CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
JEAN-PIERRE WARNER
DEL20 NOVEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
la presente controversia vi è stata sottoposta con domanda pregiudiziale dal Tribunal du travail di Bruxelles.
L'attore nella causa principale è il sig. Giuseppe Romano, di nazionalità italiana e residente in Belgio; l'attore è l'ente belga Institut national d'assurance maladie-invalidité («INAMI»).
La presente domanda pregiudiziale verte, in sostanza, sui criteri da adottarsi per la distribuzione fra le parti dell'onere delle perdite di cambio derivanti dal deprezzamento della lira italiana nel periodo intercorrente fra il momento della liquidazione della pensione spettante al sig. Romano in Italia ed il momento dell'effettiva corresponsione di tale pensione.
I fatti della causa sono i seguenti.
Il sig. Romano, nato il 20 dicembre 1910, aveva lavorato in Italia, e, successivamente, in Belgio, finché, il 29 agosto 1969, si era venuto a trovare in stato d'invalidità. Egli aveva pertanto acquisito, in forza della sola legislazione belga, il diritto ad una pensione d'invalidità con decorrenza dal 29 agosto 1970 al 31 dicembre 1975. Successivamente, egli acquisiva il diritto alla pensione belga di vecchiaia e ai superstiti.
La pensione d'invalidità spettante in Belgio al sig. Romano gli veniva corrisposta senza riduzioni. Fra le parti è pacifico che la liquidazione così effettuata aveva carattere provvisorio, in attesa dell'accertamento dei diritti spettanti al sig. Romano in Italia. La difesa dell'INAMI ha affermato in udienza che il sig. Romano aveva diritto alla pensione provvisoria senza detrazioni in forza dell'art. 45, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 574/72, ma che, anche in assenza di tale disposizione, vi avrebbe comunque avuto diritto in forza della legislazione belga.
Con quella che era stata qualificata come una deliberazione, comunicata all' INAMI il 6 aprile 1976 ed integrata il 1o luglio 1976, l'INPS, ente previdenziale italiano competente, aveva riconosciuto al sig. Romano una pensione d'invalidità, con decorrenza dal 1o settembre 1970, in forza dei regolamenti del Consiglio nn. 1408/71 e 574/72. Tuttavia, l'INPS non aveva effettuato alcun pagamento a questo titolo per più di un anno.
Nel frattempo, l'INAMI aveva informato il sig. Romano, con una lettera del 24 settembre, del provvedimento dell'INPS, avvertendolo che, in forza dell'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, in materia di previdenza malattia e invalidità, la pensione spettantegli in Belgio avrebbe dovuto venire ridotta di un importo pari a quello della pensione italiana, ed affermando, tra l'altro:
«Toutefois, étant donné qu'en attendant la décision étrangère, votre organisme assureur belge vous a versé les indemnités journaliers (sic) complètes à titre provisionnel, nous avons calculé le montant qui vous a été versé en trop (voir annexe) et nous avons demandé à l'institution étrangère de verser à notre compte les arrérages de sa prestation dus jusqu'au 31. 12. 1975.
Dans le cas où le versement effectué à notre compte ne couvrirait pas exactement le montant des indemnités servies à titre provisionnel, nous chargerons votre organisme assureur de procéder, en accord avec vous, à la récupération de la différence; si, par contre, il existait un solde en votre faveur, celui-ci vous serait versé par nos soins».
È pacifico fra le parti che gli importi indicati nell'allegato come «versé en trop», per un totale di 107848 BFR, erano stati calcolati in base al tasso di cambio fra le lira e il franco belga del 1o gennaio 1975, vale a dire 0,05784 BFR = 1 lira.
L'art. 70, n. 2, della legge belga 9 agosto 1963, modificata nel 1971, sul quale l'INAMI aveva fondato il proprio provvedimento, stabilisce, per quanto concerne il punto in esame, quanto segue:
«Les prestations prévues par la présente loi ne sont accordées que dans les conditions fixées par le Roi, lorsque le dommage pour lequel il est fait appel aux prestations est couvert par le droit commun ou par une autre législation. Dans ces cas, les prestations de l'assurance ne sont pas cumulées avec la réparation résultant de l'autre législation; elles sont à charge de l'assurance dans la mesure où le dommage couvert par cette législation n'est pas effectivement réparé. Dans tous les cas, le bénéficiaire doit recevoir des sommes au moins équivalentes au montant des prestations de l'assurance.
L'organisme assureur est subrogé de plein droit au bénéficiaire».
A quanto mi risulta, è pacifico fra le parti che l'espressione «une autre législation», ivi impiegata, potrebbe riferirsi tanto alla legislazione belga quanto a qualsiasi altra legislazione.
Il procedimento logico seguito dall' INAMI per giustificare, o per tentare di giustificare, la scelta del tasso di cambio fra la lira ed il franco del 1o gennaio 1975 è, se non vado errato, il seguente. Il sig. Romano aveva diritto alla pensione d'invalidità in Belgio in forza della sola legislazione belga. L'art. 12, n. 2, seconda frase del regolamento n. 1408/71 non trovava pertanto applicazione. Ne consegue, alla luce di quanto affermato dalla Corte nella causa 22/77 (causa Mura I, Racc. 1977, pag. 1699, punto quattordicesimo della motivazione), e nella causa 37/77, Greco (Racc. 1977, pag. 1711, punto decimo della motivazione), che l'art. 12, n. 2, 1a frase, va interpretato nel senso che esso trova applicazione all'art. 70, n. 2, della legge belga. Questa circostanza ha per effetto l'applicazione dell'art. 107 del regolamento n. 574/72, in materia di tassi di cambio, come modificato dal regolamento del Consiglio n. 2639/74. Ciò comporta, a sua volta, l'applicazione della decisione n. 101 della Commissione amministrativa della sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU n. C 44, pag. 3, del 26. 2. 1976), la quale, all'art. 5, afferma:
«Per le pensioni decorrenti da una data anteriore al 1o gennaio 1975 e non ancora liquidata alla data in cui diviene esecutiva la presente decisione [vale a dire il 1o marzo 1976], il tasso di conversione da prendere in considerazione è quello applicabile al 1o gennaio 1975 ...».
Il 7 ottobre 1976, il sig. Romano ha introdotto un ricorso dinanzi al Tribunal du travail di Bruxelles contro la decisione dell'INAMI, da questa comunicatagli con lettera del 24 settembre 1976. Egli accetta la detrazione dalla pensione belga di quella spettantegli in Italia, ma contesta il tasso di conversione utilizzato dall'INAMI, sostenendo che la detrazione effettuata da quest'ultimo avrebbe dovuto essere esattamente pari all'importo ad esso corrisposto dall'INPS.
Il 29 luglio 1977, in pendenza del ricorso, l'INPS ha trasferito all'INAMI gli arretrati della pensione italiana fino al 30 giugno 1977 — nonostante che, come ricorderete, la pensione belga d'invalidità, di cui l'INAMI è responsabile, decorra solo fino al 31 dicembre 1975. Nel corso della causa, è stato affermato che il trasferimento di tali arretrati è stato effettuato dall'INPS ai sensi dell'art. 111 e dell'allegato 6 del regolamento n. 574/72. Comunque sia, l'importo trasferito, convertito in franchi belgi al tasso di conversione del giorno del pagamento — vale a dire 0,040355 BFR = 1 lira — era pari, complessivamente, a 125491 BFR, vale a dire 17643 BFR in più di quanto richiesto dall'INAMI — differenza, questa, che l'INAMI provvedeva a versare al sig. Romano. L'importo di 17643 BFR risultava però inferiore alla quota dell'importo trasferito — vale a dire, complessivamente, 125491 BFR — corrispondente alla pensione spettante in Italia al sig. Romano durante il periodo 1o gennaio 1976-30 giugno 1977. In tal modo, il comportamento dell'INAMI aveva avuto in pratica l'effetto di privare il sig. Romano di una quota della pensione spettantegli in Italia per quel periodo.
Il ricorso introdotto dal sig. Romano dinanzi al giudice a quo veniva dunque riformulato — per tener conto della mutata situazione — essenzialmente come un ricorso volto al pagamento, da parte dell'INAMI al sig. Romano, dell'equivalente in franchi belgi — in base al tasso di conversione del 29 luglio 1977 — di quanto ad esso dovuto dall'INPS per il periodo 1o gennaio 1976 - 30 giugno 1977, previo defalco dei 17643 BFR già versati.
Nel corso della causa principale, i difensori del sig. Romano hanno sostenuto, fra l'altro, che la decisione n. 101 della Commissione amministrativa è incompatibile con l'art. 7 del regolamento n. 574/72. Si tratta di un articolo lungo e complesso, destinato a dare attuazione all'art. 12 del regolamento n. 1408/71. Come vi è senz'altro noto grazie a cause precedenti, tale articolo tratta in particolare, al n. 1, lett. a), dell'ipotesi di applicazione parallela delle disposizioni anticumulo di diversi Stati membri.
La questione sottoposta a questa Corte dal Tribunal du travail, vertente sulla legittimità della decisione n. 101, e, in caso affermativo, sull'interpretazione da attribuirsi ad essa «in relazione all'art. 7 del regolamento CEE n. 574/72, che in sostanza» — ad avviso del giudice a quo — «stabilisce che il rimborso non può eccedere l'importo delle prestazioni effettivamente riscosse in forza di un'altra legislazione», va inquadrata nella situazione precedentemente illustrata.
Mi riservo di commentare in un secondo tempo quanto affermato dall'INAMI e dalla Commissione (per «Commissione» va qui intesa ovviamente la Commissione delle Comunità europee, che designerò, come sempre, come «la Commissione» senz'altra specificazione, distinguendola così dalla «Commissione amministrativa», da cui emana la decisione n. 101), che, cioè, l'art. 7 del regolamento n. 574/72 non ha rilievo ai fini della controversia.
La Commissione ha posto in dubbio che trovi applicazione, nella materia controversa, una qualsiasi disposizione comunitaria, sottolineando che l'INAMI fonda il proprio preteso diritto sulla legislazione belga (vale a dire sull'art. 70, n. 2, della legge 9 agosto 1963), e lasciando con ciò intendere che anche la determinazione del «quantum» va pertanto effettuata in base al diritto belga.
La validità di un'impostazione di questo genere dipende in una certa misura sull'esatta portata dei principi, ricordati in precedenza, affermati dalla Corte nelle sentenze Mura e Greco. È pacifico, almeno per quanto riguarda l'art. 11, n. 2 ed il regolamento n. 3, il quale costituisce l'antecedente dell'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, che la prima frase di tale disposizione può essere applicata solamente in modo da ridurre i diritti spettanti in forza di disposizioni comunitarie, non quelli spettanti già solamente in forza del diritto nazionale — cfr. cause 34/69 (Duffy, Race. 1969, pag. 597) e 83/77 (Naselli, Race. 1978, pag. 683). Non è immaginabile che la Corte, nelle sentenze Mura e Greco, abbia voluto configurare diversamente la situazione risultante dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71, in quanto nessuna ragione di principio giustificherebbe un atteggiamento di questo genere. Nelle conclusioni da me presentate nella causa Naselli, avevo tentato d'interpretare tali principi (cfr. pagg. 695 e 704). In quell'occasione, avevo espresso la mia impressione che all'art. 11, n. 2, 1a frase, in casi quali quello ora in esame, andasse attribuita prevalentemente la natura di norma meramente permissiva, vale a dire che il diritto comunitario non osta, in casi del genere, all'applicazione delle disposizioni nazionali anticumulo. Accanto a questo aspetto, avevo però individuato un effetto secondario di tale disposizione, che, cioè, in presenza di disposizioni nazionali anticumulo parallele, una siffatta interpretazione dell'art. 11, n. 2, prima proposizione, potrebbe rendere applicabile l'art. 9, n. 1, del regolamento n. 4, norma parallela alla disposizione dell'art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72. Nessuno, ovviamente, si era chiesto, nell'ambito della causa Naselli, se dalla disposizione in esame si potesse far discendere un ulteriore effetto secondario, quello di rendere applicabili le disposizioni del regolamento n. 4 corrispondenti all'art. 107 del regolamento n. 574/72. Sono propenso a ritenere che la soluzione — ammesso che una soluzione di tale questione sia necessaria — vada ricercata nell'applicazione del ben noto principio fondamentale in base al quale, trattandosi di un vantaggio spettante già solamente in base al diritto nazionale, il diritto comunitario non può avere l'effetto di comprometterlo.
Il problema è reso più complesso dalla circostanza, addotta dall'INAMI, che, al momento della liquidazione al sig. Romano della pensione belga, non esistevano in Belgio disposizioni in materia di tassi di conversione. Una disposizione di questo genere era stata adottata per la prima volta con il regio decreto belga 2 giugno 1976, entrato in vigore il 1o luglio 1976. Per questo motivo, a quanto mi pare di capire, l'INAMI sostiene che, se il diritto comunitario non si applica direttamente, si applica almeno per analogia, per colmare la rilevata lacuna della legislazione belga. L'INAMI non ha però affrontato la questione del se rientri nelle competenze attribuite a questa Corte dall'art. 177 del Trattato quella di colmare le lacune delle legislazioni nazionali.
A mio avviso, non è necessario pervenire ad una conclusione in merito alle questioni in precedenza enunciate. Se i diritti spettanti al sig. Romano in forza della sola legislazione belga risultassero inferiori a quelli spettantigli in forza delle disposizioni dell'art. 46 del regolamento n. 1408/71 e di quelle adottate per l'attuazione di esso, tali disposizioni costituirebbero la base minima del diritto ad esso spettante. Ciò si evince chiaramente da una serie di precedenti sentenze di questa Corte, fra le quali le sentenze nelle cause 98/77 (Schaap, Race. 1978, pag. 707), 105/77 (Boerboom-Kersjes, Race. 1978, pag. 717) e 236 {Mura II, Race. 1979, pag. 1819). Il giudice a quo è pertanto tenuto ad accertare quali diritti spettino al sig. Romano in forza dell'art. 46. Com'è stato affermato nel corso dell'udienza dagli avvocati dell'INAMI, l'art. 107 del regolamento n. 574/74, come modificato, va applicato, secondo quanto si afferma nel suo stesso testo, in relazione all'art. 46, n. 3, esattamente nello stesso modo in cui è stabilito che esso si applichi all'art. 12, n. 2. Ne consegue che la questione sottoposta alla Corte dal giudice a quo ha rilievo almeno sotto questo profilo.
Vengo ora pertanto a questo punto.
Esso solleva preliminarmente una questione di carattere «costituzionale», se, cioè, sia compatibile col Trattato la delegazione di un potere legislativo dal Consiglio alla Commissione amministrativa. Tale questione si pone in quanto, nell' adottare la decisione n. 101, la Commissione amministrativa agiva, o riteneva di agire, in base all'art. 107, n. 4, del regolamento n. 574/72, come modificato dal regolamento n. 2639/74, che recita:
«Su proposta della Commissione dei conti, la Commissione amministrativa fissa la data da prendere in considerazione per determinare i tassi di conversione da applicare nei casi di cui al paragrafo 1.»
La Commissione amministrativa non è, certo, stata creata dal Trattato, bensì dall'art. 80 del regolamento n. 1408/71, il quale dispone che essa «è composta di un rappresentante governativo di ciascuno degli Stati membri, assistito all'occorrenza da consiglieri tecnici», che «un reppresentante della Commissione» partecipa alle sessioni «con funzione consultiva», e che il segretariato è assicurato dalla Commissione. L'art. 81 definisce come segue i compiti della Commissione:
«a)
trattare ogni questione amministrativa o d'interpretazione derivante dalle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro di questi, senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate di far ricorso alle procedure e alle giurisdizioni previste dalle legislazioni degli Stati membri, dal presente regolamento e dal Trattato;
b)
far effettuare, su richiesta delle autorità, istituzioni e giurisdizioni competenti degli Stati membri, tutte le traduzioni dei documenti che si riferiscono all'applicazione del presente regolamento, e in particolare le traduzioni delle richieste presentate dalle persone chiamate a beneficiare del presente regolamento;
c)
promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri in materia di sicurezza sociale, specialmente ai fini di un'azione sanitaria e sociale di interesse comune;
d)
promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri per accelerare, tenuto conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione amministrativa, la liquidazione delle prestazioni dovute specialmente in materia d'invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), in applicazione delle disposizioni del presente regolamento;
e)
riunire gli elementi da prendere in considerazione per la definizione dei conti relativi agli oneri che incombono alle istituzioni degli Stati membri in base al presente regolamento e liquidare i conti annuali tra dette istituzioni;
f)
esercitare ogni altra funzione che rientri nella sua competenza in virtù delle disposizioni del presente regolamento e degli ulteriori regolamenti o di ogni altro accordo che dovesse intervenire nel quadro dei suddetti regolamenti;
g)
presentare proposte alla Commissione delle Comunità europee in vista dell'elaborazione di ulteriori regolamenti e di una revisione del presente regolamento e dei regolamenti ulteriori.
Probabilmente, si era ritenuto che i poteri attribuiti alla Commissione amministrativa dall'art. 107, n. 4, del regolamento n. 574/72, come modificato, rientrassero tra quelli a cui si riferisce il punto f). Ciò non significa tuttavia che tale delega — almeno per ciò che concerne il potere normativo — fosse legittima.
Il Consiglio ha il potere, in forza dell'art. 155, ultimo comma, del Trattato, di conferire alla Commissione competenze di carattere legislativo, ma nessuna disposizione del Trattato stesso lascia intendere che il Consiglio possa delegare poteri di carattere legislativo ad un organo quale la Commissione amministrativa. Inoltre, l'art. 173 del Trattato ha attribuito alla Corte di giustizia il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione, mentre l'art. 177 le ha attribuito la competenza a pronunziarsi sulla validità e sull'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità. La Commissione amministrativa non è un'istituzione della Comunità ai sensi del Trattato (art. 4 e parte quinta); se ne potrebbe desumere che la Corte non è competente, se non indirettamente, a pronunziarsi sulla legittimità degli atti della Commissione amministrativa e, pertanto, è totalmente incompetente a pronunziarsi direttamente su una questione quale quella sottopostale dal giudice a quo nell'ambito della presente controversia. L'ipotesi che la Comunità possa istituire un organo amministrativo fornito del potere di adottare provvedimenti giuridicamente vincolanti, ma non soggetti, in quanto tali, al sindacato di questa Corte, mi sembra incompatibile col si-Stema del Trattato. D'altronde, ho l'impressione che la figura di un organo amministrativo i cui provvedimenti non siano soggetti a controllo giurisdizionale non sia nemmeno compatibile con i principi costituzionali riconosciuti in tutti gli Stati membri e, credo, in tutte le nazioni civili.
Pertanto ritengo che, anche qualora non vi fossero precedenti in questo senso, sarebbe possibile affermare che il Consiglio non aveva la competenza per delegare poteri di carattere legislativo alla Commissione amministrativa. Ma, in realtà, i precedenti in materia esistono.
Nella causa 19/67 (Van der Vecht, Race. 1967, pag. 407), la Corte era chiamata a pronunziarsi su un provvedimento di quello che, dal punto di vista strettamente giuridico, era l'antecedente della Commissione amministrativa, vale a dire l'organo a questa corrispondente istituito dal regolamento n. 3. La controversia allora verteva solamente su un provvedimento di carattere interpretativo adottato da quest'organo in base all'art. 43, lett. a), del regolamento n. 3, cioè la disposizione che, nell'ambito di quel regolamento, corrispondeva all'art. 81, lett. a), del regolamento n. 1408/71. La Corte, in quell'occasione, era pervenuta senza difficoltà a riconoscere che tale regolamento, come risulta dalla sua stessa formulazione letterale, produce gli effetti ad esso propri «senza pregiudizio del diritto delle autorità, delle istituzioni e delle persone interessate, di ricorrere alle procedure e alle giurisdizioni previste nelle legislazioni degli Stati membri, nel... regolamento o nel Trattato». La Corte aveva precisato comunque, in quell'occasione, che una diversa interpretazione non sarebbe stata conforme al Trattato, ed in particolare all'art. 177, «che», secondo le parole della Corte, «stabilisce una procedura intesa a garantire l'uniforme interpretazione delle norme comunitarie da parte dei tribunali». Non sarebbe molto coerente con quella sentenza ritenere che sia possibile attribuire alla Commissione amministrativa il potere di adottare disposizioni di diritto comunitario.
Indicazioni in materia sono fornite altresì dalle sentenze 25/70 (Köster, Race. 1970, pag. 1161) e 30/70 (Scheer, Race. 1970, pag. 1197). In quelle cause, la Corte era chiamata a pronunziarsi sul se il «procedimento dei comitati di gestione», introdotto dai regolamenti del Consiglio, con cui erano state create le organizzazioni comuni dei mercati agricoli, fosse compatibile colle disposizioni del Trattato. La Corte aveva risolto tale questione in senso positivo in base alla considerazione del fatto che, nell'ambito del procedimento in esame, le funzioni dei comitati di gestione risultavano avere, ad un attento esame, natura meramente consultiva. Il vero e proprio potere legislativo era riservato alla Commissione o, a seconda dei casi, al Consiglio, sicché non sussistevano né una violazione dell'art. 155, né una lesione della competenza giurisdizionale attribuita alla Corte dagli artt. 173 e 177. Anche quest'ultimo ordine di considerazioni ci conferma nella nostra convinzione che non sarebbe coerente con quelle sentenze ritenere che ad un organo quale la Commissione consultiva possano venire delegati dal Consiglio poteri legislativi.
In conclusione, sono del parere che l'art. 107, n. 4, del regolamento n. 574/72, come modificato dal regolamento n. 2639/74, è nullo, sicché la decisione n. 101, assertivamente adottata in base ad esso, è priva di effetti giuridici.
Spetta a voi stabilire se una pronunzia di questo genere rientri nelle competenze di una sola sezione o se, invece, siate tenuti, ai sensi dell'art. 95, n. 4, del regolamento di procedura, ad attribuire la causa alla Corte in seduta plenaria. Personalmente, ritengo del tutto evidente che questa seconda soluzione non è necessaria.
Ciò non implica però che possa chiudersi l'esame della controversia.
La Commissione ha infatti sostenuto che la decisione n. 101, qualora dovesse considerarsi nulla in quanto tale, potrebbe comunque essere considerata come un provvedimento amministrativo giuridicamente valido, adottato congiuntamente dagli Stati membri per colmare una lacuna della disciplina esistente. La Commissione ha però operato una distinzione fra il caso normale, in cui si renda necessario per un ente previdenziale di uno Stato membro calcolare anticipatamente l'importo delle prestazioni che spetterebbero ad una persona determinata, ed un caso come quello in esame, in cui l'istituzione chiede il rimborso di un importo corrisposto in eccesso nel passato. Nei casi del primo tipo, dice la Commissione, se, ai fini del calcolo, si rendesse necessario prendere in considerazione l'importo che spetterebbe al beneficiario in un altro Stato membro, a tale importo dovrebbe applicarsi un tasso di cambio, che non sarebbe necessariamente il tasso di conversione del momento e del giorno della liquidazione di tale rateo della prestazione. Qualora, comunque, come nel caso di specie, si tratti di un provvedimento di carattere rettificativo, non vi sarebbe alcun bisogno di discostarsi dal tasso di cambio in base al quale era avvenuta di fatto la conversione dell'importo trasferito dall'altro Stato membro.
Non è, a mio parere, in alcun modo necessario, nella presente causa, pronunziarsi sulla fondatezza di quanto affermato dalla Commissione a proposito di quello che essa definisce «caso normale». La Commissione ha palesemente ragione quando afferma che, in questo caso, non vi era alcun bisogno di far ricorso ad un tasso di cambio artificiale. Infatti, l'INPS non aveva adottato alcuna decisione fino a quando non era venuta meno la pensione d'invalidità spettante al sig. Romano in Belgio. Non vi era perciò alcun bisogno che l'INAMI calcolasse l'importo ad esso spettante prima di ricevere dall'INPS l'importo corrispondentemente trasferito, né vi era alcun motivo per cui l'ente dovesse attribuire a tale importo, una volta ricevutolo, un valore superiore o inferiore a quello reale.
Quanto precede è a mio avviso sufficiente per risolvere la questione sottoposta a questa Corte dal giudice a quo, senza che sia necessario un più approfondito esame della pertinenza dell'art. 7 del regolamento n. 574/72. Concordo tuttavia con la tesi, esposta dall'INAMI e dalla Commissione, secondo cui tale disposizione non è veramente rilevante; rilevante è invece il principio fondamentale, sancito dall'art. 52 del Trattato e da numerose sentenze di questa Corte, secondo cui al lavoratore migrante non dovrebbe derivare, nella misura del possibile, alcun pregiudizio dalla sua condizione, appunto, di lavoratore migrante. Se il sig. Romano non avesse mai lavorato in Italia, avrebbe avuto diritto alla pensione belga senza alcun defalco. Può essere vero che, per il fatto di avere lavorato in Italia, non gli sarebbe spettato nulla di più, peraltro, non è stato prospettato neppure un valido motivo per cui gli debba spettare di meno.
In conclusione, propongo di risolvere la questione sottoposta alla Corte dal giudice a quo nel senso che l'art. 107, n. 4, del regolamento n. 574/72, come modificato dal regolamento n. 2639/74, è nullo, con la conseguenza che le decisioni della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, assertivamente adottate in base a detto regolamento, sono prive di efficacia giuridica.
È forse opportuno ricordare, per completezza, che l'art. 107 del regolamento n. 574/72 è stato modificato una seconda volta, con decorrenza dal 28 novembre 1979, col regolamento del Consiglio n. 2615/79, con il quale, peraltro, è stato mantenuto in vigore il n. 4 di tale articolo, quale formulato dal regolamento n. 2639/74. Questa circostanza non può comunque, a mio avviso, incidere sulla soluzione da darsi alla presente controversia.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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