CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 9 APRILE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il sig. Reinarz lavorava presso la CECA dal 1952 al 1959, in cui veniva nominato dalla Commissione CEE al grado A 2. Egli lasciava il servizio, a sua richiesta, il 1o maggio 1973 a norma dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 4 dicembre 1972, n. 2530. Per un anno aveva diritto ad un'indennità pari alla sua ultima retribuzione. Indi, a norma dell'art. 3, n. 1, di detto regolamento, gli spettava un'indennità pari inizialmente all'80 % e, dopo 30 mesi per il restante periodo stabilito dal regolamento, al 70 % dello stipendio base. L'art. 3, n. 3, stabilisce che a detta indennità si applica il coefficiente correttore di cui all'art. 82, n. 1, dello Statuto del personale per il paese della Comunità nel quale il beneficiario prova di avere la residenza e «se il beneficiario dell'indennità stabilisce la propria residenza al di fuori dei paesi delle Comunità, il coefficiente correttore da applicare all'indennità è quello valido per il Belgio. ... L'indennità ... viene calcolata sulla base delle parità di cui all'art. 63, 3o comma, dello Statuto».
Il testo francese dello Statuto stabilisce inoltre espressamente «[l'indemnité] est payée dans la monnaie du pays de la résidence du bénéficiaire».
Quando il Reinarz lasciò il servizio, l'art. 63 dello Statuto del personale stabiliva che «la retribuzione pagata in moneta diversa da quella del paese ove ha sede provvisoria la Comunità da cui dipende il funzionario, è calcolata sulla base delle parità accettate dal Fondo monetario internazionale e in vigore alla data del 1o gennaio 1965».
Per un anno il Reinarz veniva pagato in franchi belgi su un conto nel Belgio, dove risiedeva. Questo pagamento non dà luogo ad alcun problema. Dal 1o maggio 1974 veniva pagato in dollari canadesi nel Canada, dove egli allora risiedeva in un ranch da lui acquistato qualche anno prima di lasciare il servizio presso la Commissione. A norma dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2530/72 e dell'art. 63 dello Statuto del personale, l'indennità veniva convertita al tasso prescritto, cioè 46,52 franchi belgi per un dollaro canadese. Il cambio corrente in quella regione era di 35 franchi belgi per un dollaro canadese. Il Reinarz sostiene che nel periodo dal 1974 al 1977, quando egli si ritrasferì nel Belgio (e quando ricominciò ad essere pagato in franchi belgi) egli ha perso circa un milione di franchi belgi a causa della differenza fra i due cambi.
Con ricorso alla Corte registrato il 18 gennaio 1980 il Reinarz conclude (a) che l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2530/72 e l'art. 63 non si potevano applicare nei suoi confronti nel periodo dal 1974 al 1977 e (b) che egli dev'essere indennizzato o risarcito, per motivi di equità, del danno subito.
La Commissione sostiene anzitutto che il ricorso è irricevibile. Ciò per due motivi. Il primo è che il Reinarz non ha osservato l'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. Il secondo è che la domanda della presente causa è identica a quella della causa 48/76 che è stata respinta, dalla Corte il 17 febbraio 1977 (Race. 1977, pag. 291).
Nel ricorso (che sostituisce un precedente ricorso n. 732/79 che egli ha lasciato cadere) il Reinarz si basa su lettere da lui inviate alla Commissione nel 1978 e nel 1979 e sulle risposte della Commissione. Con lettera 9 maggio 1978 (che non pervenne alla Commissione finché il Reinarz non ne spedì una copia unitamente ad una lettera in data 28 novembre 1978) il Reinarz presentava una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, dello Statuto del personale tendente ad ottenere in via equitativa il risarcimento del danno subito a causa del tasso di cambio adottato dalla Commissione. In subordine, per il caso che non venisse adottata la decisione da lui richiesta, proponeva reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, sostenendo l'illegittimità del tasso di cambio adottato e chiedendo che l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2530/72 e l'art. 63 dello Statuto del personale fossero dichiarati nulli o quanto meno inapplicabili nei suoi confronti. Dette disposizioni erano a suo parere arbitrarie, discriminatorie ed inique e il Consiglio aveva omesso di adottare i provvedimenti correttivi necessari per evitargli le perdite da lui subite rispetto ad altri che avevano continuato a risiedere nella Comunità. Con lettera 28 marzo 1978 la Commissione respingeva il reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, motivando che quanto era stato fatto era pienamente conforme al regolamento e che il reclamo era comunque tardivo. La Commissione, benché parli della pretesa in via equitativa del Reinarz, che costituiva la base della domanda a norma dell'art. 90, n. 1, non la tratta come tale. La lettera 9 maggio 1979 del Reinarz viene considerata dalla Commissione per intero come un reclamo.
Il Reinarz, con lettera 22 giugno 1979, rilevava ciò. Egli considerava la lettera 28 marzo 1979 come un rigetto della domanda di indennizzo in via equitativa e presentava alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, diretto contro tale rigetto. Egli ripeteva la tesi secondo cui l'applicazione del regolamento era stata arbitraria e la Commissione aveva commesso una negligenza non facendo il necessario perché egli non fosse leso dal tasso di cambio che era molto meno favorevole per lui di quello praticato agli ex dipendenti che erano rimasti nella Comunità.
Con lettera 21 dicembre 1979 la Commissione rispondeva trattarsi di una ripetizione del reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, che era già stato respinto il 28 marzo 1979, come tale irricevibile.
Manifestamente il presente ricorso alla Corte è stato proposto fuori dal termine di tre mesi, stabilito dall'art. 91, n. 3, dello Statuto del personale per impugnare la decisione che respinga un reclamo, termine che ha cominciato a decorrere al momento del ricevimento della lettera in data 28 marzo 1979. In quanto diretto contro tale decisione il ricorso è irricevibile. Tuttavia, se la lettera 9 maggio va considerata tanto come una domanda a norma dell'art. 90, n. 1, quanto come un reclamo (o un reclamo subordinato al rigetto della domanda) a norma dell'art. 90, n. 2, la lettera 28 marzo 1979 può ragionevolmente essere considerata come un rigetto di tale domanda. A mio parere, la lettera 9 maggio doveva essere considerata come una domanda in via equitativa. Questa veniva respinta secondo me con la lettera 28 marzo 1979. Altrimenti essa va considerata respinta quattro mesi dopo il 28 novembre 1979. Il Reinarz aveva allora tre mesi per impugnare il rigetto, cosa che egli faceva il 22 giugno 1979.
Di conseguenza il presente ricorso, in quanto diretto contro il rigetto del reclamo per non essere stato trattato in modo equo, non è secondo me tardivo a norma dell'art. 90 o dell'art. 91. Nella parte in cui egli vuole impugnare il rigetto del reclamo secondo cui l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2530/72 e l'art. 63 dello Statuto del personale erano illegittimi o erano stati ingiustamente applicati nei suoi confronti, il ricorso è tardivo e va dichiarato irricevibile. Lo stesso dicasi della parte della domanda nel presente ricorso secondo cui il regolamento non si poteva applicare nei suoi confronti, pretesa comunque non fatta valere nel reclamo in data 22 giugno 1979.
Non penso che la Commissione abbia ragione sul secondo assunto secondo cui il ricorso sarebbe comunque irricevibile in quanto la Corte si è già pronunziata in proposito con la sentenza 48/76. Se ho ben compreso, nella prima parte della motivazione di questa sentenza la Corte dichiara che il Reinarz non poteva proporre ricorso giurisdizionale prima di aver proposto un reclamo a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale. A quell'epoca egli non l'aveva fatto. Il ricorso era quindi irricevibile. Attualmente secondo me egli lo ha fatto entro il termine stabilito per quanto riguarda la domanda di essere indennizzato o risarcito in via equitativa.
Quest'ultima domanda è basata sul fatto che la Commissione avrebbe applicato alla lettera l'art. 3, del regolamento n. 2530/72, e l'art. 63 dello Statuto del personale. Eghi sostiene che ciò porta ad un risultato ingiusto, discriminatorio e, tenuto conto del cambio effettivamente praticato e del costo della vita nel Canada, fuori dalla realtà. Inoltre egli si adopera a dimostrare che, dato che nel 1978 il regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3085, ha modificato la base del calcolo (in modo da adottare i tassi di cambio usati il 1o luglio 1979 per l'esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee), l'indennità andrebbe modificata in modo analogo oppure la Commissione dovrebbe ammettere onestamente la propria negligenza per non aver proposto disposizioni atte ad eliminare l'ingiustizia dai pagamenti pregressi.
Secondo me la lettera dei regolamenti era chiara. La Commissione li ha applicati correttamente. Non mi risulta che vi sia un principio o una massima stabilita dalla Corte secondo cui questa possa statuire che la Commissione è tenuta in via equitativa a versare al ricorrente una somma pari alla differenza fra il tasso di cambio legalmente prescritto e quello praticato sul mercato, anche se è chiaro che il Reinarz ha percepito meno in valore reale di quanto gli sarebbe spettato se fosse stato pagato in franchi belgi. Non ritengo che possa contare per analogia sull'art. 12 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, né trarre alcun beneficio dalla sentenza 156/78, Newth e/Commissione (Race. 1979, pag. 1941). Nemmeno egli può invocare la trasgressione della dichiarazione dei diritti umani di Helsinki o richiamarsi al principio di diritto internazionale secondo cui un ex dipendente della Comunità ha il diritto di scegliere il paese di residenza senza dover subire un pregiudizio finanziario. Secondo me perciò la domanda d'indennizzo o di risarcimento in via equitativa va respinta.
Se fossi giunto alla conclusione che il capo della domanda secondo cui l'art. 3, n. 3, del regolamento n. 2530/72 e l'art. 63 dello Statuto del personale erano illegittimi o erano stati ingiustamente applicati nei suoi confronti, era stato fatto valere dinanzi alla Corte entro tre mesi dal rigetto del reclamo da parte della Commissione, l'avrei cionondimeno ritenuto comunque infondato. Secondo me egli non può chiedere l'annullamento dell'art. 3, n. 3, del regolamento. La Commissione ha con ragione sostenuto che era troppo tardi perché egli potesse allegare l'errata applicazione dei regolamenti nei suoi confronti nel periodo dal 1974 al 1977. A parte ciò, la tesi secondo cui i regolamenti erano illegittimi mi sembra in contrasto con quanto affermato dalla Corte nella sentenza 28/74, Gillet c/ Commissione (Race. 1975, pag. 463).
Stando così le cose, mi sembra superfluo esaminare se, dopo tanto tempo, egli possa eventualmente far valere la pretesa di risarcimento in via equitativa.
Secondo me quindi:
a)
è irricevibile il capo della domanda secondo cui l'art. 33, n. 3, del regolamento n. 2530/72 e l'art. 63 dello Statuto del personale sono illegittimi o inapplicabili nei suoi confronti ovvero sono stati male applicati nel suo caso;
b)
il capo della domanda secondo cui egli ha diritto in via equitativa ad un'indennità o risarcimento calcolato in base alla differenza fra il tasso di cambio prescritto e quello corrente per il franco belga e il dollaro canadese è ricevibile ma infondato.
A norma dell'art. 70 del regolamento di procedura, la Commissione dovrebbe sopportare le proprie spese, mentre il Reinarz dovrebbe sopportare le proprie, a norma dell'art. 69, § 2, dello stesso regolamento.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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