CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
del 16 dicembre 1980
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Questa causa pregiudiziale vi dà occasione di interpretare talune disposizioni del regolamento del Consiglio 11. 355, del 5 febbraio 1979, che ha introdotto «le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve». Si tratta in primo luogo di stabilire la portata del divieto, imposto a chi detiene tali prodotti in vista della vendita o li mette in circolazione, di designarli e presentarli in modo tale da creare confusione o da far nascere opinioni erronee negli acquirenti circa le loro caratteristiche, e in particolare quanto alla loro origine geografica. Si tratta, inoltre, di accertare se le norme comunitarie in materia lascino spazio per l'applicazione di eventuali norme nazionali più rigorose.
Riassumo brevemente i fatti.
La ditta Weigand, che fa commercio di vini nella Repubblica federale tedesca, mette in vendita fra gli altri due «vini di qualità prodotti in regioni determinate» (v.q.p.r.d.) sotto le denominazioni «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor» le quali figurano sulle etichette e sono impiegate nella pubblicità, accompagnate dall'indicazione della zona di provenienza. Ma lo Schutzverband Deutscher Wein, ente tedesco che ha lo scopo statutario di contrastare la concorrenza sleale nel settore vinicolo, sostiene che le anzidette denominazioni siano ingannevoli, poiché pur essendo nomi di fantasia danno l'impressione di riferirsi a dei vigneti: in effetti, il termine «Doktor» entra nella denominazione di vini tedeschi tipici, fra cui il notissimo «Bernkasteier Doktor», mentre i termini «Schloß» e «Kloster» sono sinonimi di alcuni vigneti e rientrano nella denominazione di altri. In base a queste affermazioni, lo Schutzverband Deutscher Wein ha convenuto in giudizio, dinanzi al Landgericht di Mannheim, la ditta Weigand, chiedendo che le sia inibito di mettere in commercio e di pubblicizzare i due vini «Klosterdoktor» e «Schloßdoktor».
Il giudice di prima istanza ha respinto la domanda; in sede d'appello, invece, l'Oberlandesgericht di Karlsruhe l'ha accolta e, applicando l'articolo 3 della legge tedesca sulla concorrenza sleale, ha vietato alla convenuta di porre in vendita e di reclamizzare vino sotto le denominazioni controverse. La ditta Weigand ha proposto allora ricorso contro tale decisione davanti al Bundesgerichtshof. Quest'organo giurisdizionale, con ordinanza del 19 dicembre 1979, ha sospeso il procedimento, per sottoporre alla nostra Corte, ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CEE, i seguenti quesiti:
«1.
Se la parola “confusione” di cui all'art. 43, n. 1, del regolamento (CEE) n. 355/79 (GU n. L 54 del 5. 2. 1979, pag. 99 e seg.) e/o i termini “indicazioni tali da creare confusione” di cui all'art. 8, lett. e), e all'art. 18, leu. e), di detto regolamento, a differenza dei termini “creare un'opinione erronea” di cui all'art. 43, n. 2, del regolamento, si debbano interpretare nel senso che:
a)
comprendano soltanto il caso in cui nel commercio il marchio venga scambiato per un altro determinato marchio o per un'altra determinata denominazione (di località, nella specie),
b)
oppure se in dette denominazioni o indicazioni tali da generare confusione si debbano ricomprendere anche quelle che danno a credere si tratti del nome — o di parte del nome — di una località di produzione vinicola in realtà inesistente, o della denominazione di una zona di produzione in realtà inesistente.
2.
Nel caso sia positiva la soluzione della questione sub 1 b),
a)
se una designazione ed una presentazione (etichettatura, nella specie), non criticabili dal punto di vista dell'art. 43, n. 1, possano nondimeno ricadere nel campo d'applicazione dell'art. 43, n. 2, oppure se l'art. 43, n. 1, contenga norme esaustive per quanto riguarda la designazione dei prodotti,
b)
se l'art. 43 del regolamento lasci spazio all'applicazione di norme nazionali più rigorose, per esempio l'art. 3 dell' “UWG” (legge contro la concorrenza sleale), quando si tratti di confusione ingenerata nei consumatori da una designazione che dia l'impressione di un nome di località, senza poter essere scambiata per un nome di località effettivamente esistente».
2.
È dunque a quattro disposizioni del citato regolamento 355/79 che il giudice tedesco si è specificamento riferito: l'articolo 8, lettera e), l'articolo 18, lettera e) e i due paragrafi dell'articolo 43. Gli articoli 8 e 18 concernono entrambi i marchi adoperati per designare i vini e apposti sulle etichette delle bottiglie. Il loro contenuto è in gran parte identico; la differenza principale sta nel fatto che l'articolo 8 si applica ai vini da tavola, e l'articolo 18 ai vini di qualità prodotti in regioni determinate; cosicché basterebbe, nel caso di specie, tener conto di quest' ultima norma. In ogni modo, il paragrafo e), così dell'articolo 8 come dell'articolo 18, vieta di utilizzare sull'etichettatura marchi nei quali figurino parole, parti di parole, segni o illustrazioni che contengano indicazioni false o tali da creare confusione, in particolare riguardo all'origine geografica, alla varietà di vite, all'annata di raccolta o a una menzione relativa a una qualità superiore. -
Quanto all'articolo 43, esso pone dei limiti alla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli, fatte mediante l'etichettatura (paragrafo 1) e la pubblicità (paragrafo 2), con l'obbiettivo di evitare che si creino confusioni (paragrafo 1) o opinioni erronee (paragrafo 2) circa le caratteristiche di ciascun prodotto. Più precisamente, l'articolo 43, paragrafo 1, stabilisce che «La designazione e la presentazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 3» (cioè dei prodotti detenuti per la vendita o messi in circolazione), «ivi compreso qualsiasi tipo di pubblicità, non devono creare confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto per quanto riguarda le indicazioni di cui agli articoli 2, 12, 27, 28 e 29» (vale a dire, le indicazioni obbligatorie o semplicemente consentite che figurano sulle etichette dei vini da tavola, dei vini di qualità prodotti in regioni determinate e di quelli provenienti da paesi terzi). Il paragrafo 2 prevede poi che «la designazione e la presentazione nella pubblicità devono essere tali da non creare un'opinione erronea, relativamente al prodotto in questione», specialmente per ciò che riguarda una serie di caratteristiche, fra le quali il tipo di prodotto, l'origine, la qualità, la varietà di vite, ed altre che non interessano nel caso di specie.
Dal confronto fra i due paragrafi in questione risulta che il secondo ha una sfera di applicazione parzialmente diversa dal primo; il primo infatti tende ad evitare il rischio di confusioni derivanti dalle indicazioni contenute nelle etichette, e include l'ipotesi che tali indicazioni siano usate e fini pubblicitari; mentre il secondo vuole evitare che la pubblicità, in generale, crei opinioni erronee sul prodotto, anche quando si avvale di mezzi estranei al contenuto delle etichette (come descrizioni, immagini, illustrazioni, ecc.).
È opportuno, infine, confrontare l'articolo 43, paragrafo 1, con il citato articolo 18, lettera e). L'uno e l'altro pongono limiti all'etichettatura, nell'interesse dell'autenticità e della chiarezza, ma mentre l'articolo 18 concerne soltanto i marchi, l'articolo 43, paragrafo 1, riguarda tutte le indicazioni che figurano nelle etichette. Anche le ipotesi di confusione previste nei citati articoli coincidono solo parzialmente; noto tuttavia che la confusione sull'origine del prodotto è prevista in entrambi.
3.
Vediamo ora come debbano essere interpretate le espressioni «confusione» e «indicazioni tali da creare confusione», che figurano rispetivamente nell'articolo 43, paragrafo 1, e negli articoli 8, lettera e) e 18, lettera e) del citato regolamento 355/79, e che il giudice di rinvio considera diverse dai termini «creare un'opinione erronea», adoperati dall'articolo 43, paragrafo 2. L'alternativa da risolvere è la seguente: si ha «confusione» soltanto quando il marchio rischia di essere scambiato per un altro determinato marchio o un determinato nome di località, o anche quando il marchio induce a ritenere che sia indicata una località di produzione vinicola in realtà inesistente}
A mio avviso il termine «confusione» deve essere interpretato in senso ampio; inoltre, le espressioni «creare confusione» e «creare una opinione erronea» vanno considerate equivalenti. L'interpretazione che accolgo è fondata in primo luogo su di un argomento di carattere testuale: «creare confusione sulla natura, l'origine e la composizione» del vino (articolo 43, paragrafo 1) significa impedire l'esatta conoscenza di tali caratteristiche del prodotto, generando il dubbio che esse siano diverse da quelle reali, ma non significa necessariamente che vengano designate o presentate un'altra determinata natura, un'altra determinata origine, un'altra determinata composizione: se così fosse, sarebbe più esatto parlare di falsificazioni. A tal proposito, giova rilevare che nei citati articoli 8, lettera e) e 18, lettera e) si menzionano alternativamente due diverse ipotesi: che le indicazioni fornite dall'etichetta siano false oppure tali da creare confusione. Aggiungo che là dove il legislatore comunitario si è riferito ai casi di confusione con qualcosa di determinato, si è espresso con chiarezza: nei medesimi articoli 8 e 18, alle lettere b), si parla del rischio di creare confusione con la designazione di un altro tipo di vino (così pure nell'articolo 31, lettera e): «confusione con un'indicazione utilizzata per la designazione di un v.q.p.r.d., di un vino da tavola o di un altro vino importato»; e nell'articolo 34, lettera b): «confusione con la designazione di un vino da tavola, di un v.q.p.r.d. o di un vino importato, ovvero con una illustrazione che caratterizzi uno di questi vini». L'articolo 43, paragrafo 1, non contiene nessuna di queste specificazioni: mi sembra perciò arbitrario forzarne la lettera, per leggervi «confusione con un altro determinato marchio o un'altra determinata località di produzione». Osservo infine che la finalità di evitare la confusione tra un marchio e un altro è propria delle norme che vogliono combattere la concorrenza sleale o proteggere il diritto di marchio, mentre il regolamento 355/79 mira a proteggere i consumatori e facilitare i controlli pubblici sui prodotti vinicoli.
A questo riguardo va tenuto conto degli elementi di interpretazione che si ricavano dal preambolo del regolamento di cui trattasi. Nel secondo considerando di tale preambolo si afferma che «scopo di qualsiasi designazione e presentazione deve essere di fornire delle informazioni quanto più esatte e precise possibili per l'apprezzamento della merce tanto da parte dell'eventuale acquirente quanto da parte degli enti pubblici incaricati della gestione e del controllo del commercio dei prodotti in questione», e che «occorre pertanto stabilire delle norme atte a conseguire tale scopo». Nel terzo considerando si sottolinea poi, con particolare riguardo alla designazione, «che data l'importanza del problema e l'ampiezza del campo di applicazione, occorre ricercare un'informazione ottimale degli interessati ...». Non possono dunque esservi dubbi circa i fini perseguiti dalla normativa che stiamo esaminando.
Ciò precisato, è alla luce di questi fini che deve essere inteso il rapporto- fra i due paragrafi dell'articolo 43. La tutela dell'acquirente, volta ad assicurare una corretta valutazione del prodotto da parte sua', può essere adeguatamente realizzata soltanto se si riconosce alla parola «confusione» usata nel primo paragrafo un significato coincidente con quello dell'espressione «opinione erronea» che figura nel secondo paragrafo. Se, infatti, si interpretasse la parola «confusione» restrittivamente, una certa etichettatura potrebbe eventualmente reputarsi lecita a norma del paragrafo 1, — supponendo che il nome di fantasia apposto sull'etichetta non crei confusione con un'altra marca determinata o con un'altra località di produzione vinicola determinata — pur essendo in contrasto con il paragrafo 2, nella misura in cui induca in errore circa l'origine del prodotto. Una disciplina di questo tipo sarebbe contraddittoria e non risponderebbe all'esigenza di proteggere il consumatore: tale esigenza, infatti, si manifesta allo stesso modo sia per quanto concerne le indicazioni fornite dalla etichetta, sia in relazione alle diverse forme di pubblicità usate per incrementare il prestigio e la diffusione del prodotto. Il coordinamento logico tra i due paragrafi dell'articolo 43 porta, quindi, a riconoscere sostanzialmente il medesimo significato alle espressioni «creare confusione» e «creare un'opinione erronea».
Quanto al confronto fra le diverse versioni linguistiche del regolamento, mi sembra che esso non rechi alcun argomento significativo. Anche se fosse dimostrato che i termini «creare un'opinione erronea» abbiano costantemente un significato più ampio di «creare confusione» — come sembra essere il caso per la versione tedesca — ciò non basterebbe a dimostrare che per «confusione» debba assolutamente intendersi «confusione con un altro marchio o località determinati». E non dimentichiamo che il quesito posto dal giudice tedesco ha per oggetto l'esatta portata dei termini «indicazioni tali da creare confusione», i quali, negli articoli 8, lettera e) e 18, lettera e), non sono affatto contrapposti ai termini «creare un'opinione erronea».
4.
Passando ora al secondo gruppo di domande, rilevo preliminarmente che il giudice nazionale le ha formulate — a quanto afferma il testo dell'ordinanza — in relazione all'ipotesi di una soluzione positiva della questione sub 1 b). Ma la Commissione e tutte le altre parti intervenute nel presente giudizio hanno giustamente osservato che il giudice tedesco è certamente incorso in errore: il secondo gruppo di quesiti ha ragione di essere posto soltanto nel caso si dia una risposta negativa al quesito sub 1 b) e non viceversa. È chiaro infatti che in tanto ci si può chiedere — come si fa al quesito sub 2 a) — «se una designazione e una presentazione ..., non criticabili dal punto di vista dell'articolo 43, n. 1, possano nondimeno ricadere nel campo d'applicazione dell'articolo 43, n. 2», in quanto si sia optato per la tesi secondo cui l'articolo 43, paragrafo 1, avrebbe una sfera di efficacia più ristretta di quella dell'articolo 43, paragrafo 2 (vieterebbe, cioè, unicamente la confusione con determinati marchi o località di produzione); e questa tesi corrisponde a una risposta negativa al quesito sub 1 b). Perciò la parte introduttiva del secondo gruppo di quesiti deve essere rettificata sostituendo il termine «positiva» con quello «negativa».
Ciò posto, è agevole constatare che la soluzione affermativa alla domanda sub 1 b), da me suggerita, rende superfluo l'esame del quesito sub 2 a).
Per quanto riguarda invece il punto 2 b), credo che debba farsi un ragionamento diverso. È vero che anche tale domanda ha natura subordinata (nel senso sopra chiarito) e non richiederebbe quindi, da un punto di vista formale, una presa di posizione. Tuttavia mi sembra opportuno prendere in esame il problema prospettato, nei suoi termini generali: come problema di rapporto fra la disciplina comunitaria dettata dagli articoli 8, lettera e), 18, lettera e) e 43 del regolamento 355/79 e l'eventuale disciplina nazionale che contempli il fenomeno della «confusione» ingenerata nei consumatori sotto il profilo della concorrenza sleale. In effetti, questa problematica è autonoma rispetto al primo gruppo di quesiti, ed è indubbiamente rilevante per il giudice di rinvio, al quale spetta decidere nel caso di specie se e in quali limiti sia applicabile, oltre al citato regolamento, la legislazione tedesca sulla concorrenza sleale.
A mio avviso, la materia della designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve è disciplinata in modo esauriente e completo dal citato regolamento 355/79 e dalle relative norme di attuazione (contenute nel regolamento della Commissione n. 1608/76). Che si tratti di una disciplina completa risulta chiaramente dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 337/79, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il cui primo comma prevedeva che il Consiglio stabilisse «se necessario» le norme relative alla designazione e alla presentazione dei prodotti inclusi nell'anzidetta organizzazione di mercato, e il cui secondo comma disponeva che, «fino all'applicazione delle norme di cui al primo comma, le norme applicabili in materia sono quelle adottate dagli Stati membri». La logica conseguenza di tale disposizione è che, una volta entrata in vigore la regolamentazione comunitaria (cosa che si è verificata, almeno per i vini e i mosti di uve, con l'emanazione del regolamento 355/79), questa regolamentazione esclude l'ulteriore applicabilità degli ordinamenti nazionali nella stessa materia, a meno che determinate norme comunitarie non lo consentano su punti specifici. In effetti, nel regolamento di cui trattasi, figurano numerose norme di questo genere: cito a titolo di esempio l'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma; l'articolo 2, paragrafi 2, lettera h), e 3, lettere d), g) ed i); l'articolo 3, paragrafi 2, 3, secondo comma, 4, 5, secondo comma; l'articolo 4, paragrafo 2; l'articolo 5, paragrafo 2; l'articolo 6, paragrafo 2; l'articolo 11, paragrafo 3, ecc.
Va detto che in questo campo la norma che ha maggiore interesse per il nostro caso è l'articolo 13, paragrafo 2, secondo cui «gli Stati membri possono, per quanto riguarda i v.q.p.r.d. ottenuti nel proprio territorio, rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di talune indicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2 ...». Preciso che l'articolo 12, paragrafo 2, elenca le indicazioni che è facoltativo includere nell'etichettatura dei v.q.p.r.d., tra le quali rientra il marchio (lettera e). È possibile interpretare tale disposizione nel senso che un ordinamento nazionale possa limitare l'uso del marchio vietando le denominazioni suscettibili di indurre in errore il consumatore sull'origine geografica o su altre caratteristiche del prodotto? Credo che la risposta debba essere negativa, dato che questo aspetto della designazione e presentazione dei prodotti è regolato in modo esplicito ed esauriente negli articoli 18 e 43 dello stesso regolamento 355/79, ai quali il potere di deroga attribuito dal citato articolo 13, paragrafo 2, non può essere esteso.
Tuttavia, riconoscere che la regolamentazione comunitaria della designazione e presentazione dei prodotti vinicoli ha carattere completo, e in via di principio esclusivo, non significa negare la possibilità che continuino ad applicarsi norme nazionali le quali, pur interferendo con quella regolamentazione, perseguono obbiettivi diversi e compatibili (o addirittura complementari) rispeto ai fini propri della disciplina di cui stiamo parlando. È questo, a mio avviso, il caso delle norme nazionali dirette a prevenire e reprimere la concorrenza sleale. In effetti, ho già avuto modo di notare che gli obbiettivi del regolamento 355/79 consistono essenzialmente nel proteggere il consumatore dei vini e mosti di uve — mettendolo in grado di avere una informazione adeguata e veritiera circa le caratteristiche del prodotto che intende acquistare — e nel facilitare l'espletamento dei compiti di gestione e di controllo propri delle autorità. La normativa interna sulla concorrenza sleale tende invece principalmente a proteggere gli operatori economici, e solo indirettamente i consumatori. Aggiungo che, là dove il regolamento predetto tocca la materia della «confusione» creata dall'uso di segni distintivi del prodotto (come nel citato articolo 43) e quindi si occupa di un problema che presenta anche aspetti relativi alla concorrenza sleale (o eventualmente aspetti relativi al marchio), non soltanto si verifica un caso di interferenza tra vari gruppi di norme, ma si constata inoltre che la disciplina comunitaria è formata soltanto da regole «materiali», mentre la normativa interna sulla concorrenza sleale (come quella sul marchio) comporta anche appropriati meccanismi procedurali e la previsione di sanzioni da applicare in caso di illecito. Sarebbe dunque inconcepibile che il regolamento 355/79, per il fatto di essere «completo» in materia di designazione e presentazione di vini, venisse interpretato come esclusivo anche rispetto alla normativa interna sulla concorrenza sleale e sui marchi. Ciò che è necessario, ma anche sufficiente, è che non trovi applicazione alcuna norma sulla concorrenza sleale o sui marchi il cui contenuto rappresenti una modifica (in senso più permissivo o più rigoroso, poco importa) delle disposizioni del citato regolamento.
Queste considerazioni rispondono alla stessa logica da me seguita nella causa 50/76, Amsterdam Bulb (Raccolta 1977, pag. 151 e segg.). Riconobbi, allora, che gli Stati membri non possono adottare provvedimenti intesi a modificare la portata o a completare le disposizioni di regolamenti comunitari, e citai in proposito le vostre sentenze del 18 febbraio 1970 nella causa 40/69, Hauptzollamt Hamburg e/Bollmann (Raccolta 1970, pag. 69), e del 18 giugno 1970 nella causa 74/69, Hauptzollamt Bremen c/Krohn (Raccolta 1970, pag. 451). Ma aggiunsi: «Questo orientamento fu adottato in relazione a casi in cui il provvedimento statale considerato aveva funzione interpretativa del regolamento comunitario, e quindi influiva sulla portata di esso: la chiave della decisione della Corte stava proprio nel voler escludere ogni mutamento o pregiudizio della portata, ossia del contenuto, dell'atto comunitario. Non si può invece dire che una sanzione penale alteri il contenuto delle norma del regolamento ... Il fatto che uno Stato aggiunga alla normativa comunitaria sanzioni penali, a scopo di garanzia ... non contrasta con i principi del diritto delle Comunità europee». E la Corte accolse questo punto di vista, decidendo tra l'altro: «Qualora la normativa comunitaria non commini sanzioni particolari a carico dei singoli che non si conformino a quanto da essa disposto, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le sanzioni che ritengano opportune» (sentenza del 2febbraio 1977 nel citato caso 50/76, Raccolta 1977, pag. 150).
Tornando al presente caso, ritengo che, nella descritta situazione di interferenza fra norme comunitarie e norme interne, il principio da tener fermo sia quello della priorità della disciplina comunitaria, dal quale si deduce che il diritto nazionale è applicabile solo nella misura in cui sia compatibile o complementare rispetto a quella disciplina. In materia di concorrenza sleale, si può dunque a mio avviso affermare l'applicabilità di quelle regole interne che non pregiudichino la piena osservanza degli articoli 8, 18, 43 (o altri) del citato regolamento 355/79, e anzi contribuiscano a garantire la loro osservanza sul piano delle procedure e delle sanzioni.
5.
In conclusione, sono d'avviso che la Corte dovrebbe rispondere nel modo che segue ai quesiti formulati dal Bundesgerichtshof, con ordinanza del 19 dicembre 1979:
1.
I termini «confusione sulla natura, origine e composizione del prodotto», contenuti nell'articolo 43, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 355 del 5 febbraio 1979, e «indicazioni ... tali da creare confusione», di cui agli articoli 8, lettera e), e 18, lettera e), del medesimo regolamento, si riferiscono anche al caso di denominazioni di vini, tali da far credere all'acquirente che sia indicata con esse una località geografica, mentre tale località non esiste.
2.
Il regolamento del Consiglio n. 355/79 costituisce, assieme alle sue disposizioni di attuazione contenute nel regolamento della Commissione n. 1608/76, una disciplina completa della designazione e presentazione dei vini e dei mosti di uve che rientrano nella sua sfera di previsione; pertanto, eventuali norme nazionali in tale materia si applicano soltanto nei casi espressamente previsti dalle norme comunitarie. Tuttavia l'obbligo di rispettare integralmente e in via prioritaria gli articoli 8, lettera e), 18, lettera e), e 43 del citato regolamento n. 355/79 non esclude l'applicabilità di quelle norme nazionali, in materia di concorrenza sleale, che siano compatibili con la disciplina comunitaria; in particolare, di quelle che abbiano natura procedurale o funzione sanzionatoria.
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