CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 17 SETTEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente questione pregiudiziale è scaturita da una controversia tra la società Boussac Saint-Frères, grande fabbrica francese di tessili, e la sig.ra Gerstenmeier, sua cliente tedesca che vende capi d'abbigliamento al minuto, la quale non aveva saldato interamente una fattura, stilata in franchi francesi. Per questa insolvenza, il fornitore aveva promosso un procedimento ingiuntivo dinanzi all'Amtsgericht di Berlino-Schöneberg, tribunale competente.
Il giudice adito non ha potuto accogliere la domanda dell'attrice di emanare l'ingiunzione di pagamento nei confronti della Gerstenmeier per il residuo della somma dovuta, in quanto l'importo era espresso in moneta straniera. Infatti, l'art. 688, n. 1, della ZPO (codice di procedura civile tedesco) ammette il procedimento ingiuntivo solo per le domande relative alla riscossione di crediti espressi in moneta nazionale, salvoché il debitore risieda in uno Stato firmatario della convenzione di Bruxelles del 17 settembre 1968, diverso dalla Repubblica federale. Il tribunale di Schöneberg preferiva sospendere il procedimento e, premettendo che detta limitazione era stata introdotta da una legge del 3 dicembre 1976, entrata in vigore il 1o luglio 1977, a norma dell'art. 177, 2o comma, del Trattato CEE vi ha sottoposto il seguente quesito: «se questa modifica del codice di procedura civile tedesco, nei confronti dei creditori di altri Stati membri della Comunità economica europea, sia un provvedimento di effetto discriminatorio e come tale inefficace per violazione dell'art. 7 del Trattato CEE, cosicché detti creditori possono continuare a valersi del procedimento ingiuntivo onde riscuotere somme in valuta estera nei confronti di debitori aventi sede nella Repubblica federale di Germania».
Poiché in via pregiudiziale non siete competenti ad interpretare e, a fortiori, ad apprezzare una disposizione di diritto nazionale, mi permetto di rielaborare il quesito in questi termini.
Se l'art. 7 del Trattato CEE vada inteso nel senso che costituisce norma discriminatoria a motivo della cittadinanza una disposizione nazionale che preclude la possibilità di avvalersi del procedimento semplificato d'ingiunzione ai creditori che agiscono per la riscossione di crediti espressi in moneta straniera nei confronti di debitori che risiedono nello Stato membro che ha emanato la norma di cui trattasi.
I — Poiché la soluzione di un siffatto quesito presuppone una buona conoscenza del procedimento ingiuntivo, comincerò col descriverlo.
Disciplinato dagli artt. 688—703 d) del codice di procedura civile tedesco (ZPO), il procedimento ingiuntivo è un procedimento sommario, di carattere anomalo, che si contrappone al procedimento normale susseguente all'esperimento dell'azione (Klageverfahren), disciplinato dagli artt. 253 e segg. dello stesso codice.
a)
Istituito nel 1877, questo procedimento è sempre stato limitato alle domande relative ai diritti patrimoniali ed è molto più sfruttato del procedimento ordinario allorché si tratta di incassare crediti in contanti specie allorché il debitore non contesta il suo vincolo con argomenti sostanziali. Il procedimento ingiuntivo è particolarmente indicato allorché il rapporto obbligatorio è chiaro, incontestabile, come avviene sovente nei comuni rapporti giuridici; che per questo possono venir ricondotti a pochi determinati tipi di contratto. Mi risulta che questo procedimento è sfruttato per lo più dalle imprese che trattano con i consumatori finali, come le imprese che vendono per corrispondenza.
Rispetto all'azione ordinaria, il procedimento ingiuntivo è caratterizzato da una maggiore semplicità e consente ai creditori una notevole economia di tempo. E sufficiente che il creditore presenti una domanda (Mahnantrag) al tribunale competente, stilata sull'apposito modulo nel quale, oltre i dati relativi alle parti, è sufficiente indicare in modo succinto gli estrèmi del credito. Se la domanda è correttamente compilata, il giudice emette un'ingiunzione di pagamento, senza vagliare il merito della controversia, e la notifica d'ufficio al debitore.
Qualora il debitore né paghi né presenti difese, entro due settimane dalla notifica, il creditore può chiedre che venga disposta l'esecuzione forzata nei confronti del convenuto. Anche questa pronuncia viene emessa senza che il giudice competente esamini il merito della controversia. Poiché ha gli stessi effetti di una pronuncia in contumacia, essa può venir eseguita alla stessa stregua dei provvedimenti d'urgenza. Se invece il convenuto presenta le sue difese entro i termini prescritti, il procedimento ingiuntivo si trasforma in un procedimento ordinario. Ciò implica in particolare, che il creditore, entro due settimane, deve illustrare con una memoria i mezzi della sua domanda affinché il giudice possa vagliarla nel merito. Se si instaura un contraddittorio, il procedimento ingiuntivo costituisce quindi una mora processuale che ritarda notevolmente la procedura ordinaria, che per di più è di maggior durata, non foss'altro per la prassi normalmente seguita di discuterle anche in udienza.
Oltre che economia di tempo, il procedimento ingiuntivo significa economia di spese. Rispetto al procedimento ordinario, esso rappresenta un risparmio del 50 %. Per di più la parte non deve stare in giudizio col patrocinio d'avvocato, necessario invece nel procedimento ordinario se l'oggetto abbia un valore che superi i 3500 DM.
b)
Quanto descritto in precedenza tratteggia l'attuale situazione della disciplina che — quanto meno per quel che ci riguarda — dal momento dell'instaurazione è stata modificata due volte.
Fino al 29 luglio 1972, il procedimento ingiuntivo poteva promuoversi solo nei confronti dei debitori residenti in Germania, ma si poteva chiedere indistintamente l'adempimento di obbligazioni debitorie espresse sia in DM che in altre monete. Poi la materia è stata disciplinata dalla legge 29 luglio 1972, che mette in atto la convenzione del 27 settembre 1968 (convenzione di Bruxelles). Dopo questa data, il procedimento di cui trattasi poteva anche venir promosso nei confronti dei debitori residenti negli Stati firmatari della convenzione diversi dalla Germania, per crediti espressi tanto in marchi quanto in altre monete straniere. Però, dal 1o luglio 1977, data in cui è entrata in vigore la legge del 3 dicembre 1976, che semplificava ed accelerava i procedimenti giurisdizionali (detta legge di semplificazione), non è più consentito ricorrere al procedimento sommario per chiedere l'adempimento di obbligazioni creditizie espresse in moneta straniera nei confronti di debitori residenti nella Repubblica federale, mentre questa possibilità esiste ancora nei confronti di debitori residenti negli altri Stati aderenti alla convenzione di Bruxelles, tra i quali rientrano gli altri cinque Stati aderenti alla Comunità dei sei.
c)
Quali sono i motivi della riforma del 1976? Come ci ha spiegato il governo tedesco, è stata introdotta «allo scopo di migliorare la tutela della parte interessata e di razionalizzare l'attività dei tribunali. In particolare, la legge ha creato i presupposti per il disbrigo meccanizzato delle pratiche, onde consentire il ricorso all'informatica». Orbene, l'indagine preparatoria per l'attività legislativa ha dimostrato che l'inclusione dei crediti espressi in moneta straniera in un sistema di disbrigo delle pratiche imperniato sull'informatica, avrebbe richiesto un notevole ampliamento del programma di controllo della domanda (Software), di per sé già molto complicato. Questa considerazione, sommata al rilievo statistico che rivela la scarsa entità dei crediti di questo tipo di cui il giudice ha dovuto conoscere, ha indotto ad approvare la versione litigiosa dell'art. 688, n. 1, del codice di procedura civile (ZPO) che recita:
«Se una domanda verte sul pagamento di una determinata somma di denaro espressa in moneta nazionale, su richiesta del creditore, viene emessa un'ingiunzione di pagamento mediante ordinanza».
Per il governo tedesco, vi sono differenze fondamentali tra questa ipotesi e quella in cui il debitore risieda in un altro Stato firmatario della convenzione di Bruxelles, differenze che spiegano la conservazione, nella seconda ipotesi, in forza dell'art. 688, n. 3, della possibilità di chiedere per la stessa via anche la riscossione di crediti espressi in moneta straniera; però in quest'ipotesi si procederà non in base all'informatica, bensì seguendo il sistema manuale. Infatti questo tipo di domanda viene evaso solo parzialmente in Germania, giacché precetto ed esecuzione del provvedimento sono atti di competenza del giudice del paese in cui risiede il debitore. Poiché nel luogo dell'esecuzione il DM rappresenta una moneta straniera, l'esclusione dei crediti in moneta straniera, secondo il governo tedesco, avrebbe provocato una disparità tra il creditore che riscuote quanto gli è dovuto mediante questo sistema e il creditore che persegue un debitore residente nella Repubblica federale.
d)
Il governo tedesco ha inoltre aggiunto che la limitazione della sfera d'applicazione dell'art. 688, n. 1, non era la sola modifica imposta dalle esigenze tecniche dell'informatica. Le più significative mi pare siano la competenza esclusiva del tribunale dell'attore — che consente di centralizzare le domande avanzate dalle grandi imprese — la facoltà concessa ai «Lander» di centralizzare le domande presso un unico tribunale e soprattutto il soprassedere a qualsiasi sindacato sul merito della domanda, che — mi pare — è stato oggetto delle più vivaci critiche mosse alla riforma del 1976.
Inoltre, la limitazione di questo procedimento ai crediti espressi in moneta nazionale non esclude solo i crediti espressi in moneta straniera ma anche quelli aventi come oggetto beni fungibili e valori mobiliari che, anteriormente al 1o luglio 1977, potevano venire riscossi seguendo questa via. Sarà interessante notare a questo proposito che, nel diritto degli altri Stati membri (eccezione fatta per gli ordinamenti olandese, irlandese e lussemburghese, sui quali non ho informazioni) non si fanno distinzioni tra i debiti espressi in moneta nazionale e quelli espressi in moneta straniera, per la cui riscossione si può peraltro far ricorso anche ai procedimenti sommari.
e)
La singolare posizione della disciplina tedesca è ancor più marcata dal momento che, come vedremo tra poco, le ragioni addotte per giustificare la differenza di trattamento a seconda della moneta in cui vengono espressi i crediti, si rivelano — in definitiva — inconferenti.
Volendo catalogare le ipotesi cui si applica la disciplina restrittiva dell'art. 688, n. 1, si nota subito che due di esse sono molto teoriche e che solo la terza, come si vede nel nostro caso, può verificarsi nella pratica.
Al governo tedesco, che ha osservato ripetutamente che questo procedimento è precluso sia ai creditori residenti nella Repubblica federale sia a quelli residenti all'estero, basterà obiettare che, in un rapporto giuridico limitato all'ambito nazionale, è rarissimo si convenga un adempimento in moneta straniera e, se si convenisse, esso è per di più subordinato alla previa autorizzazione delle autorità competenti (art. 3 della Währungsgesetz del 20 giugno 1948 e art. 49 dell'Außen-wirtschaftsgesetz — Anpassungsgesetz). Anche la seconda ipotesi, cioè quella in cui il creditore risiede in uno Stato membro della Comunità diverso dalla Germania e il debitore in uno Stato non aderente alla convenzione di Bruxelles, è pure molto accademica: è difficilmente ravvisabile la competenza del guidice tedesco a pronunciarsi in una siffatta controversia.
L'impossibilità di ricorrere al procedimento ingiuntivo per riscuotere debiti espressi in moneta straniera si verifica dunque solo nel caso in cui il creditore risieda all'estero e il debitore in Germania. A detta dello stesso governo tedesco, queste ipotesi sono però così rare che statisticamente si considerano irrilevanti. Inoltre, a norma dell'art. 689, n. 2, del codice di procedura civile (ZPO), «se l'attore non è residente in Germania o non rientra comunque nel foro generale contemplato dalla legge tedesca (keinen allgemeinen Gerichtstand) la controversia è di competenza esclusiva dell'Amts-gericht di Berlino-Schöneberg». Stando così le cose, non si può accogliere l'argomento del governo federale secondo cui la necessità di evadere siffatte pratiche con il sistema manuale richiederebbe la disponibilità di personale specializzato in vari tribunali, il che annullerebbe il vantaggio economico raggiunto con l'informatica.
Non vi sono dunque ragioni obiettive per precludere il ricorso al procedimento ingiuntivo per i crediti espressi in moneta straniera, se il debitore risiede nella Germania federale. Ciò però non autorizza a concluderne che la legislazione criticata è, per questo motivo, incompatibile con l'art. 7 del Trattato.
II — Prima di esaminare questo punto, devo osservare che, pur se l'art. 7 è l'unico cui si richiami il giudice a quo nella sua ordinanza, l'attrice nella causa principale ha pure invocato, nel corso del presente procedimento, due altre norme di diritto comunitario.
Essa ha sostenuto cioè che è pure stato violato l'art. 106, n. 1, del Trattato, norma che sancisce il principio della libertà dei pagamenti intracomunitari. Pur se nelle osservazioni scritte essa ha osservato che non era necessario determinare se questa norma potesse, da sola o in relazione all'art. 7, legittimare l'impugnazione dell'atto adottato, all'udienza il suo rappresentante ha espresso il suo convincimento che l'art. 106 era la traduzione del divieto generale di discriminazione di cui all'art. 7 nonché dei precetti in materia di libertà di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per questo motivo non esaminerò l'argomento vertente su questa norma prescindendo dal-ľasserita violazione dello stesso art. 7.
Analizzerò quindi in modo autonomo solo la seconda norma di diritto comunitario che l'attrice nella causa principale asserisce violata, oltre l'art. 7, e che essa nelle osservazioni scritte ha denominato principio generale del divieto di «reformado in pejus di una situazione», cioè il divieto di apportare restrizioni ad un sistema liberale già vigente, mentre in udienza, usando una terminologia che vi è più familiare, l'ha definito principio dello «standstill».
Iniziamo con l'esame dell'art. 7.
a)
Esso, come sapete, recita:
«nel campo d'applicazione del presente Trattato e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».
Questo tenore fa chiaramente insorgere due questioni preliminari circa la normativa in questione.
Anzitutto è innegabile, mi pare, che un credito insorgente dalla vendita di beni prodotti in uno Stato membro a un cliente di un altro Stato rientra nella sfera della competenza comunitaria. D'altra parte è incontestabile che, per quanto riguarda la facoltà di avvalersi del procedimento semplificato per riscuotere un credito conseguente alla vendita di merci, le norme speciali vigenti, sia quelle in materia di libera circolazione delle merci sia l'art. 106, n. 1, sulla liberalizzazione dei pagamenti, lungi dal contemplare deroghe alla norma generale di cui all'art. 7, la chiariscono invece per la materia che disciplinano.
b)
Resta il punto cruciale della discriminazione a motivo della cittadinanza.
Una disciplina come quella tedesca non rappresenta evidentemente una normativa ostensibilmente o, in altre parole, direttamente discriminatoria poiché, al pari degli stranieri, nemmeno i cittadini tedeschi possono agire, per riscuotere crediti espressi in moneta straniera, nei confronti dei debitori residenti in Germania ricorrendo al procedimento ingiuntivo.
L'eventuale discriminazione potrebbe essere solo una discriminazione indiretta. Questa affermazione si comprende meglio alla luce della vostra sentenza Sotgiu del 12 febbraio 1974 (causa 152/73, Race. pag. 164, n. 11), cui vi siete richiamati nella vostra sentenza Commissione e/Irlanda del 16 febbraio 1978 (causa 61/77, Race. pag. 453, n. 78). Avete affermato che «il principio della parità di trattamento, sia come sancito dal Trattato» (dunque, in primo luogo, come sancito dall'art. 7) «che come sancito dall'art. 7 del regolamento n. 1612/68, vieta non solo le discriminazioni palesi fondate sulla nazionalità, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, fondandosi su altri criteri di distinzione, pervenga in effetti al medesimo risultato». Come ha osservato l'attrice nella causa principale, «il risultato pratico è dunque più importante del criterio seguito» e «la parità di mezzi offerti agli amministrati della Comunità viene meno ogniqualvolta una disciplina si risolve in pratica in una situazione più vantagiosa per i cittadini di uno Stato membro rispetto alla situazione che nello stesso Stato godono i cittadini degli altri Stati».
Nella fattispecie, come si è visto, il criterio distintivo, per il quale si deve stabilire se in realtà esercita gli stessi effetti di una discriminazione palese, è duplice. Secondo il n. 1 dell'art. 688, è il tipo di moneta, nazionale o straniera, che determina la possibilità di avvalersi del procedimento ingiuntivo. Secondo il n. 3 dello stesso articolo, nel caso di crediti espressi in monete straniere, è la residenza del debitore che ha lo stesso effetto poiché, in via derogatoria, il giudice può emanare l'ingiunzione di pagamento per i crediti espressi in moneta straniera se il debitore risiede in uno degli Stati firmatari della convenzione di Bruxelles.
c)
Secondo la Commissione, non si può escludere per principio che la moneta possa costituire un criterio discriminatorio, però, nella fattispecie, non le pare che abbia questo effetto. La distinzione tra moneta nazionale e straniera costituisce, a suo giudizio, un criterio obiettivo, valido alla stessa stregua per i tedeschi come per gli stranieri. Quindi analogamente a qualsiasi attore francese, la filiale di una società tedesca avente sede in Francia, ove pure svolge la sua attività, non può esperire un procedimento ingiuntivo per incassare un credito espresso in franchi francesi. A ver dire, non condivido questo atteggiamento e l'esempio fornito non mi pare molto calzante: la filiale francese di una società tedesca è una società francese a tutti gli effetti e come tale non vi è nulla di straordinario che il giudice tedesco le applichi il metro usato per tutti gli altri.
Sono invece propenso a condividere gli apprezzamenti dell'attrice nella causa principale. A suo avviso, si fonda su una visione molto teorica l'affermazione che il criterio della moneta è obiettivo, in quanto si applica alla stessa stregua a tutti i cittadini della Comunità.
Questo modo di vedere trascura i vantaggi che sussistono per un'impresa, specie se di dimensioni modeste, a fatturare nella sua moneta nazionale le merci destinate all'estero: semplificazione nelle operazioni di fatturazione, abolizione del rischio del cambio trasferito sul cliente; applicazione di prezzi uniformi per le operazioni di vendita sul mercato interno e sul mercato estero. Le imprese tedesche fatturano dunque in marchi molto più frequentemente delle altre imprese e, di riflesso, è molto più inconsueto che esse adiscano il giudice nazionale per incassare crediti in moneta straniera. La norma introdotta dalla legge del 1976 colpisce quindi soprattutto le imprese straniere. Tra di esse, mi pare che le conseguenze siano particolarmente gravi per le imprese degli altri Stati della Comunità, sia a motivo delle correnti di scambio esistenti, sia per la difficoltà di conciliare la legislazione in questione, se non con le norme di diritto comunitario, cosa che non è stata finora dimostrata nella mia esposizione, quanto meno con lo spirito che dovrebbe ispirare la costruzione di una Comunità, che annovera tra i suoi obiettivi la realizzazione di un vasto mercato che funzioni alle stesse condizioni di un mercato interno.
d)
D'altro canto, i crediti espressi in moneta straniera non sono forse trattati in modo discriminatorio dalla normativa criticata, in quanto questa consente di esperire il procedimento ingiuntivo solo se il debitore risiede in uno Stato firmatario della convenzione del 27 settembre 1968?
Per il governo federale, l'art. 688, n. 3, va tenuto accuratamente distinto, come abbiamo visto, dall'art. 688, n. 1. L'art. 688, n. 3, semplice disposizione esecutiva della convenzione, ha la funzione di garantire la parità di trattamento tra i cittadini di tutti gli Stati membri. La possibilità di esperire un procedimento ingiuntivo per riscuotere un credito espresso in moneta straniera è il presupposto per la delibazione dell'esecutorietà dell'ingiunzione di pagamento negli altri paesi firmatari della convenzione di Bruxelles, nei quali, per definizione, il marco tedesco rappresenta una moneta straniera. In altre parole, senza il n. 3 dell'art. 688, i creditori residenti in Germania, data la moneta prescelta, avrebbero rischiato di subire all'estero una discriminazione rispetto ai creditori residenti nel paese dell'esecuzione.
Infatti, poiché i creditori che risiedono nella Repubblica federale sono per lo più cittadini tedeschi, questa norma di favore tornerà essenzialmente a loro vantaggio, mentre non esistono, come dimostra la presente causa, disposizioni similari per i creditori residenti negli altri Stati firmatari della convenzione di Bruxelles.
Così come è stata prospettata, la legislazione in esame è dunque chiaramente discriminatoria. Penso però che questa constatazione non basti a dimostrare che sia in realtà stata commessa una discriminazione vietata dall'art. 7 del Trattato.
e)
In materia di discriminazione indiretta o dissimulata, mi pare in realtà che si debba tenere anche conto degli effetti pratici della disciplina litigiosa. Orbene, come risulta dalle memorie scritte depositate e da quanto è stato esposto in udienza e sempreché il giudice a quo interpreti correttamente il diritto nazionale che deve applicare, tali effetti paiono trascurabili.
Essi diverrebbero praticamente nulli se, come curiosamente suggerisce il governo tedesco, il creditore straniero avesse la facoltà di convertire il suo credito in moneta tedesca allorché promuove la sua domanda. Però questa conversione è incompatibile con l'art. 244 del codice civile (BGB), che la contempla solo a vantaggio del debitore.
Il mio parere si fonda piuttosto sulla convergenza dei seguenti elementi.
Si deve anzitutto tener conto del fatto che la disciplina litigiosa non prescrive in alcun modo ai creditori stranieri di esprimere i loro crediti nella loro moneta. Non vi è per loro alcun vincolo giuridico in questo senso; se lo fanno, è perché hanno il loro tornaconto. In secondo luogo, è noto che il procedimento ingiuntivo era utilizzato molto raramente prima del 1977 per l'incasso di crediti in moneta straniera. Il governo tedesco ha così portato ad esempio, nella motivazione della legge del 1976, la pretura di Stoccarda; su 3553 procedimenti ingiuntivi promossi dinanzi ad essa, nemmeno uno verteva su somme espresse in moneta straniera.
La versione semplificata e accelerata del procedimento normale dinanzi al giudice che è stato pure modificato in parte dalla legge di semplificazione del 1976, come è disciplinato dagli artt. 276, 307, n. 2 e 331, n. 3, del codice di procedura civile (ZPO), pare anche un mezzo idoneo ad ovviare agli inconvenienti, se ve ne sono, della criticata improponibilità del procedimento ingiuntivo in determinati casi. Infine, poiché i crediti espressi in moneta straniera sono più raramente costituiti da cifre modeste che non quelli espressi in moneta nazionale e poiché è il debitore che, in questi casi, si accolla il rischio del cambio, l'eventualità che la controparte si difenda è, in pratica, malto probabile, con gli inconvenienti che ciò comporta.
Per queste ragioni ritengo che una disposizione come l'art. 688 ZPO, nella sua versione entrata in vigore il 1o luglio 1977, non sia incompatibile con l'art. 7 del Trattato.
f)
Così stando le cose, non si può nemmeno sostenere che l'art. 106, n. 1, del Trattato sia stato violato. Questa norma che «intende garantire i trasferimenti di valuta necessari ... per la libera circolazione delle merci» (sent. 23 novembre 1978, Regina e/Thompson, causa, 7/78, Race. pag. 2273, n. 24) ed obbliga gli Stati membri ad autorizzare il pagamento delle merci vendute nella moneta dell'esportatore residente in un altro Stato membro, è in realtà, come ha osservato la stessa attrice nella causa principale, l'espressione, in un settore specifico, del divieto generale di discriminazione sancito dall'art. 7.
III — La terza norma di diritto comunitario di cui l'attrice nella causa principale ha invocato la violazione nel corso della presente controversia, quella che io chiamerò per brevità il principio di «stand-stili», è stata lasciata piuttosto in ombra negli argomenti svolti nel corso dell' udienza.
Indipendentemente dai motivi di questa laconicità, è opportuno anzitutto osservare che un argomento tratto dalla presunta violazione di un eventuale principio di «standstill» non risolve il quesito del giudice a quo, che indica nel solo art. 7 la disposizione di diritto comunitario che la modifica del procedimento ingiuntivo avrebbe violato.
Mi pare che abbiate già risolto il problema del se, nell'ambito di un procedimento pregiudiziale ex art. 177, siate competenti ad esaminare argomenti tratti dalla presunta violazione di norme di diritto comunitario la cui interpretazione o la cui valutazione sotto il profilo della validità non vi è stata richiesta dal giudice a quo. Nella sentenza 18 giugno 1975 (Industria gomma articoli vari, IGAV, c/Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, ENCC, causa 94/74, Race. pag. 713-714), avete affermato che: «nonostante gli accenni del giudice proponente al principio della libera circolazione delle merci, all'obiettivo della fusione dei diversi mercati nazionali in un solo mercato ed all'eliminazione da parte del Trattato di qualsiasi forma di discriminazione, l'ordinanza di rinvio non contiene al riguardo questioni sufficientemente precise, che permettano alla Corte di pronunziarsi sulle obiezioni sollevate dalla ricorrente nella causa principale» e che «dette obiezioni non possono quindi venir prese in esame nel presente procedimento» (n. 31).
La trasposizione della sentenza IGAV alla presente fattispecie mi pare ancor più giustificata in quanto l'ordinanza di rinvio dell'Amtsgericht di Berlino-Schöneberg non contiene nemmeno richiami del tipo di quelli fatti allora dal giudice italiano.
Vi farei perdere tempo, mi pare, se esaminassi un argomento relativo a un principio che, se per ipotesi esistesse e fosse stato violato, non può ricollegarsi in alcun modo al divieto di discriminazione posto dall'art. 7.
In definitiva, propongo che così risolviate il problema sottopostovi dall'Amts-gericht di Berlino-Schöneberg:
L'art. 7 del Trattato CEE va inteso nel senso che non costituisce un provvedimento discriminatorio dissimulato a motivo della cittadinanza una disposizione nazionale che preclude il ricorso ad un procedimento ingiuntivo semplificato ai titolari di crediti, espressi in moneta straniera, che agiscono contro i debitori residenti nello Stato membro che ha adottato la misura in questione, a condizione che detti creditori possano esperire una normale azione, in particolare sotto forma di procedimento d'urgenza.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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