CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 OTTOBRE 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
A pochi mesi di distanza dalla sentenza Chatain (da voi pronunciata il 24 aprile di quest'anno nella causa pregiudiziale 65/79) siamo di fronte ad un'altra questione d'interpretazione riguardante il regolamento del Consiglio n. 803/68, del 27 giugno 1968, sulla determinazione del valore in dogana delle merci. Anche questa volta c'è un importatore accusato di aver fatturato un valore superiore a quello effettivo, al fine di compiere un illecito trasferimento di valuta all'estero, e c'è quindi un processo penale pendente dinanzi al giudice nazionale; tuttavia nella domanda formulata da questo giudice il punto saliente non è l'esistenza o meno di un potere dell'autorità doganale di ridurre il valore dichiarato dall'importatore, ma addirittura la possibilità che sia determinato in dogana un valore inferiore al prezzo normale della merce. Perciò la risposta in senso negativo mi sembra agevole, alla luce di quanto dispone chiaramente il regolamento citato, e a prescindere dalla soluzione accolta nella sentenza Châtain.
Riassumo i fatti. La società per azioni «Victory France», con sede a Parigi, importò fra il 1972 e il 1974 tessuti e abiti usati dagli Stati Uniti, dichiarando un valore di circa un milione e mezzo di dollari, che corrispondeva al prezzo fatturato. La dogana francese ha rifiutato di tener conto delle fatture, tanto più che esse sarebbero state compilate in Francia dalla stessa società importatrice, ed ha invece considerato decisiva la dichiarazione di esportazione, di minore ammontare, fatta dallo spedizioniere americano; in base a ciò, ha ritenuto che le merci avessero un valore inferiore di circa 4 milioni di franchi a quello dichiarato, ed ha imputato l'amministratore della società, signor Wilner, di false dichiarazioni doganali e di trasferimento irregolare di capitali. Nell'ambito del procedimento penale apertosi davanti al tribunale di Parigi si è inserita la presente causa pregiudiziale.
Quando ha redatto il quesito da sottoporre alla Corte, il giudice di merito non ha avuto la mano felice; ma in sostanza esso chiede se il valore in dogana di una merce importata possa essere determinato al livello del valore dichiarato dallo spedizioniere nel paese d'origine, anche se quest'ultimo valore è inferiore al prezzo pagato, non si fonda su alcun documento contabile ed è più basso del prezzo normale della merce, convenuto fra un acquirente e un venditore in condizioni di libera concorrenza.
2.
Il citato regolamento 803/68 stabilisce, all'articolo 1, che: «per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci ... in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore e un venditore indipendenti l'uno dall'altro». Il successivo articolo 9 ribadisce che il prezzo pagato o da pagare potrà essere ammesso come valore in dogana a condizione, fra l'altro, che esso «corrisponda, nel momento in cui è stato convenuto, ai prezzi praticati in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro».
Come ebbi occasione di osservare nelle mie conclusioni nella causa Châtain, «non vi è ... dubbio che rivesta portata preminente, per la determinazione del valore in dogana delle merci importate, il valore normale, teorico della merce, non già il prezzo effettivamente convenuto e pagato». Di conseguenza, nell'ipotesi di prezzo convenuto e pagato in una vendita non effettuata in regime di libera concorrenza, l'autorità nazionale può di-scostarsi dal prezzo fatturato per stabilire il valore in dogana; ma così facendo deve proporsi di accertare quale sia il prezzo normale della merce. Una conferma di quest'assunto si trova nella vostra sentenza del 13 marzo 1980 nella causa 111/79, Caterpillar (non ancora pubblicata).
Per quanto riguarda i metodi di valutazione da adoperare ai fini dell'accertamento del prezzo normale, ho già avuto occasione di rilevare (nelle conclusioni pronunciate nella causa Chatain) che «la normativa comunitaria tace circa i metodi di valutazione applicabili quando non ci si può basare sull'elemento prezzo»: perciò è sulla base del sistema della convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 — vincolante nell'ambito comunitario — che le autorità doganali nazionali, incaricate di applicare la normativa comunitaria anche alla luce della predetta convenzione, potranno procedere alla valutazione delle merci su una base diversa dal prezzo fatturato. Il sistema della convenzione di Bruxelles è orientato nettamente nel senso di commisurare l'imposizione doganale al valore obbiettivo delle merci che spetta alle autorità doganali stabilire, senza essere vincolate dal prezzo risultante dai documenti commerciali.
Ora, è noto che l'autorità nazionale può ricorrere al metodo deduttivo basato sul prezzo al quale la merce è rivenduta (ne parla la menzionata sentenza Caterpillar, punti 21-25 della motivazione) oppure al metodo comparativo fondato sul confronto con il prezzo pagato per merci identiche, ma né l'uno né l'altro metodo consentono di assumere a unico dato di riferimento il valore indicato in una dichiarazione resa dallo spedizioniere alla dogana del paese esportatore. Basti considerare che lo spedizioniere è un soggetto diverso dal venditore e dal compratore, e che una sua dichiarazione può essere motivata da interessi e da esigenze del tutto estranei alla determinazione del valore obbiettivo della merce.
In definitiva, dunque, anche se il prezzo pagato in una determinata vendita non vincola l'autorità doganale e non si traduce automaticamente nel valore in dogana della merce, la determinazione di tale valore implica la ricerca del prezzo normale della merce di cui trattasi in condizioni di libera concorrenza, e non può essere effettuata con riferimento ad una dichiarazione dello spedizioniere.
3.
Le considerazioni svolte finora sono, a mio avviso, sufficienti per rispondere alla domanda posta dal tribunale di Parigi, il cui oggetto — giova ripeterlo — è essenzialmente quello di stabilire se possa essere determinato in dogana, sulla base di una dichiarazione dello spedizioniere, un valore più basso del prezzo normale della merce. Ma nel corso del presente giudizio la Commissione ha interpretato la domanda del giudice di merito come se essa concernesse in primo luogo la possibilità o meno, per le autorità doganali, di determinare un valore minore del prezzo fatturato e pagato. Supponendo esatta questa interpretazione, il problema sarebbe risolto in limine sulla base della citata sentenza Châtain, la quale ha ritenuto che le modifiche del valore in dogana dichiarato dall'importatore, previste dai regolamenti comunitari, sono soltanto «modifiche verso l'alto», e pertanto ha negato che il diritto comunitario consenta alle autorità nazionali di determinare il valore in dogana al di sotto del prezzo dichiarato (e documentato dalle fatture), anche se tale prezzo risultasse più elevato del prezzo normale della merce.
Mi sia consentito di dire che io ritengo tuttora valido il punto di vista sostenuto nelle mie conclusioni nella causa Chatain; credo, cioè, che il principio della prevalenza del prezzo normale sul prezzo fatturato debba trovare applicazione sia quando il primo è superiore al secondo, sia quando è al di sotto del secondo. Ma non credo necessario riproporre alla Corte le mie argomentazioni, perché il presente caso può essere risolto indipendentemente dalla soluzione del problema affrontato nella causa Châtain. Infatti, nel quesito rivolto alla Corte dal giudice istruttore presso il tribunale di Parigi, non è in gioco il rapporto tra prezzo fatturato e prezzo normale, bensì la possibilità che si scenda al di sotto del prezzo normale, identificando il valore in dogana con il prezzo risultante dalla dichiarazione di un terzo.
4
In conclusione, propongo alla Corte di risolvere la questione d'interpretazione sottopostale dal tribunale di Parigi con ordinanza dell'11 febbraio 1980, dichiarando quanto segue:
«Non è conforme al regolamento del Consiglio n. 803/68, del 27 giugno 1968, che il valore in dogana di una merce importata sia determinato dalle autorità nazionali con riferimento a una dichiarazione resa dallo spedizioniere alle autorità doganali del paese di esportazione, a un livello inferiore al prezzo normale della merce, pattuito tra un acquirente e un venditore che operino in condizioni di libera concorrenza.»
Full & Egal Universal Law Academy