CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 18 DICEMBRE 1980 ( 1 )
Signor Presidente
signori Giudici,
Nel procedimento pregiudiziale che è oggi in discussione siamo nuovamente chiamati ad affrontare il problema del cumulo delle prestazioni previdenziali. Nella causa principale si controverte sulla coesistenza di assegni familiari spettanti in base al diritto tedesco e di assegni familiari spettanti in base al diritto danese.
L'attore, cittadino tedesco, nato nel 1935, vive in Danimarca con la moglie e i figli, nati nel 1967 e, rispettivamente, nel 1968. Egli esercita in Flensburg la propria attività come lavoratore subordinato, recandosi ogni giorno nella località di lavoro, ove non dispone di alloggio. La moglie lavora in Danimarca e percepisce gli assegni familiari danesi (børnetilskud) per ambedue i figli.
Nel dicembre 1977, l'attore chiedeva all'ufficio del lavoro di Flensburg il pagamento di assegni familiari nella misura del 50 % per il secondo figlio, ai sensi del § 8, n. 2 BKGG (Bundeskindergeldgesetz, in prosieguo: BKGG), del 14 aprile 1964 (Bundesgesetzblatt I, pag. 265), nella versione contenuta nella comunicazione del 31 gennaio 1975 (Bundesgesetzblatt I, pag. 412), a far data dal 1o gennaio 1978. Tali assegni familiari nella misura del 50 % costituivano un aspetto caratteristico del BKGG nella versione allora vigente. Infatti, ai sensi del § 8, 1o comma, n. 2 BKGG, non venivano corrisposti assegni familiari per i figli per i quali fossero già versate prestazioni a questi corrispondenti fuori dell'ambito di applicazione territoriale del BKGG. Inoltre, il § 8, 2o comma, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1978, stabiliva che potevano venire corrisposti assegni familiari nella misura del 50 % qualora l'ammontare dell'altra prestazione non raggiungesse il 75 % di quella degli assegni stessi. Secondo la versione di questa disposizione in vigore dal 1o gennaio 1979, versione risalente alla legge 14 novembre 1978 (Bundesgesetzblatt I, pag. 1757), quando l'importo lordo dell'altra prestazione risulta inferiore a quello degli assegni familiari, questi ultimi vengono versati fino a concorrenza della differenza.
Il 12 gennaio 1978, l'ufficio del lavoro di Flensburg respingeva l'istanza fondata sulla disposizione summenzionata, con la motivazione che, per via dell'attività lavorativa prestata dalla moglie dell'attore, venivano corrisposte per i figli prestazioni familiari in base alla normativa danese. Ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU n. L 74, del 27 marzo 1972, pag. 1), nella versione del regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1976, n. 1209 (GU n. L 138, del 26 maggio 1976, pag. 1), in casi del genere i diritti spettanti in forza del BKGG sono sospesi; in base a tali disposizioni, sono corrisposte soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro nel cui territorio risiede il familiare, a carico di detto Stato membro.
L'attore nella causa principale, dopo aver fatto inutilmente opposizione, adiva il Sozialgericht dello Schleswig, invocando una sentenza del Bundessozialgericht del 25 ottobre 1977 (Entscheidungen des Bundessozialgerichts — BSGE vol. 45, pag. 95). In tale sentenza, il Bundessozialgericht aveva dichiarato tra l'altro, in un caso in gran parte analogo a quello oggetto della presente controversia, che il lavoratore frontaliero tedesco che lavori nella Repubblica federale di Germania e risieda colla propria famiglia in Danimarca va assoggettato, per via della stretta connessione fra la legislazione in materia di assegni familiari ed il regime fiscale, allo stesso regime cui sarebbe stato assoggettato se avesse avuto la residenza, ai sensi del § 1, n. 1, BKGG, nell'ambito di applicazione di tale legge. I suoi figli possono essere beneficiari delle prestazioni di cui al § 2, 5o comma, n. 1, di essa. La sospensione del diritto agli assegni familiari in Germania ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, e dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, non ha luogo, in quanto il diritto controverso è già escluso dalla disposizione nazionale contenuta nel § 8, 1o comma, n. 2, della legge, che fa rinvio al diritto comunitario.
Il Sozialgericht dello Schleswig, il quale, a quanto sembra, è restio ad aderire all'interpretazione sopra esposta, ha sospeso il procedimento con ordinanza 19 novembre 1979, sottoponendo alla Corte di giustizia, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1.
Se un cittadino tedesco, il quale risieda con la moglie e i figli in Danimarca, ed eserciti la propria attività come lavoratore subordinato nella Repubblica federale di Germania, tornando ogni giorno dal luogo di lavoro al luogo di residenza in Danimarca, abbia diritto, in forza del combinato disposto dell'art. 20 e degli artt. 4 e 1 del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, in quanto lavoratore “frontaliero” ai sensi di tali preminenti disposizioni di diritto europeo, agli assegni familiari per i figli a carico secondo la legislazione nazionale della Repubblica federale di Germania.
2.
Se ciò valga anche qualora, già in base al diritto interno, indipendentemente dal diritto comunitario, detto lavoratore venga trattato come se avesse la propria dimora abituale nella Repubblica federale di Germania.
3.
Se, a norma dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71, il diritto agli assegni familiari per figli a carico, spettante secondo la legislazione tedesca ad un lavoratore residente in Danimarca, venga completamente sospeso qualora la moglie dell'interessato percepisca in Danimarca, per detti figli, l'assegno danese per figli a carico (børnetilskud), e ciò nonostante quanto disposto dal § 8, 2o comma, della legge federale tedesca relativa agli assegni familiari per figli a carico (Bundeskindergeldgesetz), ai sensi del quale la prestazione viene corrisposta per l'importo differenziale tra l'assegno danese e quello tedesco.»
Il mio parere su tali questioni è il seguente :
1.
Con le due prime questioni, il giudice a quo chiede se un «lavoratore frontaliero» ai sensi dell'art. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 acquisisca il diritto agli assegni familiari in Germania in forza di tale regolamento indipendentemente dal se sussista un diritto a titolo originario in forza della legge federale sugli assegni familiari. Nella prima questione, è citato a questo proposito l'art. 20 del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione riguarda tuttavia, come risulta dalla sua collocazione nell'ambito del sistema, le prestazioni spettanti ai frontalieri nelle ipotesi di malattia o di maternità, ai sensi dell'art. 4, 1o comma, lett. a), non già le prestazioni familiari, fra le quali si debbono far rientrare gli assegni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, leu. h), di tale regolamento. Tali prestazioni sono disciplinate, per i lavoratori subordinati ed i disoccupati, dal capitolo 7 di tale regolamento, il quale non prevede norme speciali per i frontalieri, intese a coordinare tali diritti.
Le norme da applicarsi vanno determinate pertanto in base alle regole stabilite dagli artt. 73 e 13, 2o comma, leu. a), del regolamento, che si applicano ai lavoratori. L'art. 13, 2o comma, lett. a), stabilisce che, in generale, ai lavoratori migranti si applica la legislazione dello Stato ove essi lavorano. Ai sensi dell'art. 73, n. 1, «un lavoratore, soggetto alla legislazione di uno Stato membro diverso dalla Francia ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di quest'ultimo». In forza di queste disposizioni, un frontaliero il quale eserciti la propria attività professionale nella Repubblica federale di Germania ha diritto, in linea di principio, per i figli che risiedono in un altro Stato membro, agli assegni familiari in base alla normativa tedesca.
Il diritto agli assegni familiari sorge pertanto esclusivamente in virtù del combinato disposto della disciplina comunitaria contenuta nell'art. 73, che riafferma il principio dell'irrilevanza della residenza, e delle disposizioni nazionali in materia di assegni familiari. L'art. 73, n. 1, ha istituito, a favore dei lavoratori che si avvalgono del diritto alla libera circolazione, una legislazione autonoma, di carattere derogatorio rispetto alle disposizioni del diritto nazionale, la quale va interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri, indipendentemente dalla portata delle norme nazionali che regolano l'acquisizione del diritto alle prestazioni familiari. Ciò risulta già dalla ratio della norma, dal fatto, cioè, che, come è affermato nel 5o considerando del regolamento n. 1408/71, occorre garantire «a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e ... ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza».
Il carattere di norma attributiva di diritti, spettante all'art. 73, n. 1, di norma cioè che, ai sensi dell'art. 189, n. 2, del Trattato CEE, ha applicazione diretta in ciascuno Stato membro, non può neppure essere messo in dubbio — contrariamente a quanto ritiene la Commissione — dalla circostanza che il lavoratore frontaliero viene assoggettato, già in base al diritto nazionale ed indipendentemente dal diritto comunitario, allo stesso trattamento cui egli ed i suoi familiari sarebbero soggetti se avessero la dimora abituale nel paese di occupazione. Qualora, cioè, si seguisse la tesi manifestamente sostenuta dalla Commissione, secondo cui non è necessario fare ricorso alle disposizioni degli artt. 73, n. 1, e 13, n. 2, del regolamento n. 1408/71, fintantoché, e nella misura in cui, alla persona legittimata spetta il diritto alle prestazioni familiari già in base alle norma del diritto interno, gli Stati membri avrebbero la possibilità, adottando idonee disposizioni nel proprio ordinamento giuridico, di «comprimere» il diritto comunitario sopraordinato e direttamente applicabile, coll'effetto che, in casi del genere, non avrebbero applicazione le disposizioni anticumulo del diritto comunitario, che si riallacciano ai diritti concessi dall'art. 73 del regolamento n. 1408/71.
In base a queste considerazioni, le prime due questioni sollevate dal giudice a quo vanno risolte nel senso che un cittadino tedesco, il quale risieda in Germania colla moglie e coi figli, che svolga la sua attività come lavoratore frontaliero sulla Repubblica federale di Germania, e la cui moglie svolga anch'essa un'attività in Danimarca come lavoratrice subordinata, ha diritto agli assegni familiari ai sensi degli artt. 73 e segg., in relazione all'art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, indipendentemente dal fatto che egli sia assoggettato, già secondo il diritto nazionale, allo stesso trattamento cui egli ed i suoi figli sarebbero soggetti qualora avessero la residenza nella Repubblica federale di Germania.
2.
Con la terza questione, che in pratica è la sola rilevante ai fini della decisione, il giudice a quo chiede se il divieto di cumulo stabilito dal diritto comunitario coli'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, comprenda anche le disposizioni di integrazione contenute al § 8, 2o comma, BKGG, tanto nella presente versione, quanto in quella previgente, o se queste possano continuare ad applicarsi nonostante l'esistenza di una disposizione comunitaria anticumulo.
Come abbiamo visto, l'attore nella causa principale soddisfa le condizioni richieste per avere diritto agli assegni familiari ai sensi dell'art. 73 della legge federale sugli assegni stessi, mentre alla moglie spetta un diritto originario in Danimarca all'assegno per figli a carico (børnetilskud), concesso indipendentemente dal reddito o dall'attività lavorativa dell'avente diritto.
Per l'ipotesi di coesistenza di due prestazioni comparabili per lo stesso figlio abbiamo due diverse disposizioni anticumulo. Ai sensi del § 8, 1o comma, n. 2, BKGG, tali assegni non vengono concessi per il figlio per il quale vengano corrisposte prestazioni comparabili agli assegni familiari al di fuori dell'ambito di applicazione del BKGG. Accanto a questa disposizione, il diritto comunitario ha posto, anche per il caso della coesistenza di prestazioni familiari analoghe in due Stati membri, una propria autonoma normativa anticumulo. Al cumulo del diritto a prestazioni per assegni familiari nel paese di occupazione con diritti ad assegni familiari comparabili nello Stato di residenza dei figli si applicano l'art. 76 del regolamento n. 1408/71 e l'art. 10, 1o comma, lett. a), del regolamento n. 574/72.
L'art. 76 del regolamento n. 1408/71, che riguarda i diritti nel paese di residenza del figlio, colà acquisiti in ragione di un rapporto di lavoro subordinato, prevede che «il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari dovuti a norma degli articoli 73 e 74 [è] sospeso se, per l'esercizio di un'attività professionale, le prestazioni o gli assegni familiari sono dovuti anche a norma della legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiedono i familiari».
Al contrario, l'art. 10 del regolamento n. 574/72 fa riferimento ai diritti nel paese di residenza del figlio, concessi in ragione del semplice fatto della residenza. Ai sensi del 1o comma, 1a frase, di tale disposizione, qualora nel paese di residenza del figlio spettino diritti indipendentemente dalle condizioni di assicurazione o di occupazione, ed il coniuge del lavoratore non eserciti un'attività professionale nel territorio di questo Stato, i diritti nel paese di residenza vengono sospesi. Se invece, il coniuge esercita un'attività professionale, vengono sospesi, ai sensi del 2o comma di tale disposizione, i diritti di cui all'art. 73 del regolamento n. 1408/71, vale a dire i diritti nel paese di occupazione del lavoratore migrante. In questo modo, nell'ipotesi di coesistenza di prestazioni familiari dello stesso tipo, hanno sempre la prevalenza i diritti nello Stato di residenza del figlio, a condizione che il coniuge ivi residente eserciti un'attività professionale.
Giacché gli assegni danesi per figli a carico vengono concessi indipendentemente dal reddito o dall'occupazione del titolare, la coesistenza di essi con gli assegni familiari tedeschi concreta, come giustamente ritenuto dal giudice a quo, nonché dal convenuto nella causa principale e dalla Commissione, la fattispecie contemplata dall'art. 10, 1o comma, leu. a), del regolamento n. 574/72. Giacché, inoltre, la moglie dell'attore esercita un'attività professionale nel paese di residenza dei figli, deve di conseguenza venire sospeso il diritto ad assegni familiari tedeschi, spettanti in base al combinato disposto dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 e delle disposizioni tedesche in materia di assegni familiari.
Contrariamente a quanto affermato dal Bundessozialgericht nella sentenza 25 ottobre 1977, citata dal giudice a quo, l'applicazione di questo divieto di cumulo comunitario non trova ostacolo neppure sul fatto che il diritto agli assegni familiari è escluso già dalla disposizione di diritto nazionale contenuta nel § 8, 1o comma, n. 2, della legge tedesca sugli assegni familiari. Da un lato, una disposizione nazionale può unicamente avere l'effetto di escludere un diritto acquisito in forza del solo diritto nazionale, non già un diritto ottenuto grazie al diritto comunitario; d'altro lato, anche qui, nella misura in cui ambedue le disposizioni perseguano lo stesso fine, prevale il diritto comunitario. Infine, il giudice a quo, il convenuto e la Commissione partono giustamente dal presupposto che la coesistenza di prestazioni dello stesso tipo sia disciplinata esclusivamente dalla normativa anticumulo dell'art. 10, n. 1, leu. a), del regolamento n. 574/72.
Di conseguenza, dipende solamente dall'ambito di applicazione di questa disposizione se vada sospeso anche il regime di integrazione ovvero di assegni familiari ridotti di cui al § 8, n. 2 BKGG.
I partecipanti alla presente controversia hanno fornito risposte diverse a tale quesito.
Ad avviso del convenuto, nel caso della disposizione controversa si tratta di una disciplina di carattere cogente ed esaustivo, che non lascia adito all'integrazione, da parte del paese di occupazione del lavoratore migrante, delle prestazioni familiari spettanti nel paese di residenza dei figli. Ciò risulta in particolare dall'ultima frase della lettera a), secondo la quale «sono corrisposte soltanto le prestazioni o assegni familiari dello Stato membro sul cui territorio risiede il familiare ed a carico di detto Stato membro».
Al contrario, secondo la tesi del Governo della Repubblica italiana, il diritto agli assegni familiari ridotti non dovrebbe venire compromesso dalle disposizioni comunitarie. L'art. 76 del regolamento n. 1408/71 e le disposizioni di attuazione dell'art. 10, n. 1, leu. a), del regolamento n. 574/72 vanno viste, cioè, in relazione alle disposizioni del Trattato in materia di libera circolazione, che si applicano anche ai familiari del lavoratore. Di conseguenza, secondo la giurisprudenza della Corte, ribadita soprattutto colla sentenza 6 marzo 1979, nella causa Rossi, (causa 100/78, Claudino Rossi e/Caisse de compensation pour allocations familiales des régions de Charleroi et Namur, Race. 1979, pag. 831), le disposizioni controverse, come le altre disposizioni «anticumulo» parallele vanno applicate in modo che esse non neghino al lavoratore migrante o ai suoi aventi diritto una parte delle prestazioni ad essi spettanti in forza della legislazione di uno Stato membro.
La Commissione sostiene una concezione ancora diversa. A suo avviso, nell'applicare il regime comunitario anticumulo, occorre distinguere a seconda che si prenda in considerazione la situazione giuridica anteriore o quella posteriore al 1o gennaio 1980. Secondo la versione del BKGG vigente fino al 31 dicembre 1978, la quale poteva venire applicata, grazie ad una disposizione transitoria, fino al 31 dicembre 1979, era stato cioè possibile che il lavoratore frontaliero soddisfacesse le condizioni per aver diritto agli assegni familiari per i figli che abitassero in un altro Stato membro, senza che fosse necessario far ricorso alle disposizioni comunitarie. La questione del se il lavoratore frontaliero avesse la residenza nell'ambito territoriale di applicazione dell diritto tedesco ai sensi del § 1, n. 1, della legge federale sugli assegni familiari era stata risolta in senso affermativo nella pronunzia summenzionata del Bundessozialgericht. Inoltre, nella precedente stesura della legge federale sugli assegni familiari, in vigore fino al 31 dicembre 1979, si era rinunziato, in base al § 2, 5o comma, n. 1, lett. a), a esigere la residenza o la dimora dei figli nel territorio nazionale allorquando il lavoratore frontaliero avesse avuto per almeno 15 anni la residenza o la dimora nel territorio nazionale. Qualora ciò si fosse verificato nel caso dell'attore nella causa principale, questi, secondo le disposizioni transitorie, avrebbe avuto diritto, già in base al diritto interno tedesco, agli assegni familiari fino al dicembre del 1979 compreso. In tal caso, si sarebbe dovuto ritenere che, applicando la «giurisprudenza Rossi», in base a cui l'applicazione del divieto di cumulo sancito dal diritto comunitario non può avere per effetto di privare del diritto alle prestazioni familiari che trovino il loro fondamento esclusivamente nel diritto nazionale, il divieto di cumulo, sancito dal diritto comunitario, deve rimanere circoscritto all'importo corrispondente alle prestazioni danesi, con la conseguenza che debbono rimanere salvi i vantaggi della disciplina del cumulo tedesca, sulla quale tale divieto prevale.
Diversa sarebbe invece la situazione successiva al 1o gennaio 1980. Infatti, il § 2, 5o comma, della legge federale sugli assegni familiari, nella versione attuale, esclude il diritto agli assegni familiari per i figli residenti all'estero. Ciò significa che, per l'attore nella causa principale, si può assumere come fondamento del diritto agli assegni familiari in Germania solamente il diritto comunitario. Da quella data, la normativa anticumulo comunitaria non ha più l'effetto di escludere diritti fondati esclusivamente sul diritto interno. Perciò, il diritto comunitario deve poter disciplinare anche il cumulo in modo tale da poter far luogo alla sospensione totale del diritto, spettante in Germania, agli assegni familiari.
Nel valutare questa tesi, è opportuno ricordare, come ha fatto la Commissione, che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, l'art. 51 del Trattato CEE non autorizza il Consiglio ad adottare provvedimenti che privino il lavoratore migrante di diritti ad esso spettanti in base al solo diritto di uno Stato membro. Ciò è stato messo chiaramente in rilievo dalla Corte fra l'altro nella causa Rossi, la quale verteva sul cumulo di prestazioni familiari dovute ad un lavoratore migrante inabile da vari enti previdenziali. Il principio summenzionato veniva poi riaffermato nella sentenza Laterza (causa 733/79, Caisse de compensation des allocations familiales des régions de Charleroi et de Namur e/Cosimo Laterza, sentenza 12 giugno 1980), in cui si trattava di assegni per i figli a carico di un lavoratore titolare della pensione di invalidità, e, in ultimo, nella causa Gravina (sentenza 9 luglio 1980, causa 807/79, Giacomo Gravina e altri e/Landesversicherungsanstalt Schwaben), avente ad oggetto le prestazioni per gli orfani. La Corte di giustizia ha affermato in queste sentenze che le disposizioni destinate ad escludere il cumulo delle prestazioni familiari si applicano solamente nella misura in cui esse non privino senza ragione gli interessati di una parte delle prestazioni ad essi spetanti in base al solo diritto di uno Stato membro. Le disposizioni anticumulo corrispondenti vanno perciò applicate solo parzialmente e la differenza va corrisposta a titolo di integrazione, qualora l'importo delle prestazioni, il cui pagamento sia stato sospeso, risulti superiore a quello delle prestazioni da corrispondersi.
Per quanto le controversie che sono all'origine delle sentenze summenzionate presentino elementi di differenzazione rispetto al caso di cui trattasi (nei casi summenzionati sussistevano, già in base al diritto nazionale, diritti a prestazioni, mentre, nel caso di specie, secondo la normativa tedesca vigente al momento dei fatti, il diritto agli assegni familiari in Germania sorge solamente in base al diritto comunitario) a mio avviso il principio che è alla base di tali sentenze non può essere disatteso neppure in sede di interpretazione dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72.
Anche se il tenore letterale di questa disposizione indurrebbe a prima vista a ritenere che vada escluso totalmente un diritto nei confronti dell'ente previdenziale dello Stato dell'occupazione, non è tuttavia pacifico che esso precluda una diversa interpretazione, più conforme alla ratio delle disposizioni e ai principi generali della disciplina comunitaria.
A questo proposito, occorre accennare al fatto che, come è affermato al punto settimo del preambolo del regolamento n. 1408/71, «le norme di coordinamento adottate per l'applicazione dell'articolo 51 del Trattato devono assicurare ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità i diritti e i vantaggi acquisiti, senza che queste norme possano comportare cumuli ingiustificati». Nell'ambito del mantenimento più ampio possibile dei vantaggi acquisiti in base al diritto nazionale, va evitato unicamente l'arricchimento senza causa del lavoratore grazie alla coesistenza di diversi ordinamenti giuridici.
Questa ratio va tenuta presente anche nell'interpretare l'art. 10, n. 1, leu. a). Tale norma mira ad evitare che il lavoratore, che esercita il diritto di libera circolazione, venga a fruire del diritto a prestazioni di importo pieno nei confronti di più enti previdenziali. Anche l'ultima frase della disposizione controversa sembra ispirata a tale ratio, là dove essa stabilisce ancora, quasi come norma di rinvio, che sono corrisposte soltanto le prestazioni dello Stato membro nel cui territorio risiede il familiare ed a carico di detto Stato. Tale frase non significa, però, che un regime di integrazione contemplato dal diritto nazionale, vale a dire disposizioni di carattere positivo che fondino un diritto alle prestazioni familiari, pure in presenza di altre prestazioni, debba restare inapplicato, né può essere interpretata, a mio avviso, in tal senso.
Perciò, anche il Bundessozialgericht ha giustamente ritenuto, nella pronunzia citata dall'attore, che l'art. 10, 1o comma, lett. a), del regolamento n. 574/72, non lascia alcuno spazio alla sospensione di questo ulteriore pagamento, concepito come integrazione delle prestazioni estere, ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, in quanto tale disposizione presuppone una situazione di concorso di più prestazioni comparabili. Orbene, come è affermato più oltre in questa sentenza, secondo il diritto tedesco i versamenti effettuati in forza del § 8, 2o comma, della legge federale sugli assegni familiari non concorrono colle prestazioni danesi, bensì ne sono un necessario presupposto, giacché solo in presenza di esse è concepibile, una qualche «integrazione».
Accogliendo tale impostazione, dobbiamo ritenere per certo che la ratio dell'art. 51 del Trattato CEE, vale a dire di rendere possibili i provvedimenti necessari nel settore della previdenza sociale per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, non verrebbe realizzata qualora i lavoratori, in conseguenza dell'esercizio del diritto alla libera circolazione, dovessero perdere vantaggi previdenziali ad essi garantiti in ogni caso dalle disposizione di un singolo Stato membro.
Lo stesso vale, nel caso di specie, anche per le prestazioni spettanti ai lavoratori in base al combinato disposto del diritto comunitario e delle disposizioni nazionali. Se, infatti, si accettasse l'idea che l'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72 si riferisce anche alle disposizioni di integrazione della legge federale sugli assegni familiari, l'attore, che lavora nelle Repubblica federale di Germania, verrebbe privato di una parte dei diritti agli assegni familiari spettantigli in Germania in forza dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, qualora la moglie, valendosi del diritto di libera circolazione, intraprendesse un'attività professionale in un altro Stato membro, dove la famiglia ha la residenza. In questo caso, all'attore spetterebbe solo il più ridotto diritto danese, mentre, qualora la consorte non lavorasse in Danimarca, gli spetterebbe il pieno importo degli assegni familiari tedeschi. Il fatto che un coniuge si valga del diritto di libera circolazione, garantito dal Trattato, comporterebbe una riduzione di quanto spetterebbe all'altro coniuge in base al combinato disposto del diritto comunitario e delle disposizioni tedesche in materia di assegni familiari. Tale conseguenza, incompatibile con la ratio dell'art. 51 del Trattato CEE, può essere evitata unicamente grazie ad un'interpretazione conforme al Trattato della normativa comunitaria anticumulo.
Alla luce di queste considerazioni propongo, in conclusione, di risolvere come segue le questioni proposte dal Sozialgericht dello Schleswig:
1.
Un cittadino tedesco, che risieda in Danimarca con la moglie e con i figli e lavori nella Repubblica federale di Germania come frontaliero, acquisisce, in linea di principio, il diritto agli assegni familiari in Germania ai sensi degli artt. 73 e segg. del regolamento n. 1408/71.
2.
L'art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, che prevede, per il caso in cui il coniuge del lavoratore migrante eserciti un'attività professionale nel territorio di un altro Stato membro, la sospensione delle prestazioni familiari dovute in forza del diritto comunitario, non esclude il pagamento di una prestazione integrativa in forza del § 8, 2o comma BKGG.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
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