CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 26 FEBBRAIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
A partire dall'adozione dell'lnvoerbesluit Landen 1963, adottato in forza della Inen uitvoerwet e la cui validità è stata prorogata con legge 16 febbraio 1978, nei Paesi Bassi è vietato importare merci dalla Cecoslovacchia senza autorizzazione del Ministro dell'economia. Per quanto riguarda in particolare i fazzoletti, fino al 1978 venivano rilasciate di volta in volta licenze d'importazione finché — in seguito ad intese coi competenti ministri degli altri paesi del Benelux — a causa del cospicuo volume raggiunto dall'importazione, non fu adottato un provvedimento negativo del Ministro.
Per il 1979, la decisione nel Consiglio 21 dicembre 1978, n. 79/252, entrata in vigore il 1o gennaio 1979 (GU L 60 del 12 marzo 1979, pag. 1) stabiliva che gli Stati del Benelux avrebbero aperto per l'importazione di fazzoletti dalla Cecoslovacchia un contingente di 3393000 pezzi (cfr. Allegato IX di detta decisione). La quota di tale contingente spettante ai Paesi Bassi veniva ripartita con provvedimento ministeriale in proporzione alle importazioni effettuate nel 1977.
La ricorrente nella causa principale rappresenta la ditta di Praga Centrotex, la quale dal canto suo voleva vendere fazzoletti alle ditte olandesi Peijnenborg's Handelsmij BV e Grotex-Textiles BV. Essa riceve dall'esportatore una provvigione la quale naturalmente viene meno qualora l'operazione divenga impossibile a causa del mancato rilascio della licenza.
In forza della normativa sopra accennata, nel febbraio 1979 veniva negata alle suddette imprese olandesi l'autorizzazione per l'importazione di fazzoletti di cotone dalla Cecoslovacchia. Il reclamo rimaneva senza esito, per quanto riguarda la ditta Grotex, la quale manifestamente non aveva effettuato nel 1977 importazioni di questo genere, mentre alla Peijnenborg veniva in seguito rilasciata la licenza.
Ciò induceva la Toneman a promuovere un'azione giudiziaria con cui chiedeva l'annullamento del provvedimento adottato in esito al reclamo nonché il risarcimento dei danni. Essa sosteneva che l'importazione di fazzoletti dalla Cecoslovacchia da molti anni era di fatto divenuta libera, dato che le licenze venivano rilasciate senza alcuna difficoltà. Essa assumeva in particolare che la pubblicazione del provvedimento relativo all'apertura del contingente doveva considerarsi tardiva, essendo avvenuta solo il 12 marzo 1979. Gli interessati avrebbero dovuto essere messi al corrente tempestivamente della restrizione all'importazione, in modo da poterne tener conto nel concludere i loro affari. Quanto meno avrebbe dovuto essere stabilita una disciplina transitoria per i contratti già conclusi.
Per il giudice adito, il quale ritiene irricevibile il ricorso, per quanto riguarda il provvedimento destinato alla Peijnenborg, sorge quindi la questione se in un caso del genere non sussista un obbligo di diritto comunitario di pubblicazione delle merci per le quali è necessaria la licenza d'importazione nonché di pubblicazione dei criteri adottati per il rilascio della licenza stessa, tenuto conto dell'art. 4 del regolamento del Consiglio 25 maggio 1970, n. 1023 «relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi» (GU L 124 dell'8 giugno 1970, pag. 1) il quale recita :
«Nel termine massimo di tre settimane successive a ciascuna ripartizione di un contingente, gli Stati membri rendono noti, mediante pubblicazione ufficiale, i prodotti per i quali sono autorizzate le importazioni o le esportazioni e le relative modalità ... ».
Il giudice ha quindi sospeso il procedimento e, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ci ha sottoposto le seguenti questioni pregiudiziali:
«I.
Se il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1023/70 vada interpretato nel senso che l'obbligo di pubblicazione sancito dall'art. 4 del regolamento si applica ai contingenti che gli Stati membri hanno aperto in forza dell'art. 3 della decisione del Consiglio 21 dicembre 1978 (79/252/CEE);
II
Nel caso di soluzione affermativa della questione sub I), se si debba ritenere che l'art. 4, summenzionato, del regolamento n. 1023/70 vada interpretato nel senso che esso comporta — in ogni caso o in relazione alla data della pubblicazione contemplata dall'art. 3 del regolamento — l'invalidità dei provvedimenti di assegnazione, da parte di uno Stato membro, delle licenze d'importazione per il contingente aperto con l'art. 3 della decisione del Consiglio 21 dicembre 1978, qualora lo Stato membro interessato non abbia ottemperato all'obbligo di pubblicazione sancito dall'art. 4 del regolamento n. 1023/70».
Ecco il mio parere in proposito:
1.
Ritengo opportuno premettere alcune considerazioni relative alle norme comunitarie sul commercio estero coi paesi a commercio di Stato.
Va rilevato che non esiste ancora un regime uniforme, giacché lo stato della liberalizzazione del commercio nei confronti dei paesi a commercio di Stato differisce molto da un paese membro all'altro.
Vi è una parziale liberalizzazione dell'importazione nella Comunità. In proposito vige il regolamento n. 925/79 «relativo al regime comune applicabile alle importazioni da paesi a commercio di Stato» (GU L 131 del 29 maggio 1979, pag. 1): le merci liberalizzate sono indicate in un elenco.
Per quanto riguarda in particolare i tessili, la Comunità ha concluso accordi bilaterali con alcuni paesi, ma non con la Cecoslovacchia. In proposito vige il regolamenti n. 3059/78 (GU L 365 del 27 dicembre 1978, pag. 1).
Per il resto sono rimasti in vigore sistemi nazionali diversi, e in particolare contingenti nazionali, dato che si sta passando solo gradualmente ai contingenti comunitari. In proposito veniva emanata in un primo tempo la decisione del Consiglio 27 marzo 1975 (75/210/CEE) «relativa ai regimi autonomi d'importazione nei confronti dei paesi a commercio di Stato» (GU L 99 del 21 aprile 1975, pagg. 7 e segg.). Essa stabiliva un procedimento comunitario per i regimi autonomi d'importazione, cioè per le merci per le quali vigono nei paesi membri restrizioni quantitative ovvero la cui importazione è libera solo in determinati Stati membri, e fissava le condizioni per la modifica dei regimi stessi. L'art. 2 stabilisce che, per i prodotti soggetti a restrizioni quantitative nei confronti dei paesi a commercio di Stato, ma che non rientrano nei contingenti aperti a norma dell'art. 1, gli Stati membri possono offrire a ciascuno di detti paesi possibilità annue d'importazione pari al massimo — in valore o in volume — a quelle effettuate per lo stesso prodotto dal paese terzo di cui trattasi in uno dei tre ultimi anni. L'art. 8 stabilisce che il Consiglio fissa ogni anno le modifiche che ritiene necessarie per l'anno seguente circa i contingenti di cui all'art. 1. La decisione indicava poi il contingente d'importazione in vigore per l'anno 1975 con riguardo ai paesi indicati nell'allegato I.
La decisione veniva più volte emendata — almeno in parte — l'ultima volta — per quanto qui ci riguarda — dalla già menzionata decisione 79/252. Questa, benché nelle precedenti decisioni non fossero stati fissati i contingenti per le merci di cui è causa e per i paesi del Benelux, contempla un contingente del genere nel — già menzionato — allegato IX. Ciò è avvenuto in forza del sopramenzionato art. 2 della decisione 75/210 e in vista del fatto che anche negli anni precedenti le importazioni non erano libere, bensì erano soggette a licenza ed a determinate restrizioni, da considerarsi come «restrizioni quantitative».
2.
Se ora consideriamo la prima questione, se l'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 del regolamento n. 1023/70 si applichi ai contingenti d'importazione che gli Stati membri hanno aperto a norma dell'art. 3 della decisione 79/252, la soluzione — come la Commissione e il Governo olandese concordemente sostengono — non può essere che negativa.
Va rilevato cioè che il diritto comunitario fa una distinzione fondamentale fra i contingenti che la Comunità fissa unitariamente in deroga ai regolamenti nn. 925/79 e 926/79, e i contingenti d'importazione aperti dagli Stati membri nell'ambito del rispettivo regime d'importazione — in parte molto diverso dagli altri — anche se ciò avviene in forza di un'autorizzazione rilasciata dalla Comunità, come quella di cui all'art. 3 della decisione 79/252. In conformità a ciò, vengono adottati regolamenti per i contingenti comunitari e decisioni destinate agli Stati membri per i contingenti nazionali. Ora, è del tutto chiaro che il regolamento cui allude il giudice proponente vale solo per la gestione dei contingenti comunitari. Nella motivazione si parla di «ripartizione dei contingenti comunitari» e l'art. 1 non lascia alcun dubbio sul fatto che il regolamento riguarda solo i contingenti stabiliti dalla Comunità autonomamente o in via convenzionale.
Se questo non bastasse per escludere l'applicazione del regolamento ai contingenti d'importazione nazionali che possono essere aperti a norma della decisione 79/252, varrebbero ancora le seguenti considerazioni.
La Commissione ci ha mostrato che anche nel presente caso è necessario rifarsi dalla decisione 75/210 che ho menzionato all'inizio. Essa.è stata modificata da successive decisioni solo per quanto riguarda la fissazione annuale dei contingenti d'importazione, cioè il suo art. 1, n. 1. È rimasto invece immutato e quindi valido anche per gli anni successivi l'art. 1, n. 2, il quale recita: «Tale disposizione lascia impregiudicate le modalità che disciplinano negli Stati membri l'apertura e la gestione dei contingenti». La Commissione ne ha giustamente desunto che, anche ammettendo che il regolamento n. 1023/70 comprende in linea di massima pure i contingenti d'importazione nazionali, si deve comunque ritenere che la sua applicazione è esclusa quando si tratta dell'apertura e della gestione di contingenti nazionali, cioè per quanto riguarda la ripartizione dei contingenti, le modalità delle autorizzazioni alle importazioni e le connesse questioni di pubblicazione.
A parte ciò il Governo olandese ha rilevato che in forza del detto regolamento è stata adottata la decisione 72/455 (GU L 299 del 31 dicembre 1972, pagg. 46 e segg.). L'art. 1 di questa stabiliva che gli Stati membri potevano modificare autonomamente le rispettive discipline d'importazione da paesi terzi e dalla motivazione si desume che va fatta una chiara distinzione fra le normative d'importazione nazionali e quelle comunitarie, autonome o convenzionali. Il Governo olandese ha poi osservato che, ove si ammettesse che il regolamento n. 1023/70 comprende anche i contingenti nazionali, proprio perché la decisione 75/210 è rimasta sostanzialmente in vigore, cioè vigeva anche per i contingenti nazionali successivi e per le loro modifiche, si sarebbero dovute osservare contemporaneamente due distinte procedure per la modifica dei regimi d'importazione (art. 2 del regolamento; artt. 4 e 5 della decisione) e due diverse nonne sulla pubblicazione (art. 3 del regolamento; art. 5 della decisione). Ora, ciò non ha senso e non può essere stato voluto. Infine va menzionato il fatto che i regolamenti relativi ai contingenti comunitari, come ad esempio l'art. 2 del regolamento n. 3020/77 (GU L 357 del 31 dicembre 1977, pag. 51) richiamano espressamente il regolamento n. 1023/70, mentre ciò non avviene per le decisioni riguardanti i contingenti nazionali.
3.
Di fronte a questa chiara conclusione cui si giunge nell'esaminare la prima questione, non è necessario occuparsi della seconda questione, la quale è stata posta solo per il caso di soluzione affermativa della prima.
4.
Propongo quindi di risolvere come segue la questione pregiudiziale sottopostaci dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven:
L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 4 del regolamento n. 1023/70 non si applica ai contingenti d'importazione aperti dagli Stati membri a norma dell'art. 3 della decisione 79/252/CEE.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy