CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 22 MAGGIO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la presente causa pregiudiziale, sottopostavi da uno dei giudici istruttori presso il Tribunal de grande instance di Parigi, verte sull'interpretazione dei regolamenti della Commissione che, per il periodo compreso tra il 27 agosto 1974 e ľ 8 aprile 1975, fissavano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina.
I —
Durante detto periodo, la società Multi-Agra, avente sede in Parigi, esportava in Grecia trentuno partite di carne bovina disossata congelata. In trenta delle trentuno dichiarazioni relative a dette operazioni d'esportazione era'precisato che si trattava di «pezzi disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente». Per queste operazioni l'esportatore riscuoteva, a norma dei regolamenti in materia, restituzioni corrispondenti alla definizione della merce esportata.
Effettuato un controllo presso i fornitori, l'amministrazione doganale rilevava che alcune delle partite esportate contenevano noce di guancia o tibia col muscolo aderente, oppure tibia e pancia.
Essa riteneva che la quota delle restituzioni corrispondente a questi pezzi non spettasse alla Multi-Agra e fosse stata riscossa mediante false dichiarazioni aventi lo scopo o l'effetto di ottenere un vantaggio all'esportazione, infrazione contemplata dall'art. 426 del Code des douanes e passibile delle pene comminate dall'art. 414 dello stesso.
Per questo motivo, l'amministrazione invitava il pubblico ministero, che accoglieva la domanda, a disporre un'inchiesta nei confronti del Roudolff in quanto presidente-direttore generale della società esportatrice. L'imputato si difende affermando che la tesi dell'amministrazione si fonda su un'interpretazione erronea della disciplina comunitaria.
Questa contestazione ha indotto il giudice istruttore a chiedervi, a norma dell'art. 177, 2° comma, del Trattato CEE, di precisare quale delle due tesi sostenute dinanzi a lui sia giusta. La vostra pronuncia gli consentirà di stabilire se i fatti di cui si fa carico all'imputato costituiscano o meno reato.
La questione che egli vi ha sottoposto è la seguente:
«Se la formulazione della voce doganale della tariffa doganale comune 02.01 A Ila dd 22 ccc consentisse, nel 1974 e nel 1975, di considerare conforme alla definizione ivi contenuta l'esportazione di cartoni contenenti parti anteriori di carne bovina disossata, congelata, ivi comprese determinate parti dette: noci di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, essendo oacifico che dette parti non erano imballate separatamente, e di autorizzare, per queste esportazioni, la corresponsione della restituzione all'esportazione come contemplata dai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee nn. 805/68 e 885/68».
II —
Come giustamente ha rilevato la Commissione, la formulazione di detta questione richiede un'osservazione preliminare relativa al richiamo alla tariffa doganale comune ivi figurante.
Infatti, i regolamenti della Commissione che indicano i prodotti per i quali si concede la restituzione, nonché l'importo della stessa, pur richiamandosi alla nomenclatura della tariffa doganale comune per definire detti prodotti, fanno sovente richiamo a criteri specifici, più precisi. Le definizioni speciali contenute nella normativa in materia agricola sono contraddistinte dalla menzione «ex» che precede il numero della voce doganale. Avrete constatato che i prodotti litigiosi rientrano in una di queste definizioni. Per questo motivo ritengo che sia più opportuno formulare come segue la questione sottopostavi.
Se la designazione delle merci comprese nella sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22 di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina consentisse, per il periodo agosto 1974 — aprile 1975 compresi, di considerare comprese in questa voce esportazioni di cartoni contenenti pezzi di parti anteriori di carne bovina disossata congelata, ivi compresi alcuni pezzi denominati noce di guancia, pancia e tibia col muscolo aderente, non imballati separatamente, e di ammetterli a fruire delle restituzioni all'esportazione contemplate dai regolamenti del Consiglio nn. 805/68 e 885/68.
La controversia si limita dunque al problema del se i prodotti in questione siano esclusi dal beneficio delle restituzioni indipendentemente dal modo in cui sono imballati, secondo il punto di vista dell'amministrazione doganale, condiviso dalla Commissione, o soltanto se imballati separatemente, talché essi potrebbero fruire della restituzione se imballati alla rinfusa, come sostiene il Roudolff.
III —
Quest'ultimo si fonda sull'analisi dei termini stessi della voce litigiosa, che gli paiono chiaramente orientati nel senso che egli sostiene. Per contro, secondo la Commissione la stessa analisi letterale porta senza ombra di dubbio all'accettazione della sua tesi.
Di fronte a queste tesi opposte non mi resta che analizzare a mia volta la formulazione della voce litigiosa prendendo in considerazione, a tal fine, tutti i regolamenti della Commissione adottati durante il periodo delle esportazioni di cui trattasi, regolamenti che analizzerò nelle sei versioni linguistiche ufficiali, come è d'uopo fare trattandosi di una disposizione di diritto comunitario.
a)
Nel periodo considerato la voce di cui ci occupiamo ha avuto due versioni successive.
La versione di cui ai regolamenti 30 luglio 1974, n. 2010, che fissa le restituzioni per il periodo che inizia il 1° agosto 1974, e 29 agosto 1974, n. 2243, che disciplina la stessa materia per il periodo che inizia il 1° settembre 1974, era la seguente:
«Morceaux désossés, à l'exception des joues, des abats, du flanchet et du jarret, emballés séparément:
—
pour les exportations à destination des États-Unis
—
pour les exportations à destination des pays tiers européens, ...».
Nelle altre lingue ufficiali della Comunità la descrizione è identica:
«Boned or boneless, excluding the chaps, the offals, the thin flanks and the skin, packaged separately», in inglese,
«Teilstücke ohne Knochen, mit Ausnahme von Kopffleisch, Schlachtabfällen, Fleisch- und Knochendünnung und die Hesse, getrennt verpackt», in tedesco,
«Pezzi- disossati, esclusi le guance, le frattaglie, la pancia, la tibia e il muscolo aderente, confezionati separatamente», in italiano,
«Delen, zonder been, met uitzondering van kopvlees, slachtafvallen, de vang en de schenkel, afzonderlijk verpakt», in olandese,
«Udbenet met undtagelse af kaeber, slagteaffald, slag og skank, stykkerne emballeret hver for sig», in danese.
In seguito, per il periodo 7 ottobre 1974 — 30 aprile 1975, nel quale si sono succeduti otto regolamenti (i regolamenti nn. 2538/74, 2645/74, 2943/74, 3084/74, 3205/74, 180/75, 494/75 e 735/75), detto testo veniva così trasformato:
«Morceaux désossés:
—
à l'exception des joues et des abats pour les exportations à destination des États-Unis
—
à l'exception des joues, des abats, du flanchet et du jarret, emballés séparément, pour les exportations à destination des pays tiers européens, ...».
Nelle altre versioni linguistiche esso è stato modificato in modo corrispondente. Ad esempio, la versione inglese era:
«Boned or boneless:
—
excluding the cheeks and the offals, for export to the United States of America
—
excluding the cheeks, the offals, the thin flanks and the skin, packaged separately, for export to European third countries, ...».
b)
Che giudizio si può esprimere su questi testi?
Sia nell'una che nell'altra versione, il testo francese, a mio avviso, non lascia intendere chiaramente se l'espressione «emballés séparément» si riferisca a «joues, abats, flanchet et jarret» oppure a «morceaux désossés». Il mio parere è che si tratta di un testo ambiguo e, in verità, mal redatto.
Da quanto sono riuscito ad appurare, gli stessi problemi sussistono anche in ciascuna delle altre versioni. L'ambiguità è particolarmente evidente nella versione tedesca. La Commissione sottolinea giustamente che il Roudolff avrebbe ragione se fosse stato scritto: «Teilstücke ohne Knochen, mit Ausnahme von getrennt verpacktem Kopffleisch, ...»; però, stante la versione ufficiale, la sua tesi è lungi dall'essere indiscutibile. La conclusione sarebbe stata diversa solo se fosse stata impiegata una delle due espressioni seguenti: «getrennt verpackte Teilstücke ohne Knochen, ...» oppure «Teilstücke ohne Knochen, getrennt verpackt, ...».
Le pecche della versione vigente dall'agosto 1974 all'aprile 1975 risultano pure dalla lettura delle espressioni impiegate prima e dopo. Infatti, nei regolamenti 10 giugno 1974, n. 1444 e 27 giugno 1974, n. 1631, che vigevano nel periodo immediatamente precedente a quello delle esportazioni litigiose, si legge :
«Morceaux désossés, à l'exception des joues et des abats:
—
pour les exportations à destination des États-Unis
—
à l'exception du flanchet et du jarret emballés séparément, pour les exportations à destination des pays tiers européens, ...».
Sotto l'aspetto strettamente grammaticale, si desume da questo testo che l'assenza della virgola tra «emballés séparément» et «flanchet et jarret», consente di accogliere, per quanto concerne questi prodotti, solo l'interpretazione prospettata dal Roudolff.
Per contro, dalla versione attuale, figurante nel regolamento 14 aprile 1980, n. 897, risulta con certezza che, indipendentemente dal modo in cui sono imballati, la pancia e la tibia col muscolo aderente non possono conferire il diritto alla restituzione. Si legge infatti:
«Morceaux désossés, à l'exception du flanchet et du jarret, chaque morceau emballé individuellement».
[«Pezzi disossati esclusi la pancia, la tibia e il muscolo aderente, ogni pezzo imballato individualmente»].
Quindi, l'interpretazione letterale non consente di risolvere con certezza la questione sollevata dal giudice a quo.
IV —
Lo stesso può dirsi, mi pare, dell'argomento della Commissione relativo alla struttura della normativa in materia di restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina.
a)
La Commissione rileva che la sottovoce di cui trattasi (ex 02.01 A II a) 2 dd) ex 22), contenuta nei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione, adottati nell'ambito della politica agricola comune, contempla le frattaglie, oltre alle guance, alla pancia e alla tibia col muscolo aderente. Orbene, le frattaglie, sebbene siano menzionate alla voce 02.01 della tariffa doganale comune (Carni e frattaglie commestibili), non lo sono più alla sottovoce agricola ex 02.01 A II a) 2 (Carni commestibili della specie bovina domestica, congelate). Quindi, per la Commissione, dato l'ordine logico dei testi, la volontà — che risulta da questa omissione — di escludere le frattaglie dalle restituzioni non può venir contraddetta dalla lettera di una semplice sottovoce.
Ne risulta che, a suo parere, le frattaglie, indipendentemente dall'imballaggio, sono senza dubbio escluse dal beneficio delle restituzioni. Quindi, per analogia, lo stesso deve dirsi per i prodotti di qualità altrettanto inferiore, come le guance, la pancia e le tibia col muscolo aderente.
b)
Questo ragionamento non mi pare possa andare esente da critiche.
Le frattaglie, poiché sono specificamente contemplate dalla sottovoce 02.01 Β della tariffa doganale comune, non possono, di conseguenza, fruire di restituzioni in forza di una sottovoce agricola derivata dalla sottovoce doganale 02.01 A. La Commissione se ne è peraltro resa conto in quanto, dal 1° settembre 1975, le frattaglie — come le guance — non figurano più nel testo di cui trattasi. Per dirla con le sue stesse parole, «era in effetti erroneo e superfluo menzionare, come si era fatto in precedenza, l'eccezione peile guance e le frattaglie nella designazione delle merci della sottovoce» di cui trattasi.
Per di più, non è forse inutile rilevare che le preparazioni e conserve di frattaglie, contemplate dalla sottovoce ex 16.02 Β III b) 1 dei regolamenti che fissano le restituzioni all'esportazione, fruivano di queste al momento dei fatti di causa e continuano a fruirne anche oggi, come risulta dall'allegato del regolamento 14 aprile 1980, n. 897.
V —
Così stando le cose, la soluzione della questione in esame può venire desunta solo da considerazioni relative alla finalità della normativa concernente la concessione di restituzioni all'esportazione di carne bovina.
a)
Le restituzioni all'esportazione sono destinate a facilitare la vendita sul mercato mondiale, a prezzi competitivi, di prodotti per i quali non esistono sbocchi sufficienti sul mercato comunitario. Questo non è il caso dei prodotti litigiosi; le guance, la pancia e la tibia col muscolo aderente sono innanzitutto carni da trasformazione, espressione con la quale si definiscono i prodotti che sono destinati ad essere consumati non tali e quali, ma sotto forma di prodotti trasformati: salami, carni in scatola, comprese quelle per l'alimentazione degli animali, e così via. Orbene, queste carni da trasformazione fruiscono tradizionalmente di vaste possibilità d'impiego all'interno della Comunità. Quindi, la concessione di restituzioni all'esportazione non si giustifica nel loro caso.
L'eccezione fatta — come avrete notato — per le esportazioni di pancia e di tibia col muscolo aderente, indipendentemente dal modo d'imballaggio, negli Stati Uniti nel 1974-1975, è giustificata da circostanze particolari. La concessione di queste restituzioni è dovuta all'intento di conservare una corrente di scambi tradizionali fra gli Stati Uniti e determinate regioni, in cui non vi è pericolo di afta epizootica, del Regno Unito, della Danimarca e soprattutto dell'Irlanda. La soppressione del requisito dell'imballaggio separato si spiega con la severità del controllo americano, che consente di evitare i rischi di frodi, e con la scarsa entità delle restituzioni concesse, tali da impedire qualsiasi sviamento di traffico.
Trattandosi di esportazioni in un paese terzo europeo, è invece certo che le guance, la pancia e la tibia col muscolo aderente, vanno escluse dal vantaggio delle restituzioni, indipendentemente dal modo d'imballaggio.
b)
D'altro canto, l'illogicità della tesi dell'imputato nella causa principale è evidente se si tiene conto della necessità di facilitare il controllo delle esportazioni, finalità che nella materia di cui trattasi riveste particolare importanza.
Nel sistema che risulta dall'interpretazione proposta dal Roudolff, tutti i pezzi disossati diversi dalle guance, dalle frattaglie, dalla pancia e dalla tibia col muscolo aderente fruirebbero di restituzioni all'esportazione, senza che venisse imposto di imballarli separatamente. Analogamente, come ho già detto, le guance, le frattaglie, la pancia e la tibia col muscolo aderente fruirebbero della restituzione anche se imballate alla rinfusa.
L'accoglimento di questa tesi priverebbe di efficacia qualsiasi controllo sulla qualità dei prodotti esportati. I pezzi disossati sono di piccole dimensioni e praticamente indissociabili dopo la congelazione. Se i pezzi non fossero imballati individualmente, poiché la congelazione ne provoca l'agglomerazione, nulla potrebbe garantire, salvo un disgelamento ad ogni controllo, che essi non siano stati mescolati con altri tipi di carne la cui esportazione dà diritto a fruire delle restituzioni.Potete constatare, Signori, l'assurdità di una tesi che subordina la concessione di restituzioni per i prodotti litigiosi all'assenza di imballaggi separati e, di conseguenza, all'impossibilità di un controllo sulla natura e sulla qualità dei prodotti esportati.E per questa ragione che ritengo, come la Commissione, che il requisito dell'imballaggio separato concerna soltanto i pezzi disossati che possono fruire di restituzioni, ad esclusione di quelli denominati guancia, pancia e tibia col muscolo aderente.Propongo quindi di risolvere come segue la questione sottopostavi da uno dei giudici istruttori del Tribunal de grande instance di Parigi:La designazione delle merci comprese nella sottovoce ex 02.01 A II a) 2 dd) di cui all'allegato dei regolamenti della Commissione che fissano le restituzioni all'esportazione nel settore della carne bovina, vigenti tra l'agosto 1974 e l'aprile 1975, va interpretata nel senso che essa riserva il vantaggio delle restituzioni all'esportazione ai pezzi di carne congelata disossati e imballati separatamente, escluse le guance, le pance e le tibie con il muscolo aderente.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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