CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 23 SETTEMBRE 1980 ( 1 )
Indice
Introduzione
La prima e la seconda questione
La terza e la quarta questione
La quinta questione
Conclusioni
Signor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
All'origine della presente causa è il rinvio pregiudiziale disposto a norma dell'art. 177 del Trattato CEE dalla pretura penale di Como. L'ho trovata una causa difficile, nonostante il fatto che abbiamo avuto il vantaggio di un'ordinanza di rinvio accuratamente motivata e, oltre alle osservazioni per gli imputati nel procedimento dinanzi al pretore (il sig. Gaetano Cremonini e la sig.ra Maria Luisa Vrankovich), il vantaggio di osservazioni di quattro governi, quelli di Francia, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito, nonché della Commissione.
Le questioni sollevate riguardano l'interpretazione e l'efficacia della direttiva del Consiglio 19 febbraio 1973, n. 73/23/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione. In un certo senso il presente procedimento è la logica conseguenza della causa 123/76 Commissione c/ Italia (Race. 1977, pag. 1449) intentata a norma dell'art. 169 del Trattato, ed in cui la Corte, con sentenza 14 luglio 1977, aveva statuito che, non avendo posto in vigore nel termine prescritto le disposizioni legislative ed amministrative necessarie per conformarsi alla menzionata direttiva, la Repubblica italiana era venuta meno ad un obbligo derivante dal Trattato.
Il 18 ottobre 1977 il Parlamento italiano emanava una legge, la n. 791, per dare esecuzione, o almeno con l'intenzione di dare esecuzione, alla direttiva. Se detta legge abbia attuato pienamente le disposizioni della direttiva è una delle questioni che spetta al pretore risolvere. La legge non abrogava del tutto gli artt. 314 e 315 di un DPR, il n. 547 del 27 aprile 1955, di cui, nella causa 123/76, la Commissione aveva argomentato, ed io affermato, l'incompatibilità con la direttiva. Per dirla in breve, l'art. 314 dispone che le apparecchiature elettriche con motore alimentato a tensione superiore ad un determinato voltaggio debbano avere il collegamento con la terra e l'art. 315 prescrive per gli apparecchi elettrici portatili un isolamento supplementare. Secondo la Commissione le esigenze della sicurezza non rendono necessario che il materiale elettrico sia contemporaneamente collegato con la terra e fornito di isolamento supplementare e le prescrizioni cumulative degli artt. 314 e 315, cui le autorità italiane derogano frequentemente, hanno scopo protezionistico, piuttosto che di garanzia della sicurezza.
Gli antefatti, in sintesi, sono i seguenti.
Nel 1979 il sig. Cremonini e la sig.ra Vrankovich (che in prosieguo chiamerò «gli imputati») importavano in Italia dal Belgio ferri da stiro elettrici di marca «Calor» e «Rowenta», trapani elettrici di marca «Metabo» e tagliaerba elettriche di marca «Gazonette». Nessuno di tali apparecchi rispondeva ai requisiti di cui agli artt. 314 e 315 del DPR del 1955. I ferri da stiro avevano il collegamento con la terra ma non l'isolamento supplementare richiesto dall'art. 315. I trapani e le tagliaerba avevano l'isolamento ma non erano predisposti per la terra. In conseguenza di ciò, l'importazione delle merci potrebbe, a quanto pare, aver costituito reato secondo la legge italiana. Il 7 luglio 1979 un procedimento penale a carico degli imputati era promosso dinanzi al pretore di Como, che ordinava il sequestro delle merci, eseguito il 9 ottobre 1979. Il 22 ottobre 1979 gli imputati chiedevano il rilascio delle merci, sostenendo che esse rispondevano alle prescrizioni della direttiva. Di qui il rinvio del pretore a questa Corte, disposto il 27 novembre 1979.
Per chi non è giurista italiano la procedura dinanzi al pretore è strana, poiché sembra che il procedimento sia stato promosso e l'ordine di sequestro delle merci emesso su iniziativa del pretore stesso, cioè di un'autorità giurisdizionale. Faccio quest'osservazione perché aiuta a capire la particolare formulazione delle questioni poste dal pretore a questa Corte.
Ci è stato detto dalla difesa degli imputati che si tratta di un caso tipo, fra centinaia successi in Italia, particolarmente a Milano, dove i pretori hanno ordinato il sequestro di materiale, sia importato, sia di produzione italiana, per la non rispondenza ai requisiti di cui al DPR del 1955.
La vostra decisione in questa causa, che è la prima del suo genere di cui questa Corte è investita, sarà quindi, a detta dei difensori, di ampia portata. Tale punto di vista è fatto suo dalla Commissione, che, come ci ha detto, ha avviato in materia nuove procedure ex art. 169 nei confronti della Repubblica italiana. Queste procedure, a quanto pare, non hanno ancora raggiunto lo stadio del ricorso della Commissione a questa Corte.
La direttiva, come ha osservato il rappresentante del governo francese, è a prima vista piena di contraddizioni e di difficile interpretazione.
Prima di imbarcarmi nell'analisi del suo tenore mi permetto di ricordarvi la distinzione, sulla quale ho attirato l'attenzione nella causa 123/76, fra i due sensi in cui la parola «norme» può essere usata nel presente contesto. Nel primo può significare semplicemente criteri di sicurrezza o norme prescritte dalla legislazione, nel secondo senso, più stretto, esso contraddistingue i documenti tecnici elaborati dagli enti di normalizzazione, cui la legge può fare richiamo. Come è indicato nel preambolo della direttiva, il termine, nella fattispecie, è usato nel secondo senso. È di fondamentale importanza tener bene a mente questo, nel leggere le disposizioni della direttiva.
Nella parte dispositiva la direttiva comincia col definire, all'art. 1, il materiale cui si applica. Si tratta di materiale elettrico «destinato ad essere adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, fatta eccezione dei materiali e dei fenomeni di cui all'allegato II». Questa definizione comprende l'ampia gamma di materiale elettrico usato per scopi industriali, commerciali e domestici ed include i ferri da stiro, i trapani e le tagliaerba qui in discussione. Non è necessario, credo, che vi infastidisca con l'elenco delle eccezioni di cui all'allegato IL Escluso dal campo di applicazione della direttiva, ai sensi dell'art. 12, è anche il «materiale elettrico destinato all'esportazione verso paesi terzi».
Così definito il suo campo d'applicazione ratione materiae, la direttiva continua imponendo agli Stati membri una serie di obblighi, che si suddividono in due grandi gruppi: il primo relativo alle finalità fondamentali della direttiva ed il secondo ai mezzi per il conseguimento di tali finalità.
Come la Corte ha affermato nella causa 123/76, gli obblighi del primo gruppo mirano sia al «risultato negativo», consistente nell'assicurare che nessun prodotto che non risponda agli appropriati requisiti di sicurezza sia posto sul mercato comunitario, sia al «risultato positivo» consistente nel garantire che i prodotti rispondenti a detti requisiti possano circolare liberamente nella Comunità.
L'art. 2 impone agli Stati membri l'obbligo generale di assicurare il risultato negativo. Il n. 1 di tale articolo recita:
«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché il materiale elettrico possa essere immesso sul mercato solo se, costruito conformemente alla regola dell'arte in materia di sicurezza valida all'interno della Comunità, non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.»
Il n. 2 dice che «l'allegato I riassume i principali elementi degli obiettivi di sicurezza di cui al paragrafo 1». Verrò all'allegato I a tempo debito.
L'obbligo generale di garantire il risultato positivo è imposto agli Stati membri dall'art. 3 della direttiva, che recita:
«Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché non si creino ostacoli, per ragioni di sicurezza, alla libera circolazione all'interno della Comunità del materiale elettrico se, alle condizioni previste dagli artt. 5, 6, 7 e 8, esso è conforme alle disposizioni dell'art. 2.»
Ciò è completato dall'art. 4, ai cui termini:
«Gli Stati membri hanno cura che le imprese distributrici di elettricità, per quanto riguarda il materiale elettrico, non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2.»
Il secondo grande gruppo di obblighi imposti agli Stati membri è contenuto negli artt. 5-10. Gli artt. 5, 6, 7 e 8 stabiliscono modi di accertamento della conformità ai requisiti di sicurezza di cui all'art. 2, basati su una specie di gerarchia di norme. Gli artt. 9 e 10 contengono importanti disposizioni complementari.
Né l'art. 5, né il 6 sono in discussione nel presente procedimento e pertanto posso trattarne brevemente.
L'art. 5 riguarda la redazione e pubblicazione di «norme armonizzate» comunitarie e dispone che il materiale elettrico che soddisfa alle disposizioni in materia di sicurezza di tali norme sia considerato, «ai fini dell'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, ... rispondente alle disposizioni dell'art. 2». Le norme armonizzate sono poste in cima alla gerarchia nel senso che, ove disponibili, debbono essere preferite ad altri metodi di accertamento della conformità all'art. 2. Un primo elenco di dette norme è stato pubblicato in una «comunicazione» della Commissione comparsa nella Gazzetta ufficiale (n. C 184 del 23. 7. 1979).
L'art. 6 dispone che, ove non siano ancora state stabilite e pubblicate norme armonizzate, i prodotti rispondenti a quelle che si potrebbero chiamare «norme internazionali», e cioè le disposizioni in materia di sicurezza della «International Commission on the Rules for the Approval of Electrical Equipment» (commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) o della «International Electrotechnical Commission» (commissione elettrotecnica internazionale), siano considerati conformi al disposto dell'art. 2. Le norme internazionali vengono quindi al secondo posto nella gerarchia e costituiscono una soluzione transitoria, come il preambolo della direttiva afferma espressamente e il tenore dell'art. 6 conferma.
Al terzo posto nella gerarchia, e sempre quale soluzione transitoria, sono le «norme nazionali». Di esse tratta l'art. 7, che recita:
«Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 o disposizioni in materia di sicurezza pubblicate conformemente all'art. 6, gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti, ai fini dell'immisione sul mercato di cui all'art. 2 o della libera circolazione di cui all'art. 3, considerino del pari rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito in conformità delle disposizioni in materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in cui è stato fabbricato, quando detto materiale garantisce una sicurezza equivalente a quella richiesta sul proprio territorio.»
Quest'articolo è fatto valere qui in relazione ai ferri da stiro Calor e Rowenta. Il governo olandese ci dice che norme internazionali ai sensi dell'art. 6 esistono per i ferri da stiro dal 29 gennaio 1979. All'udienza un esperto convocato da , parte della Commissione ci ha detto, in effetti, che c'è una norma armonizzata, ai sensi dell'art. 5, applicabile ai ferri da stiro. Né l'esistenza della norma internazionale, né quella della norma armonizzata sembrano tuttavia essere state portate all'attenzione del pretore. Poiché il presente è un rinvio ai sensi dell'art. 177 del Trattato, il vostro compito è, mi pare, quello di risolvere le questioni del pretore come sono state poste in base ai problemi sollevati dinanzi a lui. Se quei problemi non sono reali, perché basati su elementi ormai decaduti, spetta agli imputati dedurre tale argomento dinanzi al pretore.
L'art. 8 differisce dagli artt. 6 e 7 in quanto non è puramente transitorio. Esso offre un mezzo che consente ad un prodotto di essere ammesso anche se non risponde a nessuna norma pubblicata, vuoi armonizzata, internazionale, o nazionale. La Commissione ci ha detto che uno dei motivi per cui è di permanente applicazione, è che si rivolge ai casi in cui il progresso tecnico ha superato le norme pubblicate. Il governo del Regno Unito ha sostenuto che può trovare applicazione in due tipi di casi: 1) il semplice genere di casi in cui il materiale con si propone di rispondere alle disposizioni in materia di sicurezza di nessuna norma rilevante e 2) il genere più complesso in cui, per esempio, il materiale intende conformarsi ad una norma, ma dall'esame risulta che la norma non è appropriata. L'art. 8 recita:
«1.
Gli Stati membri adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti permettano altresì l'immissione sul mercato di cui all'art. 2 o la libera circolazione di cui all'art. 3 di materiale elettrico che, sebbene non conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 5 od alle disposizioni degli artt. 6 e 7, risponda alle disposizioni dell'art. 2.
2.
In caso di contestazione, il costruttore o l'importatore può presentare una relazione, elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista all'art. 11, sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni dell'art. 2.»
L'art. 8 è richiamato nella fattispecie in relazione ai trapani Metabo ed alle tagliaerba Gazonette.
L'art. 9 recita:
«1.
Se per motivi di sicurezza uno Stato membro vieta l'immissione sul mercato od ostacola la libera circolazione di materiale elettrico, ne informa immediatamente gli altri Stati membri interessati e la Commissione, indicando i motivi della decisione e precisando in particolare:
—
se la non conformità all'art. 2 risulti da una lacuna delle norme armonizzate di cui all'art. 5, delle disposizioni di cui all'art. 6 o delle norme di cui all'art. 7;
—
se la non conformità risulti dalla cattiva applicazione di dette norme o pubblicazioni o dalla mancata osservanza della regola dell'arte di cui all'art. 2.
2.
Se gli altri Stati membri muovono obiezioni alla decisione di cui al paragrafo 1, la Commissione procede senza indugio ad una consultazione delgi Stati membri interessati.
3.
Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data dell'informazione di cui al paragrafo 1, ove non sia stato possibile raggiungere un accordo, la Commissione sente il parere di uno degli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'art. 11, che abbia sede fuori dal territorio degli Stati membri interessati e non sia intervenuto nel quadro della procedura prevista all'art. 8. Nel parere viene precisato in che misura non sono rispettate le disposizioni dell'art. 2.
4.
La Commissione comunica il parere dell'organismo a tutti gli Stati membri che, entro il termine di un mese, possono trasmettere le proprie osservazioni alla Commissione. Contemporaneamente la Commissione prende conoscenza delle osservazioni delle parti intertessate a proposito del summenzionato parere.
5.
Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri adeguati.»
È assodato che detta procedura non è stata attivata dall'Italia, né in questo caso, né in alcun altro. Questo fatto è dedotto con particolare risalto dagli imputati.
L'art. 10 recita:
«1.
Gli Stati membri, senza pregiudizio di altri tipi di prove, adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti considerino come presunzione di conformità alle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7 l'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità o il rilascio di un attestato di conformità oppure, in mancanza, e in particolare nel caso del materiale industriale, la dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
2.
I marchi o gli attestati sono stabiliti, separatamente o di comune accordo, dagli organismi notificati conformemente alla procedura prevista all'art. 11. I modelli dei marchi o degli attestati sono pubblicati dai suddetti organismi e, a titolo di informazione, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.»
La «comunicazione» della Commissione pubblicata nella Gazzetta ufficiale, cui ho fatto riferimento prima, contiene anche modelli di marchi stabiliti ai sensi dell'art. 10. Essi includono il marchio belga «CEBEC» ed il tedesco «VDE», che recavano, rispettivamente, i ferri da stiro Calor e Rowenta. Chiamerò il marchio stabilito ai sensi dell'art. 10 «marchio di conformità».
L'art. 11 della direttiva dispone che gli Stati membri si informino reciprocamente ed informino la Commissione, fra l'altro, dell'identità degli organismi da essi scelti (1) per partecipare alla redazione di norme armonizzate ai sensi dell'art. 5, (2) per stabilire marchi e attestati ai sensi dell'art. 10 e (3) per presentare relazioni e pareri ai sensi degli artt. 8 e 9. Dalla «comunicazione», cui ho già fatto due volte riferimento, risulta che detti organismi sono stati nominati da tutti gli Stati membri, con l'eccezione del Lussemburgo, che non ha determinato quale organismo sia competente ai fini degli artt. 8, 9 o 10.
Ricorderete che l'art. 2 della direttiva rimanda all'allegato I per l'elenco dei «principali elementi degli obiettivi di sicurezza» da perseguire per il materiale cui si applica la direttiva. Benché il testo di detto allegato sia importante, esso è piuttosto lungo e propongo di astenerci dal leggerlo. È suddiviso in tre parti, delle quali la prima contiene «requisiti generali», la seconda stabilisce che «misure di carattere tecnico» siano «previste» per proteggere in vari modi «dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico», e la terza dispone che provvedimenti simili siano previsti per proteggere «dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico». In nessun punto si dice da chi tali misure debbano essere disposte. Mi par di dedurre che debbano essere contemplate dalle norme cui si riferisce la direttiva e, in mancanza di una norma rilevante, dalla legislazione degli Stati membri. Ciò tuttavia non significa, come sottolinea la Commissione, che la legislazione degli Stati membri possa prescrivere misure che vadano al di là di quanto necessario per conformarsi alle disposizioni dell'allegato, o inadeguate allo scopo perseguito nella materia specifica.
Ho detto prima che l'ordinanza di rinvio nel presente procedimento è accuratamente motivata. Sua caratteristica è che espone i punti di vista del pretore che saggiano gli argomenti dinanzi a lui dedotti dagli imputati. Il pretore osserva in particolare che detti argomenti sono tali da attribuire alle disposizioni della direttiva un'efficacia diretta equivalente a quella delle disposizioni di un regolamento comunitario, direttamente applicabile. Citando l'art. 189 del Trattato, il pretore si chiede se l'effetto della direttiva non debba limitarsi all'indicazione agli Stati membri del «risultato da raggiungere» senza avere la vincolatività del regolamento comunitario. Egli riconosce tuttavia che ci sono casi in cui questa Corte ha ritenuto che disposizioni di una direttiva possono avere «efficacia vincolante» e propone l'esempio della causa 148/78, Ratti (Racc. 1979, pag. 1629). Così stando le cose, il pretore non ritiene corretto assumersi il compito di decidere sulla portata della direttiva. Quale ulteriore motivo per il rinvio adduce che l'interpretazione ufficiale della direttiva gli sarà di aiuto per interpretare correttamente la legge italiana del 1977.
Il problema sollevato dal pretore riguardo all'art. 189 del Trattato è ovviamente familiare. Ne ho trattato piuttosto a lungo recentemente nelle mie conclusioni in causa 131/79, Santillo (non ancora pubblicata nella Raccolta, vedi pagg. 10-18 del dattiloscritto), in cui ho citato, fra gli altri precedenti, la causa Ratti. Vi risparmio la ripetizione di quanto ho detto là. La Corte, da parte sua, non ritenne necessario trattare della questione in quella causa, ma lo fece nella causa 102/79, Commissione c/ Belgio (non ancora riportata nella Raccolta; vedi i punti 6, 7 e 12 della motivazione della sentenza), in modo che, se così posso dire, mi sembra coincidere interamente con le tesi da me esposte. Il punto cruciale, a mio parere, è che applicabilità diretta ed efficacia diretta, sebbene possano sovrapporsi, sono concetti diversi. Non è mai appropriato parlare dell'applicabilità diretta di una direttiva, ma ci sono situazioni in cui una disposizione di una direttiva può avere efficacia diretta. Quando una disposizione del genere impone ad uno Stato membro di attribuire, con proprie norme, diritti a singoli e definisce tali diritti con sufficiente precisione, lo Stato membro che non ha adempiuto tale obbligo, o lo ha adempiuto imperfettamente, non può far uso di tale circostanza contro un singolo e cercare di attuare nei suoi confronti disposizioni della propria legislazione incompatibili con le prescrizioni della direttiva. Nei riguardi della presente fattispecie aggiungerei che, a mio avviso, tale principio trova certamente applicazione quando l'inadempimento dell'obbligo imposto dalla direttiva è dovuto al legislatore dello Stato membro, mentre i passi necessari all'attuazione della legislazione nazionale incompatibile sono compiuti dal giudice. Questo perché, come si sa, l'entità cui sostanzialmente guarda il diritto comunitario per l'adempimento degli obblighi di uno Stato membro derivanti dal Trattato è lo Stato membro di per sé stesso, a prescindere da quale dei suoi organi costituzionali sia responsabile della sua azione o inazione in perticolari circostanze; vedi in proposito i precedenti da me raccolti in causa 30/77, Regina c/ Bouchereau (Racc. 1977, pag. 2020).
Il governo italiano nelle osservazioni in questa causa ha ammesso, alla luce della causa Ratti, che il principio è quale io l'ho definito, ma ha sostenuto che tale principio non si applica qui perché la direttiva 73/23 è stata attuata in Italia con la legge del 1977. È quindi quella legge, asserisce il governo italiano, che il pretore deve interpretare ed applicare, non la direttiva. Il governo italiano si è spinto fino a sostenere, in forza di tale argomento, che il rinvio del pretore a questa Corte è irricevibile. A mio parere tale deduzione è semplicemente errata, se non altro perché è evidente dall'ordinanza di rinvio che gli imputati hanno sollevato dinanzi al pretore la questione se la legge del 1977 sia completamente compatibile con la direttiva. Per di più questa Corte ha ritenuto che, indipendentemente dagli effetti della direttiva, una pronunzia interpretativa può essere chiesta dal giudice nazionale come ausilio per l'interpretazione della legislazione nazionale di attuazione; vedi causa 111/75, Mazzalai c/ Ferrovia del Renon (Race. 1976, pag. 657). Il governo italiano ha cercato di operare una distinzione fra quel caso ed il presente, argomentando che là era in discussione l'applicazione uniforme di una direttiva comunitaria. Confesso di non capire l'argomento. Se qui il pretore non avesse voluto rinviare ed avesse interpretato la legge del 1977 in senso incompatibile con la direttiva 73/23, l'applicazione uniforme della direttiva sarebbe stata chiaramente pregiudicata.
Il governo del Regno Unito (in osservazioni scritte) ed il governo francese (in osservazioni orali) hanno dedotto che nessuna delle disposizioni della direttiva 73/23 invocate dagli imputati può avere un qualsiasi effetto diretto. Il punto di partenza dell'argomentazione in proposito del Regno Unito è che «la disposizione di una direttiva può avere efficacia diretta solo se è chiara e precisa, incondizionata, non soggetta ad ulteriore legislazione comunitaria, e se non lascia alcuna discrezionalità agli Stati membri, salvo riguardo alla forma ed ai metodi di attuazione». Il punto di partenza del governo francese è costituito dallo stesso concetto espresso in modo più succinto. Per i motivi da me addotti nelle conclusioni in causa Santillo, la frase riferita non è a mio parere una formulazione corretta del principio di cui trattasi. Essa pone erroneamente l'accento su alcuni fattori e trascura il fatto che, sostanzialmente, l'efficacia diretta di una direttiva è un fenomeno che si presenta quando uno Stato membro, violando gli obblighi derivanti dalla direttiva, omette di attribuire ad un privato un diritto soggettivo. E vero naturalmente che il fenomeno non può apparire quando i termini della direttiva sono così imprecisi, o la discrezionalità lasciata agli Stati membri così ampia, che essi non possono essere interpretati nel senso da dar vita a tali diritti. Per un esempio di ciò si veda la causa 152/79, Lee c/ Ministro dell'agricoltura (6 maggio 1980, non ancora pubblicata nella Raccolta).
Nell'affrontare la questione se una disposizione della direttiva 73/23 possa avere efficacia diretta si deve, a mio avviso, tenere a mente che gli artt. 30 e 36 del Trattato hanno efficacia diretta. Pertanto se, in mancanza della direttiva, uno Stato membro tentasse di porre restrizioni alle importazioni di materiale elettrico da altri Stati membri per ragioni di ricurezza, gli importatori potrebbero opporsi alla restrizione agendo in giudizio in quello Stato, dimostrando la sussistenza «di un mezzo di discriminazione arbitraria [o di] una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri», ai sensi dell'art. 36. La direttiva, in quanto rivolta al conseguimento del «risultato positivo» cui ho fatto riferimento prima, ha lo scopo di sostituire a quell'ampia formula qualcosa di molto più preciso. Sarebbe strano, tanto per fare un esempio estremo, se, stabilita una norma di armonizzazione, la cui validità non è contestata, uno Stato membro potesse rifiutare ad un importatore il diritto a farla valere e potesse ancor sempre obbligarlo ad invocare gli artt. 30 e 36.
Prima di volgermi alle vere questioni poste dal pretore debbo menzionare un preblema generale correlato. È degno di nota che alcuni articoli della direttiva, gli artt. 5, 6, 7, 8 e 10, nell'imporre obblighi agli Stati membri, usano una formula che fa riferimento alle «autorità amministrative competenti» degli stessi. A norma di detti articoli gli Stati membri «adottano ogni misura opportuna affinché le autorità amministrative competenti» facciano questo o quello. Altri articoli, e specialmente gli artt. 2, 3 e 9, impongono semplicemente obblighi agli Stati membri. Da ciò sembrerebbe che gli autori della direttiva abbiano inteso operare una distinzione, per certe finalità, ma non per altre, fra le autorità amministrative degli Stati membri e le loro autorità giudiziarie. Nessuno ha tuttavia suggerito che ciò comporti che gli artt. 5, 6, 7, 8 e 10 vincolino soltanto le autorità amministrative degli Stati membri e possano essere ignorati dai loro giudici. In verità il governo italiano ha espressamente ammesso che il diritto sostanziale deve essere lo stesso «per l'amministratore pubblico e per il giudice». A mio avviso questo è esatto.
La prima e la seconda questione
Prendo ora in esame la prima e la seconda questione del pretore, relative ai ferri da stiro. Esse, in forma leggermente abbreviata, suonano:
«1.
Se le disposizioni contenute nel combinato disposto degli artt. 10, 7, 3 e 2 della direttiva n. 73/23 del 19. 2. 1973 debbano essere interpretate in modo da considerare la presunzione di conformità alle disposizioni della direttiva medesima, come una presunzione che escluda ogni provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci nella CEE, da parte di qualunque autorità giudiziaria degli Stati membri allorquando il materiale elettrico importato sia dotato di marchi regolarmente rilasciati da istituti notificati ai sensi della direttiva (anche se non tutti gli Stati membri hanno provveduto alla designazione di tali istituti in riferimento al loro ordinamento interno).
2.
In caso di risposta affermativa al quesito di cui sub 1 se la suddetta presunzione di conformità sia tale da impedire al giudice interno di adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione delle merci nella CEE basato su una normativa imperativa nazionale in materia di prevenzione infortuni, che imponga l'inserimento di un dispositivo diverso da quello di cui sia dotato il prodotto importato quando nessun organismo amministrativo interno abbia ancora adottato provvedimenti limitativi validi per tutto il territorio nazionale e dato quindi inizio alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva CEE.
Le questioni riportate presentano un certo numero di problemi.
Quello meno rilevante sollevato nella parentesi finale della prima questione del pretore, lo posso trattare brevemente. Non credo che la semplice circostanza che il Lussemburgo abbia omesso di designare un ente competente a definire i marchi ai sensi dell'art. 10 possa essere di una qualsiasi rilevanza.
Un punto più difficile è il seguente.
A norma dell'art., 7 due condizioni debbono essere soddisfatte. In primo luogo, il materiale deve essere stato fabbricato, secondo le disposizioni in materia di sicurezza delle norme in vigore nello Stato membro di produzione. In secondo luogo, il materiale deve garantire una sicurezza equivalente a quella richiesta nello Stato membro di importazione. Sul carattere di questa seconda condizione ci sono stati esposti tre diversi punti di vista.
Ad un estremo è la tesi, avanzata da parte dei governi italiano e britannico (e meno esplicitamente da parte del governo francese), che la conformità alla norma rilevante nello Stato membro di produzione non esonera dall'obbligo di rispondenza ai criteri, di qualsiasi genere, che possano essere in vigore nello Stato membro importatore (sia che detti criteri abbiano la forma di norme in senso stretto, sia che siano costituiti da prescrizioni di legge quali quelle di cui all'art. 315 del DPR del 1955). Ciò, a mio parere, non può essere esatto. Se così fosse, l'art. 7, come ho sottolineato nelle conclusioni in causa 123/76, costituirebbe un regresso, poiché, già senza di esso, la conformità ai criteri in vigore nello Stato membro d'importazione sarebbe stata sufficiente. E neppure l'art. 7 sarebbe necessario per tutelare da discriminazioni il materiale importato: se si applicassero al materiale importato criteri di sicurezza più rigorosi di quelli applicati ai prodotti nazionali, ciò costituirebbe una violazione evidente dell'art. 30 del Trattato.
All'altro estremo, la Commissione ha sostenuto che la seconda condizione contenuta nell'art. 7 in realtà non aggiunge nulla alla prima, giacché tutti gli Stati membri sono ora tenuti a garantire che il materiale oggetto della direttiva raggiunga lo stesso livello di sicurezza, cioè quello prescritto dall'art. 2, né più, né meno. Questa tesi mi sembra esposta a due critiche. Essa si risolve nel trattare le norme nazionali come se fossero norme armonizzate e lascia da parte il carattere transitorio dell'art. 7. Gli autori della direttiva debbono aver avuto in mente che, durante il periodo di adozione di norme armonizzate, sarebbero potute rimanere in vigore in qualche Stato membro esportatore norme nazionali inferiori ai requisiti di cui all'art. 2 ed hanno inteso assicurare che, in tal caso, non venisse compromesso il livello di sicurezza applicabile in un qualsivoglia Stato membro importatore.
Un'interpretazione intermedia, corrispondente alla tesi che ho voluto proporre in causa 123/76, è stata avanzata dal governo olandese, e penso che sia l'interpretazione giusta: l'art. 7 prescrive che uno Stato membro importatore accetti materiale conforme alle norme dello Stato membro di produzione, a meno che il livello di sicurezza da esse offerto sia inferiore a quanto è assicurato dal suo diritto interno. Ciò non significa che il materiale importato debba essere conforme alle prescrizioni specifiche della legge dello Stato membro importatore. Il fatto rilevante è qui che lo stesso livello di sicurezza può essere ottenuto con diversi metodi. Può risultare, in particolare, che disposizioni più rigorose nello Stato membro importatore diano luogo ad un livello di sicurezza non più elevato di quello derivante da norme meno rigorose in vigore nello Stato membro di produzione. C'è naturalmente anche questo limite riguardo a quanto lo Stato membro importatore può fare, cioè che non può esigere un livello di sicurezza più alto di quello richiesto dall'art. 2 e dall'allegato I.
Inoltre, due problemi si pongono nell'interpretazione dell'art. 10.
Il primo è quello se la presunzione risultante, ai sensi del citato articolo, dall'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità riguardi soltanto la prima delle condizioni di cui all'art. 7 (cioè la condizione che il materiale sia stato fabbricato in conformità alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme in vigore nello Stato membro di produzione) oppure riguardi anche la seconda condizione (cioè che assicuri un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto nel territorio dello Stato membro importatore). La Commissione sostiene che la presunzione riguarda le due condizioni, il governo del Regno Unito che riguarda soltanto la prima. Credo che su questo punto il governo del Regno Unito debba aver ragione. L'art. 10 fa riferimento ad una «presunzione di conformità alle disposizioni degli artt. 5, 6 e 7», ma, in ciò è formulato in modo chiaramente piuttosto libero, se non altro perché gli artt. 5, 6 e 7 offrono metodi alternativi e non cumulativi, per dimostrare che il materiale risponde ai requisiti di cui all'art. 2. Gli artt. 5 e 6 consentono la dimostrazione sulla sola base della rispondenza ad una norma (armonizzata od internazionale). A differenza dell'art. 7, nessuno di essi impone una condizione supplementare. Mi sembra del tutto comprensibile che gli autori della direttiva abbiano ritenuto che l'apposizione sui prodotti di un marchio di conformità da parte di un ente designato a tale scopo ai sensi dell'art. 11 desse vita alla presunzione della conformità di tali merci ad una norma (in senso stretto) adeguata. Trovo però difficile credere che essi avessero in mente che un ente del genere dovesse avere anche il potere di certificare la conformità dei prodotti al livello di garanzia imposto in un altro Stato membro, poiché ciò avrebbe potuto implicare non un mero controllo della conformità dei prodotti a specifiche norme tecniche, bensì l'interpretazione del diritto di quello Stato. I miei dubbi sono rafforzati dal fatto che, ai sensi dell'art. 10, la «dichiarazione di conformità» del produttore dà luogo alla stessa presunzione di un marchio o di un certificato di conformità. Osservo infine che secondo l'art. 8, n. 2, ad un organismo designato ai sensi dell'art. 11 può essere chiesto di redigere una relazione sulla conformità all'art. 2 di determinati prodotti. Non è detto che tale relazione faccia sorgere una qualsiasi presunzione. Eppure deve essere più facile per un organismo del genere interpretare l'art. 2 e l'allegato I, pubblicati in tutte le lingue comunitarie, che interpretare le leggi di un altro Stato membro. Ne concludo che un marchio, un certificato od una dichiarazione di conformità ai sensi dell'art. 10 possono riferirsi soltanto alla conformità ad una norma.
L'altro problema relativo all'interpretazione dell'art. 10 è quello se la presunzione cui dà luogo un marchio, un certificato od una dichiarazione di conformità sia refutabile od irrefutabile. Soltanto gli imputati sostengono che possa essere irrefutabile. La Commissione ed i governi intervenienti che hanno fatto riferimento al punto sostengono che sia refutabile. Che così debba essere mi sembra talmente ovvio che non voglio, al riguardo, portarvi via tempo ulteriore.
Vengo a quello che è forse il problema più difficile di interpretazione della direttiva: il campo d'applicazione e gli effetti dell'art. 9.
Nessuno di coloro che hanno presentato osservazioni alla Corte è giunto fino a proporre che l'art. 9 offra il solo procedimento per sindacare la legittimità di una restrizione posta da uno Stato membro alla commercializzazione od alla libera circolazione di materiale elettrico. Tutti hanno ammesso (esspressamente o implicitamente) che ci possa essere per tale scopo un procedimento giurisdizionale concomitante. Secondo me deve essere così, se non altro perché il procedimento di cui all'art. 9 può essere messo in moto soltanto dallo Stato membro interessato e può condurre al massimo a raccomandazioni o pareri della Commissione, cioè ad atti cui l'art. 189 del Trattato non attribuisce carattere vincolante.
Il problema nella fattispecie è se vi siano circostanze in cui procedimenti giudiziari riguardanti la legittimità di una simile restrizione possano aver luogo, dinanzi ad un giudice nazionale, senza che sia stato messo in moto il procedimento ex art. 9, in particolare quando, come qui, la restrizione è imposta da un'autorità giudiziaria dello Stato membro interessato di sua propria iniziativa.
Quanto a ciò, si pone la questione preliminare se l'art. 9 si applichi soltanto ove uno Stato imponga una restrizione per uno dei motivi espressamente menzionati nell'art. 9, n. 1, o si applichi indipendentemente dai motivi addotti. Come ricordate, i motivi ivi indicati sono, in breve: la non conformità del materiale in questione all'art. 2, o per una lacuna nelle norme di cui all'art. 5, all'art. 6 o all'art. 7, o per la cattiva applicazione di dette norme o per la «mancata osservanza della regola dell'arte». Altri motivi per i quali uno Stato membro, conformemente alla direttiva, può imporre una restrizione a determinati prodotti si hanno: (1) quando si fa valere l'art. 7 e le autorità competenti dello Stato membro ritengono che i prodotti non garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto nel loro territorio e (2) quando si fa valere l'art. 8 e dette autorità ritengono, in seguito ad una relazione ex art. 8, n. 2, sfavorevole o, nonostante una relazione favorevole, che i prodotti non rispondano alle prescrizioni di cui all'art. 2. Sono pervenuto alla conclusione che l'art. 9 si estenda a tali casi. Il riferimento espresso, nell'art. 9, n. 3, alla «procedura prevista dall'art. 8» va in tal senso, perché sarebbe del tutto illogico considerare che, nel caso in cui si faccia valere l'art. 8, l'art. 9 si applichi solo se l'obiezione dello Stato membro riguardo ai prodotti è che il fabbricante non abbia rispettato la regola dell'arte, tanto più che l'art. 8 riguarda prodotti cui non si applica alcuna norma: situazione in cui la procedura di consultazione definita all'art. 9 pare particolarmente appropriata. Se ciò è esatto, non vedo alcuna valida ragione di lasciar fuori dal campo di applicazione dell'art. 9 soltanto un tipo di casi, cioè quello in cui lo Stato membro obietta che la seconda condizione di cui all'art. 7 non è soddisfatta. Penso quindi che l'art. 9 debba essere interpretato come applicabile quali che siano i motivi per i quali lo Stato membro interessato impone la restrizione. Ciò non vuol dire naturalmente che l'art. 9 autorizzi uno Stato membro ad imporre una restrizione a determinati prodotti per il semplice motivo che essi non rispondono alle specifiche prescrizioni della sua legislazione.
Gli imputati e la Commissione hanno sostenuto che la lettera e la sostanza dell'art. 9 sono tali da far presupporre che soltanto le autorità esecutive od amministrative di uno Stato membro possano prendere l'iniziativa di imporre una restrizione, anzitutto perché esse sole sono attrezzate per mettere in moto e prendere parte alla procedura ex art. 9, obbligatoria in tutti i casi, ed in secondo luogo perché una restrizione del genere si dovrebbe applicare a tutti i prodotti di un determinato tipo e non soltanto a quelli oggetto di determinati procedimenti giudiziari. Sarebbe pertanto incompatibile con l'art. 9, a loro avviso, che l'autorità giudiziaria agisse in una materia del genere di propria iniziativa. Detta autorità potrebbe intervenire soltanto dopo che fosse stato preso dalla competente autorità esecutiva od amministrativa un provvedimento generale applicabile ai prodotti del tipo in questione, ed in seguito a tale provvedimento. Essi si richiamano all'art. 9 della legge italiana del 1977, che, dicono, ha conferito poteri esclusivi di esecuzione al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e gli ha espressamente ingiunto di rispettare la procedura ex art. 9 della direttiva nel caso in cui vieti l'immissione in commercio o restringa la libera circolazione di qualsiasi materiale cui si applichi la legge.
Concordo sul fatto che l'art. 9 è vincolante in tutti i casi, ed invero nessuno ha cercato di convincerci della tesi contraria. Le deduzioni degli imputati e della Commissione portano però, a mio avviso, troppo lontano, sotto due aspetti.
In primo luogo, com'è stato sottolineato dai governi italiano ed olandese, la direttiva non intende definire, né sarebbe appropriato che definisse, a quali particolari autorità di uno Stato membro debba essere affidato il compito di attuare, nello Stato, l'art. 9. Questo è un problema di competenza dell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato. Il governo olandese dice, ed io sono d'accordo, che il legislatore di ciascuno Stato membro è libero, se lo ritiene opportuno, di affidare alle proprie autorità giudiziarie il compito di accertare se un particolare materiale risponda ai livelli di sicurezza prescritti dalla direttiva, ma che, se lo fa, qualsiasi decisione presa da dette autorità per restringere la commercializzazione o la libera circolazione di quel materiale deve essere immediatamente notificata ai sensi dell'art. 9, n. 1.
In secondo luogo, non mi pare si possa affermare che una restrizione imposta dalle autorità di uno Stato membro alla commercializzazione od alla libera circolazione di particolari prodotti debba necessariamente estendersi a tutti i prodotti di quel genere. Sarà ovviamente così, di norma, se la restrizione è imposta dalle autorità esecutive di uno Stato membro a livello nazionale. Ma se, per esempio, un'autorità locale ritiene che i prodotti introdotti nella sua zona di competenza siano difettosi o pericolosi (ad esempio per fabbricazione inaccurata), deve essere in grado di impedirne la vendita o la distribuzione senza attendere un provvedimento nazionale. Allo stesso modo, se un giudice, dinanzi al quale venga posta in discussione la rispondenza di determinati prodotti ai requisiti della direttiva, ritiene che essi siano difettosi, può disporre gli appropriati provvedimenti riguardo a detti prodotti. L'art. 9, n. 1, richiede soltanto che, in ciascuno di tali casi, gli altri Stati membri e la Commissione siano informati della decisione.
Da parte degli imputati è stato dedotto che la procedura ex art. 9 è troppo complessa per poter essere messa in moto in tali casi. In proposito farei due commenti. Il primo è che nessun appiglio si trova nell'art. 9 per limitarne l'applicazione secondo i casi con riferimento all'ampiezza della restrizione imposta. Il secondo è che, in pratica, il grado di complessità del procedimento dipenderà dall'importanza attribuita alla fattispecie dallo Stato membro e dalla Commissione ed in particolare dall'orientamento da essi rispettivamente adottato conformemente ai nn. 2 e 3 dell'art. 9.
Vorrei mettere in rilievo la parola «decisione» usata dall'art. 9, n. 1. Essa significa, a mio parere, che uno Stato membro ha l'obbligo di informare, ai sensi di detta disposizione, altri Stati membri e la Commissione soltanto quando una decisione definitiva è stata adottata da un'autorità competente (amministrativa o giudiziaria) in quello Stato per vietare la vendita od impedire la libera circolazione di merci. Non c'è nessun obbligo del genere quando l'autorità si è limitata a restringere la commercializzazione o la libera circolazione delle merci in attesa della decisione.
I problemi originati dall'art. 9 non finiscono qui. Il governo del Regno Unito ha sostenuto che il menzionato articolo non può avere nessuna efficacia diretta «poiché riguarda soltanto le relazioni fra gli Stati membri e fra essi e la Commissione». Ciò non è del tutto esatto. Il n. 1 dell'art. 9, nella misura in cui autorizza uno Stato membro ad imporre restrizioni alla commercializzazione ed alla libera circolazione di merci per il motivo di un'asserita inadeguatezza ad una norma, costituisce una deroga agli artt. 3, 5, 6 e 7 e può quindi senza dubbio, a mio avviso, pregiudicare diritti dei singoli. Per di più, a norma del n. 4, la Commissione «prende conoscenza delle osservazioni delle parti interessate» su qualsiasi parere ottenuto in base al n. 3. Fra le «parti interessate» vanno compresi il fabbricante e l'importatore e le loro osservazioni sono fra quelle in considerazione delle quali, ai sensi del n. 5, la Commissione deve formulare le proprie raccomandazioni o i propri pareri. L'obbligo imposto allo Stato membro dal n. 1 è preciso: esso deve informare immediatamente della decisione gli altri Stati membri interessati e la Commissione. Il problema è quindi se l'inadempimento di tale obbligo da parte di uno Stato membro attribuisca al produttore o all'importatore il diritto di far valere dinanzi al competente giudice nazionale l'ineseguibilità della decisione. Non ci è stata fornita nessuna ragione per cui essa non debba essere ineseguibile. Dopo notevoli esitazioni, sono pervenuto alla conclusione che essa lo sia, perché l'obbligo per lo Stato membro di mettere in moto la procedura ex art. 9 conferisce al produttore o all'importatore una tutela supplementare dei propri diritti.
La terza e la quarta questione
Vengo ora alla terza ed alla quarta questione sottoposte alla Corte dal pretore. Esse riguardano i trapani Metabo e le tagliaerba Gazonette, per i quali, come ricordate, si vuole fruire dell'art. 8. Le questioni, in forma leggermente abbreviata, suonano:
«3.
Se le disposizioni del combinato disposto degli artt. 8, 3 e 2 della direttiva CEE n. 73/23 debbano essere interpretate in modo da escludere che un'autorità giudiziaria di uno Stato membro possa adottare un provvedimento limitativo della libera circolazione nella CEE del materiale elettrico contemplato dalla direttiva medesima, allorquando detto materiale manchi di un dispositivo (presa a terra) espressamente previsto da una norma imperativa della legge interna, pur essendo provvisto di altri dispositivi di sicurezza, di cui alla normativa comunitaria, prima ancora che sia stata richiesta o presentata la relazione elaborata dallo speciale organismo indicato nel medesimo art. 8 della direttiva CEE.
4.
In caso di risposta affermativa al quesito sub 3), se il provvedimento restrittivo possa comunque essere disposto dall'autorità giudiziaria dello Stato membro considerato soltanto dopo l'adozione di un provvedimento valido per tutto il territorio nazionale da parte dell'organismo amministrativo dello stesso Stato membro, che sia stato designato per dar corso alla procedura di cui all'art. 9 della direttiva medesima.»
Posso trattare più brevemente di tali questioni, in particolare perché la mia opinione sulla questione 4 deriva da quella espressa sulla questione 2.
Quanto alla questione 3, il governo italiano ha dedotto che l'art. 8 non può prevalere sulle disposizioni della legge dello Stato membro importatore.
Questo, sia detto con tutto il rispetto, è errato. Com'è stato sottolineato dai governi olandese e britannico, l'art. 8 entra in gioco soltanto ove il materiale che si intende importare non risponda ai requisiti stabiliti dalla legislazione dello Stato membro importatore. Se esso soddisfa detti requisiti non c'è alcun bisogno di far ricorso all'art. 8 per impedire che l'importazione e la commercializzazione ne siano vietate. Quindi, se nella fattispecie i trapani e le tagliaerba avessero avuto la presa a terra come stabilito dall'art. 314 del DPR, non sarebbe sorto alcun problema.
L'art. 8 fornisce un precedimento per la soluzione del problema che si presenta quando si pretende comunque conforme al disposto dell'art. 2 materiale che non risponde ad alcuna norma o prescrizione delle leggi dello Stato membro importatore. Di fronte ad una simile asserzione l'autorità competente dello Stato membro importatore può o accoglierla o contestarla. Se l'accoglie, cadit quaestio. In caso di contestazione, il produttore o l'importatore può sottoporre una relazione, redatta da un organismo designato ai sensi dell'art. 11, sulla conformità del materiale all'art. 2. Il compito dell'autorità competente, compreso qualsiasi giudice che possa essere investito della questione, è allora quello di decidere, vista la relazione e qualsiasi altra prova addotta, se in realtà il materiale sia conforme al disposto dell'art. 2. Ciò richiederà normalmente la presa in considerazione dei requisiti indicati nell'allegato I.
Si è discusso dinanzi a noi della natura di tale relazione, in particolare del fatto se essa abbia valore dichiarativo o se faccia soltanto sorgere una presunzione. La direttiva tace sul punto. Il governo italiano ha attirato la nostra attenzione sull'art. 6 della legge italiana del 1977, che ammette la prova del contrario, ma dispone, in effetti, che, in mancanza, la relazione abbia carattere definitivo. A mio avviso la relazione ha carattere simile a quello di una testimonianza di esperti («expert evidence») ed è risolutiva se convincente e non contraddetta.
Dall'ordinanza di rinvio risulta che, al momento della sua emissione, nessuna relazione di cui all'art. 8, n. 2, era stata presentata dagli imputati (una, relativa ai trapani Metabo, è stata prodotta come prova dinanzi a questa Corte). A mio avviso, come sostengono il governo britannico e quello olandese, il pretore aveva certamente il potere di porre restrizioni alla commercializzazione e alla libera circolazione delle merci in attesa della produzione di relazioni ad esse relative e della sua decisione definitiva.
La quinta questione
La quinta ed ultima questione del pretore ha il seguente tenore.
«5.
Se l'eventuale esclusione del potere di adottare provvedimenti limitativi della libera circolazione delle merci alle condizioni e nei termini indicati in tutti i precedenti quesiti debba essere considerata imposta all'autorità giudiziaria dello Stato membro, anche prescindendo da qualunque interna prescrizione relativa alle regole di installazione del materiale elettrico considerato.»
A causa, credo, di un errore nella traduzione inglese dell'ordinanza di rinvio (ove «installazione» è stato tradotto con «construction») il governo britannico ha frainteso la questione ed è stato indotto a pensare che si trattasse dell'efficacia diretta della direttiva. Forse anche la traduzione olandese era imperfetta, perché il governo olandese ha detto che la questione non è chiara e che potrebbe riguardare l'efficacia diretta della direttiva. Cionondimeno il governo olandese ha capito correttamente la questione e le sue osservazioni in proposito sono le sole di una qualche consistenza a noi proposte. Dirò subito che concordo interamente con esse.
Da quanto il pretore espone nella parte motiva dell'ordinanza di rinvio risulta che la questione è suggerita dai termini dell'art. 10 della legge italiana del 1977, che fa espressa riserva della «piena validità» delle disposizioni del DPR del 1955 «per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge».
Come sottolinea il governo olandese, l'immissione sul mercato e la libera circolazione di materiale elettrico è necessariamente ostacolata se ne è ostacolata l'installazione. La gente non comprerà materiale che non può installare. L'art. 4 della direttiva indica chiaramente che i suoi autori erano coscienti di ciò, poiché impone agli Stati membri di assicurare che le imprese fornitrici di elettricità non subordinino il raccordo e la fornitura di elettricità agli utenti a requisiti di sicurezza più rigorosi di quelli previsti all'art. 2.
Pertanto, a mio avviso, la quinta questione del pretore richiede una soluzione affermativa.
Le conclusioni
In conclusione, sono dell'idea che le questioni sottoposte alla Corte dal pretore vadano risolte come segue:
1.
La sussistenza nella normativa in materia di sicurezza di uno Stato membro importatore di una disposizione imperativa richiedente l'inclusione in materiale elettrico per cui si chieda di fruire dell'art. 7 o dell'art. 8 della direttiva n. 73/23 di un dispositivo diverso da quello di cui il materiale è fornito non autorizza di per sé stessa un'autorità (giudiziaria o di altro genere) di quello Stato membro a porre restrizioni alla commercializzazione ed alla libera circolazione di quel materiale nella Comunità.
2.
Ove si chieda di fruire dell'art. 7 della direttiva per materiale del genere, le autorità (giudiziarie o di altro genere) dello Stato membro importatore non possono porre restrizioni alla commercializzazione od alla libera circolazione di quel materiale nella Comunità, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
che il materiale sia stato fabbricato secondo le disposizioni in materia di sicurezza delle norme in vigore nello Stato membro di produzione (e non si dimostri che tali norme siano inadeguate) ;
b)
che il materiale assicuri un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto nel territorio dello Stato membro d'importazione.
3.
Presunzione relativa che il materiale sia stato fabbricato secondo le pre-scrizioni in materia di sicurezza delle norme in vigore nello Stato membro di produzione sorge se il materiale reca un marchio debitamente rilasciato in conformità all'art. 10 della direttiva da un organismo notificato allo scopo ai sensi dell'art. 11, indipendentemente dal fatto che tali organismi siano o no stati designati da tutti gli Stati membri.
4.
Il requisito che il materiale garantisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto nel territorio dello Stato membro importatore è soddisfatto anche se detto livello è raggiunto con un metodo diverso da quello prescritto dalla normativa in materia di sicurezza di detto Stato membro. Lo Stato membro importatore non può esigere un livello di sicurezza superiore (né inferiore) a quello stabilito dall'art. 2 della direttiva.
5.
Le disposizioni nazionali sull'installazione di materiale elettrico sono incompatibili con la direttiva se ed in quanto impediscano la commercializzazione e la libera circolazione di materiale rispondente alle prescrizioni della direttiva.
6.
L'autorità competente dello Stato membro importatore, se in dubbio quanto alla rispondenza del materiale alle prescrizioni della direttiva, può porre restrizioni alla commercializzazione od alla libera circolazione del materiale in attesa della sua decisione sulla questione, ed in particolare, ove si chieda di fruire dell'agevolazione di cui all'art. 8, può fare quanto sopra indicato in attesa della produzione della relazione di cui al n. 2 di detto articolo.
7.
La direttiva non riguarda il riparto delle competenze fra le autorità di uno Stato membro, materia riservata all'ordinamento interno di ciascuno Stato membro. In particolare, l'art. 9 della direttiva non fa dell'adozione di un qualsiasi provvedimento da parte dell'autorità amministrativa di quello Stato membro la premessa necessaria per l'intervento dell'autorità giudiziaria di quello Stato.
8.
Ove qualsiasi autorità (giudiziaria o amministrativa) di uno Stato membro decida definitivamente di porre restrizioni alla commercializzazione od alla libera circolazione nella Comunità di qualsivoglia materiale elettrico cui si applichi la direttiva, tale Stato membro è tenuto ad informare immediatamente della decisione gli altri Stati membri interessati e la Commissione. Se tale obbligo non è adempiuto la decisione diviene ineseguibile nei confronti di qualsiasi interessato.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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