CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 2 OTTOBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
per risolvere la presente causa dovremo precisare le condizioni di ricevibilità dei ricorsi promossi dai dipendenti delle Comunità e la nozione di figlio a carico, specie sotto il profilo della copertura dei rischi di malattia.
I —
Se il dipendente ha un figlio legittimo, naturale o adottivo, che deve realmente mantenere, ciò gli consente di fruire di diversi vantaggi:
1o)
Gli spetta d'ufficio un «assegno per figlio a carico» finché il figlio non abbia compiuto i 18 anni. Il limite d'età è aumentato a 26 anni allorché il figlio frequenti studi superiori o corsi di formazione professionale; detta limitazione non vige se il figlio è colpito da una grave malattia o da un'infermità che gli impedisce di provvedere al proprio sostentamento (art. 2, nn. 2, 3 e 5, dell'allegato VII dello Statuto, in materia di rimunerazione e di rimborso spese sotto il titolo «assegni familiari»);
2o)
per lo stesso figlio gli spetta un assegno scolastico, alle condizioni stabilite dall'art. 3 dell'allegato VII, assegno che viene versato al massimo fino al termine del mese nel corso del quale il figlio compie i 26 anni;
3o)
egli fruisce di una riduzione fiscale equivalente al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico (art. 3, n. 4, secondo comma del regolamento del Consiglio del 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e alla procedura di applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee);
4o)
a norma dell'art. 72, n. 1 del capitolo «sicurezza sociale» dello Statuto, «nei limiti dell'80 % delle spese sostenute e in base a una regolamentazione stabilita di comune accordo fra le istituzioni delle Comunità, previo parere del comitato dello Statuto, il funzionario, il coniuge e i figli, nonché le altre persone a carico ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VII, sono coperti contro i rischi di malattia ...
Il tenore delle disposizioni di questa disciplina comune relative agli «assicurati tramite gli affiliati», è stato modificato più volte.
Dal 1o febbraio 1967, l'art. 5 della disciplina, sotto il titolo «beneficiari», recitava:
«Le prestazioni previste dalla presente regolamentazione sono accordate alle seguenti persone:
c)
i figli a carico dell'affiliato, ai sensi degli arti. 2 degli allegati VII degli Statuti (assicurati) ...»
Dal 1° gennaio 1974 e all'epoca dei fatti su cui verte la causa, l'art. 3 della disciplina disponeva sotto la rubrica «assicurati tramite l'affiliato» :
«le persone assicurate tramite l'affiliato sono:
...
2.
i figli a carico, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto ...».
Infine, il 1° febbraio 1980, con effetto retroattivo al 1° luglio 1979, si è tornati alla versione primitiva e il n. 2 dell'art. 3 dispone:
«figli a carico ai sensi dell'art. 2 dell'allegato VII dello Statuto».
II —
Il ricorrente è dipendente della Commissione delle Comunità europee dal 1967, egli è inquadrato nel grado A 6, ha due figli, uno dei quali è nato il 18 dicembre 1951.
Il 15 novembre 1977, poco prima che suo figlio compisse i 26 anni, il ricorrente chiedeva la proroga del beneficio della riduzione d'imposta per figlio a carico (la copia della domanda non è stata allegata al fascicolo).
Il 23 novembre 1977, il capo della divisione «diritti individuali e privilegi» gli rispondeva comunicandogli che avrebbe potuto ulteriormente fruire di detta riduzione a decorrere dal 1° gennaio 1978, ma precisandogli che, qualora egli non avesse più continuato a mantenere effettivamente suo figlio, avrebbe dovuto darne immediatamente notizia per iscritto.
Il 15 novembre 1978, inoltre, il ricorrente produceva, per giustificare la riduzione dell'imposta, un certificato d'iscrizione di suo figlio all'università statale di Liegi, datata 7 novembre 1978, per l'anno scolastico 1978-79 (2 ottobre 1978 - 29 settembre 1979). Il ricorrente continuava dunque a fruire della riduzione fino al momento in cui, I'11 luglio 1979, comunicava alla direzione del personale che suo figlio, «essendo stato dichiarato idoneo al sei-vizio militare e arruolato con la leva del 1979, aveva deciso di interrompere i suoi studi universitari e non sarebbe stato più a suo carico a partire dalla data del suo arruolamento».
La conservazione di detto beneficio oltre l'età dei 26 anni pare risalga alla circolare n. 6/65 del 23 marzo 1965 della direzione generale amministrazione e personale che «attirava l'attenzione dei dipendenti sul fatto che le persone che potrebbero aver diritto all'assegno per figlio a carico, come previsto dallo Statuto, se il figlio non aveva ancora superato l'età massima stabilita dall'art. 2, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, potevano fruire della riduzione per figli a carico contemplata dalle disposizioni del regolamento relativo all'imposta comunitaria (art. 3, n. 4, 2° comma, del regolamento relativo all'imposta comunitaria). Siffatta riduzione (equivalente al doppio dell'importo dell'assegno per figlio a carico) è concessa su richiesta motivata del dipendente, per il figlio che ha compiuto i 25 anni e che frequenta un corso d'istruzione superiore o di formazione professionale e che è effettivamente mantenuto dall'interessato».
Pur se la controversia non verte esattamente su questa prassi, è opportuno comunque ricordarne l'esistenza, in quanto a mio parere è proprio questa prassi che sta in buona parte alla base della presente controversia.
E pure importante ricordare che, il 21 giugno 1978, l'ufficio liquidatore di Bruxelles del regime comune di assicurazione malattia rimborsava al ricorrente spese mediche sopportate per il figlio e riferentesi a prestazioni fornite il 28 gennaio 1978, allorché quindi detto figlio aveva già compiuto i 26 anni.
Questa prassi si spiega, ancora una volta, con una tolleranza dell'amministrazione, che concede il rimborso delle spese mediche anche durante i sei mesi successivi al compimento del 26° anno, onde consentire ai figli dei dipendenti che continuano gli studi universitari di giungere a fruire del rimborso delle mutue nazionali per studenti, che (quanto meno la mutua belga) richiedono un periodo di attesa di sei mesi.
Il 7 febbraio 1979, il ricorrente presentava all'ufficio liquidatore di Bruxelles una richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per suo figlio dall'aprile al dicembre 1978.
Il 20 febbraio 1979, le fatture presentate dal ricorrente gli venivano rese dall'ufficio liquidatore, che dichiarava su un modulo che «la liquidazione delle fatture allegate non era possibile». Nessuna delle caselle previste per la motivazione del rifiuto era riempita, vi era solo un'annotazione manoscritta del «dipendente incaricato della classificazione», che aveva firmato anche il modulo, del seguente tenore: «Secondo la sua scheda personale, suo figlio non è più considerato come figlio a carico a decorrere dal 1o gennaio 1978».
Il giorno successivo, 21 febbraio 1979, richiamandosi ai colloqui avuti il giorno prima, il ricorrente inviava una lunga nota alla divisione IX Β 1 (assicurazione malattie), pregandola di procedere senza ritardo al rimborso delle spese mediche per suo figlio.
Fin dal giorno successivo, a titolo precauzionale, il figlio del ricorrente si affiliava al regime previdenziale generale, come studente, presso l'Office regional d'assurance maladie invalidité di Liegi. Pare quindi che in Belgio, quanto meno nel periodo di cui ci stiamo occupando, non esistesse per gli studenti alcun regime obbligatorio di assicurazione contro le malattie.
Il 7 marzo 1979, il capo divisione rispondeva al ricorrente richiamando la sua attenzione su una nota di servizio dell'agosto 1975 e suggerendogli, qualora lo desiderasse, di «chiedere una proroga semestrale per poter fruire, a favore del figlio, delle prestazioni del regime comune assicurazione malattia delle Comunità europee, per il semestre immediatamente successivo alla cessazione del versamento dell'assegno per figlio a carico, qualora non potesse fruire di un diverso regime previdenziale pubblico d'assicurazione malattia durante lo stesso periodo».
L'8 maggio 1979, il ricorrente presentava un reclamo a norma dell'art. 90 dello Statuto avverso la «decisione» del «regime comune d'assicurazione malattia» del 20 febbraio 1979. In realtà questo reclamo era costituito dal modulo amministrativo corrente, sul quale l'interessato si era limitato a precisare l'oggetto del suo reclamo ed al quale aveva allegato una copia della nota dell'ufficio liquidatore del 20 febbraio precedente, della sua nota del 21 febbraio all'attenzione della divisione IX Β 1 e della nota del capo divisione del 7 marzo 1979.
Con decisione adottata mediante procedimento scritto il 26 luglio 1979 e notificata al ricorrente il 27 agosto successivo dal commissario responsabile, la Commissione confermava che «solo i figli a carico dell'affiliato, d'età inferiore ai 26 anni, possono fruire della copertura dei rischi di malattia in virtù del regime comune d'assicurazione malattia in quanto assicurati tramite l'affiliato» e confermava «la correttezza dell' atteggiamento assunto dall'ufficio liquidatore», motivandola.
L'8 ottobre 1979, il ricorrente si rivolgeva al commissario responsabile per esprimergli il suo malcontento circa la decisione adottata in esito al suo reclamo e per annunciargli che, se non avesse avuto soddisfazione, avrebbe promosso un ricorso giurisdizionale entro il 28 novembre 1979.
Il 12 novembre 1979 gli perveniva una nota firmata ora da un altro commissario, secondo cui la Commissione non era disposta a modificare la decisione già adottata.
Il 23 novembre 1979, il ricorrente promuoveva il presente ricorso con cui vi chiede «di statuire che la decisione della Commissione 27 agosto 1979 è incompatibile con l'art. 3 della disciplina relativa alla copertura dei rischi malattia dei dipendenti delle Comunità europee e con l'art. 2, n. 2, dell'allegato VII dello Statuto»: egli chiede quindi che la Commissione sia condannata a rimborsargli le spese mediche sostenute, aumentate degli interessi, nonché il contributo alla cassa mutualistica cui suo figlio ha dovuto affiliarsi, dato il rifiuto oppostogli dalla Commissione.
III —
Avverso detto ricorso la Commissione, con atto separato, ha eccepito l'irricevibilità a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, chiedendovi di dichiarare irricevibile il ricorso senza nemmeno iniziare la fase orale. Il ricorrente ha controbattuto l'eccezione ribadendo le sue conclusioni e, in quanto occorra, precisa dette conclusioni chiedendo l'annullamento delle decisioni 20 febbraio 1979 dell'ufficio liquidatore e 27 agosto 1979 della Commissione.
Con ordinanza 31 gennaio 1980, avete rinviato al merito e il procedimento scritto ha ripreso il suo corso normale. Durante la discussione orale, che si è imperniata essenzialmente sulla ricevibilità, le parti si sono richiamate, per quel che riguarda il merito, alle loro memorie scritte.
Bisogna vedere anzitutto questa eccezione.
Il ricorso è stato promosso tempestivamente e la Commissione non ha nemmeno cercato di trar partito dall'assenza di un reclamo formale, però essa osserva che l'atto introduttivo è rivolto espressamente e soltanto contro la decisione di reiezione del 27 agosto 1979, mentre avrebbe dovuto menzionare espressamente «l'atto lesivo», cioè la nota dell'ufficio liquidatore del 20 febbraio 1979. La decisione di reiezione del 27 agosto 1979, impugnata dal ricorrente, era indubbiamente necessaria per instaurare il contenzioso, però, poiché essa è una semplice conferma dell'atto iniziale che ha provocato il reclamo, essa non può venire impugnata in sede giurisdizionale. La Commissione cita poi vari precedenti giurisprudenziali che comproverebbero l'irricevibilità del ricorso.
Essa invoca particolarmente la sentenza Kuhner della 3a sezione 28 maggio 1980, il cui n. 9 recita che «va d'altra parte osservato che qualsiasi decisione di rigetto, espressa o tacita, se è pura e semplice, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Soltanto qualora statuisca, in tutto o in parte, su un reclamo dell'interessato, tale decisione costituirà, eventualmente, di per sé, un atto che possa essere impugnato».
A proposito di questa considerazione, che ha soltanto valore di «obiter dictum», mi permetterò di rilevare che non mi è chiaro come una decisione implicita possa non essere pura e semplice, né come una decisione che accolga in ogni suo punto un reclamo possa costituire, di per sé, un atto che può venir impugnato.
La giurisprudenza citata dalla Commissione è pertinente solo se, al momento in cui la Commissione ha replicato in data 12 novembre 1979, il reclamo dell'8 maggio avesse dovuto ritenersi implicitamente respinto. Orbene, questo reclamo era stato espressamente respinto, il 27 agosto precedente, e questa reiezione è stata ritualmente impugnata. D'altro canto, la decisione del 27 agosto non è pura e semplice poiché, a differenza della nota dell'ufficio liquidatore, essa è ampiamente motivata e, se si limitasse a confermare questa nota, ci si domanda perché la Commissione sia ancora data la pena di rispondere al ricorrente il 12 novembre 1979 per confermargliela ulteriormente.
La Commissione si rende conto che vi provocano un certo fastidio i ricorsi del personale, però il sistema del reclamo amministrativo preventivo disciplinato dall'art. 90 dello Statuto è piuttosto complicato e la sanzione di irricevibilità del ricorso che consegue, secondo l'art. 91, all'inosservanza di questo procedimento precontenzioso è abbastanza formalista per scoraggiarci dal voler aggravare ulteriormente un rigorismo che, in definitiva, non avrebbe altro risultato che quello di ritardare la soluzione delle controversie in materia di pubblico impiego comunitario. La tesi secondo cui una risposta espressa che si limitasse puramente e semplicemente a confermare l'atto lesivo, non è che un presupposto puramente formale, che mira soltanto a obbligare i dipendenti a temporeggiare, col rischio di perdersi nel dedalo dei termini di cui all'art. 91, va considerata con le più ampie riserve.
Per di più, per poter venire impugnato, l'atto lesivo deve avere carattere decisorio.
Orbene, contrariamente all'art. 28 della normativa comune relativa alla copertura dei rischi d'infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee, non è contemplato, in materia di copertura dei rischi malattia, che i dipendenti possano — dopo aver presentato reclamo all'autorità che ha il potere di nomina — promuovere un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia alle condizioni stabilite dall'art. 91 dello stesso Statuto avverso le «decisioni» adottate in applicazione di questa ultima disciplina, bensì semplicemente che «tutti coloro che sono soggetti alla presente disciplina dispongono dei mezzi d'impugnazione contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto» (art. 16, n. 1).
Quindi, gli organismi istituiti per amministrare il regime malattia adottano, strictu sensu, solo atti preliminari; contro questi atti si può indubbiamente proporre un reclamo, però essi in seguito devono costituire oggetto di una decisione dell'autorità che ha il potere di nomina.
È molto dubbio che la nota dell'ufficio liquidatore abbia veramente questo carattere di decisione, sia sotto il profilo del suo contenuto che sotto quello della competenza del suo autore.
Quanto al contenuto, avete negato l'indole di atto lesivo ad una semplice nota contabile, sprovvista di qualsiasi spiegazione (sentenza Kuhl 27 giugno 1973, Racc. pag. 711; sentenza Chuffart del 15 luglio 1970, Racc. pag. 641) ed io continuo a condividere pienamente quanto ha osservato l'avvocato generale Gand nelle sue conclusioni in quella causa (Race, pag. 655-656).
Quanto alla competenza, l'art. 6 della decisione della Commissione del 5 ottobre 1977 relativa all'esercizio dei poteri attribuiti dallo Statuto all'autorità che ha il potere di nomina, dispone che qualsiasi decisione da adottarsi in materia di copertura contro i rischi di malattia (cioè le decisioni che interpretano o applicano l'art. 72 e la disciplina comune contemplata dal n. 1) è di competenza dei capi divisione o dei capi di servizio specializzato della direzione generale del personale e dell'amministrazione per quel che riguarda i dipendenti delle categorie A, B, C, D e del ruolo LA, «salve restando le prerogative conferite dalla disciplina agli uffici liquidatori».
A norma dell'art. 20, n. 3, di detta disciplina comune, ogni ufficio liquidatore ha in particolare il compito:
«a)
di ricevere e liquidare le domande di rimborso spese presentate dagli affiliati iscritti presso di esso e di effettuare i relativi pagamenti.»
Sono d'accordo che se il dipendente incaricato della classificazione ha la facoltà di «ricevere e di liquidare» una domanda di rimborso, esso ha anche implicitamente la facoltà di respingere e di non liquidare tale domanda per uno dei motivi che sono illustrati nel modulo. Però se siffatto rifiuto fa insorgere una questione di'principio, la soluzione di detta questione e la sua motivazione vanno oltre le competenze di detto dipendente e sono prerogativa, come decisione di primo grado, del capo divisione. Senza far cenno ad alcun articolo dello Statuto né della regolamentazione comune, il modulo dell'ufficio liquidatore si richiama puramente e semplicemente alla «scheda informativa personale»; questa scheda, che non è nemmeno inclusa nel fascicolo, sarebbe quindi il vero atto lesivo che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare.
Però, sostenere che il rifiuto di liquidare una domanda di rimborso di spese di malattia sostenute per un figlio a carico di età superiore ai 26 anni è un semplice atto di ordinaria amministrazione, è come rispondere ad una domanda con una altra domanda, giacché si tratta precisamente di stabilire se l'età di 26 anni rappresenta, fatta eccezione per il caso di malattia o di infermità gravi, il limite estremo del diritto al rimborso per le spese di malattia di un figlio a carico.
Infine, l'art. 16, n. 2 e l'art. 18 e) e f) della normativa stabiliscono che il comitato di gestione del sistema va consultato prima che l'autorità che ha il potere di nomina adotti una decisione circa un reclamo presentato a norma dell'art. 90, n. 2 dello Statuto. La Commissione sostiene che il comitato di gestione è stato consultato il 16 marzo 1975 e che ha ritenuto che la norma litigiosa dovesse interpretarsi nel senso che i figli che hanno superato il 26° anno di età non possono più essere assicurati contro i rischi della malattia in quanto parenti del dipendente, anche nell'ipotesi in cui il dipendente li mantenga effettivamente. Però, la consultazione prodotta dalla Commissione non è altro che la lettera di trasmissione del presidente di detto comitato, nella quale questi deplora esattamente l'ambiguità del n. 2 dell'art. 3 della normativa comune. Comunque, un parere emesso nel 1975 non può evidentemente sostituire la consultazione contemplata ad hoc: questa deve effettuarsi dopo l'atto lesivo e prima che l'autorità che ha il potere di nomina prenda una decisione in esito al reclamo.
Aggiungo ancora che l'atto lesivo del 22 febbraio 1979 è stato sostanzialmente modificato dalla nota del 7 marzo 1979, firmata dal capo divisione, che attirava l'attenzione del ricorrente sul fatto che, volendo, avrebbe potuto «chiedere una proroga semestrale per poter fruire, a favore del figlio, delle prestazioni del regime comune assicurazione malattia delle Comunità europee, per il semestre immediatamente successivo alla cessazione del versamento dell'assegno per figlio a carico, qualora non potesse fruire di un diverso regime previdenziale pubblico d'assicurazione malattia durante lo stesso periodo».
In conclusione, la nota dell'ufficio liquidatore del 20 febbraio 1979 non mi pare possa dissociarsi dalla decisione di reiezione del 27 agosto 1979. È evidente che la controversia tra il ricorrente e l'amministrazione verte, passando per la decisione del 27 agosto 1979, sulla legittimità di questa nota e non si dovrebbe fare uno sforzo eccessivo per interpretare, se fosse necessario, la domanda nel senso che essa è inevitabilmente diretta anche contro questa nota che le era allegata. E del pari, se il ricorso fosse stato diretto soltanto contro detta nota, sarebbe stato ricevibile, secondo il punto di vista della Commissione, però il merito della controversia avrebbe potuto venir esaminato solo alla luce della decisione del 27 agosto 1979, nella quale sono esposti i motivi del rifiuto opposto al ricorrente.
IV —
Ricordiamo che all'epoca dei fatti della causa l'art. 3 della disciplina comune disponeva:
«Le persone assicurate tramite l'affiliato sono:
...
2o)
i figli a carico, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, dell'allegato VII dello Statuto ...»
Orbene, il n. 2 dell'art. 2 di detto allegato prescrive come unica condizione affinché il figlio possa venir considerato come figlio a carico, che egli sia effettivamente mantenuto dal dipendente. Solo ai numeri 3 e 5 si tratta dell'età del figlio.
Solo le norme in vigore prima del 1° gennaio 1974 e quelle adottate il 1° febbraio 1980, con effetto retroattivo al 1° luglio 1979, fanno riferimento all'art. 2 nel suo complesso e implicano che il figlio è assicurato tramite l'affiliato solo fino a quando conferisce al dipendente il diritto all'assegno per figlio a carico.
È vero che in una nota di servizio del mese d'agosto del 1975 il direttore generale del personale e dell'amministrazione attirava l'attenzione degli affiliati sul fatto che il n. 2 dell'art. 3 «si applica a norma dell'art. 2, n. 2, dello allegato VII dello Statuto e alle condizioni elencate ai nn. 3 e 5 dello stesso articolo».
Questa è però solo una disposizione interpretativa, adottata unilateralmente mediante circolare. Non era affatto evidente che a quel tempo, tenuto conto da un lato della prassi amministrativa in materia di riduzione fiscale e dall'altro della conservazione della copertura contro i rischi malattia per 6 mesi dopo il compimento del 26° anno, potessero esistere due limiti d'età differenti per riconoscere che un figlio fosse a carico: l'età al compimento della quale viene meno il diritto a fruire degli assegni familiari («assegno per figlio a carico e assegno scolastico») e l'età al compimento della quale viene meno il diritto alla riduzione fiscale (precisamente pari al doppio dell'assegno scolastico) e al rimborso delle spese di malattia.
Era tanto meno evidente in quanto, secondo la nota prodotta dalla Commissione circa il trasferimento sui sistemi previdenziali nazionali dell'onere delle spese per cure sanitarie sostenute per i figli a carico degli affiliati, «non esiste prassi uniforme né per quel che riguarda la nozione di figlio a carico (ignorata nei sistemi di assicurazione validi per tutta la popolazione), né quanto al collegamento alle prestazioni malattia con il diritto agli assegni familiari, e nemmeno circa il limite d'età in caso di studi».
E quindi importante, per i calcoli della Comunità, giungere ad una soluzione uniforme. Nell'interesse della chiarezza e della trasparenza, ritengo che sarebbe opportuno porre sullo stesso piano il diritto alla copertura delle prestazioni malattia e il diritto alla riduzione fiscale, alla cui base sta per entrambi l'effettivo mantenimento del figlio da parte del dipendente, in quanto il figlio non è in grado di sostentarsi: o questi vantaggi vengono meno con il compimento del 26° anno, oppure continuano anche dopo il compimento di questa età limite, sinché il figlio continua a essere effettivamente a carico dei genitori.
Penso tuttavia che sarebbe più coerente con lo spirito dello Statuto assumere, salvo il caso di malattia o di infermità grave, l'età di 26 anni come età limite per riconoscere la copertura dei rischi malattia. Questa interpretazione è comunque conforme all'attuale tenore delle disposizioni in questione.
V —
Se condividete il mio parere, secondo cui la domanda principale è priva di fondamento, penso che la domanda di rimborso delle spese mediche come risarcimento dovrà avere lo stesso esito, in quanto il rifiuto del rimborso è solo la conseguenza dell'insussistenza del diritto alla copertura delle spese di malattia.
Quanto alla richiesta di rimborso della quota versata come affiliazione all'ente mutualistico, la Commissione sostiene che, essendo stata formulata per la prima volta nell'atto introduttivo e non essendo stata preceduta da una richiesta a norma dell'art. 90, n. 1, è pure irricevibile sotto il profilo dell'art. 91, n. 2.
Per dichiararne la ricevibilità potremmo accontentarci di citare la laconica considerazione della sentenza Herpels del 9 marzo 1978 pronunciata dalla 1o sezione (Race. pag. 596, n. 18) secondo la quale:
«è importante che la Corte possa pronunciarsi sulla fondatezza di domande di questo genere ... e occorre dunque dichiarare ricevibile la domanda di risarcimento del danno».
Però ritengo che sia comunque priva di fondamento, in quanto la copertura contro i rischi malattia del figlio del ricorrente è stata conservata almeno fino al 28 gennaio 1978 e dipendeva da quest'ultimo trarre vantaggio dalla possibilità di conservare questa copertura, che gli era stata offerta il 7 marzo 1979.
Vi propongo dunque di dichiarare ricevibile il ricorso, ma di respingerlo; concludo pure proponendovi di porre a carico della Commissione le spese relative all'eccezione d'irricevibilità, mentre, per il resto, ciascuna parte sopporterà le spese rispettivamente incontrate.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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