CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GERHARD REISCHL
DEL 12 MARZO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
le questioni pregiudiziali all'esame nella causa odierna vertono su problemi di classificazione tariffaria.
Il 24 aprile 1978 la ditta Dott. Ritter GmbH & Co. KG di Colonia-Deutz, attrice nella causa principale, si rivolgeva all'Oberfinanzdirektion di Monaco a norma del § 23 della legge doganale tedesca 14 giugno 1961 per chiedere un parere vincolante circa la classificazione di un prodotto che essa definiva «Voll-Hefe (flüssige Bierhefe)» (lievito integrale, lievito di birra liquido).
Come è poi stato constatato in seguito dalla sezione specializzata della dogana di Amburgo competente per i controlli e gli studi tecnici sui prodotti, si tratta di un prodotto confezionato in bottiglie da 500 mi, contenenti un liquido che, se agitato, si intorbidisce e diventa bianco-giallastro, di gusto acido particolare. Esso si compone per l'80,5 % di lievito di birra puro, non fermentante, per il 3,9 % di succo di limone naturale e per il resto di acqua, in percentuale corrispondente al contenuto naturale di acqua del lievito di birra. Il metodo di preparazione, come descritto dall'attrice, consiste nella diluzione di lievito di birra in succo di limone; il composto viene poi riscaldato per renderlo conservabile. Secondo le indicazione apposte sulla confezione, il prodotto serve da energetico, da tonificante e conferisce un aspetto sano alla pelle.; si deve prendere tre volte al giorno in ragione di 2-3 cucchiai, che corrispondono a circa 50-70 mi complessivi.
L'Oberfinanzdirektion di Monaco trasmetteva per competenza la richiesta all'Oberfinanzdirektion di Amburgo, la quale classificava la merce nel parere vincolante del 14 giugno 1978, come prodotto non alcolico, non contenente latte né grassi provenienti dal latte, compreso nella voce 22.02 A della tariffa doganale comune, che implica un dazio autonomo del 20 % ed un dazio convenzionale del 15 %.
Con lettera 28 giugno 1978, l'attrice faceva opposizione contro questo parere, in quanto a suo avviso il prodotto in questione rientrava nella voce 21.06 B II della tariffa doganale comune. Per questa voce, che comprende «lieviti naturali morti, in tavolette, cubi, o presentazioni simili od anche imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno» è contemplato un dazio autonomo del 10 % ed un dazio convenzionale dell'8 %.
Con decisione 6 dicembre 1978, l'Ober-finanzdirektion di Amburgo respingeva l'opposizione, giudicandola infondata. La ditta Ritter impugnava questo provvedimento dinanzi al Bundesfinanzhof, chiedendo che il prodotto fosse classificato nella voce doganale 21.06 B II.
Con ordinanza 1o aprile 1980, la VII Sezione del Bundesfinanzhof sospendeva il procedimento a norma dell'art. 177 del Trattato CEE e sottoponeva alla Corte di giustizia le seguenti questioni:
«1.
Se l'espressione “altre bevande non alcoliche” di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende anche un prodotto composto da lievito di birra, acqua, 3,9 % di succo di limone naturale, che si presenta allo stato liquido, è potabile ed ha la funzione di tonificare se bevuto in piccole dosi più volte al giorno.
2.
In caso di soluzione negativa del punto 1 :
Se la voce doganale 21.06 in relazione alla norma generale sulla classificazione 3 b della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende anche il prodotto di cui sopra».
Ed ecco il mio parere in merito:
Come si desume dal provvedimento di rinvio, il problema odierno è quello del se un prodotto di questo genere possa classificarsi come «altra bevanda non alcolica, che non contiene latte o materie grasse provenienti dal latte», ai sensi della voce 22.02 A, oppure come «altri lieviti naturali morti», ai sensi della voce 21.06 B II ovvero ancora come «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte e non contenenti saccarosio», ai sensi della voce 21.07 Gì a della tariffa doganale comune. Poiché la soluzione dei problemi sollevati si può fornire solo in base al contenuto ed alla corrispettiva delimitazione delle tre voci doganali di cui sopra, ritengo opportuno esaminare il contenuto delle singole voci separatamente.
Mi pare opportuno premettere — e su questo punto credo che tutti gli interessati siano d'accordo — che il prodotto in questione non va considerato come un medicinale ai sensi della voce 30.03 della tariffa doganale comune. In questa voce rientrano cioè, come si legge nelle note introduttive del capitolo 30 della tariffa doganale comune, solo i prodotti ad uso esterno o ad uso interno destinati ad usi terapeutici o profilattici nel campo medico o veterinario, contro le malattie. Per questo motivo in dette note si legge che «le disposizioni precedenti ... non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande toniche, acque minerali)». In conformità a ciò, anche nel n. 33 delle note del Consiglio per la collaborazione doganale — in prosieguo: Note di Bruxelles — a proposito di questo capitolo si specifica nuovamente che non vi rientrano i prodotti alimentari integrativi, che contengono vitamine e sali minerali e servono alla conservazione della salute o del benessere fisico, qualora per questi prodotti non sia indicato che vengono usati per la prevenzione o il trattamento di una malattia. Detti prodotti, come si legge nella nota summenzionata, rientrano in generale nella voce 21.07 della tariffa doganale comune.
Ora, l'attrice sostiene che nel caso del prodotto litigioso, tenuto conto dell'alta percentuale di lievito, che lo caratterizza, non si possa dare altra definizione che prodotto di lievito. Al prodotto di base, ma solo per garantirne la conservazione e per renderlo più gradito ai consumatori, verrebbe aggiunta una minima percentuale di succo di limone. Tenuto conto delle regole generali per l'applicazione della tariffa doganale comune nonché della giurisprudenza della Corte, il prodotto si sarebbe quindi dovuto classificare sotto la voce 21.06 BII. Se, a causa dell'aggiunta di succo di limone, non fosse stato classificabile sotto questa voce, il prodotto avrebbe dovuto rientrare nella voce 21.07, come preparazione alimentare. Avrebbe dovuto per contro escludersi la classificazione nella voce 22.02, in quanto questa comprende solo le bevande aventi funzione dissetante o di genere voluttuario.
Pur se devo ammettere che, sulle prime, considerando le caratteristiche organolettiche e la classica funzione del prodotto come preparato a base di vitamina B, ero propenso ad accogliere il punto di vista dell'attrice, in definitiva però, condividendo l'idea della convenuta nella causa di merito e della Commissione, che ha presentato osservazioni circa la domanda pregiudiziale, ed infine anche della VII Sezione del Bundesfinanzhof, mi sono convinto che questo preparato non può venir classificato come lievito nella voce 21.06 B II della tariffa doganale comune. A questo proposito bisogna tener conto del fatto che il prodotto di base, il lievito di birra, come ci è stato detto, viene sottoposto ad un procedimento di lavorazione in più fasi. Al lievito di birra spremuto vengono aggiunte acqua e succo di limone e il tutto viene scaldato ad una temperatura superiore ai 60o per garantirne la conservazione. L'aggiunta del componente estraneo costituito dal succo di limone, in ragione del 3,9 %, ha la funzione, come ha dichiarato l'attrice nella causa principale, di catalizzatore e stabilizzatore delle cellule di lievito e per di più serve a purificare le cellule di lievito dai residui gommosi e dalle componenti resinose dell'orzo che possono ancora aderirvi. Oltracciò, questi additivi servono anche a far sì che sia meno accentuato il gusto naturale del lievito, sgradito a parecchi consumatori. Grazie a questa operazione ad hoc e all'aggiunta di acqua si ottiene un prodotto che — se non fosse così lavorato — non potrebbe venir utilizzato nello stesso modo per il consumo umano e non sarebbe idoneo a venir presentato in forma liquida come in realtà avviene. In definitiva, quindi, non si tratta più, come sostiene la ricorrente, di lievito di birra ai sensi della tariffa doganale comune, che viene soltanto pastorizzato, bensì, come ha giustamente osservato la convenuta nella causa principale nel provvedimento di reiezione, si tratta di un nuovo prodotto, in particolare a causa dell'aggiunta di succo di limone, e più precisamente di una preparazione alimentare a base di lievito di birra. Per «preparazione» si deve intendere la trasformazione di un prodotto o la sua miscela con altri prodotti, come ha osservato la Corte nella causa 36/71 (Günter Henck e/Hauptzollamt Emden, sentenza 23 marzo 1972, Race. 1972, pag. 187).
Ora, non è possibile invocare la suddetta sentenza a sostegno della tesi dell'attrice. In detta causa la Corte ha indubbiamente dichiarato che l'indole di un prodotto non viene modificata da qualsiasi trattamento e che quindi i prodotti ottenuti dalla trasformazione del granoturco e del sorgo possono rientrare nelle voci 11.01 e 11.02 se, al termine della lavorazione contengono ancora le componenti essenziali del prodotto di base, all'incirca nelle stesse percentuali di prima della lavorazione. Però, come la Commissione giustamente osserva, questa massima non può venir isolata dal contesto, ma va considerata in relazione con le caratteristiche specifiche del prodotto oggetto di quella determinata controversia — si trattava com'è noto di stabilire se costituisse cereale o mangime —. Allora il problema era costituito dal fatto che, in base alle caratteristiche obiettivamente constatabili, non si poteva asserire con chiarezza se si trattasse di un prodotto trasformato o meno. Mentre in quell'occasione non era possibile alcuna altra valutazione, nella fattispecie l'aggiunta di succo di limone al lievito e i suoi effetti sono chiaramente ed obiettivamente constatabili. Quindi, per la presente fattispecie, deve valere quanto ha allora stabilito la Corte, vale a dire «per garantire la certezza del diritto e semplificare l'attività amministrativa, la classificazione delle merci nella tariffa doganale comune avviene di regola in base alle caratteristiche obiettive».
L'inclusione del prodotto di cui trattasi tra le preparazioni alimentari, destinate a servire direttamente — o previo ulteriore trattamento — all'alimentazione umana, non viene nemmeno posta in forse, come vorrebbe l'attrice, dal fatto che detto prodotto, per una notevole percentuale, è costituito da una sola sostanza di base, la quale quindi determina anche le caratteristiche del prodotto stesso. Ciò può venir confutato prendendo ad esempio svariati altri prodotti, che sono costituiti quasi esclusivamente di un solo elemento di base e cionondimeno figurano come preparazioni alimentari nella tariffa doganale comune stessa oppure nelle Note di Bruxelles.
Il prodotto in questione, dato che in sostanza possiede i requisiti doganali di una preparazione alimentare, viene escluso dalla voce 21.06 già dal tenore della stessa il quale, a norma del n. 1 delle regole generali per l'applicazione della tariffa doganale comune, costituisce il solo elemento determinante per la classificazione. Quindi, come giustamente sottolinea la Commissione, non rimane più alcuna possibilità di applicare i nn. 2 b e 3 b di dette regole generali, in quanto queste entrano in linea di conto solo allorché, in base al loro tenore, si possono prendere in considerazione più voci doganali. Ciò viene chiarito nelle Note di Bruxelles relative alla regola generale 2 b, che a sua volta costituisce il presupposto per l'applicazione della regola generale 3 b, in quanto vi si dichiara che questa regola non amplia la sfera di applicazione della voce in questione fino al punto da potervi includere prodotti che non corrispondono al tenore della voce stessa (come invere richiede la regola generale n. 1). Ora ciò si verifica, come è specificato in seguito, qualora l'aggiunta di un altro prodotto modifichi il carattere delle merci che rientrano in questa voce doganale.
Giunti a questo punto si deve ancora stabilire se, come l'attrice sostiene in subordine, il prodotto vada incluso nella voce 21.07 oppure vada considerato una bevanda non alcolica, altra, di cui alla voce 22.02 della tariffa doganale comune, giacché nella prima voce rientrano solo le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove. In altre parole, la voce 21.07 non entra in linea di conto se si configura questo prodotto come una bevanda ai sensi della voce 22.02. L'inclusione del prodotto in questa voce, come giustamente sottolinea la VII Sezione del Bundesfinanzhof, dipende quindi dall'interpretazione della nozione «bevanda» contenuta nella voce stessa.
È chiaro che un prodotto dev'essere liquido e immediatamente potabile per potere essere definito una bevanda. Le parti perciò van oltre e contendono sul se un prodotto con queste caratteristiche, per di più, come sostiene l'attrice, debba sempre e necessariamente avere la funzione di dissetante oppure debba costituire un genere voluttuario onde poter esser definito una bevanda ai sensi della tariffa doganale comune.
A questo proposito si può osservare, in senso molto generale, che nemmeno nell'uso corrente, come si può desumere dai dizionari delle varie lingue ufficiali comunitarie, il criterio del «dissetamento» oppure del «genere voluttuario» costituisce necessariamente una componente della nozione di «bevanda», né in tedesco né per le nozioni corrispondenti nelle altre lingue comunitarie. Ad esempio, non si può sostenere che gli alcolici, che rientrano innegabilmente nella nozione di bevanda, servano come dissetanti. Inoltre rientrano nella nozione di “Getränk” (bevanda), nell'uso corrente, non solo i generi voluttuari, ma anche i generi alimentari liquidi come il latte, il cacao, le minestre e così via. Quindi la nozione o le espressioni corrispondenti nelle altre lingue ufficiali comunitarie nei relativi dizionari (che in sostanza coincidono) vertono sul concetto di liquido potabile o destinato ad essere bevuto.
Che la nozione «bevanda», anche sotto il profilo doganale, comprenda solo i prodotti liquidi, potabili nello stato in cui si trovano e destinati ad essere bevuti, lo si desume inoltre dalla descrizione merceologica della tariffa doganale comune. Rientrano nella nozione «bevanda» sotto il profilo doganale, come dimostra la voce 22.09 C, anche bevande alcoliche quali rum, gin, whisky, ecc., che non possono venir definite dissetanti. Pure i succhi di verdura, che non sono sempre dissetanti, ma possono aver funzioni salutari, rientrano fondamentalmente nella nozione di bevanda ai sensi della tariffa doganale comune. Ciò si desume particolarmente dal fatto che essi sono espressamente esclusi dalla voce 22.02.
Infine si deve ancora ricordare che, come ha sempre sottolineato la Corte nella sua costante giurisprudenza, nell'interesse della certezza del diritto e per motivi di praticità nella classificazione delle merci secondo la tariffa doganale comune, in generale sono determinanti le caratteristiche obiettive e le particolarità delle merci stesse. Caratteristiche come quantità, gusto o funzione salutare, però, come giustamente fa osservare la Commissione, dipendono molto dal giudizio soggettivo dei rispettivi consumatori e quindi possono costituire un parametro di scarsa utilità.
Tenuto conto di queste considerazioni, contrariamente a quanto sostiene l'attrice nella causa principale, è logico che le note alla tariffa doganale delle Comunità europee — che non hanno carattere vincolante, ma comunque costituiscono un importante mezzo ausiliario interpretativo (cfr. la recente sentenza della Corte 26 febbraio 1980, nella causa 54/79, Ditta Hako-Schuh Dietrich Bahner c/Hauptzollamt Frankfurt am Main, Race. 1980, pag. 311), per stabilire il criterio distintivo tra le voci 21.07 e 22.02 della tariffa doganale comune, si valgano altresì del criterio se un prodotto idoneo al consumo umano sia potabile nello stato in cui si trova o meno. Ad esempio, al n. 9 di dette note relative alla voce 21.07 si stabilisce che rientra in questa voce in particolare lo yogurt, che non è potabile nello stato in cui si trova, mentre al n. 10, relativo a questa voce e quindi anche al n. 3 delle note alla voce 22.02, si stabilisce che lo yogurt liquido, potabile nello stato in cui si trova, rientra nelle altre bevande non alcoliche. La stessa considerazione vale per i tonici potabili nello stato in cui si trovano, come si desume dal n. 32 delle note relative alla tariffa doganale comune, relativo alla voce 21.07, nonché dalla rubrica «generalità» delle stesse note al capitolo 22, n. 2.
Per l'ultimo prodotto è per di più confermato espressamente che la sua inclusione nel capitolo 22 non dipende dalla quantità prescritta nella posologia del prodotto, in quanto si specifica espressamente che i tonici potabili nello stato in cui si trovano, anche se solo in piccole dosi, ad esempio a cucchiai, rientrano nel capitolo 22 della tariffa doganale comune. Un criterio analogo deve applicarsi, anche se ciò è specificato espressamente solo per i tonici, per altri prodotti che hanno funzioni salutari oppure servono semplicemente a dare un senso di benessere. Se quindi il prodotto in questione deve venir classificato nella voce 22.02, questa, secondo la norma generale di classificazione n. 3 della tariffa doganale comune, prevale, in quanto contiene la descrizione merceologica più esatta, sulla voce 21.07 che contiene una descrizione merceologiga più generica.
Tenuto conto di quanto precede, si rende superflua la soluzione della seconda questione sollevata, dunque sarà sufficiente risolvere come segue la prima questione sottoposta dalla VII Sezione del Bundesfinanzhof:
La nozione di «altre bevande non alcoliche» ai sensi della voce 22.02 della tariffa doganale comune va interpretata nel senso che comprende anche un prodotto composto da lievito di birra, acqua e succo di limone naturale in ragione del 3,9 % nonché è liquido e potabile ed ha effetti salutari se preso in piccole dosi più volte al giorno.
( 1 ) Traduzione dal tedesco.
Full & Egal Universal Law Academy