CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 5 FEBBRAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Introduzione
La presente causa fa seguito alla causa 19/78, Authié ci Commissione, che era stata riunita dalla Corte alle cause 4/78, Salerno ci Commissione, e 28/78, Massangioli e/ Commissione (Race. 1978, pag. 2403).
Ricorderò ora gli antefatti.
Il sig. Xavier Authié, ricorrente nella causa 19/78 e nella presente causa, è nato il 27 ottobre 1952 ed è cittadino francese. Il 1o ottobre 1977 egli presentava la propria candidatura ad un concorso generale bandito dalla Commissione al fine di costituire una riserva di amministratori da inquadrare nei gradi 7 e 6 della categoria A. Egli era allora, ma
non più oggi, tirocinante presso la Commissione, direzione generale «affari economici e finanziari», direzione «questioni di bilancio e finanziarie», divisione «preparazione dei programmi di politica economica a medio termine».
Del concorso — COM/A/154 — è stata data notizia mediante un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale (n. C 213, pag. 9, del 7. 9. 1977), che stabiliva, per quanto riguarda le questioni sollevate dalla presente causa:
«I —
Natura delle funzioni
Attendere, in base a direttive generali, a compiti di concezione, di studio o di controllo relativi all'attività delle Comunità nei seguenti settori:
1.
Amministrazione generale.
2.
Amministrazione della ricerca.
3.
Relazioni esterne.
4.
Informazione.
5.
Affari finanziari e di bilancio.
6.
Affari sociali.
...
III —
Condizioni per l'ammissione al concorso
...
B.
Condizioni particolari
...
2.
Titoli di studio ed esperienza professionale:
—
diploma di laurea o titolo di studio equipollente in relazione ad uno dei settori indicati al punto I del presente bando (la commissione esaminatrice terrà conto delle varie strutture d'insegnamento esistenti negli Stati membri);
—
esperienza professionale di almeno un anno in uno o più settori contemplati al punto I “Natura delle funzioni”.
...
La commissione esaminatrice stabilisce l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti indicati al punto III B.
I candidati cosi prescelti riceveranno una lettera di convocazione alle prove scritte».
Il sig. Authié optava per il settore «relazioni esterne».
Nel suo atto di candidatura egli elencava come segue i suoi titoli universitari e post-universitari:
«Nom et lieu de l'établissement
Années d'études
Diplômes et titres universitaires obtenus
Matières principales
de
à
Faculté Sciences Eco, Tours
1969
1971
1re et 2e année de sciences économiques
Économie, Mathématiques
Faculté Sciences Eco, Orléans
1971
1973
Licence es sciences économiques
Économie, Mathématiques, option econométrie
Institut d'études politiques, Paris
1974
1975
2e année de sciences politiques
Économie, droit, relations internationales
Collège d'Europe
1976
1977
Certificat des hautes études européennes
Économie de l'intégration européenne et relations extérieures»
Con l'atto di candidatura egli produceva due diplomi, uno della Faculté de droit et des sciences économiques dell'università d'Orléans, attestante che egli aveva superato «L'Examen de quatrième année de licences ès sciences économiques “option économétrique” avec la mention passable lui conférant le grade de licencié ès sciences économiques»; e un secondo del Collège de l'Europe, attestante che egli aveva «partecipe aux cours et aux travaux du programme d'études européennes à dominante économique» ottenendo il «Certificat de hautes études européennes».
Con lettera 5 dicembre 1977, la direzione generale «personale e amministrazione» della Commissione notificava al sig. Authié la decisione della commissione di concorso di non iscriverlo nell' elenco dei candidati alle prove scritte. La motivazione di detta decisione era la seguente: «vos titres ou diplomes n'ont pas été jugés conformes aux qualifications requises». Il 19 dicembre 1977 l'Authié scriveva al segretario della stessa commissione per chiedere ulteriori delucidazioni. In risposta, egli riceveva una chiamata telefonica del presidente della commissione che gli faceva presente che i suoi studi non erano attinenti all'opzione scelta, e gli consigliava di partecipare ad un concorso per economisti come quello che era stato bandito l'anno precedente (COM/A/143 — GU n. C 217, pag. 8, del 16. 9. 1976). Il presidente della commissione era il sig. Yves Desbois, capo della divisione «assunzioni, nomine, promozioni» della direzione generale «personale e amministrazione».
La causa 19/78 aveva ad oggetto un ricorso proposto dall'Authié per impugnare detta decisione.
In quella causa il sig. Desbois faceva una deposizione nella quale sottolineava che, a suo parere, il concorso per il quale il sig. Authié aveva presentato la sua candidatura non era per economisti («ce concours ne s'adressait pas aux économistes» — verbale, pag. 12). In precedenza egli aveva dichiarato :
«Nous venions de terminer, à la Commission, un concours dans le domaine économique, et il va de soi que si un candidat pouvait faire état, entre autres, d'un doctorat en sciences économiques — je donne un exemple — avec des options telles que celles qui figuraient dans le concours qu'on venait de terminer, il y aurait un problème d'admission sur titres, simplement dans le titre. Il fallait voir ensuite l'expérience et combiner les deux pour essayer d'apprécier si, non seulement la formation de base (une formation d'économètre pur par exemple), mais une expérience également, confirmait cette formation. A ce moment-là, il y avait non concordance entre la candidature et l'option ou le concours»,
(verbale, pagg. 6-7)
Interrogato più tardi sui titoli di studio universitari considerati attinenti all' opzione «relazioni esterne» egli rispondeva:
«Relations extérieures, elle est assez difficile à definir. Peut-être faut-il la definir par le négatif. Ce n'était pas les relations économiques ou commerciales. Dans ce concours, c'était plutôt l'organisation, les rapports entre les diverses organisations, la connaissance de tous les organes avec lesquels la Commission, entre autres, ou les Comm unautés doivent traiter, la façon dont ils fonctionnent et non pas l'esprit économique ou commercial qui figurait dans l'autre concours»,
(verbale, pag. 16)
Essendogli stato chiesto a quali settori era stata considerata attinente la «licence en sciences économiques avec option économétrique», egli rispondeva «a nessuno» (ibid.).
Dalla deposizione del sig. Desbois risultava pure che la commissione di concorso, nell'intento di superare le difficoltà linguistiche e per rispettare la condizione stabilita dal bando di concorso, secondo cui la commissione giudicatrice doveva tener conto delle differenti strutture d'insegnamento dei vari Stati membri, aveva ottenuto l'assistenza di membri aggregati, giusta l'art. 3 dell'allegato III dello Statuto del personale.
La commissione giudicatrice era composta di tre persone: lo stesso sig. Desbois, francese, il sig. Saville, britannico, ed il sig. Gherardi, la cui cittadinanza non può determinarsi in base ai documenti in nostro possesso, ma che, in ogni caso, non era tedesco (cfr. allegati 1, 2 e 3 della controreplica). In definitiva, gli atti di candidatura presentati da candidati tedeschi venivano affidati ai membri aggregati che, a quanto pare, non condividevano il punto di vista del sig. Desbois secondo cui il concorso non era per economisti, o comunque lo seguivano. Alcuni candidati con titoli tedeschi in materia economica venivano ammessi alle prove scritte, benché, secondo la Commissione, nessuno di loro sia riuscito a superarle.
La Corte annullava la decisione per due motivi: in primo luogo, perché la commissione giudicatrice del concorso aveva attribuito poteri troppo ampi ai membri aggregati, il cui ruolo aveva superato i limiti di una semplice assistenza a titolo consultivo e, in secondo luogo, in quanto la motivazione della decisione della commissione di concorso era inadeguata.
La Corte riteneva che i diritti dell'Authié sarebbero stati adeguatamente tutelati ove la commissione giudicatrice riprendesse in esame la propria decisione, senza necessariamente mettere in discussione tutti i risultati del concorso.
Il 9 gennaio 1979, la commissione giudicatrice si riuniva di nuovo per riprendere in esame la decisione. Essa si componeva delle stesse persone del 1977. La sua relazione, datata 11 gennaio 1979, si esprime, per quanto qui ci interessa, in questi termini:
«M. Authié X. a choisi le domaine “Relations Extérieures”. Il a déclaré:
—
être titulaire d'une licence es sciences économiques obtenue à l'université d'Orléans le 29 juin 1973 et d'un certificat de hautes études européennes — à dominante économique — avec le grade B, délivré le 27 mai 1977 par le Collège d'Europe;
—
avoir suivi la deuxième année d'étude de l'Institut d'études politiques de Paris (1974/1975).
L'intéressé a par ailleurs été admis à effectuer un stage dans les services de la Commission à partir du 16 septembre 1977.
Les éléments contenus dans le dossier de candidature font ressortir que les études universitaires de M. Authié ne sont pas en rapport avec le domaine des relations extérieures du concours général COM/A/154, en ce qu'elles témoignent de connaissances acquises en matière essentiellement économique, avec une spécialisation en econometrie».
La Commissione giudicatrice confermava, quindi, la propria precedente decisione.
L'Authié ne veniva informato con lettera 15 gennaio 1979, che riportava il passo dalla relazione della commissione di concorso che ho appena letto. Il 13 aprile 1979, egli scriveva alla Commissione per presentare formale reclamo, in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, avverso la decisione della commissione di concorso. La lettura perveniva lo stesso giorno alla segreteria generale della Commissione. Il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90, n. 2, è quindi scaduto il 13 agosto 1979. Tuttavia, il 23 ottobre 1979, cioè prima della scadenza del termine d'impugnazione di cui all'art. 91, n. 3, dello Statuto del personale, il membro della Commissione responsabile degli affari del personale scriveva all'Authié per informarlo espressamente della reiezione del suo reclamo, in quanto la Commissione non era competente ad annullare o modificare la decisione di una commissione giudicatrice di concorso. In forza dell'art. 91, n. 3, il termine d'impugnazione cominciava quindi di nuovo a decorrere. L'Authié risiedeva allora in Parigi, di guisa che il termine, prorogato in considerazione della distanza, decorreva almeno fino al 29 gennaio 1980. Il presente ricorso è stato proposto il 25 gennaio 1980.
Con esso, l'Authié chiede in sostanza alla Corte di dichiarare nulla la decisione della commissione giudicatrice 9 gennaio 1979 e di ordinare che il concorso sia per lui riaperto.
Sulla ricevibilità
La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile. In proposito, essa si basa non già sul motivo che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 91, n. 3, bensì sul famoso principio, affermato dalla Corte in numerose pronunzie, secondo cui non essendo l'autorità che ha il potere di nomina competente a modificare la decisione d'una commissione di concorso, la persona lesa da una decisione del genere può adire la Corte senza proporre, in via preliminare, reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, dello Statuto. La Commissione sostiene che, stando così le cose, l'Authié avrebbe dovuto agire in sede giurisdizionale entro tre mesi dalla notifica della decisione 9 gennaio 1979, di guisa che il presente ricorso è intempestivo. La Commissione sottolinea che l'Authié non poteva ignorare detto principio, dato che ad esso si faceva riferimento nella sentenza pronunziata dalla Corte nelle cause 4/78, 19/78 e 28/78, anche se non riguardo al suo caso.
Nelle conclusioni che ho presentato nella causa 255/78, Anselme c/Commissione (Race. 1979, pagg. 2338-2341), ho passato in rassegna la giurisprudenza in merito a questo punto, come allora consolidata: causa 44/71, Marcato c/Commissione (seconda causa Marcato) (Race.1972, pag. 427), causa 37/72, Marcato ci Commissione (terza causa Marcato) (Race. 1973, pag. 361), causa 31/75, Costacurta ci Commissione (Race. 1975, pag. 1563), causa 9/76, Morello ci Commissione (Race. 1976, pag. 1415), causa 7/77, Von Wüllerstorff und Urbair c/Commissione (Race. 1978, pag. 769), cause riunite 4/78, 19/78 e 28/78, causa 112/78, Kobor ci Commissione (Race. 1979, pag. 1573) e causa 117/78, Orlandi ci Commissione (ibid. pag. 1613). Da questa rassegna ho dedotto che, nonostante il suddetto principio, qualora l'interessato presenti un reclamo in forza dell'art. 90, n. 2, il fatto di aver agito in tal senso non può avere l'effetto di precludere la sua azione, indipendentemente dal fatto ch'egli abbia o meno atteso l'esito del reclamo prima di adire la Corte. Nella causa Anselme, la Corte non ha ritenuto necessario, da parte sua, prendere in esame detta questione in quanto la Commissione, pur sollevandola, non l'ha formalmente trattata. Per quanto io ne sappia, non vi è stato nessuna ulteriore pronunzia della Corte che abbia inficiato questa conclusione. Né, nella presente causa, è stato svolto alcun argomento che possa convincermi della sua inesattezza.
Per motivi che mi restano oscuri, la Commissione ha posto l'accento sul fatto che l'Authié non è un dipendente. Ora, gli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale non si riferiscono ad «un dipendente», bensì a «qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto», e un candidato ad un concorso generale, bandito in conformità allo Statuto, è indubbiamente una persona cui questo si applica. Qualora occorresse richiamare precedenti giurisprudenziali in merito a questo problema, essi possono trovarsi nella sentenza 23/64, Vandevyvere zi Parlamento (Race. 1965, pag. 199).
A mio avviso, quindi, il presente ricorso è ricevibile.
Non posso tuttavia concludere in merito alla questione della ricevibilità senza accennare ad un punto che mi ha colpito, benché nulla sia stato detto in proposito né da parte dell'Authié, né da parte della Commissione. Il bando di concorso stabiliva che l'elenco di riserva costituito in esito al concorso sarebbe scaduto il 31 dicembre 1978, salvo proroga. Ignoriamo se la validità di detto elenco sia stata prorogata e, in caso affermativo, sino a quale data. È quindi possibile che il presente ricorso, pur non essendo irricevibile per il motivo dedotto dalla Commissione, sia vano. Cionondimeno, giacché questo punto non è stato rilevato dalla Commissione, non ne parlo oltre.
Nel merito
Quanto al merito della causa, il sig. Authié ha dedotto sette mezzi, sostenendo:
(i)
che la motivazione della decisione della commissione giudicatrice era inadeguata, in quanto in esso non si spiegava perché gli studi universitari dell'Authié non rientrassero in un settore attinente all'opzione «relazioni esterne»;
(ii)
che, in ogni caso, gli studi dell'Authié corrispondevano in realtà ai requisiti di cui al bando di concorso per detta opzione, di guisa che i motivi forniti dalla commissione giudicatrice non giustificavano la sua decisione;
(iii)
che la commissione giudicatrice ha commesso uno sviamento di potere allo scopo di realizzare il desiderio del sig. Desbois di escludere gli economisti dal concorso;
(iv)
che, nell'ipotesi che la commissione giudicatrice abbia ritenuto che l'Authié avesse seguito studi di econometria, mentre questa è stata semplicemente la sua specializzazione finale, dato che i suoi studi di base hanno carattere molto più generale, e abbia quindi preso in considerazione la sua esperienza, la stessa commissione non ha tenuto conto del suo diritto di essere sentito («les droits de la défense») in quanto non lo ha messo al corrente di tale circostanza o non ne ha fatto cenno nella motivazione;
(v)
che la commissione giudicatrice non ha rispettato il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione, ammettendo alle prove scritte alcuni candidati titolari di diplomi in economia;
(vi)
che, in proposito, la commissione giudicatrice non ha rispettato le condizioni del bando di concorso, che le imponevano di tener conto delle diverse strutture d'insegnamento esistenti nei vari Stati membri;
(vii)
che, in conformità alla massima «nemo judex in re sua», la commissione giudicatrice, quando, a seguito della sentenza della Corte nella causa 19/78, ha ripreso in esame la decisione con cui aveva escluso l'Authié dal concorso, non avrebbe dovuto esser composta delle stesse persone di prima (questo mezzo è stato dedotto per la prima volta in forma diversa e più ampia nella replica; esso non era stato formulato nel ricorso, in quanto la composizione della commissione, la seconda volta, è risultata da un allegato al controricorso, e cioè dalla relazione della commissione giudicatrice 11 gennaio 1979, cui ho già fatto riferimento. Il patrono dell'Authié ha ridimensionato e precisato il contenuto di questo mezzo in udienza).
Ritengo opportuno prendere in esame, in primo luogo, il mezzo sub (ii).
La questione che si pone al riguardo, volendo precisare, è quella del se la commissione giudicatrice fosse libera di ritenere che la laurea conferita all'Authié dall'università d'Orléans, come risulta dal diploma allegato al suo atto di candidatura, non rispondesse al requisito, posto dal bando di concorso, che il candidato dovesse dar prova di un'istruzione universitaria in connessione con l'opzione «relazioni esterne». Si può non tener conto dei successivi corsi seguiti dall'Authié presso l'Institut d'études politiques di Parigi e presso il Collège de l'Europe di Bruges, giacché i primi non gli davano alcun titolo di studio ed i secondi sono stati considerati dalla commissione di concorso come costituenti «l'esperienza professionale» nel senso che questa espressione ha nel bando di concorso. Sembra che, se non gli fosse stata fatta questa concessione, l'Authié non avrebbe potuto soddisfare il requisito della «esperienza professionale postuniversitaria di almeno un anno attinente al settore scelto».
Non ho esitazioni nel dire che, a mio avviso, a torto il sig. Desbois ha ritenuto che un titolo di studio in economia non fosse attinente all'opzione «relazioni esterne». Il sig. Desbois aveva indubbiamente il diritto, nella sua qualità di responsabile della divisione «assunzioni, nomine, promozioni», di ritenere e di sostenere che il concorso non dovesse essere aperto agli economisti e che i posti da assegnare in esito ad esso, nei limiti in cui dovessero riguardare la gestione degli affari esteri della Comunità, non dovessero essere occupati da economisti. Tuttavia, nella sua qualità di presidente della commissione giudicatrice, egli era tenuto ad interpretare ed applicare i termini del bando di concorso in modo obiettivo, ed indipendentemente dalle sue idee personali su quello che esso avrebbe dovuto o no contenere. Il bando di concorso non diceva nulla nel senso che gli economisti dovessero essere esclusi. A mio avviso, non si può nemmeno sostenere che un diploma in economia sia necessariamente una qualifica universitaria inadeguata per l'assolvimento di compiti nel settore degli affari esteri della Comunità (il che è tutto quanto, letteralmente, veniva richiesto dal bando di concorso).
Il titolo di studio dell'Authié era, però, un diploma in economia non specializzazione in econometria. Ciò, a mio avviso, potrebbe far differenza. Un'equa commissione giudicatrice avrebbe potuto ritenere, a mio avviso, che una specializzazione del genere rendesse il titolo inadeguato, anche se non dico che qualsiasi commissione di concorso avrebbe agito in tal senso. Tuttavia, ritengo marginale questo problema, sul quale spetta alla commissione di concorso esercitare il suo giudizio e per il quale la Corte non può sostituire il suo giudizio a quello della commissione di concorso. Il patrono dell'Authié ha insistito sul fatto che la specializzazione in econometria rappresentava niente di più che un'integrazione di un diploma in economia. Preferisco il punto di vista sostenuto dal patrono della Commissione all'udienza, in risposta ad uno dei miei quesiti, e cioè che la commissione di concorso non può frazionare un titolo, ma deve considerarlo come un tutto unico.
Ciò premesso, torno al mezzo sub (i).
Come mi sono permesso di sottolineare nella causa Costacurta e/ Commissione (Racc. 1975, pag. 1563, a pag. 1578), seguendo in proposito ciò che l'avvocato generale Mayras aveva rilevato nella terza causa Marcato (Racc. 1973, pag. 361, a pag. 376), lo scopo per cui la commissione giudicatrice deve motivare la decisione con la quale essa esclude un candidato dal concorso nella prima fase dei suoi lavori è duplice: in primo luogo, il candidato dev'essere posto in grado di conoscere le ragioni che hanno determinato la decisione stessa, ed eventualmente di discuterle; in secondo luogo la Corte, qualora le venga sottoposta la controversia, deve poter esercitare il proprio controllo giurisdizionale, il che significa, in questo campo, accertare se la commissione abbia commesso errori di fatto o di diritto, o si sia eventualmente resa responsabile di sviamento di potere.
Nella presente causa, il punto cruciale della motivazione della decisione 9 gennaio 1979 della commissione giudicatrice è che gli studi seguiti dall'Authié non erano adeguati «en ce qu'elles témoignent de connaissances acquises en matière essentiellement économique, avec une spécialisation en économétrie».
Dopo qualche esitazione sono pervenuto a concludere che questa motivazione è ambigua e non consente alla Corte di affermare con certezza se la decisione della commissione giudicatrice fosse o no basata su motivi leciti. Tenuto conto in particolare dell'uso del termine «essentiellement», essa potrebbe significare che il motivo sostanziale del rifiuto di ammettere l'Authié era costituito dal fatto che il titolo di studio dell'interessato riguardava materie economiche, mentre la specializzazione in econometria costituiva un complemento — il che sarebbe espressione del punto di vista personale del sig. Desbois — ovvero essa potrebbe significare che il motivo consisteva nel fatto che l'Authié era in possesso di un diploma in economia con specializzazione in econometria, considerando questa specializzazione come un elemento essenziale del titolo. La prima interpretazione porta necessariamente, a mio avviso, alla nullità della decisione, il che non vale per la seconda.
Se la mia tesi è esatta, il ricorso dell'Authié dovrebbe essere accolto per insufficienza della motivazione fornita dalla commissione giudicatrice.
Ritengo di poter esaminare più concisamente gli altri mezzi dedotti dall'Authié, fatta eccezione forse per l'ultimo.
Il mezzo sub (iii) si riferisce, come ricorderete, Signori, allo sviamento di potere. Il mezzo sub (iv) è basato su ipotesi relative alla valutazione data dalla commissione giudicatrice al diploma universitario dell'Authié e ne inferisce che la commissione giudicatrice può non aver tenuto conto del diritto dell'Authié di essere sentito. Questi mezzi, a mio avviso, corroborano tutt'al più la conclusione che la motivazione fornita dalla commissione giudicatrice era inadeguata.
I mezzi sub (v) e (vi) si basano sul fatto che alcuni candidati tedeschi, titolari di diplomi di laurea in economia, sono stati ammessi alle prove scritte. Ciò potrebbe essere pertinente, qualora fosse provato che il motivo per il quale la commissione di concorso ha respinto la candidatura dell'Authié consisteva semplicemente nel fatto che il suo titolo di studio era un diploma in economia. Non sarebbe invece pertinente, qualora il motivo dell'esclusione dell'interessato fosse la sua specializzazione in econometria. Anche questi mezzi, quindi, non fanno altro, a mio avviso, che corroborare quello dedotto sub (i).
Resta il mezzo sub (vii) sul quale il patrono dell'Authié ha lungamente insistito in udienza, e che assume grande rilevanza, in quanto, ove condividiate il mio punto di vista e rinviaste il presente caso, per riesame, alla commissione giudicatrice, si porrà il problema della composizione della stessa commissione.
In proposito, il patrono dell'Authié ha richiamato due sentenze emesse dalla Corte, e precisamente nella causa 26/63, Pistoj e/ Commissione (Race. 1964, pag. 669) e nella causa 80/63, Degree/c/Commissione (Race. 1964, pag. 761). Per quanto riguarda la seconda di queste cause, il patrono ha ammesso ch'egli si basava non già su quanto risultava dalla giurisprudenza, bensì sul suo ricordo di quanto era di fatto accaduto in seguito alla sentenza della Corte. A mio avviso, né l'una né l'altra di queste sentenze fornisce elementi di sostegno del mezzo dedotto dal ricorrente.,
Il patrono dell'Authié si è pure richiamato alla prassi seguita da alcuni giudici di grado superiore in caso di annullamento della decisione di un giudice di grado inferiore e di rinvio, per riesame, della causa ad un organo giurisdizionale di grado inferiore, diverso o avente diversa composizione. Tuttavia, questa prassi non è. affatto uniforme e, a mio avviso, non prova l'esistenza di un principio assoluto. Per citare solo un esempio, questa prassi viene seguita dalla High Court d'Inghilterra e del Galles in alcuni casi, ma non in altri.
La composizione delle commissioni di concorso ai sensi dello Statuto del personale va stabilita a norma dell'art. 3 dell' allegato III di detto Statuto. Senza dubbio è consentito, in casi d'urgenza o di forza maggiore, di modificare tale composizione, anche durante il concorso (ad esempio — com'è stato indicato dal patrono dell'Authié — in caso di decesso di un membro della commissione). Tuttavia, che io sappia, né la Corte, né l'autorità che ha il potere di nomina sono competenti a modificare la composizione di una commissione di concorso semplicemente in quanto ci si renda conto che questa ha commesso un errore e deve, quindi, riprendere in esame una decisione già adottata. Non ritengo necessario accertare quale sarebbe la situazione, qualora si fosse constatato che un membro della commissione giudicatrice si è reso responsabile di scorrettezze, in quanto nessuna censura del genere è stata mossa, nella fattispecie, nei confronti di alcuno dei membri della commissione giudicatrice.
Conclusioni
Propongo quindi alla Corte di:
(i)
annullare la decisione della commissione giudicatrice 9 gennaio 1979, per insufficienza di motivazione;
(ii)
porre le spese del presente giudizio a carico della Commissione.
Non ritengo che debbano essere accolti gli altri capi della domanda del sig. Authié.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy