CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
SIR GORDON SLYNN
DEL 7 MAGGIO 1981 ( 1 )
Signor Presidente,
signori Giudici,
I presenti procedimenti pregiudiziali di cui la Corte ha disposto la riunione, sono stati originati da domande di pronunzia pregiudiziale proposte il 22 aprile 1980 dąll'Arbeidshof di Anversa (divisione di Hasselt) vertenti «sull'interpretazione dell'art. 51 del Trattato CEE e — in quanto necessario — di altri articoli del Trattato e norme derivate in relazione al problema esposto in precedenza», cioè nella motivazione dei provvedimenti di rinvio.
Gli antefatti da cui è scaturita la questione fondamentale nell'ambito di tutte le cause in questione non sono descritti nella motivazione. Nemmeno sono approfonditi nella documentazione prodotta dinanzi alla Corte. Per di più, vi sono discordanze tra i fatti riportati in alcuni dei documenti inclusi nel fascicolo. Mi pare però che, per risolvere la questione pregiudiziale, basti riassumerli come segue.
Il Celestre, il Dreilich e il Bohnefeld hanno lavorato come minatori in Belgio per 27 o 28 anni. Prima di recarsi in Belgio, essi avevano lavorato per vari anni in disparati settori in altri Stati membri. Il Celestre aveva lavorato in Italia e gli altri due in Germania. Anche il defunto marito della Rydlakowski aveva lavorato per 27 anni in miniera in Belgio dopo aver lavorato in Germania per un certo periodo. Il Celestre e il Bohnefeld percepiscono una pensione di vecchiaia, il Dreilich una pensione d'invalidità e la Rydlakowski una pensione di riversibilità, in quanto i quattro uomini avevano lavorato rispettivamente in Italia o in Germania, e queste pensioni sono corrisposte dagli enti previdenziali competenti dei rispettivi paesi summenzionati. Essi chiedevano che venisse loro attribuita una pensione integrale in Belgio in ragione degli anni lavorativi in miniera. Le loro domande venivano però respinte dagli enti previdenziali, che concedevano solo una pensione ridotta. Le loro rivendicazioni comunque venivano riconosciute fondate dall'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro), che essi avevano successivamente adito. L'ente previdenziale (il Rijksdienst voor Werknemerspensioenen) proponeva appello dinanzi all'Arbeidshof (Corte del lavoro), sostenendo che gli istanti non avevano diritto alla pensione che essi chiedevano in Belgio.
Lo Strehi (causa 121/80) ha lavorato in Belgio come minatore dopo aver lavorato in Germania. Egli percepisce una pensione di invalidità in entrambi i paesi: la pensione tedesca è versata in funzione della durata dei periodi assicurativi maturati mentre l'importo della pensione belga non dipende dai periodi assicurativi. Allorché entrambe le pensioni venivano modificate con effetto dal 1974, l'ente previdenziale (il Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers) respingeva l'istanza dell'interessato mirante ad ottenere una pensione integrale in Belgio. La controversia veniva portata dinanzi al-l'Arbeidsrechtbank di Hasselt che si rivolgeva alla Corte di giustizia in via pregiudiziale. La sentenza allora emessa dalla Corte (causa 62/76) è pubblicata nella raccolta del 1977 a pag. 211. Allorché il procedimento venne riassunto dinanzi all'Arbeidsrechtbank, la domanda dello Strehi veniva accolta. L'ente previdenziale proponeva appello dinanzi all'Arbeidshof.
Le prime quattro cause vertono quindi sulla determinazione dell'entità di pensioni di vecchiaia e possono venire esaminate tutte insieme, salvo un punto sul quale tornerò alla fine di queste conclusioni. La quinta riguarda la determinazione di una pensione di invalidità disciplinata da una specifica normativa belga.
Le prestazioni di pensioni di vecchiaia di cui alle quattro prime cause sono disciplinate dal regio decreto 24 ottobre 1967 n. 50. (Moniteur belge del 27 ottobre 1967, pag. 11258). In sostanza il regio decreto n. 50 contempla un sistema unico per le pensioni di vecchiaia e ai superstiti dei lavoratori subordinati. L'importo della pensione di vecchiaia viene calcolato sulla base di una parte del reddito effettivo o presunto del lavoratore in ogni anno della sua carriera lavorativa. Per la maggior parte dei lavoratori di sesso maschile la carriera lavorativa si estende su 45 anni, che si concludono al compimento del sessantacinquesimo anno, età della pensione. La pensione viene quindi calcolata come una frazione il cui denominatore è 45 e il cui numeratore è il numero di anni lavorativi effettivi. 45/45 risulta quindi essere il coefficiente massimo di pensione per gli anni lavorativi anteriori al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche se pare sia possibile ottenere una pensione suppletiva qualora l'interessato abbia prestato servizio anche dopo i 65 anni.
Date le caratteristiche del lavoro in miniera, l'età della pensione per i minatori è stabilita in 55 o 60 anni a seconda che i minatori abbiano prestato servizio in galleria o in superficie. Comunque, a norma dell'art. 10, n. 2, del regio decreto, un minatore può chiedere il collocamento a riposo dopo 25 anni di lavoro in miniera e percepire la pensione integrale di vecchiaia calcolata come frazione del numero di anni lavorativi, ma assumendo come denominatore 30 invece di 45. Se egli ha lavorato in galleria per almeno 25 anni, si presume che abbia lavorato per un totale di 30 anni ed ha diritto ad una pensione completa di 30/30. Gli anni lavorativi fittizi riconosciuti per colmare la differenza tra quelli effettivi e il massimo di 30 si presumono anteriori al 1955. Ciò, evidentemente, allo scopo di prendere in considerazione come «remuneration forfaitaire» (importo fisso imputato ad ogni anno lavorativo), per quel che riguarda gli anni fittizi, l'importo relativo agli anni anteriori al 1955.
Risulta dal provvedimento di rinvio del-l'Arbeidshof e dalle informazioni fornite dalle parti che, al fine di evitare cumuli, qualora un lavoratore abbia prestato servizio in miniera e in un altro settore, gli anni trascorsi in miniera sono considerati nella proporzione di 1 1/2 : 1 e le due cifre vengono sommate onde ottenere il numeratore. Salvo per quel che riguarda gli anni lavorativi successivi al sessantacinquesimo anno d'età, la pensione non può superare 45/45. Si dice che questo sistema scaturisce dal regio decreto, in particolare dall'art. 10, pur se non risulta che sia espressamente contemplato. Qualora un lavoratore abbia lavorato anche fuori dal Belgio e per questo periodo lavorativo riscuota una pensione in forza delle leggi di un altro Stato membro, gli enti previdenziali belgi defalcano il corrispondente numero di anni da quelli che per fictio juris si aggiungono ai 25 anni di lavoro in miniera, a norma dell'art. 10, n. 2, del regio decreto. È questo sistema che ha fatto insorgere la controversia nei primi quattro casi. Ad esempio il Celestre aveva lavorato 27 anni. Se non avesse lavorato in Italia non ci sarebbe stata alcuna difficoltà ad attribuirgli una pensione pari a 30/30. Gli anni lavorativi trascorsi in Italia si considerano coincidenti con gli ultimi tre anni fittizi e questi tre anni fittizi non vengono presi in considerazione, sicché la sua pensione belga viene calcolata sulla base di 27/30. Nei primi quattro casi il risultato è analogo. Pare che dinanzi all'Arbeidsrechtbank l'ente previdenziale abbia invocato l'art. 46 del regolamento n. 1408/71 per giustificare detto defalco.
In virtù del regio decreto 19 novembre 1970 (Moniteur belge 26 novembre 1970, pag. 12012) la pensione d'invalidità spetta ai minatori che hanno abbandonato il servizio per infermità che abbia causato incapacità lavorativa. La disposizione del sistema che ci interessa ora stabilisce che, per acquisire il diritto, l'interessato deve avere maturato un periodo minimo lavorativo in miniera di 10 anni. L'importo della pensione non viene determinato in base all'esatto numero di anni prestati. L'art. 23 dispone che «la pensione di invalidità concessa a norma del presente decreto può venir cumulata con una o più pensioni di vecchiaia o d'invalidità solo fino a concorrenza dell'importo annuo della pensione stabilito dall'art. 4 ...».
L'Arbeidshof espone la posizione dello Strehi in questi termini. «Nella fattispecie si tratta di un minatore che sostiene che le prestazioni belghe e quelle straniere a titolo di pensione d'invalidità devono venire cumulate integralmente. La sentenza di primo grado ha accolto la domanda dell'attore.... La questione sottoposta in precedenza alla Corte di giustizia non ha interamente risolto il problema. Nella sentenza 3 febbraio 1977, la Corte di giustizia ha statuito che l'art. 46, n. 3, del regolamento n. 1408/71 è incompatibile con l'art. 51 del Trattato in quanto impone una limitazione del cumulo di due prestazioni spettanti in Stati membri diversi, mediante decurtazione dell'importo di una prestazione spettante in forza della sola legislazione nazionale di uno Stato membro. Tuttavia, anche il diritto nazionale può vietare i doppioni di periodi assicurativi, come nella fattispecie, sicché resta da esaminare il problema delle ripercussioni del diritto comunitario su detto diritto nazionale».
Talune considerazioni fondamentali relative all'intepretazione del diritto comunitario, che hanno rilevanza ai fini della questione pregiudiziale, pare siano state accettate dalle parti in quanto formulate dalla Corte: 1) come quest'ultima ha dichiarato nella causa 24/75 (Petroni e/ ONPTS, Race. 1975, pag. 1149), «lo scopo degli artt. 48-51 [del Trattato CEE] non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell'esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro, in ogni caso, dalle leggi di un solo Stato membro». 2) Salvo espressa eccezione conforme agli scopi del Trattato, le disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 non possono applicarsi in modo da privare un lavoratore migrante dei vantaggi che gli derivano dalla sola legge nazionale o da ridurre l'entità di detti vantaggi (vedi, ad esempio, sentenza 9 luglio 1980 in causa 807/79, Gravina e/ Landesversicherungsanstalt Schwaben). 3) Il diritto comunitario non osta all'applicazione delle norme nazionali che vietano il cumulo dei periodi assicurativi oppure la corresponsione parallela di prestazioni previdenziali nel caso di diritti acquisiti soltanto in virtù della legge nazionale (vedi, ad esempio, causa 22/77, FNROM e/ Mura (Mura n. 1); Race. 1977, pag. 1699; causa 33/77, Greco e/ FNROM, Race. 1977, pag. 1711, causa 98/77, Schaap c/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Race. 1978, pag. 707, e causa 105/77, Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank e/ Boerboom-Kersjes, Race. 1978, pag. 717).
Di conseguenza, nella fattispecie in esame il primo problema è quello di accertare quanto spetta agli interessati unicamente in virtù della legge belga, considerando questo importo come un tutto unico. Il secondo problema è quello di accertare l'importo delle spettanze calcolate in base alle disposizioni del diritto comunitario. All'interessato spetterà poi la prestazione che torna più vantaggiosa.
Per quanto riguarda il diritto belga, nessuna disposizione di diritto comunitario impedisce l'applicazione, da parte degli enti belgi, di una norma di diritto belga che conferisca loro la facoltà di ridurre una pensione maturata soltanto in base al diritto belga, al fine di impedire un cumulo oppure un doppione con un'altra prestazione previdenziale. Parimenti, nessuna disposizione di diritto comunitario dà facoltà o impone agli enti belgi di effettuare la suddetta riduzione a norma del diritto belga qualora non vi siano disposizioni di diritto belga in questo senso. Spetta naturalmente al giudice belga indagare sull'esistenza di siffatte disposizioni nel diritto belga.
L'accertamento delle spettanze a norma del diritto comunitario s'impernia sull'art. 46, che va considerato nel suo insieme (cfr. le citate sentenze Schaap e Boerboom-Kersjes) e fatta salva qualsiasi altra disposizione di diritto comunitario in materia.
Nelle cause ora in esame, il diritto alle prestazioni in Belgio sussiste senza bisogno di richiamarsi a periodi assicurativi maturati altrove. Di conseguenza, il primo passo da fare, secondo l'art. 46, n. 1, è quello di stabilire l'importo delle prestazioni corrispondente «alla durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza da prendere in considerazione» secondo la normativa nazionale che si applica. Considerata a sé stante, questa disposizione conduce allo stesso risultato cui si perviene analizzando il primo dei suddetti problemi, nell'ambito del quale solo il diritto nazionale deve venir preso in considerazione, a mio parere detta disposizione però non va presa in considerazione astrattamente. Si deve anche applicare l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 che, tra l'altro, stabilisce che:
«le clausole di riduzione ... previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale ... sono opponibili al beneficiario anche se si tratta di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro ... Tuttavia, questa norma non si applica se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura per invalidità, vecchiaia, morte (pensioni) o per malattia professionale che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri ai sensi degli articoli 46, 50, 51 o dell'articolo 60, paragrafo 1, lettera b)».
A mio parere, se ne trae la conclusione, quanto al primo calcolo delle spettanze in base alla disciplina nazionale a norma dell'art. 46, n. 1, che si deve ignorare qualsiasi disposizione anticumulo del diritto nazionale. Ciò non pare debba limitarsi — come si potrebbe ovviamente ritenere — alle ipotesi in cui le disposizioni anticumulo non escludano espressamente il cumulo con prestazioni spettanti all'estero, bensì vale in linea generale.
L'unica disposizione della legislazione belga invocata per giustificare la prassi della riduzione degli anni fittizi pare essere l'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50. Se detto articolo, correttamente interpretato, ha questo senso, è difficile comprendere come possa essere altro che «una clausola di riduzione ... in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale» ai sensi dell'art. 12, n. 2, e va quindi ignorato. Se non vi è alcuna norma che dispone la riduzione della prestazione in un simile caso, si deve in ogni caso riconoscere l'intera spettanza, non ridotta degli anni fittizi, ai fini dell'art. 46, n. 1.
Il secondo passo da compiersi a norma dell'art. 46, n. 1, è il calcolo, da parte dell'ente competente, dell'entità della prestazione che dovrebbe venir corrisposta applicando il n. 2, lett. a) e b), dell'art. 46, vale a dire l'importo teorico della prestazione spettante se tutti i periodi assicurativi fossero stati maturati in base alle leggi dello Stato membro a cui il lavoratore è stato assoggettato, corretto in proporzione alla durata dei periodi assicurativi maturati secondo le leggi applicate dall'ente competente, in rapporto alla durata totale dei periodi assicurativi maturati secondo la legislazione di tutti gli Stati membri («importo effettivo»).
Si deve attribuire all'interessato il maggiore dei due importi (l'importo nazionale calcolato trascurando le norme anticumulo e l'importo effettivo). Poiché la pensione di vecchiaia e la pensione d'invalidità spettano integralmente unicamente in virtù della legislazione nazionale a norma del primo comma dell'art. 46, n. 1, non è manifestamente possibile ottenere un risultato più favorevole, nelle ipotesi in esame, calcolando le spettanze a norma del n. 2, lett. a) e b), come previsto dal secondo comma dell'art. 46, n. 1.
L'art. 46, n. 3, stabilisce che all'assicurato che ha lavorato in diversi Stati membri spetta la somma (a) della pensione a norma dell'art. 46, n. 1, calcolata dall'ente dello Stato in cui il diritto è insorto senza far alcun richiamo all'art. 45, e (b) della pensione o delle pensioni calcolate dagli enti degli Stati membri nei quali non sussistono i presupposti previsti dalla legge nazionale per il riconoscimento del diritto a pensione senza far richiamo all'art. 45 e che sono calcolate a norma dell'art. 46, n. 2, come un tutto unico. Però la spettanza totale non può superare il massimale costituito dall'importo massimo teorico che si sarebbe potuto raggiungere qualora tutti i periodi assicurativi fossero stati maturati a norma delle leggi di ciascuno degli Stati membri in questione. Se il totale è superiore a detto massimo teorico, l'ente che applica il n. 1 dell'art. 46 modifica la sua prestazione in proporzione, a norma dell'art. 46, n. 3. Se l'importo così modificato è superiore all'importo spettante in base alla sola disciplina nazionale (incluse le disposizioni anticumulo) si deve versare il primo importo. Se la cifra spettante soltanto in base alla normativa nazionale è superiore all'importo calcolato a norma dell'art. 46, n. 3, secondo il principio sancito dalla sentenza Petroni la cifra risultante in base alla normativa nazionale è quella che va versata. Ciò può significare che il pensionato o l'invalido può ottenere più del massimo stabilito dalla legislazione nazionale. Ciò è stato definito nelle osservazioni un «risultato strano». Ad esso non si perverrebbe se tutti i sistemi fossero armonizzati: però può verificarsi nella presente situazione legislativa.
È stato osservato pure che questo risultato favorisce il lavoratore migrante e lo avvantaggia rispetto al lavoratore che è rimasto sempre in patria, e quindi non può trattarsi di una soluzione corretta. Questa considerazione, a mio parere, non influisce sul risultato. La Corte ha già sottolineato che le due categorie di lavoratori non possono sempre venire considerate alla stessa stregua (vedi sentenza nella prima causa Mura).
È quindi necessario che i tribunali belgi stabiliscano, allorché devono conoscere di una domanda di pensione di vecchiaia:
1)
se esista o meno una disposizione anticumulo e quale sia il risultato del calcolo a norma della normativa nazionale;
2)
quale sia l'importo ottenuto applicando entrambi i commi dell'art. 46, n. 1, prendendo in considerazione il maggiore dei due importi;
3)
quale sia l'importo teorico massimo che si sarebbe potuto ottenere a norma dell'art. 46, n. 2, lett. a), negli Stati membri che entrano in linea di conto per ciascun lavoratore;
4)
qualora il totale ottenuto in entrambi gli Stati membri dopo aver applicato i nn. 1 e 2 dell'art. 46 superi l'importo teorico massimo calcolato a norma del n. 2, leu. a), quale sia la rettifica adeguata a norma del secondo comma dell'art. 46, n. 3.
L'ente belga dovrebbe quindi versare l'importo risultante da questa rettifica, a meno che la cifra ottenuta in base alla sola legge nazionale (da considerarsi come un tutto unico) sia superiore all'importo ottenuto con detta rettifica, nel quale caso si deve versare l'importo spettante in base alla disciplina nazionale.
È stato fatto richiamo all'art. 15, n. 1, leu. b), e) e d), del regolamento n. 574/72, adottato a norma dell'art. 97 del regolamento n. 1408/71 e da applicarsi, in forza dell'art. 46, n. 1, del regolamento n. 574/72, per quel che riguarda il calcolo dell'importo teorico e di quello effettivo delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell'art. 46, n. 2, leu. a) e b), del regolamento n. 1408/71. L'art. 15, n. 1, leu. e), risulta importante in queste cause. Esso recita:
«quando un periodo di assicurazione o di residenza diverso da un periodo assimilato compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro coincide con un periodo assimilato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro, è preso in considerazione soltanto il periodo diverso dal periodo assimilato».
Ciò evidentemente si applica solo ai calcoli relativi al procedimento di cumulo e ripartizione proporzionale (vedi causa 112/76, Manzoni e/FNROM, Race. 1977, pag. 1647). Non si applica invece ai calcoli effettuati in virtù del primo comma dell'art. 46, n. 1. Allorché il calcolo viene effettuato a norma dell'art. 46, n. 2, leu. a) e b), sarà necessario che il giudice nazionale accerti se un periodo è «assimilato». Il giudice deve pure stabilire se i due periodi in questione «coincidono». Ciò non mi pare significhi soltanto che la durata dei periodi dev'essere la stessa: si deve dimostrare che essi coincidono nel tempo. Non è facile considerare inquadrati nel tempo gli anni fittizi tenuti in considerazione in virtù dell'art. 10, n. 2, del regio decreto n. 50. Essi si considerano semplicemente, ai fini del calcolo della «remuneration forfaitaire», anteriori al 1955. Sotto questo aspetto, l'art. 10, n. 2, va contrapposto all'art. 35 del regio decreto 21 dicembre 1967 (Moniteur Belge del 16 gennaio 1968, pag. 441), che assimila ai periodi di effettiva occupazione i periodi in cui il minatore sia stato disoccupato oppure abbia riscosso una pensione di invalidità, che sono periodi definiti nel tempo. Questa, comunque, è una questione che dovrà risolvere il giudice nazionale sulla base della soluzione fornita dalla Corte di giustizia e che a mio parere è quella schematizzata in precedenza. Ad ogni modo tale questione, a mio parere, non ha alcuna ripercussione sul calcolo delle pensioni a norma della normativa belga nelle cause in esame giacché (a) i lavoratori che chiedono una pensione di vecchiaia hanno maturato il periodo necessario per riscuotere l'intera pensione, sia che si tenga conto degli anni fittizi, sia se si considerino gli anni effettivi di lavoro all'estero e (b) il calcolo della (diversamente dal diritto alla) pensione d'invalidità dello Strehi non dipende dalla durata dei periodi assicurativi. La questione può avere importanza nel calcolo dell'importo teorico massimo altrove.
Il ministero della previdenza sociale osserva che, qualora una pensione di vecchiaia fondata su una carriera lavorativa che comprende periodi fittizi o presunti venga riscossa contemporaneamente alle prestazioni corrisposte dall'estero, gli stessi periodi assicurativi vengono presi in considerazione due volte; pertanto, i periodi effettivi dovrebbero sostituirsi ai periodi fittizi. Questo argomento sarebbe valido solo se i periodi coincidessero sempre nel tempo cosa che però, a quanto pare, nella fattispecie non si verifica. Nel calcolo effettuato a norma dell'art. 46, la sovrapposizione si tiene in considerazione applicando l'art. 46, n. 3, ciò che questo argomento pare ignorare. Non mi pare che esso influisca sulla conclusione esposta dianzi.
Nel caso del Dreilich vi è un particolare degno di rilievo. Egli, a quanto risulta, riscuote una pensione d'invalidità tedesca, e non una pensione di vecchiaia dello stesso tipo della prestazione belga.
L'art. 25 del regio decreto n. 50 stabilisce che, a meno che il Re disponga diversamente, una pensione di vecchiaia viene versata soltanto, tra l'altro, se l'istante non riscuote una prestazione d'invalidità o di malattia, indipendentemente dal fatto che queste prestazioni siano fornite a norma del diritto previdenziale belga o straniero. Ciò a prima vista avrebbe l'effetto di far venir meno il diritto del Dreilich alla pensione di vecchiaia belga pur se il principio non si applica qualora la prestazione straniera sia una pensione di vecchiaia. Nelle sue osservazioni scritte il Rijksdienst voor Werknemerspensioenen ha sottolineato che, grazie ad una concessione amministrativa, le prestazioni d'invalidità straniere spettanti ad un lavoratore che abbia raggiunto l'età della pensione stabilita dal diritto belga vanno equiparate a prestazioni di vecchiaia. Di conseguenza l'art. 25 non dovrebbe venir più applicato. Qualora la concessione amministrativa escluda l'applicazione dell'art. 25, non vi è alcuna differenza tra il caso del Dreilich e quello del Celestre, del Bohnefeld e della signora Rydlakowski. Se invece l'art. 25 va applicato, il Dreilich apparentemente riscuoterebbe solo una pensione belga calcolata a norma dell'art. 46. Sotto questo profilo l'art. 12, n. 2, del regolamento n. 1408/71 paralizzerebbe l'efficacia dell'art. 25 del regio decreto. Di conseguenza il Dreilich avrebbe solo diritto ad una pensione a carico dell'ente belga ridotta adeguatamente secondo le disposizioni dell'art. 46, n. 3.
Un analogo risultato si ottiene nella seconda causa Strehi. Allorché è stata discussa la prima causa Strehi, si è giudicato che non vi erano norme anticumulo nazionali che potessero venir applicate, e, per tale motivo, lo Strehi aveva diritto ad una pensione integrale, giacché il risultato dell'applicazione dell'art. 46, ed in particolare dell'art. 46, n. 3, gli avrebbe consentito di fruire solo di una prestazione ridotta, il che avrebbe fatto scattare il principio della sentenza Petroni. L'Arbeidsrechtbank accolse la domanda dello Strehi alla luce della sentenza della Corte di giustizia. Solo allorché l'ente belga ha impugnato la sentenza dinanzi all'Arbeidshof pare che l'attenzione si sia rivolta all'art. 23, n. 1, del regio decreto 19 novembre 1970, il cui tenore è stato esposto in precedenza. Applicando questa disposizione, le spettanze dello Strehi in base al diritto belga verrebbero ridotte dell'importo della pensione tedesca. L'importo così ridotto è inferiore a quello calcolato applicando l'art. 46: la pensione belga ridotta, a quel che risulta dal fascicolo, ammonta a47304 franchi belgi mentre, in base all'art. 46, la riduzione effettuata a norma dell'art. 46, n. 3, al fine di contenere tutte le prestazioni corrisposte entro il limite dell'importo teorico massimo, dà la cifra di 82013 franchi belgi. Di conseguenza, l'ente belga deve versare l'importo spettante a norma dell'art. 46.
In conclusione, ritengo che le questioni pregiudiziali potrebbero venire così risolte :
1.
nell'ipotesi di una prestazione spettante e calcolata soltanto in base al diritto nazionale e senza applicazione delle disposizioni dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, nessuna disposizione di diritto comunitario impedisce l'applicazione di una disposizione di diritto nazionale secondo cui i periodi fittizi di assicurazione o di residenza devono venir defalcati qualora coincidano con periodi di assicurazione o residenza effettiva in un altro Stato membro;
2.
nell'ipotesi di una prestazione calcolata a norma dell'art. 46, n. 1, primo comma, del regolamento n. 1408/71, non vi sono disposizioni di diritto comunitario che impongano di sostituire i periodi fittizi con periodi effettivi maturati in un altro Stato membro, però l'importo della prestazione può eventualmente venir ridotto in applicazione dell'art. 46, n. 3;
3.
nell'ipotesi di una prestazione calcolata mediante cumulo e ripartizione proporzionale (a norma dell'art. 46, n. 2, o dell'art. 46, n. 1, secondo comma) i periodi equiparati ai periodi assicurativi o di residenza non vanno presi in considerazione se coincidono con periodi effettivi di assicurazione o di residenza in un altro Stato membro e, se il calcolo si effettua a norma dell'art. 46, n. 1, secondo comma, l'importo della prestazione può eventualmente venir ridotto in applicazione dell'art. 46, n. 3.
( 1 ) Traduzione dall'inglese.
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