CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 27 NOVEMBRE 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La causa pregiudiziale alla quale si riferiscono le presenti conclusioni concerne il regime doganale applicabile ad una sostanza stupefacente importata di contrabbando, che non può esser messa lecitamente in commercio ed è suscettibile di essere confiscata e distrutta dalle autorità nazionali: precisamente l'eroina. Si tratta di stabilire se per merci di questo genere sia consentita dal diritto comunitario la riscossione di dazi e, nell'affermativa, di accertare in base a quale normativa e secondo quali criteri debba essere determinato il valore in dogana.
Riassumo brevemente i fatti.
Nel marzo 1978, le autorità doganali tedesche hanno intimato al signor Joszef Horvath — che era stato condannato dal Landgericht di Amburgo alla pena di c inque anni di reclusione per traffico di eroina e per contrabbando — di pagare la somma di 1296 marchi a titolo di dazio sull'eroina importata clandestinamente. Dopo il rigetto del reclamo contro tale ingiunzione, proposto dal signor Horva th davanti allo Hauptzollamt di Amburgo-Jonas, egli ha introdotto un ricorso al Finanzgericht di Amburgo. Nell'ambito di questo giudizio, il Tribunale, con ordinanza del 15 gennaio 1980, ha proposto alla nostra Corte i seguenti quesiti:
«1.
Se il regolamento (CEL) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, e il regolamento (CEE) della Commissione24 marzo 1972, n. 603, vadano interpretati nel senso che, a parte le disposizioni che presuppongono la regolare dichiarazione in dogana delle merci, essi valgono direttamente anche per determinare il valore in dogana delle merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale della Comunità.
2.
Se il regolamento n. 803/68, in particolare i suoi articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 8, vadano interpretati nel senso che il valore in dogana delle merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale della Comunità dipende dal momento e dal luogo di tale introduzione, anche se, in forza delle norme sostanziali nazionali da applicarsi, il debito tributario sorge in un altro momento a carico di una persona diversa dal primo acquirente stabilito nel territorio della Comunità.
3.
Se il regolamento (CEE) della Commissione 27 febbraio 1969, n. 375 e il regolamento (CEE) della Commissione 26 maggio 1975, n. 1343, vadano interpretati nel senso che essi valgono pure in caso d'introduzione di contrabbando di merci nel territorio doganale della Comunità, con l'avvertenza che ogni ulteriore acquirente diverso dal primo stabilito nel territorio, il quale venga trovato in possesso delle merci contrabbandate, deve dichiarare il prezzo che ha pagato con la conseguenza che questo determina il prezzo in dogana, ovvero che le competenti autorità nazionali sono obbligate a determinare il valore in dogana delle merci di contrabbando in base al prezzo d'acquisto pagato dal primo acquirente stabilito nel territorio della Comunità, in conformità ai principi posti dagli articoli 1, 2, 4, 6, 7 e 9 del regolamento n. 803/68».
Successivamente, su richiesta di questa Corte, la Commissione ha fornito delle informazioni circa la normativa doganale degli Stati membri in materia di importazione illegale di stupefacenti. In particolare, essa ha riferito che in otto Stati membri su nove — fatta eccezione per la sola Repubblica federale tedesca — le sostanze stupefacenti importate in modo illegale sono confiscate e in generale distrutte, e che in tal caso nessun diritto di dogana viene percepito. Ricevuta comunicazione di queste informazioni, il giudice di merito, con ordinanza dell'8 luglio 1980, ha rettificato e completato nel. modo seguente i quesiti proposti alla Corte :
«1.
Se le disposizioni del Trattato CEE relative all'unione doganale (articolo 9, n. 1, articoli 12-29) vadano interpretate nel senso che uno Stato membro non ha la facoltà di riscuotere dazi sugli stupefacenti illecitamente importati e successivamente distrutti, qualora tutti gli altri Stati membri non riscuotano dazi su stupefacenti illecitamente importati, che vengano sequestrati e distrutti; se la riscossione di dazi in uno solo degli Stati membri sia eventualmente in contrasto anche con l'articolo 7 del Trattato CEE.
2.
Le questioni formulate nell'ordinanza 15 gennaio 1980 vengono sottoposte alla Corte, in via subordinata, solo per il caso in cui la Repubblica federale di Germania abbia la facoltà di riscuotere dazi sugli stupefacenti importati di contrabbando e poi distrutti».
2.
Cominciamo ad esaminare il primo punto dell'ordinanza più recente. Si tratta di accertare se l'articolo 9, n. 1, e gli articoli 12-29 del Trattato CEE permettano ad uno Stato membro di percepire diritti di dogana in relazione a sostanze stupefacenti importate illegalmente e poi distrutte. Il giudice a quo manifesta i suoi dubbi in proposito, per il fatto che solo nell'ordinamento germanico è prevista la percezione di dazi nell'ipotesi descritta. Questo trattamento più oneroso riservato nella Repubblica federale agli importatori clandestini di stupefacenti — e quindi questa mancanza di uniformità fra le legislazioni degli Stati membri, riguardo a un determinato aspetto della materia doganale — deve considerarsi compatibile o incompatibile con le disposizioni del Trattato relative all'unione doganale?
Prima di rispondere a tale interrogativo, credo sia opportuno sottolineare che il Finanzgericht di Amburgo, prendendo in considerazione delle «merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale della Comunità» e chiedendo l'interpretazione di regolamenti comunitari sulla determinazione del valore in dogana delle merci, ha prospettato un'ipotesi d'importazione in provenienza da un paese non membro. Nel caso di specie, l'eroina era stata introdotta in Germania attraverso la frontiera con l'Olanda, ma evidentemente essa proveniva da uno Stato estraneo alla Comunità. Di conseguenza le disposizioni del Trattato CEE relative all'unione doganale che rivestono interesse per il nostro tema sono quelle che disciplinano la posizione della Comunità nei confronti dei paesi terzi, cioè gli articoli 18-29; ma non gli articoli 12-17, il cui oggetto è l'abolizione dei dazi doganali per gli Stati membri.
Ai sensi dell'articolo 9, n. 1, «La Comunità è fondata sopra un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa ... l'adozione di una tariffa doganale comune nei ... rapporti con i paesi terzi». Accanto alla necessità di instaurare un nuovo regime tariffario — secondo modalità precisate negli articoli 19 a 26 — fu avvertita fin dall'inizio l'esigenza di una regolamentazione doganale armonizzata: ciò risulta dall'articolo 27, il quale prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale fra gli Stati membri «nella misura necessaria» e fissa a tal fine un termine breve (la fine della prima tappa). Sempre in base all'articolo 27, la Commissione ha il potere di rivolgere agli Stati membri «tutte le raccomandazioni del caso».
A proposito di questa norma osservo che essa indica in modo abbastanza vago l'estensione che il ravvicinamento è destinato ad assumere, e non stabilisce alcuna forma di intervento delle istituzioni comunitarie che sia munita di efficacia obbligatoria. In questa situazione, le direttive di armonizzazione in materia doganale sono state emanate in virtù della regola generale dell'articolo 100 del Trattato, mentre l'uso dello strumento regolamentare è stato possibile solo facendo appello all'articolo 235. D'altra parte, la scadenza indicata nell'articolo 27 è trascorsa da un pezzo, senza che il ravvicinamento delle disposizioni nazionali sia stato realizzato nella misura obbiettivamente necessario: lo dimostra il fatto che nel 1979 la Commissione ha predisposto un nuovo «Programma pluriennale per la realizzazione dell'unione doganale» (pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità n. C 84 del 31 marzo 1979), e in esso ha affermato fra l'altro: «L'obbiettivo finale dell'unione doganale è quello di realizzare le condizioni da cui dipendono la fusione dei mercati nazionali in un mercato unico e lo smantellamento delle frontiere interne. Tali condizioni non si esauriscono nell'istituzione di una tariffa doganale comune e nella fissazione di un certo numero di principi di base ..., ma devono concretizzarsi nella definizione di una legislazione completa, uniforme ed efficace, atta ad assicurare l'omogeneità del regime degli scambi fra la Comunità ed i paesi terzi e a creare in tal modo i presupposti affinché le merci possano circolare all'interno della Comunità nelle stesse condizioni in cui circolano all'interno dei mercati nazionali». A sua volta il programma 1980 per la realizzazione dell'unione doganale (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. C 44 del 21 febbraio 1980) ha annunciato il proposito della Commissione di trasmettere al Consiglio «per le disposizioni doganali che a tutt'oggi figurano soltanto in atti nazionali, proposte comportanti i principi di base comunitari che si sostituiranno ā quelli contenuti negli atti nazionali» (paragrafo 3).
Stando così le cose, non può sorprendere che alcuni settori della materia doganale continuino ad essere retti nei singoli Stati membri da norme nazionali non armonizzate con quelle in vigore negli altri Stati membri. Sarebbe inesatto parlare, in casi del genere, di lacune del diritto comunitario, giacché non ci si riferisce ad una materia la cui regolamentazione sia stata rimessa per intero al legislatore comunitario, bensì ad una materia ancora in parte rientrante nell'ambito di competenza degli ordinamenti nazionali, e per la quale si attende una più ampia e completa armonizzazione fra tali ordinamenti. È dunque possibile che alcuni aspetti dell'attività doganale ricadano sotto norme nazionali diverse da Stato a Stato, malgrado il rischio che ciò possa recare intralcio alla piena realizzazione dell'unione doganale.
3.
Un settore in cui non si è ancora raggiunta l'armonizzazione fra le leggi degli Stati membri è quello delle cause di estinzione dell'obbligazione doganale. Il 25 giugno 1979, il Consiglio ha emanato la direttiva 79/623, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'obbligazione doganale, la quale persegue anche l'obbiettivo di unificare, in certa misura, il regime delle cause di estinzione; ma il termine accordato agli Stati membri per conformarsi agli obblighi prescritti scadrà solo il 1o gennaio 1982. In relazione al problema che stiamo discutendo è interessante menzionare il nono considerando di tale direttiva, dove si afferma tra l'altro che è necessario «precisare le circostanze in base alle quali l'obbligazione doganale può non sorgere o estinguersi» e si accoglie l'idea che «le cause di tale estinzione devono fondarsi sulla constatazione che le merci non hanno effettivamente ricevuto la destinazione economica, in base alla quale sono applicabili i dazi». Secondo questa logica, viene inserita fra le cause di estinzione dell'obbligazione doganale all'importazione anche la distruzione per ordine dell'autorità della merce dichiarata in libera pratica, prima che sia stata autorizzata la sua uscita dagli spazi doganali (articolo 9, paragrafo 2, lettera a).
Il fatto stesso che uno strumento normativo comunitario sia stato adoperato solo di recente per regolare l'estinzione dell'obbligazione doganale induce a ritenere che, fino all'attuazione della citata direttiva da parte degli Stati, restino in vigore le preesistenti norme nazionali in materia. Deve dunque considerarsi compatibile con le norme del Trattato sull'unione doganale la normativa di uno Stato membro che lascia sussistere l'obbligazione doganale in una determinata ipotesi (confisca e distruzione della merce per ordine dell'autorità), sebbene le legislazioni di tutti gli altri Stati membri prevedano che, nella stessa ipotesi, quell'obbligazione non sorge o si estingue.
Contro questa tesi non credo si possano invocare principi generali di diritto comunitario. Il giudice di merito ha probabilmente tenuto presente l'opportunità di una piena eguaglianza di trattamento degli importatori, quando ha messo in rilievo l'inconveniente della diversità della normativa tedesca rispetto a quelle degli altri Stati membri; ma abbiamo visto che la disciplina comunitaria dell'unione doganale lascia temporaneamente sussistere alcune differenze tra i regimi doganali nazionali; ed è inevitabile che tali differenze diano luogo a disparità di trattamento fra gli importatori di merci in provenienza da paesi terzi, a seconda del paese membro nel quale essi compiono le operazioni di sdoganamento. Si deve dunque escludere, a mio avviso, che possa parlarsi di un principio di eguaglianza di trattamento degli importatori esteso a tutta la materia doganale: l'eguaglianza sussiste nei limiti in cui vi è una normativa doganale comunitaria. Lo dimostra anche il testo dell'ottavo considerando del regolamento 803/68 relativo al valore in dogana delle merci, indicando tra le sue finalità specifiche quella «di garantire agli importatori un trattamento eguale per quanto riguarda la riscossione dei dazi previsti dalla tariffa doganale colmine». Aggiungo che, quando la nostra Corte ha avuto occasione di pronunciarsi su di un caso che metteva in gioco l'eguaglianza di trattamento fra importatori (mi riferisco al recente caso 735/79, Gedelfi, deciso con sentenza del 3 giugno 1980), essa si è limitata a ravvisare nel «regime unico degli scambi con i paesi terzi», «uno degli obbiettivi fondamentali del mercato comune», e «una delle finalità essenziali del regolamento 516/77», utilizzando poi questa finalità come elemento di interpretazione del regolamento. Tale atteggiamento mi sembra significativo, nella misura in cui riconosce all'eguaglianza di trattamento fra importatori il valore di un obbiettivo — gradualmente perseguito dal diritto comunitario — e non di un principio generale.
Quanto poi alla possibilità di elevare a principio di diritto comunitario il legame fra l'obbligazione doganale e la destinazione economica effettiva della merce importata, credo che essa rimanga un'ipotesi astratta. Solo la citata direttiva 79/623 ha accolto, come ho notato, il criterio secondo cui l'obbligazione doganale deve estinguersi quando la merce non abbia concretamente ricevuto la destinazione economica, in base alla quale sono applicabili i dazi. Ma ciò non autorizza affatto a ritenere che il legislatore comunitario abbia applicato un principio generale: ancora una volta, la verità è che egli ha introdotto delle norme in vista di un determinato obbiettivo.
4.
Nella parte finale del quesito, di cui ci stiamo occupando, il giudice tedesco chiede se la riscossione di dazi in un solo Stato membro per l'importazione di merci sequestrate e poi distrutte per ordine dell'autorità sia in contrasto con l'articolo 7 del Trattato. È noto che questo articolo vieta «ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità». Ora, è fuori discussione che nell'ipotesi prospettata non si verifica alcuna discriminazione di tal genere fra gli importatori, dal punto di vista dello Stato membro che riscuote il dazio pur ordinando la distruzione della merce. Il problema è quello del diverso trattamento degli importatori a seconda dello Stato membro nel quale le operazioni doganali vengono svolte; ma ciò non ha nulla a che fare con la regola del citato articolo 7.
5.
Passiamo ora all'esame dei quesiti formulati nella prima ordinanza del Finanzgericht di Amburgo i quali concernono anzitutto il problema dell'applicabilità della normativa comunitaria sul valore in dogana alle merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale comunitario e in secondo luogo le modalità per la determinazione di tale valore riguardo alla medesima categoria di merci.
In merito al primo punto, sono d'avviso che le disposizioni del regolamento 803/68 e dei regolamenti della Commissione aventi carattere complementare si applicano anche alle merci introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità.
A favore di questa tesi sta anzitutto la considerazione che né il Trattato né le norme derivate circoscrivono l'operatività della tariffa comune alle merci importate legalmente. Ciò che vale per la tariffa comune deve valere anche per le disposizioni che hanno un valore strumentale rispetto alla sua applicazione: in particolare il citato regolamento 803/68, il cui ultimo considerando dichiara che «occorre garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni del presente regolamento alle importazioni di tutte le merci». Senza voler esagerare la portata di questa formulazione, mi sembra che, in assenza di indicazioni testuali le quali escludano dalla tariffa le merci importate illegalmente, esse debbano necessariamente ricadere sotto il regime doganale comunitario, incluse le norme sulla determinazione del valore in dogana, purché oggettivamente applicabili. Vero è che, in genere (almeno fino alla direttiva 79/623), quelle norme sembrano modellate sul presupposto che si tratti di operazioni commerciali legali; nel regolamento della Commissione 375/69 del 27 febbraio 1969 si disciplina infatti la dichiarazione che l'importatore deve rendere alle autorità doganali e della quale si tiene conto per definire il valore in dogana delle merci. Ma sembra ragionevole ritenere che la normativa derivata sia stata concepita in relazione al modo normale di svolgersi delle operazioni commerciali: ciò può spiegare perché non si sia considerata espressamente l'ipotesi di operatori illegali. In ogni caso, non ritengo sia sufficiente riferirsi all'impostazione della normativa sul valore in dogana per escludere dal suo campo di applicazione le merci importate illegalmente.
La tesi da me accolta ha, beninteso, due limiti. In primo luogo, deve trattarsi di merci previste dalla tariffa doganale comune (nella specie, l'eroina rientra in questa categoria). In secondo luogo, restano inapplicabili per ragioni obbiettive le norme comunitarie le quali presuppongono che l'importazione (o l'esportazione) sia avvenuta legalmente, e in particolare — come giustamente ha affermato lo stesso giudice di merito — le disposizioni che presuppongono la regolare dichiarazione in dogana delle merci.
6.
Una volta stabilito che il regolamento 803/68 è applicabile, in linea di principio, anche alle merci introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità, resta da vedere se il momento ed il luogo dell'importazione possono essere determinati alla stregua delle disposizioni del medesimo regolamento.
Per quanto riguarda il momento, in relazione al quale il valore in dogana va determinato, l'articolo 5 del regolamento 803/68 contiene due disposizioni generali, formulate sul presupposto che si tratti di forme di importazione (o esportazione) legali. Alla lettera a), infatti, esso si riferisce alla data della presentazione al servizio doganale della dichiarazione, con cui l'operatore economico manifesta la volontà di immetere le merci al consumo; ed alla lettera b), al momento fissato dall' istituzione comunitaria e dagli Stati membri per la immissione al consumo secondo un diverso regime doganale. Tali disposizioni, connesse ad uno sdoganamento regolare, non sono applicabili a merci introdotte illegalmente. Perciò per individuare il momento nel quale va determinato il valore in dogana di queste ultime merci si dovrà applicare la normativa nazionale di ciascuno Stato membro.
Conviene osservare che recentemente la direttiva 79/623, già citata, nel disporre il ravvicinamento delle legislazioni per quanto concerne la nascita dell'obbligazione doganale, ha regolato anche il momento in cui si considera sorta l'obbligazione doganale all'importazione (articolo 3) e il momento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dell'importo di tale obbligazione (articolo 7). Nel contesto di tale direttiva il problema è stato risolto anche per le importazioni illegali, stabilendosi che per esse l'obbligazione sorge a seguito della «introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione» (articolo 2, lettera b) e che il momento in cui l'obbligazione si considera sorta corrisponde ... «al momento dell'introduzione della merce nel territorio doganale della Comunità» (articolo 3, lettera b). Già sappiamo che queste disposizioni non sono applicabili, ratione temporis, alla fattispecie. È però utile richiamarle perché esse dimostrano che, prima della loro emanazione, la materia non era regolata a livello comunitario e restava quindi interamente affidata alle legislazioni nazionali, in attesa di armonizzazione.
Per quanto riguarda, poi, il luogo da assumere come rilevante ai fini della determinazione del valore in dogana, sembra possibile adottare il criterio del luogo di introduzione nel territorio doganale comunitario, indipendentemente dal fatto che le merci siano state importate legalmente oppure no. Pertanto anche per le merci illegalmente importate potranno trovare applicazione le disposizioni pertinenti del regolamento 803/68, nei limiti in cui non si basino sul rispetto di determinate formalità legali.
7.
L'ultimo problema sollevato dal giudice tedesco concerne l'individuazione dei soggetti obbligati a fornire alle autorità doganali nazionali le informazioni necessarie per determinare il valore in dogana delle merci. I regolamenti della Commissione 375/69 del 27 febbraio 1969 e 1343/75 del 26 maggio 1975 prescrivono che l'importatore faccia alle autorità doganali una dichiarazione contenente gli elementi relativi al valore in dogana delle merci e consegni alle medesime autorità la documentazione del relativo contratto, sempre per la determinazione di tale valore. Il giudice tedesco domanda se tali disposizioni si applichino nei confronti di chiunque acquisti, nel territorio doganale comunitario, merci ivi introdotte illegalmente — con la conseguenza che anche chi abbia acquistato la merce dall'importatore o da un successivo intermediario sarebbe tenuto a fornire alle autorità informazioni sul prezzo pagato — oppure se, conformemente ai principi enunciati nel regolamento 803/68, le autorità nazionali siano tenute a determinare il valore in dogana sulla base del prezzo pagato dal primo acquirente stabilito nel territorio della Comunità.
Mi sembra che sia il regolamento 375/69 che quello 1345/75 siano applicabili alle sole importazioni legali: essi prevedono infatti l'adempimento di una serie di formalità procedurali, concepibili solo nel quadro di operazioni commerciali regolari. Ne segue che i suddetti regolamenti non possono essere applicati alle importazione illegali. Tuttavia un obbligo di fornire informazioni sul valore delle merci sussiste anche per l'importatore illegale e, in genere, per chiunque acquista merci importate di contrabbando: l'articolo 14 bis del regolamento 803/68 (introdotto con il regolamento 338/75 del 10 febbraio 1975) stabilisce, infatti, al paragrafo 1, che «ai fini della determinazione del valore in dogana e fatte salve le disposizioni nazionali che attribuiscono alle autorità doganali degli Stati membri competenze più estese, ogni persona o impresa direttamente o indirettamente interessata alle operazioni di importazione considerate fornirà a dette autorità ... tutti i documenti e le informazioni necessari».
Indubbiamente è difficile che chi acquista merci importate illegalmente informi le autorità, tenuto conto delle conseguenze anche di natura penale connesse a un tal genere di ammissione. Perciò per la determinazione del valore in dogana di quelle merci l'autorità nazionale sarà il più delle volte costretta a far ricorso ad altri metodi di accertamento ed in particolare a quello comparativo.
Se, come nel caso di specie, si tratta di merci che non solo sono state introdotte di contrabbando ma che non possono neppure essere liberamente commerciate, la determinazione del valore normale incontrerà un ulteriore ostacolo in quanto si dovrà fare riferimento ai prezzi praticati in un mercato clandestino. Tuttavia gli accertamenti basati su questi prezzi sono meno rari di quel che si possa immaginare e non vengono eseguiti soltanto dalle autorità doganali della Repubblica federale (benché esse siano le sole ad eseguirli anche in caso di confisca della merce, in funzione del pagamento del dazio). In altri ordinamenti, infatti, la sanzione penale per il reato di contrabbando è commisurata ai diritti doganali evasi. Posso citare a titolo di esempio l'articolo 282 del D.P.R. italiano 23 gennaio 1973, n. 43, che contiene una disposizione siffatta. Ciò significa che non sono eccezionali le situazioni in cui occorre che il valore in dogana sia individuato anche in caso di confisca o distruzione delle merci, e dimostra — mi sembra — la praticabilità dell'accertamento anche quando ci si debba riferire ad un mercato clandestino.
8.
Per tutte le considerazioni che ho fin qui svolto suggerisco che questa Corte risponda nel modo seguente ai quesiti formulati dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanze del 15 gennaio e dell'8 luglio 1980:
a)
Uno Stato membro ha la facoltà di riscuotere dazi sugli stupefacenti illecitamente importati e successivamente distrutti, anche qualora gli altri Stati membri non riscuotano dazi per importazioni di tal genere. Questa facoltà non contrasta né con le disposizioni del Trattato CEE relative all'unione doganale, né con l'articolo 7 del medesimo Trattato.
b)
Le regole di diritto comunitario relative al valore in dogana sono, in via generale, applicabili a tutte le merci per le quali la tariffa doganale comune prevede la percezione di diritti di dogana, ivi comprese quelle introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità. Fanno tuttavia eccezione quelle regole il cui contenuto chiaramente presuppone che l'importazione o l'esportazione delle merci siano avvenute in modo legale, e che per tale motivo risultano inapplicabili alle ipotesi di merci importate o esportate illegalmente.
e)
Le disposizioni del regolamento del Consiglio 803/68 non sono applicabili quando si tratta di stabilire il momento da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana di merci introdotte illegalmente nel territorio doganale della Comunità. Tale momento deve perciò essere individuato in base al diritto nazionale. Le disposizioni del medesimo regolamento, che indicano il luogo da prendere in considerazione per la determinazione del valore in dogana delle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità, valgono sia per le merci importate legalmente che per quelle importate di contrabbando, a meno che non presuppongano chiaramente il rispetto di certe formalità legali.
d)
Le disposizioni dei regolamenti della Commissione 375/69 e 1343/75 non sono applicabili alle merci introdotte di contrabbando nel territorio doganale della Comunità. Tuttavia, in base all'articolo 14 bis, paragrafo 1, del regolamento 803/68, le autorità doganali possono esigere le informazioni necessarie per la determinazione del valore in dogana da chiunque abbia acquistato le merci in questione, dall'importatore o da un successivo intermediario, nel territorio della Comunità.
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