CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 4 DICEMBRE 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Il ricorso presentato dalla signora Tiberghien con atto del 9 novembre 1979 sottopone al vostro esame un tema non nuovo: quello dei requisiti di legittimità della decisione di una commissione giudicatrice che rifiuta di ammettere uno dei candidati a partecipare alle prove di un determinato concorso.
Riassumo brevemente i fatti.
Nel luglio 1979 la ricorrente presentò la propria candidatura al concorso interno, per titoli, COM/BS/4/79, per la costituzione di una riserva di assistenti di segreteria aggiunti della carriera Β 5/B 4. Ella non fu ammessa a tale concorso in quanto la commissione giudicatrice ritenne che non possedesse l'esperienza professionale, consistente in almeno 16 anni di funzioni proprie della categoria C, richiesta dal bando a chi non avesse compiuto studi di livello secondario sanzionati da un diploma. Di fronte a questo rifiuto, la signora Tiberghien dapprima sollecitò un riesame della propria posizione (con lettera del 22 agosto 1979); poi, ricevuta una risposta negativa, introdusse il presente ricorso. Ella sostiene che la commissione giudicatrice ha erroneamente valutato la sua esperienza professionale e ha altresì mancato di tener conto della qualificazione da lei acquisita attraverso taluni corsi di perfezionamento nel campo specifico dell'attività di segreteria. Su questa base, ella chiede che la decisione di non ammetterla al citato concorso venga annullata.
2.
Nessun dubbio può sussistere quanto alla ricevibilità del ricorso. La circostanza che non sia stato presentato reclamo amministrativo contro la decisione impugnata, secondo la procedura di cui all'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari, è irrilevante: infatti, come la nostra Corte ha affermato ripetutamente, l'obbligo di presentare il reclamo previsto all'articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, sotto pena di ricevibilità del successivo ricorso alla Corte, «è ... privo di senso nel caso di censure mosse contro le decisioni di una commissione di concorso, dato che l'autorità che ha il potere di nomina non ha alcun mezzo per riformare tali decisioni» (sentenza del 16 marzo 1978 nella causa 7/77, von Wüllerstorff und Urbair, in Raccolta 1978, p. 769, punto 7 della motivazione). Da ciò consegue che il citato articolo 91 deve essere interpretato nel senso che la condizione del previo reclamo amministrativo «riguarda unicamente gli atti che l'autorità investita del potere di nomina ha il potere di riformare», categoria, questa, nella quale non rientrano le decisioni circa l'ammissione ai concorsi.
3.
Passiamo ora all'esame della prima censura formulata dalla ricorrente. Ho già detto che in mancanza di un titolo di studio di livello secondario (che la ricorrente non possiede) il bando di concorso richiedeva il requisito di un'esperienza professionale specifica (funzioni di segreteria) della durata di sedici anni. Contemporaneamente si esigeva anche che il candidato fosse stato al servizio della Comunità, come funzionario o altro agente, per una durata totale di 11 anni, ma la due condizioni erano poste in maniera indipendente l'una dall'altra. Non era affatto precisato se e in che misura l'esperienza professionale dovesse essere stata eventualmente acquisita al servizio delle Comunità. A mio avviso perciò si deve ritenere che fosse sufficiente, ai fini del concorso, una esperienza acquisita in tutto o in parte nell'ambito di rapporti di lavoro con enti diversi dalle Comunità: gli unici elementi fissati nel bando concernevano la durata di tale esperienza e la natura delle funzioni (descritte d'altronde con un certo grado di approssimazione: «funzioni della categoria C, in qualità di segretaria di direzione, segretaria principale, segretaria stenodattilografa, o funzioni simili).
La ricorrente affermava, nella domanda di partecipazione al concorso, di aver svolto attività di segretaria per circa nove anni (dal 1954 al 1964) presso datori di lavoro diversi, e successivamente per nove anni e sei mesi alle dipendenze della Commissione: ella vantava così un periodo complessivo di esperienza superiore ai sedici anni previsti dal bando. La commissione giudicatrice, nel comunicare all'interessata la decisione di non ammetterla al concorso, non ha contestato né la durata né la qualità dell'attività professionale svolta prima del 1965; essa si è limitata ad escludere che la candidata possedesse il requisito dell'esperienza professionale di almeno sedici anni. È vero che, nel corso della procedura orale, l'agente dell'istituzione convenuta — rispondendo a un quesito del presidente — ha affermato che la Commissione «può molto difficilmente ammettere» che i compiti svolti dalla signora Tiberghien mentre era alle dipendenze di privati fossero equivalenti a quelli tipici dei funzionari comunitari di grado C, così come si richiedeva nel bando del concorso. Tuttavia una simile affermazione, oltre ad essere ambigua e tardiva, contrasta con la posizione assunta al riguardo dalla Commissione nella lettera del 24 settembre 1979 del signor Desbois inviata alla ricorrente (allegato 25 al ricorso), lettera la quale spiegava la decisione del jury di concorso affermando: «la vostra esperienza presso la Commissione come segretaria stenodattilografa, del livello minimo C 3, per il periodo 1o febbraio 1976-31 dicembre 1978 (2 anni e 1 mese), aggiimta alla vostra esperienza analoga per il periodo anteriore alla vostra entrata in servizio (8 ottobre 1954-15 marzo 1964: 9 anni e 6 mesi) non vi permette di raggiungere i sedici anni richiesti». Ciò dimostra che l'esperienza specifica acquisita presso datori di lavoro diversi dalla Commissione, fra il 1954 e il 1964, era stata riconosciuta senza alcuna difficoltà.
4.
Al centro della controversia è dunque la valutazione dell'esperienza fatta dalla ricorrente alle dipendenze della Commissione nel periodo marzo 1965-febbraio 1974. La signora Tiberghien sostiene di avere svolto, nella carriera C 3/C 2, funzioni di segretaria stenodattilografa dal 1° febbraio 1965. al 31 luglio 1974; in questi anni, tuttavia, ella era stata inquadrata come «commessa», cioè come funzionarla con compiti amministrativi anziché di segreteria. Ciò spiega il disconoscimento del periodo 1965-1974 da parte della commissione di concorso, allorché si è trattato di valutare il requisito dell'esperienza professionale della ricorrente. Ma la mancata corrispondenza tra funzioni realmente esercitate e inquadramento formale sarebbe da imputare — secondo la ricorrente — a negligenza dell'amministrazione. Per meglio intendere i termini della questione converrà ricordare che alla carriera nei gradi C 2 e C 3 corrispondono, secondo lo Statuto dei funzionari (v. articolo 5, paragrafo 4 e allegato I), gli impieghi-tipo di «commesso» e di «segretario stenodattilografo». Le mansioni inerenti ai vari impieghi-tipo sono descritte nella decisione della Commissione relativa alla definizione delle funzioni e delle attribuzioni dei funzionari (pubblicata nel Corriere del personale n. 272 del 4 settembre 1973); essa chiarisce che, nel quadro della, categoria C, carriera C 2/C 3, il «commesso» è un funzionario d'ordine investito di compiti amministrativi, per i quali riceve un minimo di istruzioni e il cui espletamento «richiede da parte sua discernimento e metodo». Manca invece la descrizione delle mansioni corrispondenti all'impiego-tipo di segretario stenodattilograf o : ciò può spiegarsi considerando che la denominazione contiene già un riferimento sufficiente alla natura delle mansioni. Si tratta comunque di due tipi ben diversi di mansioni, e perciò l'amministrazione richiede, per l'ammissione a determinati concorsi, che i candidati abbiano acquisito una certa esperienza professionale nell'uno o nell'altro settore d'attività, distintamente. Così stando le cose, è evidente l'interesse di ogni funzionario a vedere riconosciuta da parte dell'amministrazione l'attività lavorativa effettivamente esercitata; da tale riconoscimento può infatti dipendere l'ammissione a determinati concorsi.
Nel caso in esame vi è la prova che la ricorrente, nel periodo 1° febbraio 1965-31 luglio 1974, ha svolto compiti di stenodattilografa; su domanda dell'interessata (datata 28 febbraio 1979), la Commissione ha riconosciuto questa circostanza in modo espresso nella lettera del 21 novembre 1979 che reca la firma del direttore generale del personale e dell'amministrazione. Ma la commissione giudicatrice, come si è visto, ha negato che la ricorrente possedesse la suddetta esperienza professionale; ciò risulta dalla comunicazione della non ammissione al concorso, che porta la data 10 agosto 1979, nonché dalla successiva già citata nota diretta alla ricorrente il 24 settembre 1979.
Si registra quindi una divergenza nelle valutazioni espresse dall'amministrazione in relazione al medesimo oggetto, in due occasioni diverse, a distanza di pochissimo tempo. La candidata è stata pregiudicata dal fatto che il riconoscimento della sua attività di segretaria sia intervenuto subito dopo l'ultimazione del concorso. Pertanto ci si deve domandare se la circostanza che l'amministrazione non abbia tenuto conto dell'attività effettivamente svolta dalla ricorrente ai fini dell'ammissione al concorso integri un vizio della decisione impugnata.
5.
A mio avviso, la commissione giudicatrice avrebbe dovuto partire dalla constatazione che la ricorrente, nell'atto di candidatura, aveva indicato di aver lavorato come segretaria per oltre nove anni alle dipendenze della Commissione. Il fatto che ella risultava invece essere stata inquadrata nell'impiego-tipo di segretario stenodattilografo per un periodo molto minore, e nell'impiego di commesso per un periodo coincidente con gran parte di quello indicato nell'atto di candidatura, avrebbe dovuto indurre la commissione giudicatrice ad accertare presso l'amministrazione come stessero in realtà le cose. In ogni caso, dopo che la ricorrente con lettera del 22 agosto 1979 aveva lamentato l'erronea valutazione della sua esperienza professionale e chiesto che l'errore venisse rettificato, la Commissione avrebbe dovuto avvertire la necessità di svolgere le indagini opportune. Se lo avesse fatto, avrebbe trovato nel fascicolo personale della signora Tiberghien una larga documentazione relativa alle mansioni da lei effettivamente svolte e agli sforzi dell'interessata per ottenere la corrispondenza fra mansioni e qualifica; in particolare avrebbe appreso che già dal 16 luglio precedente l'interessata aveva chiesto la «regolarizzazione» della sua situazione amministrativa, cioè proprio il formale riconoscimento delle mansioni realmente svolte. E non vi è motivo di dubitare che, in risposta all'eventuale richiesta della commissione di concorso l'amministrazione avrebbe assunto la stessa posizione che poi assunse, a concorso ormai espletato, nella citata lettera del 21 novembre 1979 rivolta alla candidata, riconoscendo finalmente l'attività lavorativa da lei espletata in qualità di segretaria per oltre nove anni.
Dal canto suo, l'amministrazione aveva l'obbligo di fornire alla commissione giudicatrice, tempestivamente, tutti gli elementi utili per la valutazione della candidata. La nostra Corte, in casi analoghi, ha ritenuto che omissioni del tipo di quelle ora descritte vizino la decisione di non ammissione al concorso sotto il profilo della violazione delle forme sostanziali. Ricordo la sentenza del 9 giugno 1964 nelle cause 94 e 96/63, Bernusset (Raccolta 1964, p. 585), in cui la Corte affermò che gli atti di candidatura devono essere «valutati con cautela in una materia che esige l'esame più obiettivo possibile del merito dei candidati» e che l'autorità che ha il potere di nomina deve completare «i dati a sua diposizione attingendo ai fascicoli personali dei candidati». Ricordo ancora la sentenza 1° aprile 1971 nella causa 76/69, Rabe (Raccolta 1971, p. 297), secondo la quale la mancata comunicazione alla commissione giudicatrice, da parte dell'amministrazione, di documenti relativi ai titoli richiesti per l'ammissione dei candidati al concorso «costituisce un vizio di procedura che legittima ... ad impugnare il provvedimento» (v., in particolare, i punti 5/6 e 7/8 della motivazione).
In sostanza, questa giurisprudenza è ispirata al principio secondo cui le commissioni giudicatrici, trattandosi di valutare le candidature di persone che hanno già prestato servizio presso le istituzioni comunitarie, devono utilizzare tutti gli elementi di giudizio che l'amministrazione possiede, e che possono trovarsi nei fascicoli personali (il cui esame è comunque indispensabile) o altrove. Qualora poi si presentino situazioni personali che hanno aspetti dubbi — come nei casi di contrasto fra il lavoro prestato di fatto e la classificazione formale dell'impiego — l'amministrazione è tenuta ad assumere un atteggiamento preciso, sciogliendo quei dubbi tempestivamente, in modo che le commissioni di concorso possano prendere le decisioni relative all'ammissione sulla base di elementi solidi e definitivi. Da ciò si deduce logicamente che ogni decisione adottata senza una cognizione completa degli elementi concernenti ciascun candidato è viziata per violazione delle forme essenziali.
A mio avviso, è sulla base di questi criteri che deve essere risolto anche il caso che stiamo discutendo. La decisione con cui la commissione giudicatrice non ammise al concorso la ricorrente deve ritenersi viziata per violazione delle forme essenziali ed essere conseguentemente annullata.
6.
Non mi sembra, viceversa, che la decisione in discorso abbia violato l'articolo 24 dello Statuto dei funzionari, come la ricorrente pretende con la sua seconda censura. Quell'articolo stabilisce ai paragrafi 3 e 4 che le Comunità «facilitano il perfezionamento professionale del funzionario, compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi e conformemente ai loro interessi» e che «di tale perfezionamento si tiene conto anche ai fini dello svolgimento della carriera». Secondo la tesi della signora Tiberghien, la commissione giudicatrice, nel valutare la sua esperienza professionale, non avrebbe tenuto conto delle cognizioni da lei acquisite frequentando alcuni corsi di perfezionamento negli anni 1973 e 1974; ciò sarebbe in contrasto con l'accennato obbligo dell'amministrazione di tener conto del perfezionamento professionale acquisito dai funzionari ai fini della loro carriera.
In realtà, il mancato riconoscimento dell'esperienza professionale di segretaria acquisito dalla ricorrente presso la Commissione per un periodo di oltre nove anni non ha niente a che vedere con l'obbligo di tener conto della partecipazione del funzionario a corsi di perfezionamento. Sappiamo che, nel nostro caso, il bando di concorso richiedeva un'esperienza di segreteria acquisita attraverso l'esercizio delle corrispondenti mansioni durante un certo numero di anni; la partecipazione a corsi di perfezionamento non avrebbe potuto supplire all'eventuale mancanza di siffatta esperienza. È anche il caso di aggiungere che l'obbligo dell'amministrazione di tener conto del perfezionamento professionale acquisito dal funzionario è posto dallo Statuto in relazione allo sviluppo della carriera (cfr. il paragrafo 4 dell'articolo 24), mentre nel nostro caso la ricorrente chiedeva di partecipare a un concorso per intraprendere una carriera diversa da quella nel cui ambito si trovava a svolgere la sua attività. Questo è un ulteriore motivo per escludere che potesse essere utilmente invocato l'articolo 24 dello Statuto.
7.
Per tutte le considerazioni svolte, sono d'avviso che il ricorso meriti di essere accolto. Pertanto propongo alla Corte di annullare la decisione della Commissione del 10 agosto 1979, con la quale non si ammetteva la richiedente a partecipare al concorso interno, per titoli, per assistenti di segreteria aggiunti COM/BS/4/79. L'istituzione convenuta va inoltre condannata al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente.
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