CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIMONE ROZÈS
DEL 2 LUGLIO 1981 ( *1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Le cause sottopostevi hanno ad oggetto la situazione della dottoressa Turner, medico specialista per le malattie interne e la cardiologia, che è stata assegnata ad un nuovo posto, indi trasferita in seno al' servizio medico di Bruxelles presso la Commissione delle Comunità europee.
Mi richiamo, per gli antefatti, come per lo svolgimento del procedimento e le conclusioni delle parti nonché per i loro mezzi ed argomenti, alla relazione d'udienza, pienamente esauriente, che vi è stata presentata. Ricordo soltanto che, con ordinanza 3 marzo 1981, la Corte ha deciso di riunire le cause 59 e 129/80 perché vengano decise con una sola sentenza.
Prenderò anzitutto in esame le questioni di ricevibilità per passare poi al merito dei problemi sollevati.
I — Ricevibilità
II ricorso 59/80 mira all'annullamento,
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in primo luogo, della nota 4 maggio 1979 del direttore generale del personale e dell'amministrazione con cui si invitava la Turner a svolgere, a par tire dal 10 maggio 1979, le mansioni descritte in una nota del 14 marzo precedente,
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in secondo luogo, della decisione 8 giugno 1979 con cui la ricorrente è stata assegnata ad un nuovo posto.
La ricevibilità del primo capo delle conclusioni non crea alcuna difficoltà. Viceversa, la Commissione mette in dubbio la ricevibilità del ricorso avverso la decisione 8 giugno 1979, in quanto il reclamo preliminare 3 luglio 1979 presentato dalla Turner, riguarderebbe solo la decisione 4 maggio 1979. Questo motivo è infondato. Infatti, le mansioni conferite alla ricorrente dalle precise instruzioni impartitele il 4 maggio 1979 potevano essere svolte solo in relazione con la destinazione a compiti amministrativi; si deve quindi ritenere che il reclamo diretto avverso la decisione 4 maggio 1979 riguardi pure la decisione 8 giugno 1979; d'altronde, questa decisione ha effetto retroattivo al 12 luglio 1978 (e non all'I 1 luglio, come essa erroneamente dichiara).
Cionondimeno, la ricorrente non può chiedere l'annullamento della decisione 23 maggio 1980 — oggetto del ricorso n. 129/80 — con cui veniva trasferita alla direzione generale della ricerca e nel contempo l'annullamento della decisione 8 giugno 1979: ove si seguisse la sua tesi, la Turner non sarebbe più addetta ad alcun ufficio. L'esame del merito del primo ricorso mostrerà ch'essa non ha interesse a chiedere l'annullamento della suddetta decisione 8 giugno 1979.
II — Nel merito
Nell'ambito del primo ricorso, la ricorrente deduce il mezzo di violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto ed il mezzo di sviamento di potere.
1. Sullo sviamento di potere
Non ritengo che la creazione di un intero servizio specializzato, il «settore medico-sociale» risponda all'intento esclusivo di nuocere alla ricorrente. Anche ammettendo che sia provata l'esistenza di un danno, questo sarebbe solo una conseguenza di detta creazione, non già la sua causa.
È senza dubbio esatto che l'assegnazione della ricorrente ad un nuovo posto abbia un secondo fine ben determinato. Infatti, essa è — almeno in parte — all'origine delle due cause di personale nelle quali si trattava di un abuso di esami integrativi ordinati nell'ambito delle visite mediche di assunzione, questi esami, che avevano dato luogo ad una valutazione negativa quanto all'idoneità dei candidati ad esercitare le loro funzioni, non avevano, ad avviso del medico che li aveva prescritti, fatto risultare «dati sanitari tali da richiedere una cura» (sentenza 13 aprile 1978, Mollet, Race. 1978, pag. 905, punto 6 della motivazione).
Queste cause hanno avuto esito sfavorevole per la Commissione e, in una di esse, vi siete espressi in questi termini:
«... la Corte non può fare a meno di rilevare la leggerezza con cui, sia per quanto riguarda la domanda d'informazioni sanitarie, sia per quanto riguarda il reclamo amministrativo, i servizi di cui trattasi hanno agito, in una materia che coinvolge degli interessi altamente rispettabili» (sentenza 27 ottobre 1977, Moli, Race. 1977, pag. 1977, punto 10 della motivazione).
La Commissione era padronissima di creare un settore medico-sociale e di procedere alla ridistribuzione dei compiti senza con ciò ledere l'indipendenza professionale della ricorrente e senza arrivare sino al punto di adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti — provvedimento del resto difficilmente concepibile giacché, a parte la sua responsabilità deontologica (che rientra nella competenza degli ordini professionali), il medico del lavoro può essere soggetto solo al controllo di un medico ispettore o di un altro medico designato ad hoc.
Sarebbe stato meglio forse assegnare a questo nuovo settore uno psichiatra, titolare di un diploma in medicina del lavoro, piuttosto che ad uno specialista per le malattie interne e la cardiologia; ma, ad ogni modo, la nomina di uno specialista del genere, titolare di un diploma in medicina del lavoro, poteva concepirsi ed era auspicabile che un siffatto settore fosse diretto da un medico ad orario completo, piuttosto che da un medico esterno, privo di un diploma del genere.
2.
Col secondo mezzo la ricorrente fa valere la violazione dell'art. 7, n. 1, dello Statuto (interesse del servizio).
Mi sembra difficile contestare, in linea di principio, l'opportunità della creazione di un «settore medico-sociale» e asserire che questa denominazione non comprende in realtà alcuna funzione sanitaria vera e propria.
In un memorandum che essa stessa aveva redatto il 13 marzo 1979, la ricorrente sottolineava di essere stata «colpita dall'entità dei problemi sollevati dalla patologia psichiatrica e psicologica.
A mo' d'esempio:
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malati ospedalizzati nei reparti psichiatrici;
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tentativi di suicidio;
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chiamate di commissariati di polizia, di portieri, ecc.;
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difficoltà d'integrazione di talune persone nel genere di lavoro della Commissione;
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malati mentali che vengono respinti da un servizio all'altro, con avviamento graduale alla messa in invalidità anticipata».
L'importanza degli esami d'assunzione per la medicina del lavoro è notevole. Cionondimeno essi non esauriscono l'ambito di attività di questa forma di medicina. La medicina del lavoro non si limita all'attività clinica, sotto forma d'esami sanitari; essa comporta pure un'azione sull'ambiente socio-professionale.
Secondo la raccomandazione della Commissione 20 luglio 1962, rivolta agli Stati membri in materia di medicina del lavoro nelle imprese, fra le materie insegnate nell'ambito di questa branca figurano la patologia del lavoro (allergie professionali), i problemi medici speciali (psiconevrosi in rapporto al lavoro o al rischio di malattia), la psicologia del lavoro (sanità mentale e relazioni umane), la medicina preventiva (visite periodiche). Secondo la stessa raccomandazione, nell'ambito della medicina preventiva la medicina del lavoro s'interessa dei divertimenti, degli sports, delle tossicomanie (alcool, tabacco, ecc.). Non era quindi affatto assurdo comprendere in questo settore «la cura del dipendente alcolizzato».
Sembra difficilmente concepibile per la Corte il sostituirsi all'autorità responsabile quanto all'opportunità della creazione di un settore del genere. Secondo la vostra giurisprudenza, l'autorità gerarchica è sola responsabile dell'organizzazione degli uffici, fatti salvi i diritti attribuiti ai dipendenti dal loro stato giuridico e di cui essi possono chiedere giudizialmente l'osservanza.
I servizi di medicina del lavoro in seno ad un'amministrazione come quella della Commissione di Bruxelles non possono naturalmente essere organizzati nella stessa guisa che in un'impresa privata, industriale o altro. Certamente, ci si può pure rivolgere, nel settore pubblico, a medici esterni, legati all'amministrazione da un contratto di lavoro a tempo parziale. Tuttavia, esterno o interno, il medico del lavoro non può cumulare le sue funzioni con quelle di medico curante per gli stessi pazienti. Egli ha, invece, un ruolo di controllo e di prevenzione e può intervenire nelle condizioni di lavoro. Egli è molto più integrato nell'ambito dell'amministrazione: ciò avviene presso la Commissione dove il personale del servizio medico dipende direttamente dal titolare della direzione generale «Personale e amministrazione».
Per i medici interni esiste una necessaria dipendenza gerarchica che occorre conciliare con l'autonomia professionale che ogni medico è tenuto a salvaguardare. Se è vero che il medico interno è gerarchicamente subordinato all'amministrazione da cui dipende, non è meno vero che egli deve osservare gli obblighi del codice deontologico e del diritto del lavoro e fruire della tutela e delle prerogative necessarie nello stesso interesse dei pazienti: non dimentichiamo che la disciplina della medicina del lavoro non è stata istituita principalmente nell'interesse della professione, ma ha come scopo essenziale la tutela della salute del personale.
In questa difficile conciliazione va ravvisato il nocciolo delle presenti cause. La tesi della ricorrente, secondo cui «i medici interni dovrebbero avere uno stato giuridico diverso da quello degli altri dipendenti», va precisata: è esatto che lo stato giuridico dev'essere modificato in modo da tener conto della loro autonomia professionale in quanto medici, ma non ne risulta che essi si collochino «al di fuori dello Statuto».
Come rileva l'ordinanza del presidente della seconda Sezione della Corte nel procedimento sommario 2 luglio 1980, «è pacifico che la ricorrente ha esercitato presso la Commissione la professione medica — nel senso ch'essa attribuisce a questa espressione, cioè, a quanto sembra, nel senso della cura dei malati sotto la propria responsabilità e della visita degli stessi — solamente dopo avervi volontariamente assunto un impiego di carattere amministrativo, com'è comprovato dal contratto di assunzione del 22 dicembre 1965 e dal provvedimento di nomina in ruolo del 1o agosto 1968». Accettando la nomina in ruolo presso la Commissione, la ricorrente non ne ignorava certamente le conseguenze e doveva essere al corrente del fatto che, fintantoché fosse rimasta in tale situazione, non avrebbe potuto continuare ad esercitare la libera professione come un medico indipendente, si tratta di una scelta personale che, al di là dei motivi su cui si basa, vincola chi l'ha fatta.
Osservo che, pur non disponendo più, in questo settore, dello strumento di controllo per eccellenza costituito dalle visite mediche d'assunzione, la ricorrente disponeva ancora degli altri mezzi d'azione costituiti dalle visite mediche preventive e dalla partecipazione alla commissione d'invalidità.
D'altra parte, fra i compiti attribuitile, vi era ancora possibilità di esercitare «l'arte di guarire». Il personale del Comitato economico e sociale su cui essa, nell'ambito delle attribuzioni conferitele il 14 marzo 1979, doveva esercitare il controllo medico, è tutt'altro che trascurabile come numero. Essa restava incaricata di procedere alle «visite preventive» dei dipendenti nonché delle loro famiglie, visite che non sono meno utili delle visite mediche di assunzione, anche se esse, fino a un certo punto, costituiscono un doppione rispetto alla visita medica annuale.
Ricordo che, sempre secondo al vostra giurisprudenza, il dipendente non ha alcuna facoltà di conservare determinate attribuzioni, salvo i limiti imposti dall'osservanza della corrispondenza fra gli impieghi tipo e le carriere e dalla descrizione delle funzioni e delle attribuzioni che sono proprie di ciascun impiego tipo.
È quindi perfettamente concepibile che un medico del lavoro, dipendente della Commissione, eserciti la sua attività in un «settore medico-sociale», anche se questo settore è prevalentemente sociale, purché egli, al fine di risolvere i «casi difficili» che gli vengono sottoposti, possa fare delle proposte che abbiano qualche probabilità di essere accolte dall'amministrazione e, ad esempio, pur astenendosi dall'accertare i veri motivi delle assenze per malattia dei dipendenti, giusta l'art. 7 della raccomandazione dell'OIL 24 giugno 1959, n. 112, ritenere che queste assenze non rientrino nell'ambito del procedimento di invalidità, ma debbono trovare una soluzione nell'adeguamento delle condizioni di lavoro (orario, orario ridotto), in un mutamento di destinazione o di mansioni e, secondo la formula usata da questa raccomandazione, nell'«adattamento del lavoro ai lavoratori». Vi è qui un campo d'azione interessante per il medico incaricato di un settore del genere, che può far effettuare visite mediche, ove non vi proceda egli stesso. L'«interesse del servizio» può quindi aver motivato la riorganizzazione che ha portato al cambiamento di mansioni.
Non spettava quindi alla ricorrente formulare critiche circa il merito delle scelte fatte dall'amministrazione in materia di medicina del lavoro, o circa la loro maggiore o minore utilità, benché la sua partecipazione e la consultazione degli organi di rappresentanza del personale al momento dell'elaborazione di queste scelte fossero necessarie. L'opportunità della sua assegnazione a questo settore non può nemmeno, in linea di principio, essere sindacato dalla Corte.
Per contro, la definizione dei suoi nuovi compiti avrebbe dovuto essere fissata al livello più alto e quando le fu intimato, il 4 maggio 1979, di «assumere le sue nuove mansioni», di presentare proposte per il servizio specializzato di cui essa doveva assumere la gestione e di attuare un «piano di lavoro relativo alla cura del dipendente alcolizzato», la ricorrente ha avuto il legittimo sentimento di non essere all'altezza del compito.
Non si può fare a meno di riconoscere che il direttore generale del personale ed il direttore del servizio medico hanno interamente scaricato sulla ricorrente l'incombenza di concretare le scelte effettuate e questa ha avuto gravi difficoltà per procurarsi se non altro un organigramma coerente del servizio medico. Anche se, con la promozione al grado A 4 avvenuta il 7 aprile 1978, le venivano pure devoluti compiti di concetto e di studio, spettava anzitutto al «collegio medico» ed al direttore generale del personale l'adottare le grandi linee di un programma del genere e il definire i compiti cui essa era assegnata.
Questo collegio medico ha, fra l'altro, il compito di consigliare il direttore generale dell'amministrazione, di risolvere i problemi che sorgono nel settore della sanità e dell'igiene del personale, di stabilire fra i medici delle istituzioni, per motivi di uniformità, una concertazione regolare sul piano scientifico, tecnico ed amministrativo, infine, di esprimere il suo parere a proposito della preparazione del bilancio dei vari servizi medici.
Analogamente, come la ricorrente sostiene, l'elaborazione di un «programma contro l'alcolismo presso la Commissione» rientra non tanto nella competenza di un medico, quanto nella definizione preliminare di una politica globale della Commissione in materia. Questa ha essa stessa asserito, nel procedimento sommario, che «le esigenze dei servizi medici specializzati vanno stabilite unicamente dall'amministrazione».
Le intimazioni che sono state fatte alla ricorrente con la nota del direttore generale del personale 4 maggio 1979 vanno quindi annullate. Detto annullamento non rimette cionondimeno in discussione l'assegnazione della ricorrente, con decisione 8 giugno 1979, al servizio specializzato «servizio medico per il personale di Bruxelles», ma, se ed in quanto essa resti incaricata in seno a detto servizio del settore medico-sociale, tale assegnazione potrà essere operativa solo quando saranno state adottate direttive relative al funzionamento di tale settore nel modo che ho appena precisato.
Qualora la Commissione non disponga più se non del posto oggetto dell'avviso di posto vacante COM/847/80 e che corrisponde solo alla carriera A 6/A 7, nulla le vieta di trasferire, col suo titolare, il posto che la ricorrente attualmente occupa presso la direzione generale «Ricerca», come ha già fatto più volte.
3.
Resta da esaminare il merito del ricorso n. 129/80 che mira, in primo luogo, all'annullamento della decisione 23 maggio 1980 del membro della Commissione incaricato delle questioni di personale, con cui si trasferiva la ricorrente al posto COM/229/80 presso la direzione generale «Ricerca» e, in secondo luogo, alla corresponsione, a titolo di risarcimento del danno morale, di una somma pari a due anni di stipendio. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, quest'esame potrà essere conciso.
Infatti, basta rilevare che il considerando di questa decisione, secondo il quale la ricorrente «non si è adeguata alle nuove mansioni che le erano state conferite nella precedente assegnazione» in seno al servizio specializzato «servizio medico per il personale di Bruxelles», è erroneo. Se il dipendente è «responsabile dell'esecuzione dei compiti che gli sono affidati», come sancisce l'art. 21 dello Statuto, almeno occorre che detti compiti siano stati previamente definiti. Orbene, non è questo il caso nostro.
Aggiungerò, in subordine, che gli altri mezzi addotti nei confronti di questo trasferimento mi sembrano infondati.
Facendo valere la «violazione del dovere di assistenza», la ricorrente si lagna di non essere stata preavvisata, prima di essere convocata il 6 maggio 1980 dal direttore generale del personale, dello scopo di questa riunione: lo scopo di questa convocazione era per l'appunto di avvisarla dell'eventuale trasferimento e di sentire sue eventuali osservazioni in proposito. Il patrono della ricorrente all'udienza non ha insistito su questo mezzo. In seguito alla decisione 23 maggio 1980, la ricorrente riprende, nell'ambito del programma «biologia, radioprotezione e ricerca medica», mansioni in materia di ricerca, di scienza e di educazione che non sono sostanzialmente diverse da quelle che essa aveva nel 1965 quando era stata assunta come temporanea nel grado A 6 presso la direzione della protezione sanitaria (igiene e medicina atomica), indi nominata in ruolo nel 1968 presso la direzione generale «Affari sociali» prima di occupare, a decorrere dal 1e luglio 1970, un posto presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione, servizio medico. È quindi inesatto ch'essa abbia svolto compiti esclusivamente medici o clinici presso la Commissione.
Per il resto, mi sembra che la ricorrente non abbia il diritto di criticare l'assunzione di medici esterni, che non fruiscono di alcuna garanzia statutaria presso il servizio medico di Bruxelles, dal momento ch'essa ritiene che tale servizio non debba essere «burocratizzato» e si è astenuta dall'esercitare i compiti puramente sanitari, anche se residui, che le erano stati lasciati in seno al settore medico-sociale.
Avendo quindi ottenuto soddisfazione sul piano dell'annullamento, la ricorrente non può inoltre ottenere il risarcimento del danno morale. In attesa dell'esito delle presenti cause, nell'ordinanza del procedimento 2 luglio 1980 si è ritenuto (punto 4) che: «il fatto di essere adibita temporaneamente a mansioni paragonabili a quelle che essa stessa aveva a suo tempo chiesto di poter svolgere non costituisce nemmeno una sanzione disciplinare, né reca pregiudizio alla dignità» della ricorrente.
Non si vede nemmeno in che cosa il marito della ricorrente — pure medico — potrebbe essere danneggiato da questo trasferimento, a meno di ritenere ch'essa eserciti la medicina in collaborazione con lui.
Non insisterò oltre sul merito di questo ricorso giacché la decisione 23 maggio 1980 dev'essere annullata per errore di motivazione.
Concludo quindi proponendovi:
—
di annullare la nota 4 maggio 1979 del direttore generale del personale e dell'amministrazione e la decisione 23 maggio 1980 recante tramutamento della ricorrente,
—
di respingere le conclusioni della ricorrente nella parte restante,
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e di porre a carico della Commissione, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla ricorrente nei due ricorsi, tranne le spese da questa sostenute per il procedimento sommario n. 129/80 R che dovrebbero restare a suo carico.
( *1 ) Traduzione dal francese.
Full & Egal Universal Law Academy