CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN DEL
DEL 15 OTTOBRE 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel presente ricorso, il sig. Bernard Fournier, dipendente della Commissione, conclude in un duplice senso. In primo luogo chiede il risarcimento dei danni per il modo in cui è stato trattato nel corso della sua carriera. In secondo luogo egli chiede una declaratoria che i suoi contratti di lavoro con la Commissione, stipulati a partire dal 1° settembre 1964 o, quanto meno, dal 1° settembre 1965, vanno in sostanza considerati come contratti di temporaneo e se ne deve perciò tener conto ai fini del calcolo della pensione nonché degli anni di servizio ai sensi dell'art. 77, 1° comma, dello Statuto del personale.
Gli antefatti di questa causa sono lunghi e complessi, ma, ai presenti fini, possono riassumersi come segue. Il Fournier veniva assunto per la prima volta dalla Commissione (a quei tempi) della CEE nella DG I (relazioni esterne), come dipendente ausiliario per sei mesi, a partire dal 1° settembre 1964. Il contratto di lavoro veniva prorogato di altri sei mesi sino al 31 agosto 1965. Sembra che allora la Commissione avesse ammesso che la sua posizione di ausiliario non poteva prorogarsi oltre tale data, in quanto, in forza dell'art. 52 del «regime applicabile agli altri agenti delle Comunità» (in prosieguo: il «regime»), il contratto di lavoro non poteva superare la durata di un anno a meno che egli non fosse stato assunto per sostituire un impiegato di ruolo o un dipentente temporaneo provvisoriamente non in grado di esercitare le sue funzioni. Il nostro caso non sembra rientrare in un'ipotesi del genere. Cionondimeno, la DG I chiedeva che il contratto venisse prorogato una terza volta sino al 28 febbraio 1966. La ragione sembra trovarsi nel fatto che il lavoro al quale il Fournier era stato in origine assegnato non era stato portato a termine. Dopo qualche discussione interna, il contratto veniva prorogato al 30 settembre1965, mentre proseguivano le trattative per la sua conferma. Infine, la Commissione decideva di prorogare il contratto al 31 dicembre 1965, e, successivamente, al 28 febbraio 1966. L'11 gennaio 1966, il direttore generale del personale e dell'amministrazione scriveva all'interessato informandolo che il contratto non sarebbe stato prorogato oltre il 28 febbraio e ringraziandolo per i servizi resi.
Sembra che il Fournier abbia effettivamente portato a termine il lavoro presso la DG I alla fine del dicembre del 1965 e che un accordo venisse raggiunto fra la DG I e la DG III (mercato interno) nel senso che egli sarebbe stato trasferito alla seconda, con effetto dal 1° gennaio1966, allo scopo di svolgere alcuni lavori preparatori per una conferenza che la Commissione intendeva tenere in giugno. In esito ad una domanda della DG III, il contratto d'ausiliario del Fournier veniva prorogato al 31 marzo 1966 e, poi, con sei ulteriori proroghe, al 31 dicembre 1968. Sembra che a quell'epoca la Commissione abbia deciso di porre fine al rapporto di lavoro di tutti gli ausiliari e di riassumerli come temporanei in modo da offrire loro la possibilità di essere nominati in ruolo (vedasi causa 18/69, Fournier ci Commissione, Race. 1970, pag. 249, a pag. 253). Di conseguenza, al Fournier veniva offerto un contratto di temporaneo con assegnazione alla DG II (affari economici e finanziari) per un periodo di tre mesi a partire dal 1° gennaio 1969«in attesa di una decisione relativa alla (sua) nomina in ruolo». Tale contratto veniva progressivamente prorogato a intervalli di sei mesi sino al 31 dicembre 1971. Gli veniva allora offerto un contratto di ausiliario e addetto alla DG VIII (sviluppo). Il contratto era inizialmente per tre mesi, ma esso veniva più volte prorogato sino alla fine del 1972. Il 21 febbraio 1973, la Commissione decideva di assumerlo di nuovo come temporaneo, con effetto dal 1o gennaio 1973, per un periodo di quattro mesi. Sembra che l'interessato ne sia stato informato il 9 marzo. Egli veniva quindi assunto in prova con effetto dal 10 maggio e infine nominato in ruolo con effetto dal 1o aprile 1974.
Il 30 marzo 1979, il Fournier presentava una domanda formale, ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, con cui chiedeva il risarcimento dei danni cagionatigli dagli illeciti della Commissione, costituiti in sostanza dai provvedimenti che questa, durante il periodo 1o settembre 1965- 31 marzo 1974, aveva o non aveva preso a proposito delle sua assunzione. Il danno sofferto e gli importi richiesti sono gli stessi di quelli dichiarati nell'atto introduttivo del presente ricorso. Oltre alle pretese pecuniarie, egli chiedeva pure che si procedesse ad un nuovo calcolo della sua pensione. Ciò in quanto, mentre l'art. 40 del regime dispone che il periodo di servizio prestato in qualità di temporaneo va preso in considerazione per il calcolo della pensione, non sembra che esista una disposizione del genere per i periodi di servizio prestati come ausiliario. Il Fournier sostiene di essere stato a torto trattato come un ausiliario durante il periodo di cui trattasi. La domanda veniva respinta il Io agosto. Il 25 ottobre, l'interessato presentava un reclamo avverso la reiezione della sua domanda, nei tre mesi stabiliti ad hoc dallo Statuto del personale. La Commissione non rispondeva nei quattro mesi e, il 29 marzo 1980, il Fournier iniziava il procedimento avanti la Corte. La Commissione respingeva espressamente il reclamo con lettera in data 22 maggio 1980, ma, pur respingendo la domanda di danni, ammetteva che i contratti di ausiliario del Fournier, a partire dal 31 dicembre 1965 erano da considerarsi come contratti di temporaneo in quanto egli aveva svolto compiti permanenti e non soltanto transitori come quelli svolti dagli ausiliari stricto sensu. Di conseguenza, tutta la carriera del Fournier dopo tale data andava presa in considerazione ai fini del calcolo della pensione.
La Commissione, mentre ribatte nel merito, sostiene che la pretesa di danni è comunque irricevibile. Le parti hanno convenuto che la Corte decida, in questa fase, 1) del merito della domanda di pensione e 2) della ricevibilità della domanda di risarcimento. Qualora la seconda fosse ritenuta ricevibile, verrebbero riaperte le fasi scritta e orale.
La pretesa del Fournier che il periodo anteriore al 31 dicembre 1965 venga considerato come compiuto, in sostanza, in qualità di temporaneo si basa sulla causa 17/78, Deshormes c/Commissione (Race. 1979, pag. 189), nella quale è stato affermato che la natura di un periodo di lavoro dipende dalle mansioni svolte e dalle condizioni in cui esse venivano svolte, piuttosto che dalle caratteristiche formali del contratto di lavoro. Nella sentenza la Corte ha detto che «la caratteristica di questo contratto (come ausiliario) è quindi la sua precarietà quanto alla durata, visto che esso può essere usato soltanto per assicurare una sostituzione momentanea o per consentire lo svolgimento di compiti amministrativi di carattere provvisorio o urgente ovvero non esattamente definiti ... Il criterio per distinguere l'agente ausiliario dall' agente temporaneo risiede nel fatto che l'agente temporaneo occupa un posto permanente compreso nella tabella degli organici, mentre l'agente ausiliario, salvo il caso dell'interim, esercita un'attività amministrativa senza essere assegnato ad un posto compreso nella tabella degli organici» (pagg. 201 e 202). In questa causa, l'interessata aveva svolto le stesse mansioni per 18 anni e tali mansioni corrispondevano alla definizione di un posto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativo alla Commissione. La Corte quindi affermava ch'essa andava considerata assunta defacto come temporanea.
Il patrono del Fournier ne ha inferito che, ove la mansioni svolte siano permanenti, ben definite, proprie del pubblico impiego comunitario, il periodo di lavoro è quello di un temporaneo e non di un ausiliario. Quest'argomento, tuttavia, non tiene conto (o non tiene adeguatamente conto) di quello che mi sembra un aspetto posto in rilievo dalla Corte nella causa Deshormes, cioè che dev'esserci «un posto». Non è sufficiente che mansioni dello stesso tipo generico siano di frequente o, addirittura sempre, svolte da altri come ausiliari. Altrimenti tutti gli ausiliari potrebbero pretendere di essere temporanei. Il vero criterio sembra consistere nell'esistenza di un posto con le stesse mansioni di quelle svolte dall'ausiliario. Ciò fornisce la prova che le mansioni svolte dall'ausiliario sono effettivamente permanenti, ben definite, proprie del pubblico impiego comunitario.
Sappiamo poco delle mansioni che il Fournier era tenuto a svolgere dopo il 1° settembre 1964 e, dato il tempo trascorso, la Commissione non è stata in grado di chiarire la questione. Da parte sua, il Fournier fa molto affidamento su una nota scritta nel 1972 da un altro dipendente della Commissione al direttore generale del personale e dell'amministrazione allo scopo di sostenere i tentativi del Fournier di essere nominato in ruolo. Da documenti coevi risulta che il Fournier era una delle sei persone che erano state nominate ausiliari nella categoria A ed assegnate alla direzione DG I che si occupa della politica commerciale generale. La ragione della loro nomina consisteva nel fatto che detta Direzione era a corto di personale e non era in grado di far fronte ai compiti assegnatile nel 1964. Nel contratto di lavoro il Fournier risultava avere «la fonction de collaborateur scientifique». In una lettera scritta dal direttore generale della DG I il 22 luglio 1965 si dichiara che egli era stato assunto all'inizio «pour une étude importante» e sembra che il suo lavoro fosse connesso con le ricerche nell'ambito del commercio estero della Comunità.
In una nota scritta dallo stesso Fournier e datata 9 luglio 1965 è detto che, nell'autunno del 1964, egli aveva lavorato ad una relazione riguardante il commercio estero della Comunità nel periodo compreso fra il 1958 e il 1963 e ad un'altra relazione sul commercio nel terzo trimestre del 1964. L'anno successivo egli lavorava alla parte dell'ottava relazione generale sulle attività della Comunità relativa al commercio estero nel 1964 e ad una relazione sugli scambi nel quarto trimestre del 1964. Ciò trova conferma fino a un certo punto nella nota 30 maggio 1972 sulla quale egli fa ora affidamento, nota a quanto pare scritta da un capo divisione di quella che èra allora la DG XI (commercio estero), nella quale è detto che il Fournier aveva redatto la prima relazione sul commercio estero della Comunità (unitamente ad una versione riveduta per l'anno successivo), relazioni trimestrali sul commercio comunitario e un piano di studi sul commercio estero comunitario. Il Fournier ha pure, a quanto sembra, rappresentato la DG Ï in un gruppo di esperti in merito alle prospettive a medio termine. Occorre rilevare che il contenuto di tale nota è il risultato di indagini fatte dall'autore e di informazioni fornitegli da altri; non sembra che egli abbia avuto alcuna personale diretta conoscenza dei fatti che, come lascia intendere, erano avvenuti prima del suo arrivo sulla scena.
Il patrono del Fournier ha richiamato l'attenzione sul fatto che le relazioni che il suo cliente redigeva o contribuiva a redigere sono state stese a intervalli regolari. Tuttavia, va dimostrato che il Fournier facesse a tutti i fini e a tutti gli effetti quello che avrebbe fatto un temporaneo. Perciò è essenziale che i suoi compiti possano essere attribuiti ad un particolare posto. Sarebbe certo sufficiente la dimostrazione che, dopo che il Fournier aveva lasciato la DG I, le mansioni da lui svolte erano state devolute ad un posto esistente o ad un nuovo posto. Tuttavia, non è stato sostenuto che i suoi compiti, nella misura in cui possono essere determinati, siano stati in qualsiasi momento riferibili ad un determinato posto presso la Commissione. Sembra invece che rientrassero fra le responsabilità generali della direzione cui egli era addetto. Inoltre, il fatto che egli lavorasse nella DG I per contribuire allo smaltimento dell'accresciuta mole di lavoro nel 1964, e che egli sia stato trasferito una volta portato a termine tale lavoro, indica che le mansioni da lui svolte rispondevano ad una necessità urgente ma transitoria e non possono quindi considerarsi permanenti. Il fatto che il 22 luglio 1965 gli fosse stato comunicato che il contratto non poteva esser prorogato oltre il 28 febbraio 1966 e che egli doveva terminare il lavoro in corso, accentua il carattere ad hoc dei suoi compiti.
È stato sostenuto che la decisione della Commissione di riconoscere il periodo successivo al 31 dicembre 1965 come compiuto, in sostanza, in qualità di temporaneo sta necessariamente a significare che il periodo precedente va considerato nello stesso modo. L'origine del riconoscimento da parte della Commissione risulta consistere in una regola pratica adottata alla luce della sentenza Deshormes, nel senso che, in mancanza di qualsiasi prova certa circa i compiti realmente svolti, si presumeva che la persona di cui trattasi fosse effettivamente un ausiliario, almeno durante il primo anno del suo lavoro ma che, in seguito, egli fosse tale solo formalmente. Nella presente causa, la Commissione era del parere che le prove indicassero che, per tutto il tempo in cui era nella DG I, il Fournier aveva in sostanza svolto le mansioni di un ausiliario. D'altro canto, le informazioni relative alle mansioni svolte dopo il suo trasferimento presso la DG III, il 1° gennaio 1966, erano così esigue da presumere a suo favore che egli fosse stato de facto un temporaneo. Quali che siano i meriti e i torti di tale riconoscimento, non sembra giusto, alla luce delle prove, di estenderlo al periodo anteriore al 31 dicembre 1965. Il patrono del Fournier ha sostenuto che il suo cliente aveva svolto le stesse mansioni prima e dopo tale data, ma non sembra che le cose siano andate così. In primo luogo, egli non era nella stessa direzione generale e, in secondo luogo, egli lavorava inizialmente presso la DG III per contribuire alla preparazione di una futura conferenza.
E ben nota la ragione per cui ad un ausiliario non spetta la pensione. Il risultato di escludere anni di servizio come ausiliario è meno soddisfacente quando il dipendente viene assunto come impiegato con diritti alla pensione e fa tutta la sua carriera presso un datore di lavoro. Mi sembra che nel nostro caso la Commissione si sia comportata equamente, fors'anche generosamente, nel considerare pensionabile il periodo successivo al 31 dicembre 1965. In base alla sentenza Desbormes essa poteva escludere il periodo anteriore a tale data.
Concludo quindi che la presente domanda dev'essere, a mio avviso, respinta.
Nel ricorso, il Fournier adduce sei aspetti sotto i quali la Commissione avrebbe agito illecitamente: 1) la precarietà e l'incertezza della sua carriera presso la Commissione, 2) l'inquadramento come ausiliario e temporaneo, 3) l'inquadramento come dipendente di ruolo, 4) le proroghe illecite ed abusive del suo rapporto di lavoro come ausiliario, 5) le vessazioni, le intimidazioni, e il fatto che, dalla sua nomina in ruolo, gli sono stati affidati compiti subalterni, 6) il fatto che la Commissione non ha tenuto conto degli avvertimenti relativi al suo stato di salute. I fatti dannosi sono pure in numero di sei: 1) cattiva salute, 2) angoscia per la cattiva salute della sua famiglia, 3) angoscia dovuta alla mancanza di una normale carriera professionale, 4) perdita di stipendio, riduzione delle spettanze di pensione e mancata promozione, 5) nomina in ruolo nel grado A 6 anziché A 4, 6) angoscia per essere stato assegnato a compiti subalterni.
La Commissione eccepisce che la domanda di risarcimento è irricevibile nel suo complesso in quanto il Fournier cerca di ottenere, mediante l'azione di danni, lo stesso risultato che non ha potuto conseguire con un ricorso d'annullamento proposto nel 1969 o che avrebbe potuto raggiungere a suo tempo chiedendo l'annullamento di atti della Commissione. La Commissione di richiama alla causa 18/69, Fournier e/ Commissione (Race. 1970, pag. 249). In tale causa egli aveva cercato di ottenere l'annullamento del silenzio-rifiuto opposto alla domanda di essere nominato in ruolo al grado A 4 anziché nel suo posto esistente di temporaneo di grado Β 1. Egli aveva chiesto alla Corte di dichiarare che egli doveva essere nominato in ruolo nel grado A 4. Il ricorso veniva respinto in quanto egli chiedeva alla Commissione di non osservare le condizioni e i procedimenti di cui allo Statuto del personale. Il 4 dicembre 1972, egli presentava una domanda ex art. 90, n. 1, dello Statuto del personale, con cui chiedeva di essere nominato in un posto corrispondente alle sue attitudini. Non sembra che la Commissione abbia risposto a tale domanda. Egli non presentava reclamo avverso la reiezione di essa. Inoltre, la Commissione si basa sull'ordinanza emessa dalla Corte nelle cause riunite 114-117/79, Fournier e/ Commissione (Race. 1980, pag. 1529), nelle quali la moglie ed i figli del Fournier hanno assunto di aver subito un danno personale a causa del comportamento illecito della Commissione nei confronti del marito e, rispettivamente, del padre. La Corte ha dichiarato irricevibili tali ricorsi. Essa ha affermato che i ricorsi riguardavano «il risarcimento di danni assertivamente cagionati dal comportamento di un'istituzione relativo allo sviluppo della carriera di uno dei suoi dipendenti o agenti, mentre questi ha avuto modo di utilizzare le possibilità offerte dal Trattato per impugnare le decisioni dell'istituzione in questione aventi per oggetto o per effetto di porlo o di mantenerlo in un inquadramento irregolare, e di adire, all'occorrenza, la Corte» (pag. 1531).
A termini dell'art. 179 del Trattato, la Corte di giustizia è competente a pronunziarsi su qualsiasi controversia fra la Comunità e i dipendenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal «regime applicabile agli altri agenti». Nella causa 9/75, Meyer-Burckhardt zi Commissione (Race. 1975, pag. 1171, a pag. 1181), la Corte ha affermato che una controversia del genere «si pone, nel caso in cui tragga origine dal rapporto d'impiego intercorrente fra l'interessato e l'istituzione, nell'ambito dell'art. 179 del Trattato e degli artt. 90 e 91 dello Statuto e si trova, in merito particolarmente alla sua ricevibilità, al di fuori del campo d'applicazione tanto degli artt. 178 e 215 del Trattato, quanto dell'art. 43 dello Statuto della Corte (CEE)» (cfr. causa 11/72, Giordano e/ Commissione, Race. 1973, pag. 417).
Com'è detto nella stessa sentenza Meyer-Burckhardt, anche se i procedimenti da seguire sono ambedue contemplati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale, sono disponibili due tipi distinti di azione — un'azione per l'annullamento di un atto assertivamente illegittimo ed un'azione di danni. Spetta al ricorrente decidere se promuovere l'una o l'altra azione o entrambe purché egli osservi i termini impartiti a decorrere dalla reiezione del suo reclamo.
«L'azione di danni costituisce un autonomo mezzo d'impugnazione ... Essa tende ad ottenere non già l'eliminazione di un atto determinato, bensì il risarcimento del danno causato da un'istituzione ... Perché la domanda possa essere accolta, dev'essere provato che la convenuta è responsabile di un illecito, il quale ha causato al ricorrente un danno effettivo ed attuale». Il risarcimento può essere attribuito, anche se la conseguenza pecuniaria ch'esso rappresenta non è diversa da quella che sarebbe risultata dall'annullamento dell'atto (causa 79/71, Heinemann cl Commissione, Race. 1972, pag. 579, a pag. 589).
Benché le due forme di ricorso siano diverse, vi sono circostanze nella quali la mancata domanda o, in caso di ricorso, il mancato ottenimento dell'annullamento di un atto illegittimo, può incidere sul diritto di chiedere il risarcimento. Così, a mo' di esempio, nella causa 4/67, Mullere c/Commission e (Racc. 1967, pag. 429), la ricorrente aveva chiesto, fuori termini, l'annullamento della nomina di un'altra persona e, inoltre, a titolo di risarcimento dei danni, il reddito perduto a causa della mancata nomina nel posto di cui trattasi. La Corte affermava che l'irricevibilità della prima domanda comportava l'irricevibilità della seconda. La sentenza sembra basarsi sul fatto che l'asserita perdita derivava in realtà dal non aver esperito in tempo utile l'azione d'annullamento. «La ricorrente avrebbe potuto evitare tale pregiudizio impugnando tempestivamente gli atti di cui trattasi ... anziché omettere di farlo. Essa non può quindi ovviare a tale omissione né, in un certo senso, procurarsi una nuova azione sotto forma di domanda di risarcimento» (pag. 439).
Nella causa 59/65, Scbreckenberg e/ Commissione (Race. 1966, pag. 733, a pag. 744), la Corte ha rilevato che «se è possibile esperire domanda di risarcimento senza essere contemporaneamente tenuti a chiedere l'annullamento dell'atto illegittimo che ha arrecato il pregiudizio, ciò non consente però di aggirare l'ostacolo dell'irricevibilità di una domanda diretta contro la stessa illegittimità e intesa ad ottenere lo stesso risultato pecuniario». Il ragionamento è stato analogo in altri casi, come le cause 15/73, Scbots-Kortner e altri ci Consiglio, Commissione e Parlamento (Racc. 1974, pag. 177) e la causa 33/80, Albini ci Consiglio e Commissione, sentenza 16 luglio 1981 (non ancora pubblicata).
Nelle cause riunite 4 e 30/74, Scappa ci Commissione (Race. 1975, pag. 919, a pag. 938), l'avvocato generale Trabucchi dichiarava: «La circostanza che il ricorso d'annullamento contro l'atto che si pretende essere causa del danno sia irricevibile, ritengo che non pregiudichi di per sé la ricevibilità della domanda di risarcimento». Egli suggeriva che l'azione di risarcimento qualora non costituisca semplicemente un mezzo per sottrarsi alla scadenza del termine d'impugnazione, o non si possa dire che nessuna perdita derivi dall'atto o possa realmente considerarsi autonoma, può essere promossa anche se l'azione di annullamento è irricevibile. Nella causa 153/79 e altre, Bowden c/Commissione e altri, sentenza 14 maggio 1981 (non ancora pubblicata) a pag. 39, l'avvocato generale Capotorti ha espresso il parere secondo cui, qualora due ricorsi siano strettamente connessi, il ricorrente non può sottrarsi alle norme che precludono l'azione d'annullamento chiedendo il riscarcimento.
Questa ed altre cause, come la causa 53/70, Vinck ci Commissione (Racc. 1971, pag. 601), le cause 126/75 e altre, Giry c/ Commissione (Race. 1977, pag. 1937), la causa 23/69, Fiehn e/ Commissione (Racc. 1970, pag. 547) (nella quali è stato affermato che, anche se le conseguenze finanziarie potevano essere le stesse, l'azione di danni non era basata sull'illegittimità della decisione impugnata con l'azione d'annullamento) sembrano portare alle seguenti massime: a) l'azione di danni non può usarsi in sostituzione di un'azione d'annullamento irricevibile; b) l'insuccesso di un'azione di annullamento può dimostrare che il danno non deriva dagli atti impugnati, ma solo dal non aver esperito in tempo utile l'azione d'annullamento; e) l'azione di danni può essere autonoma e basata su considerazioni diverse da quelle che sono alla base dell'azione di annullamento, anche se i fatti addotti sono gli stessi; d) l'azione di danni può essere esperita in modo del tutto indipendente dall'azione d'annullamento.
Applicando questi principi alla presente causa mi sembra che, nell'attuale fase del procedimento, nei limiti in cui hanno semplicemente ad oggetto richieste di danni per atti della Commissione — che potevano, a suo tempo, costituire oggetto di un'azione d'annullamento (o che sono state respinte nel 1969) — il secondo, il terzo e il quarto capo della domanda sono irricevibili. Le altre pretese (ed eventualmente alcune questioni che possono essere comprese nel secondo, terzo e quarto capo della domanda) sono impostate su basi diverse. Esse sollevano la questione indipendente se la Commissione sia venuta meno ai suoi doveri nei confronti del Fournier, quanto alla maniera in cui egli è stato trattato durante tutta la sua carriera, il che gli ha recato danno. Ciò non dipende solo dalla questione se alcune nomine o mancate nomine fossero illegittime e se il danno asserito sia diverso da quello che deriverebbe da un atto illegittimo autonomo.
Propongo quindi che:
1)
Prescindendo dal se siano in fin dei conti fondate o se egli potesse minimizzare il suo danno, le pretese del Fournier non siano dichiarate irricevibili nei limiti che ho appena indicati. A mio avviso, la fase scritta dovrebbe ora essere riaperta onde consentire alle parti, qualora lo desiderino, di presentare ulteriori osservazioni sulle pretese di risarcimento, nei limiti in cui sono ricevibili. Il Fournier, in particolare, dovrebbe fornire ulteriori dettagli sull'asserito danno e sul modo in cui è giunto alle somme che pretende;
2)
la domanda diretta ad ottenere che il periodo 1o settembre 1964 - 31 dicembre 1965 sia considerato come un periodo lavorativo non di ausiliario sia disattesa.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
Full & Egal Universal Law Academy