CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL10 GIUGNO 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente controversia è stata sottoposta alla Corte con una domanda pregiudiziale del Sozialgericht di Augsburg. Gli attori nella causa principale sono i cinque figli del sig. Francesco Gravina, lavoratore di nazionalità italiana deceduto nella Republica federale di Germania il 6 luglio 1973: convenuta è la Landesversicherungsanstalt della Svevia (che chiamerò semplicemente «LVA della Svevia»); gli attori nella causa principale chiedono che venga loro corrisposta la pensione per gli orfani a far data dalla fine di giugno del 1974.
I problemi sollevati da questa controversia vertono sulla qualificazione e sull'interpretazione dell'art. 78 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71.
Le prestazioni alle quali si applica detto regolamento sono specificate all'art. 78, n. 1, dello stesso. Esse comprendono le pensioni per gli orfani del genere di cui trattasi. L'art. 78, n. 2, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2864/72, stabilisce che:
«Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio risiedono l'orfano o la persona fisica o giuridica che lo ha effettivamente a carico, le prestazioni per gli orfani sono concesse secondo le seguenti norme:
(a)
all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alla legislazione di uno solo Stato membro, conformemente alla legislazione di questo Stato;
(b)
all'orfano di un lavoratore defunto che sia stato soggetto alle legislazioni di più Stati membri:
(i)
conformemente alla legislazione di quello degli Stati sul cui territorio l'orfano risiede, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è ivi acquisito in base alla legislazione di tale Stato, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall'art. 79, paragrafo 1, lettera a),
(ii)
negli altri casi, conformemente a quello delle legislazioni di tali Stati membri alla quale il lavoratore defunto è stato più lungamente soggetto, se il diritto ad una delle prestazioni di cui al paragrafo 1 è acquisito in base alla predetta legislazione, tenendo conto eventualmente delle disposizioni dell'art. 79, paragrafo 1, lettera a); se non è acquisito alcun diritto in virtù della predetta legislazione, le condizioni di acquisizione del diritto sono esaminate in rapporto alle legislazioni degli altri Stati membri interessati, nell'ordine decrescente della durata dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di tali Stati membri.»
L'art. 78, n. 2 termina con una proposizione che si applica nei casi in cui il lavoratore deceduto, al momento del decesso, era già pensionato. Nonostante tale frase non sia pertinente nella presente causa, uno degli argomenti degli attori si fonda su di essa.
L'art. 79, n. 1, nella parte che interessa ai fini della presente causa, stabilisce, in breve, che le prestazioni ai sensi dell'art. 78 sono erogate, secondo la legislazione determinata in applicazione delle disposizioni di tale articolo, dall'istituzione incaricata di applicarla e a suo carico; se tale legislazione prevede che l'acquisizione del diritto alle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, o che l'ammontare delle prestazioni dipende dalla durata dei periodi di assicurazione, tale durata è determinata cumulando l'insieme dei periodi maturati dal lavoratore.
L'art. 79, n. 3, non è direttamente rilevante, ma il suo contenuto è pertinente a taluni degli argomenti svolti dinanzi alla Corte. Esso stabilisce che il diritto alle prestazioni dovute in virtù delle disposizioni dell'art. 78 è sospeso «se i figli danno diritto a prestazioni o ad assegni familiari in base alla legislazione di uno Stato membro, in conseguenza dell'esercizio di un'attività professionale».
L'art. 92 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 574/72, che stabilisce la procedura di attuazione del regolamento n. 1408/71, dispone che:
«Ogni persona cui sono corrisposte prestazioni ai sensi dell'articolo 78 del regolamento ... è tenuta ad informare l'istituzione debitrice di tali prestazioni:
—
di qualsiasi cambiamento nella situazione dei ... orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni;
—
di qualsiasi modifica nel numero dei ... orfani per i quali sono dovute prestazioni;
—
di qualsiasi trasferimento di residenza di tali ... orfani;
—
di qualsiasi esercizio di un'attività professionale che apra il diritto a prestazioni o assegni familiari per tali ... orfani».
I fatti che sono all'origine della presente controversia possono essere riassunti come segue.
II defunto sig. Gravina aveva lavorato in Italia dal 1951 al 1961, versando in Italia 180 contributi settimanali, che equivalgono a 42 mensilità. Successivamente egli aveva lavorato nella Repubblica federale di Germania dall'ottobre 1961 al momento del decesso, il 6 luglio 1973, maturando così 141 mensilità di contributi in Germania. Con provvedimento 22 marzo 1974, la Landesversicherungsanstalt del Baden («LVA del Baden») aveva concesso la pensione ai superstiti alla vedova dell'assicurato deceduto e agli attori nella causa principale. Per quanto di ciò non si sia fatta menzione nella domanda pregiudiziale, è pacifico fra le parti che queste pensioni erano state liquidate in base ai soli periodi assicurativi maturati dal sig. Gravina in Germania, in quanto la LVA del Baden non era stata informata dei periodi assicurativi maturati in Italia. La LVA della Svevia concorda sul fatto che (in forza dell'art. 79, n. 1, del regolamento n. 1408/71) i periodi maturati in Italia avrebbero dovuto essere presi in considerazione e che, in tal caso, l'ammontare delle pensioni sarebbe stato più elevato.
Essendosi trasferiti la vedova e gli orfani in Italia, nel maggio 1974, la LVA del Baden sospendeva i versamenti della pensione ai superstiti dalla fine di giugno del 1974, e trasmetteva gli atti alla LVA della Svevia, in quanto ente di collegamento competente. La LVA della Svevia continuava il versamento della pensione vedovile, ma rifiutava di versare agli attori nella causa principale le spettanze relative agli orfani, sostenendo che, avendo maturato il sig. Gravina periodi assicurativi tanto in Italia quanto in Germania, e risiedendo attualmente gli attori in Italia, questa prestazione era, a norma dell'art. 78, n. 2, lett. b), (i), del regolamento n. 1408/71, di competenza dell'ente previdenziale italiano, non già di quello tedesco.
A quanto risulta, vi è stata per alcuni anni una divergenza di vedute fra le autorità tedesche e quelle italiane quanto alla corretta interpretazione dell'art. 78 in casi del genere. Le autorità tedesche sostengono che, qualora cambi il paese di residenza dell'orfano, i diritti di questo vanno ridefiniti ex novo, coll'eventuale conseguenza che può combiare l'ente competente per la corresponsione delle prestazioni. Le autorità italiane sostengono al contrario che, una volta determinato, dopo la morte del genitore, in base alle disposizioni dell'art. 78, l'ente competente per la corresponsione delle prestazioni all'orfano, tale ente rimane competente a dispetto di qualunque successivo cambiamento della residenza dell'orfano. Dagli argomenti svolti dal rappresentante degli attori nella causa principale sembra risultare che tale divergenza ha avuto come risultato che essi non hanno ricevuto, per più di quattro anni, alcuna prestazione. Nel novembre del 1978, L'INPS, ente italiano competente, rivide la propria posizione, attribuendo loro la pensione a titolo provvisorio, vale a dire in attesa della soluzione definitiva della questione dell'ente competente per il pagamento delle prestazioni, a far data dall'agosto del 1973 (cioè il mese successivo al decesso del padre).
Il sig. Gravina non era stato assicurato in Italia per un periodo sufficiente a far sorgere, a favore dei suoi figli, il diritto alla pensione per gli orfani in tale Stato in base della sola legislazione italiana. La pensione INPS (provvisoria) veniva pertanto loro concessa esclusivamente in base all'art. 79, n. 1, del regolamento n. 1408/71.
La loro posizione in Germania è diversa. In tale Stato, il sig. Gravina aveva maturato il prescritto periodo lavorativo di 60 mesi. Inoltre, secondo quanto afferma il Sozialgericht nella domanda di pronunzia pregiudiziale, citando il § 1315, n. 2, della Reichversicherungsordnung, la legge tedesca non priva, in tali circostanze, gli attori nella causa principale del diritto alla pensione a causa del loro trasferimento in Italia. Ciò ci veniva confermato in udienza dal rappresentante della LVA della Svevia. A quanto ho capito, ciò deriva dal fatto che il trasferimento in Italia era stato deciso dalla madre, non già da essi. Il rappresentante della LVA della Svevia ci ha anche detto che, secondo il diritto tedesco, ciascuno degli attori nella causa principale perderebbe il proprio diritto alla pensione al compimento della maggiore età, e che alcuni di essi l'hanno già compiuta. Non vedo alcun motivo di dubitare che ciò sia esatto.
In conclusione si direbbe che, fintantoché comunque gli attori nella causa principale erano rimasti in Germania, la pensione a cui ciascuno di essi aveva diritto in quanto minorenne risultava composta di due prestazioni: quella alla quale egli aveva diritto in base alla sola legge tedesca e a cui in base a questa stessa legge, continuava ad avere diritto nonostante il trasferimento in Italia, e quella ulteriore prestazione alla quale egli aveva diritto in base al diritto comunitario, in seguito al cumulo dei periodi assicurativi maturati dal padre in Italia.
La pensione a cui gli attori nella causa principale avevano diritto in Germania era superiore a quella loro concessa (a titolo provvisorio) dall'INPS. Ci è stato detto che ciò deriva dal fatto che le pensioni italiane erano calcolate in base alla retribuzione del sig. Gravina durante l'ultimo periodo lavorativo e che, in altri casi, la pensione italiana potrebbe essere più vantaggiosa. Alcuni di voi hanno chiesto in udienza al rappresentante degli attori nella causa principale di chiarire quali erano gli importi delle pensioni tedesca e, rispettivamente, italiana, alle quali gli attori avrebbero avuto diritto. La risposta non mi è sembrata soddisfacente. Infatti, tale rappresentante ha precisato solamente l'ammontare delle prestazioni versate dalla LVA del Baden (vale a dire l'ammontare delle prestazioni cui gli attori avevano diritto in base alla sola legge tedesca) e l'ammontare complessivo versato alla vedova, comprendente le prestazioni a questa spettanti jure proprio e quelle spettanti ai figli. Non ritengo, comunque, che alcuna delle questioni che sarete chiamati a decidere in questa causa verta sulle cifre.
Le -questioni sollevate alla Corte dal Sozialgericht di Augsburg, lievemente semplificate, suonano come segue:
(1)
Se l'art. 78, n. 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71, qualora gli orfani trasferiscano la loro residenza in un altro Stato membro, faccia sì che l'ente competente del primo Stato membro possa revocare prestazioni già legittimamente concesse in detto Stato nel caso in cui, se la spettanza di tali prestazioni dovesse essere stabilita per la prima volta in base all'art. 78, n. 2, del regolamento, risulterebbe competente l'ente dell'altro Stato membro.
(2)
Se la revoca possa eventualmente essere giustificata anche quando sussiste il diritto alle prestazioni di cui all'art. 78, n. 1, del regolamento n. 1408/71 unicamente in base alle norme nazionali (del primo Stato membro).
Mi propongo di trattare in primo luogo la seconda di tali questioni.
È noto che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, l'art. 51 del Trattato non autorizza il Consiglio a legiferare in modo da privare i singoli di diritti ad essi spettanti a norma della legislazione di uno Stato membro, indipendentemente dal diritto comunitario. Chiamerò questo principio «giurisprudenza Petroni», dal nome della causa 24/75 (Petroni d ONPTS, Race. 1975, pag. 1149), che fu decisiva per l'affermarsi di questa linea giurisprudenziale. La domanda di pronunzia pregiudiziale chiarisce che la seconda delle questioni sollevate dal Sozialgericht trova la sua ragione d'essere precipua nell'esistenza di tale principio.
Nelle conclusioni da me presentate dinanzi alla Prima Sezione il 27 marzo scorso, causa 733/79, Laterza, nella quale non è ancora stata pronunziata la sentenza, avevo la convinzione che, se al signor Laterza spettavano gli assegni familiari in Belgio in base alla sola legge belga, l'art. 77, n. 2, lett. b) (i) del regolamento n. 1408/71 non avrebbe potuto avere l'effetto di precludergli tale diritto. Se questa tesi è esatta, come io continuo a ritenere, lo stesso deve valere, nel caso di specie, per l'art. 78, n. 2, lett. b), (i), giacché le due norme sono parallele; l'una si applica agli assegni familiari e l'altra alle pensioni per gli orfani.
I difensori della LVA della Svevia e della Commissione hanno citato la sentenza Triebes (causa n. 19/76, Race. 1976, pag. 1243). Tuttavia, la decisione adottata in quella causa si basava sull'espressa constatazione che il sig. Triches non aveva diritto agli assegni familiari in base alla sola legge belga (cfr. punto 15 della motivazione). In effetti, la Corte, in quella sentenza, aveva riaffermato, incidentalmente, che «i provvedimenti emanati dal Consiglio per l'attuazione dell'art. 51 non devono avere per effetto di privare i lavoratori migranti dei diritti acquistati in forza della sola legge dello Stato membro in cui essi hanno svolto la loro attività lavorativa» (cfr. punto 18 della motivazione).
Avendo adottato sulla seconda questione questo punto di vista, non credo di avere bisogno di discutere l'altra giustificazione fornita dal Sozialgericht della domanda pregiudiziale da esso proposta, vale a dire che la tesi opposta potrebbe dar luogo a dubbi sulla compatibilità dell'art. 78 con la costituzione tedesca («Grundgesetz»), ed in particolare sul se esso violi un diritto di proprietà protetto a norma dell'art. 14 della costituzione stessa. In ogni caso, quanto a questo punto, vorrei limitarmi ad esprimere il mio accordo con quanto affermato dall'avvocato generale Reischl nelle conclusioni del 27 marzo 1980 per le cause 41, Testa, 121, Maggio e 796/79, Vitale; cause, anche queste, di cui si attendono ancora le sentenze.
Onde evitare l'impressione ch'io non concordi con quanto affermato in quella occasione dall'avvocato generale Reischl quanto alla validità della giurisprudenza Petroni, desidero precisare esplicitamente che così non è. In quella circostanza, l'avvocato generale Reischl aveva esaminato l'applicazione di quel principio in relazione all'art. 69 del regolamento n. 1408/71, riguardante la conservazione del diritto all'indennità di disoccupazione da parte di un lavoratore che si rechi in un altro Stato membro per cercarvi lavoro. Come ha chiarito l'avvocato generale, l'art. 69 presuppone la regola, universalmente accettata, che l'idennità di disoccupazione è subordinata alla permanenza dell'interessato a disposizione del mercato del lavoro nel momento in cui fa valere il proprio diritto, e vi apporta una deroga. Egli aveva del pari chiarito che l'applicazione congiunta dell'art. 69 e della normativa tedesca controversa aveva l'effetto di lasciare all'interessato la possibilità di scegliere. In Germania, egli avrebbe potuto far valere o i diritti spettantigli in forza dell'art. 69, o quelli spettantigli in forza della sola legge tedesca; la sola possibilità che gli era preclusa era quella di far valere e gli uni e gli altri. Si tratta di una causa che presenta una certa analogia con quelle in materia di disposizioni anticumulo contenute nelle legislazioni nazionali (es. causa 98/77, Schaap, Race. 1978, pag. 707 e 105/77, Boerboom-Kersjes, ibidem, pag. 717), nelle quali la Corte aveva affermato che il lavoratore ha diritto, in un singolo Stato membro, o alle prestazioni spettantigli in forza della legislazione di tale Stato, comprendendovi le eventuali norme anticumulo, o alle prestazioni spettantigli in forza del regolamento n. 1408/71, a seconda di quali siano più elevate.
Nella presente causa, invece, non vi è una vera scelta o alternativa. Nelle cause Testa, Maggio e Vitale vi era una alternativa solamente in Germania. Nel gruppo che comprende le cause Schaap e Boerboom-Kersjes, l'alternativa esisteva solamente in quello Stato membro la cui legislazione contiene le norme anticumulo. Sostenere, nella presente controversia, che gli attori nella causa principale avevano la scelta fra far valere il diritto alle prestazioni loro spettanti in forza della sola legge tedesca e far valere quello relativo alle prestazioni ad essi spettanti in forza dell'art. 78 significherebbe disattendere la giurisprudenza della Corte, della quale un esempio è costituito dalla stessa sentenza Petroni c/ONPTS, nella quale si era affermato che il lavoratore può allo stesso tempo far valere in uno Stato membro il diritto alle prestazioni spettantigli in forza della legislazione di questo solo Stato, e far valere in un altro Stato membro quello alle prestazioni spettantigli in forza del diritto comunitario.
Penso sia opportuno citare brevemente, a questo proposito, le conclusioni dell'avvocato generale Capotorti e la sentenza della Seconda Sezione nella causa 143/79, Walsh d Insurance Officer (22 maggio 1980, non ancora pubblicata). Come ricorderete, quella causa verteva sulle prestazioni di maternità, ed in particolare sull'interpretazione dell'art. 8 del regolamento n. 574/72 e sulla validità di quell'articolo, qualora correttamente interpretato. L'art. 8 trova applicazione nel caso in cui la donna «può pretendere al beneficio della prestazione di maternità ai sensi delle legislazioni di due o più Stati membri». A quanto pare, l'avvocato generale Capotorti ha ritenuto che l'art. 8, pur potendo limitare i diritti spettanti alla donna in forza della legislazione di un solo Stato membro, è cionondimeno compatibile coll'art. 51 del Trattato. Una rapida lettura della sentenza pronunziata dalla Seconda Sezione potrebbe indurre alla conclusione che questa abbia accolto tale punto di vista; in realtà, a mio modesto avviso, questa sentenza è basata sul presupposto che, interpretando correttamente l'art. 8, l'espressione, ivi contenuta: «le legislazioni di due o più Stati membri» vada vista come un riferimento all'applicazione congiunta della legislazione di ciascuno dei due Stati e dei regolamenti comunitari in materia, a condizione poi che la sig.ra Walsh non avesse effettivamente diritto alle prestazioni di maternità né nell'uno, né nell'altro degli Stati membri in questione (la Repubblica d'Irlanda ed il Regno Unito), in forza della sola legge nazionale. Ricorrendo questo presupposto, non vi è evidentemente incompatibilità fra quella sentenza e la giurisprudenza precedente (come ad esempio la sentenza Petrom; la sentenza 50/75, Massonnet, Race. 1975, pag. 1473, la sentenza 62/76, Strehl, Race. 1977, pag. 211 e la sentenza 112/76, Manzoni, Race. 1977, pag. 1647), secondo la quale l'art. 51 del Trattato non ha attribuito al Consiglio la facoltà di legiferare in materia di norme anticumulo in modo da ridurre l'importo delle prestazioni spettanti al lavoratore in forza della legislazione nazionale di un solo Stato membro.
Pertanto, nel caso di specie, ritengo che la seconda delle questioni sollevate dal Sozialgericht vada risolta in senso negativo.
Vengo ora alla prima questione, la quale — se è esatto che la giurisprudenza Petroni si applica a quella parte delle pensioni, spettanti, in Germania, agli attori nella causa principale in forza del solo diritto tedesco — è rilevante solamente in relazione a quella parte di dette pensioni che ad essi spettava, in ogni caso fintantoché essi risiedevano in Germania, in forza del diritto comunitario, grazie ai periodi assicurativi maturati in Italia dal padre. La soluzione che darete alla questione dovrebbe por fine alle divergenze fra le autorità tedesche e quelle italiane in merito all'interpretazione dell'art. 78.
Sono giunto -alla conclusione che, su questo punto, hanno ragione le autorità tedesche, con le quali la Commissione concorda. In primo luogo, mi sembra ìmprobabile che il Consiglio abbia considerato irrilevante in ogni caso il cambiamento di residenza, giacché il livello delle prestazioni previdenziali in ciascuno Stato membro è condizionato, in una certa qual misura, dalla situazione di detto Stato, ed in particolare dal costo della vita e dalla disponibilità in detto Stato di altri servizi sociali. In secondo luogo, cosa molto più importante, sono stato colpito dal fatto che tutti gli altri elementi di informazione trasmessi all'istituzione competente in forza dell'art. 92 del regolamento n. 574/72, salvo appunto «il trasferimento di residenza di tali ... orfani» sono palesemente suscettibili di incidere sulla spettanza delle prestazioni. Ritengo improbabile che il Consiglio abbia inserito «il trasferimento di residenza di tali ... orfani» fra «qualsiasi cambiamento nella situazione dei figli o orfani che possa modificare il diritto alle prestazioni» e «qualsiasi esercizio di un'attività professionale, ecc.» (che avrebbero rilevanza ai sensi dell'art. 79, n. 3) solamente perché, come ha sostenuto il rappresentante degli attori nella causa principale, l'ente competente deve conoscere l'indirizzo a cui effettuare i pagamenti.
Nemmeno mi sembrano convincenti gli altri argomenti svolti dai rappresentanti degli attori nella causa principale e del Governo italiano a sostegno della soluzione contraria.
Tanto gli attori nella causa principale quanto il Governo italiano si basano su una dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio a proposito dell'art. 78, n. 2, leu. b) (ii) del regolamento n. 1408/71. Tale dichiarazione, che è riportata a pag. 195 del «Repertorio pratico della sicurezza sociale dei lavoratori subordinati e dei loro familiari che si spostano all'interno della Comunità», a cura della Commissione, è del seguente tenore:
«Resta inteso che la legislazione che si applica all'orfano è stabilita una volta per tutte e che ad esaurimento dei diritti previsti da tale legislazione non è possibile ottenere prestazioni eventualmente dovute da un'altra legislazione».
Tale dichiarazione non ha evidentemente alcun valore giuridico, ma, come ho affermato nelle conclusioni nella causa Laterza, non ritengo di doverla ignorare completamente.
Gli attori nella causa principale ed il Governo italiano sostengono che, in base a tale dichiarazione, una volta che sia stata individuata la legislazione in base a cui l'orfano percepisce la prestazione in forza dell'art. 78, n. 2, lett. b) (ii), eventuali successivi cambiamenti della sua residenza non sono atti a rendere applicabile una diversa legislazione. La stessa regola, essi affermano, dovrebbe applicarsi, per analogia, ai casi retti dall'art. 78, n. 2, leu. b), (i).
Non ritengo che ciò sia esatto. L'art. 78, n. 2, lett. b), (ii), si applica, come ricorderete, nel caso in cui il lavoratore deceduto era soggetto alla legislazione di più di uno Stato membro e l'orfano risiede in uno Stato membro la cui legislazione non gli attribuisce alcun beneficio (nemmeno se egli chiedesse il cumulo). In un caso del genere, per farla breve, l'art. 78, n. 2, leu. b), (ii), qualifica come legislazione applicabile alle prestazioni spettanti all'orfano quella alla quale il lavoratore deceduto era stato soggetto per un più lungo periodo ed in base alla quale (applicando, se necessario, il cumulo), l'orfano risulta avvantaggiato. Ciò che la dichiarazione riportata nel verbale del Consiglio è destinata a chiarire è, a mio parere, che, in tale caso, una volta che l'orfano ha fatto valere i diritti spettantigli in forza di detta legislazione, egli non può più invocare la legislazione di un altro Stato membro al quale il padre sia stato soggetto per un periodo più breve, onde continuare a beneficiare delle prestazioni, ad esempio qualora questa seconda legislazione preveda che i benefici siano corrisposti agli orfani fino ad un'età più avanzata di quella prevista dalla prima. Secondo la mia interpretazione, detta dichiarazione non ha nulla a che vedere con il cambiamento della residenza dell'orfano. Pertanto non credo che essa osti a che il cambiamento di residenza comporti un cambiamento della legislazione in base alla quale egli fruisce delle prestazioni.
Come ho ricordato in precedenza, gli attori hanno fondato uno degli argomenti svolti sull'ultima frase dell'art. 78. Detta frase è del seguente tenore:
«Tuttavia, la legislazione dello Stato membro applicabile per l'erogazione delle prestazioni di cui all'articolo 77 a favore dei figli di un titolare di pensione o di rendita rimane applicabile dopo il decesso del titolare per l'erogazione della prestazione agli orfani».
Questa disposizione mi sembra concepita con lo scopo di garantire la continuità del pagamento delle prestazioni a favore dei figli del lavoratore nel caso in cui questi, prima del decesso, fosse già titolare di una pensione e percepisse prestazioni familiari relative a detti figli. Essa non dice, né, a mio parere, può venire interpretata nel senso che la legislazione a cui essa si riferisce debba restare applicabile nonostante gli eventuali successivi cambiamenti di residenza.
Il Governo italiano si basa sull'art. 10 del regolamento n. 1408/71. Tale articolo, però, inizia con le parole «Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento ...». Atteso che l'art. 78 contiene proprie regole quanto alla rilevanza della residenza del beneficiario nel caso delle prestazioni per gli orfani, l'applicazione dell'art. 10 è, a mio parere, esclusa.
Infine, il Governo italiano ha citato due sentenze della Corte in materia di interpretazione dell'art. 79, n. 3, del regolamento n. 1408/71, vale a dire quelle nelle cause 115/77, Laumann, Race. 1978, pag. 805, e 100/78, Rossi, Race. 1979, pag. 831 (la seconda delle quali è stata da me analizzata, quanto alla sua portata, nelle conclusioni per la causa Laterza). Ovviamente, l'art. 79, n. 3 non è rilevante a questo proposito, e, a mio parere, da queste sentenze non si può ricavare alcun principio generale applicabile alla soluzione della presente questione.
Sono pertanto del parere che la prima delle questioni sollevate dal Sozialgericht vada risolta in senso affermativo, con la precisazione che tale soluzione si applica solamente a quell'eventuale parte delle prestazioni alla quale gli orfani, in base alla sola legge nazionale, non avrebbero diritto.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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