CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 19 GIUGNO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Questa causa è stata rinviata alla Corte in via pregiudiziale dal Bundesfinanzhof. Ricorrente di fronte a detto giudice è lo Hauptzollamt Köln-Rheinau. Resistente è la ditta Chem-Tec, che fra l'altro importa nella Repubblica federale di Germania maschere a filtro da usare una sola volta. La questione controversa è la corretta classificazione doganale di dette maschere. Esse sono semplici e, secondo la descrizione datane dal Bundesfinanzhof nella questione sottoposta alla Corte, «coprono soltanto la bocca ed il naso a scopo di protezione da prodotti chimici velenosi, polvere, fumo, nebbia e si gettano dopo l'uso.» Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof espone che, grazie alla forma ovale della parte che aderisce al naso e alla bocca, la quale si adatta alle rotondità del viso, ai lacci laterali ed alla staffa metallica destinata al dorso del naso, «si tratta di apparecchi facili a portarsi ... che assicurano un buon passaggio dell'aria e quindi una buona respirazione.» Non credo di dovermi soffermare sulla descrizione delle maschere dato che la Corte ha chiesto che gliene fosse fornito un esemplare e, in ottemperanza a tale richiesta, la Chem-Tec ce ne ha spedito un'intera scatola di vari tipi; Lorsignori le hanno viste.
Secondo la Commissione, la difficoltà di classificazione doganale dipende dal fatto che si tratta di prodotti di un genere che non esisteva all'epoca in cui la tariffa doganale comune («TDC») è stata stesa. La Chem-Tec ha sostenuto di importare maschere del genere dal 1965 e che per vari anni esse sono state classificate sotto la voce 90.18. Dal fascicolo si desume con certezza che, nel 1972, nel caso di una partita di 8500 maschere importate dalla Chem-Tec dagli Stati Uniti d'America, le autorità doganali tedesche hanno ammesso tale classificazione. All'atto di una successiva importazione da parte della Chem-Tec di maschere del genere, avvenuta nel 1973, le dogane tedesche cambiavano però parere e decidevano di classificarle sotto la voce 59.03. Il dazio della voce 90.18 è del 6 1/2 %, mentre quello dalle voce 59.03 è del 12 %. Di qui l'attuale controversia.
La voce 90.18 recita:
«Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia ed altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas)».
La voce 59.03 recita:
«Stoffe non tessute e manufatti di stoffe non tessute, anche impregnati o spalmati».
La lite veniva portata in primo grado dinanzi al Finanzgericht di Düsseldorf il quale, il 27 gennaio 1977, emanava una sentenza favorevole alla Chem-Tec. Il Finanzgericht dichiarava che la funzione delle maschere determina la loro classificazione doganale, cosicché la voce da applicarsi era la 90.18. Esso respingeva l'argomento dello Hauptzollamt secondo cui, data la loro semplicità, le maschere non potevano essere considerate come «apparecchi per respirare». Il Finanzgericht rilevava che, per quanto riguarda gli aspetti quali il peso, il volume, il numero di parti o la complessità tecnica, non si poteva ravvisare alcun criterio obiettivo che potesse applicarsi con certezza.
Contro questa sentenza lo Hauptzollamt si è rivolto al Bundesfinanzhof, la cui ordinanza di rinvio a questa Corte reca la data del 16 ottobre 1979.
La questione sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof è, in breve, se il concetto «apparecchi per respirare (comprese le maschere antigas)» di cui alla voce 90.18 della TDC includa semplici maschere filtranti del genere descritto nell'ordinanza di rinvio. Il Bundesfinanzhof non pone alla Corte alcuna questione relativa alla voce 59.03. Ritengo che ciò sia dovuto al fatto che dette maschere sono senza dubbio articoli di stoffe non tessute ai sensi della voce 59.03 ma che, se essi sono del pari apparecchi per respirare ai sensi della voce 90.18, a norma della regola 3(a) delle Regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC, la seconda prevale in quanto «voce più specifica».
Hanno presentato osservazioni alla Corte soltanto la Chem-Tec e la Commissione. La Chem-Tec sostiene naturalmente che le maschere rientrano nella voce 90.18. La Commissione ammette che la loro funzione sia tale da farle includere in detta voce, ma sostiene che a tal fine ciò non è sufficiente, che occorre inoltre che un articolo sia abbastanza complesso per costituire un «apparecchio» ai sensi di detta voce e che le maschere di cui trattasi non possiedono tale requisito. La tesi della Commissione sembra interamente basata sulle Note esplicative della Nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale (CCD). La Commissione ammette che non è facile specificare con precisione quale grado di complessità occorra perché un articolo costituisca un «apparecchio» ai fini della tesi che essa sostiene.
Vi sono naturalmente due versioni autentiche della Nomenclatura del CGD, quella inglese e quella francese. Nelle versioni inglese e francese della- TDC, la voce 90.18 corrisponde alle versioni inglese e francese della Nomenclatura del CCD. Lo stesso vale — sia detto fra parentesi — per la voce 59.03.
La frase cruciale della versione inglese è quindi «breathing appliances (including gas masks and similar respirators)». Questa frase indica chiaramente che vi è una categoria ristretta di articoli chiamati «gas masks», la quale rientra nella categoria più ampia chiamata «respirators» la quale a sua volta fa parte di una categoria più ampia chiamanta «breathing appliances». In altre parole, un articolo può essere «breathing appliance» senza essere un «respirator», e può essere «respirator» senza essere una «gas mask».
La versione francese della voce 90.18 è la seguente:
«Appareils de mécanothérapie et de massage; appareils de psychotechnie, d'ozo-thérapie, d'oxygénothérapie, de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz)».
Questa versione ammette quindi del pari l'esistenza della categoria ristretta delle «gas masks» (masques à gaz), ma ciò che nella versione inglese è chiamato «breathing appliances including respirators», nella versione francese è indicato come «appareils respiratoires de tous genres». Le due versioni devono comunque avere lo stesso significato, ed io posso unicamente supporre che la ragione per cui differiscono fra loro è che non esistono nella lingua francese espressioni distinte corrispondenti alle inglesi «breathing appliances» e «respirators», donde l'aggiunta nella versione francese delle parole «de tous genres» per indicare che le parole «appareils respiratoires» vanno interpretate estensivamente, cioè in modo da corrispondere all'inglese «breathing appliances» piuttosto che unicamente a «respirators». (La lettera della voce 90.18 nelle versioni danese, italiana, olandese e tedesca della TDC corrisponde al francese.)
Ne concludo che le espressioni «breathing appliances» e «appareils respiratoires de tous genres» vanno interpretate estensivamente. A mio parere, l'articolo che possa essere appropriatamente chiamato «appliance», o «appareil» (apparecchio), nel linguaggio corrente e la cui funzione consista nel consentire ad una persona di respirare quando altrimenti non potrebbe o di respirare aria più pulita, rientra nella voce 90.18. Concordo quindi col Finanzgericht che le maschere di cui trattasi rientrano in detta voce. Sono soprattutto d'accordo col Finanzgericht nel ritenere che un provvedimento legislativo che impone dei tributi non possa — a meno che la sua lettera non imponga assolutamente un'interpretazione del genere — essere interpretato in un senso che richieda l'applicazione di criteri imprecisi. Sono naturalmente d'accordo pure con quanto sostenuto all' udienza dalla Chem-Tec, cioè che il fatto che un articolo sia semplice, leggero e poco costoso non significa affatto che esso non sia tecnicamente avanzato.
Passo alle Note esplicative su cui la Commissione si basa.
La Commissione cita anzitutto due paragrafi delle «Considerazioni generali» delle Note relative al capitolo 90 della nomenclatura del CCD. Detti paragrafi sono del seguente tenore:
«Il presente capitolo abbraccia un complesso di strumenti ed apparecchi molto diversi, ma che, come regola generale, sono caratterizzati essenzialmente dalla fabbricazione accurata e dalla grande precisione, il che fa sì che la maggior parte di essi venga usata in particolare nel campo puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia ecc.), per applicazioni tecniche e industriali molto specifiche (misurazioni e controlli, osservazioni ecc.) o per scopi medici».
...
«La regola secondo cui gli strumenti ed apparecchi del presente capitolo sono in genere articoli di grande precisione ha tuttavia delle eccezioni. Vi sono classificati, ad esempio, gli occhiali puramente protettivi (n. 90.04), le semplici lenti, i periscopi a semplice gioco di specchi (n. 90.13), i metri ed i regoli ordinari (n. 90.16), gli igrometri di fantasia di una precisione del tutto relativa (n. 90.23)».
Manifestamente questi paragrafi, considerati congiuntamente, non significano che un articolo sia escluso dal capitolo 90 qualora sia semplice.
La Commissione si richiama poi alle Note relative alla stessa voce 90.18, nella versione anteriore all'ottobre 1979. Non vi è dubbio che, se ho ragione nell'interpretare detta voce come comprendente un'ampia categoria di «breathing appliances» (o «appareils respiratoires de tous genres») entro la quale vi è una categoria più ristretta di «gas masks» (o «masques à gaz»), dette Note sono mal concepite. Per quanto qui ci interessa, esse sono divise in due parti: «(VII) breathing appliances» e «(VIII) gas masks and similar respirators» — nella versione francese «(VII) appareils respiratoires» e «(VIII) masques à gaz». Non solo questa ripartizione suggerisce che «breathing appliances» e «gas masks and similar respirators» sono categorie di merci diverse, anziché una categoria più ampia che ne comprende una più ristretta, ma le stesse note, in entrambe le parti, sono redatte in modo da suggerire che «breathing appliances» sono una categoria più ristretta e «gas masks and similar respirators» una categoria più ampia. Non credo sia il caso di farvi perder tempo leggendo dette note per intero. Quello che ha una certa importanza ai nostri fini è che nella parte «(VIII) gas masks and similar respirators» le note, dopo aver menzionato apparecchi più complicati, proseguono:
«Ne esistono pure di più semplici, destinate a proteggere unicamente la bocca e il naso e consistenti in una parte tenuta ferma da uno o più nastri elastici e che contiene un dispositivo filtrante o assorbente (lana di amianto, gomma spugnosa, ovatta di cotone ecc. ... impregnate o no) facilmente sostituibile una volta inquinata».
Le note indicano poi tre eccezioni, che possono essere più o meno giustificate dalla lettera della Nomenclatura del CCD, rna che sono comunque irrilevanti nel presente caso.
Da ultimo la Commissione si richiama a un «corrigendum» delle Note adottato dal CCD nell'ottobre 1979, cioè dopo che il Finanzgericht aveva statuito nella presente causa e più o meno contemporaneamente al rinvio a questa Corte da parte del Bundesfinanzhof. Il corrigendum (il cui testo è allegato alle osservazioni scritte della Commissione) dichiara espressamente che «le maschere protettive contro la polvere, gli odori ecc. il cui organo filtrante non sostituibile è costituito da più strati di stoffe non tessute, anche trattate con carbone attivato o intercalate con uno strato di fibre sintetiche» rientrano nella voce 59.03 e sono escluse dalla voce 90.18.
All'udienza la Commissione ha esposto le circostanze in cui il corrigendum ha visto la luce. All'inizio del 1979 uno degli Stati membri della Comunità (non ci è stato detto quale) sollevava la questione presso la Commissione e la questione stessa veniva discussa in una riunione della Commissione per la Nomenclatura nel marzo dello stesso anno. All'inizio i rappresentanti degli Stati membri avevano opinioni discordanti, ma alla fine addivenivano ad una decisione unanime nel senso che il prodotto andava classificato sotto la voce 59.03. La cosa veniva comunicata al CCD in occasione di una riunione di questo nel giugno dello stesso anno. Il CCD rinviava la pratica ad un gruppo di lavoro, su relazione del quale approvava la decisione nell'ottobre.
Sorge la questione se tale «decisione» sia vincolante per questa Corte.
Il potere del CCD di emanare note esplicative deriva dagli artt. Ili e IV della Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, convenzione firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950. Secondo la versione inglese dell'art. IV (e) il loro scopo è di agire «come guida per l'interpretazione e l'applicazione della nomenclatura». (La versione francese non usa alcuna parola equivalente a «guida»). Se si raffronta questa frase con la lettera dell'art. IV (e), il quale riguarda le proposte di modifica della Convenzione, e con quella dell'art. IX (d), il quale autorizza le parti contraenti che siano in disaccordo fra loro a convenire di accettare come vincolante una raccomandazione del CCD, si vede chiaramente, a mio parere, che le Note esplicative non possono modificare la nomenclatura e non sono destinate ad avere effetto vincolante. Nella sentenza 11/79 (Cleton, Race. 1979, pag. 3069; si veda il punto 12 della motivazione) la Corte le ha chiamate — secondo me giustamente — «un semplice strumento interpretativo d'indole amministrativa». Appunto questa loro natura fa sì che una nota esplicativa possa essere usata come ausilio interpretativo anche qualora sia stata pubblicata posteriormente alla data di una determinata importazione o esportazione. Vi sono pronunzie di questa Corte nel senso che le note esplicative della TDC vanno ignorate qualora siano in contrasto con la stessa TDC; si vedano la sentenza 149/73 (Witt c/ HZA Hamburg-Ericus, Race. 1973, pag 1587) e 183/73 (Osram d Oberfinanzdirektion Frankfurt, Race. 1974, pag. 477, punto 12 della motivazione), e si prenda in considerazione la sentenza 69 & 70/76 (Dittmeyer e/ HZA Hamburg-Waltershof, Race. 1977, pag. 231). Secondo me, lo stesso deve valere per le note esplicative del CCD. Ne consegue a mio parere che, se Lor Signori condividono la mia opinione circa la corretta interpretazione della voce 90.18, il «corrigendum» dell'ottobre 1979 non ha alcun peso.
Concludendo ritengo che Lorsignori dovrebbero risolvere la questione sottoposta alla Corte dal Bundesfinanzhof in senso affermativo.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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