CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 18 SETTEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le due presenti cause pervengono alla Corte in seguito a rinvìi pregiudiziali della Corte suprema di cassazione. In ciascuna di esse ricorrente dinanzi a quella Corte è la S.a.s. Prodotti alimentari Folci (che chiamerò «Folci») e resistente è l'Amministrazione delle finanze dello Stato. La questione in discussione fra le parti riguarda l'aliquota del dazio doganale da applicare a partite di funghi selvatici affettati ed essiccati, importate dalla Folci dalla Iugoslavia nel 1975 e nel 1976.
È assodato che tali funghi vanno ascritti alla sottovoce 07.04 B della tariffa doganale comune, che recita:
«Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
A.
...
B.
Altri».
L'aliquota del dazio secondo detta sottovoce è del 16 %.
Dal 1971, tuttavia, la Comunità ha attuato uno schema di preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo, fra i quali è annoverata la Iugoslavia. I regolamenti disciplinanti tale schema per gli anni 1975 e 1976 erano i regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3055/74 (il cui testo dev'essere letto tenendo conto della rettifica pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. L 121, pag. 24, del 14. 5. 75) e, rispettivamente, il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3011/75. L'allegato A di ciascuno dei regolamenti elenca i prodotti cui si applica lo schema. Fra questi si trovano, in corrispondenza della voce TDC n. 07.04:
«Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:
ex B. altri:
—
Funghi interi disseccati, disidratati o evaporati, esclusi i funghi di coltivazione
—
Ramolaccio (Cochlearia armoracia)».
I funghi di cui alla citata descrizione con origine in un paese in via di sviluppo sono soggetti al dazio nell'aliquota ridotta del 10 %.
La Folci sostiene che i funghi da essa importati ricadevano nella descrizione di cui all'allegato A. L'Amministrazione delle finanze dello Stato, riferendosi al fatto che i funghi non erano interi, bensì a fette, pretende il dazio nell'aliquota normale del 16 %. Per controbattere il fatto che i funghi erano affettati la Folci afferma che la parola «interi» nell'allegato A dev'essere interpretata nel senso non che il fungo debba essere in un solo pezzo, ma che l'intero fungo (gambo e cappello) sia presente, sebbene a pezzi. A sostegno di tale argomento la Folci deduce che quasi tutti i funghi selvatici essiccati importati nella Comunità da paesi in via di sviluppo sono porcini (come quelli da essa importati) e che notoriamente i porcini non possono essere essiccati senza essere stati prima tagliati a fette. Pertanto, sostiene la Folci, l'agevolazione per i funghi selvatici disseccati concessa in base allo schema verrebbe privata di ogni effetto sostanziale se «interi» dovesse essere interpretato nel senso di «in un unico pezzo». Il requisito che ci debba essere l'intero fungo si spiega, afferma la Folci, col fatto che i soli cappelli sarebbero, commercialmente, un prodotto di maggior valore, perché i cappelli sono più saporiti. La controversia fra le parti veniva portata dapprima dinanzi al Tribunale di Trieste, in relazione ad un'importazione effettuata dalla Folci nel febbraio 1976. Con sentenza del 30 giugno 1976 il Tribunale la risolveva a favore della Folci. L'Amministrazione delle finanze dello Stato appellava dinanzi alla Corte d'appello di Trieste. Detta Corte, con sentenza in data 24 marzo 1977, accoglieva l'appello, ritenendo che «interi» significasse «in un unico pezzo». Essa non accoglieva l'assunto che i funghi selvatici non possano mai essere disseccati senza essere stati prima affettati ed osservava che l'interpretazione ammessa dal Tribunale sarebbe potuta sussistere soltanto se, nel caso di funghi tagliati a fette, si fosse potuta assicurare e verificare la presenza completa e proporzionata delle componenti dei singoli funghi, cosa che non poteva avvenire nella fattispecie.
La questione si ripresentava dinanzi al Tribunale in relazione ad importazioni effettuate dalla Folci nel corso del 1975 e nel gennaio 1976. In tale occasione il Tribunale, con sentenza del 27 maggio 1977, decideva contro la Folci, in accordo con la decisione della Corte d'appello. L'appello della Folci contro tale sentenza veniva respinto dalla Corte d'appello con sentenza del 23 febbraio 1978.
Contro le due sentenze della Corte d'appello la Folci ricorre ora dinanzi alla Corte suprema di cassazione. La questione sottoposta da detta Corte a questa è, in parole povere: qual è l'interpretazione corretta della parola «interi» nel dato contesto?
Dinanzi a questa Corte il Governo italiano ha rilevato che la parola «interi» non compariva nella descrizione dei prodotti di cui trattasi contenuta nei relativi annessi A ai regolamenti disciplinanti lo schema nel 1973 e nel 1974 (regolamenti (CEE) del Consiglio n. 2767/72 e, rispettivamente, n. 3506/73), né compariva nella corrispondente descrizione data negli annessi A ai regolamenti applicabili nel 1977 e negli anni successivi (cioè regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3206/76, n. 2710/77, n. 3161/78 e, rispettivamente, n. 2792/79). Ciò di per sé non dava all'argomento maggior peso, tuttavia la Corte chiedeva alla Commissione se essa potesse spiegare perché la parola «interi» era stata dapprima omessa, poi inserita, ed infine eliminata. La Commissione rispondeva che nel 1974, al momento di prendere in considerazione la normativa per il 1975, il Consiglio decideva di inserire la parola «interi» per evitare il rischio che l'aliquota ridotta del dazio potesse essere applicata a conserve contenenti parti di funghi coltivati, essendo difficile distinguere, una volta tagliati a pezzi i funghi, fra parti di funghi selvatici e parti di funghi coltivati. Nel 1976, tuttavia, nel preparare la normativa per il 1977, la Commissione fu colpita dal fatto che determinati paesi in via di sviluppo producevano soltanto funghi conservati tagliati a pezzi. Essa ritenne che fosse più importante consentire a questi prodotti di fruire del regime preferenziale piuttosto che garantire l'assoluta certezza che non vi fossero ammessi pezzi di funghi coltivati, cosa che si sarebbe comunque verificata raramente. Il Consiglio accoglieva tale punto di vista e la parola «interi» veniva quindi eliminata.
A mio parere si dovrebbe essere molto prudenti nell'usare come aiuto per l'interpretazione di un regolamento del Consiglio informazioni quali quelle fornite in tale risposta. Ci si avvicinerebbe pericolosamente all'usare quale sussidio per l'interpretazione di una normativa i punti di vista sul suo significato di coloro che hanno preso parte alla sua preparazione, cosa che, per i motivi che ho tentato di esporre nella causa 136/79, National Panasonic (UK) Ltd. e/ Commissione (non ancora pubblicata nella raccolta), non ritengo consentita. Al massimo si può, a mio avviso, inferire da una risposta del genere quale fosse, nei fatti, il «guaio» cui la normativa era rivolta.
Il Governo italiano ci ha anche invitato a tener conto di due documenti preparati dalla Commissione per il Comitato della nomenclatura della TDC. Il primo è una relazione a tale Comitato, in data 9 dicembre 1976, sulla sentenza del Tribunale di Trieste del 30 giugno 1976 (cioè la sua prima sentenza). Il secondo è il resoconto di una riunione del Comitato tenutasi nel gennaio 1977, nella quale, fra gli altri punti, venne discussa tale sentenza. Esso riferisce che «Tutte le delegazioni convengono che il termine “interi”, ripreso nel testo in questione, non permette che i prodotti inclusi in questa voce doganale siano tagliati a pezzi o a fette». Entrambi i documenti portano l'indicazione «diffusione limitata» (v. allegati 1 e 2 alle osservazioni scritte del Governo italiano).
In più di una occasione questa Corte si è dovuta occupare del problema dell'efficacia giuridica dei pareri del Comitato per la nomenclatura della TDC. Mi riferisco in particolare alle cause 69 e 70/76, Dittmeyer c/ HZA Hamburg-Waltershof (Race. 1977, pag. 231), in cui il parere del Comitato era stato emesso nella forma di una-«scheda di classificazione», alla causa 11/79, Cleton (Race. 1979, pag. 3069) e alla causa 54/79, Hako-Schuh (sentenza del 26 febbraio 1980, non ancora pubblicata nella Raccolta), in entrambe le quali era stato pubblicato helle note esplicative alla nomenclatura della tariffa doganale comune (v. nella causa Dittmeyer i punti 3 e 4 della motivazione della sentenza e le mie conclusioni alle pagine 242-243, nella causa Cleton i numeri 12 e 13 della motivazione della sentenza e le mie conclusioni alle pagine 3087/3088, e nella causa Ha-ko-Schuh il numero 6 della motivazione della sentenza e le conclusioni dell'avvocato generale Mayras alle pagine 6 e 7 del dattiloscritto). Secondo questi precedenti i pareri del Comitato per la nomenclatura della TDC non sono giuridicamente vincolanti, ma rappresentano un importante sussidio interpretativo, fino a che concordino con la TDC stessa. Questo mi pare tuttavia essere il primo caso in cui la Corte è stata invitata a prendere in considerazione, quale sussidio interpretativo, un parere del Comitato espresso in un documento a diffusione limitata. A mio avviso sarebbe contrario ai principi il tener conto, quale aiuto per l'interpretazione di qualsiasi punto di un regolamento del Consiglio, di materiali non pubblicati in nessun modo e cui quindi i privati (compresi gli operatori commerciali) ed i loro consulenti giuridici non potevano avere accesso.
Il Governo italiano deduce un altro interessante argomento, che si aggiunge a quelli che hanno colpito la Corte d'appello di Trieste, cioè che, secondo l'interpretazione del testo in questione propugnata dalla Folci, l'aliquota ridotta del dazio si applicherebbe (nel 1975 e nel 1976) non soltanto a funghi tagliati o affettati, ma anche a quelli «macinati o polverizzati». In tal caso sarebbe certamente impossibile stabilire se la polvere provenga dai cappelli o dai gambi.
Della considerazione che mi sembra decisiva non è stato però fatto cenno alcuno nel dibattimento. Essa è che l'ambiguità di cui la Corte suprema di cassazione chiede a questa Corte il chiarimento non sussiste in tutte le versioni del testo. Le sei versioni, lasciando da parte in ciascun caso il riferimento al ramolaccio, hanno, rispettivamente, il seguente tenore :
Danese:«Grønsager, tørrede, også snittede, knuste eller pulveriserede, men ikke yderligere tilberedte: ex B. Andre varer:
—
Svampe, hele, tørrede, undtagen dyrket champignon»;
Tedesco:«Gemüse und Küchenkräuter, getrocknet, auch in Stücke oder Scheiben geschnitten, als Pulver oder sonst zerkleinert, aber nicht weiter zubereitet: ex B. andere:
—
ganze Pilze, getrocknet, ausgenommen Zuchtpilze»;
Francese:«Légumes et plantes potagères desséchés, déshydratés ou évaporés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
ex B. autres:
—
Champignons entiers desséchés, déshydratés ou évaporés, à l'exclusion des champignons de couche»;
Italiano:«Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati: ex B. altri:
—
Funghi interi disseccati, disidratati o evaporati esclusi i funghi di coltivazione»;
Olandese:«Groenten en moeskruiden, gedroogd, gedehydreerd of geëvaporeerd, ook indien in stukken of in schijven gesneden, dan wel fijngemaakt of in poedervorm, doch niet op andere wijze bereid:
ex B. andere:
—
gehele paddestoelen, dedroogd, gedehydreerd of geëvaporeerd, met uitzondering van gekweekte paddestoelen»;
Inglese:«Dried, dehydrated or evaporated vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder but not further prepared : ex B. Other:
—
Whole mushrooms, dried, dehydrated or evaporated, excluding cultivated mushrooms».
Ho lasciato per ultimo il testo inglese perché, come potete vedere, la sua struttura letterale è leggermente diversa da quella degli altri cinque. La ragione è che, mentre tutti i sei testi della voce 07.04 della TDC si basano sul tenore di tale voce nella nomenclatura del Consiglio di collaborazione doganale («CCD»), il testo inglese riproduce il testo inglese di tale nomenclatura, mentre gli altri cinque riproducono o sono modellati sul testo francese di essa (l'inglese e il francese sono, come si sa, i soli testi facenti fede della nomenclatura del CCD).
La differenza è che, nel testo inglese, la parola «interi» compare nella voce 07.04 stessa e in modo da rendere del tutto chiaro che è usata in alternativa a «tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati». È pertanto impossibile, secondo il testo inglese, che un fungo sia contemporaneamente «intero» e «tagliato a fette». Negli altri testi la parola «interi» appare per la prima volta sotto «ex B. altri» nell'allegato A al regolamento n. 3055/74 e in modo che consente di prospettare l'interpretazione sostenuta dalla Folci. Tutti i sei testi debbono tuttavia essere interpretati come esprimenti lo stesso significato, cosicché quell'interpretazione, a mio parere, deve essere inevitabilmente respinta.
Sono pertanto dell'avviso che dobbiate risolvere le questioni sottoposte alla Corte dalla Corte di cassazione nel senso sostenuto dall'Amministrazione delle finanze dello Stato, con cui concorda la Commissione.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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