CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DELL' 11 NOVEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Il procedimento pregiudiziale, al quale si riferiscono le mie conclusioni di oggi, viene ad aggiungersi ad una serie di controversie vertenti sull'interpretazione dell'art. 95 del Trattato CEE, in relazione al trattamento fiscale differenziato degli alcool nei vari Stati membri.
Risulta dalla «conferma di vendita» del 5 gennaio della Vinai SpA con sede in Casteggio, che la Orbat SpA, con sede in Milano, aveva ordinato verbalmente presso la suddetta società dieci ettanidri di alcool da sintesi denaturato, importato da un altro Stato membro della CEE, al prezzo di lire 62000 per ettanidro, più IVA. Tale prezzo comprendeva il diritto erariale speciale sugli alcool etilici denaturati, fissato in lire 12000 per ettanidro di alcool dall'art. 3 della legge 18 agosto 1978, n. 506, che modifica il regime fiscale degli spiriti (GURI n. 247, del 4 settembre 1978) e pagato dalla Vinai all'atto dell'importazione della merce di cui trattasi.
Essendosi rifiutata la Orbat di pagare tale diritto erariale speciale, riscosso, a suo parere, illegittimamente, la Vinai chiedeva alla pretura di Casteggio di condannarla a provvedere al ritiro del prodotto acquistato, effettuando il pagamento del prezzo comprensivo del diritto erariale speciale nonché della relativa imposta sul valore aggiunto.
All'udienza, la Orbat non contestava di essere tenuta al pagamento del prezzo di base di lire 50000 per ettanidro di alcool da sintesi denaturato, maggiorato del-l'IVA, bensì insorgeva contro l'applicazione del diritto erariale speciale di lire 12000 per ettanidro, incompatibile, a suo avviso, con il divieto di discriminazione fiscale sancito dall'art. 95 de Trattato CEE.
La normativa fiscale italiana prevede in linea generale la riscossione di un diritto erariale speciale di 12000 lire per ettanidro su tutti i tipi di alcool denaturato. Completamente esenti da questo tributo sono solamente i tipi di alcool rientranti nella cosiddetta seconda categoria, ottenuti da vino, vinaccia o frutta, mentre per l'alcool di melasso, di sorgo e di canna è prevista l'aliquota di 1000 lire per ettanidro, e, per l'alcool metilico, propilico ed isopropilico quella di 2000 lire per ettanidro.
Per quanto la normativa or ora descritta si applichi indistintamente ai prodotti nazionali e a quelli importati, essa costituisce cionondimeno, ad avviso della convenuta Orbat, una violazione del divieto di discriminazione sancito dall'art. 95 del Trattato CEE, in quanto, da una parte, l'alcool da sintesi denaturato va considerato equivalente o addirittura identico all'alcool denaturato da fermentazione e, dall'altra, in Italia tutto l'alcool da sintesi proviene dall'importazione, mentre tutto l'alcool da fermentazione proviene esclusivamente dalla produzione nazionale. Il prodotto «similare» importato dalla Comunità verrebbe pertanto assoggettato di fatto ad un'imposizione più gravosa del prodotto nazionale. Per questi motivi essa sarebbe tenuta a pagare solamente il diritto erariale speciale di 1000 lire per ettanidro.
Con ordinanza 30 gennaio 1980, la pretura di Casteggio ha sospeso il procedimento ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, sollevando le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma debbasi interpretare nel senso che sono da ritenere “similari” due prodotti derivati da materie prime diverse ma suscettibili di adempiere gli stessi usi e tali da presentare la medesima utilità.
2.
In caso di risposta affermativa al quesito n. 1, se l'art. 95, 1o comma, del Trattato di Roma debbasi interpretare nel senso ch'è da ritenere vietata l'applicazione di tributi che colpiscono in misura formalmente identica il prodotto comunitario e il prodotto nazionale similare, ma che comportano in fatto — per essere il prodotto più gravemente colpito esclusivamente importato e per essere il prodotto meno gravemente tassato essenzialmente nazionale — una discriminazione fiscale a danno dei prodotti similari degli altri Stati membri.
3.
In caso di risposta negativa ad uno dei precedenti quesiti, se l'art. 95, 2o comma, debbasi interpretare — con riguardo alla fattispecie in esame — nel senso ch'esso vieta di applicare una tassazione più onerosa ad un prodotto proveniente essenzialmente da altri Stati membri, con l'effetto di proteggere una produzione nazionale concorrente.»
La mia opinione su tali questioni è la seguente:
I — Sulla ricevibilità
Nelle proprie osservazioni, il Governo italiano sostiene, riallacciandosi a quanto affermato dalla Corte nella sentenza Foglia (11 marzo 1980, nella causa 104/79, Pasquale Foglia e/Mariella Novello, non ancora pubblicata) che la presente domanda pregiudiziale è irricevibile. Anche qui, come nella causa summenzionata, si tratterebbe di un abbuso della procedura prevista dall'art. 177 del Trattato CEE, mirante a contestare, con l'artifizio di una causa principale costruita ad arte, l'inosservanza del Trattato da pane di uno Stato membro, mentre, nell'ambito del sistema contemplato dall'art. 169 del Trattato, una siffatta competenza spetterebbe esclusivamente alla Commissione.
D'accordo in questo punto con l'attrice nella causa principale e con la Commissione, non posso aderire alla tesi sovraesposta. Occorre anzitutto osservare in linea generale che l'art. 177 del Trattato CEE attribuisce alla Corte di giustizia la competenza a pronunziarsi, in via pregiudiziale, su questioni di diritto comunitario «quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri», e tale giurisdizione «reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto». Alla Corte di giustizia è pertanto affidato, nell'interesse dell'interpretazione unitaria del diritto comunitario, il compito di fornire, in linea generale, a tutti i giudici della Comunità, gli elementi di interpretazione del diritto comunitario necessari ai fini della decisione delle cause dinanzi ad essi pendenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di controversie di diritto pubblico o, al contrario, di controversie puramente privatistiche (cfr. in particolare le sentenze, in materia di interpretazione dell'art. 95 del Trattato, 20 febbraio 1973, nella causa 54/72, FOR c/Vereinigte Kammgarn-Spinnereien, Race. 1973, pag. 193, e 22 marzo 1977, nella causa 74/76, Iannelli e Volpi e/Meroni, Race. 1977, pag. 557).
Solamente «tenuto conto delle circostanze della fattispecie», e quindi in via eccezionale, la Corte ha rilevato, nella causa Foglia, la propria incompetenza, a causa dell'assenza di una reale controversia, in merito alle questioni sollevate dal giudice nazionale. La specificità di quella causa consiste nel fatto che le parti nella causa principale miravano palesemente ad ottenere la condanna di un regime fiscale francese mediante un procedimento dinanzi ad un giudice italiano, in cui le due parti, soggetti privati, mirando concordemente ad ottenere questo scopo, avevano inserito nel contratto una clausola destinata a provocare una pronunzia in questo senso sulla questione in oggetto da parte del giudice italiano. Un indizio del carattere artificioso di questa costruzione era costituito in particolare dal comportamento di tutti gli interessati.
Contrariamente a ciò che avveniva in quella causa, nel caso di specie non siamo in presenza di situazioni di quel tipo, talmente particolari da indicare palesemente che le questioni sollevate dinanzi al giudice nazionale non potrebbero ricadere nell'ambito dell'art. 177 del Trattato CEE. Pertanto, dal comportamento delle parti in occasione della stipulazione del contratto non si desume automaticamente, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo italiano, che tale contratto fosse destinato unicamente a fornire il pretesto per poter contestare, dinanzi alla Corte di giustizia, servendosi di un procedimento pregiudiziale fittizio, il regime fiscale italiano. In particolare, come ci è stato detto, l'attrice nella causa principale è dedita prevalentemente alla fabbricazione di alcool partendo da prodotti agricoli, ma ne acquista inoltre determinati quantitativi quando la sua produzione non riesce a far fronte alla domanda e vi sono adeguate prospettive di profitto. L'attrice aveva evidentemente utilizzato questa possibilità ancora nel 1979, allorché aveva importato dalla Francia un miscuglio di alcool da sintesi e di alcool di melasso, denaturando in seguito quest'ultimo sotto il controllo delle autorità italiane e rivendendone successivamente una quota alla convenuta nella causa principale. Un siffatto miscuglio viene tassato, a causa dell'estrema difficoltà tecnica dell'analisi in base alle aliquote previste per l'alcool denaturato da sintesi.
Già questa circostanza dimostra che il fatto di aver stipulato espressamente la fornitura di alcool da sintesi può senz'altro corrispondere ad un ragionevole interesse dei contraenti. Di conseguenza, non c'era nemmeno da aspettarsi in ogni caso, contrariamente a quanto sostenuto dal Governo italiano, che la Orbat si opponesse alla fornitura di un «miscuglio», poiché tanto l'alcool ottenuto sinteticamente, quanto lo spirito di vino ottenuto dalla fermentazione possono incontestabilmente essere impiegati per gli stessi scopi. Il fatto che la Vinai non abbia cionondimeno adempiuto i propri obblighi contrattuali fornendo alcool di melasso, il quale è soggetto ad un trattamento fiscale agevolato, può anch'esso spiegarsi con una serie di motivi.
Neppure i rapporti di interesse esistenti fra le parti inducono a ritenere inequivocabilmente che si tratti di una controversia di carattere artificioso. Corrispondeva agli interessi della Vinai, in quanto venditrice, ripercuotere sulla compratrice le imposte da essa pagate per poter fruire delle condizioni più vantaggiose, mentre la compratrice, a sua volta, avrebbe dovuto avere interesse a che il prezzo fosse il più basso possibile. D'altronde, le parti non concordano sull'interpretazione da darsi all'art. 95 — e ciò costituisce un'ulteriore differenza dalla causa Foglia.
Infine, non può essfere compito della Corte di giustizia valutare in che misura l'interpretazione del diritto comunitario sia necessaria ai fini della controversia che è all'origine del procedimento pregiudiziale. In questo contesto è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia a proposito dell'art. 177 del Trattato CEE, è, in linea generale, il giudice nazionale che deve valutare la rilevanza delle questioni pregiudiziali, di guisa che è sufficiente che esso ritenga necessaria l'interpretazione del diritto comunitario.
Poiché quindi non vi sono indizi inequivocabili ed evidenti del fatto che sia stata montata, come nella causa Foglia, una controversia artificiosa, con lo scopo di contestare ad uno Stato membro un' inosservanza del Trattato — e solo in casi del genere la competenza dovrebbe venire, in via eccezionale, negata — propongo alla Corte di affermare la propria competenza e di dichiarare ricevibile la domanda di pronunzia pregiudiziale.
II — Nel merito
Con la prima questione pregiudiziale si chiede se due prodotti derivati da materie prime diverse, ma suscettibili di servire allo stesso scopo, vadano considerati «similari» ai sensi dell'art. 95, 1o comma, del Trattato CEE. Con la seconda e la terza questione, il giudice a quo chiede indicazioni a proposito dell'interpretazione dell'art. 95, 1o e 2o comma, del Trattato CEE, onde poter valutare la compatibilità con tali disposizioni della normativa fiscale italiana.
Tuttavia, uno sguardo alla precedente giurisprudenza della Corte sull'art. 95 del Trattato CEE dimostra che è opportuno esaminare la varie questioni pregiudiziali in un ordine diverso. La Corte aveva rinunziato, già in occasione della causa Hansen I (sentenza 10 ottobre 1978, nella causa 148/77, H. Hansen jun. e O.C. Balle GmbH & Co. e/Hauptzollamt Flensburg, Race. 1978, pag. 1787) ad esaminare separatamente i due commi dell'art. 95 del Trattato CEE, in considerazione delle difficoltà pratiche che si possono incontrare nella comparazione, a causa della qualità delle materie prime, delle caratteristiche tecniche dell'impresa e del procedimento di fabbricazione. A questo proposito, anche la sentenza 8 gennaio 1980, nella causa 21/79 (Commissione e/Repubblica italiana, Race. 1980, pag. 1) ha sottolineato che, nonostante i delicati problemi legati alla comparabilità, debbono venire eliminate le disparità, vietate da questo articolo, che possono riscontrarsi confrontando un prodotto importato con i vari prodotti nazionali eventualmente similari — soggetti ad un regime fiscale differente. Infine la Corte di giustizia ha chiarito, nelle sentenze degli alcoolici del 27 febbraio 1980 (nelle cause 168/78, Commissione e/Francia; 169/78, Commissione e/Italia; 170/78, Commissione e/ Regno Unito; 171/78, Commissione e/Danimarca; 55/79, Commissione e/Irlanda) che l'art. 95 del Trattato CEE si applica indifferenziatamente, in linea generale, a tutti i prodotti destinati allo stesso impiego. Basandosi sulla ratio dell'art. 95, che è quella di garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in condizioni normali di concorrenza, attraverso l'eliminazione di ogni forma di protezione che possa derivare da un regime fiscale nazionale che discrimini i prodotti provenienti dagli altri Stati membri, la Corte era pervenuta pertanto in tale sentenza alla conclusione che resta unicamente da accertare «se l'applicazione di un determinato regime fiscale nazionale abbia carattere discriminatorio o, eventualmente, protezionistico, vale a dire se sussista una disparità quanto alla aliquota o alle modalità dell'imposizione, e se tale disparità possa favorire una determinata produzione nazionale». Di conseguenza, non è necessario risolvere la prima questione, in quanto l'alcool da sintesi e l'alcool da distillazione sono prodotti almeno concorrenti ai sensi del 2o comma dell'art. 95.
Dalla giurisprudenza summenzionata, nonché dalla sentenza nella causa Bobie (22 giugno 1976, nella causa 127/75, Bobie Getränkevertrieb GmbH c/Hauptzollamt Aachen-Nord, Race. 1976, pag. 1079) risulta altresì chiaramente, come giustamente rilevato dall'attrice nella causa principale e dal Governo italiano, che «nello stadio attuale della sua evoluzione, ed in mancanza di unificazione o armonizzazione delle norme rilevanti in materia, il diritto comunitario non vieta agli Stati membri di concedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esenzione dai tributi o riduzione di questi, a taluni tipi di prodotti alcoolici o a talune categorie di produttori». Ho già avuto modo di illustrare esaurientemente questa giurisprudenza nelle conclusioni del 2 ottobre 1980, per la causa 26/80 (ditta Schneider-Import GmbH & Co. KG e/Hauptzollamt di Magonza). Vorrei infine sottolineare a questo proposito che, contrariamente al parere della Commissione, anche la sentenza della Corte di giustizia nella causa 21/79 conferma solamente tale orientamento, là dove essa sottolinea che il Trattato non vieta di tassare diversamente, nell'ambito del diritto tributario nazionale, prodotti destinati agli stessi scopi economici.
Dalla giurisprudenza summenzionata si evince inoltre che le agevolazioni fiscali rispetto ai prodotti importati concesse per motivi economici o sociali non possono essere discriminatorie o avere carattere protezionistico.
Nel caso di specie occorre pertanto solamente accertare in quali condizioni una normativa nazionale che prevede aliquote diverse a seconda della materia prima impiegata, per prodotti destinati allo stesso uso, rispetto ai prodotti corrispondenti importati da altri Stati membri, abbia carattere discriminatorio protezionistico.
La Commissione pretende inoltre di desumere dalle sentenze della Corte di giustizia del 27 febbraio 1980 che il regime delle aliquote, che si applica al diritto erariale speciale di cui trattasi, va considerato compatibile coll'art. 95 del Trattato CEE solamente qualora venga applicata la stessa aliquota ai prodotti nazionali e ai prodotti similari importati dagli altri Stati membri. Il trattamento fiscale differenziato si spiegherebbe col fatto che in Italia tutto il consumo di alcool etilico denaturato viene coperto con alcool nazionale, che proviene in grandissima parte da melasso di barbabietole, mentre, in tale Stato, non viene prodotto alcool da sintesi. La tassazione più elevata dell'alcool da sintesi sarebbe atta ad impedire l'importazione di questo in Italia ed a garantire pertanto una situazione concorrenziale privilegiata all'alcool nazionale. La tassazione differenziata non sarebbe d'altronde giustificata né da motivi economici, né da motivi di politica sociale. In particolare, non si potrebbero applicare, come invece vorrebbe il Governo italiano, i principi sanciti dalla Corte nella sentenza 8 gennaio 1980, nella causa 21/79, in quanto nel caso di specie non ricorrerebbero gli stessi presupposti.
L'attrice nella causa principale ed il Governo italiano sostengono ambedue che l'aliquota ridotta del diritto erariale speciale non è prevista in relazione all'origine «nazionale» dei prodotti, bensì in base a presupposti obiettivi, che valgono indifferentemente tanto per i prodotti italiani quanto per quelli prodotti nella Comunità. Anche la determinazione e la ripartizione delle sottocategorie nell'ambito del regime fiscale dell'alcool denaturato non avrebbe per effetto una discriminazione ai danni dell'alcool da sintesi prodotto in altri Stati membri. L'alcool da sintesi, cioè, potrebbe essere prodotto senza difficoltà anche in Italia, come in tutti i paesi industrializzati. L'assenza di una produzione rilevante di alcool da sintesi sarebbe unicamente conseguenza di un regime fiscale adottato scientemente, destinato a garantire un livello occupazionale e di reddito adeguato ai produttori agricoli di determinate materie prime, nonché la sopravvivenza delle distillerie agricole. La discriminazione fiscale fra l'alcool da sintesi e l'alcool di origine agricola sarebbe inoltre giustificata da ragioni di politica energetica, in quanto essa mirerebbe a restringere il consumo dei prodotti petroliferi a vantaggio dei prodotti agricoli, ampiamente disponibili nella Comunità.
Venendo ora all'esame di questa tesi, ritengo che si debba senz'altro dare atto all'attrice nella causa principale e al Governo italiano del fatto che all'interno di nessuna delle tre sottocategorie in cui sono ripartiti gli alcool denaturati si verifica una discriminazione fra i prodotti nazionali e quelli importati. Occorre però accertare se la determinazione in astratto delle sottocategorie di cui si controverte sia compatibile con la totale neutralità fiscale del regime impositivo nazionale per i prodotti nazionali ed importati. Siffatta neutralità fiscale è senz'altro garantita allorquando, mediante un regime fiscale differenziato che rientra nell'autonomia fiscale degli Stati membri, la tassazione più elevata colpisce una parte rilevante dei prodotti nazionali. D'altra parte, è evidente che una disciplina fiscale differenziata ha carattere discriminatorio o protezionistico quando vengono sottoposte ad una tassazione più elevata solamente quei prodotti similari o concorrenti per i quali non vi è neppure la possibilità di una produzione nazionale, giacché in un caso del genere è evidente che soltanto i prodotti importati sono svantaggiati rispetto ai prodotti nazionali.
Sostanzialmente più difficile è invece accertare l'esistenza di un effetto discriminatorio o protezionistico nei casi, come quello di cui trattasi, in cui viene tassata in misura maggiore una merce destinata allo stesso scopo economico e che, nonostante l'esistenza di adeguate strutture industriali, non viene prodotta nel paese, ed in cui lo Stato membro interessato sostiene che l'assenza di una produzione rilevante è la conseguenza di una politica fiscale che si basa su legittime decisioni di politica economica.
A questo proposito, dall'assenza, provocata da provvedimenti fiscali, di una determinata produzione, non può essere desunto l'effetto protezionistico di questa tassazione nei confronti dei prodotti importati. Ciò avrebbe in particolare la conseguenza che la legittimità di un onere fiscale differenziato dipenderebbe dal fatto che lo scopo perseguito, vale a dire quello di tenere una certa merce fuori del mercato, venga conseguito o meno. Qualora un provvedimento di questo tipo resti senza successo, e cioè una merce venga prodotta nel paese nonostante l'onere fiscale più elevato, il relativo provvedimento sarebbe compatibile coll'art. 95, mentre sussisterebbe una violazione del divieto di discriminazione sancito da questo articolo qualora il provvedimento costituisse anche un ostacolo effettivo per la produzione nazionale.
D'altra parte, non ci si potrebbe accontentare, per scongiurare il pericolo di abusi, della semplice affermazione che l'assenza di una produzione nazionale va ricollegata esclusivamente al regime fiscale differenziato.
Per poter escludere la possibilità che, col regime differenziato, vengano favoriti prodotti nazionali a svantaggio di prodotti importati, occorre richiedere, qualora, come nel caso di specie, non esista alcuna produzione nazionale o almeno alcuna produzione nazionale degna di rilievo, la prova che essa sarebbe senz'altro possibile in base alle strutture industriali dello Stato membro nel settore interessato e che il regime fiscale differenziato, basato su criteri obiettivi, è giustificato dal punto di vista sostanziale.
Quanto alla prima condizione, non si può dubitare, a mio parere, che l'Italia, con la sua industria petrolchimica, avrebbe a disposizione il potenziale necessario per produrre, senza eccessiva spesa, l'alcool da sintesi usando l'etilene.
Che il trattamento fiscale differenziato delle tre categorie di alcool denaturato sia obiettivamente giustificato, e che pertanto non eserciti alcun effetto discriminatorio o protezionistico nei confronti dei prodotti importati e a favore della produzione nazionale, è dimostrato, a mio parere, dalle seguenti considerazioni anzitutto va ricordato che il diritto erariale speciale di 12000 lire per ettanidro viene riscosso essenzialmente su tutti i tipi di alcool denaturato, indipendentemente dal fatto che si tratti di alcool prodotto mediante sintesi oppure di alcool di origine agricola. Del tutto esente da questo regime è solo l'alcool denaturato ricavato dal vino, dalle vinacce e dalla frutta, mentre l'alcool di melasso, di sorgo e di canna da zucchero è colpito da un diritto erariale speciale ridotto, di 1000 lire per ettanidro. Siffatta ripartizione dimostra chiaramente che viene favorito l'alcool denaturato, ricavato dalle summenzionate materie prime di origine agricola — e si tratta in questi casi delle materie prime più usate — nel confronti dell'alcool denaturato di origine minerale — quand'anche in questo gruppo rientrino pure taluni tipi di alcool di origine agricola.
A differenza delle sentenze degli alcoolici del 27 febbraio 1980, nel caso di specie non si tratta dunque di una discriminazione fiscale attuata fra prodotti agricoli, bensì di una discriminazione che si basa essenzialmente sulla differenza fra materie prime di origine minerale e materie prime di origine agricola. Un'ulteriore differenza nei confronti della situazione che era all'origine di quelle sentenze è che allora era stato contestato agli Stati membri di proteggere, con un regime differenziato, prodotti tipici nazionali, mentre nel presente caso si può difficilmente sostenere che l'alcool denaturato di origine agricola sia, contrariamente all'alcool da sintesi, un tipico prodotto italiano. Infatti, anche in altri Stati membri l'alcool di melasso viene prodotto in grandi quantità.
Inoltre, a differenza delle citate sentenze degli alcoolici, nel caso di specie la discriminazione fiscale mi sembra giustificata anche dal punto di vista sostanziale. Essa è stata adottata, come ci è stato riferito dal Governo italiano, per garantire un adeguato livello occupazionale e di reddito per i produttori agricoli e la sopravvivenza delle distillerie agricole. Qualora, anche a causa della mancanza di documentazione sui prezzi delle materie prime, sui costi di produzione e sul resto della situazione di mercato, non si riesca a stabilire se, come sostiene la Commissione, tale tutela non sia necessaria, si può comunque affermare, in linea del tutto generale, che deve essere lecito per gli Stati membri garantire, a causa di una particolare situazione di mercato, prezzi concorrenziali a taluni prodotti agricoli rispetto ad altri prodotti sostituivi. Ciò mi sembra tanto meno criticabile in quanto un siffatto comportamento è noto anche a livello comunitario, come è reso manifesto in particolare dal regolamento del Consiglio 13 luglio 1967, n. 120/67, sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU n. 117, del 19 giugno 1967, pag. 2269), che è stato fra l'altro, oggetto della sentenza Quellmehl, pronunziata il 19 ottobre 1977 (Racc. 1977, pag. 1753), e dal regolamento del Consiglio 29 aprile 1974, n. 1132/74, relativo alle restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso (GU n. L 128, del 10 maggio 1974, pag. 24), che costituisce oggetto della sentenza della Corte 20 marzo 1980 nella causa 118/79 (Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke c/Hauptzollamt Hamburg-Jonas).
Non è convincente neppure l'altro argomento svolto dalla Commissione, secondo cui la discriminazione fiscale per motivi di politica economica o sociale risulta ingiustificata anche per il fatto che l'adozione di provvedimenti di aiuto alla produzione delle barbabietole da zucchero o del melasso di barbabietole rientra ormai nella competenza esclusiva degli organi comunitari, dopo che il regolamento del Consiglio 19 dicembre 1974, n. 3330/74 (GU n. L 359, del 31 dicembre 1974, pag. 1) ha creato un'organizzazione comune dei mercati per lo zucchero. A questo proposito, ritengo di potermi limitare ad affermare che i provvedimenti italiani controversi debbono poter garantire almeno anche la sopravvivenza delle distillerie agricole e che fino ad ora non esiste un mercato comune per gli alcolici.
Invece, la tassazione differenziata dei prodotti di origine minerale e di quelli di origine agricola è giustificata obiettivamente, anche dal punto di vista di una ragionevole politica energetica, sia nella visuale degli Stati membri che in quella comunitaria. Che la decisione dell'Italia di limitare, mediante la normativa fiscale, l'uso dell'etilene destinato alla produzione dell'alcool sia logica, visto lo scarseggiare del petrolio, non ha bisogno di lunghe spiegazioni. A questo proposito non possiamo aderire a quanto sostenuto dalla Commissione, là dove questa afferma che lo Stato italiano può vietare totalmente nel proprio territorio la produzione dell'acool da sintesi, ma non può «penalizzare» con un provvedimento fiscale lo stesso alcool, quando questo viene prodotto in Francia, nella Repubblica federale di Germania o in Gran Bretagna. Se si seguisse questa argomentazione, l'alcool da sintesi importato dovrebbe venire assoggettato ad un'imposta meno gravosa dello stesso alcool di produzione nazionale. Ciò implicherebbe in pratica, come rileva giustamente il Governo italiano, la totale negazione dell'autorità impositiva degli Stati membri, che si ridurrebbe alla possibilità di operare discriminazioni esclusivamente ai danni di determinate produzioni nazionali.
Poiché a mio avviso risulta evidente, in base alle particolarità sopra enumerate, che il regime fiscale differenziato è atto a ostacolare tanto la produzione nazionale quanto l'importazione di alcool da sintesi da altri Stati membri, concludo nel senso che la Corte voglia risolvere come segue le questioni sollevate dal giudice a quo:
L'art. 95 del Trattato CEE non vieta il trattamento fiscale differenziato degli alcool denaturati, destinati allo stesso impiego, che, fondandosi sull'origine minerale o agricola delle materie prime, abbia l'effetto di precludere, per legittimi motivi economici, sociali o di politica energetica, l'accesso al mercato di uno Stato membro di prodotti non desiderati, indipendentemente dal fatto che si tratti di prodotti nazionali o importati da altri Stati membri.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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