CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 25 MARZO 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La domanda di misure provvisorie, alla quale le presenti conclusioni si riferiscono, è stata presentata dalla Commissione il 12 marzo scorso, nei confronti della Repubblica francese, nel quadro delle cause 24/80 e 97/80. Entrambe queste cause — attualmente riunite — hanno per oggetto di accertare la mancata esecuzione, da parte della Francia, della sentenza di questa Corte in data 25 settembre 1979 (causa 232/78), il cui dispositivo dichiarava al punto 1 : «Continuando ad applicare oltre il 1o gennaio 1978 il proprio regime restrittivo nazionale all'importazione di carne ovina dal Regno Unito, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi impostile dagli articoli 12 e 30 del Trattato CEE».
Non credo necessario ricapitolare i fatti anteriori alla sentenza del 25 settembre 1979. Vale la pena invece di ricordare brevemente che la Commissione, nel proporre il ricorso registrato sotto il numero 24/80 il 14 gennaio scorso, lamentava che la Francia non avesse modificato il suo regime d'importazione della carne ovina proveniente dalla Gran Bretagna, e ciò malgrado gli sforzi fatti dalla Commissione stessa — sia mediante contatti diretti con il Governo di quel paese, sia nei confronti del Consiglio — per trovare una soluzione idonea a garantire il livello di vita dei produttori francesi del settore di cui trattasi. Pertanto, il ricorso 24/80 concludeva chiedendo alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese, continuando ad applicare dopo il 25 settembre 1979 il suo regime restrittivo nazionale all'importazione di carne ovina proveniente dal Regno Unito, «ha mancato agli obblighi che incombono su di essa in virtù dell'articolo 171 Trattato CEE».
Il secondo dei ricorsi sopra menzionati (quello che reca il numero 97/80) ha tratto origine dal fatto che, a partire dal 7 gennaio 1980, il Governo francese, pur mantenendo il suo regime nazionale restrittivo, ha mutato in una certa misura la natura degli ostacoli alla libera circolazione della carne ovina, nel senso di sottoporre gli importatori del prodotto proveniente dalla Gran Bretagna ad un regime di licenze e di colpirli con una tassa. La Commissione rileva che già nella sentenza del 25 settembre 1979 è stata accertata la violazione, da parte francese, dell'articolo 12 del Trattato CEE, e afferma che la percezione di una tassa all'importazione, essendo incompatibile con tale norma, è per ciò stesso in contrasto con la citata sentenza. Tenuto conto di ciò e constatato «il fallimento delle soluzioni politiche possibili», il ricorso 97/80 conclude chiedendo alla Corte di dichiarare che la Francia, applicando una tassa all'importazione di carne ovina proveniente dal Regno Unito «ha mancato agli obblighi che incombono su di essa in virtù dell'articolo 171 Trattato CEE».
Quanto alla domanda di misure provvisorie, introdotta ai sensi dell'articolo 186 del Trattato CEE e dell'articolo 83 del regolamento di procedura, essa si fonda sull'affermazione che il comportamento francese fa correre il rischio di danni seri e difficilmente riparabili (per l'economia britannica sul piano materiale; ma anche, su un piano morale, per tutta la Comunità), che è urgente rimediare a questa situazione e che vi è, nella specie, ben più di un fumus boni juris, dato che la Commissione si fonda sulla sentenza del 25 settembre 1979, non ancora eseguita. Perciò la ricorrente chiede alla Corte che essa ingiunga alla Repubblica francese di cessare immediatamente di applicare ogni restrizione di importazione e/o tassa all'importazione, relativamente alla carne ovina proveniente dal Regno Unito.
2.
L'atteggiamento francese, di fronte al ricorso della Commissione da cui è scaturita la causa 24/80, è caratterizzato da tre affermazioni. In primo luogo, non viene contestato che la sentenza del 25 settembre 1979«è obbligatoria in tutti i suoi elementi», cosicché quel Governo «resta deciso a conformarsi» integralmente ad essa (memoria di difesa, p. 1 e p. 5). In secondo luogo, si sostiene che l'articolo 171 non esclude che l'esecuzione di una decisione della Corte «soit étalée sur un délai raisonnable», tanto più quando una esecuzione «precipitosa» avrebbe «le più gravi conseguenze politiche ed economiche»; si prospetta quindi l'esigenza di un termine dilatorio entro il quale la sentenza sopra citata possa essere completamente eseguita, ma non si fornisce alcuna indicazione precisa al riguardo. In terzo luogo, si menziona una prima misura di esecuzione della sentenza, che il Governo francese avrebbe preso il 22 ottobre 1979 (regime provvisorio di importazione in franchigia di 200 tonnellate settimanali di carne ovina proveniente dalla Gran Bretagna), e si pongono in rilievo gli altri passi fatti da quel Governo al seguito dalla sentenza, vale a dire l'abolizione delle restrizioni quantitative (accompagnata, peraltro, dall'introduzione della menzionata tassa sulla merce importata) e l'avvio di contatti con la Commissione e di negoziati in seno al Consiglio nella prospettiva della creazione di un'organizzazione comune di mercato.
Nel rispondere poi, con le sue osservazioni difensive scritte ed orali, alla domanda di misure provvisorie, il Governo francese non soltanto ha ripreso gli argomenti poc'anzi riassunti, insistendo in particolare sulla tesi della necessità di un «délai raisonnable»; ma ha anche, e largamente, discusso la questione specifica dell'esistenza delle condizioni di diritto, da cui dipende la concessione di misure provvisorie. A tal proposito, quel Governo ha avanzato le seguenti obbiezioni:
a)
la Commissione chiede in sostanza alla Corte, a titolo di misura provvisoria, d'ingiungere alla Francia l'esecuzione della sentenza del 25 settembre 1979. Ciò contrasterebbe con la funzione conservativa e transitoria delle misure previste dall'articolo 186 del Trattato CEE; e sarebbe d'altra parte incompatibile con gli articoli 171 e 187 del medesimo Trattato, secondo cui spetta agli Stati membri prendere le misure di esecuzione delle sentenze della Corte nei loro confronti, le quali sono prive di forza esecutiva;
b)
la Francia non disconosce il carattere obbligatorio della sentenza innanzi citata, ma si limita ad affermare che la sua esecuzione richiede ancora un certo lasso di tempo: non vi sarebbe dunque violazione dell'articolo 171 e mancherebbe così la presunzione di buon fondamento della domanda principale;
c)
i pretesi danni dei produttori e esportatori britannici di carne ovina sarebbero soltanto ipotetici, poiché la produzione britannica non copre che la metà del fabbisogno di quel Paese, e le possibilità di esportazione esistono solo in conseguenza dei grossi acquisti fatti da operatori commerciali britannici in paesi terzi;
d)
il pregiudizio che la misura provvisoria richiesta causerebbe alla Francia sarebbe grave e irreversibile;
e)
se la Corte ordinasse le misure provvisorie in questione, respingerebbe implicitamente la tesi francese del «délai'raisonnable» per l'esecuzione della sentenza del 25 settembre scorso, e in tal modo giudicherebbe nel merito dei ricorsi pendenti.
3.
A mio avviso, il punto di partenza che è indispensabile adottare, per prendere posizione sugli argomenti avanzati dalle parti, sta nell'esame delle caratteristiche e della funzione dei «provvedimenti provvisori» che la Corte può ordinare, in forza del citato articolo 186 Trattato CEE. In proposito, tre elementi meritano di essere sottolineati: lo stretto legame di ciascun provvedimento provvisorio con una controversia di merito, la provvisorietà tipica delle misure in questione, l'esigenza che esse non pregiudichino la decisione sul merito.
Riguardo al primo di tali elementi, sarebbe sufficiente attirare l'attenzione sul linguaggio adoperato dall'articolo 186 del Trattato CEE e dall'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento di procedura: l'uno dispone che la Corte può ordinare i provvedimenti provvisori necessari «negli affari che le sono proposti»; l'altro stabilisce al secondo comma che la domanda relativa al provvedimento contemplato dall'articolo 186 «è ammissibile solo se proposta da chi è parte in una causa, per la quale la Corte è stata adita, e si riferisce alla causa stessa». Ma vorrei osservare che il legame fra causa di merito e domanda di misure provvisorie non ha soltanto il valore di una condizione formale di tale domanda; esso significa in realtà che la misura provvisoria si colloca all'interno di una determinata causa, e tende ad evitare che l'utilità concreta della decisione sia messa a repentaglio da una situazione incompatibile con la realizzazione del diritto di una parte. La Corte l'ha riconosciuto implicitamente nell'ordinanza 12 dicembre 1968 in causa 27/68 R, Renckens (Raccolta 1969, p. 275) quando ha respinto la domanda di sospendere a titolo provvisorio l'efficacia di un provvedimento della Commissione, affermando che la sospensione non era indispensabile «onde garantire la piena efficacia della sentenza che verrà pronunciata».
Riguardo alla natura provvisoria dei provvedimenti di cui trattasi, è il caso di citare — oltre, beninteso, all'articolo 186 — l'articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il quale dopo aver previsto che «l'ordinanza può stabilire la data di cessazione di efficacia del provvedimento» dispone che «in difetto di tale indicazione, il provvedimento cessa di aver efficacia dalla pronuncia della sentenza definitiva». Ciò reca anche una conferma della constatazione precedente, che la misura provvisoria rimane nella cornice della causa di merito: allorché questa si chiude, la misura ha esaurito il suo compito, e sarà la sentenza a disporre in modo definitivo circa i diritti e gli obblighi delle parti, con un'autorità e un'efficacia che logicamente sono superiori a quelle del provvedimento provvisorio. Beninteso, la provvisorietà di questo genere di provvedimento implica che esso si presti, per sua natura, ad essere modificato o revocato — come prevede l'articolo 87 del regolamento di procedura — e non dia luogo a una situazione irreversibile. A tal riguardo la giurisprudenza della Corte fornisce indicazioni significative, con le ordinanze del 28 maggio 1975 in causa 44/75 R. Könecke (Raccolta 1975, p. 637) e del 23 luglio 1976 in causa 26/76 R, Metro (Raccolta 1976, p. 1353): la prima affermò tra l'altro che non poteva essere ordinato un determinato provvedimento «il quale, ben lungi dall'avere carattere provvisorio, sarebbe in realtà irrevocabile e porrebbe il giudice del merito di fronte ad una situazione irreversibile», (punto 4/5 della motivazione), la seconda rifiutò di sospendere l'esecuzione di una decisione della Commissione perché tale sospensione, influenzando anche i rapporti fra la ditta convenuta e i terzi «eccederebbe i limiti di un provvedimento urgente destinato a tutelare provvisoriamente gli interessi della ricorrente» (punto 2 della motivazione).
Quanto infine all'esigenza che la decisione finale sul merito della causa non sia pregiudicata in nulla dalle misure provvisorie, la si trova espressa in modo chiaro e netto sia nell'articolo 36, ultimo comma, dello Statuto della Corte (CEE) sia nell'articolo 86, paragrafo 4, del regolamento di procedura. Si tratta d'altronde di una esigenza giustificata per almeno tre motivi: anzitutto il rapporto fra misura provvisoria e sentenza, caratterizzato come ho detto dal ruolo strumentale della prima, si capovolgerebbe se la sentenza fosse influenzata o anticipata dalla misura provvisoria; in secondo luogo, la procedura sommaria che si instaura su una domanda di misura provvisoria non permette di giungere a una decisione capace di incidere sul merito senza ledere gravemente i diritti delle parti; in terzo luogo, la ripresa del corso normale della procedura nella causa di merito dopo la parentesi della misura provvisoria perderebbe ogni senso qualora il problema centrale da decidere fosse stato già deciso mediante l'ordinanza che concede la misura. In proposito, la giurisprudenza della Corte è univoca: ricordo le ordinanze del 15 ottobre 1974 nelle cause 71/74 R e RR, Fruit- en Groentenimporthandel (Raccolta 1974, p. 1031), del 28 maggio 1975 nella causa 44/75 R, Könecke, già citata, del 15 ottobre 1976, nella causa 91/76 R, De Lacroix (Raccolta 1976, p. 1563), del 13 gennaio 1978, nella causa 4/78 R, Salerno (Raccolta 1978, p. 1). Tali decisioni concordano nell'affermare che il provvedimento di urgenza non può avere alcuna ripercussione sulla sentenza di merito, e dunque non può consentire di ottenere, in fatto, il risultato perseguito con l'azione principale; altrimenti, quest'ultima sarebbe resa priva di oggetto.
4.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si devono ora esaminare le caratteristiche della domanda di misure provvisorie introdotta dalla Commissione nei confronti del Governo francese. Certamente, tale domanda è collegata ad una causa principale: essa è proposta come si è visto in relazione alle cause riunite 24 e 97/80. Ma si può dire che essa rimanga nel quadro di tali cause? Dal punto di vista dell'oggetto, la risposta deve essere affermativa: l'oggetto coincide praticamente con quello delle cause anzidette. Più precisamente, i due ricorsi 24 e 97/80 tendono a ottenere dalla Corte la dichiarazione che la Repubblica francese ha violato l'articolo 171 del Trattato CEE, poiché non ha eseguito la sentenza di questa Corte del 25 settembre 1979, e ha continuato ad infrangere gli obblighi imposti dagli articoli 12 e 30 del Trattato CEE; la domanda di misure provvisorie tende ad ottenere che la Corte ordini alla Repubblica francese di cessare l'applicazione di ogni regime restrittivo dell'importazione di carne ovina, vale a dire di porre fine all'infrazione dei citati articoli 12 e 30. Dal punto di vista dell'obbiettivo perseguito, invece, la domanda in questione sembra oltrepassare l'ambito delle cause predette. In realtà, la Commissione ha ammesso che essa si propone di ottenere l'esecuzione della sentenza del 25 settembre 1979; ma un'ingiunzione di eseguire questa sentenza dovrebbe avere carattere definitivo e non provvisorio. Il valore autonomo e vincolante della sentenza già pronunciata dalla Corte mal si concilia, in altri termini, con l'idea che la Corte stessa ordini di darvi esecuzione fino alla data della nuova sentenza, mentre questa limitazione temporale è insita nella natura dei provvedimenti provvisori.
Si potrebbe obbiettare che la Commissione è convinta di ottenere dalla Corte, all'esito dei ricorsi 24 e 97/80, una sentenza la quale, riconoscendo la violazione da parte della Francia dell'articolo 171 Trattato CEE, obbligherebbe nuovamente questo Stato membro a smantellare il suo regime nazionale di mercato della carne ovina. Ma, mentre si è costretti a riconoscere la necessità di una seconda sentenza basata sull'articolo 171, laddove uno Stato membro non abbia eseguito una prima sentenza della Corte — e ciò a causa della nota mancanza di misure di esecuzione azionabili delle istituzioni comunitarie — non si riuscirebbe invece a giustificare logicamente il fatto che fra le due sentenze, entrambe definitive, si inserisca una ordinanza mirante allo stesso scopo, e avente natura provvisoria.
Un secondo ordine di difficoltà si presenta, quando si rifletta al rapporto, nel caso di specie, tra domanda di misure provvisorie e decisione di merito. Ho avuto modo di ricordare che la controversia, tenuto conto degli atteggiamenti presi dalle parti, concerne non l'obbligo di eseguire la sentenza del 25 settembre 1979 — obbligo riconosciuto dalla Repubblica francese — ma l'aspetto temporale di quest'obbligo: se, cioè, si possa ritenere che quello Stato membro disponesse di un certo lasso di tempo (ed eventualmente quale) ai fini dell'esecuzione della predetta sentenza. Ora, è evidente che l'ingiunzione delle misure provvisorie richiesta dalla Commissione risolverebbe immediatamente il problema: la tesi sostenuta da parte francese nella causa di merito sarebbe implicitamente respinta, ordinando di adottare «sans délai» tutti i provvedimenti interni conformi alla sentenza, mentre, secondo la convenuta, l'articolo 171 consentirebbe di prendere tali provvedimenti entro un «délai raisonnable». Pertanto, il principio secondo il quale una misura provvisoria non può pregiudicare la decisione definitiva della causa mi sembra ostacolare, nella specie, l'accoglimento della domanda della Commissione.
A ciò non varrebbe rispondere che la sentenza del 25 settembre 1979 ha già respinto la pretesa francese di mantenere l'organizzazione nazionale del mercato della carne ovina finché non venga creata un'organizzazione comune di mercato nello stesso settore (punto 8 della motivazione, seconda frase). In realtà questa presa di posizione della Corte è una delle premesse fondamentali su cui essa si è basata per dichiarare la violazione, da parte della Francia, degli articoli 12 e 30 del Trattato CEE a datare dal 1o gennaio 1978; ma non credo che la stessa presa di posizione abbia risolto anche la questione dei tempi di esecuzione della sentenza. Tale questione, come entrambe le parti in causa hanno riconosciuto, ha degli aspetti di interesse generale, e in ogni modo potrebbe essere risolta, nel caso di specie, anche in base a criteri diversi sia dall'esecuzione automatica e immediata sia dal rinvio fino alla creazione di una organizzazione comune di mercato. Noto a tal riguardo che, nel corso della procedura orale, la Commissione non ha negato la necessità che gli stati membri fruiscano di un certo lasso di tempo, per eseguire le sentenze che li obbligano a determinate misure interne; essa ha preferito affermare che i sei mesi trascorsi dalla data della sentenza ad oggi rappresentano già un periodo di tempo sufficiente per l'esecuzione. La stessa Commissione ha sollecitato la Corte a risolvere la questione del «délai raisonnable» affermando nella sua domanda di misure provvisorie (p. 8, in fine) di avere «il più grande interesse a chiedere alla Corte di fare cessare questa incertezza precisando l'ultimo punto lasciato aperto dalla sua sentenza nel caso 232/78». Mi sembra chiaro, tuttavia, che una tale «precisazione» può essere fornita dalla Corte solo nella decisione di merito, e che la pretesa di sciogliere questo nodo centrale della controversia in sede di procedura d'urgenza sarebbe in netta contraddizione con i caratteri di quest'ultima, che precedentemente ho messo in luce.
Infine, è opportuno notare che la domanda della Commissione, avendo per oggetto un ordine di cessare l'applicazione di ogni restrizione all'importazione della carne ovina, darebbe luogo, se accolta, ad una situazione difficilmente modificabile (anche per motivi economici e sociali), e non meramente transitoria. Certo uno smantellamento definitivo dell'organizzazione di mercato della quale si tratta sarebbe interamente conforme alla citata sentenza nel caso 232/78, e porrebbe termine alla controversia fra Commissione e Repubblica francese; ma proprio per questo non è ammissibile che il mezzo giudiziario sollecitato per conseguire tale risultato sia lo strumento della misura provvisoria. Non ho bisogno di insistere sul punto: è chiaro che gli inconvenienti segnalati finora rappresentano gli aspetti congiunti e cumulativi di un unico fenomeno, che qualificherei come uso improprio dello strumento processuale delle misure provvisorie.
5.
La Commissione e il Governo francese si sono riferiti, nelle difese rispettive, ai precedenti costituiti dall'ordinanza 21 maggio 1977 nei casi 31/77 R e 53/77 R, Commissione e/Regno Unito (Raccolta 1977, p. 921) e dall'ordinanza 13 luglio 1977 nel caso 61/77 R, Commissione e/Irlanda (Raccolta 1977, p. 1411). In particolare, la Commissione ha attirato l'attenzione sul primo di questi due provvedimenti, e soprattutto sul punto 20 della motivazione, in cui la Corte afferma: «l'inosservanza dell'articolo 93, ultima frase — disposzione che mira a salvaguardare il sistema di controllo istituito dallo stesso articolo — compromette l'efficacia di tale sistema in maniera così grave che può, di per sé stessa, dar luogo all'applicazione dell'articolo 186». Il ragionamento svolto dalla Commissione in udienza è stato in sostanza questo: se la Corte ha riconosciuto l'applicabilità dell'articolo 186 in un caso, nel quale era stato violato da uno Stato membro l'obbligo di non eseguire certe misure di aiuti prima di una decisione finale della Commissione (citato articolo 93, ultima frase), a fortiori l'articolo 186 deve trovare applicazione in un caso, in cui l'obbligo violato è quello dell'articolo 171, e quindi è stata disattesa una sentenza della Corte.
Questa argomentazione trascura di considerare un elemento distintivo molto importante fra la situazione, alla quale si riferiva l'ordinanza del 21 maggio 1977, e la situazione che stiamo esaminando. Mi riferisco al fatto che la misura provvisoria richiesta nel quadro della controversia fra Commissione e Regno Unito si traduceva nel mantenimento dello status quo ante, mentre la richiesta attuale ha per oggetto un mutamento, di grande portata, di una situazione di fatto esistente da tempo. Ciò significa che nei casi 31 e 53/77 veniva in sostanza ingiunto alla Gran Bretagna di sospendere l'efficacia di una misura interna la quale avrebbe potuto essere reintrodotta, anche con effetto ex tunc, mentre ora si chiede di ordinare alla Francia provvedimenti praticamente irreversibili. Lo stesso punto 10 della motivazione dell'ordinanza 21 maggio 1977 afferma, più oltre, che «il provvedimento provvisorio richiesto non avrà necessariamente conseguenze irreparabili giacché, qualora la decisione della Commissione venisse annullata, il Regno Unito potrebbe erogare la sovvenzione litigiosa con effetto retroattivo». Questo brano conferma con quanta cura la Corte abbia tenuto conto della natura provvisoria dei provvedimenti d'urgenza, prima di accordare le misure richieste nelle cause 31 e 53/77 R. A ciò si può aggiungere che il giudizio sulla tesi sostenuta dal Regno Unito non veniva né anticipato né pregiudicato dall'ordinanza della Corte.
Quanto alla misura provvisoria adottata con l'ordinanza del 13 luglio 1977 nei confronti dell'Irlanda, la sua natura di vero e proprio ordine di sospensione risulta dai termini adoperati («l'Irlanda deve sospendere...»). La Corte preferì addirittura confermare in modo esplicito la norma relativa alla cessazione degli effetti del provvedimento quando sopravviene la sentenza (la sospensione fu disposta «fino all'emanazione della sentenza nel procedimento principale»). Anche in questo caso si trattava di escludere temporaneamente gli effetti di misure nazionali di nuova istituzione, ed anche in questo la decisione di merito è rimasta impregiudicata. D'altronde nella precedente ordinanza del 22 maggio 1977 — con la quale la Corte aveva in sostanza concesso alle parti un termine per accordarsi su una eventuale soluzione alternativa — era stato riconosciuto che l'idoneità (oltre che l'utilità) dei decreti irlandesi avrebbe potuto essere definitivamente accertata solo nell'ambito del procedimento di merito (punto 30/35 della motivazione).
6.
La convinzione che ho espresso e ho cercato di motivare, circa la non ammissibilità della domanda di misure provvisorie nel presente caso, rende superflua l'indagine circa la presenza o meno delle condizioni di base per la concessione di una misura provvisoria (fumus boni juris, grave pregiudizio, urgenza). Tuttavia, per l'ipotesi che la Corte decidesse di passare all'esame di questi aspetti del problema, ritengo utile formulare qualche breve rilievo circa il requisito del danno, al quale la misura d'urgenza sarebbe rivolta a dare temporaneo rimedio.
La Corte ha insistito ripetutamente sulla necessità che il ricorrente sia esposto a un danno grave nel senso di essere «irreparabile»; ricordo in particolare le ordinanze del 28 maggio 1964 in causa 17/64 R, Suss (Raccolta 1964, p. 1186), del 17 settembre 1974 in causa 62/74 R, Vellozzi (Raccolta 1974, p. 895), del 13 gennaio 1978 in causa 4/78 R, Salerno, già citata, del 28 agosto 1978 in causa 166/78 R, Repubblica italiana e/Consiglio (Raccolta 1978, p. 1745), del 6 aprile 1979 in causa 48/79 R, Ooms (Raccolta 1979, p. 1703). Questa irreparabilità può essere intesa in due sensi: o nel senso che la natura del danno escluda ogni possibilità di risarcimento, o nel senso — a mio avviso più esatto — che il danno sia tale da vanificare la sentenza definitiva; cosicché in mancanza della misura provvisoria tale sentenza verrebbe ad essere inutilmente pronunciata (v. ad esempio in tal senso l'ordinanza 12 maggio 1959 in causa 19/59 R, Geitling Ruhrkohlen in Raccolta 1960, p. 83). Nel caso di specie, inoltre, la Commissione — o piuttosto la Comunità che essa rappresenta — subisce, è stato detto, il danno «morale» dell'inosservanza persistente di una sentenza della Corte; ma questo non mi sembra il genere di danno idoneo a legittimare una misura provvisoria. Se si pensasse diversamente, bisognerebbe giungere fino a ritenere che qualsiasi azione promossa della Commissione per violazione dell'articolo 171 automaticamente giustifichi la concessione di un provvedimento d'urgenza nei confronti dello Stato convenuto. In tal modo però sarebbe a mio avviso stravolto il sistema del Trattato, per quanto riguarda sia le finalità delle misure provvisorie sia la posizione degli Stati membri inadempienti verso la Comunità.
Oltre all'asserito «danno morale» vi sarebbero da considerare i danni economici subiti dagli allevatori britannici di montone o dagli esportatori britannici di carne ovina. Senza entrare nel merito delle- obbiezioni mosse da parte francese circa il carattere ipotetico di tali danni, mi sembra che essi, purché siano attuali e quantificati, non siano affatto irreparabili. È concepibile infatti che chi, esportando carne ovina in Francia, abbia dovuto pagare l'apposita tassa, proponga un'azione dinanzi ai giudici della Repubblica francese per la violazione da parte di quel Governo degli articoli 12 e 30 del Trattato CEE, i quali hanno il carattere di norme direttamente efficaci.
Infine, se si condivide il punto di vista secondo cui «irreparabile» è solo un danno che tolga alla sentenza qualsiasi utilità pratica, mi sembra che nel presente caso il significato e la portata della decisione di merito non siano alterati dal persistere medio tempore dell'organizzazione francese di mercato della carne ovina. In altri termini, la sentenza sulle cause pendenti avrà eguale valore, che essa sia preceduta o meno da un'ordinanza basata sull'articolo 186; probabilmente, anzi, la sua risonanza sarà maggiore nell'ipotesi che non sia stato emanato un tale provvedimento.
A mio avviso, dunque, la condizione dell'esistenza di un danno irreparabile non si verifica, nella situazione di cui ci stiamo occupando. Lo stesso deve dirsi a proposito del requisito dell'urgenza, che d'altronde tende a confondersi con quello precedentemente esaminato. In realtà la Commissione non ha creduto di dover formulare, nella sua domanda, alcuna considerazione particolare su questo punto; in udienza, ha parlato dell'urgenza «di principio» di rispettare la sentenza della Corte. A me sembra che non vi siano circostanze che impediscano alla Commissione di attendere la definizione delle cause pendenti, per ottenere da questa Corte che si pronunci sul rispetto degli obblighi risultanti dalla sentenza del 25 settembre 1979. Una riaffermazione di tali obblighi mediante un provvedimento provvisorio, lungi dall'essere urgente, è in definitiva superflua.
Beninteso, quanto ho detto non implica affatto che la prolungata inosservanza di una sentenza della Corte da parte di uno Stato membro possa reputarsi un fenomeno non dannoso, e che il Governo interessato possa quindi attendere, per eseguire tale sentenza, tutto il tempo che esso stimi opportuno nel proprio interesse. Al contrario, la Comunità subisce un crescente pregiudizio, quando il tempo trascorre senza che il diritto comunitario venga rispettato con prontezza e in buona fede; ed è quindi interesse permanente di ogni Stato membro non contribuire a logorare il valore delle norme, che sono state introdotte nell'interesse di tutti. Ma proprio per salvaguardare tutti gli equilibri del sistema giuridico comunitario, credo si debba evitare anche l'uso improprio degli strumenti procedurali, ed essere altrettanto rigorosi nel verificare il rispetto delle condizioni prescritte a tal riguardo, quanto si deve essere rigorosi nell'esigere che gli Stati membri osservino le norme di diritto sostanziale da cui è regolata la loro condotta in seno alle Comunità.
7.
Altri temi affrontati dalle parti nel corso di questa procedura riguardano il merito della lite, e non vanno quindi discussi nella presente fase. Ciò si dica, in particolare, dell'esame dei comportamenti tenuti, rispettivamente, dalla Commissione e dal Governo francese dopo la sentenza del settembre scorso; esame che potrà servire, fra l'altro, a decidere in concreto la questione dell'inadempimento di quella sentenza, e del valore da attribuire alla «carenza» del Consiglio per quanto concerne la creazione di un'organizzazione comune di mercato della carne ovina.
Concludo, pertanto, suggerendo alla Corte che essa respinga — per i motivi procedurali che ho fin qui indicati — la domanda di misure provvisorie formulata dalla Commissione nei confronti della Repubblica francese, nel quadro delle cause 24 e 97/80.
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