CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL
DEL 17 DICEMBRE 19801
Signor Presidente,
signori Giudici,
Nel presente procedimento, promosso dalla Corte d'appello di Colmar con sentenza di rinvio 30 novembre 1979, si pone un problema molto simile a quello da voi recentemente risolto nella sentenza Grunert, del 12 giugno di quest'anno (causa 88/79, ancora inedita), emessa su domanda di pronunzia pregiudiziale del Tribunal de grande instance di Strasburgo.
Come il Grunert, anche il Kugelmann è imputato di aver posto in vendita e venduto, conoscendone la destinazione, un prodotto idoneo a determinare la sofisticazione di merci destinate all'alimentazione umana, il che costituisce reato ai sensi della legge 1o agosto 1905 sulle frodi e sofisticazioni in materia di produzione e di servizi, modificata con legge 10 gennaio 1978, n. 78-23. Detto prodotto, denominato «cocktail gelée» e destinato ad essere usato come additivo nella fabbricazione di gelatina per decorazione di prodotti a base di carne, veniva venduto dal Kugelmann — che, come il Grunert, produce e commercia additivi per prodotti a base di carne — ad un fabbricante di tali prodotti. Esso è considerato idoneo a determinare la sofisticacione delle merci destinate all'alimentazione umana, in quanto contiene acido sorbico.
Come ha osservato l'avvocato generale Mayras nelle conclusioni de lui presentate nella causa Grunert, secondo 1 art. 1 del decreto 15 aprile 1912 per l'attuazione della legge del 1905, modificato con decreto 12 febbraio 1973, n. 73-138, una merce destinata all'alimentazione umana — come, ad esempio, un additivo per prodotti a base di carne, non può essere venduta se in essa sono state incorporate altre sostanze chimiche, diverse da quelle il cui impiego sia stato dichiarato lecito mediante decreto ministeriale. Ora, l'uso dell'acido sorbico — come quello dell'acido lattico e dell'acido citrico, di cui si trattava nella causa Grunert — non è stato autorizzato, in Francia, nel caso degli additivi per prodotti a base di carne, ed è quindi, in tal caso, vietato.
Come il Grunert, anche il Kugelmann non contesta le imputazioni a suo carico, ma fa valere che dalla direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, n. 54/64, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sui conservativi che possono essere impiegati nelle derrate destinate all'alimentazione umana (GU n. 12, del 27 gennaio 1964, pag. 161), risulta che gli Stati membri, mentre possono autorizzare soltanto i conservativi elencati nell'allegato — fra i quali figura, al primo posto, l'acido sorbico —, non possono invece emanare disposizioni che abbiano l'effetto di escludere totalmente l'impiego, negli alimenti, di uno dei conservativi elencati nell'allegato. L'acido sorbico, che è espressamente menzionato nell'allegato della direttiva, non può quindi essere escluso dalla categoria delle sostanze che, in Francia, possono essere 1 — Traduzione dal tedesco. usate come conservativi, né il suo uso può implicare alcuna responsabilità penale' ai sensi della legge del 1905.
La Corte d'appello di Colmar si chiedeva se, a norma della direttiva n. 64/54, gli Stati membri siano tenuti ad autorizzare, nelle loro legislazioni nazionali, tutti i conservativi il cui uso nelle derrate alimentari è considerato lecito dalla direttiva, che ne riporta l'elenco, ovvero gli Stati membri siano semplicemente tenuti a vietare l'uso di tutte le sostanze non menzionate in tale elenco. Posto di fronte a questo problema d'interpretazione del diritto comunitario, il giudice francese ha sospeso il procedimento e sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato, la seguente questione:
« Se il fatto che uno Stato membro della CEE vieti nella propria legislazione nazionale l'uso di un conservativo utilizzato nelle derrate destinate all'alimentazione umana, quando l'impiego dello stesso è autorizzato dalla direttiva comunitaria del 5 novembre 1963, costituisca lesione del principio della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno, che possa essere fatta valere da un soggetto comunitario imputato di sofisticazione di derrate alimentari mediante tale conservativo (acido sorbico)».
I —
Nella summenzionata sentenza 12 giugno 1980, emessa nella causa Grunert, la Corte ha affermato che la direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, n. 64/54, obbliga gli Stati membri a non autorizzare l'uso, nelle derrate destinate all'alimentazione umana, di conservativi non enumerati nell'elenco allegato alla direttiva stessa. Essa ha considerato che l'art. 2, n. 2, della direttiva precisa che questa non pregiudica le disposizioni nazionali che determinano gli alimenti cui possono essere aggiunti i conservativi elencati nell'allegato. La direttiva n. 64/54 non obbliga quindi gli Stati membri ad autorizzare l'uso dei conservativi elencati nell'allegato per tutte le derrate alimentari. Tuttavia, la libertà degli Stati membri di vietare o di autorizzare l'uso di tali sostanze non deve avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego negli alimenti di uno dei conservativi compresi nell'elenco, né di impedirne in ogni caso l'immissione in commercio.
Nel caso dell'acido sorbico, di cui trattasi nel presente procedimento, così come per l'acido lattico e per l'acido citrico, non si può quindi sostenere che la legislazione francese implichi una violazione del suddetto obbligo. Secondo le informazioni forniteci dal Governo francese e dalla Commissione, l'uso dell'acido sorbico è infatti autorizzato, in Francia, fra l'altro nelle seguenti derrate alimentari: castagne, frutta zuccherata per yogurt, canditi.
II —
In considerazione dell'efficacia diretta della direttiva, questa Corte ha dichiarato, nella sentenza Grunert, che le disposizioni della direttiva n. 64/54 possono essere fatte valere dinanzi ai giudici nazionali, nella parte in cui esse non consentono agli Stati membri di vietare completamente l'impiego, negli alimenti, di un conservativo compreso nell'allegato a detta direttiva o di impedirne in ogni caso l'immissione in commercio. L'efficacia diretta così riconosciuta alla direttiva è quindi limitata ai casi in cui uno Stato membro vieti totalmente l'uso, nelle derrate alimentari, di un conservativo figurante nell'allegato o impedisca in ogni caso la sua immissione in commercio, a meno che non sussista alcuna esigenza tecnologica che giustifichi tale impiego nelle derrate alimentari prodotte e consumate nel suo territorio (art. 2, n. 2, seconda frase, della direttiva, nella nuova versione risultante dall'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, n. 67/427 (GU n. 148, dell'I 1 luglio 1967, pag. 1). Il singolo non può quindi richiamarsi alla direttiva per provare che le imputazioni formulate a suo carico, in base a norme penali di diritto interno conformi a tale direttiva, sono infondate.
Propongo perciò di risolvere nel seguente modo la questione sottopostavi dalla Cour d'appel di Colmar:
1)
La direttiva del Consiglio 5 novembre 1963, n. 64/54, non osta a che gli Stati membri vietino l'uso, nelle derrate alimentari, dei conservativi elencati nel suo allegato. Tuttavia, la libertà degli Stati membri di vietare o di autorizzare l'uso di tali sostanze non deve avere l'effetto di escludere totalmente l'impiego, negli alimenti, di uno dei suddetti conservativi — a meno che non sussista alcuna esigenza tecnologica per tale impiego — o di impedire in ogni caso la sua immissione in commercio.
2)
Le disposizioni della direttiva possono esser fatte valere dinanzi ai giudici nazionali soltanto nella parte in cui esse obbligano gli Stati membri ad autorizzare l'impiego di ciascun conservativo elencato nel suo allegato in almeno una derrata alimentare di loro scelta — a meno che non sussista alcuna esigenza tecnologica per tale impiego — e a non impedire in ogni caso la sua immissione in commercio.
Full & Egal Universal Law Academy