CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE HENRI MAYRAS
DEL 30 SETTEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente causa, originata da una domanda di pronunzia pregiudiziale propostavi dal giudice di polizia in materia economica presso l'Arrondissementsrechtbank di Assen, Paesi Bassi, mette ancora una volta in luce il delicato problema della compatibilità d'una normativa nazionale con le «esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità» (sentenza 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe, c/ Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, Race. 1979, pag. 664, punto 14 della motivazione; sentenza 26 giugno 1980, causa 788/79, procedimento penale a carico di Gilli e Andres, non ancora pubblicata, punto 9 della motivazione).
La causa principale, di natura penale, è stata promossa dal pubblico ministero contro un commerciante di bevande, il sig. Fietje, imputato di aver venduto nei Paesi Bassi un prodotto importato dalla Germania federale e denominato «Berentzen Appel - Aus Apfel mit Weizenkorn 25 vol.%» («Berentzen Appel -Mele e alcool di grano 25 %»), non contrassegnato dal nome «likeur» (liquore). Questa omissione è incompatibile con quanto disposto nel decreto 11 settembre 1953, adottato in base agli artt. 14 e 15 della legge sulle merci («Warenwet») del 1935, e concernente i liquori, gli «advo-kaaten» e acquaviti per conserve («Li-keurbesluit»). I trasgressori del decreto sono passibili di sanzioni penali in forza della legge 22 giugno 1950 sui reati in materia economica («Wet op de Economische Delicten»).
Prima di statuire in via definitiva, il giudice di polizia in materia economica ha ritenuto necessario chiedervi di pronunziarvi, in forza dell'art. 177, 2° comma, del Trattato, sulla seguente questione:
«Se la nozione di ”misura di effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione” di cui all'art. 30 del Trattato CEE comprenda quanto dispone l'art. 1 del Likeurbesluit (decreto sui liquori) olandese, il quale prescrive l'obbligo di usare la parola ”likeur” pet-Ie bevande ivi indicate, e in conseguenza del quale i prodotti di altri Stati membri, che possiedano le caratteristiche indicate in detto art. 1, ma per i quali negli Stati membri non sussiste l'obbligo di usare detta parola, vanno etichettati in modo diverso per essere importati nei Paesi Bassi».
I —
E chiaro che, formulata in questi termini, la questione di cui sopra non vi consentirà di fornire una soluzione utile al giudice di rinvio, e ciò per due motivi: innanzitutto per un motivo attinente alla natura del presente procedimento. Come avete più volte dichiarato, non vi spetta pronunciarvi nell'ambito di un procedimento promosso in forza dell'art. 177, sulla compatibilità delle norme di diritto nazionale col diritto comunitario. Per contro, potete ricavare dal testo della questione gli elementi relativi all'interpretazione del diritto comunitario che vi sembrano atti ad aiutare il giudice nazionale a risolvere la controversia sottopostagli (efr, ad esempio, la sentenza 12 ottobre 1978, causa 13/78, Eggers c/Freie Hansestadt Bremen, Race. 1978, pag. 1953, punto 19 della motivazione).
Il secondo motivo è che, come la Commissione ed il governo dei Paesi Bassi hanno sottolineato, l'art. 1 del decreto sui liquori non può esser preso in considerazione indipendentemente da altre disposizioni dello stesso testo. Detto articolo, ed in particolare il suo n. 1 che riguarda il prodotto di cui è causa, è infatti una disposizione di principio. Esso viene chiarito, come in prosieguo vedremo, dagli artt. 3 e 6 del decreto ed è soggetto alle deroghe di cui agli artt. 2 e 5 dello stesso. Ragion per cui mi permetto di intendere la questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che esso mira ad accertare se una normativa nazionale che contempla l'obbligo di far figurare la parola «liquore» sull'imballo di talune bevande alcoliche, di guisa che i prodotti dello stesso tipo provenienti dagli Stati membri, che non sanciscono un obbligo analogo, vanno etichettati diversamente ai fini della loro importazione nello Stato membro di cui trattasi, costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato.
II —
Come si è detto, il decreto sugli alcolici è stato emanato in forza degli artt. 14 e 15 della legge olandese sulle merci («Nederlandse Warenwet») del 28 dicembre 1935. L'art. 14, n. 1, lett. a) e e), di detta legge autorizza l'esecutivo ad adottare, nell'interesse della salute pubblica e dell'onestà commerciale, regolamenti amministrativi generali («Algemene Maatregelen van Bestuur») che prescrivano l'uso obbligatorio di talune denominazioni «negli scambi delle merci o di altri articoli» destinati ad essere posti in commercio, quando dette «merci o articoli siano d'un tipo o d'una composizione contemplata dal regolamento».
L'art 15, n. 1, lett. b), concede un'autorizzazione analoga allo scopo di «vietare l'importazione se ed in quanto questa abbia luogo in condizioni diverse da quelle stabilite dal regolamento». Tuttavia, in forza degli artt. 14, n. 4, e 15, n. 4, possono essere stabilite eccezioni alle regole fissate al n. 1 dell'uno e dell'altro articolo.
a)
Il sistema istituito dal decreto sugli alcolici si basa sull'uso obbligatorio di talune denominazioni per varie categorie di bevande alcoliche. Così, l'art. 1, n. 1, di detto decreto impone l'uso della denominazioni «likeur», «tussenlikeur», «verloflikeur» o «likorette» per qualisiasi prodotto avente come ingredienti alcool etilico, zuccheri, sostanze aromatiche e/o succo di frutta, purché sia conforme alle disposizioni di cui all'art. 3.».
Quest'ultimo enumera i requisiti cui devono rispondere le bevande per ricevere le summenzionate denominazioni. Così, esso distingue i prodotti contemplati dall'art. 1, n. 1, a seconda del loro contenuto d'alcool, che deve essere «di almeno del 22% in volume», a 15 °C, per il prodotto denominato «likeur», e fissa il loro contenuto ninimo di zucchero (n. 1, lett. b). Esso precisa inoltre, al n. 2, i requisiti sanitari che le bevande devono possedere, che riguardano ad esempio la trasparenza o l'uso di conservativi o di coloranti.
L'uso obbligatorio delle denominazioni si estende, in forza dell'art. 6, n. 1, agli imballi delle merci contemplate nel decreto,«destinati o idonei ad esser consegnati col loro contenuto al consumatore».
b)
L'obbligo di cui all'art. 1, del decreto è tuttavia soggetto a un certo numero di deroghe contemplate dagli artt. 2 e 5.
Le deroghe contemplate dall'art. 2 riguardano innanzitutto (lett. a) le bevande «designate con una denominazione generalmente in uso per i liquori nella prassi commerciale corrente», con gradazione alcolica di almeno 24° e per le quali sia stata rilasciata un'autorizzazione dall'autorità competente, cioè dal direttore del servizio di controllo delle merci («directeur van de keuringsdienst van waren»). Il governo dei Paesi Bassi ci ha reso noto che fruiscono, ad esempio, della deroga di cui all'art. 2, lett. a), i prodotti denominati «parfait amour», «maraschino» e «blackberry». Alla leu. b) dell'art. 2 sono contemplate talune bevande aventi un minore contenuto d'alcool e denominazioni che comprendono il nome di un frutto seguito dalla menzione «acquavite» («brandewijn») o «ginepro» («jenever»), con o senza il prefisso «verlof» (licenza) nonché determinate bevande tipicamente olandesi (del tipo «fladderak» o «voorburg»).
Infine, il governo dei Paesi Bassi ha richiamato la nostra attenzione sul fatto «che un prodotto quale il ”Berentzen Appel” potrebbe pure rientrare nella categoria delle deroghe di cui all'art. 5 del decreto sui liquori». Data la sua complessità, preferisco citarvi in extenso il n. 1 di tale norma, che è la sola disposizione eventualmente applicabile nel caso di specie:
«Salvo autorizzazione del nostro Ministero dell'igiene e della sanità pubblica rilasciata alle condizioni ch'esso stabilirà, qualsiasi prodotto la cui natura o composizione somigli a quella d'uno dei prodotti menzionati nel presente decreto o che possa essere destinato a surrogarlo non potrà recare una denominazione che non ne indichi o ne indichi solo insufficientemente tanto la natura quanto la composizione, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. I prodotti, di cui alla frase precedente, per i quali non venga rilasciata autorizzazione ai sensi di questa, o che non rechino una denominazione per la quale tale autorizzazione è richiesta, vanno designati con una denominazione che ne indichi sufficientemente tanto la natura quanto la composizione dal punto di vista qualitativo e quantitativo».
c)
Attualmente non esistono norme di diritto comunitario derivato sulle bevande alcoliche. Come avete sottolineato nella sentenza Rewe, già menzionata (Racc. 1979, pag. 662, punto 8 della motivazione) la proposta di regolamento presentata dalla Commissione al Consiglio il 7 dicembre 1976 (GU n. C 309, pag. 2), successivamente modificata (GU 1979, n. C 193, pag. 5), non ha avuto seguito da parte di questo.
Nel corso del presente procedimento si è inoltre ampiamente parlato della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1978, n. 79/112, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (GU 1979, n. L 33, pag. 1). Ritengo tuttavia che essa non possa esserci di molto aiuto. Da una parte, in forza dell'art. 22, n. 1, il termine impartito agli Stati membri per applicarla non è scaduto. D'altra parte e soprattutto, detta direttiva, dopo aver dichiarato, nel preambolo, che «le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell'ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti», formula all'art. 6, n. 3, una riserva proprio per quanto concerne le «bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume». A proposito di queste ultime, infatti, tale disposizione recita: «il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, prima dello scadere di un periodo di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le norme per l'etichettatura degli ingredienti ed eventualmente d.ella gradazione alcolica». Ragion per cui, trattandosi, come nella fattispecie, di una denominazione che deve obbligatoriamente figurare sulle bottiglie d'una bevanda alcolica, ritengo che sia rischioso ragionare per analogia partendo dalle norme contenute in detta direttiva.
III —
a)
Sembra a priori certo che una disciplina come quella dettata dal decreto olandese sia incompatibile col divieto sancito dall'art. 30. La vostra costante giurisprudenza definisce infatti la nozione di «misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» come «qualunque normativa commerciale degli Stati membri atta ad ostacolare, direttamente o indirettamente, attualmente o potenzialmente, il commercio intracomunitário» (cfr. ad esempio la sentenza 13 marzo 1979, causa 119/78, Peureux cl Services fiscaux de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, Race. 1979, pag. 985, punto 22 della motivazione). Orbene, secondo quanto ha ammesso lo stesso governo dei Paesi Bassi «è certo che la fissazione, quale condizione per la distribuzione in uno Stato membro, d'una determinata norma in materia d'etichettatura per le bevande alcoliche nazionali ed importate osta indirettamente all'importazione di bevande alcoliche recanti un'etichetta diversa».
La natura e la portata di questi ostacoli sono stati precisati dall'imputato nella causa principale. Questi ci ha informato che, dato il rilevante quantitativo dei suoi acquisti, l'importatore ufficiale del «Berentzen Appel» potrebbe «stipulare col produttore un accordo al fine di mantenere al livello più basso possibile le ulteriori spese che comporta la modifica dell'etichettatura», il che implicherebbe comunque la costituzione d'una scorta speciale di bottiglie etichettate per i Paesi Bassi. Egli ha pure attirato la nostra attenzione sulle difficoltà molto maggiori che incontrerebbero gli importatori paralleli. Questi sarebbero obbligati ove la normativa olandese venisse ritenuta compatibile col diritto comunitario, a procedere a manipolazioni consistenti nell'a-prire le casse, incollare un'etichetta speciale sulle bottiglie e poi richiudere le casse dopo avervi riposto le stesse bottiglie.
b)
Il divieto di principio delle misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative non priva tuttavia interamente gli Stati membri della facoltà di mantenere in vigore e di adottare determinate normative o prassi che ostino, direttamente o indirettamente, alla libera circolazione delle merci nell'ambito della Comunità. In maniera generale, questa possibilità viene loro espressamente riconosciuta dall'art. 36 del Trattato. In materia di alcool e di bevande alcoliche, talune delle deroghe di cui all'art. 36 sono state menzionate nella vostra sentenza Rewe, già citata (causa 120/78, Race. 1979, pag. 662, punto 8 della motivazione), confermata dalla vostra sentenza Gilli e Andres (causa 788/79, non ancora pubblicata). Tuttavia, come risulta dal seguente passo della sentenza Gilli, gli Stati membri possono avvalersi della suddetta facoltà solo in via eccezionale ed entro ristretti limiti: «una normativa nazionale, indistintamente vigente per i prodotti nazionali e per quelli importati, potrebbe derogare alle esigenze imposte dall'art. 30 soltanto qualora potesse ammettersi come necessaria per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».
Da questo brano risulta quindi che due condizioni devono concorrere perché una deroga possa considerarsi lecita. Occorre innanzitutto che la normativa risponda alle esigenze imperative di «uno scopo d'interesse generale atto a prevalere sulle esigenze della libera circolazione» (sentenza Rewe, Racc. 1979, pag. 664, punto 14 e sentenza Gilli e Andres, punto 9), e particolarmente di uno di quelli che voi menzionate espressamente. Tuttavia ciò non basta. La restrizione del commercio intracomunitário che la deroga comporta deve anche essere strettamente «necessaria per» raggiungere lo scopo preminente perseguito. In altre parole, viene in tal modo stabilito il requisito della proporzionalità del mezzo rispetto allo scopo.
c)
Accerterò pertanto se una normativa del tipo decreto olandese sui liquori possa considerarsi legittima alla luce delle condizioni di cui abbiamo appena parlato. Per questo accertamento, l'importanza fondamentale della libera circolazione delle merci nella Comunità, ricordata dalla vostra giurisprudenza, e la portata molto generale della vostra definizione della nozione di «misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione» impongono, a mio modo di vedere, d'interpretare con rigore le suddette condizioni.
È innanzitutto pacifico che non è in questione l'efficacia dei controlli fiscali.
È, d'altra parte, senz'altro possibile nella fattispecie trattare insieme le giustificazioni relative alla difesa dei consumatori, alla protezione della salute pubblica ed alla lealtà dei negozi commerciali. Si può, in primo luogo, a mio avviso, considerare la tutela della salute dei consumatori come un elemento, del resto particolarmente rilevante, della loro difesa. Trattandosi, in secondo luogo, dell'etichettatura, le stesse indicazioni, in particolare quelle relative alla provenienza ed alla gradazione alcolica del prodotto, garantiscono la lealtà dei negozi commerciali e nel contempo la difesa dei consumatori, come voi stessi avete osservato nelle vostre sentenze Rewe — parlando della «protezione dei consumatori contro pratiche commerciali sleali» (punto 9) — e Gilli e Andres (punti 7 e 8). Quindi, accertando se l'obbligo di far figurare la parola «likeur» su un'etichetta «risponda ad esigenze imperative attinenti alla difesa dei consumatori» si accerta nello stesso tempo se quest'obbligo presenti lo stesso carattere rispetto alle esigenze della salute pubblica ed alla lealtà dei negozi commerciali. E d'altronde sul piano della difesa dei consumatori che si sono concentrati gli argomenti dei diversi intervenienti nel presente procedimento.
Non si vede, infine, quali altri scopi d'interesse generale avrebbero potuto essere perseguiti con una normativa del tipo di quella presa in esame.
IV —
Onde determinare la liceità dell'obbligo di usare la denominazione di cui trattasi, ritengo opportuno in primo luogo porsi questo semplice quesito: tenuto conto delle altre indicazioni che figurano sull'imballo, la presenza di tale denominazione costituisce un ulteriore elemento di protezione per il consumatore? Ove detta denominazione non aggiunga niente rispetto alle indicazioni già figuranti sull'imballagio, è chiaro che la prescrizione obbligatoria del suo uso non è affatto necessaria per rispondere alle esigenze imperative della tutela del consumatore.
Quali informazioni apporta quindi la denominazione di «likeur»? Ove ci si chieda innanzitutto, in maniera pragmatica, che cosa significhi questo termine per il consumatore medio, questi potrà solo dire che, per lui, un liquore è una bevanda avente «un gusto ed un aroma dolci ed un certo contenuto d'alcool» («een zoete smaak, een zoet aroma en een zeker alcoholgehalte»), secondo la definizione fornita dallo stesso rappresentante del governo dei Paesi Bassi in risposta ad un quesito posto in udienza.
a)
Tuttavia, si può pure rispondere al quesito posto tenendo conto del sistema del decreto sui liquori. Questo modo di procedere viene contestato dalla Commissione, che sostiene che l'uso d'una denominazione particolare, riservata a prodotti descritti in maniera specifica, non può, in via di principio, essere imposto, salvo nel caso in cui tale indicazione abbia un senso chiaro e preciso per il pubblico. Pertanto, «si tratta di accertare non tanto se il termine ”likeur” corrisponda alla descrizione che ne è data nel decreto, quanto se esso abbia, per il consumatore, un senso che sia abbastanza chiaro per giustificare il suo uso obbligatorio»
A ciò si potrebbe certamente obiettare, riprendendo un argomento del governo dei Paesi Bassi, che la stessa normativa comunitaria si richiama alle discipline nazionali in materia di denominazione, giacché l'art. 5, n. 1, della direttiva n. 79/112, definisce la «denominazione di vendita di un prodotto alimentare» innanzitutto come «la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative ad esso applicabili», e che la denominazione «likeur» risponde certamente a questa definizione.
Tuttavia, prescindendo dalle riserve che si possono fare nei confronti di un argomento di questa natura, è chiaro che non si può considerare automaticamente compatibile col diritto comunitario qualsiasi denominazione contemplata da disposizioni nazionali. Va da sé che adottare una posizione del genere si risolverebbe nel privarsi di qualsiasi possibilità di controllare tali disposizioni, sebbene esse possano avere l'effetto ed anche lo scopo di proteggere prodotti nazionali, ostando quindi alla libera circolazione delle merci e falsando la concorrenza nell'ambito del mercato comune. D'altronde lo stesso art. 5, n. 1, dispone inoltre che in mancanza di denominazione legale la denominazione di vendita può essere «una descrizione» del prodotto alimentare, «e, se necessario, della sua utilizzazione, sufficientemente precisa per consentire all'acquirente di conoscerne la natura effettiva e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso».
Ritengo quindi opportuno prendere in considerazione la denominazione «likeur» quale risulta dal decreto.
b)
Quali sono le informazioni che il decreto fornisce al consumatore?
Mi sembra che esse siano precise fino a un certo punto.
Per quanto riguarda la composizione d'un «likeur», l'art. 1, n. 1, stabilisce soltanto che il prodotto così denominato — come d'altronde i «tussenlikeuren», «verloflikeuren» e «likoretten» — contiene «come componenti alcool etilico, zucchero, sostanze aromatiche e/o succo di frutta». Tuttavia esso non indica niente di più; esso non parla, in particolare, della natura o della proporzione delle sostanze aromatiche e del succo di frutta che può contenere un «likeur».
Per quanto riguarda il contenuto d'alcool, la denominazione «likeur» garantisce che questo è almeno del 22 % in volume a 15° centigradi (art. 3, n. 1, lett. a), primo trattino), ma non consente di conoscere l'esatto contenuto d'alcool del prodotto su cui figura. La menzione della gradazione alcolica è certo obbligatoria, ma non, secondo quanto ci ha detto all'udienza il rappresentante del governo dei Paesi Bassi, in forza del decreto sui liquori, bensì a norma di una legge posteriore sulle bevande e sugli alberghi, ristoranti e caffè (art. 14, n. 1, della «Drank- en Horecawet» del 7 ottobre 1964).
Del pari, per quanto riguarda il contenuto di zucchero, il decreto prevede soltanto, per tutte le bevande ch'esso contempla, un contenuto minimo di almeno 10 grammi per 100 mi (art. 3, n. 1, lett. b). Così come per il contenuto d'alcool anche per lo zucchero non viene quindi indicata una cifra esatta.
Nonostante la loro imprecisione, non si può tuttavia negare che, in taluni casi, dette disposizioni proteggano effettivamente i consumatori. La protezione dei consumatori è, a mio modo di vedere, del pari garantita, forse anche in maniera più efficace, dalle varie disposizioni — raggruppate nel § 2 dell'art. 3 — relative alle esigenze sanitarie cui i «likeuren» devono rispondere.
I casi in cui l'apposizione obbligatoria della denominazione «likeur» può ritenersi rispondente alle esigenze imperative della protezione dei consumatori mi sembrano essere quelli in cui le altre indicazioni che figurano sulla bottiglia non mostrino chiaramente che si tratta di una bevanda di una certa gradazione alcolica e con un certo contenuto di zucchero e composta, oltre che d'alcool e di zucchero, di sostanze aromatiche o di succo di frutta o di queste due categorie di prodotti insieme. Per contro, se non viene lasciato alcun dubbio in proposito e, a fortiori, se le menzioni esistenti forniscono più indicazioni di quanto non possa fare la denominazione «likeur», l'apposizione obbligatoria di questa costituisce, incontestabilmente, una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato CEE.
c)
Tuttavia, anche nella prima ipotesi, non è, nonostante tutto, provato che l'obbligo imposto sia strettamente necessario rispetto allo scopo, legittimo, perseguito. Mezzi meno coattivi non potrebbero portare agli stessi risultati?
Il governo dei Paesi Bassi ha sottolineato che la normativa ha il vantaggio di consentirgli d'intervenire facilmente qualora una bevanda non risponda o non risponda più alle condizioni da essa imposte. Tuttavia l'imputato nella causa principale ha ribattuto, a ragione, che il sistema consistente, come in Germania, nel vietare di porre in vendita bevande con una denominazione che rischi di trarre in inganno il consumatore, consente un controllo altrettanto agevole. Non è privo d'interesse sottolineare in proposito che, secondo i dati forniti dalla Commissione, l'obbligo d'usare una denominazione per le bevande alcoliche viene sancito, negli Stati membri della Comunità, solo nei Paesi Bassi e nel Belgio.
d)
Tuttavia, si potrebbe obiettare che il sistema istituito dal decreto olandese è dello stesso tipo di quello contemplato da tutta una serie di direttive del Consiglio relative al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti taluni prodotti alimentari, come quella del 24 luglio 1973 relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (direttiva 73/241/CEE, GU 1973, n. L 228, pag. 23) o quella del 27 giugno 1977 relativa agli estratti di caffè e di cicoria (direttiva 77/436/CEE, GU 1977, n. L 172, pag. 20). Stando così le cose, se una normativa nazionale non fa in certo qual modo che anticipare un sistema istituito a livello comunitario, come si potrebbe ancora giudicarla incompatibile col diritto comunitario?
Questa argomentazione mi sembra solo in apparenza decisiva. Non è innanzitutto certo che le denominazioni stabilite da una normativa del tipo del decreto sui liquori siano, sul piano della precisione, interamente comparabili a quelle adottate dalle direttive. Queste ultime sembrano operare, fra i prodotti ch'esse contemplano, distinzioni più numerose, basate, di conseguenza, su criteri più precisi. Citerò ad esempio l'allegato I della direttiva 73/241 che elenca ben 13 categorie di cioccolato.
In secondo luogo, ritengo che le denominazioni di cui trattasi possano criticarsi in considerazione del loro carattere un pò arbitrario, censura che non si potrebbe muovere nei confronti delle denominazioni comunitarie. Ad esempio, nel decreto olandese il contenuto minimo di alcool non è identico per le bevande soggette alle denominazioni obbligatorie contemplate dalla norma generale di cui all'art. 1 e per quelle che, contemplate dalle norme d'eccezione di cui all'art. 2, fruiscono delle deroghe a quest'obbligo. Interrogato relativamente a questo punto dalla Corte, il governo olandese ha risposto in maniera che, lungi dal soddisfarci, mi sembra invece rilevare questo arbitrio.
Fruiscono infatti della deroga di cui all'art. 2, a) «i prodotti noti tradizionalmente come liquori», criterio pregiudizievole per i prodotti degli altri Stati membri, che, salvo eccezioni, sono meno ben conosciuti dai consumatori olandesi dei prodotti nazionali. Le caratteristiche che consentono di fruire dell'applicazione dell'art. 2, b), non sembrano affatto più soddisfacenti: le bevande interessate da questa disposizione non sono «veri» liquori («echte likeuren»), ma «un gruppo di bevande di frutta che sono certamente liquori secondo la definizione, ma che in pratica non vengono considerate tali». Dette bevande di frutta hanno una gradazione alcolica inferiore a quella dei «likeuren», cui si riferisce senza dubbio il governo dei Paesi Bassi parlando dei «veri» liquori. Qualora fossero soggette all'applicazione dell'art. 1, esse dovrebbero recare la denominazione «tussenlikeur» o «verloflikeur», a proposito delle quali l'imputato nella causa principale e la Commissione hanno d'altronde dichiarato, senza esser contraddetti, ch'esse sono abbastanza oscure per il consumatore olandese. È solo in ragione della loro denominazione, scritta in lingua olandese e contenuta nell'elenco tassativo di cui al n. 2, che esse ne sono esenti. Mi sembra quindi che al secondo criterio di distinzione si possa muovere la stessa censura che al primo.
Queste considerazioni mostrano, a mio avviso, che, già in ragione del loro contenuto, le direttive comunitarie d'armonizzazione e le normative nazionali del tipo di quella esaminata sono tra loro diverse. Ma è soprattutto a causa della loro differente natura che sembra difficile raffrontarle tra loro sotto il profilo, che qui c'interessa, dell'incidenza sul commercio intracomunitário. Per sua natura, una direttiva del Consiglio della Comunità si applica uniformemente — salvo deroghe limitate ed accettate — nei nove Stati membri, il che pone tutti i prodotti, trovantisi nella Comunità, su un piano di parità dal punto di vista giuridico. Al contrario, per sua natura, una normativa nazionale ha un ambito d'applicazione limitato al territorio dello Stato che l'ha adottata, con le restrizioni che possono risultarne per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri.
Infine, va da sé che la possibilità d'ottenere delle deroghe all'obbligo d'usare una denominazione non può modificare il nostro giudizio. Risulta infatti dalla vostra sentenza 24 gennaio 1978, Van Tiggele, (causa 82/77, Race. 1978, pag. 40) che «la necessità, per l'importatore o il negoziante, di sottoporsi alle formalità amministrative inerenti» a un regime d'esenzioni, sia pure concesse senza difficoltà, può, «di per sé stessa, costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa» (punto 19 della motivazione).
Stando così le cose, concludo proponendovi di risolvere la questione sollevata dal giudice di polizia in materia economica presso l'Arrondissementsrechtbank di Assen nel senso che una normativa nazionale che contempli l'obbligo di far figurare la parola «likeur» sull'imballo di talune bevande alcoliche, di guisa che i prodotti dello stesso tipo provenienti dagli Stati membri che non sanciscono un simile obbligo debbano etichettarsi diversamente ai fini della loro importazione nello Stato membro di cui trattasi, costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 30 del Trattato.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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