CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DELL'8 LUGLIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I —
Dal 19 novembre 1976 al 18 ottobre 1977, la società Pesch, con sede in Voorthuizen (Paesi Bassi), esportava nel Regno Unito varie partite di amido precotto di granturco, contenenti il 5 % di cloruro di calcio, il 5 % di cloruro di magnesio. Essa acquista il prodotto direttamente presso un fabbricante olandese e lo rivende poi, nei Paesi Bassi e altrove, a produttori di alimenti zootecnici che lo mescolano a polvere di latte magro o di siero di latte per usarlo, col nome di «Denkavit», nell'alimentazione dei vitelli.
Questo prodotto è soggetto alla normativa sugli importi compensativi monetari, vale a dire che la sua esportazione da uno Stato a moneta apprezzata in uno Stato a moneta deprezzata e la sua importazione in uno Stato a moneta deprezzata da uno Stato a moneta apprezzata danno diritto all'attribuzione degli importi compensativi.
All'uscita dai Paesi Bassi, Stato a moneta forte, il prodotto veniva classificato dalle autorità doganali nella sottovoce 35.05 A. Questa, che fa parte della sezione VI della tariffa doganale comune («Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse»), capitolo 35 («Sostanze albuminoidi, colle, enzimi»), recita:
«Destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti».
Pur non figurando nell'allegato II del Trattato, le merci che rientrano in questa sottovoce sono considerate dal regolamento del Consiglio 28 maggio 1969, n. 1059, come derivate dalla trasformazione di prodotti agricoli e, per questo motivo, sono comprese nel regime degli importi compensativi monetari.
Per contro, all'atto dell'entrata nel Regno Unito le autorità competenti di questo Stato ritenevano, in base agli accertamenti effettuati dal perito chimico del governo, che a causa della sua composizione e della sua destinazione, il prodotto andava classificato nella sottovoce 23.07 B le) 1.
Questa, che fa parte della sezione IV della tariffa doganale comune («Prodotti delle industrie alimentari ...»), capitolo 23 («Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali»), recita:
«Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:
altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido ...
aventi tenore, in peso, di amido ... superiore al 30 % :
non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari, inferiori al 10 %».
Le preparazioni di questo tipo rientrano del pari nel regime degli importi compensativi sotto il profilo del «settore dei cereali», ma il tasso di questi importi era inferiore di circa la metà a quello da applicarsi agli amidi solubili.
L'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, come modificato dal regolamento del Consiglio 30 aprile 1973, n. 1112, stabilisce che:
«quando un prodotto esportato da uno Stato membro è stato importato in uno Stato membro che deve concedere un importo compensativo all'importazione, lo Stato membro esportatore può, d'accordo con lo Stato membro importatore, versare l'importo compensativo che dovrebbe essere concesso da detto Stato importatore. In tal caso, nessun importo compensativo è concesso dallo Stato membro importatore per i prodotti provenienti dallo Stato membro in questione ...».
Dopo che il Regno dei Paesi Bassi aveva dichiarato alla Commissione la propria intenzione di valersi della facoltà di cui sopra per le sue esportazioni nel Regno Unito e quest'ultimo Stato membro si era dichiarato d'accordo, le autorità olandesi erano le sole competenti a versare gli importi compensativi in caso d'importazione nel Regno Unito. Chiedendo il consenso del Regno Unito per pagare direttamente gli importi compensativi che avrebbero dovuto normalmente essere attribuiti e pagati nel Regno Unito, i Paesi Bassi hanno così accettato il rischio che le autorità doganali del primo Stato si discostino dalla classificazione effettuata dalle dogane olandesi.
Tuttavia, per evitare gli abusi, un certo controllo viene esercitato dallo Stato membro importatore. A norma dell'art. 11 del regolamento della Commissione29 maggio 1975, n. 1380 (nella versione del regolamento della Commissione 25 giugno 1976, n. 1498), adottato per l'attuazione dell'art. 2 bis del regolamento n. 974/71, il versamento è subordinato alla prova che il prodotto è stato dichiarato nel paese d'importazione, cioè all' esibizione dell'esemplare di controllo che deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 11, n. 2, 2° comma, del regolamento n. 1380/75, il cui scopo è confermare che la merce ha raggiunto la destinazione prevista.
Sempre a norma dell'art. 11, n. 2, del regolamento n. 1380/75, la prova di cui trattasi va fornita mediante esibizione dell'esemplare di controllo di cui all'art. 1, del regolamento n. 2315/69. Questo conteneva una casella speciale che andava compilata specificando se le merci erano destinate ad uscire dal territorio della Comunità o ad essere immesse in consumo in uno Stato membro. L'ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione doveva, dal canto suo, indicare nell'apposita casella se la merce era stata usata o spedita in conformità alle indicazioni dell'operatore.
Con effetto dal 1° luglio 1977, a norma dell'art. 10 del regolamento della Commissione 22 dicembre 1976, n. 223/77, che contiene disposizioni d'attuazione nonché provvedimenti per la semplificazione del regime di transito comunitario:
«quando l'applicazione di una misura comunitaria adottata in merito all'importazione o all'esportazione di merci o alla loro circolazione all'interno della Comunità è subordinata alla prova che queste merci hanno ricevuto l'utilizzazione e/o la destinazione prevista o prescritta dalla predetta misura, la prova è costituita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T n. 5».
Il modello di questo esemplare di controllo figura nell'allegato VI di detto regolamento.
A partire dal 1° settembre 1977, l'art. 10 del regolamento n. 1380/75 è stato completato, in forza del regolamento della Commissione 11 luglio 1977, n. 1556, da un art. 10 bis il cui n. 4 recita:
«se, al momento dell'espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo, le autorità competenti classificano i prodotti in una voce o sottovoce tariffaria diversa da quella menzionata nel documento di transito, l'ufficio doganale di partenza dev'essere informato della voce o sottovoce adottata».
Il 3 febbraio 1977 la dogana inglese restituiva determinati esemplari di controllo alla dogana olandese, attestando che le formalità doganali erano state espletate e precisando le date in cui la merce era stata immessa in consumo nel Regno Unito, e facendo del pari presente il proprio punto di vista discordante circa la classificazione.
In conformità al punto di vista della dogana inglese, l'ente incaricato nei Paesi Bassi dell'attuazione della politica agricola comune (Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten) versava alla Pesch gli importi compensativi con riguardo alla sottovoce 35.05 A all'uscita dai Paesi Bassi e con riguardo alla sottovoce 23.07 B I e) 1 all'importazione nel Regno Unito.
Il 19 gennaio 1978, l'interessata proponeva un reclamo che rimaneva senza esito e la causa intentata dinanzi al College van Beroep voor het Bedrijfsleven yi è stata rinviata affinché vi pronunziate in via pregiudiziale tanto sul conflitto di competenza agli effetti della classificazione doganale, quanto sulla classificazione stessa.
Il governo del Regno Unito si è valso della possibilità di depositare dinanzi alla Corte delle osservazioni scritte a norma dell'art. 20 dello Statuto della Corte.
II —
Pur ammettendo che le autorità olandesi erano obbligate a difendere il punto di vista inglese, diverso dal loro, la ricorrente nella causa principale sostiene che l'importatore inglese non poteva contestare direttamente la classificazione adottata dalla dogana inglese e doveva lasciare all'esportatore olandese la cura di esperire un'azione contro le autorità olandesi.
Nel merito, essa deduce che dalla «logica» del sistema agrimonetario si desume che lo stesso prodotto non può essere classificato in voci doganali diverse nello Stato membro esportatore e nello Stato membro importatore.
Sono anch'io del parere che si debba garantire il più possibile l'applicazione uniforme del regime degli importi compensativi e di evitare le irregolarità.
Tratterò tuttavia, in primo luogo, il problema della classificazione doganale, cioè la seconda questione che vi è stata sottoposta, benché si tratti anzitutto di una questione di fatto o di applicazione ad un caso concreto la cui soluzione spetta in primo luogo al comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, istituito dal regolamento del Consiglio 16 gennaio 1979, n. 97, relativo ai provvedimenti da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura stessa.
Se infatti dichiaraste che una merce del tipo di cui trattasi va classificata — come ritengo — in una data voce, ad esclusione di qualsiasi altra (mi asterrò naturalmente dall'accertare se essa non rientri in una sottovoce diversa tanto dalla 35.05 A, quanto dalla 23.07 B I c) 1), la vostra pronunzia sarebbe cogente, quanto meno nel presente caso, sia per la dogana inglese, sia per la dogana olandese: se non fosse già vincolato dalla classificazione effettuata dallo Stato membro importatore, lo Stato membro esportatore lo sarebbe dalla vostra interpretazione. Ancor più, se risultasse che non è dovuto alam importo compensativo positivo — e su questo punto la prima questione mi pare incomprensibile — lo Stato esportatore dovrebbe eventualmente ripetere la compensazione indebitamente versata.
La ricorrente nella causa principale sostiene che la merce di cui trattasi, che è «amido solubile» più determinati ingredienti, pur essendo un prodotto di base che serve per l'alimentazione dei vitelli, a causa degli additivi non può essere usato direttamente e non può quindi essere considerato come un «prodotto foraggero». In subordine, essa ammette che alla luce della vostra sentenza Milchfutter dei 4 luglio 1978 (Race. pag. 1597) si tratta di un caso limite e che si potrebbero addurre buoni argomenti «tanto per sostenere quanto per negare l'applicazione della sottovoce 23.07 B I e) 1» e si rimette volentieri al vostro prudente apprezzamento.
Il governo del Regno Unito deduce che solo la sottovoce 23.07 B I e) 1 può essere presa in considerazione; le componenti calcio e magnesio attribuirebbero al prodotto — trasformato o meno mediante precottura — la caratteristica essenziale di ingrediente per l'alimentazione degli animali. Questa tesi sarebbe suffragata dalla nota esplicativa C del Consiglio per la cooperazione doganale relativa alla voce 23.07. La Commissione deduce che, per il fatto stesso che non è composta unicamente di amido solubile, ma contiene degli additivi che la destinano specificamente all' alimentazione dei vitelli (informazione comunicata telefonicamente dalla dogana inglese), la merce di cui trattasi è un prodotto foraggero ai sensi della sottovoce 23.07 B le) 1. Essa rileva inoltre che, in seguito ad indagini, l'amministrazione olandese classifica dal febbraio 1979 la merce nella voce 23.07. All'udienza, tuttavia, la ricorrente ha contestato energicamente questa asserzione. Dal canto mio, non ritengo che una miscela del genere tragga necessariamente la propria caratteristica essenziale dalla componente amido; stando a quanto ha dichiarato la ricorrente nella causa principale, infatti, il consumo diretto da parte dei vitelli ne provocherebbe irrimediabilmente la morte, a causa della forte concentrazione di calcio e di magnesio. Sono dunque questi ingredienti quelli che le conferiscono la sua caratteristica essenziale.
Perché una preparazione rientri nella sottovoce 23.07 B I e) 1, è necessario che il tenore in peso di amido sia almeno superiore al 30 % : l'eventuale maggiore percentuale è in linea di massima irrilevante ai fini della classificazione. In proposito, non afferro il senso dell'argomento secondo cui, data la componente agricola della merce, si dovrebbe adottare la classificazione che implichi la riscossione all'importazione dai paesi terzi o il versamento all'esportazione negli stessi paesi dell'importo compensativo più elevato.
Se l'incidenza sul prezzo del prodotto dell'applicazione dell'importo compensativo al prezzo del prodotto di base da cui dipende e che entra effettivamente nella sua composizione è stato mal calcolato — tenuto conto eventualmente del versamento di una restituzione alla produzione — si tratta di un altro problema che non può essere risolto attraverso la classificazione doganale.
Infine, non è detto che, per essere classificato in detta voce, il prodotto debba poter essere usato tale e quale, senza alcuna aggiunta, per alimentare gli animali: basta che sia usato nell'alimentazione degli animali.
Dalle considerazione che precedono deriva che un prodotto del tipo della merce di cui trattasi non rientra nella sottovoce 35.05 A, applicata dallo Stato membro esportatore. Dato che la classificazione nella sottovoce 23.07 B I e) 1 appare quindi giustificata alla luce della tariffa doganale comune, la prima questione sollevata è priva d'oggetto.
Concludo proponendovi di dichiarare:
—
salvo restando il parere del comitato per la nomenclatura della tariffa doganale comune, un prodotto contenente il 90 % di amido di granturco, ed il 5 % di cloruro di calcio ed il 5 % di cloruro di magnesio, che abbia subito un trattamento termico e sia usato come preparazione nell' alimentazione degli animali, rientra nella sottovoce 23.07 B I e) 1 della tariffa doganale comune.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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