CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DELL'8 OTTOBRE 1981
Signor Presidente,
signori Giudici,
1.
La presente controversia pregiudiziale ha per oggetto l'interpretazione di vari punti della nota 5.B, al capitolo 85, della tariffa doganale comune, riguardante le microstnitture elettroniche (microcollegamenti e circuiti integrati). Tale nota ha la funzione di agevolare l'applicazione della sottovoce 85.21 D della tariffa, in cui le microstrutture elettroniche sono comprese.
Riassumo brevemente i fatti di causa.
Nel periodo 1971-1973, e successivamente nel 1977, la società Analog Devices di Monaco di Baviera ha importato nella Repubblica federale tedesca vari moduli (strutture elettroniche) destinati ad elaboratori automatici di dati e ad altri apparecchi. Le autorità doganali tedesche, a seguito di un controllo delle classificazioni tariffarie effettuate al momento di ciascuna importazione, decisero di applicare alle merci importate nel 1971 la sottovoce 85.21 C della tariffa doganale comune in vigore all'epoca, concernente «Transistori e simili dispositivi semiconduttori, montati», e a quelle importate successivamente la citata sottovoce 85.21 D della tariffa doganale comune, in vigore dal 1o gennaio 1972.
La società importatrice, ritenendo non appropriata questa classificazione, propose ricorso amministrativo contro la decisione dell'autorità doganale, ma il ricorso non venne accolto. La ditta, allora, investì della controversia il Finanzgericht di Monaco. Quest'organo giurisdizionale, con ordinanza del 10 aprile 1980, ha sospeso il procedimento e ha rivolto alla nostra Corte una serie di quesiti, tutti riguardanti l'interpretazione della citata nota 5.B, al capitolo 85, della tariffa doganale comune.
2.
Converrà soffermarsi preliminarmente sulle disposizioni tariffarie che più direttamente interessano, ai fini della causa.
La voce 85.21 della tariffa doganale comune, modificata con regolamento CEE del Consiglio 1/72 del 20 dicembre 1971, raggruppa, sotto la lettera D, «diodi, transistori e simili dispositivi semiconduttori», nonché — ed è questo il punto che interessa — le «microstrutture elettroniche». Per le merci che rientrano in questa sottovoce è prevista un'aliquota daziaria piuttosto elevata. La nota 5 al capitolo 85 (capitolo intitolato «Macchine ed apparecchi elettrici, materiali destinati ad usi elettrotecnici») chiarisce, alla lettera B, quali oggetti rientrino nella nozione di «microstrutture elettroniche». Ve ne sono tre categorie: nella prima, posta sotto la lettera a), sono compresi i microcollegamenti costituiti da componenti discreti «miniaturizzati, accoppiati e collegati fra loro»; nella seconda, contrassegnata dalla lettera b), rientrano i circuiti integrati monolitici, caratterizzati dal fatto che gli elementi del circuito sono prodotti nella massa e alla superficie di un materiale semiconduttore e «formano un tutto inscindibile»; infine, nella terza, che figura sotto la lettera e), sono collocati i circuiti integrati ibridi, cioè quei circuiti che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso sostrato isolante elementi ottenuti con tecnologie diverse, e tra questi, eventualmente anche componenti miniaturizzati discreti.
3.
Il primo quesito posto dal Finanzgericht di Monaco riguarda la nozione di «componente discreto miniaturizzato» che è utilizzata in due passaggi della nota 5.B, e precisamente nella lettera a) e nella lettera e), ultima frase. L'ordinanza di rinvio chiarisce meglio ciò che il tribunale tedesco vuol sapere circa la nozione di componente discreto: se vi rientrino esclusivamente componenti montati da soli come tali (e forniti di raccordi elettrici), o se ci si debba riferire ad altri criteri, e se, oltre ai componenti costituiti da un solo elemento elettrico di circuito, si possano includere nella stessa nozione anche circuiti composti di più elementi, come circuiti integrati monolitici o placchette di ceramica che recano stampata una rete di resistenze.
Nel linguaggio tecnico l'espressione «componente discreto» (in francese «composant discret», in inglese «discrete component» e in tedesco «Einzelbauelement») è usata per indicare un'entità che è parte di una struttura più complessa, ma ha una sua individualità fisica. Possiamo quindi dire, in prima approssimazione, che i componenti discreti di un determinato modulo (struttura elettronica) sono unità di base, utilizzate per la fabbricazione del modulo stesso.
Tuttavia, circa l'interpretazione da dare ai termini «componenti discreti» nel contesto della citata nota 5.B, le posizioni della Commissione e della ricorrente nella causa principale divergono nettamente. La difesa della ricorrente sostiene che i componenti discreti sono unità a se stanti della struttura elettronica (e cioè diodi, transistori, resistenze, condensatori o altro) caratterizzate non solo dalla loro autonomia fisica originaria, ma anche dal fatto di svolgere ciascuna una sola funzione; invece, secondo la Commissione, per componente discreto si deve intendere qualsiasi elemento del circuito che costituisca una unità fisica indivisibile. Da ognuna di queste interpretazioni discende una diversa risposta al quesito del giudice tedesco: infatti, se si segue l'idea della Commissione, un circuito integrato monolitico può essere elemento di una struttura elettronica in quanto costituisce una unità dal punto di vista fisico, pur essendo a sua volta composto di elementi diversi, e indipendentemente dall'unicità o meno della sua funzione; se invece si segue la tesi della ricorrente nel giudizio principale, questa possibilità resta esclusa, in considerazione del fatto che un circuito integrato monolitico non svolge sempre una sola funzione, ma può avere una pluralità di funzioni, avuto riguardo soprattutto alla sua utilizzabilità nell'ambito di apparecchiature diverse.
Dico subito che l'interpretazione accolta dalla Commissione mi sembra più convincente, e ciò in primo luogo per la sua conformità ai criteri generali cui è ispirata la tariffa comune. È noto che per potersi applicare correttamente le voci tariffarie devono individuare in base ad elementi chiari e obbiettivi le merci che rientrano nei rispettivi ambiti: ciò permette alle autorità doganali di effettuare rapidamente i necessari controlli e nel contempo garantisce agli importatori un ragionevole grado di certezza nei rapporti giuridici. La Corte ha recentemente ribadito quest'ultimo concetto, affermando: «Il principio di sicurezza giuridica esige che una disciplina che imponga degli oneri al contribuente sia chiara e precisa, perché egli possa conoscere senza ambiguità i suoi diritti ed i suoi obblighi e regolarsi in conseguenza» (sentenza del 9 luglio 1981, nella causa 169/80, Amministrazione delle dogane c/Gondrand e Garancini, non pubblicata, punto 17 della motivazione). Ora, se la classificazione delle strutture elettroniche dovesse essere influenzata dalla loro variabile destinazione funzionale, un elemento di difficile apprezzamento entrerebbe fra quelli che le autorità doganali devono prendere in considerazione per determinare la voce applicabile e ciò complicherebbe pure l'esercizio dei necessari controlli amministrativi.
Questo argomento trova riscontro nella nota 5, ultimo capoverso, che precisa: «Per gli oggetti definiti in questa nota, la voce 85.21 ha la precedenza su qualsiasi altra voce di tariffa, che possa comprenderli principalmente in relazione alla loro funzione». Ciò implica che, per lo meno relativamente agli oggetti rientranti nella voce 85.21, l'aspetto funzionale non ha rilevanza ai fini della classificazione.
Una ulteriore conferma dell'interpretazione da me condivisa può essere attinta dalla note alla momenclatura del consiglio di cooperazione doganale istituito dalla convenzione di Bruxelles. A tal proposito osservo, preliminarmente, che tali note possono essere utilizzate per l'interpretazione della tariffa doganale comune, ma entro certi limiti; la Corte ebbe occasione di affermare che «... fino a quando le voci della tariffa doganale comune non avranno costituito oggetto di note esplicative nell'ambito comunitario, l'osservanza di dette note e pareri (emanati dal consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles) giova a garantire che la tariffa esterna comune sia interpretata e applicata in modo uniforme a tutte le frontiere del mercato comune» (sentenza 8 dicembre 1970 nella causa 14/70, Bakels, Raccolta 1970, p. 1001, punto 10 della motivazione). Di conseguenza quando — come nel caso di specie — siano state emanate note esplicative nell'ambito comunitario, l'importanza delle note elaborate dal consiglio di cooperazione doganale sarà necessariamente minore rispetto a quei casi in cui manchino del tutto note esplicative comunitarie e in ogni caso le note di fonte comunitaria dovranno prevalere. Ciò precisato, osservo che, secondo la nota alla sezione XVI, capitolo 85, paragrafo F, secondo capoverso, «Le microstrutture elettroniche si dividono, a seconda del modo in cui si ottengono, in due categorie: i microcollegamenti ed i circuiti integrati». L'espressione «a seconda del modo in cui si ottengono» — che chiaramente implica un riferimento alla procedura di fabbricazione — lascia intendere che la classificazione delle microstrutture in gruppi è stata operata secondo criteri materiali. E in questo caso non può dubitarsi, mi sembra, della fondatezza del ricorso alle note di Bruxelles al fine di interpretare la tariffa doganale comune, giacché la ripartizione delle microstrutture elettroniche in microcollegamenti e circuiti integrati, che figura nella nota 5.Β alla tariffa doganale comune, è modellata senza varianti sulla identica ripartizione che figura nella classificazione del Consiglio di cooperazione doganale.
Vi è dunque più di un argomento che fa propendere per la tesi della Commissione, secondo cui i circuiti (monolitici o ibridi), essendo «integrati» e costituendo quindi unità fisiche inscindibili, rientrano nella nozione di «componenti discreti» e possono perciò costituire parti di un microcollegamento, così come questo è definito nella lettera a) della nota 5.B.
In senso contrario, la ricorrente nella causa principale invoca anzitutto un argomento tratto dal contesto della citata nota 5.Β della tariffa doganale comune. Al punto e), questa precisa che i circuiti integrati ibridi possono comprendere anche elementi ottenuti con la tecnologia dei semiconduttori, e cita fra l'altro i circuiti integrati monolitici. Da ciò si vorrebbe desumere che, in mancanza di un'analoga espressa previsione, i circuiti integrati monolitici non possono essere componenti discreti dei microcollegamenti contemplati sotto la lettera a) della stessa nota. A me tuttavia non pare che un dato testuale così marginale possa rivestire importanza sul piano interpretativo. Basti considerare che, nel definire i microcollegamenti, la lettera a) si limita a dire che essi sono formati la componenti discreti attivi, o attivi e passivi, ma non indica tali componenti come invece fa, sia pure tra parentesi e a titolo esemplificativo, la successiva lettera e) a proposito degli elementi dei circuiti integrati ibridi. Non vi è quindi a mio avviso alcun ostacolo testuale a che un circuito integrato monolitico inserito in un microcollegamento venga considerato un componente discreto.
La ricorrente invoca poi le note alla nomenclatura di Bruxelles. Nella sezione XVI, capitolo 85, paragrafo F, I (microcollegamenti), al n. 1) sono elencati i componenti discreti («diodi, transistori, condensatori, induttori e resistenze»), ma non sono menzionati fra essi i circuiti integrati, né monolitici né ibridi; da questa omissione si vuol dedurre che i circuiti integrati non possono essere annoverati fra i componenti discreti. L'argomento mi sembra di scarso peso ai fini del chiarimento della nozione di componente discreto; bisogna infatti tener presente che l'elencazione contenuta nel citato paragrafo non si riferisce ai componenti discreti in generale, ma è inserita nel contesto del punto 1), il quale si limita a prendere in considerazione una categoria particolare di moduli ( i «cordwood» o fagotti).
La medesima società ricorrente nel procedimento principale fa riferimento alle note relative alla nomenclatura di Bruxelles anche sotto un altro profilo. Essa osserva che nella già citata sezione XVI, capitolo 85, paragrafo F, II, 2), quarto capoverso, figura una eccezione consistente nell'escludere dalla voce microstrutture elettroniche degli «insiemi formati aggiungendo ad una microstruttura elettronica altri dispositivi o altre microstrutture dello stesso tipo o di tipo diverso», e ciò a prescindere dai circuiti integrati ibridi che costituiscono combinazioni praticamente indivisibili. Secondo l'opinione della ricorrente, l'inserimento di un circuito integrato come componente di un microcollegamento darebbe luogo ad un «insieme» del tipo di quello contemplato nel brano testé riportato; tale insieme non sarebbe perciò classificabile come microcollegamento formato di componenti discreti. Applicando il contenuto della nota di Bruxelles su questo punto all'interpretazione della nozione di microstruttura elettronica che figura nella voce 85.21 D della tariffa doganale comune, si dovrebbe pervenire alla conclusione che un microcollegamento, il quale abbia fra i suoi componenti un circuito integrato, non sarebbe classificabile come microstruttura elettronica sotto la suddetta voce.
Anche questo argomento offre il fianco alla critica. Osservo che l'eccezione di cui parla la nota alla nomenclatura di Bruxelles vale soltanto per gli insiemi costituenti macchine e apparecchi completi o parti staccate di macchine. In effetti, il quinto capoverso della parte F chiarisce che gli insiemi non definibili come microstrutture elettroniche vanno classificati come macchine o parti staccate di macchine; si tratta quindi di oggetti che, a differenza delle microstrutture elettroniche, vengono individuati essenzialmente sotto il profilo funzionale. Ma abbiamo visto che la nota 5, ultimo capoverso, della tariffa doganale comune stabilisce la priorità della posizione tariffaria 85.21 su ogni altra posizione che sarebbe suscettibile di essere applicata allo stesso oggetto qualora si tenesse conto della sua destinazione funzionale. E ritengo che questa regola della priorità, per il suo carattere generale, debba valere nel contesto della tariffa doganale comune anche con riferimento a quelle combinazioni che non sarebbero classificabili come microstrutture se si utilizzassero le note di Bruxelles ora richiamate (sezione XVI, capitolo 85, F, II, 2), quarto capoverso). In altri termini, la regola della priorità, stabilita nella nota di fonte comunitaria, non permette di tener conto dell'orientamento risultante dalle note alla nomenclatura di Bruxelles in materia di «insiemi», dato che questo orientamento dà rilevanza alla destinazione funzionale degli oggetti considerati.
4.
Ho già detto precedentemente che il primo quesito del giudice di merito concerne la nozione di componenti discreti miniaturizzati. Rimane dunque da vedere come debba essere interpretato il requisito della miniaturizzazione, richiesto espressamente alle lettere a) e e) della nota 5.B. Al riguardo il tribunale vuole sapere in particolare se la miniaturizzazione implichi solo il rimpicciolimento dei singoli componenti ovvero anche la disposizione dei componenti stessi secondo una determinata densità, se rimpicciolimento e densità possano stabilirsi secondo valori assoluti e infine se abbia influenza il grado di miniaturizzazione corrente nell'industria elettronica.
Osservo innanzi tutto che la nota 5.B riferisce il requisito della miniaturizzazione ai componenti discreti. Si deve peraltro ritenere che quando la stessa nota parla di microstrutture elettroniche nel titolo del punto Β e di microcollegamenti sotto la lettera a), faccia implicito riferimento al medesimo requisito, ma con riguardo alla struttura nel suo insieme.
Circa il significato da attribuirsi alla miniaturizzazione, la ricorrente nel giudizio principale e la Commissione sono d'accordo nel ritenere che si tratta di un concetto relativo, legato allo sviluppo raggiunto dalla tecnica al momento in cui l'importazione ha luogo. Quest'idea mi sembra ragionevole e fondata. Sarebbe infatti incongruente determinare la miniaturizzazione in valori assoluti, tenuto conto della rapidità del progresso tecnico, particolarmente nel settore dell'elettronica. Le opinioni delle parti divergono però circa l'individuazione del termine di confronto cui riferirsi, per poter stabilire se una singola parte sia oppure no miniaturizzata. La difesa della ditta ricorrente ha affermato che dovrebbe tenersi conto della dimensione degli elementi dello stesso tipo generalmente prodotti al momento in cui avviene l'importazione: secondo tale criterio si potrebbero considerare miniaturizzati gli elementi aventi dimensioni più piccole in rapporto allo standard medio della produzione del settore. La Commissione sostiene invece che si debba aver riguardo soltanto al fatto che gli elementi, tenuto conto delle possibilità tecniche esistenti al momento della fabbricazione, siano stati realizzati seguendo la tendenza in atto alla costruzione di elementi di dimensione sempre più ridotta.
Quest'ultima tesi mi sembra da preferirsi. Occorre infatti considerare che — come si è appreso anche nel corso della riunione informale con l'intervento degli esperti — la produzione di elementi sempre più piccoli costituisce una tendenza generalizzata nel campo delle strutture elettroniche. Perciò, se si assumesse come termine di confronto lo standard medio della produzione al momento dell'importazione, sarebbe probabilmente molto difficile individuare delle strutture elettroniche sottodimensionate rispetto alla media, e di conseguenza l'applicazione della voce tariffaria di cui stiamo discutendo assumerebbe un carattere eccezionale. Mi sembra quindi più coerente e più conforme alla funzione della tariffa la interpretazione prospettata dalla Commissione, che ha il pregio di tener conto del carattere relativo della nozione di miniaturizzazione, ma nel contempo lascia aperto un ragionevole spazio d'applicazione alla voce tariffaria comprendente le microstrutture elettroniche.
Per quanto riguarda poi l'importanza da attribuire alla disposizione dei diversi elementi secondo un certo grado di densità, si tratta evidentemente di un requisito che investe il circuito nel suo insieme. Ciò precisato, bisogna riconoscere che il fattore della densità va preso in considerazione accanto a quello del rim-picciolimento dei singoli elementi. Restano inoltre valide le osservazioni di carattere generale che ho svolto sul concetto di miniaturizzazione: la densità ha dunque anch'essa, al pari della dimensione degli elementi, un carattere relativo, e come tale deve essere determinata tenendo conto del livello di sviluppo raggiunto dalla tecnica nel momento in cui avviene l'importazione.
5.
Il secondo quesito riguarda alcune espressioni contenute nella lettera a) della nota 5.Β e riferite alcune ai microcollegamenti («del tipo blocchi fusi», «di tipi simili») e un'altra agli elementi discreti («accoppiati tra loro»). In sostanza, si tratta delle tecniche secondo cui le diverse parti vengono riunite per formare una microstruttura elettronica. Il tribunale tedesco vuole sapere in primo luogo che cosa si debba intendere per tecnica del blocco fuso: solo il procedimento nel quale i singoli componenti sono colati in un blocco e poi collegati elettricamente o anche le tecniche in cui i componenti sono montati su una piastra munita di circuito stampato e poi il circuito viene introdotto in un involucro? L'ordinanza di rinvio solleva inoltre il problema dell'importanza che possono rivestire le dimensioni dei componenti, la loro disposizione sulla piastra portante, il modo in cui il circuito è fissato e gli elementi sono connessi fra loro.
Secondo l'opinione della ditta ricorrente nel giudizio principale, l'espressione «blocchi fusi» si riferirebbe unicamente a moduli fabbricati con la particolare tecnica chiamata «simi-blocs». Secondo questa tecnica, gli elementi del modulo vengono colati nella resina contenuta in una forma; successivamente, la forma viene asportata e le superfici del blocco sono raschiate fino a liberare i fili di raccordo; quindi si ottiene il collegamento elettrico mediante rivestimento in rame e morsura delle strisce conduttive. Non rientrerebbero viceversa nella nozione di «blocco fuso» i moduli costituiti da piastrine portanti circuiti stampati, anche se siano colati, dopo la composizione, in un involucro contenente resina. La Commissione sostiene invece che i moduli prodotti con entrambe queste tecniche rientrerebbero nella nozione di blocco fuso. Quest'ultima opinione mi sembra maggiormente fondata.
Le note alla nomenclatura di Bruxelles (sezione XVI, capitolo 85, paragrafo F, I, 2) spiegano che cosa s'intende per blocco fuso e ritengo che, mancando diverse indicazioni nelle note alla tariffa doganale comune, si possa fare riferimento alle note di Bruxelles come a un valido strumento interpretativo. Esse definiscono «blocchi fusi» quelli nei quali «i componenti sono incorporati in un blocco (a forma di cubo, di parallelepipedo, di semisfera, ecc.) generalmente in resina artificiale». Tale definizione si adatta quindi sia alla tecnica produttiva «simi-blocs», caratterizzata per il fatto di usare la massa di resina non solo come materiale protettivo, ma anche come supporto per le singole parti, sia alla tecnica consistente nel colare un microcircuito, già formato su un proprio supporto, in un recipiente contenente resina.
L'elemento che le due tecniche hanno in comune è dato dalla non scindibilità del modulo dopo la colatura. Questa caratteristica la ritroviamo anche negli altri due tipi di modulo menzionati nella lettera a) della nota 5.B: i tipi «fagotto» e «micro-moduli», anch'essi definiti nelle note alla nomenclatura di Bruxelles. Aggiungo che l'interpretazione proposta dalla Commissione è più rispondente a quella esigenza di certezza del diritto che ho già avuto occasione di sottolineare, perché permette alle autorità doganali di individuare in base ad elementi obbiettivi, facilmente percepibili, le caratteristiche della merce ai fini della sua classificazione tariffaria.
Per quanto riguarda poi il significato da riconoscersi alla espressione «tipi simili», sono dell'avviso che la caratteristica essenziale per stabilire se un microcollegamento possa o meno essere considerato di tipo simile, rispetto ai moduli costruiti secondo tecniche specifiche, risiede nella inscindibilità delle parti rispetto al tutto. Abbiamo già visto che questo elemento è comune ai tre microcircuiti espressamente nominati nella nota: mi sembra quindi ragionevole che lo stesso elemento abbia un'importanza essenziale anche ai fini della individuazione dei «tipi simili». Naturalmente sulla nozione di inscindibilità occorre intendersi: non mi sembrerebbe ragionevole limitarsi alla inscindibilità da un punto di vista tecnico in senso stretto; infatti, alcuni microcollegamenti possono, in teoria, essere riparati asportando e sostituendo i componenti danneggiati. Si tratta però di operazioni molto costose, che richiedono personale specilizzato e sono quindi economicamente svantaggiose, nel senso che sarà più rapido e meno costoso sostituire l'intero modulo. Mi sembra quindi che si debba piuttosto far riferimento all'elemento della convenienza economica per stabilire se un modulo sia inscindibile e rientri quindi nella voce tariffaria di cui ci stiamo occupando. Secondo questo cirterio, anche i moduli inseriti, a scopo di protezione, in una scatola di plastica possono costituire dei microcollegamenti di «tipo simile» agli effetti tariffari: perché ciò si verifichi è sufficiente che la separazione dei singoli componenti sia economicamente non conveniente.
Quanto infine all'espressione «accoppiati fra loro», che la citata lettera adopera con riferimento ai componenti discreti i quali costituiscono il microcollegamento, osservo che non sembra giustificato attribuire valore autonomo all'aggettivo «accoppiati» (réunis) trascurando l'altro aggettivo che l'accompagna: «collegati» (connectés). Entrambi gli aggettivi servono comunque chiaramente a esprimere il concetto di un procedimento tecnico che, utilizzando singoli elementi, forma con essi un tutto. In tal modo si conferma quel criterio dell'inseparabilità che ho ritenuto significativo in relazione ai microcollegamenti.
6.
Il terzo quesito concerne i circuiti integrati ibridi, contemplati nella lettera c) della nota 5.B, e precisamente la frase: «che comprendono in modo praticamente inscindibile ... elementi ... ottenuti, alcuni con la tecnologia dei ...semiconduttori». A tal proposito il primo dubbio prospettato dal giudice di merito è se gli elementi fabbricati con la tecnologia dei semiconduttori debbano essere sostanzialmente elementi non discreti o se i circuiti ibridi, oltre agli elementi passivi fabbricati a strato sottile o spesso, possano contenere anche esclusivamente elementi discreti (singoli).
Osservo che i circuiti integrati ibridi sono caratterizzati dal fatto che i componenti passivi sono fissati sul supporto mediante metalizzazione sotto vuoto, secondo la tecnologia dei circuiti a strato sottile o spesso. Questo particolare procedimento richiede l'utilizzazione, come supporto dei singoli elementi, di vetro, ceramica o altro materiale con le medesime caratteristiche. Quanto ai componenti attivi (diodi, transistori, circuiti integrati monolitici) la nota 5.B si limita a stabilire, in termini generali, che essi sono ottenuti mediante la tecnologia dei semiconduttori. La stessa nota precisa poi, nell'ultima frase della lettera c), che i circuiti in questione «possono comprendere anche componenti miniaturizzati discreti». Considerato che questa frase ammette l'utilizzazione di componenti discreti, senza prevedere alcuna limitazione, sono dell'opinione che tali componenti possano essere utilizzati come semiconduttori, e che i circuiti di cui trattasi possano contenere anche soltanto elementi discreti (oltre, naturalmente, agli elementi passivi fissati su vetro o ceramica).
Un secondo dubbio avvertito dal giudice tedesco riguarda la connessione inscindibile fra gli elementi del circuito: deve essere assicurata da un collegamento elettrico o basta un involucro che circonda il circuito? E la rigidità della connessione deve essere tale che non si possa sciogliere senza rottura degli elementi o basta che si rompa l'involucro in conseguenza della separazione dei singoli elementi? Infine, l'esigenza della riunione inscindibile vale anche per componenti singoli del circuito ibrido? Il carattere estremamente minuzioso e tecnico di questi problemi rende poco agevole intendere la loro rilevanza giuridica. Noto tuttavia che per quanto riguarda i componenti passivi c'è un argomento logico che suggerisce la risposta: visto che, nei circuiti integrati ibridi, essi sono messi insieme in modo da formare tutt'uno con la piastra di vetro o ceramica, risulta impossibile separare i componenti dal supporto senza danneggiarli. Di conseguenza, se ci si riferisce ai componenti passivi, la inscindibilità consiste nella non separabilità fisica di essi dal tutto. Per quanto invece riguarda gli altri componenti (diodi, transistori, circuiti monolitici integrati), essi sono semplicemente saldati sulle piastre conduttrici, così che almeno di massima è possibile staccarli senza danneggiarli e senza compromettere il supporto. Vero è che anche questi componenti, ottenuti con la tecnologia dei semiconduttori, vengono sovente protetti con una pellicola resinosa, sicché il distacco di un elemento, comportando la rottura di tale strato protettivo, incide sulla integrità del modulo inteso come unità fisica.
In definitiva, sono d'avviso che una soluzione globale soddisfacente debba fondarsi su quello stesso concetto di inscindibilità che ho accolto a proposito della lettera a) della nota 5.B. Utilizzando quel concetto, si può affermare che la inscindibilità dei singoli elementi di un circuito integrato ibrido sussiste sia quando la separazione di singole parti non è possibile senza compromettere l'unità fisica del tutto, sia quando essa non è economicamente conveniente.
7.
In conclusione, suggerisco che la Corte risponda ai quesiti formulati dal Finanzgericht di Monaco, con ordinanza del 10 aprile 1980, dichiarando che la nota 5, punto B, del capitolo 85 della tariffa doganale comune deve essere interpretata nel modo seguente:
1.
L'espressione «componenti discreti», utilizzata nel quadro delle lettere a) e e), indica ogni componente di un microcollegamento che costituisca una unità fisica indivisibile. I microcircuiti integrati, sia monolitici che ibridi, contemplati sotto le lettere b) e e), possono costituire componenti discreti di un microcollegamento, in quanto rappresentano unità inscindibili o praticamente inscindibili.
2.
Il requisito della miniaturizzazione richiesto, nelle lettere a) e e), per i componenti discreti deve essere determinato assumendo come termine di riferimento il livello di sviluppo tecnico raggiunto al momento dell'importazione. Pertanto saranno considerati miniaturizzati quei componenti che siano stati realizzati conformemente alla tendenza in atto alla costruzione di elementi di dimensioni più ridotte, e che sono disposti secondo una densità corrispondente al livello raggiunto dalla tecnica nel momento in cui avviene l'importazione.
3.
L'espressione «blocchi fusi», che figura sotto la lettera a), sta ad indicare i microcollegamenti ottenuti sia con la tecnica dei «simi-blocs», che utilizza il blocco di resina come supporto e come involucro protettivo dei vari elementi, sia con la tecnica consistente nel colare in un recipiente che contiene resina, o altro materiale protettivo, un microcircuito già formato su un proprio supporto. Con l'espressione «tipi simili», che figura sotto la stessa lettera a), si intende un microcircuito costruito con tecniche diverse rispetto a quelle relative al blocco fuso, al micromodulo ed ai fagotti, ma caratterizzato, allo stesso modo che questi tre tipi di microcollegamenti, dal fatto di costituire un'unica entità fisica non scindibile, sia per impossibilità tecnica sia per non convenienza economica. L'espressione «accoppiati tra loro» riflette l'idea dell'unione fra i componenti discreti realizzata in maniera da renderli inseparabili, nel senso innanzi precisato.
4.
I circuiti integrati ibridi di cui alla lettera e) possono essere formati utilizzando come semiconduttori anche o esclusivamente componenti discreti miniaturizzati. Con la frase «... che comprendono in modo praticamente inscindibile su uno stesso strato isolante ...», che figura nella stessa lettera e), si intende che la inscindibilità dei singoli elementi sussiste quando la separazione di singole parti non è possibile senza compromettere l'unità fisica del tutto ovvero non è economicamente conveniente.
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