CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 30 OTTOBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
siete chiamati a pronunziarvi sull'eccezione di irricevibilità proposta dalla Commissione ai sensi dell'art. 91 del regolamento di procedura della Corte contro l'azione proposta dal sig. Giuseppe Grasselli, ex dipendente dell'Alta Autorità della CECA e, in seguito, della Commissione stessa. In particolare, la Commissione sostiene che l'azione proposta dal sig, Grasselli per far valere le proprie pretese è inammissibile in quanto tardiva.
Riassumo qui di seguito le contrapposte tesi delle parti.
Ricorderete che, il 29 febbraio 1968, in seguito all'entrata in vigore del Trattato di adesione, il Consiglio aveva adottato il regolamento (CEE, Euratom, CECA), n. 259/68, avente due obiettivi: in primo luogo quello di porre in vigore lo Statuto dei dipendenti per le istituzioni comuni, ed, in secondo luogo, quello di mettere in opera provvedimenti particolari e temporanei per lo sfoltimento del personale della Commissione.
L'art. 4, n. 1, di tale regolamento, autorizzava la Commissione a porre in atto nei confronti dei propri dipendenti provvedimenti di cessazione dal servizio secondo le modalità previste dal regolamento stesso; l'art. 4, n. 3, prevedeva che, compatibilmente coll'interesse del servizio, la Commissione avrebbe dovuto esaminate le domande dei dipendenti che avessero sollecitato l'adozione di un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ai sensi del n. 1 dello stesso art. 4.
L'art. 5 stabiliva, in dieci dettagliati paragrafi, le conseguenze finanziarie alle quali, in linea generale, i dipendenti sarebbero andati incontro in seguito ai provvedimenti di cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 4. In particolare, essi avrebbero avuto diritto, per un primo periodo di sei mesi, ad un'indennità mensile calcolata in base a quanto disposto nei numeri da 1 a 4. In seguito, essi avrebbero avuto diritto alla pensione di anzianità anticipata. Altre disposizioni erano dedicate agli assegni familiari, al trattamento per malattia e altre materie.
L'art. 6 attribuiva ai dipendenti che non avessero compiuto 11 anni di servizio la facoltà di rinunziare a far valere il proprio diritto alla pensione, riscuotendo, invece, una liquidazione da determinarsi alle condizioni indicate nel regolamento stesso.
L'art. 7 attribuiva agli ex dipendenti CECA la facoltà di chiedere che i loro diritti di carattere pecuniario venissero stabiliti in base all'art. 34 dello Statuto del personale della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ed all'art. 50 del regolamento generale della CECA. (Il testo ufficiale inglese non contiene in realtà l'espressione «financial rights», bensì l'espressione «remuneration». Si tratta però, evidentemente, di un'errore di traduzione dei testi originali. Il testo tedesco usa l'espressione «vermögensrechtlichen Ansprüche», quello francese «droits pécuniaires», quello italiano «diritti in materia pecuniaria» e quello, olandese «financiële aanspraken»),
Sarebbe, a mio avviso, abusare del vostro tempo se mi dilungassi nell'analisi delle differenze fra l'art. 5 del regolamento n. 259/68 e l'art. 34 dello Statuto del personale CECA. Mi limiterò a precisare che i singoli dipendenti potevano ritenere più vantaggioso l'uno o l'altro di questi regimi a seconda della propria situazione personale.
Il sig. Grasselli, nato il 15 gennaio 1916, era entrato in servizio presso l'Alta Autorità nel 1961, sicché, nel 1968, aveva 52 anni ed aveva maturato circa 7 anni di servizio presso le Comunità.
L'8 aprile 1968, egli aveva presentato domanda di essere dispensato dal servizio ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 259/68. Con lettera 21 giugno 1968, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione l'aveva informato che la Commissione aveva accolto la domanda e che la relativa decisione sarebbe entrata in vigore il 1o ottobre 1968 (a meno che egli non avesse presentato reclamo). Il direttore generale aveva inoltre richiamato l'attenzione del Grasselli sulla facoltà di scelta attribuitagli dagli artt. 6 e 7 del regolamento n. 259/68, chiedendogli di manifestare l'eventuale intenzione di avvalersene. Il 16 settembre 1968, la direzione generale del personale e dell'amministrazione gli aveva inviato una nota, con allegato un prospetto esplicativo indicante le prestazioni di cui avrebbe potuto fruire, a suo parere, a norma dell'art. 5 del regolamento n. 259/68 e, rispettivamente, dell'art. 34 dello Statuto dei dipendenti CECA. Da tale prospetto risultava che, ad avviso della Commissione, se il Grasselli avesse optato per l'applicazione dell'art. 34, non avrebbe avuto diritto ad assegni per figli a carico e la pensione sarebbe stata ridotta in base alla sua età. Il 27 settembre 1968, il Grasselli scriveva al presidente della Commissione, sostenendo che la posizione da questa adottata in merito ad ambedue le questioni era errata, e chiedendo che la sua posizione venisse riesaminata. Egli scriveva lo stesso giorno al direttore generale, affermando, fra l'altro, di avere deciso di optare, ai sensi dell'art. 6, per il regime di pensione, ma che egli intendeva riservarsi l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 7 fintantoché la Commissione non avesse adottato una decisione nei suoi confronti. Con lettera 18 ottobre 1968, il Grasselli veniva informato che la sua domanda era stata esaminata, ma non accolta. Egli impugnava tale decisione dinanzi alla Corte (causa 32/68, Grasselli contro Commissione, Racc. 1969, pag. 505), chiedendo, in sostanza, l'annullamento della «decisione» comunicatagli in allegato alla nota del 16 settembre 1968, in quanto egli, ai termini di questa, non avrebbe più potuto fruire, per il caso in cui avesse optato per l'applicazione dell'art. 34, degli assegni per figli a carico e della pensione completa. Con sentenza 10 dicembre 1969, la Corte aveva dichiarato irricevibile la domanda, soprattutto in considerazione del fatto che il prospetto allegato alla nota summenzionata aveva solamente lo scopo di fornire informazioni e non costituiva una decisione. La Corte non era perciò entrata nel merito delle pretese fatte valere dal ricorrente. Del merito invece si era occupato l'avvocato generale Roemer, il quale aveva sottolineato — cosa peraltro non strettamente pertinente al presente ricorso — che, a suo avviso, l'interpretazione data dalla Commissione al regolamento di cui trattasi era esatta.
Il 30 gennaio 1970, la direzione generale del personale e dell'amministrazione aveva scritto nuovamente al Grasselli, chiedendogli di precisare su quali basi egli desiderava fossero calcolate le prestazioni finanziarie spettantegli. La lettera di risposta a questa comunicazione, del 27 febbraio 1970, esprimeva senza ombra di dubbio la scelta del metodo di calcolo in base all'art. 34.
Al Grasselli veniva pertanto attribuita, per un periodo di due anni, a partire dal 1o ottobre 1968, un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al grado ed allo scaglione in cui egli era inquadrato (A6, 6° scaglione) e, per il successivo periodo di due anni, un'indennità pari alla metà di tale retribuzione. Tali indennità gli venivano regolarmente pagate, e non sussiste controversia fra le parti a questo proposito. Il 1o ottobre 1972, al compimento del 56° anno di età, egli maturava il diritto alla pensione. Il 30 ottobre 1972, egli scriveva alla direzione generale del personale e dell'amministrazione, chiedendo che tale pensione gli venisse corrisposta immediatamente e richiedendo informazioni sull'esatto ammontare spettantegli e sul metodo di pagamento. In risposta a tale lettera, il 13 novembre 1972, gli veniva inviato un formulario e gli venivano trasmesse informazioni concernenti le sue spettanze di pensione. Fra l'altro, lo si informava che il pagamento degli assegni familiari (inclusi gli assegni per figli a carico) non poteva essere effettuato ai funzionari titolari della pensione di anzianità prima del compimento del 60° anno di età. Il 1o dicembre 1972, il Grasselli rinviava il questionario, debitamente compilato, in allegato ad una lettera in cui affermava che, secondo la corretta interpretazione dei regolamenti in materia, gli spettavano l'indennità per figli a carico eia pensione completa. A conforto della sua tesi, egli adduceva sostanzialmente gli stessi argomenti già fatti valere dinanzi alla Commissione ed alla Corte. L'11 aprile 1973, il direttore del personale aveva disposto, con decisione ufficiale, la concessione della pensione a far data dal 1o ottobre 1972. Lo stesso giorno, il capo della divisione «diritti individuali e privilegi» aveva inviato al Grasselli un prospetto indicante le modalità di calcolo delle sue spettanze di pensione («Avviso della determinazione dei diritti relativi alla pensione di anzianità»). Tale prospetto mostrava chiaramente che la pensione attribuitagli era stata ridotta in base all'età e che non gli erano stati concèssi gli assegni per figli a carico, né altri assegni familiari. Nella lettera di trasmissione, il capo della divisione aveva chiarito ancora una volta i motivi per cui, secondo la Commissione, questa era la soluzione corretta. Il 9 luglio 1973, il Grasselli scriveva al direttore del personale, chiedendogli le ragioni della mancata presa in considerazione della moglie nell'elenco dei familiari a carico contenuto nel prospetto. Pur essendo conscio del valore giuridico di questo (egli affermava infatti: «l'importanza giuridica del documento di cui trattasi è rilevante»), egli non aveva presentato reclamo contro la riduzione della pensione, né contro il rifiuto di corrispondergli gli assegni per figli a carico. Negli anni successivi, era intercorsa una fitta corrispondenza fra il ricorrente e la Commissione a proposito di vari altri argomenti, quali, ad esempio, le sue spettanze in base all'assicurazione malattia.
Circa sei anni dopo il ricevimento del prospetto dell'11 aprile 1973, vale a dire il 9 aprile 1979, il Grasselli inviava al direttore del personale una lettera in cui ricordava di avere ricevuto, dal 1o ottobre 1972, una pensione calcolata in base alle disposizioni del regolamento n. 259/68 e di essere stato privato degli assegni familiari ed, infine, che la sua pensione era stata ridotta. Egli chiedeva pertanto il riconoscimento del proprio diritto agli assegni familiari ed alla pensione completa a far data dal 1o ottobre 1972, addu-cendo, a sostegno di. questa domanda, l'asserita discriminazione nei confronti degli ex dipendenti CECA il cui pensionamento era stato effettuato in applicazione dei regolamenti del Consiglio (Euratom, CECA, CEE) n. 2530/72 e (CECA, CEE, Euratom) n. 1543/73.
Tali regolamenti, come ricorderete, avevano introdotto provvedimenti speciali e transitori per l'assunzione e per il pensionamento dei dipendenti della Comunità in seguito all'adesione dei nuovi Stati membri. Essi erano stati adottati, il 4 dicembre 1972 e, rispettivamente, il 4 giugno 1973, e pubblicati nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 1972 e, rispettivamente, dell'11 giugno 1973. In ciascuno di questi regolamenti, il capitolo II conteneva disposizioni parallele a quelle del regolamento n. 259/68 per la cessazione dal servizio, nel caso del regolamento n. 2530/72, dei dipendenti dei gradi da A 1 ad A 5 compreso e, nel caso del regolamento n. 1543/73, dei dipendenti a carico del Fondo di investimento e ricerca. Tuttavia, l'art. 5, n. 3, del primo regolamento, e l'art. 6, n. 3, del secondo, stabilivano espressamente che agli ex dipendenti della CECA che avessero optato per la definizione delle loro spettanze ai sensi dell'art. 34 dello Statuto dei dipendenti CECA fossero corrisposti gli assegni per figli a carico indipendentemente dalla loro età e la pensione completa qualora avessero compiuto almeno 55 anni e fossero rimasti in servizio per almeno 10.
E pacifico fra le parti che la lettera del Grasselli del 9 aprile 1979 al direttore del personale va considerata come un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. Il 6 giugno 1979, con una lettera inviata per conto del segretario generale della Commissione, il Grasselli veniva informato dell'avvenuto ricevimento del reclamo. Il termine di 4 mesi, entro il quale la Commissione era tenuta a pronunciarsi sul reclamo era, pertanto, scaduto il 6 ottobre 1979. Anzi, la Commissione non si pronunciava in proposito né entro tale termine né, a quanto mi risulta, in seguito. Ai sensi dell'art. 91, n. 3, dello Statuto del personale, il Grasselli aveva pertanto tre mesi di tempo, a partire dal 6 ottobre 1979, per proporre ricorso dinanzi alla Corte. Poiché, tuttavia, egli viveva in Italia, tale termine doveva essere prorogato di dieci giorni ai sensi dell'allegato 2 del regolamento di procedura della Corte. Esso era pertanto scaduto il 16 gennaio 1980. L'atto introduttivo della presente azione (con il quale, in sostanza, il Grasselli chiede che la Corte dichiari che egli è stato illegittimamente privato degli assegni per figli a carico e della pensione completa) è stato in realtà depositato presso la cancelleria della Corte il 15 gennaio 1980. Si tratta perciò di un ricorso tempestivo per ciò che concerne le disposizioni summenzionate.
L'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella presente controversia non è, però, fondata su tali disposizioni, bensì sull'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, ai sensi del quale occorre presentare reclamo entro tre mesi dalla notifica all'interessato della decisione impugnata (qualora quest'ultima abbia luogo), nonché sull'art. 91, n. 2, dello Statuto, in base al quale il ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile solamente se (ricorrendone i presupposti) «l'autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell'art. 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto». Nel caso di specie, secondo quanto affermato dalla Commissione, la decisione di cui trattasi era stata notificata al Grasselli con la lettera e l'allegato prospetto inviatigli I'11 aprile 1973 dal capo della divisione «diritti individuali e privilegi», di cui la lettera del ricorrente del 9 luglio 1973 dimostra l'avvenuto ricevimento al più tardi a tale data. Il reclamo contro tale decisione, proposto il 9 aprile 1979, era quindi fuori termine di molti anni, sicché non può soddisfare la condizione per la ricevibilità del ricorso dinanzi alla Corte. La situazione non sarebbe diversa qualora il reclamo si fondasse sui regolamenti nn. 2530/72 e 1543/73, in quanto tali regolamenti erano stati adottati e pubblicati fin dal 1972 e, rispettivamente, dal 1973.
A mio avviso, l'eccezione sollevata dalla Commissione è manifestamente infondata.
Il principale argomento sostenuto dalla difesa del Grasselli contro questa eccezione, è, se ho ben capito, quello che sarà esposto qui di seguito.
Tale argomento fa riferimento alla giurisprudenza di due giudici superiori italiani, il Consiglio di Stato e la Corte costituzionale, ed in particolare ad una sentenza di quest'ultima del 14-15 giugno 1980, nella quale si afferma che, secondo il diritto italiano, occorre distinguere fra i provvedimenti amministrativi adottati nell'esercizio di una «potestà autorità-uva», da un lato, e quelli adottati in settori in cui la pubblica amministrazione interessata e la persona destinataria del provvedimento vanno considerate su un piede di parità, dall'altro; i provvedimenti relativi al diritto alla retribuzione o alla pensione dei pubblici dipendenti rientrano nella seconda categoria, in quanto essi si riferiscono a diritti individuali di carattere patrimoniale («un diritto soggettivo di natura patrimoniale»); in caso di decisioni di questo genere, brevi termini di decadenza, quali quelli ammissibili nel caso di provvedimenti adottati nell'esercizio di una «potestà autoritatīva», non possono venire imposti, né considerati validi.
La difesa del ricorrente ha sostenuto che l'art. 41 dell'allegato VIII dello Statuto del personale è ispirato a tali principi sicché i termini di decadenza stabiliti dagli artt. 90 e 91 di tale Statuto non si applicano alle domande di revisione della pensione proposte dagli ex dipendenti.
A mio avviso, questa tesi non è esatta.
Come ricorderete, l'art, 41 recita:
«Le pensioni possono essere soggette alla revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.
Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello Statuto e del presente allegato».
A mio parere, tale disposizione attribuisce un potere, e, in un certo senso, impone un obbligo, alle istituzioni interessate, ma non istituisce una procedura di cui il pensionato possa valersi in alternativa a quelle stabilite dagli artt. 90 e 91. Aderisco pertanto al punto di vista espresso dall'avvocato generale Reischl nella causa 95/76 (Bruns c/ Commissione, Racc. 1977, pag. 2425) e (più dettagliatamente) dall'avvocato generale Capotorti nella causa 219/78 (Michaelis c/ Commissione, Racc. 1979, pagg. 3360-3364), richiamata dalla Commissione. La difesa del Grasselli ha sottolineato che né nell'una, né nell'altra di queste cause, la Corte aveva accolto le tesi dell'avvocato generale. Ciò, tuttavia, era dovuto al fatto che, nell'una come nell'altra, la Corte aveva ritenuto non fondate nel merito le pretese fatte valere dalle parti, sicché non aveva ritenuto necessario l'esame dell'eccezione di irricevibilità.
Ciò non significa, a mio avviso, che il pensionato non abbia diritto, in qualunque momento, a richiedere, ai sensi dell'art. 90, n. 1, la revisione della pensione, conformemente all'art. 41. Non credo neppure, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, che, in un caso del genere, il pensionato non possa, qualora la sua domanda sia respinta, valersi della procedura di cui agli artt. 90, n. 2, e 91. Non è comunque necessario, ai fini della presente controversia, risolvere tale questione in modo definitivo, in quanto la lettera del Grasselli 9 aprile 1979 indirizzata al direttore del personale non costituiva una domanda di questo genere.
Il rappresentante del Grasselli ha inoltre sostenuto, per quanto solamente in udienza, che il suo cliente non dovrebbe essere tenuto ad una rigorosa osservanza degli artt. 90 e 91, in quanto egli aveva ricevuto più volte assicurazioni da parte della Commissione sul fatto che i suoi diritti sarebbero stati nuovamente presi in considerazione. Dalla documentazione a disposizione della Corte (fra cui il fascicolo personale del Grasselli) non risulta in alcun modo che egli abbia ricevuto garanzie in questo senso. Richiesto, da parte dei rappresentanti della Commissione, di produrre le prove di un impegno di questo genere, l'avvocato del sig. Grasselli depositava due lettere, l'una del 21 febbraio 1979 e l'altra del 2 agosto 1979, a lui indirizzate dal «mediatore» della Commissione. Tali lettere dimostrano che, nel 1979, la pratica del Grasselli era stata presa in carico dal mediatore, ma nulla più.
La Commissione ha attribuito al rappresentante del Grasselli la tesi secondo cui il reclamo da questi proposto dovrebbe essere considerato tempestivo qualora fosse riferito all'ultima scheda esplicativa mensile. Per quanto mi riguarda, non mi è sembrato che il rappresentante del Grasselli abbia sostenuto una tesi di questo genere, per quanto egli abbia effettivamente affermato che il mancato pagamento, ogni mese, da parte della Commissione al suo cliente, degli assegni per figli a carico e della pensione completa, costituisce una violazione continuata degli obblighi ad essa incombenti, con la conseguenza che il danno complessivo subito dal Grasselli si accresce ininterrottamente. Pur supponendo, tuttavia, che sia esatta anziché la mia interpretazione delle affermazioni della difesa del Grasselli, quella datane dalla Commissione, quest'ultima ha dimostrato, a mio avviso, esaurientemente l'infondatezza di tali affermazioni, citando la giurisprudenza di questa Corte e, in particolare, le sentenze 15 ecc/73 (Schots-Kortner ed altri e/ Consiglio ed altri, Race. 1974, pag. 177; 1/76, Wack e/ Commissione, Race. 1976, pag. 1017 e 142/79, Fonti-Geronimo e/ Parlamento, sentenza 22 maggio 1980, non ancora pubblicata), dalle quali si può desumere che, mentre la scheda esplicativa che accompagna il versamento della retribuzione o della pensione può costituire la prova di una decisione a carico del destinatario e riguardante i suoi diritti, e pertanto fa decorrere il termine, le schede successive non costituiscono la prova di presunte nuove decisioni adottate ogni mese, bensì la semplice conferma delle decisioni adottate in precedenza, sicché esse non danno inizio al decorso di un nuovo termine.
In conclusione, ritengo si debba dichiarare la domanda irricevibile, con la conseguenza che, per quanto riguarda le spese, si deve procedere come prescritto dall'art. 70 del regolamento di procedura della Corte.
( 1 ) Traduzione, dall'inglese.
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