CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL 18 FEBBRAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I — Introduzione
Quest'azione è stata esperita contro la Commissione, a norma dell'art..173 del Trattato CEE, dalla Coöperatieve Strem-sel- en Kleurselfabriek di Leeuwarden nei Paesi Bassi (che chiamerò «la cooperativa» per l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione, in forza dell'art. 85 del Trattato, il 5 dicembre 1979 e destinata alla cooperativa ed ai suoi soci (n. 80/234/CEE, GU n. L 51 del 25 febbraio 1980).
I fatti accertati dalla Commissione sono chiaramente e succintamente riassunti nella decisione, e non ritengo necessario ripeterli.
Come ricorderete, la Commissione giungeva alla conclusione che gli statuti della cooperativa trasgredivano l'art. 85 sotto due aspetti:
(i)
in quanto imponevano ai soci di acquistare il loro fabbisogno di presame e di coloranti per il formaggio esclusivamente dalla cooperativa e
(ii)
in quanto obbligavano il membro dimissionario a versare alla cooperativa la somma di 2,50 fiorini per ogni litro della quantità annua media di presame da lui acquistato presso la cooperativa negli ultimi cinque anni. (Per brevità, chiamerò questo pagamento «indennità per dimissioni»).
La decisione imponeva alle imprese cui era destinata di porre termine immediatamente a tali trasgressioni.
Nell'impugnare la decisione dinanzi a noi la cooperativa ha dedotto sette mezzi, di cui quattro riguardano l'applicazione dell'art. 85, n. 1, uno riguarda l'applicazione del regolamento n. 26 e due si riferiscono alla possibilità di applicare l'art. 85, n. 3. Mi propongo di esaminare detti mezzi raggruppandoli in queste tre categorie.
Il Governo francese è intervenuto in causa. Nelle osservazioni scritte ha sostenuto che la decisione va annullata. All'udienza, però, dopo aver udito i commenti della Commissione su tali osservazioni, ha assunto una posizione più sfumata. Mi propongo di considerare più avanti gli argomenti del Governo francese, nella versione modificata.
II — L'applicazione dell'art. 85, n. 1
1.
La cooperativa deduce in primo luogo che la Commissione ha avuto torto nel ritenere che l'obbligo di acquisto esclusivo imposto ai soci restringa in misura rilevante la concorrenza nel mercato comune.
Il motivo per cui la Commissione, stando alla decisione, ha ritenuto ciò è che i soci della cooperativa, dato che costituiscono più del 90 % dell'industria olandese dei latticini, erano posti da detto obbligo nell'impossibilità di acquistare presame o coloranti per il formaggio da altri fornitori — vedi punto 22 della decisione.
La cooperativa, se ho ben compreso, sostiene essenzialmente che ciò significa perdere di vista la stessa natura del sistema cooperativo. In alcuni Paesi (come i Paesi Bassi) per tradizione, e in altri (come la Francia) per legge, un obbligo del genere costituisce una caratteristica fondamentale di tale sistema, caratteristica senza la quale esso non può funzionare. I soci sarebbero in concorrenza fra loro sul mercato del formaggio e di altri latticini, non già sul mercato del presame o dei coloranti. L'obbligo di cui trattasi sarebbe solo la conseguenza della loro decisione di collaborare allo scopo di ottenere forniture ottimali di questi prodotti. La cooperativa non sarebbe un'impresa indipendente avente scopo di lucro, ma unicamente il mezzo atto a consentire la collaborazione fra i suoi soci.
Secondo me questi argomenti, mentre possono essere pertinenti alla questione se sia il caso di applicare l'art. 85, n. 3 non hanno pregio per quanto riguarda la tesi della Commissione relativa all'art. 85, n. 1. Resta il fatto che l'obbligo di cui trattasi ha l'effetto di impedire la competizione nella fornitura di presame e di coloranti ad oltre il 90 % dei caseifici olandesi. Non vi è nulla nel Trattato che esenti un accordo dall'art. 83, n. 1, semplicemente perché esso è incluso negli statuti di una cooperativa.
2.
In secondo luogo la cooperativa deduce che la Commissione aveva torto nel ritenere che l'obbligo di acquisto esclusivo potesse pregiudicare gli scambi fra Stati membri in misura rilevante.
La Commissione, sempre stando alla decisione, ha ritenuto ciò in quanto l'obbligo impediva ai soci della cooperativa di acquistare presame e coloranti per il formaggio da fornitori di altri Stati membri. La Commissione ha dichiarato che il presame di origine animale — il solo tipo di presame autorizzato per la produzione di formaggio nei Paesi Bassi — poteva essere acquistato in Danimarca, in Germania e in Francia, che in questi Paesi esso era di eccellente qualità ed il suo prezzo era analogo a quello della cooperativa. Circa i coloranti, la Commissione ha dichiarato che vi sono nella Comunità molti altri fornitori. Vedi punto 23 della decisione.
La tesi della cooperativa su questo punto parte dal fatto che, sino ad ora, non vi sono mai state importazioni rilevanti di presame o di coloranti nei Paesi Bassi, nemmeno da parte di caseifici non soci della cooperativa. Questi acquistavano la maggior parte del loro fabbisogno dalla cooperativa. La Commissione quindi — prosegue la ricorrente — non ha provato che, se non vi fosse l'obbligo di cui trattasi, i caseifici olandesi comprerebbero presame o coloranti, in quantità di rilievo, da fornitori di altri Stati membri. I dati citati dalla Commissione al punto 17 della decisione non potrebbero essere presi in considerazione in quanto, come la Commissione ha ammesso, non consentono di distinguere gli scambi di presame di origine animale da quelli di presame sintetico. Non vi sarebbero statistiche circa gli scambi fra gli Stati membri di presame solo di origine animale. I caseifici olandesi sarebbero così compresi dell'esigenza di disporre di presame di alta qualità che potrebbero essere tentati di acquistare all'estero per brevi periodi, quando, date le oscillazioni dei prezzi del mercato mondiale per l'abomaso di vitelli, vi fose una netta differenza di prezzo fra il presame prodotto dalla cooperativa e quello prodotto in altri Stati membri. Il fatto che acquisti occasionali del genere possano aver luogo non proverebbe che l'obbligo di cui trattasi pregiudichi in misura rilevante gli scambi di presame fra Stati membri. La cooperativa si richiama, a sostegno della sua tesi, alle sentenze di questa Corte 73/74 Papiers Peints de Belgique c/ Commissione (Race. 1975, pag. 1491) e 22/78 Hugin c/Commissione (Race. 1979, pag. 1869). Secondo la cooperativa, la Commissione non ha adeguatamente esaminato la situazione reale.
Questa tesi non mi ha convinto.
Prescindendo per il momento dai coloranti, la cooperativa non ha smentito l'asserzione della Commissione secondo cui presame di origine animale di eccellente qualità ed a prezzi analoghi a quelli della cooperativa può essere acquistato in Danimarca, in Germania e in Francia. Sappiamo che presame del genere viene prodotto nei Paesi Bassi solo dalla cooperativa stessa e che i soci di questa, che sono obbligati a comprare tutto il loro presame dalla cooperativa, costituiscono più del 90 % dell'industria casearia olandese. La tesi della cooperativa contiene poi l'ammissione che dei caseifici olandesi hanno effettuato taluni acquisti di presame di origine animale presso altri fornitori come pure l'ammissione che, se i soci fossero liberati dall'obbligo di cui trattasi, tali acquisti potrebbero essere di maggiore entità. Le sentenze Papiers Peints de Belgique e Hugin non mi sembrano pertinenti. Nella prima si afferma che la decisione della Commissione non era adeguatamente motivata e la seconda verte sui fatti. Più pertinente mi pare la sentenza 19/77, Miller e/ Commissione (Race. 1978, pag. 131), in cui la Corte ha affermato (al punto 15 della motivazione) :
«Vietando gli accordi che hanno per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza e possono pregiudicare gli scambi fra Stati membri, l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi, prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto».
La cooperativa non ha dedotto nulla circa i coloranti che possa portare ad una diversa conclusione per quanto li riguarda.
3.
La cooperativa ha dedotto in terzo luogo che la Commissione ha torto nel ritenere che l'obbligo per il socio di pagare una determinata somma in caso di dimissioni rendesse le dimissioni stesse molto difficili, se non impossibili, per il socio che desiderasse rifornirsi altrove.
Questo è quanto la Commissione dichiara al punto 24 della decisione. Essa ne inferisce che l'obbligo di pagare tale somma costituisce una restrizione rilevante della concorrenza nell'ambito del mercato comune. Mi sembra che il vero problema consista nel se questa illazione sia fondata.
La discussione su questo punto dinanzi a noi ha assunto essenzialmente l'aspetto di una battaglia fra le parti circa le cifre, in cui la Commissione si è adoperata a sostanziare la propria asserzione secondo cui l'obbligo imporrebbe un grave onere finanziario al membro dimissionario, e costituirebbe quindi una cospicua remora per le dimissioni, mentre la cooperativa cercava di minimizzare l'onere e quindi la remora.
Non ritengo comunque che sia il caso di dilungarsi sulle cifre giacché, all'udienza, il patrono della cooperativa, in risposta ad una mia domanda, ha ammesso candidamente che scopo dell'indennità era quello di ostacolare le dimissioni. Ciò premesso, non penso che si possa criticare la Commissione per aver ritenuto che, come ci ha detto, l'obbligo con l'art. 85, n. 1, quantomeno in quanto serve a rafforzare l'obbligo di acquistare il presame e i coloranti esclusivamente presso la cooperativa.
4.
Il quarto mezzo della cooperativa consiste nel sostenere che la Commissione ha avuto torto nel ritenere che l'obbligo di pagare l'indennità per dimissioni potesse impedire ai soci di costituire un centro di produzione concorrente che avrebbe potuto vendere del presame pure in altri Stati membri.
Ciò si riferisce al punto 25 della decisione in cui la Commissione ha dichiarato:
«Tale restrizione può pregiudicare in modo sensibile il commercio tra gli Stati membri della CEE; ... in effetti, soltanto molto difficilmente le imprese aderenti possono lasciare la “coöperatieve” per acquistare liberamente negli altri paesi della Comunità o per creare un altro centro di produzione concorrente che potrebbe anche essere in grado di vendere presame in altri Stati membri.»
Il vero problema è perciò qui se la Commissione potesse legittimamente dichiarare che l'obbligo di pagare l'indennità per dimissioni era atto a pregiudicare gli scambi fra Stati membri. Se ho ragione nel ritenere che tale obbligo serviva almeno a rafforzare l'obbligo di comprare presame esclusivamente dalla cooperativa, la risposta deve ovviamente essere «sì».
A mio parere, quindi, nessuno dei quattro primi mezzi della cooperativa può essere accolto. Passo al quinto mezzo, che riguarda il regolamento n. 26.
III — L'applicazione del regolamento n. 26
Ricorderete che l'art. 42 del Trattato stabilisce, per dirla in breve, che gli artt. 85-94 si applicano alla produzione ed al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio. I «prodotti agricoli» sono definiti nell'art. 38. Il n. 1 di questo stabilisce che «per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti»; mentre il n. 3 dichiara che «i prodotti cui si applicano le disposizioni degli artt. 39-46 incluso sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato». L'art. 38, n. 3, autorizza poi il Consiglio ad aggiungere, entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato, altri prodotti a tale elenco. L'allegato II elenca i prodotti di cui trattasi richiamandosi a quella che, all'epoca in cui il Trattato fu firmato, era nota come la nomenclatura di Bruxelles e che attualmente è chiamata la nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale.
Il regolamento n. 26 è stato adottato dal Consiglio in forza dell'art. 42 del Trattato. L'art. 1 di esso stabilisce, per quanto qui ci interessa, che, salvo restando l'art. 2, l'art. 85 del Trattato si applica a tutti gli accordi riguardanti «la produzione o il commercio dei prodotti elencati nell'allegato II del Trattato». L'art. 2 stabilisce che l'art. 85, n. 1 «non si applica agli accordi di cui all'art. 1, che costituiscono parte integrante di un'organizzazione nazionale di mercato o che sono necessari per il conseguimento degli obiettivi enunciati nell'art. 39 del Trattato». Esso prosegue dichiarando che l'art. 85, n. 1 «non si applica in particolare agli accordi, decisioni e pratiche di imprenditori agricoli, di associazioni di imprenditori agricoli o di associazioni di dette associazioni appartenenti ad un unico Stato membro, nella misura in cui ... riguardino la produzione o la vendita di prodotti agricoli o l'utilizzazine di impianti comuni per il deposito, la manipolazione o la trasformazione di prodotti agricoli, a meno che la Commissione non accerti che in tal modo la concorrenza sia esclusa o che siano compromessi gli obiettivi dell'art. 39 del Trattato».
La Commissione, ai punti 26 e 27 della decisione nella presente causa, dichiara che il presame e i coloranti per il formaggio non sono prodotti elencati nell'allegato II del Trattato, cosicché non si può applicare il regolamento n. 26.
La tesi della Commissione è che il presame, essendo un enzima, rientra nella voce 35.07 della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, la quale recita: «Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove». Questa voce non si trova nell'allegato II La tesi della Commissione concorda con le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale le quali, a proposito di detta voce, dichiarano fra l'altro quanto segue:
«I seguenti sono i principali enzimi che si trovano in commercio:
(1)
...
(2)
...
(3)
Presame (lab-fermento, chimosina, rennina).
Il presame si ottiene o dall'abomaso di vitello fresco o essiccato ovvero dalla cultura di determinati microorganismi. È un enzima proteolitico che caglia il latte coagulandone la caseina. Si trova sotto forma liquida, in polvere o in compresse. Può contenere sali (ad esempio cloruro di sodio, cloruro di calcio, solfato di sodio) quali resti del processo produttivo ovvero aggiunti per la standardizzazione, e conservanti (ad esempio glicerolo).
Il presame è usato soprattutto nell'industria casearia.»
La cooperativa contrasta la tesi della Commissione per due motivi.
In primo luogo essa deduce che, nel contesto del Trattato, il presame di origine animale andrebbe classificato sotto la voce 05.04 della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale, la quale comprende «Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci» o nella voce 05.15 la quale comprende «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana». Queste voci sono entrambe elencate nell'allegato II. Secondo la cooperativa, questa interpretazione è corretta in quanto il presame del genere che essa produce, essendo estratto unicamente dall'abomaso dei vitelli, è un prodotto di prima trasformazione direttamente connesso ad un prodotto dell'allevamento ai sensi dell'art. 38, n. 1, del Trattato. Nella voce 35.07, secondo la cooperativa, si dovrebbe considerare compreso solo il presame sintetico.
A mio parere, questo assunto va respinto.
In primo luogo concordo con la Commissione nel ritenere che l'art. 38, n. 1, del Trattato dà solo un'indicazione generale del tipo di prodotti che devono essere considerati come prodotti agricoli ai sensi al Trattato. La definizione vincolante è quella contenuta nell'art. 38, n. 3, il quale si richiama all'allegato II. Ritengo che le cose stiano così anzitutto a causa del potere espressamente attribuito al Consiglio di aggiungere dei prodotti all'allegato II entro due anni dall'entrata in vigore del Trattato; in secondo luogo perché l'elenco dell'allegato II omette manifestamente e, si sarebbe tentati di dire, deliberatamente taluni prodotti che rientrerebbero chiaramente nella formulazione generale dell'art. 38, n. 1, ad esempio, come la Commissione ha rilevato, la lana. E in terzo luogo perché non si può fare a meno di ritenere che l'intenzione degli autori del Trattato, nel redigere l'art. 38, n. 3 e l'allegato II, fosse quella di eliminare ogni possibile controversia su quali fossero i prodotti agricoli ai sensi del Trattato.
In ogni caso, il presame della cooperativa non è, secondo me, un prodotto di prima trasformazione ai sensi dell'art. 38, n. 1. Questo prodotto di prima trasformazione (di un prodotto dell'allevamento) è l'abomaso dei vitelli, che costituisce la materia prima per la cooperativa. Questo proviene della macellazione e dallo squartamento dei vitelli, che costituiscono la prima trasformazione.
In terzo luogo, e soprattutto, il presame non può essere compreso nella voce 05.04, il cui tenore, mentre si presta indubbiamente a comprendere l'abomaso dei vitelli da cui il presame viene estratto (come le note esplicative della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale relative a questa voce espressamente confermano), non può essere esteso fino a comprendere l'estratto stesso. Il presame di origine animale non può nemmeno essere incluso nella voce 05.15, giacché preferire la descrizione generale «Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove» a quella più specifica «Enzimi» di cui alla voce 35.07 significherebbe fare esattamente il contrario di quanto prescrive la regola 3 (a) delle regole per l'interpretazione della nomenclatura del Consiglio per la cooperazione doganale.
Il secondo argomento della cooperativa su questo punto è, se ho ben compreso, che l'art. 2 del regolamento n. 26 va applicato in quanto la cooperativa, in ultima analisi, è un'associazione di associazioni appartenenti ad un solo Stato membro, che si occupa della trasformazione di latte in formaggio, le cui attività sono necessarie per conseguire gli scopi indicati nell'art. 39 del Trattato.
Penso che si possa ribattere in breve a questo argomento, dicendo che esso non tiene conto di quanto effettivamente stabiliscono il Trattato e il regolamento n. 26. È vero, ma secondo me non pertinente, che i soci della cooperativa trasformano il latte in formaggio. Quello che conta è se l'accordo fra di essi, costituito dagli statuti della cooperativa, si riferisca alla «produzione o al commercio di prodotti agricoli» ai sensi del Trattato. Ciò non accade giacché esso si riferisce alla produzione ed al commercio di presame e di coloranti per il formaggio, che non sono prodotti agricoli secondo la definizione datane dal Trattato.
Ritengo quindi che il quinto mezzo della cooperativa vada disatteso. Passo al sesto ed al settimo mezzo, che, come ricorderete, riguardano la possibilità di applicare l'art. 85, n. 3.
IV — La possibilità di applicare l'art. 85, n. 3
L'art 85, n. 3, prescrive per l'esenzione di un accordo che siano soddisfatte quattro condizioni:
(i)
l'accordo deve contribuire a migliorare la produzione o la distribuzione di merci o a promuovere il progresso tecnico o economico;
(ii)
deve riservare ai consumatori una congrua parte dell'utile che ne deriva;
(iii)
non deve imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi; e
(iv)
non deve dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
La Commissione ha dichiarato che, nel nostro caso, la prima e la seconda condizione sono soddisfatte in quanto l'esistenza della cooperativa ha contribuito a migliorare la produzione di presame e di coloranti per il formaggio nei Paesi Bassi; in quanto la politica delle scorte della cooperativa ha garantito il rifornimento costante e regolare di questi prodotti; in quanto, dato che la cooperativa non ha scopo di lucro, le economie sui costi da essa ottenute sono sempre state trasferite agli acquirenti, soci o non soci; e in quanto i consumatori finali hanno potuto in definitiva acquistare a buon mercato del formaggio prodotto con presame di miglior qualità. Vedi i nn. 29 e 30 della decisione.
La Commissione ha dichiarato però che la terza e la quarta condizione non erano soddisfatte. Il sesto ed il settimo mezzo della cooperativa sono diretti contro la posizione assunta dalla Commissione circa il soddisfacimento di queste condizioni.
Col sesto mezzo la cooperativa deduce che la Commissione aveva torto nel ritenere che la norma secondo cui i soci devono acquistare presame e coloranti esclusivamente dalla cooperativa stessa e la norma secondo cui il socio deve pagare un'indennità in caso di dimissioni non erano indispensabili per conseguire i vantaggi che la Commissione riconosce derivare dall'esistenza della cooperativa.
Questo mi è parso il punto più difficile della causa.
Se ho ben capito, il principale argomento della cooperativa in proposito è che, dato che essa non ha un capitale azionario, di guisa che la sua sola fonte di danaro è costituita dal provento delle vendite di presame e di coloranti, nessun socio sarebbe disposto ad approvare delibere nel senso che la cooperativa investa in scorte, nuovi impianti di produzione e simili, se non fosse sicuro che tutti gli altri soci sono tenuti ad acquistare il presame e i coloranti unicamente dalla cooperativa e non possono facilmente recederne. In mancanza di questi obblighi il socio non potrebbe esser certo che le spese sostenute dalla cooperativa in esito a dette delibere siano coperte. Il Governo francese ha fatto proprio con convinzione questo argomento. La cooperativa ha sostenuto pure che, se non vi fossero detti obblighi, essa avrebbe bisogno di un'organizzazione di vendita, che aumenterebbe i suoi costi; e che essa dovrebbe abbandonare il sistema di determinazione dei prezzi a posteriori.
La Commissione ha ammesso la necessità di qualche obbligo per i soci di acquistare presso la cooperativa. All'udienza, in risposta ad una domanda fatta da uno di voi, ci è stato detto che, nel corso delle discussioni fra le parti, la Commissione aveva suggerito che un membro fosse obbligato ad acquistare dalla cooperativa al minimo un terzo del proprio fabbisogno. Questa invece, benché disposta, per evitare questa causa, a rinunziare all'obbligo per il socio di acquistare il 100 % del proprio fabbisogno presso la cooperativa, non riteneva di poter scendere al di sotto del 70 %.
La Commissione ha pure ammesso la necessità di qualche remora al recesso del socio, ma ha considerato sufficiente l'obbligo di dare il preavviso.
Dopo qualche esitazione, sono giunto alla conclusione che la cooperativa non è riuscita a dimostrare il suo assunto, in quanto, in realtà, si è limitata dinanzi a noi a fare delle asserzioni categoriche e ripetute, senza fornire prove. Essa non ha addotto alcunché atto a provare che effettivamente non esiste alcuna altra soluzione all'infuori dell'obbligo d'acquisto al 100 % e dell'indennità per dimissioni. Gli argomenti che essa ha addotto, benché in parte di gran peso, mi sono parsi insufficienti per dimostrare che le cose stiano effettivamente così.
Il mio disagio nel giungere ad una conclusione del genere è tuttavia diminuito dal fatto che il settimo mezzo della cooperativa va a mio parere chiaramente disatteso. La Commissione ha dichiarato che l'obbligo di acquisto esclusivo e l'obbligo di versare l'indennità per dimissione hanno l'effetto di eliminare virtualmente la concorrenza su quasi tutto il mercato olandese del presame e dei coloranti per il formaggio — vedi punto 33 della decisione. Se ciò è vero, non occorre di più per rendere inapplicabile l'art. 85, n. 3.
Tenendo presente che i soci della cooperativa rappresentano più del 90 % della produzione olandese di formaggio, che la cooperativa è il solo produttore olandese di presame e produce il 90 % dei coloranti per formaggio nei Paesi Bassi, la conclusione della Commissione mi pare chiara quasi come la luce del sole. Essa è stata contrastata dalla cooperativa la quale sostiene che il socio può recedere pagando un'indennità il cui importo non è esorbitante. Questo fatto però, anche se provato, non impedisce di affermare che gli statuti della cooperativa danno ai soci di questa, per dirla con l'art. 85, n. 3, «la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi».
Concludendo ritengo che il ricorso vada respinto. Passo ora alle osservazioni del Governo francese.
V — Le osservazioni del Governo francese
Spero di non apparire scortese anche se ne tratto in breve. Penso di poterlo fare in quanto, dopo esser state modificate all'udienza alla luce di quanto detto dal patrono della Commissione, esse si risolvevano nel voto che la Corte non statuisse in modo da porre in pericolo la sopravvivenza delle piccole cooperative agricole locali, che in Francia, a quanto ci è stato detto, sono circa 6 000.
La Corte non può naturalmente modificare l'art. 85 del Trattato né il regolamento n. 26. Mi sembra però che il caso in esame non possa essere paragonato a quello delle piccole cooperative agricole locali. Caratteristica essenziale del primo, come il Governo francese ha giustamente rilevato, è la posizione di monopolio o quasi monopolio della cooperativa nei Paesi Bassi. È lecito dubitare che, nel caso di una cooperativa del genere che il Governo francese cerca di tutelare, risulterebbe che :
(i)
i suoi statuti abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o alterare il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune;
(ii)
essi possano pregiudicare il commercio fra Stati membri;
(iii)
non siano esentati dall'art. 2 del regolamento n. 26;e
(iv)
essi non siano esentati dall'art. 85, n. 3;
benché mi renda naturalmente conto del fatto che l'art. 2 del regolamento n. 26 non si applica, ad esempio, alla cooperativa che affitti macchine agricole o fornisca concimi ai propri soci.
Non credo di poter dire di più.
VI — Conclusione
Secondo me, il ricorso va respinto e la ricorrente va condannata alle spese.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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