CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS
DEL 9 LUGLIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
La presente controversia oppone alla Commissione uno dei suoi ex dipendenti, il sig. Jean Leclercq.
I — Il sig. Leclercq veniva assunto dalla Commissione della Comunità europea dell'energia atomica il 15 marzo 1958 e, dal 1962, esercitava le mansioni di capo divisione presso detta Commissione e, successivamente, presso la Commissione unica delle Comunità. Nel 1973 egli chiedeva ed otteneva un provvedimento di cessazione definitiva dal servizio ai sensi dell'art. 2, n. 3, 1° comma, del regolamento del Consiglio 4 dicembre 1972, n. 2530, «che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee in conseguenza dell'adesione di nuovi Stati membri, nonché per la cessazione definitiva dal servizio per taluni funzionari di queste Comunità».
Come sapete, l'art. 3, n. 1, di quel regolamento, prevedeva per il dipendente che si trovasse in tale situazione, cospicue indennità mensili che il beneficiario avrebbe percepito sino al pensionamento, e cioè, nel caso del sig. Leclercq, sino al 31 gennaio 1984.
D'altra parte, il 6 settembre 1973, tre dipendenti della Commissione, che avevano lasciato il servizio ai sensi del regolamento n. 2530/72 (i sigg. Brinck, Siebker e Valette) fondavano una società di consulenza, denominata Science (Società di consulenti indipendenti e neutrali della Comunità europea), che svolge studi tecnici, economici e sociologici di programmazione, specie nel campo della strategia energetica ed industriale. Il sig. Valette veniva nominato amministratore delegato, funzione che svolge tutt'ora. Il ricorrente è anche lui, da alcuni anni, tra i soci della società.
La società Science aveva concluso, in passato, un certo numero di contratti di studio con la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica. All'inizio del 1979 essa presentava una proposta per uno studio nel campo dell'energia solare, che, come veniva comunicato telefonicamente all'interessata, sarebbe stata necessariamente respinta in ragione del parere negativo espresso in proposito dal Comitato consultivo degli studi. In riscontro alla lettera successivamente inviata al presidente del suddetto comitato, il sig. Valette riceveva una nuova telefonata che lo informava, a quanto ha riferito, del fatto che il rigetto era basato su varie direttive coordinate, relative alla gestione dei crediti per gli studi, secondo cui, salvo casi eccezionali e deroga espressa, non devono essere conclusi contratti di studio con ex dipendenti che vantino ancora diritti pecuniari nei confronti della Commissione.
Stando così le cose, il sig. Leclercq, informato dal sig. Valette di tali difficoltà, chiedeva, con lettera 12 luglio 1979, al sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione, di intervenire per contribuire ad una amichevole soluzione del problema. Nella sua risposta del 19 ottobre 1979, il direttore generale dichiarava di non poter fare altro che confermare che «in conformità ad una nuova decisione adottata dalla Commissione nel novembre scorso, la direzione generale dei bilanci con è d'ora innanzi più autorizzata a stipulare contratti di studio con società o gruppi di cui facciano parte, direttamente o indirettamente, ex dipendenti che abbiano ancora vincoli statutari e finanziari con l'istituzione».
Il sig. Leclercq decideva allora di adire le vie legali, e ciò poneva il problema della qualificazione giuridica della lettera 12 luglio e della risposta contenuta in quella del 19 ottobre. Nell'ipotesi che nella sua lettera si potesse ravvisare un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto e nella risposta del direttore generale un esplicito rigetto dello stesso, egli proponeva, a titolo cautelativo, il ricorso registrato in cancelleria il 18 gennaio 1980 col numero 28/80.
Nell'ipotesi che la lettera dovesse invece qualificarsi come semplice domanda, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, egli faceva depositare lo stesso giorno, presso la segreteria generale della Commissione, un reclamo formale con espresso riferimento all'art. 90, n. 2. Oggetto del reclamo era la revoca o, se necessario, l'annullamento della decisione generale del «novembre 1978 per quanto riguarda i contratti di studio d'ora innanzi rifiutati alle società o gruppi di cui facciano parte ex dipendenti della Commissione» e, inoltre, della specifica decisione di non concedere il contratto di studio, relativo all'energia solare, alla società Science. Poiché la Commissione si asteneva dal rispondere a questo reclamo, il sig. Leclercq proponeva un secondo ricorso, registrato in cancelleria il 14 luglio 1980 col numero 165/80.
Per ciascuno dei due ricorsi, la Commissione chiedeva alla Corte, con atto separato, ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura, di statuire sulla ricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. La Corte disponeva quindi che nella fase orale si sarebbe trattato unicamente della ricevibilità dei ricorsi proposti nelle due cause, di cui disponeva la riunione con ordinanza 26 marzo 1981.
II — Le mie conclusioni si limiteranno quindi all'esame dei motivi d'irricevibilità dedotti dalla Commissione. L'uno, fondato sulla mancanza d'interesse ad agire o sulla mancanza di un atto pregiudizievole, è comune alle due cause. L'altro, desunto dall'assenza di previo reclamo amministrativo, riguarda solo il ricorso proposto per primo.
In udienza, i rappresentanti delle parti hanno dichiarato che quest'ultimo motivo era, secondo loro, di secondaria importanza. A mio avviso, esso ha altresì carattere subordinato rispetto al motivo desunto dall'assenza di un atto che arrechi pregiudizio.
Per convincersene basta infatti riferirsi al testo stesso dell'art. 90, n. 2, da cui risulta che, per essere valido, il reclamo deve essere proposto contro un atto che arrechi pregiudizio a chi lo propone. In altri termini, in assenza di un atto pregiudizievole, il reclamo è, letteralmente, privo di oggetto.
Ora, mi sembra che i ricorsi proposti dal sig. Leclercq non riguardino atti che gli recano pregiudizio.
Come il reclamo del 18 gennaio 1980, questi ricorsi sono diretti tanto contro «la decisione comunicata dal sig. Baichère con lettera 19 ottobre 1979», cioè contro il rigetto della proposta di studio della società Science nel campo dell'energia solare, quanto contro «la “decisione” o le disposizioni generali prese o adottate» dalla Commissione nel novembre 1978, cui fa riferimento la lettera del sig. Baichère.
In merito a quest'ultima decisione si deve precisare che, in realtà, come è emerso dagli atti di causa, essa è stata adottata dalla Commissione il 26 giugno 1974. Gli atti di causa hanno altresì consentito di conoscerne la formulazione esatta e cioè:
«salvo casi eccezionali ed espressa deroga disposta dalla Commissione, non devono essere conclusi contratti di studio con ex dipendenti che abbiano ancora vincoli finanziari con la Commissione».
Questa formulazione dimostra che si tratta di un atto avente carattere generale ed impersonale.
Ora, come l'avvocato generale Capotorti (recenti conclusioni del 14 maggio 1981, Bowden ed altri, ancora inedite), anch'io ritengo che un atto di questo tipo non possa costituire oggetto del ricorso previsto per i dipendenti — e, per estensione, per gli ex dipendenti — dall'art. 179 del Trattato e regolato dagli artt. 90 e 91 dello Statuto. Innanzitutto vi si oppone il testo stesso dell'art. 90, n. 2, che prevede, come ricorda l'avvocato Capotorti, «che i funzionari possono proporre reclamo contro ogni “decisione” dell'autorità investita del potere di nomina la quale rechi loro pregiudizio». Anche secondo me, «l'uso del termine “decisione” sta evidentemente a significare che l'im-pugnabilità e circoscritta agli atti obbligatori di carattere individuale».
A questo argomento testuale se ne aggiunge un altro, di maggior peso perché tratto dal sistema delle impugnazioni previsto dal Trattato. Non è necessario ricordare alla Corte che, per i singoli in genere, la ricevibilità del ricorso per annullamento di atti aventi portata generale è chiaramente esclusa dall'art. 173 del Trattato. A mio parere, non c'è ragione perché debbano aver diverso trattamento i ricorsi della stessa natura proposti dai dipendenti in base all'art. 179. Non vi è pertanto alcun dubbio, secondo me, sul fatto che i ricorsi proposti dal sig. Leclercq sono irricevibili in quanto diretti contro la decisione del 26 giugno 1974.
La stessa conclusione s'impone, senz'altro, in quanto tali ricorsi siano intesi all'annullamento della decisione negativa sulla proposta relativa allo studio da effettuare nel campo dell'energia solare. Nonostante il suo carattere individuale, neppure questa decisione costituisce un atto che reca pregiudizio al ricorrente. Con giurisprudenza costante, infatti, la Corte ha ritenuto che «si possono considerare atti che recano pregiudizio solo quelli che influiscono direttamente su una situazione giuridica determinata» (sentenze 1° luglio 1964, causa 26/63, Pistoj c/Commissione, Race. 1964, pag. 695, e causa 78/63, Huber e/Commissione, Race. 1964, pag. 740; 10 dicembre 1969, causa 32/68, Grasselli c/Commissione, Race. 1969, pag. 511, punto 4 della motivazione, e 11 luglio 1974, cause riunite 177/73 e 5/74, Reinarz e/Commissione, Race. 1974, pag. 828, punto 13 della motivazione). Nella specie, se la decisione di cui trattasi riguarda direttamente una situazione giuridica determinata, essa riguarda soltanto la situazione della società che ne è destinataria e non quella dei singoli soci. In altri termini, la società Science costituisce in qualche modo uno schermo tra la decisione adottata nei suoi confronti ed il sig. Leclercq.
Stando così le cose, è inevitabile concludere per l'assoluta irricevibilità dei ricorsi proposti dal sig. Leclercq contro la Commissione il 18 gennaio (causa 28/80) e il 14 luglio (causa 165/80) 1980.
Ai sensi degli artt. 69, § 2, e 70, del regolamento di procedura, ciascuna delle parti dovrà sopportare le proprie spese.
( 1 ) Traduzione dal francese.
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