CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DELL'8 APRILE 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
Le presenti conclusioni si collocano nel quadro di un procedimento promosso da una parte privata, in base all'articolo 173, secondo comma, del Trattato CEE. Il ricorrente, signor Cattaneo Adorno, è un cittadino italiano, titolare di un'impresa agricola piemontese la quale produce soprattutto vini; il suo ricorso tende all'annullamento della decisione della Commissione, in data 24 gennaio 1980, con cui fu respinta la domanda di contributo che egli aveva presentato il 30 gennaio 1979, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 355/77 del 15 febbraio 1977 (concernente «un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli»).
Ciò che l'interessato aveva chiesto, era il concorso finanziario del FEAOG per la realizzazione di un progetto d'investimento volto a migliorare e a potenziare l'attività di vinificazione e commercializzazione delle uve prodotte dalla sua impresa. Egli si proponeva la costruzione di un enopolio destinato a sostituire i vecchi impianti di vinificazione: e a modernizzare così sia la produzione, sia la conservazione, l'imbottigliamento e lo stoccaggio dei vini (si veda la breve descrizione dell'iniziativa, allegato B alla domanda di contributo). Ma la Commissione ritiene di non poter prendere in considerazione il progetto, giacché «la domanda di contributo in oggetto rientra nel campo d'applicazione della direttiva del Consiglio del 17 aprile 1972 relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (72/159/CEE). Le misure previste dalla suddetta direttiva costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento CEE 729/70. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento CEE 355/77, i progetti che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni non rientrano nel campo d'applicazione dello stesso regolamento CEE 355/77».
Questo brano della decisione impugnata vale già a illustrare il tema centrale della presente controversia: quello delle sfere di applicazione rispettive del regolamento 355/77 e della direttiva 72/159. La funzione assegnata alla direttiva consiste nel contribuire alla riforma delle strutture agrarie, favorendo lo sviluppo delle aziende agricole nell'ambito di piani pluriennali di sviluppo delle singole imprese (v. preambolo; in particolare i considerando primo, quinto, sesto). Particolarmente significativa mi sembra la disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1 : «Allo scopo di creare le condizioni strutturali che consentano un sensibile miglioramento del reddito e delle condizioni di lavoro e di produzione in agricoltura, gli Stati membri istituiscono un regime selettivo di incoraggiamento delle aziende agricole in grado di svilupparsi, volto a favorirne le attività e lo sviluppo in condizioni razionali». Le aziende beneficiarie della direttiva debbono dunque essere «in grado di svilupparsi», e cioè presentare i requisiti indicati nell'articolo 2, fra i quali rientra un determinato livello del reddito da lavoro: reddito inferiore a quello di cui beneficiano le attività non agricole nella zona, o che rischia, a causa della struttura dell'azienda, di cadere al di sotto di tale punto di riferimento (v. articoli 2, paragrafo 2, e 4, paragrafi 1 e 2). Questo significa che le misure di incoraggiamento — finanziarie ed altre — sono destinate ad aziende agricole non floride, e tendono a facilitare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il raggiungimento di un equo reddito e di condizioni di vita comparabili a quelle delle altre professioni (v. quarto considerando).
Quanto al regolamento 355/77 — emanato quasi cinque anni dopo la citata direttiva — esso ha la funzione di assicurare il contributo finanziario del FEAOG al miglioramento e alla razionalizzazione delle strutture di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, nel quadro di programmi settoriali specifici elaborati dagli Stati membri e con riferimento a progetti d'investimenti pubblici, serhipubblici o privati (v. il primo, il terzo e il quarto considerando, nonché gli articoli 1, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1). Tali progetti possono riguardare, fra l'altro, attrezzature destinate a razionalizzare o sviluppare il magazzinaggio, il condizionamento, la conservazione, il trattamento o la trasformazione di prodotti agricoli (articolo 6, paragrafo 1, lettera a). Dato che l'obbiettivo perseguito è il miglioramento delle strutture di mercato dei prodotti agricoli, non è richiesto che le imprese aspiranti all'aiuto del FEAOG siano imprese agricole: è sufficiente che esse si occupino «del trattamento, della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli» (citato articolo 1, paragrafo 1). Tuttavia il nesso fra i progetti d'investimento e le situazioni dei settori di produzione agricola ai quali essi si collegano è messo in risalto dall'articolo 9: i progetti devono «contribuire a migliorare la situazione del rispettivo settore di produzione agricola di base» e devono «in particolare assicurare un'adeguata e duratura partecipazione dei produttori del prodotto di base ai vantaggi economici che ne derivano».
2.
Il ricorso si fonda su cinque motivi. Il più ampio di essi è il primo, intitolato «violazione e falsa applicazione del regolamento CEE 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, in particolare degli articoli, 1, 6 e 15, paragrafo 2, nonché della direttiva del Consiglio 72/159/CEE, del 17 aprile 1972; sviamento di potere». A mio avviso, conviene esaminare questo motivo congiuntamente al terzo, il quale si riferisce anch'esso alla violazione e falsa applicazione della citata direttiva (nonché allo sviamento di potere). In effetti, sia il primo che il terzo motivo tendono a dimostrare che, contrariamente a quanto la Commissione ha asserito nella decisione impugnata, la domanda del signor Cattaneo Adorno rientrava nel campo d'applicazione del regolamento 355/77 e non della direttiva 72/159.
Per giungere alla soluzione del caso concreto, mi sembra anzitutto necessario prendere posizione sul problema generale del rapporto esistente fra i due atti, per quanto concerne la materia regolata dall'uno e dall'altra. La tesi della Commissione — già implicita nella lettera del 24 gennaio 1980 e poi sviluppata ampiamente nel corso di questa causa — è che il rapporto fra i due atti sia alternativo: in altri termini, le attività suscettibili di essere incoraggiate in base alla direttiva 72/159 resterebbero sempre diverse e distinte da quelle che possono beneficiare di un aiuto in base al regolamento 355/77. A sostegno di questo punto di vista, la Commissione mette in risalto numerose differenze fra i due regimi d'intervento di cui trattasi. Essa osserva che la direttiva e il regolamento hanno oggetti distinti (miglioramento delle strutture di produzione agraria l'una, miglioramento delle strutture di mercato dei prodotti agricoli l'altro), si rivolgono a tipi d'azienda diversi (la direttiva, alle tradizionali aziende agricole di produzione, il regolamento, alle imprese di trattamento, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), hanno un differente impatto sulla produzione (che il regolamento può influenzare solo indirettamente, contribuendo ad orientarla mediante il potenziamento di certe strutture di mercato) e diverse finalità socioeconomiche (nel senso che la direttiva tende al miglioramento del reddito delle singole imprese, mentre il regolamento perseguirebbe interessi diffusi, propri di interi settori produttivi). Sempre secondo la Commissione, debbono ritenersi conformi a tali interessi diffusi le ipotesi in cui vengano unificate le strutture di trasformazione e commercializzazione di più aziende agricole, o vengano destinati alle attività di questo genere capitali di imprenditori non agricoli — e pertanto le ipotesi descritte corrisponderebbero alla logica del regolamento 355/77 —; mentre il miglioramento delle singole strutture di produzione, o anche di trasformazione e di commercializzazione, gioverebbe solo all'interesse del titolare dell'azienda, senza contribuire a razionalizzare il mercato, e si porrebbe così al di fuori dell'ambito di applicazione del citato regolamento.
A me sembra tuttavia che le differenze fra i due regimi d'intervento che stiamo esaminando non escludano l'esistenza di un'area di attività economica allá quale entrambi i regimi possono ritenersi applicabili; di un fenomeno cioè di sovrapposizione, sia pure marginale, tra le due normative. Per quanto riguarda infatti il loro oggetto rispettivo, se è vero che l'ammodernamento delle aziende agricole oggetto della direttiva può includere, come la Commissione sostiene, il miglioramento delle strutture di trasformazione o di commercializzazione dei prodotti agricoli propri dell'azienda produttrice, è vero anche che il miglioramento delle strutture di mercato dei prodotti agricoli coincide, ai sensi del regolamento, con il miglioramento delle strutture di trasformazione e di commercializzazione di tali prodotti. Un'impresa agricola che trasformi i propri prodotti e li metta in vendita è dunque in condizione di fruire di entrambi i regimi di aiuto al suo sviluppo: a meno che non si ritenga che un'impresa agricola debba, per questa sua natura, essere esclusa dai benefici del regolamento, ovvero che il fatto di trasformare e commercializzare prodotti propri la privi di tali benefici.
In proposito, è facile constatare che il regolamento 355/77, all'articolo 1, indica bensì come sue destinatarie le imprese «che si occupano del trattamento della trasformazione o della commercializzazione dei prodotti agricoli», ma lascia impregiudicata la questione della natura agricola, industriale o commerciale di tali imprese, e dunque non esclude affatto dal suo campo d'applicazione le imprese agricole. Egualmente impregiudicata, nel contesto del regolamento, è a mio avviso la questione della provenienza dei prodotti da trasformare e commercializzare dalla medesima azienda o da altre aziende produttrici.
In relazione a quest'ultimo punto, la Commissione ha cercato di trarre argomento dal citato articolo 9 del regolamento. Il primo paragrafo di tale norma prescrive, come ho già detto, che i progetti d'investimento debbono «contribuire a migliorare la situazione del rispettivo settore di produzione agricola di base», e che essi debbono «in particolare, assicurare un'adeguata e duratura partecipazione dei produttori del prodotto di base ai vantaggi economici che ne derivano». Il secondo paragrafo precisa poi che deve essere provato l'adempimento delle condizioni di cui al paragrafo precedente, e che «si può tener conto, tra l'altro, di contratti di fornitura a lungo termine conclusi con i produttori del prodotto agricolo di base a condizioni eque per questi ultimi». Si tratta di vedere se tali disposizioni implichino o no l'esigenza di una costante distinzione fra l'impresa trasformatrice, aspirante ai benefici del regolamento, e i produttori del prodotto agricolo di base. A me pare di no.
Senza dubbio, l'articolo 9 è stato concepito partendo dall'ipotesi che i produttori del prodotto agricolo di base siano terzi rispetto all'impresa trasformatrice: ma questo non basta a ritenere che l'eventuale identificazione fra i due ruoli (di impresa produttrice e trasformatrice) renda il regolamento inapplicabile. L'obbiettivo principale dell'articolo 9 è che la situazione dei vari settori della produzione agricola tragga vantaggio dai progetti d'investimento; orbene, il raggiungimento di tale obbiettivo è chiaramente facilitato se l'impresa che presenta il pro- getto appartiene essa stessa alla categoria dei produttori del prodotto agricolo di base. In tal caso, la partecipazione del produttore ai vantaggi del progetto d'investimento in attività di trasformazione è in re ipsa. Evidentemente, non vi saranno contratti di formitura tra aziende produttrici e aziende trasformatrici, se esse si identificano; ma nel citato 2° paragrafo dell'articolo 9 questi contratti rappresentano solo una delle possibili prove del fatto che la condizione di cui al 1° paragrafo è stata rispettata.
3.
Vi è un altro profilo della tesi della Commissione che merita di essere attentamente considerato: quello delle finalità di interesse «settoriale» che il regolamento persegue, e che non trovano riscontro nella direttiva. Desidero precisare subito che sarebbe inesatto contrapporre il legame del regolamento con certi interessi collettivi ad una supposta vocazione della direttiva a proteggere interessi particolari: mi sembra evidente che sia l'una sia l'altra normativa predispongono forme di aiuto a vantaggio dei singoli imprenditori per il semplice motivo che questa somma di benefici si traduce in un vantaggio generale (basta leggere i preamboli dei due atti per trovare conferma di questa constatazione, per altro ovvia). Il problema è diverso: si tratta di stabilire se il regolamento, prevedendo la concessione di contributi a favore di progetti che si inseriscono in programmi specifici degli Stati, membri (articoli 1, paragrafo 3; 2 a 5; 10), e mettendo in rapporto gli obbiettivi di ciascun progetto con la situazione di un intero settore produttivo (citato articolo 9) escluda per ciò stesso tutti quei progetti i quali si prefiggano lo sviluppo di singole aziende (beninteso, sotto il profilo del miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli) ma non siano esplicitamente connessi a un disegno d'insieme. In effetti, la Commissione parte dall'idea dell'assoluta esclusione dei progetti di questo genere dal campo d'applicazione del regolamento per sostenere che le imprese interessate avrebbero solo la possibilità — sempre che rivestano la natura di imprese agricole — di valersi dei benefici della direttiva, la quale si limita a prescrivere la presentazione dei piani di sviluppo delle singole aziende, ma non sembra subordinare la concessione degli aiuti al perseguimento di obbiettivi più ampi.
La soluzione di tale problema non può prescindere, a mio avviso, dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento 355/77. Questa norma dispone: «in deroga all'articolo 10, lettera a), progetti relativi a settori e ad aree geografiche per i quali non sono ancora stati approvati dei programmi possono beneficiare del contributo del Fondo fino al 31 dicembre 1980». Le conseguenze che ne derivano sono due:
a)
in una prima fase di applicazione del regolamento (dalla sua entrata in vigore fino alla fine dell'anno 1980) era possibile che godessero dei suoi benefici progetti di investimento non compresi in programmi specifici degli Stati membri;
b)
questa possibilità dipendeva dal fatto che esistessero o meno programmi approvati. Nel caso di specie, alla data della presentazione del progetto d'investimento dell'impresa Cattaneo Adorno, il Governo italiano non aveva ancora presentato alcun programma; perciò la deroga prevista dal citato articolo 12, paragrafo 1, trovava applicazione.
Quanto poi alle disposizioni del citato articolo 9, è vero che l'impresa la quale chiede l'aiuto del Fondo deve provare, tra l'altro, che il suo progetto «contribuisce a migliorare la situazione del rispettivo settore di produzione agricola di base»; ma nulla autorizza a pensare che il progetto di miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione di un prodotto agricolo, presentato da un imprenditore singolo (e per di più da un imprenditore agricolo) sia privo della capacità di influire in maniera positiva sulla situazione del settore produttivo corrispondente. Spetterà naturalmente alla Commissione, in sede di esame del progetto nel merito, stabilire se esso risponde alla condizione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, così come a quelle fissate negli articoli 6, 7, paragrafo 1, 10 e 11, paragrafo 1; ma non credo che la Commissione possa considerare il progetto come incompatibile con l'articolo 9 — respingendolo a priori — soltanto perchè esso è presentato da un singolo imprenditore e si prefigge in primo luogo lo sviluppo della sua azienda.
Mi sia infine consentito di osservare che quando un progetto d'investimento concerne, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento, la produzione di uno dei prodotti trasformativi figuranti nell'allegato II del Trattato (nella specie il vino), e supponendo che esso soddisfi realmente al criterio di razionalizzare il processo di trasformazione del prodotto agricolo di base — criterio menzionato nell'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) del regolamento — la situazione del rispettivo settore di produzione agricola ne risulterà tanto più avvantaggiata, quanto maggiori saranno le dimensioni dell'azienda produttrice e trasformatrice. In altri termini, nell'ipotesi di un'azienda la quale occupi un posto significativo nel quadro di un settore della produzione agricola (nella specie, la produzione dell'uva da vino) e trasformi essa stessa il prodotto di base, il vantaggio per la produzione voluto dall'articolo 9 sarà un risultato normale della razionalizzazione del processo trasformativo.
4.
La decisione negativa della Commissione fa riferimento in particolare all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 355/77 il quale dispone: «non rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento i progetti che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70». La Commissione ha ritenuto, in base alle considerazioni generali fin qui esaminate, che il progetto presentato dall'impresa Cattaneo Adorno rientri nel numero di quelli che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro delle misure previste dalla direttiva 72/159; misure le quali rappresentano certamente un'azione comune ai sensi del citato articolo 6 del regolamento 729/70 (lo riconosce l'articolo 15 della direttiva). Perciò, secondo la Commissione, il progetto di cui trattasi resta fuori dell'ambito di applicazione del regolamento 355/77.
Le parti hanno discusso circa la natura della norma riportata: secondo il ricorrente, si tratterebbe di una norma anticumulo, la quale implicherebbe la possibilità che — indipendentemente da essa — uno stesso progetto fruisca dei benefici sia del regolamento sia della direttiva: secondo la Commissione, invece, il legislatore comunitario avrebbe soltanto ribadito la delimitazione della sfera di applicazione del regolamento — derivante in primo luogo da elementi obbiettivi — e avrebbe confermato che non è incluso in tale sfera alcun tipo di progetto suscettibile di beneficiare di un altro aiuto comunitario. È chiaro che questo contrasto di interpretazioni riflette la già esaminata divergenza di punti di vista sulla questione del rapporto di parziale sovrapposizione, oppure di alternativa pura e semplice, fra il regolamento 355/77 e la direttiva 72/159.
Ho già espresso la mia opinione a tale riguardo e ciò basterebbe per non condividere la tesi della Commissione. Ma a prescindere da ciò, non vi è dubbio che quando si applica in concreto l'articolo 15, paragrafo 2, la prima verifica da fare è se un progetto possa beneficiare di un altro aiuto comunitario (in particolare delle misure di incoraggiamento previste dalla citata direttiva): questa linea di ragionamento è stata seguita dalla Commissione stessa nella decisione impugnata. Ora, non si possono considerare idonei a beneficiare di aiuti previsti da altre norme comunitarie quei progetti i quali non rispondono ai requisiti prescritti da tali norme. Per quanto concerne la direttiva 72/159, noi sappiamo che essa riguarda le sole aziende agricole «in grado di svilupparsi» (articolo 1, paragrafo 1): caratterizzate fra l'altro, come ho detto prima, da un determinato basso livello di reddito da lavoro (articolo 2, paragrafo 2). Tenuto conto di ciò, i progetti d'investimento presentati da aziende agricole estranee a questa categoria non rispondono ad un requisito soggettivo essenziale stabilito nella direttiva; e non possono quindi fruire dei benefici che essa accorda. Tale essendo la situazione nel caso di specie, l'articolo 15, paragrafo 2, non poteva essere invocato per rifiutare l'applicazione del regolamento nei confronti del ricorrente.
La Commissione ha sostenuto che vi sarebbe una incongruenza nell'ammettere un progetto d'investimento come quello di specie ai benefici del regolamento, maggiori di quelli della direttiva, per il fatto che l'impresa presentatrice della domanda si trova in condizioni floride, mentre un progetto eguale, presentato da un'altra impresa agricola a basso livello di reddito, fruirebbe solo dei benefici minori ottenibili in base alla direttiva. Ma è facile rispondere che l'incongruenza denunciata deriva da una scelta di politica agricola fatta dalle istituzioni comunitarie, quando hanno previsto maggiori aiuti per le imprese trasformatrici di prodotti agricoli anche se floride che per le imprese agricole «in grado di svilupparsi». Se si paragonano i progetti di due imprese trasformatrici di prodotti agricoli, l'una florida e di carattere non agricolo (in grado dunque di ottenere i benefici del regolamento ma non quelli della direttiva), l'altra a basso reddito e di natura agricola (in grado perciò di fruire soltanto degli aiuti della direttiva, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2), emerge la stessa incongruenza. Mi chiedo, d'altra parte, se non sarebbe ingiusto anche negare i benefici del regolamento ad un'impresa agricola produttrice e trasformatrice in condizioni floride, esclusa dagli aiuti della direttiva, mentre quei benefici sarebbero concessi ad ogni impresa non agricola, egualmente florida, la quale svolgesse identiche attività di trasformazione di prodotti agricoli. Tornerò sul punto esaminando l'ultimo motivo di ricorso.
5.
Le argomentazioni finora svolte mi inducono a ritenere che il primo e il terzo motivo di ricorso meritino di essere accolti. In particolare, considero esatte le censure di violazione dell'articolo 1 del regolamento 355/77, poiché è stata negata l'applicabilità di quest'ultimo ad un'impresa la quale si occupa anche della trasformazione di prodotti agricoli, e dell'articolo 15, paragrafo 2, dello stesso regolamento, in relazione agli articoli 1, paragrafo 1, e 2 della direttiva 72/159, per il fatto che la decisione impugnata ha erroneamente dichiarato applicabile al ricorrente tale direttiva. Desidero tuttavia precisare che non condivido una delle tesi esposte dal ricorrente a sostegno del suo primo mezzo d'impugnativa, e cioè che il progetto da lui presentato non costituiva un'iniziativa volta a migliorare la struttura di una azienda agricola esistente, ma mirava piuttosto a creare ex novo una distinta unità produttiva di trasformazione e di commercializzazione (l'enopolio) caratterizzata da piena autonomia merceologica e strutturale. In realtà, risulta che l'impresa ricorrente possiede vecchi impianti di trasformazione e di commercializzazione della sua produzione di uva, e che il suo progetto mirava a sostituirli con un nuovo impianto, più moderno, produttivo e razionale. Una situazione di questo genere non impediva affatto che il regolamento 355/77 fosse applicabile.
6.
Con il secondo mezzo di ricorso, l'impresa Cattaneo Adorno ha lamentato la violazione e la falsa applicazione degli articoli 14 e 22 del regolamento 355/77, il difetto di motivazione e la violazione delle forme sostanziali. La violazione dei due articoli suddetti sarebbe consistita nel fatto che la Commissione avrebbe deliberato sulla domanda di contributo senza chiedere il parere del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari e del comitato permanente per le strutture agricole. Osservo che l'articolo 14 impone alla Commissione di consultare previamente il comitato del Fondo sugli aspetti finanziari quando essa intende decidere sul contributo del Fondo e che la procedura di consultazione del comitato permanente per le strutture agricole è anch'essa prescritta come fase preliminare delle decisioni inerenti ai contributi. Nella specie, la Commissione ha ritenuto che il progetto d'investimento non rientrasse nell'ambito d'applicazione del regolamento 355/77, e quindi ha deciso che non le era possibile prenderlo in considerazione, senza affrontare la questione della determinazione del contributo. A parte ciò, la Commissione ha eccepito che entrambi i comitati sono stati consultati circa la sorte del progetto presentato dal ricorrente, e quest'ultimo non ha contestato tale affermazione (la quale d'altronde trova conferma nei documenti esibiti dalla convenuta).
Quanto alla motivazione della decisione impugnata, abbiamo visto che essa si limitava ad affermare che la domanda di contributo rientrava nel campo d'applicazione della direttiva 72/159 e che pertanto, in forza dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento 355/77, era esclusa dal campo d'applicazione di quest'ultimo. Non era affatto precisato su quale base la Commissione fosse giunta a ricondurre la domanda all'ambito proprio della direttiva. Le precisazioni sono sopravvenute nel corso del presente procedimento. Osservo tuttavia che il ricorrente è stato in grado di difendere adeguatamente il proprio punto di vista davanti a questa Corte, e che la possibilità per quest'ultima di controllare la legittimità della decisione non è risultata sminuita od ostacolata. Il secondo motivo d'impugnazione va quindi disatteso in entrambi i suoi aspetti.
7.
Con il quarto motivo, il ricorrente torna a dedurre la violazione e la falsa applicazione della direttiva 72/159, nonché l'incompetenza e lo sviamento di potere, rilevando che ai sensi della direttiva medesima spetterebbe alle autorità nazionali «individuare in concreto i soggetti beneficiari del regime di aiuti strutturali»; e che la Commissione «non potrebbe sostituirsi ad esse con decisioni specifiche e puntuali». Nella specie, gli organi nazionali avrebbero invece espresso soltanto il parere favorevole previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento 355/77, ai fini della concessione del contributo previsto da tale regolamento.
Questo motivo mi sembra infondato. Nel caso di specie, infatti, la Commissione non ha preso alcuna decisione «specifica e puntuale» nel senso dell'approvazione di un piano di sviluppo e di una contemporanea domanda di aiuti: compiti, questi, che certamente spettano alle autorità statali, conformemente agli articoli 5e7 della direttiva. La Commissione si è limitata ad applicare (sia pure erroneamente, come ho detto) l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, e per far uso di tale norma ha dovuto qualificare il progetto dell'impresa Cattaneo Adorno come idoneo a fruire del regime di aiuti della direttiva. Tale qualificazione è tutţ'altra cosa, evidentemente, da una decisione adottata nel quadro della direttiva, come la decisione di cui ai citati articoli 5 e 7 di quest'ultima; e non si può parlare di competenza riservata agli Stati anche là dove ci si limita ad accertare se vi siano le condizioni per l'applicazione del citato articolo 15, paragrafo 2, del regolamento. Quanto infine al parere espresso dagli organi statali ai fini della concessione del contributo previsto dal regolamento 355/77, nessun elemento consente di pensare che esso vincoli la Commissione allorché questa intende pronunciarsi sull'applicabilità o meno del regolamento.
8.
Il quinto ed ultimo motivo di ricorso concerne una pretesa violazione del principio di non discriminazione, che la Commissione avrebbe commesso respingendo la domanda di contributo presentata nel quadro del regolamento 355/77 dal ricorrente imprenditore agricolo, e respingendola proprio a causa di questa sua qualità, mentre la stessa domanda «se fosse stata introdotta da un qualsiasi imprenditore non agricolo sarebbe stata sicuramente accolta». Di conseguenza l'imprenditore agricolo, potendo fruire solo dei benefici della direttiva 72/159, verrebbe discriminato rispetto ad operatori economici in posizioni comparabili. In prosieguo di giudizio, il ricorrente ha poi ampliato questa censura, affermando che un progetto d'investimento simile a quello da lui presentato sarebbe stato considerato ricevibile anche se fosse stato presentato da una associazione di produttori agricoli, coerentemente al punto di vista della Commissione, secondo cui un progetto dovrebbe recare giovamento ad una pluralità di produttori per poter godere dei contributi previsti dal regolamento. Il ricorrente sarebbe stato dunque vittima di un trattamento discriminatorio rispetto alle associazioni di produttori.
Come ho già avuto occasione di dire, non vi è ragione di negare i benefici del regolamento ad un'impresa agricola produttrice e trasformatrice dei suoi prodotti, accordandoli invece ad un'impresa trasformatrice dei medesimi prodotti che abbia carattere non agricolo; tanto più che se si tratta di due imprese floride, né l'una né l'altra sarebbero in grado. di fruire degli aiuti della direttiva (la prima impresa per il suo livello di reddito, la seconda per il suo carattere non agricolo). È dunque vero che l'interpretazione del regolamento sostenuta dalla Commissione conduce a risultati discriminatori, in quanto introduce all'interno della categoria dei destinatari di quell'atto (indicata nel suo articolo 1, paragrafo 1) una distinzione che quest'ultimo non prevede e non giustifica. La Commissione ha cercato di difendere la sua interpretazione con gli argomenti che ho precedentemente discusso; ma questi argomenti non mi sono sembrati affatto persuasivi. Perciò mi limito a rimandare ora alle considerazioni già svolte, aggiungendo soltanto che la censura di violazione del regolamento merita di essere accolta anche perchè la decisione impugnata si fonda su di una concezione discriminatoria del regime comunitario di sostegno alla trasformazione dei prodotti agricoli. In effetti, pur avendo la Commissione fatto riferimento alla natura del progetto d'investimento presentato dal ricorrente per rifiutare di prendere in considerazione la sua domanda, non c'è dubbio che la circostanza che il signor Cattaneo Adorno sia un singolo imprenditore agricolo ha avuto decisiva influenza sulla decisione adottata (e la Commissione lo ha chiarito soprattutto in corso di causa).
Quanto alla censura di discriminazione fra produttori singoli e associazioni di produttori, pure essa si collega naturalmente all'interpretazione che la Commissione ha dato al regolamento 355/77. Noto qui fra parentesi che, avendo dato risalto soprattutto al criterio secondo cui un progetto dovrebbe giovare a una pluralità di produttori per godere dei contributi previsti dal regolamento, la Commissione ha finito con l'ammettere che un'impresa agricola, se ha forma associativa, può rientrare nella categoria dei beneficiari. Ciò smentisce la tesi della costante distinzione fra imprese produttrici e imprese trasformatrici, e quindi mette in crisi l'interpretazione dell'articolo 9 data dalla Commissione. A parte ciò, rimane da vedere se la distinzione fra produttori agricoli singoli e associazioni di produttori abbia una giustificazione obbiettiva, o sia arbitraria e dunque discriminatoria; e dal mio punto di vista, avendo attribuito all'articolo 9 del regolamento il significato precedentemente chiarito, si tratta indubbiamente di una distinzione arbitraria. Perciò, a mio avviso, l'ultimo mezzo di ricorso deve ritenersi fondato.
9.
Concludo proponendo che la Corte, in accoglimento del ricorso introdotto dall'impresa Cattaneo Adorno con atto depositato il 3 aprile 1980, pronunci l'annullamento della decisione adottata dalla Commissione il 24 gennaio 1980 nei confronti di tale impresa, e condanni la convenuta appagamento delle spese di causa.
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