CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 29 GENNAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nella presente causa si controverte dell'adeguamento delle retribuzioni dei dipendenti e degli altri agenti delle Comunità. Contro il regolamento del Consiglio che, in questo caso, viene impugnato con un'azione diretta, è stata anche sollevata, nell'ambito di altri procedimenti, avviati da dipendenti di tutte le istituzioni comunitarie (Consiglio, Commissione, Parlamento, Corte di giustizia, Corte dei conti, Comitato economico e sociale) in base all'art. 179, l'eccezione di invalidità ai sensi dell'art. 184 del Trattato CEE.
I —
Ai fini della miglior comprensione delle origini e del significato della presente azione d'annullamento contro il regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 160, «che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e le condizioni applicabili agli altri agenti di queste Comunità»GU n. L 20 del 26 gennaio 1980, pag. 1) ritengo opportuno illustrare un po' più dettagliatamente la complessa situazione in cui è venuta ad inserirsi l'adozione di questo regolamento.
A —
Con un atto giuridico non qualificato, che, fra l'altro, non era stato nemmeno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, il Consiglio aveva introdotto, il 29 giugno 1976, un nuovo procedimento per l'adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità. Fra le innovazioni così introdotte si può annoverare l'assorbimento del coefficiente correttore precedentemente applicato in Belgio e nel Lussemburgo, il quale aveva raggiunto l'elevato importo di 148,7 %, nelle tabelle degli stipendi base. Tale assorbimento doveva essere effettuato con modalità tali da non provocare, al singolo dipendente, una riduzione della retribuzione netta. Il pericolo di tali perdite derivava dal fatto che l'assorbimento del coefficiente correttore nello stipendio base, il quale serve come base del calcolo dell'onere fiscale (ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260; GU n. L 56, del 4 marzo 1968, pag. 8) nonché degli altri elementi della retribuzione (pensione d'anzianità, regime di assicurazione contro le malattie, previdenza antinfortunistica), comportava evidentemente, coll'aumento, da esso derivante, dello stipendio base, quello della base di calcolo di tali elementi e, pertanto, dell'importo complessivo di essi, cosa, questa, destinata necessariamente a provocare la riduzione della retribuzione netta.
Onde evitare tale conseguenza, erano concepibili, accanto alla riduzione dell' aliquota dell'imposta e delle altre trattenute, due metodi. Il primo, caldeggiato dai rappresentanti del personale, consisteva nel ridurre l'effetto dell'imposta coll'applicazione alle sue stesse aliquote di un adeguato coefficiente correttore (vedi verbale della seduta del 29 marzo 1976, nell'ambito del dialogo fra Consiglio e rappresentanti del personale; allegato 4 al ricorso, pag. 2). Tale metodo presentava l'inconveniente di essere difficilmente accettabile da determinati Stati membri, che esprimevano, su di esso, sostanziali riserve — connesse, in particolare, all'attuale situazione inflazionistica.
Per questo motivo, il Consiglio aveva deciso di aumentare la tabella degli stipendi base di un importo tale da compensare l'aumento delle imposte e delle altre detrazioni, garantendo così il mantenimento del livello della retribuzione netta. Tale metodo presentava altresì il vantaggio di evitare disparità nelle retribuzioni dei dipendenti della stessa categoria e dello stesso scaglione.
La ragione di tali disparità è che, onde garantire il mantenimento del livello di tutte le retribuzioni nette, comprese quelle dei dipendenti maggiormente gravati da oneri fiscali, era stato previsto che «per tale trasformazione degli importi netti in importi lordi» si doveva «prendere in considerazione un dipendente celibe, al quale non spettino le varie indennità» (sezione II, capitolo 6, leu. e), 3o trattino, dell'atto del 29 giugno 1976). Per i dipendenti soggetti ad un onere fiscale meno gravoso, in quanto dalla loro retribuzione viene scomputato un importo per figli a carico, ovvero in quanto alcuni elementi di tale retribuzione, in particolare l'indennità di dislocazione, non sono soggetti ad imposta, questo metodo comportava necessariamente l'aumento della retribuzione netta.
Per questo motivo, il Consiglio aveva aggiunto, nella sezione V dell'atto 29 giugno 1976, come disposizione precauzionale, una clausola di revisione del seguente tenore:
«Il Consiglio rivede, su proposta della Commissione, in particolare in considerazione di eventuali successivi miglioramenti, ed ai fini della correzione di eventuali discriminazioni, i risultati del metodo sopra descritto».
Tale metodo aveva trovato applicazione per la prima volta a proposito del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3177, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU n. L 359, del 30 dicembre 1976, pag. 1). Nell'applicazione di questo regolamento, risultavano evidenti non solamente i prevedibili vantaggi, cui ho accennato in precedenza, bensì anche la diminuzione delle spettanze nette da un lato dei titolari di pensioni e di indennità una tantum e, dall'altro, dei dipendenti delle categorie C e D che fruissero di ulteriori indennità (indennità di segreteria, compenso per lavoro straordinario).
B —
1.
Vista questa situazione, il Consiglio aveva sospeso, in un primo tempo, l'applicazione del regolamento n. 3177/76 nei confronti dei dipendenti che avessero subito una diminuzione della retribuzione (rapporto del gruppo «Statuto» al Comitato dei rappresentanti permanenti, del 24 giugno 1977, pag. 2, allegato I del controricorso).
Inoltre, la Commissione aveva proposto, in occasione del riesame annuale delle retribuzioni, una clausola di revisione delle aliquote dell'imposta comunitaria destinata a compensare, per il futuro, gli effetti dell'assorbimento dei coefficienti correttori. Il Consiglio aveva seguito solo parzialmente questa proposta, adottando il procedimento di cui trattasi solamente a titolo provvisorio, con l'art. 9 del regolamento 19 dicembre 1977, n. 2859, «relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché dei coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni» (GU n. L 330, del 23 dicembre 1977, pag. 1) per il periodo 1o luglio 1977 - 30 giugno 1978.
2.
Nel maggio 1978, la Commissione aveva raccomandato, nella sua proposta di regolamento del Consiglio per l'adeguamento dei coefficienti correttori, l'adozione a titolo definitivo della formula di incorporazione dei coefficienti correttori mediante la clausola di revisione delle aliquote di imposta, adottata, l'anno precedente, solamente a titolo provvisorio. Onde tener conto di questa modifica della procedura per l'adeguamento delle retribuzioni, essa aveva altresì proposto di inserire nella sezione 2, n. 6, dell'Atto del 29 giugno 1976, una nuova lettera d).
Il Consiglio acconsentiva a tali modifiche: il 26 giugno 1978 veniva modificato, nel senso proposto dalla Commissione, l'atto del 29 giugno 1976, e veniva adottato il regolamento n. 1461/78' per l'adeguamento dei coefficienti correttori (GU n. L 176 del 30 giugno 1978, pag. 1), il cui art. 2 prevede l'applicazione illimitata alle aliquote d'imposta del coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo.
L'art. 9 del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1978, n. 3084, per l'adeguamento annuale delle retribuzioni, nonché dei coefficienti correttori (GU n. L 369, del 29 dicembre 1975, pag. 1) corrisponde all'art. 9 del regolamento n. 2859/77.
3.
Il 30 maggio 1979, la Commissione presentava al Consiglio una proposta di regolamento, dalla quale scaturiva, con alcune limitate correzioni redazionali, il regolamento n. 160/80.
Il seguito a discussioni apparentemente difficili su questa proposta, nonché sulla proposta di adeguamento annuale delle retribuzioni, si era creata alla fine una tendenza generale degli Stati membri a favore della contemporanea adozione dei due regolamenti proposti. Ciò aveva reso possibile adottare le nuove tabelle degli stipendi «pulite» come base per l'adeguamento delle retribuzioni destinato ad aver luogo in occasione della revisione annuale del livello delle retribuzioni a decorrere dal 1o luglio 1979 (rapporto del presidente del Comitato dei rappresentati permanenti presso il Consiglio del 17 dicembre 1979, allegato 6 al controricorso).
Tale obiettivo veniva raggiunto, con l'adozione dei regolamenti n. 160 e 161/80, il 21 gennaio 1980.
C —
1.
Il regolamento del Consiglio 21 gennaio 1980, n. 160 (GU n. L 20, del 26 gennaio 1980, pagg. 1 e 2) ha per oggetto la modifica dello Statuto dei dipendenti delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti di queste Comunità. Tale regolamento era stato adottato in base all'art. 24, n. 1, 2o comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee, dell'8 aprile 1965.
L'art. 1 contempla il «nettoyage de la grille» degli stipendi base, rimuovendo le disparità poste in essere col regolamento n. 3177/76. Gli importi figuranti nelle tabelle «pulite» sono pertanto inferiori a quelli contemplati dal regolamento n. 3084/78. Su di essi ci si deve basare per il calcolo ai fini dei futuri adeguamenti delle retribuzioni.
L'art. 2 del regolamento riguarda esclusivamente le persone che hanno tratto vantaggio dalle disparità. Tale articolo esclude la ripetizione degli importi pagati in eccesso fra la data d'inizio dell'applicazione del regolamento 1o luglio 1979 e l'entrata in vigore dello stesso, il 27 gennaio 1980 (1o comma, lett. a).
Esso prevede, in particolare (1o comma, leu. b) e e)), disposizioni transitorie, destinate a rimuovere progressivamente le disparità senza che le persone «i cui crediti pecuniari risultino ridotti in base all'applicazione dell'art. 1», subiscano per ciò una diminuzione degli importi effettivamente corrisposti. Per questo gruppo di soggetti, gli stipendi (lett. b)) e le prestazioni (cui si riferisce la lett. c)) — si tratta, secondo la dichiarazione rilasciata dalla Commissione al gruppo «Statuto» (Rapporto del gruppo «Statuto», del 20 novembre 1979, al Comitato dei rappresentanti permanenti, pag. 4, allegato 5 del controricorso) delle prestazioni infortunistiche, dell'indennità di prima sistemazione e dell'indennità di nuova sistemazione — sono stati stabiliti in base agli stipendi corrisposti il 30 giugno 1979. Per gli interessati, gli stipendi non sono rimasti fissati al livello precedente, bensì possono addirittura essere aumentati di un poco (1o comma, lett. b), ultima parte).
Questi criteri per il calcolo degli stipendi sono destinati ad applicarsi solamente fino al momento in cui gli stipendi e le prestazioni calcolati in base alle tabelle «ripulite» dalle discriminazioni non abbiano raggiunto il livello degli stipendi e delle prestazioni calcolati in base alle tabelle in vigore il 30 giugno 1979 — quanto agli stipendi, ciò risulta dall'art. 2, 2o comma; per le altre prestazioni, dall'art. 2, 1o comma, leu. e), ultima parte — e, in particolare, per ciò che riguarda gli stipendi, al massimo per un periodo di 6 anni.
Secondo le dichiarazioni della Commissione, tali regole non hanno avuto applicazione nel caso del 95 % circa dei soggetti interessati (dichiarazione del rappresentante della Commissione citata nel rapporto al Consiglio del 17 dicembre 1979 del presidente del comitato dei rappresentanti permanenti, allegato 6 al controricorso, pag. 6).
L'art. 3 del regolamento stabilisce infine il momento dell'entrata in vigore dello stesso (vale a dire il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, cioè il 27 gennaio 1980) e quello dell'inizio della sua applicazione (il 1o luglio 1979).
2.
La ragione per cui l'art. 2, che ho or ora illustrato, ha trovato applicazione solamente ad un numero limitato di persone, è che il Consiglio, immediatamente dopo all'adozione del regolamento n. 160/80, basandosi in particolare sugli artt. 64, 65 e 82 dello Statuto, aveva adottato' il regolamento n. 161/80 (GU n. L 20 del 26 gennaio 1980, pag. 5), destinato ad adeguare gli stipendi e le prestazioni pensionistiche, quali risultavano dalle tabelle «ripulite» menzionate all'art. 1 del regolamento n. 160/80, in corrispondenza dell'aumento da una parte del costo della vita e, dall'altra, del reddito reale netto dei pubblici dipendenti degli Stati membri nel periodo 1o luglio 1978 - 30 giugno 1979, nonché dei coefficienti correttori applicati agli stipendi. Contemporaneamente, con l'art. 13 di questo regolamento, veniva abrogato, oltre ai regolamenti nn. 3084/78 è 1793/79 — con quest'ultimo erano stati adeguati, nell'agosto del 1979, i coefficienti correttori — il regolamento n. 160/80, ad eccezione dell'art. 2.
In tal modo, veniva garantito alla stragrande maggioranza dei destinatari dei regolamenti nn. 160 e 161/80, nonostante la riduzione degli stipendi base in seguito al «nettoyage de la grille», l'aumento dello stipendio netto.
II —
1.
Ai sensi dell'art. 173, 2o comma, del Trattato CEE, un'azione d'annullamento, che non sia proposta da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione, è ricevibile solamente qualora venga proposta dall'attore contro una decisione presa nei suoi confronti o contro una decisione che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, lo riguardi direttamente e individualmente.
La ricevibilità del ricorso proposta dai sigg. Giuffrida e Campogrande contro il regolamento n. 160/80 dipende dal se, nel caso di tale atto, si tratti effettivamente di un regolamento o non, piuttosto, di una decisione nell'accezione dell'art. 189 del Trattato CEE. In base al 2o comma di questa norma, la caratteristica che distingue il regolamento dalla decisione è la sua validità generale (sentenza 20 novembre 1979, Hans-Otto Wagner e/Commissione, nella causa 162/78, Race. 1979, pag. 3487, punto 17 o della motivazione).
2.
Il regolamento n. 160/80 consta di tre articoli.
L'art. 3 non è rilevante ai fini della controversia: esso stabilisce la data l'inizio dell'applicazione del regolamento e quella della sua entrata in vigore.
L'art. 1 ha senza dubbio carattere normativo: esso sostituisce le tabelle degli stipendi base dei funzionari e degli altri agenti, stabilite dal regolamento n. 3084/78, con quelle allegate al regolamento n. 160. Pertanto, «esso si applica in effetti a situazioni determinate obiettivamente ed implica effetti giuridici per categorie di persone considerate in modo generale ed astratto» (sentenza 5 maggio 1977, nella causa 101/76, Koninklijke Scholten Honig NV c/Consiglio e Commissione, Race. 1977, pag. 807, punto 20-22 della motivazione). Ciò vale a maggior ragione in quanto le tabelle«ripulite» allegate al regolamento n. 160/80 avevano costituito la base per il calcolo di quelle del regolamento n. 161/80, e pertanto avevano prodotto effetti anche per il futuro nei confronti di tutti i funzionari e gli altri agenti.
Ritengo pertanto inutile accertare se tale disposizione riguardi direttamente e individualmente i ricorrenti.
3.
La ricevibilità di un ricorso proposto contro l'art. 2 risulta, a mio parere, già da una circostanza indipendente dalla questione del se tale articolo abbia contenuto normativo e del se esso riguardi direttamente ed individualmente i soggetti ai quali esso è destinato ad applicarsi: dall'annullamento di questo articolo — ammesso che esso abbia mai avuto applicazione nei confronti dei ricorrenti o che vi si applichi ancora — la situazione di essi non risulterebbe migliorata, giacché il blocco parziale degli aumenti degli stipendi è stato effettuato non già per mezzo di questa disposizione, bensì dall'art. 1 del regolamento stesso.
Qualora l'art. 2 non fosse esistito, i destinatari dei regolamenti nn. 160 e 161/80, ai quali esso trovava applicazione grazie al combinato disposto dei due testi, avrebbero subito addirittura una riduzione dello stipendio netto. Si tratta pertanto di una disposizione che favorisce i ricorrenti, alla cui rimozione essi non hanno interesse; un'azione d'annullamento è pertanto irricevibile già soltanto per questo motivo.
Da una valutazione riassuntiva delle considerazioni sopra esposte risulta che nessuna delle disposizioni del regolamento n. 160/80 può essere impugnata con un'azione diretta d'annullamento da soggetti diversi dai ricorrenti privilegiati enumerati al 1o comma dell'art. 173 del Trattato CEE; non è dunque possibile che un diverso principio valga per il regolamento nel suo complesso.
Per questo motivo, esaminerò il merito del ricorso solamente in via subordinata.
III —
I ricorrenti hanno fatto valere cinque mezzi afferenti al merito, l'ultimo dei quali si articola a sua volta in tre parti; esaminerò tali mezzi nello stesso ordine.
A —
Con il primo di essi, si fa valere l'asserita carenza di motivazione del regolamento n. 160/80, il preambolo del quale, al secondo punto, recita:
«considerando che, a seguito dell'incorporazione del coefficiente correttore 157,8 nelle tabelle degli stipendi base, deciso nel dicembre 1976, con decorrenza dal 1o gennaio 1977, in conformità del metodo di adeguamento delle retribuzioni stabilite il 29 giugno 1976, è stato constatato che il modo in cui tale incorporazione è stata realizzata ha provocato aumenti non voluti dei diritti pecuniari».
I ricorrenti qualificano come non appropriata l'espressione «non voluti».
1.
Ad avviso dei ricorrenti, il Consiglio, al momento dell'adozione dell'atto 26 giugno 1976 e del regolamento di attuazione n. 3177/76, doveva sapere che l'assorbimento dei coefficienti correttori, attuato con tali regolamenti, avrebbe portato a discriminazioni quanto agli stipendi netti, non foss'altro perché già gli esperimenti tentati in precedenza avevano dato luogo, per quanto in misura assai più ridotta, a conseguenze di questo genere (esempi: assorbimento del coefficiente correttore 122 per Bruxelles nel 1969, cfr. risposta dei ricorrenti al primo quesito della Corte, pag. 2, 1o comma; riassorbimento del coefficiente correttore 128 nel 1972, cfr. replica, pag. 11, 2o comma).
I ricorrenti fanno poi riferimento a due documenti relativi al periodo successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 3177/76 — quando il Consiglio aveva tentato di rimuovere le disparità — dai quali risulta che il Consiglio stesso era consapevole dei vantaggi derivanti a determinati dipendenti dal procedimento che era stato in definitiva scelto. Si tratta della motivazione della proposta di modifica del regolamento n. 3177/76, presentata dalla Commissione il 18 luglio 1977 (allegato 1 della replica) e del documento della direzione generale del personale e dell'amministrazione della Commissione 8 novembre 1977, contenente il verbale della riunione di coordinamento del 28 ottobre 1977, relativa alla relazione del 1977 sulla revisione annuale delle retribuzioni (allegato 2 al controricorso).
I ricorrenti traggono da tali documenti la conclusione che il Consiglio, coll'adozione dell'atto del 29 giugno 1976 e del regolamento n. 3177/76, aveva voluto emanare una decisione in materia di politica retributiva, volta a favorire i capifamiglia e i titolari dell'indennità di dislocazione. Tale decisione non è d'altronde per nulla sorprendente, in quanto il Consiglio aveva costantemente affermato, in occasione delle decisioni relative all'adeguamento delle retribuzioni, di voler favorire tali categorie di dipendenti.
2.
Nella controreplica, il Consiglio fa notare di aver previsto la possibiltà di difficoltà, quali quelle che si erano poi effettivamente presentate. Questo è d'altronde il motivo per cui, nell'atto del 29 giugno 1976, era stata inserita una clausola di revisione. Ad avviso del Consiglio, questa cautela non può comunque significare che le discriminazioni verificatesi fossero state volute.
3.
Nel corso della fase orale del procedimento, i rappresentanti del Consiglio hanno affermato che questo avrebbe preferito, già nel 1976, introdurre la procedura a suo tempo caldeggiata dai rappresentanti del personale e che esso aveva fatto propria l'anno successivo, ma che ciò non era stato possibile per la resistenza di taluni Stati membri.
A mio avviso, la preferenza espressa dal Consiglio per l'indicizzazione delle aliquote d'imposta e per l'introduzione della clausola di revisione dimostrano che esso era consapevole dei rischi del sistema che aveva introdotto. Senza dubbio, esso sapeva che le discriminazioni sarebbero sorte necessariamente, in un certo senso, in modo automatico. Non previsti erano comunque, da una parte, la portata di tali discriminazioni e, dall'altra, le diminuzioni di reddito riscontrate in determinati casi.
Non ritengo pertanto pacifico che il Consiglio, con l'adozione dell'atto del 29 giugno 1976 e del regolamento di attuazione di questo, del 21 dicembre 1976, avesse accettato, in tutta la loro portata e in piena coscienza di causa, il prodursi di vantaggi poi effettivamente constatatisi. Ci si sarebbe potuto attendere di avere indicazioni precise in tal senso solo successivamente ad una prima determinazione e ad un primo computo delle spettanze successivamente all'adozione del regolamento n. 3177/76.
B —
Il secondo mezzo fatto valere dai ricorrenti è fondato sul principio generale del diritto in base a cui l'esercizio, da parte di un qualunque organo, del potere regolamentare, deve aver luogo con la debita diligenza.
L'esame della questione preliminare del se la normativa in materia di impiego presso le Comunità europee conosca tale principio risulta superfluo se si tien conto che il mezzo fondato sulla violazione di questo principio — sempre che ne sia accertata l'ammissibilità — è palesemente in contraddizione con la motivazione del ricorso nel suo complesso. Quest'ultimo, infatti, è ricevibile solamente qualora si parta dall'ipotesi che il regolamento n. 160/80 non è, in realtà, un vero regolamento, bensì un fascio di decisioni individuali. Qualora si aderisca a tale punto di vista, non è più possibile far valere contro questo atto un mezzo che presuppone l'esistenza di un vero e proprio regolamento.
C —
Il terzo mezzo fatto valere dai ricorrenti ha per oggetto la violazione del principio della tutela dell'affidamento. Esso è connesso, come vedremo, al primo.
1.
Giacché era noto al Consiglio che il riassorbimento dei coefficienti correttori nella tabella degli stipendi base mediante aumento di questi e senza clausola di revisione delle aliquote di imposta era destinato a produrre disparità, esso non può, ad avviso dei ricorrenti, sostenere che la scelta, per l'assorbimento, di questo metodo — con gli effetti negativi da esso provocati — è stata provocata da un errore di valutazione. Così stando le cose, la scelta adottata può essere ricondotta unicamente ad una deliberata politica volta a favorire i dipendenti con carichi di famiglia ed i titolari dell'indennità di espatrio. Ne consegue che i beneficiari del metodo prescelto avrebbero potuto legittimamente fare affidamento sul mantenimento in vigore di esso. Tale affidamento sarebbe stato tanto più legittimo, in quanto il Consiglio non ha modificato il metodo né entro il termine di due mesi, contemplato dall'art. 173, n. 3, del Trattato CEE, né entro il termine annuale previsto, per la revisione del livello retributivo, dall'art. 65 dello Statuto.
2.
Ciò non è, a mio avviso, corretto. Da una parte abbiamo visto, esaminando il primo mezzo, che era eccessivo ritenere che il Consiglio avesse voluto provocare delle disparità. La descrizione degli antefatti della presente controversia ha reso evidente, dall'altra, che il Consiglio aveva tentato di correggere le disparità allorquando gli erano divenute note le diminuzioni di reddito verificatesi in determinati casi e la portata di tali disparità.
In particolare, i ricorrenti non possono invocare l'affidamento da essi riposto nel mantenimento in vigore del metodo prescelto nel 1976 per il riassorbimento dei coefficienti correttori, poiché già nel 1977 erano stati scelti i metodi, diversi, da essi caldeggiati l'anno precedente.
Del resto, se ho ben capito, essi contestano, piuttosto che la modifica del sistema in assoluto, il suo carattere retroattivo, e il procedimento, a loro avviso illegittimo, seguito per la sua adozione.
D —
I ricorrenti fondano il quarto mezzo sulla violazione, col regolamento n. 160/80, dei diritti, da essi assertivamente acquisiti, alla conservazione degli effetti risultanti dall'attuazione del sistema instaurato coll'atto del 29 giugno 1976 per il riassorbimento dei coefficienti correttori; tale attuazione aveva avuto luogo attraverso il regolamento n. 3177/76 e con i regolamenti successivi per l'adeguamento delle retribuzioni nel periodo fino al 30 giugno 1979.
È evidente che ai ricorrenti non spetta un diritto quesito al mantenimento del metodo di adeguamento stabilito, il 29 giugno 1979, con un atto di portata generale, atto adottato da un organo il quale ha il potere di modificarlo, con le modalità previste a questo scopo dal diritto.
1.
A mio avviso, solamente in due casi si potrebbe qui ipotizzare una violazione di diritti quesiti o di diritti soggettivi. Si potrebbe parlare di un'aperta violazione dei diritti alla retribuzione, acquisiti dagli interessati in virtù del regolamento n. 3177/76 e successivi, qualora venisse richiesto il rimborso degli importi versati ai beneficiari in forza di tali disposizioni. Tale ipotesi non è però stata presa in alcun modo in considerazione.
Il secondo caso ipotizzabile di violazione di diritti quesiti avrebbe potuto verificarsi qualora il metodo instaurato coll'atto del 29 giugno 1976 fosse stato modificato con effetto retroattivo tramite regolamenti volti all'attuazione del metodo così modificato, regolamenti che avessero richiesto la modifica delle tabelle degli stipendi base, ciò che avrebbe provocato effetti pregiudizievoli per ciò che riguarda le retribuzioni nette dei dipendenti.
2.
Anche questa ipotesi, come già la precedente, non si è affatto verificata. In particolare, il regolamento impugnato non implica alcuna modifica del metodo adottato nel 1976 per l'adeguamento delle retribuzioni. La modifica in questione veniva poi attuata, come abbiamo visto, nel 1978, in modo da rimuovere le discriminazioni provocate dall'inserimento di nuovi coefficienti correttori. Il regolamento di cui trattasi era destinato invece solamente a rimuovere la causa delle discriminazioni, vale a dire l'assorbimento del coefficiente correttore 148,7, contemplato dal regolamento n. 3177/76.
A parte ciò, il sistema introdotto il 21 gennaio 1980 non ha assunto, a mio avviso, carattere retroattivo. Certo, le tabelle degli stipendi base, allegate al regolamento impugnato (entrato in vigore il 27 gennaio 1980) hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 1979 — ed esse erano inferiori a quelle in vigore il 30 giugno 1979 —; purtuttavia, non si può dimenticare che l'art. 1 del regolamento n. 160/80, che a tali tabelle fa riferimento, era stato abrogato e sostituito dal regolamento n. 161/80 già dal giorno della sua entrata in vigore. Il regolamento n. 161/80, a sua volta, ha come già ricordato, nel 95 % dei casi, effetti più favorevoli del regolamento n. 3084/78, in vigore fino al 30 giugno 1979. Nei casi in cui ciò non si verifica, l'art. 2 del regolamento n. 160/80 garantisce la conservazione dei diritti pecuniari di maggiore importo spettanti il 30 giugno 1979.
A quanto esposto non può obiettarsi che una tesi siffatta risulta sostenibile solamente qualora si considerino i regolamenti n. 160 e 161/80 come un insieme unitario. A mio avviso, infatti, non si possono valutare tali regolamenti separatamente. E pacifico che l'adeguamento annuale delle retribuzione per il 1979 dovrebbe venire utilizzato anche per attuare il «nettoyage de la grille». Ciò avrebbe permesso non solamente di compensare, con gli effetti positivi dell'adeguamento delle retribuzioni in virtù del regolamento n. 161/80, gli effetti negativi del «nettoyage de la grille» effettuato col regolamento n. 160/80.
Giacché non è stato richiesto il rimborso di importi già corrisposti, né vi è stata riduzione delle retribuzioni nette, non si può parlare di violazione di diritti quesiti.
E —
I ricorrenti sostengono infine che il Consiglio ha disatteso tre disposizioni di natura procedurale che prescrivono forme sostanziali ai sensi dell'art. 173 del Trattato CEE.
1.
La prima parte di questo mezzo si basa sul fatto che il Consiglio, nell'adottare, il 21 gennaio, il regolamento n. 160/80, non aveva tenuto conto della presa di posizione del Parlamento europeo del 18 gennaio 1980.
Ai sensi dell'art. 24, n. 1, punto 2, del Trattato di fusione, dell'8 aprile 1965, il testo summenzionato, non diversamente da qualunque altro regolamento modificativo dello Statuto, avrebbe dovuto venire adottato previa consultazione del Parlamento.
a)
Le parti hanno fatto riferimento, per illustrare questo punto, alle sentenze della Corte del 29 ottobre 1980, nelle cause dell'isoglucosio (cause 138/79, Roquette c/Consiglio; 139/79, Maizena e/Consiglio, non ancora pubblicate). Con queste sentenze, la Corte aveva annullato un regolamento per violazione di forme sostanziali, in quanto il Consiglio l'aveva adottato senza il parere del Parlamento (punti 33-38 della motivazione).
b)
Gli antefatti di quelle cause differiscono tuttavia sotto vari aspetti da quelli del caso di specie.
I termini concessi al Parlamento per l'adozione di un parere, erano, in quel caso, notevolmente più brevi che in questo (3 mesi e 3 giorni, anziché 7 mesi, fra la presentazione delle richiesta del parere al Parlamento e l'adozione del regolamento del Consiglio). Inoltre, contrariamente al caso di cui trattasi (domanda del 23 agosto 1979, ripresentata il 29 ottobre e il 27 novembre 1979) in quel caso, il Consiglio non aveva chiesto l'adozione della procedura d'urgenza (punto 37 della motivazione).
Soprattutto, però, nelle cause dell'isoglucosio, il parere del Parlamento era mancato totalmente, mentre, nel caso di cui trattasi, esso era stato presentato al Consiglio giovedì 18 gennaio 1980.
Il Consiglio disponeva dunque, lunedì 21 gennaio 1980, al momento dell'adozione del regolamento n. 160/80, del parere del Parlamento, ed aveva già avuto la possibilità di prenderne cognizione anche se va tenuto presente che la sua decisione era stata adottata il primo giorno lavorativo successivo alla presentazione del parere, e, per giunta, con la procedura scritta.
Per questo motivo, non si può, a mio avviso, parlare di violazione di forme sostanziali per la mancanza del parere del Parlamento europeo.
2.
Nella seconda parte di questo mezzo, i ricorrenti fanno valere la mancata presa in considerazione, da parte del Consiglio, della dichiarazione comune del Consiglio stesso, del Parlamento europeo e della Commissione, del 4 marzo 1975 (pubblicata nella GU n. C 89, del 22 aprile 1975, pagg. 1 e 2).
a)
Con questa dichiarazione, che si riallacciava all'allargamento delle competenze del Parlamento europeo in materia di bilancio dopo il 1o gennaio 1975, era stata introdotta una procedura di coordinamento fra il Parlamento europeo ed il Consiglio, con la partecipazione attiva della Commissione (n. 1), onde rendere partecipe il Parlamento del procedimento per l'elaborazione e per l'adozione di decisione che comportino rilevanti entrate o uscite per il bilancio comunitario.
Tale procedura «può essere applicata per gli atti comunitari di portata generale che abbiano implicazioni finanziarie notevoli e la cui adozione non sia imposta a norma di atti preesistenti» (n. 2).
«La procedura si apre se sussistono i criteri previsti dal § 2 e se il Consiglio intende divergere dal parere adottato dal Parlamento europeo» (n. 4).
b)
Prima di esaminare i fatti che, ad avviso dei ricorrenti, dimostrato l'incompatibilità con questo dichiarazione, si deve accertare se quest'ultima vada considerata come una dichiarazione di volontà vincolante dal punto di vista giuridico, alla cui osservanza gli organi interessati siano tenuti.
La questione degli effetti giuridici delle «dichiarazioni comuni», quale, ad esempio, la dichiarazione di cui trattasi, aveva fatto oggetto, fra l'altro, dell'interrogazione scritta al Consiglio n. 169/77, del deputato Jean Maigaard, del 27 aprile 1977.
Nella risposta a tale interrogazione, del 23 settembre 1977 (GU n. C 259, del 27 ottobre 1977, pag. 5), il Consiglio aveva dichiarato:
«Le dichiarazione comuni cui fa riferimento l'onorevole parlamentare costituiscono impegni di carattere politico. Spetterebbe in ultima istanza alla Corte di giustizia valutarne la portata giuridica.
Per quanto riguarda più particolarmente la dichiarazione comune che istituisce la procedura di concertazione, il Consiglio ritiene che con tale dichiarazione le tre istituzioni firmatarie si siano impegnate. ad applicare la procedura appena sussisteranno tutte le relative condizioni di applicazione, e secondo le modalità ivi indicate».
Concordo con queste valutazioni.
c)
Ad avviso dei ricorrenti, l'incompatibilità con la dichiarazione summenzionata consiste nel fatto che il Parlamento, nella deliberazione del 18 gennaio, aveva espressamente richiesto al Consiglio di procedere ad una concertazione con esso, qualora intendesse discostarsi dalla posizione da esso tenuta, vale a dire il rifiuto della proposta della Commissione e la richiesta a quest'ultima di ritirarla, e che il Consiglio aveva inoltre adottato, il 21 gennaio, il regolamento n. 160/80, nonostante questa divergente presa di posizione e nonostrante la richiesta formale di concertazione
Il Consiglio sostiene, al contrario, che non sussistevano i presupposti per l'applicazione della'dichiarazione, quand'anche fosse stato accertato il suo carattere vincolante dal punto di vista giuridico.
In effetti, non credo, per ciò che riguarda queste condizioni, che il provvedimento controverso potesse venire qualificato come un atto giuridico avente conseguenze finanziarie di rilievo. Ho già avuto occasione di accennare al fatto che l'art. 1 di tale atto, con il quale era stata effettuata la correzione delle tabelle degli stipendi base mensili, rimuovendo le discriminazioni, e pertanto aveva avuto luogo la riduzione di tali stipendi, era stato abrogato già il giorno della sua entrata in vigore dal regolamento n. 161/80, e che l'art. 2 dello stesso, contenente disposizioni transitorie a favore dei beneficiari delle discriminazioni, interessava solamente 5 % circa dei destinataria, i cui casi — tranne alcune limitate eccezioni — debbono essere stati risolti nel corso del 1980.
Questa parte die tale mezzo va pertanto respinta.
3.
Nell'ultima parte di questo, i ricorrenti affermano che il Consiglio ha disatteso la procedura stabilita per il dialogo fra i rappresentanti del personale ed il Consiglio stesso.
a)
Tale procedura era stata introdotta con un atto unilaterale del Consiglio non meglio identificato e non pubblicato dell'11 dicembre 1973 che, come risulta dalla motivazione, era stato adottato su proposta della Commissione.
Tale atto precisa, innanzitutto, le finalità della procedura da esso introdotta e stabilisce poi le tre fasi in cui questa si articola:
Prima fase:
—
Analisi dei dati tecnici;
Seconda fase:
—
Dialogo durante i lavori del Comitato dei rappresentanti permanenti;
Terza fase:
—
Dialogo durante i lavori del Consiglio.
Per ciascuna di queste fasi, l'atto precisa i dettagli della procedura da seguirsi, ed in particolare le possibilità offerte ai rappresentanti del personale di far valere i loro punto di vista.
b)
I ricorrenti fanno carico al Consiglio di essersi basato sul presupposto che la procedura di dialogo si fosse svolta regolamente, nonostante che i rappresentanti del personale avessero rifiutato di prendervi parte fintantoché il Parlamento non avesse adottato il proprio parere.
Considero tale tesi inadeguata. Ritengo innanzitutto lecito dubitare che il testo con cui tale procedura è stata instaurata rivesta il carattere di un atto giuridico vincolante. Ma, quand'anche si accogliesse questa tesi, non saprei stabilire in che misura la mancata presa di posizione del Parlamento possa pregiudicare il normale andamento della procedura stessa, in quanto questa prevede che un invito a partecipare agli incontri previsti fra il Consiglio ed i rappresentati del personale durante le prime due fasi venga rivolto anche ai rappresentanti delle altre istituzioni.
Per i motivi sopra indicati, concludo proponendovi di:
—
dichiarare il ricorso irricevibile;
—
in via subordinata, dichiararlo infondato;
—
in ogni caso, pronunziarvi sulle spese ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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