ricorso — il ricorrente asserisce che il suo tramutamento rappresenta un provvedimento disciplinare dissimulato e costituisce uno sviamento di potere che non è possibile valutare senza esaminare il merito.
II — Nel merito
La ricorrente deduce vari mezzi, che esaminerò uno dopo l'altro.
1. Mancanza di motivazione
Il Démont sostiene che la decisione gli arreca danno; bisogna dunque esaminare se essa sia conforme a quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto.
A tal fine, occorre non solo considerare la decisione in se stessa, ma anche verificare se le note di servizio, che ne costituiscono il fondamento, siano state portate a conoscenza dell'interessato e l'abbiano chiaramente informato dei motivi che erano alla base dell'atto di cui trattasi. Il controllo della Corte deve riguardare il se queste note di servizio contengano tutti gli elementi essenziali che hanno ispirato l'amministrazione (sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist, Race. pag. 1420; sentenza 12 ottobre 1978, causa 86/77, Ditterich, Race. pag. 1855).
Dobbiamo dunque accertare in quale misura i testi siano stati rispettati.
Con deliberazione 23 luglio 1975, la Commissione ha istituito un sistema di avvicendamento per le delegazioni e gli uffici nei paesi terzi. Questo sistema è identico a quello istituito il 24 novembre 1976 per l'avvicendamento del personale degli uffici stampa, di cui si tratta nella già citata sentenza Carbognani.
In base alle disposizioni emanate in tale occasione, la durata normale dell'assegnazione dei dipendenti presso gli uffici esterni è stata stabilita, in via di principio, in tre anni, periodo suscettibile di essere prorogato di anno in anno nell'interesse del servizio per una durata di un anno rinnovabile, con il limite di tre periodi di rinnovamento al massimo, cioè in totale sei anni.
L'avvicendamento deve effettuarsi «per principio» a mezzo di uno spostamento generale e, in questo spostamento, i dipendenti sono assegnati assieme al loro posto previsto in bilancio. Questo sistema mira ad assicurare il trasferimento dei dipendenti nell'ambito della mobilità nei servizi, della diversificazione dell'esperienza dei dipendenti, della coesione tra l'amministrazione centrale e gli uffici esterni, nonché dell'equilibrio delle carriere dei dipendenti in questione.
Il sistema si applica, sempre in via di principio, ai dipendenti delle categorie A, B e C; questi vengono, ogni anno, informati delle possibilità di assegnazione presso le delegazioni ed invitati a porre la loro eventuale candidatura nell'ambito del sistema di avvicendamento.
L'elenco dei dipendenti interessati dall'avvicendamento considerato è stabilito da un comitato «ad hoc» l'elenco definitivo dei movimenti è deciso dalla Commissione.
Le decisioni sugli spostamenti del personale devono essere prese ogni anno anteriormente al 31 gennaio e gli spostamenti vanno effettuati nel corso del terzo trimestre.
Era stabilito che la Commissione avrebbe redatto per la prima volta l'elenco degli spostamenti all'inizio del 1976.
Il ricorrente era assegnato a Santiago dal 1o agosto 1973, cioć da più di tre anni, allorché la Commissione decise, il 26 maggio 1977, di trasferire a Caracas la sua delegazione per l'America latina e di lasciare a Santiago solo un ufficio staccato, a seguito degli avvenimenti verificatisi nel Cile.
Il 5 dicembre 1977, il comitato per l'avvicendamento includeva il suo nome nella rubrica «elenco indicativo dei dipendenti che potrebbero essere interessati dal secondo movimento di avvicendamento 1978-1979 e che dovrà essere esaminato», con la seguente osservazione: «Dato il trasferimento dei sigg. L. e Renner, lo spostamento dell'interessato potrà avvenire solo nel 1979». Si dichiarava inoltre che avrebbe dovuto essere pubblicato un invito alla presentazione di candidature per il posto (A5/A4) di capo dell'ufficio staccato di Santiago per il 1978.
Con deliberazione 12 aprile 1978, la Commissione affidava formalmente la responsabilità dell'ufficio di Santiago al Demont dal 15 aprile 1978 e, alcuni giorni dopo, nel corso della seduta del 26 aprile 1978, approvava l'elenco degli spostamenti previsti per il 1979, comprendente il nome del ricorrente.
Il Démont sostiene che la deliberazione del 12 aprile 1978 ha avuto come effetto il rinnovamento della sua assegnazione a Santiago per la durata di un anno. Questa interpretazione non può essere accettata. In effetti, dal verbale delle deliberazioni della Commissione risulta che la responsabilità dell'ufficio conservato a Santiago era affidata al ricorrente solo in via transitoria, così come la responsabilità della delegazione della Commissione in America latina era affidata al sig. L. solo «in attesa della designazione del capo della delegazione»; tale decisione non esclude un ulteriore spostamento. Già nel dicembre 1977, il comitato per l'avvicendamento aveva dichiarato che nel corso del 1978 si doveva pubblicare un invito alla presentazione di candidature per coprire il posto di capo dell'ufficio staccato di Santiago, dichiarazione confermata I'11 luglio 1978.
All'udienza il difensore del ricorrente ha dedotto un nuovo mezzo, sostenendo che in forza del sistema di avvicendamento istituito il 23 luglio 1975 (punto II, 1.3 e 3.1) solo la Commissione, operando collegialmente, era competente a stabilire l'elenco definitivo degli spostamenti nell'ambito dell'avvicendamento; ora, la decisione impugnata è stata presa solo dal membro della Commissione responsabile delle questioni del personale e dell'amministrazione.
La Commissione non ha messo in dubbio l'ammissibilità di questo mezzo; io lo ritengo infondato.
In seguito alla decisione della Commissione 5 ottobre 1977 (art. 3), concernente l'esercizio dei poteri devoluti all'autorità che ha il potere di nomina, l'esercizio del potere di stabilire lo spostamento di dipendenti di grado A 4-A 8 assieme al loro posto era attribuito al membro della Commissione incaricato delle questioni del personale e dell'amministrazione. Benché il riferimento, nella decisione impugnata, alla decisione della Commissione 25 luglio 1974 (abrogata dalla decisione 5 ottobre 1977) non sia esatto, cionondimeno la Commissione, nella seduta del 26 aprile 1978, ha potuto approvare l'elenco degli spostamenti previsti per il 1979 solo in quanto essa era I'«autorità che ha il potere di nomina», il che faceva salva la competenza del commissario incaricato delle questioni del personale.
D'altronde, osservo che, se — come sembra implicare il sistema di avvicendamento — il dipendente spostato è sostituito da un altro dipendente assieme al suo posto, l'operazione rischia di incidere sulla struttura e sul buon funzionamento del servizio da cui proviene quest'ultimo. Tuttavia, non insisto su questo punto, che non è in discussione nella presente causa.
2. Sviamento di potere
Una decisione di trasferimento può essere viziata da sviamento di potere se risulta, sulla base di indizi obiettivi, pertinenti e concordi, essere stata presa per fini diversi dall'interesse del servizio (sentenza precitata 5 maggio 1966, Gutmann).
Taluni indizi fanno pensare che ci si trovi dinanzi ad un caso del genere.
Il 19 giugno 1978, una nota del sig. L. determinava l'invio a Santiago di una commissione di inchiesta dal 12 al 14 luglio 1978, per indagare sui comportamenti riprensibili denunciati.
Il Démont fa notare che la decisione di cambiare la sua assegnazione è intervenuta il 10 novembre 1978, cioè posteriormente alla nota suddetta, all'inizio del procedimento disciplinare (25 settembre 1978) e al momento in cui egli è stato sentito a Bruxelles in base all'art. 87 dello Statuto (del pari il 25 settembre 1978). Egli ne deduce che il suo cambiamento di assegnazione ha carattere disciplinare.
Al riguardo, è opportuno osservare che l'assistente del direttore generale delle Relazioni esterne affermava, in una nota indirizzata il 23 giugno 1978 al suo superiore, di ritenere che, tenuto conto della nota riservata del 19 giugno 1978, il «richiamo immediato a Bruxelles ciel sig. De-mont» (sottolineato nell'originale) si imponesse prima ancora che «fosse stato pubblicato un invito alla presentazione di candidature per provvedere alla sostituzione del ricorrente». Del resto, lo stesso assistente informava quest'ultimo il 29 giugno 1978, «ufficiosamente ed a titolo personale», che la direzione avrebbe proposto al comitato per l'avvicendamento, che si doveva riunire all'inizio del mese di luglio, di «aggiungere» il suo nome all' elenco degli spostamenti previsti per il 1978.
Per sconcertanti che siano queste circostanze, bisogna constatare che il trasferimento del ricorrente non ha alcun rapporto col procedimento disciplinare cui egli è stato sottoposto. In seguito questo procedimento ha portato all'inflizione di una censura, il 15 giugno 1979 (della quale il ricorrente chiede l'annullamento con il ricorso 115/80). A meno che non si consideri che lo spostamento (il quale non figura tra le sanzioni infliggibili a titolo disciplinare) costituisce — come la sospensione — una misura cautelativa che precede la censura e che viene in certo qual modo ad aggiungervisi (nel qual caso il principio «non bis in idem» vieta di punire due volte una stessa infrazione, sentenza 5 maggio 1966, Gutmann, Race. pag. 163, i due provvedimenti devono essere distinti.
3. Violazione dell'art. 24 dello Statuto, nonché dei principi generali della sana amministrazione e del legittimo affidamento del dipendente.
Lo spostamento, benché possa causare al dipendente inconvenienti familiari e disagi economici, non costituisce un avvenimento anormale né imprevedibile nella sua carriera dal momento che le sedi di servizio alle quali egli può essere assegnato sono situate in diversi Stati e l'autorità che ha il potere di nomina può essere indotta a far fronte ad esigenze di servizio che la obbligano a spostare il dipendente. Ciò si verifica particolarmente per il personale delle «delegazioni esterne». Un certo numero di provvedimenti collaterali sono, del resto, contemplati per facilitare il inserimento del dipendente ed il ricorrente ne ha beneficiato.
D'altronde, l'adozione della decisione non è subordinata all'esistenza di una «domanda» né al consenso del dipendente.
In base alla sentenza 24 febbraio 1981, Carbognani e Coda Zabetta (punto 23) :
«il funzionamento dell'amministrazione comunitaria implica, per qualsiasi dipendente delle istituzioni europee, l'obbligo di accettare l'assegnazione a qualsiasi posto corrispondente alla categoria e al grado in cui egli è inquadrato, conformemente alle esigenze del servizio, nell'insieme della Comunità e in qualsiasi sede di lavoro della istituzione dalla quale l'interessato dipende. I sacrifici di indole personale e familiare che la prestazione del servizio può implicare in questi casi sono compensati dai vantaggi e dalle prerogative che lo Statuto del pubblico impiego europeo comporta».
e (punto 28):
«... è ammesso dalla costante giurisprudenza della Corte che le istituzioni della Comunità hanno piena facoltà di organizzare i loro uffici in funzione dei compiti che vengono loro affidati e di procedere, tenuto conto di questi, all'assegnazione del personale di cui dispongono».
La tesi del ricorrente secondo la quale il consenso del dipendente interessato è necessario per effettuare lo spostamento «si risolverebbe nel limitare in modo inaccettabile la libertà di disposizione delle istituzioni nell'organizzazione dei loro servizi e nell'adattamento di detta organizzazione alle mutate esigenze».
D'altronde, il Démont fa presente che la situazione scolastica dei suoi figli è stata danneggiata dalla relativa precipitazione con cui la decisione è stata messa in atto.
Questa tesi non mi sembra debba essere presa in considerazione.
II punto 37 della Vostra sentenza già citata recita:
«Per quanto riguarda in particolare i problemi scolastici, va osservato che, grazie alle disposizioni adottate dalle istituzioni e dai Governi degli Stati membri, la loro soluzione non deve presentare problemi insormontabili per le famiglie dei dipendenti europei».
Nella fattispecie, il 29 giugno 1978 il ricorrente è stato informato con un telegramma che sarebbe stato proposto al comitato per l'avvicendamento, che si riuniva all'inizio del mese di luglio, di aggiungere il suo nome all'elenco degli spostamenti previsti per il 1978 e che, se questa proposta fosse stata accolta, egli sarebbe stato invitato a riprendere servizio a Bruxelles il 1o settembre.
Anche se il comitato non ha accolto questa proposta, il ricorrente è stato avvisato il 20 luglio 1978, con un telex, che sarebbe stato richiamato a Bruxelles non nel corso del terzo trimestre, ma nel dicembre 1978, per tener conto dello sfasamento dell'anno scolastico nell'emisfero australe.
Ne consegue che, anche se, in via di principio, la decisione impugnata sembra giustificata, le sue modalità di esecuzione possono dar adito a critiche. Non è escluso che la sua attuazione sia stata accelerata dopo l'adozione della decisione di iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente. Essa non è divenuta efficace nel corso del primo trimestre del 1979, ma in realtà fin dal1o gennaio 1979; è stato dunque necessario che il ricorrente ritornasse a Bruxelles prima della fine del 1978, mentre egli è stato sostituito effettivamente da un dipendente di Bruxelles di grado A 4, spostato anch'egli assieme al suo posto, solo il 15 aprile 1979. L'ufficio staccato di Santiago è stato così per circa quattro mesi privo di direttore. Vi propongo di tener conto di questo elemento mettendo una parte delle spese del ricorrente a carico della Commissione.
Per il resto, l'esame del mezzo relativo alla violazione dell'art. 24 dello Statuto (dovere di assistenza incombente all'amministrazione), in quanto quest'ultima avrebbe omesso di verificare la fondatezza delle accuse rivolte al ricorrente, è strettamente collegato all'esame del merito della causa 115/80, di cui passo ora ad occuparmi.
Relativamente a questo primo ricorso, concludo per il suo rigetto e, per tener conto delle circostanze affatto peculiari in cui si è svolto il cambiamento di assegnazione del Démont, suggerisco che la Commissione sopporti, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal ricorrente.
Causa 115/80
Con questo secondo ricorso, il Démont chiede l'annullamento della censura che gli è stata inflitta il 19 giugno 1979, nonché del rigetto opposto, il 7 marzo 1980, al reclamo che egli aveva inoltrato il 10 agosto 1979 contro questa sanzione. A proposito di questo ricorso non si pone alcun problema di ricevibilità; è evidente che l'annullamento del rigetto espresso ha solo carattere subordinato rispetto all'annullamento della sanzione stessa.
A sostegno del ricorso, l'interessato deduce, da un lato, l'inesistenza delle negligenze amministrative di cui gli viene fatto carico-violazione dell'art. 25 dello Statuto (errore di motivazione) che si accompagnerebbe alla violazione dell'obbligo di assistenza dell'istituzione verso i suoi dipendenti (art. 24) — e, dall'altro, la violazione di un certo numero di norme o principi generali in materia di diritti della difesa.
I —
Comincio da quest'ultimo mezzo.II ricorrente sostiene che:
—
la Commissione gli ha concesso un termine insufficiente per preparare la sua difesa;
—
essa ha negato, sia al ricorrente stesso che al suo difensore, l'accesso al fascicolo costituito a suo carico;
—
egli non ha ricevuto copia né ha potuto avere conoscenza di tutte le deposizioni delle persone indicate nella decisione impugnata;
—
infine, una nota redatta dalla persona incaricata dall'autorità di compilare una relazione è stata tolta dal suo fascicolo disciplinare. Tuttavia, essendo stato questo punto chiarito nel corso del procedimento, non ci ritornerò sopra.
Ricordo che sotto il titolo «regime disciplinare» l'art. 86 enumera sette sanzioni. Per le prime due (ammonimento scritto e censura), considerate meno gravi il 1o comma dell'art. 87 dispone che «l'autorità che ha il potere di nomina può [infliggerle] senza consultare la commissione di disciplina, su proposta del superiore gerarchico del funzionario o di propria iniziativa. L'interessato deve essere sentito in precedenza». Per contro, in base al 2o comma, «le altre sanzioni sono inflitte dall'autorità che ha il potere di nomina previo espletamento del procedimento disciplinare previsto dall'allegato IX ...».
Tale procedimento comporta la compilazione di un rapporto da parte dell'autorità che ha il potere di nomina, la sua trasmissione al presidente ed ai membri della commissione di disciplina, nonché al dipendente incolpato (art. 1). «Non appena ricevuto detto rapporto, il funzionario incolpato ha diritto di ottenere la comunicazione integrale del suo fascicolo personale e di estrarre copia di tutti i documenti del procedimento» (art. 2). «Alla prima riunione della commissione di disciplina, il presidente incarica uno dei suoi membri di svolgere una relazione sul caso che le è sottoposto» (art. 3). «Il funzionano incolpato dispone, per preparare la sua difesa, di un termine di almeno quindici giorni a decorrere dalla data della comunicazione del rapporto che apre il procedimento disciplinare. Dinanzi alla commissione di disciplina, il funzionario può presentare osservazioni scritte o orali, citare testimoni e farsi assistere da un difensore di propria scelta» (art. 4). «... La commissione di disciplina ... può ordinare un'inchiesta in contraddittorio. L'inchiesta è svolta dal relatore ...» (art. 6).
Come sapete, nella fattispecie è stata inflitta una censura e la garanzia costituita dalla consultazione della commissione di disciplina non doveva essere rispettata. E chiaro nondimeno che, allorquando l'autorità si propone di infliggere una sanzione a un dipendente, essa deve, prima di sentirlo, precisargli se l'adozione del provvedimento che ha in vista richiede o meno la convocazione della commissione di disciplina; ciò al fine di consentire alla persona incolpata di valersi eventualmente delle garanzie che comporta il «procedimento disciplinare» di cui all'allegato IX. Inoltre, il principio del rispetto dei diritti della difesa, di cui l'allegato IX — ed in particolare l'art. 4 — costituisce l'illustrazione vale, mutatis mutandis, anche per l'ammonimento e la censura.
1.
L'autorità che ha il potere di nomina, nel caso specifico il membro della Commissione incaricato delle questioni del personale, ha seguito questa procedura: in seguito al rapporto compilato il 25 luglio 1978 da una commissione inviata a Santiago per indagare sull'operato del ricorrente, l'autorità ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei suoi confronti in applicazione dell'art. 87, ha nominato un «relatore», il sig. Lannoy, direttore presso la direzione generale Informazione scientifica e tecnica, ed ha comunicato per iscritto al Démont le «censure» del suo superiore gerarchico, nonché la relazione della commissione di inchiesta. Tre giorni dopo questa comunicazione il «relatore» ha proceduto all'audizione dell'interessato. Questi ha potuto presentare spiegazioni scritte e citare testimoni, che sono stati sentiti. Pur se egli ha effettivamente avuto a disposizione solo un termine molto breve tra il momento in cui, al suo ritorno da Santiago, ha ricevuto la nota del L., la relazione della commissione di inchiesta a Santiago e la sua prima audizione, questa è stata seguita da altre due (il 19 gennaio ed il 3 aprile 1979) e, in fin dei conti, mi sembra che il termine di cui egli ha potuto disporre per preparare la sua difesa sia stato sufficiente.
2.
Per contro, anche se il ricorrente ha naturalmente potuto fruire dell'assistenza di un avvocato, questi non ha mai potuto avere accesso al suo fascicolo. Rivoltosi il 2 aprile 1979 al direttore generale del Personale per poter consultare il fascicolo relativo al procedimento aperto nei confronti del suo cliente e dopo avere scritto una lettera di sollecitazione il 21 maggio 1979, egli si è sentito rispondere, il 6 giugno 1979 — mentre la decisione impugnata è stata adottata il 15 giugno — che il ricorrente non aveva mai chiesto che la sua audizione si svolgesse alla presenza di un difensore e che solo nel caso in cui l'autorità intenda dare inizio al procedimento disciplinare contemplato all'allegato IX l'interessato può avvalersi dell'assistenza di un difensore. Questo significa giuocare in certo qual modo con le parole. Anche se il ricorrente non ha, in effetti, chiesto di essere assistito da un difensore nel corso delle audizioni, egli aveva autorizzato, fin dal 5 febbraio 1979, il suo avvocato nelle presenti cause a consultare ¡I suo fascicolo personale, nonché il fascicolo relativo al procedimento cui era sottoposto.
La nota 25 settembre 1978 del commissario responsabile si richiama all'intero art. 87 e le note interne relative a questa questione hanno come intestazione: «Oggetto: procedimento disciplinare nei confronti del sig. Demont». La nota 29 maggio 1979 del direttore generale del Personale che raccomanda al commissario responsabile di trattare la questione «senza riferimento alla commissione di disciplina» reca ancora la stessa intestazione: «procedimento disciplinare». Solo il 6 giugno 1979 l'avvocato è stato informato che il procedimento cui l'interessato era stato fino ad allora sottoposto si basava sul 1o comma dell'art. 87.
La Commissione fa presente che né le norme dell'allegato IX, né i principi giuridici generali in materia disciplinare le imponevano di autorizzare il difensore del Demont a prendere visione del fascicolo costituito a carico del suo cliente, dal momento che il procedimento è sfociato solo in una delle sanzioni contemplate all'art. 87, 1o comma. L'interessato avrebbe il diritto di avvalersi dell'assistenza di un avvocato solo quando l'autorità decide di «aprire» il procedimento disciplinare di cui all'allegato IX.
Senza dubbio, è talvolta difficile sapere fin dal principio se la gravità dell' inadempimento professionale richieda o meno una sanzione più grave della censura, ma ritengo che, prima di infliggere una qualunque delle sanzioni contemplate dallo Statuto, sarebbe opportuno informare il dipendente interessato della relativa gravità della sanzione che si intende infliggere. Inoltre, benché la presenza di un avvocato o di un consulente sia contemplata, a domanda dell'interessato, solo innanzi alla commissione di disciplina (combinato disposto dell'art. 87, 2o comma, e dell'allegato IX), l'art. 87, 1o comma, non esclude assolutamente che l'interessato possa farsi assistere da un difensore e che quest'ultimo abbia accesso al fascicolo. Sarebbe auspicabile ammettere che, dal momento in cui si è dato inizio ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 87 e qualunque ne sia l'esito, l'interessato ha il diritto di farsi assistere da una persona per preparare la sua difesa e che tale persona deve poter accedere al fascicolo.
3.
Ma vi è di più. Nel corso dell'aprile e del maggio 1979, sono state raccolte alcune testimonianze da dipendenti diversi da quello designato come «relatore» (audizione dei sigg. Forwood, Renner, Barberis, Long, Lesseliers, Pendville e Angelini). Diversamente dai verbali della sua audizione da parte del relatore, nessuna di queste deposizioni è stata comunicata al Démont.
Pur rammaricandosi di questa omissione, la Commissione fa presente che dette testimonianze non hanno per nulla influenzato la decisione impugnata e che il ricorrente non ha subito alcun danno a causa di tale omissione.
Questa semplice affermazione non è convincente. Se queste deposizioni — che Voi troverete nel fascicolo e che sono, per la maggior parte, sfavorevoli al ricorrente, lo sottolineo — avevano un carattere anodino, si pone allora il problema dell'utilità della loro menzione esprema, in ordine alfabetico, nella decisione impugnata.
Si può certo dedurre, a contrario, da alcune Vostre sentenze che la comunicazione di un documento è obbligatoria solo in quanto possa esercitare un'influenza determinante sulla decisione finale (sentenza 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger, Racc. pag. 7).
Sembra però difficile estendere questa giurisprudenza al campo disciplinare e l'assenza di comunicazione di deposizioni, specialmente se sfavorevoli, costituisce violazione di una forma sostanziale.
4.
Infine, il diretto superiore gerarchico del Demont, che è all'origine della decisione impugnata, avrebbe dovuto se non essere messo a confronto con la persona che egli accusava, quanto meno essere sentito nell'ambito del procedimento disciplinare. Dopo la sua audizione durante il soggiorno della commissione di inchiesta a Santiago, egli non è stato messo a confronto col ricorrente, e nemmeno sentito.
Per questi vari motivi, dubito che la decisione impugnata sia stata adottata in seguito ad un procedimento regolare.
II —
Ho ritenuto, in definitiva, che il richiamo un po' precipitoso del ricorrente non avesse il carattere di una sanzione disciplinare dissimulata, ma credo di aver sufficientemente dimostrato che la «nota riservata» di otto pagine inviata da Santiago il 19 giugno 1978 dal diretto superiore gerarchico del ricorrente al sig. Günter Burghardt, assistente del direttore generale delle Relazioni esterne, non vi era affatto estranea.
Per contro, questa nota, espressamente menzionata nella decisione impugnata, è direttamente all'origine dell'apertura del procedimento disciplinare e della sanzione di cui il Demont è stato oggetto.
Non è quindi affatto inutile menzionare alcuni elementi del contesto in cui essa è intervenuta, che traggo del resto dal fascicolo.
Il L., inquadrato nel grado A4 e diretto superiore gerarchico del ricorrente, in servizio a Santiago del Cile, sede della delegazione della Commissione delle Comunità europee per l'America latina, aveva nella sua sfera di competenza, oltre al Cile, ventiquattro altri paesi dell'America centrale e dell'America del sud. Egli era stato nominato amministratore degli anticipi dal 1o aprile 1972. Il Demont, inquadrato nel grado A7, svolgeva le funzioni di amministratore incaricato delle relazioni con il gruppo andino, così come risulta dall'avviso relativo al posto vacante attribuitogli.
Pin dall'arrivo del Démont a Santiago nell'agosto 1973, il L. si era praticamente liberato della contabilità dell'amministrazione degli anticipi affidandola al ricorrente e induccndo lo stesso ad occuparsi inoltre della gestione finanziaria e contabile dell'ufficio di Santiago nel resto del tempo di cui disponeva.
Ora, i rapporti tra i due non erano eccellenti. Nel novembre 1976 si verificava tra loro un diverbio, essendosi il L. rifiutato di accogliere la proposta del Démont di licenziare per furto una persona incaricata di pagare le donne delle pulizie. Poi, nel 1978, il L. non seguiva il suggerimento del ricorrente di sospendere, per sci mesi, dalla guida dell'auto di servizio l'autista della rappresentanza, che aveva guidato la sua auto personale in stato di ubriachezza. Infine, nel periodo 1977/1978, il L. si rifiutava di controfirmare gli ordini e i conteggi di missione del suo subalterno.
Vi ricordate del pari che il 26 marzo 1977 fu stabilito di trasferire a Caracas la delegazione della Commissione per l'America latina e di lasciare a Santiago solo un ufficio staccato. Nell'ambito dell'avvicendamento per il periodo 1977/1978, il L. fu assegnato a Caracas e incaricato, dal 15 aprile 1978, «ad interim», dell'attività della delegazione della Commissione nell'America latina, mentre il suo subalterno rimaneva a Santiago come responsabile dell'ufficio. Questa decisione venne del resto presa nonostante le obiezioni che il sig. Wolfgang Renner, capo delegazione, aveva manifestato nel settembre 1977 contro la permanenza del Démont a Santiago, dopo la partenza degli altri dipendenti della delegazione, come responsabile del servizio stampa e informazione.
Io non so se, come sostiene la Commissione, lo scambio di corrispondenza avvenuto tra queste due persone, dal 19 maggio al 13 giugno 1978, abbia avuto solo un carattere «banale»; resta pur sempre che la «nota» suddetta del L., datata 19 giugno 1978, esce dall'ordinario. Si consideri infatti quanto segue:
La nota venne redatta su richiesta dell'assistente del direttore generale delle Relazioni esterne a seguito di una conversazione telefonica che egli aveva avuto col L.; una copia fu inviata al sig. Eduardo Volpi, direttore presso la direzione generale Relazioni esterne. Il L. cominciava esprimendo i suoi timori per il fatto che il Démont restava responsabile dell'ufficio di Santiago. Egli nutriva «concreti» sospetti anche sulla sig. ra Goetschmann, «braccio destro» del Démont. Lo stesso asseriva di disporre «di un certo numero di indizi che [mi] fanno dubitare fortemente del corretto esercizio da parte del sig. Démont delle sue funzioni», e sottolineava anche che «delle prove sono [saranno] difficili da produrre», ma «questo elenco non è esauriente». Egli si dichiarava in grado di affermare che «alcuni agenti locali sono disposti a fornire la loro testimonianza su questo o quello degli indizi sopra esposti [o anche di altri di cui egli non era ancora a conoscenza], soprattutto se si dà loro assicurazione di metterli al riparo da eventuali “rappresaglie” del sig. René Démont e, per quanto riguarda alcuni di essi, attribuendo loro garanzie analoghe a quelle del “Fifth Amendment”». In seguito illustrava in sei pagine gli «indizi» di cui era in possesso, che riguardavano ciò che egli definiva:
—
«cattivo maneggio dei fondi»,
—
«cattiva conduzione delle questioni di personale»;
—
infine, «contatti con ditte o persone estranee alla Delegazione, che non fanno onore alla reputazione di un funzionario europeo».
Egli aggiungeva: «Specie al momento della mia partenza per Caracas, partenza che, nelle circostanze attuali, non mi esonera dalle mie responsabilità circa il buon funzionamento dell'ufficio staccato di Santiago, ma che d'altra parte limita fortemente le mie possibilità di intervento e di controllo diretto su tale buon funzionamento, ho ritenuto fosse mio (spiacevole) dovere metterLa al corrente di tale questione. Senza voler pregiudicare in alcun modo le indagini che Lei riterrà eventualmente opportune (e per le quali prometto tutta la mia collaborazione), La prego vivamente di prendere subito contatto con i sigg. Renner e Forwood, i quali, credo, condividono la mia intima convinzione che ciò che Le ho sopra esposto costituisce solo la punta di un iceberg».
Poiché il L. aveva prima affermato, tra parentesi, di essere in possesso, per esempio, di un «indizio più vago in base al quale il Demont sarebbe stato implicato nel traffico d'armi», ed aveva accennato a «rapporti che andavano al di là di quelli professionali» esistenti tra il ricorrente e talune impiegate temporanee direttamente assunte da lui, il che era «di pubblica notorietà nella delegazione (e del resto era noto anche alla stessa sig.ra Demont)», c'è davvero da chiedersi in che cosa potesse consistere il resto dell'«iceberg».
Il van der Loos concludeva nel modo seguente: «Raccomando di conseguenza il richiamo immediato del sig. Demont a Bruxelles, in modo da evitare che egli rimanga — anche per breve tempo — direttamente responsabile dell'ufficio di Santiago ... ».
Quattro giorni dopo, il 23 giugno 1978, con una diligenza che contrasta un po' con la lentezza di cui la Commissione ha dato prova all'atto dell'arresto del giornalista di cui si parlerà più avanti, l'assistente del direttore generale trasmetteva la nota del L. al suo superiore, inviandone copia ai sigg. Caspari, Volpi, Perlőt, Baichère, Noël, nonché ai sigg. Haferkamp e Tugendhat, spiegando che il L. «aveva avuto la sensazione che con la sua partenza stava per crearsi una situazione insostenibile, restando il sig. Demont solo sul posto». Oltre al «richiamo immediato a Bruxelles del sig. De-mont», di cui ho già parlato, si imponevano le seguenti conseguenze:
«...
b)
invio a Santiago, in missione, di un funzionario di Bruxelles incaricato:
—
di assumere la responsabilità dell' ufficio; tale funzionario dovrebbe essere coadiuvato, il più presto possibile, da un dipendente di categoria B incaricato della gestione amministrativa;
...
—
di adottare, nell'attesa, i necessari provvedimenti “cautelari”;
c)
dell'apertura di un'inchiesta ufficiale da effettuarsi in loco dal sig. L. con la collaborazione dei servizi interessati della sede...
(sottolineato nell'originale);
d)
di prendere, presentandosi ¡I caso, le misure che si rendono necessarie nei confronti del sig. Demont alla luce dei risultati dell'inchiesta ... ».
Questa nota dell'assistente del direttore generale delle Relazioni esterne è stata versata al fascicolo disciplinare solo in seguito a domanda dell'interessato, il 27 febbraio 1979. Essa si trovava nel fascicolo che era stato trasmesso al capo di gabinetto del sig. Tugendhat, ma non gli era stata comunicata prima di tale data insieme agli altri documenti, «dato che si trattava di una nota interna alla direzione generale Relazioni esterne».
Ho già parlato dei provvedimenti «cautelari» che seguirono: il sig. Burghardt, assistente del direttore generale, «confermava», il 29 giugno 1978, al Demont che la direzione generale avrebbe proposto al comitato per l'avvicendamento di «aggiungere» il suo nome all'elenco dei movimenti previsti per il 1979; in questo caso, egli sarebbe stato invitato a prendere servizio a Bruxelles dal 1o settembre seguente. E anche in seguito alla «nota»19 giugno 1978 del L. e di questa nota del sig. Burghardt, che veniva deciso di inviare a Santiago una commissione di inchiesta composta dai sigg. Volpi, direttore presso la direzione generale Relazioni esterne, Gibbels, capodivisione presso la direzione generale Personale, e Lentz, amministratore principale presso la direzione generale Bilanci.
La relazione redatta da questa commissione il 25 luglio 1978 segue esattamente lo schema delle «osservazioni» del L. Ho già detto che gli interrogatori ai quali procedette la stessa commissione non furono mai effettuati in contraddittorio e che in particolare non si è avuto un confronto tra il L. e il Dcmont. Inoltre, quest'ultimo non era allora a conoscenza delle «osservazioni» del primo, e quindi era all'ascuro degli addebiti formulati nei suoi confronti.
In seguito al procedimento di cui ho parlato, la decisione impugnata ha constatato, fra quelli indicati nelle «osservazioni» presentate dal L., i seguenti inadempimenti:
—
ricorso all'emissione di fatture fittizie da parte di una ditta appartenente ad un conoscente del ricorrente, per fissare lo stipendio di una impiegata temporanea con la quale non era stato stipulato alcun contratto;
—
irregolarità per quanto riguarda il pagamento delle donne delle pulizie, impiegate nel 1977/1978;
—
accettazione di onorari chiesti da taluni avvocati, senza verifica della giustificazione del loro importo e senza preliminare autorizzazione della sede.
Infine, la decisione fa carico al Demont di essersi versato un anticipo del 100 % sul costo del suo viaggio annuale nel 1977 e nel 1978, invece del 90% autorizzato.
Non ritornerò, salvo eccezioni, sulla materialità dei fatti sui quali si basano queste censure. Tuttavia, anche se il giudice generalmente non è solito sostituirsi all'amministrazione per constatare i fatti, né per fare l'istruttoria (sentenza 26 febbraio 1981, De Briey, punto 7: la Corte non può sindacare la fondatezza della valutazione che ha motivato un licenziamento per insufficienza professionale, salvo che possa essere accertata l'esistenza di un errore manifesto o di uno sviamento di potere), egli deve, in materia disciplinare, non solo verificare se le norme di procedura siano state rispettate, ma anche controllare la valutazione dei fatti operata dall'amministrazione; inoltre, egli deve accertare se i motivi sui quali si basa la sanzione non siano viziati da errore di diritto.
1.
La censura relativa alle spese di viaggio annuali — formulata in primo luogo dalla decisione impugnata — non era stata mossa dal L. nella famosa nota, perché, così come il sig. Renner e gli altri membri della delegazione, anch'egli aveva approfittato di tale sistema. Essa è stata sollevata a seguito di un «promemoria» redatto nel dicembre 1978 dal Controllo finanziario relativamente agli anticipi sulle spese di missione e sulle spese di viaggio annuali prelevati dal Demont.
Questo promemoria, che non figura nel fascicolo, fu comunicato al ricorrente dal Commissario responsabile con una nota del 16 gennaio 1979, che nemmeno essa figura nel fascicolo. Il ricorrente venne sentito brevemente al riguardo, il 19 gennaio 1979, dal funzionario relatore e, più a lungo, il 3 aprile 1979 (solo il verbale di tale ultima audizione figura nel fascicolo).
Conseguentemente, la commissione d'inchiesta inviata a Santiago non ha indagato su questo aspetto dei fatti e il Demont ignorava, fino al 16 gennaio 1979, che su questo punto erano state formulate delle critiche. Per tale motivo, ritengo che si tratti di una censura tardiva.
Quanto al carattere reprensibile di questa prassi, faccio notare che né il L., né il Renner sono stati chiamati a renderne conto e che, per il 1978, la Commissione stessa ha reso al ricorrente un rimborso del 10 %, che egli aveva effettuato «indebitamente» per conformarsi alle disposizioni della cui mancata osservanza gli viene ora fatto carico.
2.
Tutti gli inadempimenti rimproverati al Démont si riferiscono alla sua gestione finanziaria, in particolare il secondo che risale al 1976. La decisione impugnata gli fa carico di aver fatto ricorso ad «espedienti contabili ... senza averne adeguatamente informato la sede, il che ha impedito il controllo della reale destinazione dei fondi comunitari», nonché, per quanto concerne l'importo degli onorari di taluni avvocati, di aver imprudentemente coinvolto la responsabilità finanziaria della Commissione «senza verifica della giustificazione dell'importo in questione e senza preliminare autorizzazione della sede».
Ora, prosegue la decisione, il Demont «era presumibilmente del tutto consapevole delle sue responsabilità, in quanto responsabile amministrativo e amministratore degli anticipi dalla fine del 1973, ed è stato consultato dai servizi della sede, tra l'altro in occasione delle riunioni dei responsabili amministrativi degli uffici esterni». I fatti che gli sono rimproverati non costituiscono dunque atti «dovuti all'impellenza di circostanze eccezionali».
Si è pertanto un po' sorpresi dall'apprendere, proseguendo la lettura della decisione, che il Démont, «secondo parecchi testimoni ... non ha né la preparazione né l'attitudine a svolgere i compiti di amministratore degli anticipi e che gli altri suoi incarichi non gli lasciavano il tempo necessario per dedicarsi adeguatamente al lavoro di amministrazione degli anticipi ... Bisogna inoltre prendere in considerazione la situazione esistente a Santingo, c in particolare la lontananza dalla sede ... Non vi sono prove che egli abbia tratto un utile personale da queste attività irregolari». Nondimeno con la stessa decisione viene inflitta al ricorrente una censura.
Bisogna dunque esaminare più dettagliatamente le condizioni in cui è stata esercitata la gestione finanziaria del ricorrente.
I fatti rimproveratigli sotto tale profilo, supponendoli assodati, avrebbero ampiamente giustificato una censura. In effetti l'amministratore degli anticipi è responsabile dal punto di vista sia disciplinare sia, eventualmente, pecuniario, quando non è in grado di giustificare con regolare documenti i pagamenti che effettua o quando paga a persona diversa dall' avente diritto.
Tuttavia, si tratta, per l'appunto, di stabilire se il Démont fosse amministratore degli anticipi titolare all'epoca dei fatti di cui trattasi.
Anche se, come ho detto, il L., amministratore titolare dal 1o aprile 1972, si era praticamente liberato dell'amministrazione degli anticipi fin dall'arrivo del ricorrente a Santiago nell'agosto 1973, solo il 12 agosto 1977 il direttore generale del Bilancio decise di sostituire il L. (di grado A 4) col Démont (di grado A 7) come amministratore degli anticipi: il fatto che a tale decisione sia stata data efficacia retroattiva al 12 dicembre 1973 non può fare assumere al ricorrente la responsabilità di questa gestione anteriormente alla data della decisione: se essa vale solo per il futuro, non si può chiedere conto, sul piano disciplinare, al ricorrente per il periodo anteriore; se la sua efficacia risale al dicembre 1973, la gestione del Démont risulta con ciò approvata per tutto il periodo che precede la data di adozione della stessa decisione. Inoltre, se il ricorrente ha assunto la responsabilità dell'ufficio di Santiago solo in via transitoria, così come è dichiarato nella risposta del 24 luglio 1979 al suo primo reclamo del 9 febbraio 1979, non si possono applicare alla sua gestione i criteri validi per una persona regolarmente investita di questa responsabilità.
In questo campo il formalismo non è un lusso e non è sufficiente obiettare, come fa la Commissione, che ci si sarebbe potuto aspettare che il ricorrente, se non si riteneva all'altezza delle funzioni di amministratore degli anticipi, chiedesse alla sede di essere esonerato da tale responsabilità!
Eppure, gli avvertimenti alle autorità responsabili non erano mancati:
Una relazione di missione trasmessa il 26 novembre 1976 alla direzione generale Relazioni esterne raccomandava già l'invio, al più presto possibile, di un «dipendente di grado B che dovrebbe essere incaricato, come si fa in tutte le delegazioni, della gestione dei problemi amministrativi e finanziari. Attualmente questo lavoro è svolto dal sig. René Démont, il quale ha altri incarichi nella delegazione, che lo costringono a frequenti assenze» (è rimasto a Santiago meno di tre mesi nel 1976). Questa relazione proponeva «di adattare l'infrastruttura amministrativa della delegazione mettendo a sua disposizione gli organici necessari con l'invio di un dipendente di categoria B, incaricato della gestione dei problemi amministrativi e finanziari e con l'assunzione di dipendenti locali per assolvere i compiti ...» (segue l'enumerazione di quattro tipi di attività). Risulta dal fascicolo che un dipendente (di grado B4), incaricato in particolare delle funzioni di amministratore degli anticipi, è stato nominato a Santiago — per una delegazione ridotta al livello di ufficio staccato — solo il 30 novembre 1978.
Il 1o aprile 1977, il controllore finanziario della Commissione riteneva che il fatto che un'impiegata locale falsificasse le ricevute di affrancatura rilasciate dalla posta, maggiorando gli importi effettivamente pagati e appropriandosi la differenza, «implicava la responsabilità del sig. Démont, amministratore degli anticipi». Egli aggiungeva: «resta da stabilire se la constatazione di tale grave negligenza consenta di prendere in considerazione il mantenimento del Démont nell'esercizio delle funzioni di amministratore degli anticipi ...».
L'8 settembre 1977 il contabile in seconda della Commissione, nella relazione sull'ispezione effettuata nell'agosto precedente presso l'ufficio di Santiago, raccomandava la designazione del L. come procuratore con firma congiunta, nello stesso modo del Renner, in materia di impegno di spese. Egli riscontrava che il libro dei conti bancari era in ordine e tenuto in modo eccellente dall'assistente del Demont. Pur cogliendo l'occasione per elogiare la gestione del Demont, egli rilevava che era «naturalmente spiacevole che gli sforzi dispiegati per gestire questi crediti amministrativi fossero compromessi o resi vani dall'assenza di un responsabile incaricato di applicare la norma in base alla quale le proposte di impegno devono essere presentate dall' amministratore».
Non è quindi corretto far carico al Demont del fatto che il suo modo di procedere ha impedito un controllo adeguato della gestione dei fondi della Comunità, laddove gli si mettevano a disposizione solo mezzi limitati. Se, per ripetere i termini della deposizione del sig. Lesseliers del 27 aprile 1979, «Santiago aveva la peggiore amministrazione di anticipi di tutti gli uffici esterni», la relativa responsabilità incombe in primo luogo alla Commissione stessa. Secondo un'altra deposizione, quella del sig. Angelini del 30 maggio 1979, allora direttore degli immobili, «la Commissione ha avuto torto a non nominare un amministratore di anticipi a Santiago ed il sig. Demont è stato pertanto obbligato ad esercitare funzioni per le quali non era per niente preparato e per le quali non aveva alcuna attitudine». Se la gestione del ricorrente non è stata regolare come occorreva, responsabili ne sono in primo luogo i suoi superiori gerarchici, e specialmente il L., amministratore titolare fino al novembre 1977.
3.
La censura di gran lunga più grave formulata nei confronti del Demont è però quella di avere, per lo meno imprudentemente, impegnato la Commissione in una questione di onorari di avvocato per un importo di 30000 dollari.americani.
Troverete i particolari di tale questione nel fascicolo. Nel pomeriggio del sabato 17 dicembre 1977, il sig. M., dipendente locale e assistente del sig. William Forwood (responsabile dell'ufficio stampa a Santiago, inquadrato nel grado A 5), veniva non solo fermato, ma addirittura arrestato dalla polizia cilena in circostanze alquanto sconcertanti. Il M., che aveva effettuato un tirocinio nell'ambito del programma «Journalistes en Europe», era impiegato come giornalista presso la delegazione di Santiago. Egli era noto peile sue attività nell'ambito dell'opposizione al regime di Pinochet. In tali circostanze, l'ufficio di Santiago aveva un vero e proprio obbligo di assistenza nei , suoi confronti. Ora, in quel momento, il Renner ed il van der Loos erano in missione ed il Forwood impedito. Il Démont telefonava pertanto a Bruxelles alla sede della Commissione, ma non riusciva a rintracciare il funzionario di turno. Tramite un avvocato cileno, conosciuto dalla delegazione, egli riusciva a far liberare il M. lo stesso giorno. Gli aspetti politici di questa faccenda e le sue implicazioni per la stampa e l'informazione in America latina venivano adeguatamente messe in evidenza da una nota del Forwood del 23 dicembre 1977 al portavoce della Commissione (a Bruxelles), con la quale si sollecitava un «parere circa la strada che la delegazione ... e la direzione generale ... dovrebbero ora seguire». Il 4 gennaio, il sig. Volpi informava il ricorrente — il quale gli aveva nel frattempo comunicato che «la soluzione del caso ... dovrà essere accompagnata dal pagamento di un onorario» del quale egli ignorava ancora l'importo — che egli «non aveva mai dubitato dell'efficacia della sua azione». Lo studio legale in questione aveva già chiesto al Demont, con lettera 27 dicembre 1977, «conforme 10 que hemos conversado ... por las gestiones realizadas hasta fecha ...», la somma di 18000 dollari americani.
Il 19 aprile 1978 il M. compariva dinanzi al giudice e veniva condannato solo ad un'ammenda di 200 dollari americani, con sospensione della pena, per «oltraggio al pudore». «Conforme a la convenido con UD... por la defensa asumida ... en favor de Dn. M.», lo studio legale chiedeva quindi al Démont, il 28 aprile 1978, la somma di 12000 dollari americani. Il ricorrente trasmetteva queste due parcelle al sig. Eduardo Volpi a Bruxelles il 5 maggio 1978; abbiamo appreso all' udienza che, in definitiva, la Commissione ha versato allo studio di cui trattasi solo due o tremila dollari.
Tra il momento dell'arresto del M. e la data della sua condanna, le autorità di Bruxelles si sono praticamente astenute da ogni intervento; non si può quindi rimproverare al ricorrente, di fronte ad una situazione che tutti concordavano nel definire «delicata», di aver trattato con uno studio legale, di cui egli conosceva uno dei membri, invece di chiedere, come sostiene adesso la Commissione, ad un altro dipendente della delegazione di trattare la questione degli onorari. Questo «altro» dipendente non poteva certo essere il L.: sebbene il ricorrente gli avesse trasmesso la documentazione relativa agli onorari perché egli ne discutesse in occasione di una missione a Bruxelles, ¡I L. non trattava l'argomento con la sede; al contrario, in vista del prossimo arrivo a Santiago della commissione di inchiesta, egli chiedeva ad un giornalista dell'ufficio di questa città una relazione sfavorevole al ricorrente. L'ultima cosa da aggiungere su questo punto mi sembra essere il giudizio espresso in una lettera inviata il 19 dicembre 1977 per ordine del sig. Wolfgang Renner, n. 77001968 (che non figura nel fascicolo), allo studio legale di cui trattasi, secondo la quale «i suoi servizi sono stati decisamente positivi per non intralciare i rapporti che esistono a livello ufficiale tra il Governo (cileno) e le istituzioni delle Comunità europee».
Riguardo alle censure di cui si discutere strano notare che I'11 aprile 1975 il ricorrente ricevette le congratulazioni del sig. Angelini per i risultati dei suoi sforzi svolti a sistemare i locali dell'ufficio di Santiago. Per il periodo 1o luglio 1973 — 30 giugno 1975, nel suo rapporto in-, formativo, firmato dal sig. Wolfgang Renner, capo della delegazione per l'America latina, figura, in data 9 ottobre 1975, la seguente valutazione di carattere generale: «dipendente molto competente ed eccellente collega, il sig. Démont si è molto ben integrato nella delegazione presso cui presta servizio con lealtà. Le sue cognizioni di amministrazione e di statistica sono state per noi molto utili. Di carattere aperto, ha saputo intrattenere contatti personali interessanti e molto vari che gli hanno permesso di integrarsi rapidamente nel lavoro nell' America latina». Nei giudizi analitici la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento in servizio sono definiti «superiori al normale».
Il 25 agosto 1977, l'Angelini chiedeva egli stesso al Démont di organizzare la sua missione personale a Caracas, «beninteso col tatto e l'efficacia che Le sono abituali ...».
Il 29 novembre 1977, il rapporto informativo del ricorrente — sottoscritto dal capo della delegazione — per il periodo 1o luglio 1975 — 30 giugno 1977, durante il quale agli altri suoi incarichi si era venuto ad aggiungere quello di contabile della delegazione, definisce ancora la sua competenza, il suo rendimento ed il suo comportamento in servizio «superiori al normale» e contiene la seguente valutazione di carattere generale: «Il sig. Demont stabilisce molto facilmente contatti in America latina; per questo motivo egli è in grado di ottenere i risultati che da lui ci si aspetta. Nell'ambito del suo lavoro amministrativo e finanziario, ha saputo conciliare la soluzione dei problemi che derivano dalle condizioni di lavoro in America latina con le esigenze dell'amministrazione». Il fascicolo personale dell'interessato non contiene il rapporto informativo per il periodo 1o luglio 1977 — 30 giugno 1979, e nemmeno quello relativo al periodo 1o luglio 1979 — 30 giugno 1981; tuttavia il 5 aprile 1978 il ricorrente, con atto firmato dal membro della Commissione incaricato delle questioni del personale, è stato promosso (con effetto retroattivo al 1o gennaio 1977) dal grado A 7, 6o scatto, al grado A 6, 6o scatto!
Tutto sommato, è certo che il compito del ricorrente non era facile a causa della ripartizione delle competenze tra dipendenti appartenenti a diverse direzioni generali, Relazioni esterne, Amministrazione, Stampa e informazione (deposizione del sig. Pendville del 17 maggio 1979). In condizioni di lavoro particolarmente difficili e mentre, fin dal 1977, la Commissione aveva stabilito che il capo dell'ufficio di Santiago doveva essere un dipendente della carriera A 4/A 5, il ricorrente ha agito in buona fede e non ha mai cercato il suo personale interesse economico. Stando ai termini della deposizione del sig. Long del 27 aprile 1979, «egli maneggiava il denaro con disinvoltura, ma non era disonesto. Era una persona gentile e, nel suo desiderio di aiutare, tendeva ad ignorare la corretta procedura».
Condivido quindi il giudizio dcl «relatore», il quale non credeva che la condotta del ricorrente richiedesse una sanzione disciplinare: «è un uomo la cui foga e la cui inventiva sono state probabilmente più utili alla Commissione di quanto le abbiano arrecato danno. Tuttavia i suoi superiori gli hanno a torto lasciato una libertà d'azione che egli ha talvolta usato con imprudenza, considerandosi onnipotente». Anche se ammette che esistono indizi di tale irregolarità nel caso delle prime due censure formulate contro il ricorrente (contratto con la ditta Ahnsa e salario delle donne delle pulizie), egli constata che «non esiste alcuna prova a sostegno delle accuse rivolte dal sig. L.» e si chiede: «se è esatto che il sig. L. era amministratore degli anticipi fino al 1977, perché la questione Ahnsa (1976) ed altre questioni precedenti alla nomina del sig. René Démont sono sfuggite al suo controllo?»
Quanto agli onorari degli avvocati, egli dichiara di non meravigliarsi del fatto che, «sotto un regime autoritario e poliziesco come quello cileno, gli avvocati o altri intermediari cercano di farsi pagare molto cari i servizi resi per salvare dalla reclusione le vittime del regime».
Non si può fare a meno di pensare che, dinanzi agli addebiti mossi al ricorrente, il direttore generale abbia ritenuto, a prima vista, che egli meritava una sanzione severa donde il riferimento all'art. 87 per intero. Donde anche l'acceleramento del suo richiamo a Bruxelles, già deciso in via di principio. Tuttavia, man mano che l'inchiesta procedeva, la «punta dell'iceberg», di cui parlava la denuncia, si scioglieva come neve al sole e il direttore generale dell'Amministrazione si chiedeva, il 23 marzo 1979, se non fosse sufficiente una «semplice lettera di ammonimento che non figurasse nel fascicolo personale». Tuttavia, siccome il Démont aveva nel frattempo presentato un reclamo, il 9 febbraio 1979, contro il suo richiamo, sostenendo che si trattava di una sanzione disciplinare dissimulata, si è deciso di infliggergli una vera e propria sanzione disciplinare, ancorché relativamente leggera, per dare l'esempio alle altre delegazioni e per provare in modo inconfutabile che il richiamo del ricorrente a Bruxelles non aveva il carattere disciplinare che questi gli attribuiva.
Per tutti questi motivi, ritengo che, tenuto conto delle violazioni dei diritti della difesa da cui essa è inficiata, la decisione emessa nei confronti del ricorrente avrebbe potuto comportare un semplice ammonimento. Non è certo, tuttavia, che in materia disciplinare voi abbiate una competenza anche di merito, che vi permetta di modificare la decisione, di cui vi si chiede l'annullamento. Un'ulteriore considerazione impone, secondo me, l'annullamento puro e semplice.
III —
La redazione della «nota» del L. si spiega essenzialmente con il clima di animosità che non ha smesso di regnare tra lui e ¡I ricorrente e col senso di frustrazione che egli provava all'idea che il suo subordinato restasse in carica a Santiago dopo la sua partenza. In esito al procedimento disciplinare, avrebbe potuto risultare, anche all'autorità che ha il potere di nomina, che tale nota aveva un carattere calunnioso, poiché in definitiva ha rimproverato essa stessa al ricorrente solo delle negligenze veniali. Questi è stato dunque, oggetto di una denuncia veramente diffamatoria.
Contrariamente a quanto afferma la Commissione, si tratta di un caso tipico in cui va applicato l'art. 24: «le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni». Voi avete già dichiarato (sentenza 14 giugno 1979, causa 18/78, sig.ra V. e/Commissione, Race, pag. 2102) che, «benché questa disposizione sia in primo luogo intesa a proteggere i dipendenti della Comunità da attacchi e maltrattamenti provenienti da terzi, l'obbligo di assistenza contemplato dall'art. 24 sussiste anche nel caso in cui l'autore dei fatti previsti dalla disposizione stessa sia un dipendente delle Comunità» (punto 15). L'osservanza di tale dovere di protezione, avete aggiunto, si imponeva in modo particolarmente rigoroso, poiché l'incidente riguardava due dipendenti uno dei quali si trovava in posizione subordinata rispetto all'altro.
Ritengo che il modo migliore per riabilitare il ricorrente e per «garantirgli una carriera analoga a quella dei dipendenti che prestano servizio presso la sede» consista nell'accogliere interamente la sua domanda.
Per tutti questi motivi, concludo per l'annullamento della decisione di censura inflitta al Démont il 15 giugno 1979 e per la condanna della Commissione alle spese relative a questo secondo ricorso.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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