CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 17 DICEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori giudici,
All'udienza il patrono della Commissione ha dichiarato che queste cause sono importanti e difficili. Sono d'accordo con lui..
Esse ci sono state rinviate in via pregiudiziale dalla High Court d'Irlanda (Barrington J.) e si riferiscono a due cause pendenti dinanzi a tale giudice. In queste gli attori sostengono che un'imposta ad valorem del 2 %, istituita in Irlanda nel 1979 su determinati prodotti agricoli, era incompatibile col diritto comunitario.
Benché la legge istitutiva chiamasse il tributo «imposta di consumo», e benché il giudice proponente, nelle questioni sottoposte a questa Corte, lo chiami «un'imposta», di fronte a questa Corte gli avvocati hanno usato l'espressione «il prelievo» (the levy). Per motivi di chiarezza e di brevità, mi propongo di fare lo stesso.
Attori nella prima causa sono un'associazione di produttori di latte irlandesi, the Irish Creamery Milk Suppliers Association (o «ICMSA») e sei agricoltori irlandesi, ivi compreso il presidente e il vicepresidente della Irish Farmers' Association che agiscono per conto di tutti i membri di questa associazione. Attori nella seconda causa sono tre proprietari di macelli irlandesi e una società chiamata McMonagle (Livestock Exporters) Limited («McMonagle»), che esporta bestiame vivo dall'Irlanda. I convenuti portano nomi diversi nelle due cause ma sono in realtà, in entrambe, il Governo irlandese.
Il prelievo è stato istituito da una serie di decreti del Governo irlandese e degli Irish Revenue Commissioners in data 30 aprile 1979, e da un decreto modificativo emanato dal Governo il 24 luglio 1979. Questi decreti sono elencati al punto 1 dell'appendice alla sentenza di Barrington J. in ciascuna causa.
I prodotti sui quali veniva riscosso il prelievo erano il bestiame vivo (bovini), il latte fresco, tre cereali, cioè frumento, avena e orzo, e le barbabietole da zucchero. Esso era dovuto solo sui prodotti nazionali, ad esclusione delle importazioni. Nel caso del bestiame era dovuto su quello che si trovava in Irlanda da 14 giorni o più. Vi erano determinate esenzioni, ad esempio per il bestiame definito «reattivo» (reactors), cioè quello affetto da brucellosi, leucosi o tubercolosi bovina; per i primi 5000 galloni di latte prodotto da una determinata azienda e consegnato a una determinata latteria; e per le barbabietole prodotte in date zone dell'Irlanda occidentale. Il prelievo veniva riscosso al momento in cui il prodotto veniva consegnato per la trasformazione in Irlanda ad un macello, latteria, fabbrica o zuccherificio, o in cui veniva esportato tale e quale. Debitore del prelievo era, a seconda dei casi, il proprietario dell'impresa di trasformazione cui la merce era stata consegnata, ovvero l'esportatore. L'onere del prelievo doveva comunque gravare sui produttori agricoli, cosicché il debitore poteva detrarne l'importo dal prezzo dovuto al venditore del prodotto oppure farselo rimborsare. L'imponibile, nel caso del latte fresco, del bestiame vivo e dei cereali era definito come il prezzo che sarebbe stato convenuto sul mercato libero tra un venditore e un compratore indipendenti l'uno dall'altro e, nel caso delle barbabietole, come il prezzo effettivamente pagato.
Il prelievo, come ho detto, era temporaneo. Esso era dovuto, per il bestiame vivo e per il latte fresco, dal 1o maggio 1979 alla fine del 1979 e, per i cereali e per le barbabietole da zucchero, dal 1o agosto 1979 alla fine del 1979.
In una nota sui motivi dell'istituzione del prelievo, nota inviata alla Commissione dal Governo irlandese il 2 ottobre 1979, è detto quanto segue:
«Fino a quest'anno il Governo ha finanziato coi tributi ordinari le intere spese per l'educazione, la ricerca e la consulenza agli agricoltori. Questi servizi costano attualmente circa 30 milioni di sterline l'anno ... Nessun Governo ha ritenuto possibile coprire i costi di tali servizi mediante imposte dirette o tasse a carico degli utenti o beneficiari di questi servizi. I costi vanno quindi coperti da qualche tipo di tributi.
Ragioni storiche hanno fatto sì che, fino ad un'epoca recente, il livello di prosperità e di sviluppo dell'agricoltura in Irlanda fosse inferiore a quello di altri settori economici. Questa situazione dava luogo ad un regime fiscale relativamente favorevole all'agricoltura, soprattutto per quanto riguarda l'imposta sul reddito. A partire dal 1972, l'agricoltura ha fatto rapidi progressi dovuti in gran parte all'influenza della politica agricola comune e il regime fiscale è stato gradualmente modificato per armonizzarlo col regime di altri settori con reddito analogo. Questo processo non era ancora terminato al momento dell'elaborazione del bilancio per il 1979, ma in detto momento il Governo si è reso conto del fatto che il settore agricolo era attualmente in una situazione molto migliore, che gli consentiva di pagare i servizi speciali fornitigli. Nel cercare i mezzi per ricuperare almeno una parte delle spese a carico del settore agricolo anziché a carico dei contribuenti in generale, il Governo ha accertato che, per l'anno in corso, nessuna delle norme fiscali esistenti avrebbe consentito di risolvere adeguatamente il problema del recupero di tali somme. È questo il motivo per cui l'imposta sui prodotti agricoli è stata istituita come provvedimento provvisorio, destinato ad essere applicato fino a che il Governo, previa consultazione degli ambienti interessati, non abbia adottato un regime fiscale definitivo per l'agricoltura. A partire dall'elaborazione del bilancio, queste consultazioni hanno avuto luogo; l'attuazione di un regime fiscale definitivo a partire dal 1980 è stata annunciata il 24 aprile e la riscossione dell'imposta avrà termine il 31 dicembre 1979.»
Questa cronistoria, e in particolare quanto vi è detto circa la tassazione degli agricoltori irlandesi, è stata energicamente contestata dagli avvocati degli attori all'udienza dinanzi a noi. Essi hanno sostenuto che il prelievo era stato istituito in seguito a reclami di altri contribuenti, i quali si lamentavano di essere sovraccaricati rispetto agli agricoltori. In proposito è giusto ricordare che, nelle osservazioni dinanzi a questa Corte, il Governo irlandese, nel ripetere sostanzialmente quanto aveva detto alla Commissione, ha menzionato questi reclami. Non spetta evidentemente a questa Corte dirimere tale controversia. Secondo me, il solo punto che ci riguardi è che, come è pacifico, il gettito del prelievo affluiva al tesoro e non era, né per legge, né altrimenti, destinato a coprire determinate spese.
La prima causa, quella promossa dalle ICMSA e da altri, giungeva dinanzi a Barrington J. in seguito ad una interlocutory motion (istanza di provvedimenti urgenti) nel settembre e nell'ottobre del 1979. In quello stadio non era ancora iniziato il giudizio di merito, ma erano stati prodotti degli affidavits dai quali risultava che determinati fatti erano controversi fra le parti, in particolare fatti relativi alle caratteristiche ed alla situazione del mercato irlandese dei prodotti agricoli nonché alle conseguenze dell'istituzione del prelievo. Gli istanti chiedevano (i) il rinvio a questa Corte e (ii) che fosse ingiunto alla controparte di astenersi dal riscuotere il prelievo fino a che la causa non fosse stata decisa. La seconda richiesta non dava luogo ad alcuna difficoltà giacché il Governo garantiva che, se il prelievo fosse stato dichiarato invalido, le somme versate sarebbero state restituite. La maggior parte della discussione dinanzi al giudice proponente verteva sulla possibilità di rinviare a questa Corte. Il Governo sosteneva che il rinvio in tale stadio sarebbe stato prematuro e che avrebbe dovuto essere disposto solo una volta accertati i fatti, in modo da evitare la possibilità che, dopo l'accertamento dei fatti, potessero sorgere ulteriori questioni di diritto comunitario, il che avrebbe implicato la «molto deplorevole» possibilità di più rinvìi nella stessa causa. Il giudice però respingeva questa tesi, dichiarando che la questione fondamentale da risolvere era se il prelievo fosse valido nel giorno in cui erano state adottate le norme che lo istituivano. A suo parere, si trattava di una questione puramente di diritto comunitario, la cui soluzione non dipendeva dall'accertamento o meno di qualsiasi fatto relativo alla situazione esistente in Irlanda.
Il Governo interponeva appello dinanzi alla Supreme Court d'Irlanda avverso la decisione del giudice di rinviare la causa a questa Corte in quello stadio. Risulta che, all'udienza d'appello, fu sollevata la questione se la possibilità di proporre appello dinanzi ad un giudice nazionale superiore avverso il provvedimento di rinvio del giudice nazionale fosse compatibile con quanto stabilisce l'art. 177 del Trattato CEE. Benché una pronunzia di questa Corte su tale questione (probabilmente nella causa 146/73, Rheinmühlen-Düsseldorf c/ EVSt, Racc. 1974, pag. 139) fosse stata citata dinanzi alla Suprema Corte, questa non riteneva che vi fosse una possibilità del genere. Onde evitare l'indugio che sarebbe stato provocato da un rinvio separato da parte della Supreme Court a questa Corte sull'interpretazione dell'art. 177 stesso, le parti concordavano che l'appello fosse rinviato sine die e che il giudice fosse pregato di includere nel provvedimento di rinvio una questione relativa all'art. 177.
È così avvenuto che, con tale ordinanza, sono state sottoposte a questa Corte due questioni:
«(1)
Se la High Court abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, nel sottoporre alla Corte europea, nella fase attuale del procedimento, la questione sotto indicata al punto 2.
(2)
Se un'imposta nazionale, quale quella di cui trattasi nella presente causa, contrasti col Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea e, in particolare, con i suoi articoli 9, 11, 12, 16, 17, 38-46, o con qualsivoglia di essi, o con i regolamenti del Consiglio nn. 804, del 1968, 805 del 1968, 3330 del 1974 e 2727 del 1975 o con uno di essi.»
I regolamenti del Consiglio in esse menzionati sono naturalmente quelli che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato per il latte e per i prodotti lattie-ro-caseari, per la carne bovina, per lo zucchero e per i cereali. I prodotti compresi in dette organizzazioni includono tutti quelli su cui il prelievo veniva riscosso.
La seconda causa giungeva dinanzi al giudice proponente nel novembre del 1979, del pari in seguito ad istanza di provvedimenti d'urgenza, proposta in un analogo stadio del procedimento dalla quarta attrice, McMonagle, da sola. Il giudice sottoponeva a questa Corte, con ordinanza, due questioni che sono praticamente le stesse di quelle sollevate nella prima causa.
Non intendo dilungarmi sulla prima questione. È chiaro che non vi si chiede di modificare la vostra pronunzia nella causa Rheinmühlen. Nessuno ha poi sostenuto dinanzi a questa Corte che la questione vada risolta in senso negativo. Tutti concordano nel ritenere che, come si desume da numerose pronunzie di questa Corte, spetta al giudice nazionale decidere in quale stadio del procedimento vada disposto il rinvio a norma dell'art. 177 e che l'essercizio di questo potere discrezionale non può essere sindacato da questa Corte, quanto meno in circostanze come quelle delle presenti cause. Il Governo irlandese, cionondimeno, ci ha pregato di chiarire ai giudici nazionali di quali considerazioni debbano tener conto quando decidono in quale stadio del procedimento il rinvio vada disposto. In proposito, non penso che si possa far altro che dichiarare che, benché sia di solito utile per questa Corte che i fatti siano stati accertati prima del rinvio, vi possono essere dei casi cui è opportuno disporlo ancor prima — ad esempio quando il giudice nazionale, senza una pronunzia di questa Corte, non sia in grado di stabilire quali siano i fatti rilevanti.
Il fatto che il giudice proponente abbia ritenuto che la seconda questione riguardava puramente il diritto comunitario, ed andava decisa indipendentemente dai fatto controversi fra le parti, ha però, secondo me, molta importanza sotto l'aspetto del modo in cui questa Corte deve affrontare la questione. Le parti, e sopratutto gli attori, hanno svolto dinanzi a noi vari argomenti basati sulle rispettive versioni di tali fatti. Gli attori non si sono richiamati solo a quanto detto nei loro affidavits, ma hanno pure prodotto dinanzi a questa Corte una relazione stesa per conto della Irish Farmers' Association e della ICMSA dal professor Denis Lucey, docente di Dairy and Food Economies nell'University College di Cork. Questa relazione tratta ampiamente le conseguenze dell'imposizione del prelievo: il suo gettito e la sua incidenza sui redditi degli agricoltori, sulla produzione e sui mercati. All'udienza il Governo irlandese, pur ammettendo che vi erano dei passi nella relazione del professor Lucey su cui esso poteva essere d'accordo, ha sostenuto che non si poteva farne uso. A suo parere si trattava di una relazione non imparziale. L'ICMSA e gli altri attori hanno prodotto all'udienza altri dati, consistenti in determinate statistiche del commercio. A mio parere, tutto questo materiale probatorio e gli argomenti su di esso fondati non possono esser presi in considerazione da questa Corte. Altrimenti la Corte si sostituirebbe alle High Court d'Irlanda nella qualità di giudice dei fatti, e per di più lo farebbe in una situazione in cui questa non ha ancora dato al Governo irlandese la piena possibilità di fornire prove per controbattere quelle degli attori.
La seconda questione si divide in due parti:
(i)
se un'imposta come quella di cui trattasi nelle presenti cause sia una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione o all' esportazione.
(ii)
se un'imposta del genere sia compatibile con le norme relative ai prezzi dei regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune di mercati agricoli.
L'ICMSA e gli altri attori hanno sostenuto che, per quanto riguarda il bestiame vivo, data la norma dei 14 giorni il prelievo agiva come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione. A mio parere, questa tesi va respinta. Manifestamente, scopo della norma dei 14 giorni era lo stabilire quando un animale andasse trattato come facente parte di quello che la Commissione ha chiamato «the Irish herd» (il patrimonio zootecnico irlandese). Una volta che era entrato a farne parte, era soggetto al prelievo all'atto della consegna per la macellazione. Esso non era tuttavia soggetto al prelievo a causa dell'importazione. Di fatto, se portato al macello entro 14 giorni dall'importazione era esente dal prelievo.
Una tesi molto più consistente, e che ha costituito l'assunto principale della McMonagle, è che, ancora a proposito del bestiame vivo, il prelievo agiva come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, per il motivo che il prelievo, mentre, nell'interno dell'Irlanda, era dovuto solo sul bestiame venduto per la macellazione, era dovuto all'esportazione indipendentemente dallo scopo per cui il bestiame veniva venduto: macellazione, ingrasso, allevamento o produzione di latte. È stato addotto l'esempio molto pertinente di un giovane toro di razza, che nessuno avrebbe comprato se non per la riproduzione. Se venduto in Irlanda sarebbe stato esente dal prelievo, mentre avrebbe dovuto pagarlo in caso di esportazione. Non vedo come si potrebbe fare a meno di concludere che, entro questi limiti, il prelievo agiva come una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione — si consideri la sentenza 51/74, van der Hulst (Race. 1975, pag. 79) in cui la Corte ha affermato che «una tassa interna può avere un effetto equivalente ad un dazio doganale all'esportazione allorquando la sua applicazione incide sulle vendite all'esportazione in misura maggiore che sulle vendite all'interno del Paese». Il Governo irlandese ha cercato di sottrarsi a questa conclusione affermando che il bestiame venduto in Irlanda per l'ingrasso, l'allevamento o la produzione di latte sarebbe tutto finito al macello ed avrebbe pagato il prelievo. Si può dubitare che le cose stiano effettivamente così. Taluni animali muoiono presso la fattoria o sono abbattutti perché ammalati, senza mai andare al macello. In ogni caso, questa Corte ha ripetuto più volte che un tributo, perché non sia una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all'importazione, deve gravare sulle merci nazionali e su quelle importate secondo gli stessi criteri — si vedano ad esempio la sentenza 87/75, Bresciani ci Amministrazione italiana delle finanze (Race. 1976, pag. 129) e la sentenza 132/78, Denkavit Loire c/France (Race. 1979, pag. 1923). Secondo me, questo principio deve valere anche per la esportazioni.
Passo alla seconda parte della questione.
Su questa, la tesi degli attori è essenzialmente che un prelievo del genere di quello di cui trattasi costituisce un'interferenza, quanto meno potenziale, nel congegno di formazione dei prezzi predisposto dalla organizzazione comune di mercati agricoli ed è perciò illegittimo.
Ritengo superfluo ripetere i particolari di tale congegno. Essi vi sono ben noti e, a parte ciò, sono stati accuratamente esaminati dalle ICMSA e dagli altri attori nelle osservazioni scritte e dalla Commissione nelle osservazioni scritte per entrambe le cause.
Gli attori invocano l'art. 39 del Trattato, che enunzia gli scopi della politica agricola comune, ed in particolare lo scopo (b) di detto articolo: «assicurare ... un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura». Gli attori sostengono che questo è uno degli scopi che il Consiglio persegue, ed è tenuto a perseguire, quando, ogni anno, fissa i prezzi di orientamento ed i prezzi indicativi per i prodotti agricoli. Perciò, dicono gli attori, è incompatibile col sistema il fatto che uno Stato membro imponga su tali prodotti un tributo destinato a ridurre i prezzi che gli agricoltori spuntano.
Gli attori invocano inoltre le numerose sentenze di questa Corte in cui è stato affermato che, una volta che la Comunità ha adottato, a norma dell'art. 40 del Trattato, norme per l'istituzione dell'organizzazione comune di mercato in un determinato settore, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall'adottare qualsiasi provvedimento che possa pregiudicare o derogare all'organizzazione stessa — fra le pronunzie recenti si vedano la sentenza 83/78, Pigs Marketing Board ci Redmond (Race. 1978, pag. 2347) e la sentenza 177/78, Pigs and Bacon Commission cl McCarren (Race. 1979, pag. 2161) (sentenza sulla quale dovrò tornare). Gli attori invocano sentenze in cui la Corte ha specificamente affermato che i provvedimenti nazionali i quali pregiudicano il congegno di formazione dei prezzi delle organizzazioni comuni di mercato sono illegittimi. Essi hanno addotto come esempio le sentenze 60/75, Russo cl AIMA (Race. 1976, pag. 45) e 52/76, Benedetti ci Munari (Race. 1977, pag. 163) in cui è stato affermato essere incompatibile con un'organizzazione comune di mercato il fatto che uno Stato membro compri una merce soggetta a tale organizzazione sul mercato mondiale e la rivenda sul mercato comunitario ad un prezzo inferiore a quello indicativo; nonché le numerose pronunzie relative ai controlli nazionali sui prezzi, la prima delle quali è stata la sentenza 31/74, Galli (Race. 1975, pag. 47) e la più recente è stata la sentenza 95 e 96/79, Procureur du Roi c/ Kefer e Delmelle (Racc. 1980, pag. 103), le quali hanno posto il principio che le norme nazionali che controllano o fissano dei prezzi di prodotti soggetti ad una organizzazione comune di mercato sono legittime solo nella misura in cui non mettono in pericolo gli scopi o il funzionamento dell'organizzazione stessa e, in particolare, il suo sistema di prezzi. Singolarmente pertinente, a mio parere, fra dette pronunzie è la sentenza 10/79, Toffoli (Racc. 1979, pag. 3301), in cui la Corte ha sottolineato l'importanza del compito del prezzo indicativo ed il fatto che il sistema d'intervento è destinato ad influire sulle forze di mercato in modo tale che i produttori possano spuntare un prezzo «che si aggiri sul prezzo indicativo»; ed in cui la Corte ha ritenuto perciò incompatibile con l'organizzazione comune di mercato per il latte e per i prodotti lattiero-caseari qualsiasi tentativo di uno Stato membro di fissare, direttamente o indirettamente, il prezzo al produttore per il latte.
Un'altra pronunzia che mi sembra suffragare la tesi degli attori è la sentenza 77/76, Cucchi c/Avez (Race. 1977, pag. 987), in cui la Corte ha affermato che, a norma del regolamento n. 3330/74, che disciplina l'organizzazione comune dei mercati per lo zucchero, in mancanza di espressa deroga la Comunità era la sola competente ad adottare provvedimenti che limitassero le conseguenze di un'alterazione del livello dei prezzi comunitari, con la conseguenza, in quel caso, che il tributo imposto da norme italiane sulle scorte di zucchero detenute alla fine della stagione era invalido (vedi punti 27-35 della motivazione).
Il Governo irlandese ha cercato di ribattere a questi argomenti anzitutto sostenendo che il prelievo non influiva sui prezzi pagati agli agricoltori come risultato dell'azione delle forze di mercato e del sistema d'intervento, bensì si limitava «ad effettuare una detrazione fiscale dal prezzo di mercato spuntabile dal produttore». Con tutto il rispetto, questo mi sembra quasi un giocare sulle parole. Prendiamo come esempio le barbabietole da zucchero, per le quali in prezzo minimo è fissato dall'art. 4 del Regolamento del Consiglio n. 3330/74. Una detrazione del 2 % da tale prezzo riduce evidentemente la somma che il Consiglio intendeva fosse ricevuta dal produttore di barbabietole, e ciò indipendentemente dal fatto che venga chiamata «detrazione fiscale». La contraddizione rispetto alle intenzioni del Consiglio è forse meno patente nel caso di prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo minimo, ma solo un prezzo indicativo o di orientamento. Cionondimeno, essa mi sembra altrettanto effettiva. Il prezzo indicativo è quello che l'organizzazione comune di mercato mira ad ottenere per i produttori. Se questo scopo fosse stato effettivamente conseguito in Irlanda nel 1979, i prezzi di tale mercato sarebbero stati pari al prezzo indicativo. Il prelievo avrebbe in tal caso ridotto gli incassi dei produttori irlandesi del 2 % dei prezzi indicativi.
A proposito dei prezzi indicativi, il Governo irlandese mi ha fatto l'onore di citare un passo dalle mie conclusioni per la causa Galli. Non si deve tuttavia perdere di vista che la Corte non ha fatto proprie le mie conclusioni in detta causa e che la linea seguita dalla Corte nelle seguenti pronunzie sul controllo dei prezzi è diversa da quella che io allora immaginavo.
Il Governo irlandese ha poi sostenuto che, dato lo scopo del prelievo, il quale era di tassare i produttori, la riscossione del prelievo entrava nella competenza, riservata agli Stati membri dal Trattato, a tassare le persone soggette alla loro giurisdizione. Come però la Commissione ha rilevato, è certo che il Trattato e le norme adottate in forza di questo dal Consiglio restringono la competenza fiscale degli Stati membri. A parte gli ovvi esempi costituiti dalle norme del Trattato relative ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente, nonché dagli artt. 95-98 del Trattato, le direttive del Consiglio sull'armonizzazione delle «legislazioni degli Stati membri riguardanti le imposte sulla cifra d'affari» vietano agli Stati membri di mantenere in vigore o di istituire qualsiasi sistema di imposta sull'entrata diversa dal sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (si vedano in particolare le direttive 67/227/CEE dell' 11 aprile 1967 e 77/388/CEE del 17 maggio 1977). Nessuno naturalmente mette in dubbio il potere degli Stati membri di istituire imposte sul reddito a carico degli agricoltori, commisurate ai loro utili ovvero al valore annuale della terra, ma il prelievo di cui si tratta qui non era un'imposta del genere: si trattava di un tributo su specifici generi di prodotti agricoli, riscosso all'atto della vendita, indipendentemente dalla situazione personale dell'agricoltore che vendeva. Come l'ICMSA e gli altri attori hanno sostenuto all'udienza — secondo me, in modo convincente — se gli Stati membri possono, in linea di principio, istituire un tributo del genere, ne consegue che essi possono fissarne a loro piacimento l'aliquota e la durata, e che essi possono modificare di tanto in tanto l'aliquota stessa. Non vi è nessun criterio legale che consenta di limitare i loro poteri sotto questi aspetti. Ammesso ciò, ciascuno Stato membro potrebbe ogni anno, dopo che il Consiglio avesse fissato i prezzi comuni per l'anno seguente, contrastare a suo piacimento la decisione del Consiglio, cosicché alla fin fine non vi potrebbe essere alcun prezzo comune.
Sono stati addotti argomenti relativi al prelievo di corresponsabilità sul latte, istituito con regolamento del Consiglio (CEE) n. 1079/77, e della cui validità la Corte ha dovuto occuparsi nella sentenza 138/78, Stölting c/ HZA Hamburg-Jonas (Race. 1979, pag. 713). Era pacifico, ed effettivamente ciò emerge dalla motivazione del regolamento, che scopo del prelievo è quello di ristabilire l'equilibrio fra l'offerta e la domanda di latte e di prodotti lattiero-caseari, in altre parole che si tratta di un provvedimento di amministrazione del mercato. Era pure pacifico che il prelievo funziona nello stesso modo di quello su cui vertono le presenti cause. Le parti tuttavia traevano conclusioni diverse da queste premesse. A mio parere, la sola conclusione che si può legittimamente trarre è che l'istituzione di un prelievo del genere non è di esclusiva competenza della Comunità.
Pare che la Commissione si sia astenuta dal giungere alla conclusione che il prelievo di cui si tratta qui era incompatibile col diritto comunitario soprattutto per timore delle conseguenze di una conclusione del genere, «tenuto conto», come essa ha dichiarato, «che vi sono in tutti gli Stati membri dei provvedimenti fiscali e parafiscali che servono a raccogliere fondi per un'ampia gamma di servizi agricoli». La Commissione ci ha citato a questo proposito il punto 464 della sua relazione del 1977 sulla situazione agricola nella Comunità, il quale recita:
«In molti Stati membri, determinati tipi di aiuti sono finanziati da contributi parafiscali su prodotti agricoli. Questo avviene in Francia, dove il gettito di tali contributi ammonta a circa 98 milioni di ECU, nei Paesi Bassi (48 milioni di ECU), nel Regno Unito (26 milioni di ECU) e in Danimarca (19 milioni di ECU).
In questo esame non si è tenuto conto delle spese per la previdenza sociale, giacché i dati in proposito forniti dagli Stati membri non sono omogenei.»
Lasciando da parte i contributi per i fondi previdenziali, che non sono qui in discussione, la risposta al timore della Commissione va cercata, a mio parere, nella sentenza 2/73, Geddo e/Ente Nazionale Risi (Race. 1973, pag. 865). In questa sentenza la Corte ha effettuato una distinzione fra, da un lato, il tributo interno riscosso sulle vendite di merci di produzione nazionale di un determinato genere e destinato a finanziare aiuti ai produttori nazionali delle stesse merci e, d'altro lato, il tributo destinato a ridurre le restituzioni all'esportazione per tali merci (vedi punto 6 della motivazione). Benché gli artt. 92-94 del Trattato non fossero in discussione, secondo me è implicito nella sentenza che la legittimità di un tributo del primo tipo dipende dalla legittimità degli aiuti che esso è destinato a finanziare ed è quindi una questione che può essere trattata solo a norma di detti articoli. Un tributo del secondo tipo, invece, è illegittimo in quanto in contrasto con le norme del regolamento relative alle restituzioni all'esportazione.
La sentenza Pigs and Bacon Commission c/McCarren (già menzionata) concorda, salvo forse sotto un aspetto, con tale modo di vedere. La Corte ha affermato che il tributo ivi in esame era illegittimo nella parte in cui era destinato a finanziare il bonifico all'esportazione, giacché in tale parte era, come lo stesso bonifico, in contrasto col regolamento recante organizzazione comune dei mercati per la carne suina. A mio parere è chiaro che la legittimità della parte restante del tributo, cioè della parte di esso destinata a finanziare le attività d'incoraggiamento della Pigs and Bacon Commission, dipendeva dalla legittimità di queste stesse attività, a norma degli artt. 92-94 del Trattato. La Corte rifiutava però di risolvere le questioni che le erano state sottoposte dalla High Court di Irlanda circa gli artt. 92-94. Essa motivava il rifiuto dichiarando che «il ricorso agli artt. 92-94 del Trattato non può modificare gli obblighi derivanti per gli Stati membri dal rispetto delle norme relative a detta organizzazione comune» (punto 21 della motivazione). Questa affermazione è chiaramente esatta, ma secondo me non bastava per rendere superflua la soluzione delle questioni riguardanti gli artt. 92-94. Ritengo che la Corte abbia probabilmente perso di vista (benché l'avessi posto in rilievo nelle mie conclusioni, a pag. 2202) il fatto che uno degli argomenti addotti dalla convenuta e fondati sull'art. 93, n. 3, avrebbe portato, qualora fosse stato accolto, alla conclusione che l'intero tributo era illegittimo, non solo la parte di esso destinata a finanziare il bonifico. Se questa è la spiegazione esatta, la sentenza concorda con l'opinione che ho espresso.
Dovrei forse sottolineare, tenuto conto di talune osservazioni formulate all' udienza dalla Commissione circa la buona fede del Governo irlandese, che la distinzione che io faccio non si basa affatto sui moventi del Governo o dei membri del potere legislativo dello Stato membro di cui trattasi. La ragione per cui non ritengo che il prelievo qui in esame possa essere equiparato a quello della causa Geddo è che il gettito di esso affluiva al tesoro irlandese, non già ad un fondo destinato a sovvenzionare gli agricoltori irlandesi, le cui attività andrebbero sindacate a norma degli artt. 92-94.
La Commissione ha suggerito all'udienza che il prelievo potrebbe essere considerato legittimo in quanto era «across the board» (generale). Questo mi sembra un criterio tanto incerto come quello della durata del prelievo o della sua aliquota. Mi sembra comunque che non si possa chiamare «generale» il tributo gravante solo su un numero limitato di prodotti.
In definitiva ritengo che, circa le questioni sottoposte alla Corte dalla High Court d'Irlanda, dovreste dichiarare che :
(1)
L'art. 177 del Trattato CEE lascia alla discrezione del giudice nazionale il decidere in quale stadio del procedimento esso debba sottoporre una questione alla Corte di giustizia;
(2)
L'imposta nazionale gravante su tutte le esportazioni di bestiame vivo dallo Stato membro di cui trattasi ma riscossa, nell'ambito di questo Stato, solo sulle consegne di detto bestiame per la lavorazione è, entro questi limiti, una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione, vietata, nel commercio fra Stati membri, dagli artt. 9, 12 e 16 del Trattato e, nel commercio con i paesi terzi, dall'art. 20, n. 2, del regolamento n. 805/68;
(3)
L'imposta nazionale riscossa su determinati prodotti agricoli al momento della consegna per la lavorazione o per la esportazione, e il cui gettito affluisce al tesoro dello Stato membro di cui trattasi, senza essere destinato a sovvenzioni da sindacarsi a norma degli artt. 92/94 del Trattato, qualora detti prodotti siano soggetti ad un sistema di prezzi a norma di uno qualsiasi dei regolamenti recanti una organizzazione comune dei mercati, è incompatibile con tale sistema e quindi illegittimo.
( 1 ) Traduzioni dall'inglese.
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